§ II.3.R/1 - R.R. 15 luglio 2009, n. 16.
Regolamento di attuazione dell’articolo 15 comma 6 della Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali
Data:15/07/2009
Numero:16


Sommario
Art. 1. 1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 6, della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (di seguito nominata “legge”), recante “Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al [...]
Art. 2. 1. Gli atti e l’attività posti in essere dal Commissario liquidatore sono direttamente imputati alla gestione commissariale della soppressa Comunità montana.
Art. 3. 1. Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, può dettare norme di indirizzo e di coordinamento delle attività di liquidazione e può revocare l’incarico di Commissario liquidatore nel caso in [...]
Art. 4. 1. Il Dirigente del servizio Enti locali dell’Area organizzazione e riforma dell’amministrazione della Regione Puglia cura tutti gli adempimenti procedimentali previsti dal presente regolamento, [...]
Art. 5. 1. Il Commissario liquidatore, entro sessanta giorni dall’avvenuto insediamento, sentiti i Comuni appartenenti alle Comunità montane soppresse e le relative Province, predispone il piano di cui [...]
Art. 6. 1. Il personale di ciascuna Comunità montana soppressa transita con mobilità d’ufficio ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 all’ente destinatario delle funzioni [...]
Art. 7. 1. Il Commissario liquidatore, predisposto il piano nel termine di cui all’articolo 5, comma 1, del presente regolamento, lo trasmette alla Cabina di regia di cui all’articolo 8 della legge, che si [...]
Art. 8. 1. Il livello territoriale ottimale delle forme associative dei Comuni per l’esercizio delle funzioni amministrative delle soppresse Comunità montane sussiste ove ricorrano tutti i seguenti requisiti:
Art. 9. 1. Al Commissario liquidatore spetta una indennità pari a quella prevista per il Presidente di Comunità montane, a carico della gestione commissariale, oltre ai rimborsi per spese di viaggio, se ed [...]
Art. 10. 1. Il Commissario liquidatore cessa dalla sua carica alla data di estinzione della Comunità montana soppressa, operata con il decreto del Presidente della Giunta regionale previsto dall’art. 15, [...]


§ II.3.R/1 - R.R. 15 luglio 2009, n. 16. [1]

Regolamento di attuazione dell’articolo 15 comma 6 della Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36.

(B.U. 17 luglio 2009, n. 110)

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

 

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Visto l’art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Vista la L.R. 19 dicembre 2008 n. 36 che, all’art. 15 comma 6, prevede l’adozione di un regolamento attuativo della legge;

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1197 del 13.07.2009 di adozione del Regolamento;

 

EMANA

Il seguente Regolamento:

 

Art. 1.

1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 6, della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (di seguito nominata “legge”), recante “Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema della autonomie locali”, il presente regolamento disciplina l’attività dei Commissari liquidatori delle Comunità montane soppresse.

 

2. Il Commissario liquidatore esercita, con propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione della soppressa Comunità montana ed al conseguente trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie correlate agli enti destinatari, adottando gli atti amministrativi necessari al fine di garantire, senza interruzioni, l’ordinario funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione. Il Commissario provvede con urgenza all’approvazione del Bilancio consuntivo.

 

3. Il Commissario provvede inoltre allo svolgimento, nei termini stabiliti dalle competenti autorità, delle procedure attinenti la gestione e rendicontazione dei finanziamenti comunitari del P.O.R. Puglia 2000-2006 nella titolarità della Comunità montana soppressa nonché alla gestione dei finanziamenti comunitari della programmazione 2007-2013 e dei fondi F.A.S.

 

     Art. 2.

1. Gli atti e l’attività posti in essere dal Commissario liquidatore sono direttamente imputati alla gestione commissariale della soppressa Comunità montana.

 

2. Il Commissario liquidatore non può delegare ad altro soggetto le funzioni e i poteri attribuitigli dalla legge, dal decreto di nomina e dal presente regolamento.

 

     Art. 3.

1. Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, può dettare norme di indirizzo e di coordinamento delle attività di liquidazione e può revocare l’incarico di Commissario liquidatore nel caso in cui vengano accertate inadempienze o gravi irregolarità.

2. Prima di procedere alla revoca per inadempimenti o gravi irregolarità nell’attuazione del mandato commissariale, è richiesta dal Dirigente del servizio Enti locali al Commissario liquidatore una memoria giustificativa da trasmettere al Presidente della Giunta regionale entro il termine assegnato.

 

     Art. 4.

1. Il Dirigente del servizio Enti locali dell’Area organizzazione e riforma dell’amministrazione della Regione Puglia cura tutti gli adempimenti procedimentali previsti dal presente regolamento, supporta l’attività dei Commissari liquidatori e ne monitora l’andamento anche ai fini dell’esercizio dei poteri del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente articolo 3.

 

2. Il Dirigente del servizio Enti locali dell’Area organizzazione e riforma dell’Amministrazione convoca periodicamente i Commissari liquidatori al fine di monitorare lo stato di avanzamento dell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite e sulle residue attività necessarie al completamento dell’incarico nonché sulle eventuali cause ostative che ne impediscano la conclusione. In tale documento sono inserite informazioni aggiornate sulla effettiva volontà dei Comuni facenti parte della Comunità di costituire l’Unione dei Comuni ed eventualmente sullo stato della relativa procedura.

 

3. Il dirigente del Servizio Enti locali può formulare osservazioni e richiedere informazioni o chiarimenti, ai quali il Commissario liquidatore è tenuto a dare risposta entro il termine assegnato.

 

     Art. 5.

1. Il Commissario liquidatore, entro sessanta giorni dall’avvenuto insediamento, sentiti i Comuni appartenenti alle Comunità montane soppresse e le relative Province, predispone il piano di cui all’articolo 15, comma 5, della legge, come specificato nel decreto del Presidente della Giunta regionale n.228 del 9 marzo 2009.

 

2. Il piano individua distintamente:

• lo stato patrimoniale;

• il personale dipendente a tempo indeterminato della comunità montana soppressa, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, da trasferire;

• i rapporti di lavoro a tempo determinato, gli altri contratti di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa nonché le altre forme di prestazioni lavorative, quali quelle dei lavoratori socialmente utili, in corso presso la comunità montana;

• lo stato del contenzioso eventualmente in corso nel quale sia coinvolta la comunità soppressa;

• le funzioni esercitate dall’ente, le attività e le passività derivanti da detto esercizio, i beni e le risorse strumentali necessarie per il loro svolgimento ed ogni altro elemento utile alla successione nello stesso da parte degli enti destinatari.

 

3. Nel medesimo piano di cui al comma precedente il Commissario liquidatore predispone una proposta di trasferimento delle funzioni già esercitate dalla soppressa Comunità montana e di successione nel patrimonio e nei contratti e rapporti in atto.

 

4. La proposta di trasferimento di cui comma precedente prevede la successione alle soppresse Comunità montane delle forme associative eventualmente costituite, in tutto o in parte, dai Comuni già facenti parte della Comunità montana.

 

5. Qualora i Comuni non si costituiscano in nessuna forma associativa ovvero non raggiungano il livello ottimale per l’esercizio delle funzioni di cui al successivo articolo 8 entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, la proposta di trasferimento prevede che siano le Province territorialmente competenti, tenendo altresì conto della prossima costituzione della Provincia di BAT, a subentrare alle soppresse Comunità montane nell’esercizio delle funzioni da trasferire.

 

6. Nel caso in cui non vi sia coincidenza fra i Comuni facenti parte della Comunità montana soppressa e quelli che danno vita alle forme associative di cui al comma precedente, la proposta di trasferimento, previa verifica del livello territoriale ottimale di cui al successivo articolo 8, articola il piano di trasferimento sopra descritto agli enti destinatari (unioni e province) in proporzione alla parte del territorio della Comunità montana soppressa in essi ricadente. Analogamente provvede la proposta di trasferimento qualora il territorio della soppressa Comunità montana ricada nell’ambito di province diverse.

 

7. Il Commissario liquidatore articola il piano di trasferimento di cui al comma precedente previa intesa istituzionale con gli enti destinatari o, in mancanza, sulla base di un atto di indirizzo assunto dal Dirigente del servizio Enti locali dell’Area organizzazione e riforma dell’amministrazione della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 del presente regolamento.

 

8. Nel caso in cui la Comunità montana soppressa presenti uno stato economico-finanziario tale da non potere fare fronte alle spese ordinarie e straordinarie di immediata previsione, il Commissario liquidatore ne dà comunicazione tempestiva al Presidente della Giunta regionale e al Dirigente del Servizio Enti locali, e provvede, in prima istanza, al pagamento delle spese di personale, sospendendo gli ulteriori pagamenti. La Regione inoltra con urgenza la comunicazione al Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero degli Affari regionali e delle Autonomie locali per gli adempimenti del caso.

 

     Art. 6.

1. Il personale di ciascuna Comunità montana soppressa transita con mobilità d’ufficio ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 all’ente destinatario delle funzioni trasferite. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie di ciascun ente soppresso, al personale in questione compete, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge, una indennità di trasferimento pari a quattro mensilità della retribuzione tabellare in godimento al momento del trasferimento nonché eventuali trattamenti più favorevoli previsti dalle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro in essere.

 

2. Il provvedimento di trasferimento dovrà essere contestuale all’avvio dell’esercizio delle funzioni da parte degli enti destinatari e dovrà essere preceduto dalle procedure di informazione e consultazione sindacale di cui all’articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990 n, 428.

 

3. Al fine di agevolare e uniformare la definizione delle questioni connesse al trasferimento del personale, la consultazione sindacale di cui al comma precedente, si svolge presso e con il supporto del Servizio Enti locali e delle strutture della Direzione dell’area Organizzazione e riforma dell’amministrazione della Regione Puglia.

 

4. Non si procede alla mobilità di ufficio, nel caso di passaggio diretto del personale della Comunità montana soppressa ad altra amministrazione che abbia manifestato il previo consenso ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell’applicazione della disciplina del passaggio diretto, resta fermo per la Regione Puglia e per i suoi enti strumentali il rispetto della prescrizione di priorità stabilito nell’articolo 15, comma 6, della legge.

 

5. Fermo rimanendo l’obbligo di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b, della legge, il Commissario liquidatore, al fine di agevolare la mobilità volontaria di cui al comma precedente, può stipulare appositi protocolli di intesa con enti locali e altre pubbliche amministrazioni che prevedano il passaggio diretto di personale e il trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, in favore di tali enti e amministrazioni di beni immobili e mobili della Comunità montana soppressa non strumentali all’esercizio delle funzioni da trasferire. Tali protocolli, prima della sottoscrizione, sono trasmessi al dirigente del servizio Enti locali dell’Area organizzazione e riforma dell’amministrazione della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4, comma 1, del presente regolamento.

 

6. Nel corso delle procedure disciplinate del presente regolamento, il Commissario liquidatore, previo consenso dell’ente individuato come destinatario delle funzioni da trasferire, può disporre l’assegnazione temporanea di personale della Comunità montana soppressa al fine di agevolare l’organizzazione e la pronta attivazioni di tali funzioni presso l’ente di destinazione.

 

     Art. 7.

1. Il Commissario liquidatore, predisposto il piano nel termine di cui all’articolo 5, comma 1, del presente regolamento, lo trasmette alla Cabina di regia di cui all’articolo 8 della legge, che si esprime entro i successivi 15 giorni.

 

2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Commissario liquidatore trasmette il piano, unitamente alle eventuali osservazioni della Cabina di regia, al Presidente della Giunta regionale che lo adotta con il decreto di cui all’articolo 15, comma 7, della legge con il quale dispone tutti i necessari atti di trasferimento e di successione e detta al Commissario liquidatore le ulteriori disposizioni per l’attuazione.

 

     Art. 8.

1. Il livello territoriale ottimale delle forme associative dei Comuni per l’esercizio delle funzioni amministrative delle soppresse Comunità montane sussiste ove ricorrano tutti i seguenti requisiti:

a) contiguità territoriale dei Comuni interessati;

b) estensione territoriale complessiva non inferiore al 50% del territorio della Comunità montana soppressa;

c) altitudine media di ciascun Comune interessato non inferiore a mt. 300 slm.

 

2. Nel caso in cui le forme associative includano comuni già facenti parte di diverse Comunità montane soppresse, l’indice dell’estensione territoriale minima si calcola con riferimento al territorio della Comunità montana soppressa nella quale ricadevano la metà più uno dei Comuni costituiti in forma associata.

3. Le forme associative dei Comuni possono chiedere una deroga ai requisiti di cui al comma precedente in ragione di particolari condizioni economico-sociali e morfologiche dei territori interessati. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Cabina di Regia di cui all’articolo 8 della legge, si esprime sulla deroga con proprio decreto.

 

     Art. 9.

1. Al Commissario liquidatore spetta una indennità pari a quella prevista per il Presidente di Comunità montane, a carico della gestione commissariale, oltre ai rimborsi per spese di viaggio, se ed in quanto dovuti.

 

2. Per lo svolgimento delle sue attività, il Commissario liquidatore si avvale delle strutture della Comunità montana soppressa; può avvalersi, altresì, mediante incarico, del soggetto che, alla data di soppressione della Comunità montana, ricopriva la carica di revisore dei conti.

 

     Art. 10.

1. Il Commissario liquidatore cessa dalla sua carica alla data di estinzione della Comunità montana soppressa, operata con il decreto del Presidente della Giunta regionale previsto dall’art. 15, comma 7, della legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

 

2. Entro trenta giorni dal termine del suo mandato, il Commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale una dettagliata relazione sull’attività svolta, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute.

 

3. La relazione è inviata altresì al Dirigente del servizio Enti locali.


[1] Abrogato dall'art. 3 della L.R. 10 dicembre 2012, n. 36.