§ III.4.8 - L.R. 9 giugno 1987, n. 16.
Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 assistenza scolastica
Data:09/06/1987
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Obiettivi). - 1. La Regione, in attuazione degli artt. 2 e 7 dello Statuto ed in applicazione degli artt. 42 e 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, promuove, sostiene ed attua un idoneo sistema di [...]
Art. 2.  (Tipologia degli interventi) - 1. Gli obiettivi della presente legge sono perseguiti per mezzo:
Art. 3.  (Organizzazione).
Art. 4.  (Programmazione e finanziamento degli interventi).
Art. 5.  (Personale). - 1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge il Consiglio Comunale o l'Assemblea generale della Comunità Montana o l'Assemblea dell'associazione, in relazione [...]
Art. 6.  (Compiti della Regione). - 1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui alla°presente legge la Regione provvede:
Art. 7.  (Norme di prima attuazione). - 1. Ai fini della prima attuazione della presente legge, gli organi di cui al primo comma dell'art. 5, per gli ambiti territoriali nei quali si svolge dall'anno [...]
Art. 8.  (Personale a tempo determinato e/o convenzionato). - 1. In caso di acquisizione di personale ai sensi del quarto comma del precedente art. 5, ha diritto ad essere utilizzato prioritariamente il [...]
Art. 9.  (Concorso). - 1. La Regione deve bandire il concorso per titoli ed esami, riservato al personale di cui all'art. 7, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10.  (Norma transitoria).
Art. 11.  (Norma finanziaria).


§ III.4.8 - L.R. 9 giugno 1987, n. 16.

Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati.

(B.U. 1 luglio 1987, n. 121 suppl.).

 

Art. 1. (Obiettivi). - 1. La Regione, in attuazione degli artt. 2 e 7 dello Statuto ed in applicazione degli artt. 42 e 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, promuove, sostiene ed attua un idoneo sistema di servizi finalizzato a garantire il diritto allo studio dei portatori di handicaps fisici, psichici e sensoriali per il loro inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie, ivi comprese la scuola per l'infanzia e l'Università.

     2. Tali interventi sono complementari a quelli previsti e realizzati dallo Stato con la legge 4 agosto 1977, n. 517 e tengono conto della specificità e delle competenze statali in materia.

 

     Art. 2. (Tipologia degli interventi) - 1. Gli obiettivi della presente legge sono perseguiti per mezzo:

     a) di servizi per l'integrazione scolastica idonei a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica ed ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio;

     b) dell'abbattimento delle barriere architettoniche che ostacolano la partecipazione alla vita scolastica dei portatori di handicaps;

     c) di servizi per la realizzazione del tempo pieno e per l'accompagnamento ed il trasporto;

     d) della dotazione di attrezzature tecniche e dei sussidi didattici per l'integrazione scolastica e per le attività collegate, nonchè dell'attribuzione di assegni di studio per limitare l'aggravio economico derivante dalla frequenza della scuola media superiore e dell'Università;

     e) di iniziative per la promozione culturale, l'educazione permanente e l'attività sportiva dei soggetti indicati nel precedente art. 1;

     f) d'iniziative d'informazione nell'ambito della scuola e delle famiglie, d'intesa con gli organismi scolastici competenti, sulle cause che provocano handicaps e disadattamento e sulle possibilità di prevenzione nel più vasto contesto dell'educazione sanitaria;

     g) d'iniziative per la formazione la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori.

 

     Art. 3. (Organizzazione).

     1. Ai sensi degli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), f) dell'articolo 2 sono esercitate dai Comuni singoli o associati per il tramite delle ASL territorialmente competenti, integrate per gli alunni non vedenti, dalla Unione italiana ciechi (UIC) e dall'Istituto "Antonacci" di Lecce, operanti sul territorio regionale, con riferimento agli interventi di cui alle lettere c) e d) [1].

     2. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge la Regione assicura i relativi finanziamenti.

 

     Art. 4. (Programmazione e finanziamento degli interventi). [2]

     1. Il Consiglio comunale se l'ambito territoriale coincide in tutto o in parte con quello del Comune, l'Assemblea generale della Comunità Montana se il suo ambito territoriale coincide con quello della U.S.L., l'Assemblea dell'Associazione intercomunale di cui alla L.R. 28 agosto 1986, n. 17, propongono al Comitato di gestione della U.S.L., il programma annuale d'interventi entro il 31 luglio di ogni anno.

     Il programma dovrà comunque essere inviato alla Regione - Assessorato alla Pubblica Istruzione - entro il 10 settembre di ogni anno. Per le UU.SS.LL. inadempimenti, la Regione provvederà a definire e finanziare i servizi indispensabili, attraverso il piano di riparto di cui al successivo comma, sulla base del programma precedente.

     2. Entro i successivi 45 giorni l'Assessore alla Pubblica Istruzione, previo parere della competente Commissione consiliare, propone alla Giunta, per l'approvazione, il riparto del finanziamento regionale, sulla base della quota pro-capite riferita alla popolazione residente e determinata in ragione dei programmi e nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.

     3. Eventuali iniziative ed attività, inserite in un progetto e non coperte dal finanziamento regionale, possono essere realizzate dalle UU.SS.LL. solo se concordate con i Comuni interessati e da questi finanziate con fondi del proprio bilancio.

     4. Le UU.SS.LL. tengono contabilità separata per i mezzi finanziari assegnati ai sensi della presente legge.

     5. Entro il mese di giugno dell'anno successivo, le UU.SS.LL. forniscono alla Regione il rendiconto delle spese sostenute. Analogo rendiconto è fornito ai Comuni per la parte degli stessi finanziata.

 

     Art. 5. (Personale). - 1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge il Consiglio Comunale o l'Assemblea generale della Comunità Montana o l'Assemblea dell'associazione, in relazione all'ambito territoriale di ciascuna U.S.L., approva, su proposta del Comitato di gestione e nel rispetto delle direttive dettate dalla Giunta regionale, la pianta organica del personale addetto ai servizi d'integrazione scolastica secondo i vari profili professionali e posizioni funzionali, applicando a detto personale il trattamento giuridico ed economico previsto dal D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347.

     I posti della pianta organica vengono coperti dal Comitato di gestione della U.S.L. mediante pubblica concorso secondo le norme del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, o avvalendosi di personale comandato dagli Enti locali.

     2. Per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, l'Unità Sanitaria Locale potrà avvalersi anche del personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale  del Servizio Sanitario Nazionale, secondo le direttive della Giunta regionale.

     3. La Giunta regionale individua altresì, entro 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, le attività socio- assistenziali di rilievo sanitario, secondo le direttive del D.P.C.M. 8 agosto 1985, e con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale.

     4. Gli organi di cui al primo comma possono stabilire di stipulare convenzioni con singoli operatori e/o con Enti ed Istituzioni specializzate e di assumere personale straordinario, con rapporto di lavoro a tempo determinato, per il periodo necessario alla realizzazione dei progetti, in mancanza d'idonee strutture, costituite ai sensi del primo e secondo comma e nel rispetto delle vigenti norme legislative in materia.

     5. Dovrà essere assicurata, nel territorio, almeno la disponibilità di una équipe integrata costituita dai seguenti operatori:

     1) medico specializzato;

     2) psicologo;

     3) pedagogista;

     4) assistente sociale o sociologo;

nonchè di un numero di educatori di sostegno diplomati o laureati in possesso di professionalità specifica, terapisti, ausiliari socio-sanitari, agenti tecnici in rapporto alle necessità del servizio, tenendo conto di quanto già garantito da personale statale. Nell'ambito dell'équipe, le prestazioni di natura essenzialmente sanitaria restano a carico della U.S.L.

     6. E' fatto assoluto divieto d'instaurare un qualsiasi rapporto con unità di personale, con cooperative o con Enti senza la relativa copertura finanziaria.

 

     Art. 6. (Compiti della Regione). - 1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui alla°presente legge la Regione provvede:

     a) all'indirizzo e coordinamento delle iniziative di carattere formativo sociale e sanitario;

     b) alla verifica dell'efficacia ed efficienza dei servizi previsti dalla presente legge;

     c) agli interventi di cui alla lettera g) del precedente art. 2.

 

     Art. 7. (Norme di prima attuazione). - 1. Ai fini della prima attuazione della presente legge, gli organi di cui al primo comma dell'art. 5, per gli ambiti territoriali nei quali si svolge dall'anno scolastico 1980-81 ininterrottamente il servizio d'integrazione scolastica a favore degli handicappati e svantaggiati, dovranno stabilire, in via provvisoria, l'organico del personale nel rispetto della normativa statale ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il numero complessivo dei posti degli organici provvisori non potrà superare il totale delle unità di personale in servizio ed in possesso dei requisiti di cui al successivo comma.

     2. Il personale addetto al servizio d'integrazione scolastica degli handicappati e svantaggiati presso i Comuni ed i Consorzi pubblici in via di soppressione, a domanda, sarà inquadrato nel ruolo di cui al primo comma, previo superamento del concorso riservato che sarà bandito dalla Regione per la copertura dei predetti organici provvisori, purchè:

     a) possegga i requisiti generali e professionali per l'accesso al concorso, ad eccezione dei limiti di età;

     b) sia stato normalmente utilizzato per l'attuazione dei progetti d'integrazione scolastica negli anni scolastici del 1980-81 e 1985-86.

     3. L'inquadramento giuridico economico nei ruoli di cui al primo comma avverrà nella posizione funzionale iniziale del profilo professionale per il quale si è superato il concorso riservato.

 

     Art. 8. (Personale a tempo determinato e/o convenzionato). - 1. In caso di acquisizione di personale ai sensi del quarto comma del precedente art. 5, ha diritto ad essere utilizzato prioritariamente il personale addetto al servizio d'integrazione scolastica degli handicappati, presso i Comuni o i Consorzi pubblici, nell'anno 1985-86, in forma singola o attraverso organismi già convenzionati, che non possegga il requisito di anzianità indicato alla lettera b) del precedente art. 7. Il predetto personale ha diritto di essere utilizzato anche in sedi diverse da quelle nelle quali ha prestato servizio, purchè ricomprese nella stessa provincia [3].

     2. Nel caso di concorso pubblico ai sensi del primo comma del precedente art. 5, al personale di cui al comma precedente viene riconosciuto idoneo punteggio per il servizio prestato.

 

     Art. 9. (Concorso). - 1. La Regione deve bandire il concorso per titoli ed esami, riservato al personale di cui all'art. 7, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Le prove concorsuali consistono in un esame colloquio, differenziato secondo i livelli d'inquadramento, sulle materie previste dalla normativa concernente il personale degli Enti Locali in relazione agli specifici profili professionali.

     3. L'idoneità sarà accertata di una commissione così composta:

     - Assessore alla Pubblica Istruzione - Presidente;

     - n. 2 esperti in relazione ai profili professionali relativi ai posti messi a concorso - componenti;

     - n. 1 rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale - componente: in caso di disaccordo sulla designazione tra le organizzazioni sindacali provvederà la Giunta regionale;

     - un dirigente dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione - componente;

     - funzionario dell'Assessorato regionale al Personale - segretario.

     4. I componenti ed il segretario sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     5. Dopo l'espletamento della prova concorsuale, a cura della stessa Commissione, viene formulata apposita graduatoria.

     6. La Giunta regionale provvede all'approvazione della graduatoria ed all'assegnazione del relativo personale agli Enti Locali, nel rispettivo ruolo provvisorio stabilito ai sensi dell'art. 7, 1° comma, tenendo conto, ove possibile, delle opzioni degli interessati.

     7. In sede di adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente, la Giunta regionale, allo scopo di realizzare un equo carico di personale fra gli ambiti territoriali di una stessa provincia, sulla base di criteri predeterminati dalla stessa Giunta, sentita la competente Commissione consiliare, potrà assegnare il personale vincitore del concorso riservato anche in aggiunta o in diminuzione rispetto alla pianta organica provvisoria deliberata da ciascun ente, intendendosi con ciò modificate le stesse piante organiche, fermo restando il numero complessivo dei posti non superiore a quello messo a concorso in ciascuna provincia [4].

 

     Art. 10. (Norma transitoria).

     1. Allo scopo di non creare soluzioni di continuità nell'erogazione dei servizi, sono prorogate, fino alla completa attuazione dell'art. 9 della presente legge, le convenzioni in atto fra i Comuni ed i Consorzi pubblici, che utilizzino personale che abbia prestato servizio nell'anno scolastico 1985-86.

     2. Le convenzioni devono comunque prevedere lo svolgimento del servizio d'integrazione scolastica handicappati nel periodo corrispondente all'anno scolastico.

     3. I Comuni interessati sono tenuti a notificare all'Assessorato regionale alla Pubblica istruzione copia della convenzione in atto con il consorzio pubblico entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. La Regione continuerà ad erogare ai Comuni interessati i necessari finanziamenti.

     5. Finanziamenti saranno altresì erogati ad altri Comuni, per gli interventi di cui all'art. 8, n. 10, della L.R. 12 maggio 1980, n. 42, per l'esercizio 1987, in attesa della piena attuazione della presente legge con la predisposizione del primo piano di riparto dei finanziamenti regionali, di cui al precedente art. 4, che riguarderà l'esercizio 1988.

 

     Art. 11. (Norma finanziaria).

      (Omissis).


[1] Comma così modificato dall’art. 30 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 20.

[2] L'art. 14 della L.R. 4 maggio 1999, n. 17 proroga di un ulteriore anno il programma di intervento e di riparto di cui al presente articolo.

[3] Comma così integrato dall'art. 1 della L.R. 11 maggio 1990, n. 23 «Norma integrativa della L.R. 9 giugno 1987, n. 16 contenente norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati».

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 11 maggio 1990, n. 23.