§ II.3.23 - L.R. 10 dicembre 2012, n. 36.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali
Data:10/12/2012
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36
Art. 2.  Integrazione all’articolo 5 della l.r. 36/2008
Art. 3. 
Art. 4.  Disposizioni finanziarie


§ II.3.23 - L.R. 10 dicembre 2012, n. 36.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), da ultimo modificata dalla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 [1].

(B.U. 11 dicembre 2012, n. 179)

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36

1. L’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), così come sostituito dall’articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse), è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Riordino delle funzioni delle comunità montane

1. Le Comunità montane della Regione Puglia previste dalla legge regionale 4 novembre 2004, n. 20 (Nuove norme in materia di riordino delle Comunità montane) e successive modifiche e integrazioni, sono soppresse.

2. A seguito della soppressione, le funzioni e i compiti già delegati dalla Regione Puglia e quelli propri delle Comunità montane soppresse, a eccezione di quelli di cui ai commi 3, 4 e 5, sono esercitati dalla Regione Puglia.

3. Le funzioni, i compiti e le attività già delegati da soggetti diversi dalla Regione Puglia tornano a essere esercitati dagli stessi soggetti deleganti.

4. Le funzioni e i compiti in materia di lotta agli incendi boschivi di cui all’articolo 16 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi), e le attività in materia di impianti irrigui già svolte dalle Comunità montane sono esercitati dall’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF), istituita con legge regionale 25 febbraio 2010 n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali).

5. Le funzioni e i compiti connessi alla promozione dello sviluppo socio-economico e alla valorizzazione del territorio montano in attuazione dell’articolo 44 della Costituzione sono svolti dai Comuni già appartenenti alle Comunità montane.

6. La Regione Puglia subentra in tutti i rapporti attivi e passivi non esauriti esistenti in capo alle soppresse Comunità montane alla data di entrata in vigore del presente articolo, a eccezione di quelli connessi alle funzioni, compiti e attività di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. La Regione Puglia succede, ai sensi dell’articolo 110 del Codice di procedura civile, in tutti i giudizi attivi e passivi delle Comunità montane, a eccezione di quelli connessi alle funzioni, compiti e attività di cui ai commi 3, 4 e 5.

8. I beni patrimoniali mobili e immobili appartenenti a qualsiasi titolo alle Comunità montane sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia nei termini e con le modalità stabiliti al comma 2 dell’articolo 5 bis.

9. Le risorse erogate dal Fondo nazionale per la montagna di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), sono destinate allo svolgimento delle attività connesse all’attuazione delle disposizioni della presente legge, ai sensi e per gli effetti del comma 4 del suddetto articolo. Contribuiscono, altresì, a tale scopo le assegnazioni provenienti da leggi statali a destinazione vincolata e le risorse dell’UE, statali e regionali relative all’attuazione di programmi dell’UE.

10. I Comuni appartenenti alle soppresse Comunità montane, per l’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 5, si avvalgono delle risorse di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come rideterminate dal comma 187 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010).”.

 

     Art. 2. Integrazione all’articolo 5 della l.r. 36/2008

1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 36/2008 è inserito il seguente:

“5 bis. Procedure di liquidazione delle comunità montane

1. Ciascuno dei Commissari nominati con decreti del Presidente della Giunta regionale 8 marzo 2010, n. 221, n. 222, n. 223, n. 224, n. 225 e n. 226 consegna alla Regione Puglia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, gli elenchi dettagliati delle attività esistenti, dei procedimenti amministrativi in corso, dei dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato distinti per categoria di appartenenza, dei giudizi pendenti, nonché i libri contabili e gli altri documenti delle singole Comunità montane, unitamente al conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio o all’ultima relazione economica e finanziaria approvati.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, ciascun Commissario redige l’inventario dettagliato dei beni mobili e immobili delle Comunità. L’inventario deve indicare per ciascun bene l’esistenza di eventuali vincoli di destinazione d’uso o di qualsiasi altra natura, derivanti da disposizioni di legge o amministrative, anche dell’Unione europea o, comunque, dalla percezione di contributi pubblici e la durata degli stessi; i vincoli seguono la successione a qualsiasi titolo dei beni su cui insistono e devono formalmente essere comunicati alla Regione Puglia.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2, adotta la deliberazione recante le disposizioni per il passaggio delle funzioni, dei compiti e delle attività di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 5, prevedendo, in particolare, il trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato delle Comunità all’ARIF per consentire lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 dell’articolo 5.

4. Entro il medesimo termine, la Giunta regionale approva, con provvedimenti, gli elenchi dei beni patrimoniali mobili e immobili, trasmessi dai Commissari liquidatori ai sensi del comma 2, che costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni adempimento necessario derivante dalla successione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 3, il Direttore dell’ARIF acquisisce, con proprio provvedimento, il personale trasferito, con la posizione giuridica ed economica in godimento, nonché l’anzianità di servizio già maturata all’atto del trasferimento.

6. Entro quindici giorni dalla conclusione delle attività di cui ai commi 4 e 5, il Presidente della Giunta regionale adotta i decreti di estinzione relativi a ciascuna delle Comunità montane.”.

 

     Art. 3.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 7 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 16 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura);

b) [articolo 13 della l.r. 18/2000] [2];

c) articolo 15 della l.r. 36/2008;

d) articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse);

e) regolamento regionale 15 luglio 2009, n. 16 (Regolamento di attuazione dell’articolo 15, comma 6, della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36);

f) ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge e della l.r. 36/2008.

2. A decorrere dalla data di emanazione dell’ultimo decreto di estinzione di cui al comma 6 dell’articolo 5 bis della l.r. 36/2008, introdotto dall’articolo 2 della presente legge, sono abrogati gli articoli 17 e 18 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 20 (Nuove norme di riordino delle comunità montane).

 

     Art. 4. Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio finanziario dell’ARIF in conseguenza del trasferimento delle funzioni di cui al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 36/2008, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, si provvede:

a) per l’anno 2012 mediante incremento, in termini di competenza e cassa, dello stanziamento del capitolo di spesa 1730, u.p.b. 8.2.1., per euro 150 mila con contestuale riduzione della dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, del capitolo di spesa 3020 - u.p.b. 8.1.1. - “Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, con esclusione del personale dirigenziale”, quanto a euro 150 mila;

b) per l’anno 2013 e successivi mediante incremento dello stanziamento del capitolo di spesa 1730 per euro 2 milioni cinquecentomila con corrispondente riduzione della dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, degli stanziamenti previsti per la u.p.b. 8.1.1 per gli esercizi finanziari 2013 e successivi.

2. La declaratoria del capitolo di spesa n. 1730 è sostituita dalla seguente: “Contributo all’ARIF per il subentro nelle funzioni già svolte dalle soppresse Comunità Montane”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Titolo così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 18 dicembre 2012, n. 183.

[2] Lettera abrogata dall'art. 44 della L.R. 21 marzo 2023, n. 1.