§ 3.10.11 - Legge Regionale 3 agosto 1999, n. 26.
Interventi di sostegno agli operatori della pesca.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.10 caccia e pesca
Data:03/08/1999
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Contributi.
Art. 3.  Soggetti beneficiari.
Art. 4.  Modalità di presentazione delle domande.
Art. 5.  Procedure.
Art. 6.  Adempimenti.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.  Norma transitoria.


§ 3.10.11 - Legge Regionale 3 agosto 1999, n. 26. [1]

Interventi di sostegno agli operatori della pesca.

(B.U. n. 15 del 16 agosto 1999).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, nel sostenere i pescatori e le imprese di pesca o soggetti a danni provenienti da eventi straordinari verificabili in mare o da mareggiate, calamità naturali o avverse condizioni ambientali, concede contributi per il pagamento del Premio per stipula di polizze assicurative.

     2. Per le finalità del comma 1 del presente articolo, la Regione concede contributi in conto capitale annui, per la durata di tre anni.

 

     Art. 2. Contributi.

     1. Il contributo, per la finalità dell'art. 1, comma 1, è concesso nella misura massima del 50% del premio annuo pagato per:

     a) POLIZZA INFORTUNI, conseguenti agli eventi di cui al comma 1 dell'art. 1, stipulata dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), con massimali di Lire 150.000.000 (centocinquantamilioni) in caso di morte e Lire 200.000.000 (duecentomilioni) per l'invalidità permanente;

     b) POLIZZA contro il rischio di INCENDIO, DISTRUZIONE O AFFONDAMENTO a seguito di eventi di cui al comma 1 dell'art. 1, stipulata dai soggetti di cui al comma 1, lettera b dell'art. 3, con un massimale di Lire 1.000.000.000 per perdita del natante.

     La POLIZZA può prevedere anche il risarcimento parziale di danni purché questi attengano alle parti strutturali fisse del natante indispensabili per la navigazione. Sono esclusi i danni alle attrezzature mobili, alle apparecchiature elettroniche ed a quant'altro pur necessario alla pesca, ma non indispensabile alla navigazione;

     c) POLIZZA contro il rischio di INCENDIO, DISTRUZIONE totale o parziale degli impianti di acquacoltura, molluschicoltura, o itticoltura in genere, a seguito di eventi di cui al comma 1 dell'art. 1, stipulata dai soggetti di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 3, con un massimale di Lire 2.000.000.000 per distruzione totale dell'impianto. Sono esclusi i danni alle strutture, ai mezzi ed alle attrezzature mobili e fisse non indispensabili all'allevamento;

     d) POLIZZA contro il rischio di DISTRUZIONE totale o parziale dei prodotti ittici, allevati in impianti di cui al precedente punto c), a seguito di eventi di cui al comma 1 dell'art. 1 o a seguito di malattie endemiche.

     2. Le disponibilità di Bilancio saranno ripartite in parti uguali tra le finalità di cui ai punti a), b), c) e d) del precedente comma 1. Gli eventuali esuberi finanziari relativi a ciascun comma del punto precedente possono essere impegnati per la copertura delle maggiori necessità di cui agli altri punti.

 

     Art. 3. Soggetti beneficiari.

     1. Il contributo per le finalità del comma 1 dell'art. 1 é concesso a:

     a) Pescatori singoli o imprenditori di pesca, in attività di esercizio, coperti da polizza infortuni, conseguenti ad e venti di cui al comma 1 dell'art. 1, per le sole ore di lavoro comprese le operazioni di imbarco e sbarco e imbarcati su natanti in armamento iscritti presso l'ufficio marittimo di Termoli;

     b) Imprese di pesca, cooperative o società di armamento, proprietarie di natanti iscritti presso l'Ufficio Marittimo di Termoli, e coperte da polizze assicurative per danni ai natanti causati da eventi di cui all'art. 1, comma 1;

     c) Imprese di pesca, cooperative o società di armamento, proprietarie di impianti di acquacoltura, molluschicoltura o itticoltura in genere, iscritte presso l'Ufficio Marittimo di Termoli o nei Registri Prefettizi, del Tribunale e della CC.II.AA. e coperte da polizze assicurative di cui ai punti c) e d) del comma 1 del precedente art. 2;

     2. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, la qualità di pescatore o imprenditore di pesca, in attività di esercizio, è provata da apposita certificazione da cui risulti l'iscrizione nei registri previsti dagli art. 9 e 11 della Legge 14 luglio 1965, n. 963, nonché da Dichiarazione rilasciata dall'Autorità Marittima di Termoli e per le cooperative o società dall'iscrizione nel Registro prefettizio, del Tribunale e della CC.II.AA..

 

     Art. 4. Modalità di presentazione delle domande.

     1. Le domande, redatte e sottoscritte dai soggetti di cui al punto 1 dell'art. 3, volte ad ottenere i benefici di cui al punto 1 dell'art. 2, devono essere:

     - Indirizzate a: REGIONE MOLISE - Assessorato all'AGRICOLTURA - PESCA PRODUTTIVA - CAMPOBASSO;

     - Presentate entro: il 30 settembre di ogni anno, a mezzo Raccomandata A.R.;

     - Corredate da: POLIZZA ASSICURATIVA corrispondente al soggetto che pone la domanda ed al relativo contributo;

     - CERTIFICAZIONE, rilasciata dalle competenti Autorità, attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 2, del precedente art. 3 e relativo sia al soggetto che pone la domanda che al bene assicurato.

     2. Per la scadenza di presentazione delle domande farà fede il timbro postale di spedizione della Raccomandata.

 

     Art. 5. Procedure.

     1. E' incaricato dell'istruttoria delle domande il Nucleo Pesca costituito presso l'Ufficio Agricolo di Zona di Termoli.

     2. Il contributo sarà quantificato, per gli aventi diritto, secondo le disponibilità di Bilancio e nelle misure stabilite all'art. 2.

     3. L'Assessorato competente, provvede alla liquidazione ed erogazione del contributo.

 

     Art. 6. Adempimenti.

     1. La presente legge viene notificata alla Commissione Europea in applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato di Roma.

     2. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise successivamente alla comunicazione di avvenuta approvazione dai competenti uffici comunitari.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Per l'esercizio finanziario 1999, l'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in Lire 250.000.000 (duecentocinquantamilioni), farà carico sul Capitolo di Bilancio n. 39756 che presenta una dotazione di competenza e di cassa di pari importo.

     2. Per gli esercizi successivi alla quantificazione della spesa derivante dalla presente legge si provvederà con lo stesso provvedimento legislativo di approvazione dei rispettivi Bilanci di previsione.

 

     Art. 8. Norma transitoria.

     1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge saranno istruiti e finanziati secondo le modalità previste dalla legge regionale 11 maggio 1990, n. 23.

     2. La legge regionale 11 maggio 1990, n. 23 resterà in vigore fino alla liquidazione ed al pagamento dei contributi dovuti per le istanze ad essa relative e presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 18 agosto 2008, n. 27.