§ 3.10.5 - Legge Regionale 11 maggio 1990, n. 23.
Interventi a favore dei pescatori ed imprenditori di pesca singoli o associati danneggiati da avverse condizioni ambientali o da eventi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.10 caccia e pesca
Data:11/05/1990
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari dei contributi.
Art. 3.  Ambito territoriale.
Art. 4.  Interventi di solidarietà a favore delle famiglie di vittime di incidenti in mare.
Art. 5.  Presentazione della domanda.
Art. 6.  Modalità di concessione del contributo.
Art. 7.  Norma transitoria.
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 9.  Pubblicazione.


§ 3.10.5 - Legge Regionale 11 maggio 1990, n. 23. [1]

Interventi a favore dei pescatori ed imprenditori di pesca singoli o associati danneggiati da avverse condizioni ambientali o da eventi calamitosi in mare. [2]

(B.U. n. 9 del 16 maggio 1990).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle imprese di pesca, alle cooperative del settore ed ai pescatori singoli e associati della fascia costiera regionale, che esercitino la pesca costiera o mediterranea o attività connessa alla pesca e che risultino danneggiati da eventi straordinari verificatisi in mare o da mareggiate e calamità naturale o da avverse condizioni ambientali.

     2. La giunta regionale, eroga il contributo di cui al precedente comma nei limiti dello stanziamento del bilancio; il contributo non può superare, in ogni caso, il 60% della spesa documentata per il ripristino del bene perduto o danneggiato o del danno subito per le avverse condizioni ambientali del mare, per un importo complessivo non superiore a L. 100 milioni.

 

     Art. 2. Destinatari dei contributi.

     1. La qualità di pescatore o di imprenditore di pesca, in attività di esercizio, è provata da apposita certificazione da cui risulti l'iscrizione nei registri previsti dagli artt. 9 e 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, nonchè da dichiarazione rilasciata dall'autorità marittima, e per le cooperative dall'iscrizione nel registro prefettizio, del Tribunale e della C.C.I.A.A., anteriormente alla data del sinistro.

     2. Per i pescatori associati, i benefici si applicano a ciascun partecipante all'associazione in proporzione ai carati di ognuno, semprechè sussista il requisito soggettivo indicato nel comma precedente.

     3. In caso di comproprietà navale o di società di armamento, i benefici stessi sono concessi in proporzione ai carati da ognuno posseduti ed alle condizioni sopraindicate.

 

     Art. 3. Ambito territoriale.

     1. Per l'ammissione ai benefici, i richiedenti devono comprovare di avere la residenza o la sede, se società, nella Regione Molise, e che il natante in armamento è iscritto presso un ufficio marittimo situato nell'ambito del territorio regionale o, se trattasi di natante adibito alla pesca mediterranea, è iscritto presso il compartimento marittimo di giurisdizione del territorio molisano o che i beni danneggiati insistono sul territorio regionale.

     2. Il possesso dei suindicati requisiti devono essere comprovati da certificazione rilasciata dalle competenti autorità.

 

     Art. 4. Interventi di solidarietà a favore delle famiglie di vittime di incidenti in mare.

     1. Al fine di sopperire alle immediate necessità familiari conseguenti ad incidenti verificatisi durante lo svolgimento di azioni connesse all'attività ittica di cui siano vittime lavoratori del mare iscritti o imbarcati su natanti registrati presso l'ufficio circondariale marittimo di Termoli, sono concessi dalla Giunta Regionale, tramite il comune di residenza delle vittime, contributi alle famiglie delle stesse fino ad un massimo di L. 100.000.000 per ogni nucleo familiare, incrementato fino a L. 20.000.000 per ogni persona convivente, priva di reddito proprio, appartenente allo stesso nucleo, oltre il capofamiglia.

     2. Nel caso di più vittime appartenenti allo stesso nucleo familiare i contributi per ogni persona a carico oltre il capofamiglia sono proporzionalmente maggiorati.

 

     Art. 5. Presentazione della domanda.

     1. La domanda di contributo, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, deve essere presentata all'Assessorato alla Pesca nel termine di giorni novanta dall'evento indicato nell'art. 1, con la descrizione dell'evento stesso, l'indicazione analitica dei danni subiti e la quantificazione del loro ammontare.

     2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi al richiedente, ai beni danneggiati e al natante, nonchè da una perizia giurata redatta da un tecnico iscritto ad albo o elenco professionale; per gli eventi straordinari verificatisi in mare, deve essere prodotta anche copia della denuncia presentata dall'autorità marittima a termini dell'art. 182 cod. nav., con il visto della stessa autorità.

     3. Negli stessi termini e con idonea documentazione vanno presentate le domande di cui all'art. 4.

 

     Art. 6. Modalità di concessione del contributo.

     1. La concessione dei contributi è disposta dalla Giunta Regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.

 

     Art. 7. Norma transitoria.

     I benefici della presente legge decorrono dall'1 gennaio 1989. Le relative richieste di contributo vanno presentate alla Giunta Regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario in corso con legge di variazione al bilancio regionale.

     2. Per gli esercizi finanziari successivi, alla quantificazione dell'entità annuale di spesa si provvede con le relative leggi regionali di bilancio.

 

     Art. 9. Pubblicazione.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 18 agosto 2008, n. 27.

[2] Ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. 3 agosto 1999, n. 26, la presente legge resterà in vigore fino alla liquidazione ed al pagamento dei contributi dovuti per le istanze ad essa relative e presentate prima dell'entrata in vigore della stessa legge 3 agosto 1999, n. 26.