§ 29.1.165 - Legge 26 gennaio 1999, n. 26.
Ratifica ed esecuzione degli atti finali, con allegati, adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:26/01/1999
Numero:26


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli atti finali, con allegati, adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti finali di cui all'articolo 1, in conformità a quanto disposto dalla parte II degli atti stessi
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 29.1.165 - Legge 26 gennaio 1999, n. 26.

Ratifica ed esecuzione degli atti finali, con allegati, adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), tenutasi a Kyoto, 19 settembre-14 ottobre 1994.

(G.U. 16 febbraio 1999, n. 38, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli atti finali, con allegati, adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), tenutasi a Kyoto, 19 settembre-14 ottobre 1994.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti finali di cui all'articolo 1, in conformità a quanto disposto dalla parte II degli atti stessi.

     2. Eventuali atti finali di modifica alla convenzione base o agli emendamenti adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), i quali non incidano sulla normativa vigente e non comportino oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, verranno recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Atti finali

(Omissis)