§ V.5.119 - L.R. 21 ottobre 2008, n. 31.
Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:21/10/2008
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (INTERVENTI IN MATERIA DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE)
Art. 2.  (DISPOSIZIONI PER GLI INSEDIAMENTI DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI)
Art. 3.  (DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ)
Art. 4.  (AUTORIZZAZIONE UNICA REGIONALE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI)
Art. 5.  (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERIFICHE AMBIENTALI)
Art. 6.  (ABROGAZIONI)
Art. 7.  (NORME TRANSITORIE)


§ V.5.119 - L.R. 21 ottobre 2008, n. 31.

Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale.

(B.U. 24 ottobre 2008, n. 167)

 

Art. 1. (INTERVENTI IN MATERIA DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE)

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), al fine di promuovere la riduzione della immissione in atmosfera di sostanze incidenti sulle alterazioni climatiche indotte dalle produzioni industriali, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi nei quali, a compensazione di riduzioni programmate delle emissioni da parte degli operatori industriali, sia previsto il rilascio di autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ovvero altre misure di riequilibrio ambientale. Tali accordi devono espressamente quantificare le riduzioni delle emissioni inquinanti correlandole alle potenze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili autorizzati e devono essere coerenti con gli obiettivi del piano energetico ambientale regionale (PEAR).

2. Le autorizzazioni relative agli interventi previsti negli accordi di cui al comma 1 devono essere rilasciate, anche per quote eccedenti i limiti eventualmente posti dalla normativa regionale, in conformità di quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità).

3. Gli accordi di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale previo parere delle commissioni consiliari competenti, da esprimersi entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione del provvedimento.

 

     Art. 2. (DISPOSIZIONI PER GLI INSEDIAMENTI DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI)

1. E’ vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica:

a) nelle zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all’esercizio dell’attività agricola. Sono considerati di particolare pregio i terreni ricadenti negli ambiti territoriali estesi (ATE) A e B del piano urbanistico tematico territoriale ”Paesaggio”(PUTT/P). Per i terreni ricadenti negli ambiti territoriali estesi C e D e per le aree di pertinenza e le aree annesse degli ambiti territoriali distinti (ATD) del PUTT/P si applicano le norme di piano. Sono altresì considerati di particolare pregio i terreni in cui risultano coltivati gli uliveti considerati monumentali ai sensi della legge regionale 4 giugno 2007, n.14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia). Si applica, in ogni caso, l’articolo 10 della l.r. 14/2007;

b) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC - e zone di protezione speciale – ZPS -) ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

c) nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

d) nelle aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia);

e) nelle oasi istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria);

f) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. [1]

2. I comuni, con motivata deliberazione approvata dal consiglio comunale, possono individuare parti di territorio di particolare pregio ai sensi del comma 1, lettera a), fermo restante che, nelle more della loro eventuale approvazione, vige il regime previsto dalla vigente legge senza alcuna sospensione della attività autorizzativa. [2]

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli impianti:

a) esclusivamente finalizzati all’autoconsumo;

b) con potenza elettrica nominale fino 40 kilowatt (kW);

c) realizzati sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenziali a essi adiacenti;

d) da realizzarsi in aree industriali dismesse. [3]

4. E’ vietata la realizzazione in zona agricola di impianti alimentati da biomasse, salvo che gli impianti medesimi non siano alimentati da biomasse stabilmente provenienti, per almeno il quaranta per cento del fabbisogno, da “filiera corta”, cioè ottenute in un raggio di 70 chilometri dall’impianto [4].

5. Non si applica il divieto di cui al comma 4 ai progetti presentati prima della data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che la positiva conclusione della conferenza di servizi di cui all’articolo 12 del d.lgs. 387/2003, come modificato dall’articolo 280 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal comma 158 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, venga ratificata con deliberazione del consiglio comunale. L’istanza di autorizzazione è rigettata se la deliberazione del consiglio comunale non viene adottata entro novanta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi; il termine di novanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora, alla stessa data, la conferenza di servizi sia già stata positivamente conclusa.

6. In applicazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE, nonché degli articoli 4 e 6 del relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come rispettivamente modificati dagli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, non è consentito localizzare aerogeneratori non finalizzati all’autoconsumo nei SIC e nelle ZPS, costituenti la rete ecologica “NATURA 2000”, nonché negli ATE A e B del PUTT/P.

7. Non è consentito localizzare aerogeneratori non finalizzati all’autoconsumo nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della l. 394/1991, nelle aree protette regionali istituite ai sensi della l.r. 19/1997, nelle oasi di protezione istituite ai sensi della l.r. 27/1998, nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar resa esecutiva dal d.p.r. 448/1976.

8. Il divieto di cui ai commi 6 e 7 si estende ad un’area buffer di duecento metri.

 

     Art. 3. (DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ)

1. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 387/2003, con potenze elettriche nominali superiori a quelle previste alla tabella A di cui all’articolo 2, comma 158, lettera g), della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), e fino a 1 MWe, da realizzare nella regione Puglia, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni, nei seguenti casi:

a) impianti fotovoltaici posti su edifici, esistenti o da costruire, con destinazione civile, industriale, agricola, commerciale e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati civili, industriali, agricoli, commerciali e servizi;

b) impianti fotovoltaici in zona agricola, a condizione che l’area asservita all’intervento sia estesa almeno due volte la superficie radiante. La superficie non occupata dall’impianto deve essere destinata esclusivamente a uso agricolo. Gli impianti collocati a terra in un’area agricola costituita da terreni appartenenti a unico proprietario, ovvero costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di un’area di maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla procedura di DIA, sono considerati come un unico impianto;

c) impianti eolici on - shore realizzati direttamente dagli enti locali, nonché quelli finalizzati all’autoconsumo costituiti da un solo aerogeneratore;

d) impianti idraulici;

e) impianti alimentati a biomassa posti internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi, fermi restando i vincoli di cui all’articolo 2, comma 4, per gli impianti ricadenti in zone agricole;

f) impianti alimentati a gas di discarica, posti internamente alla stessa discarica, esistente o da costruire;

g) impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione, posti internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi;

h) impianti alimentati a biogas, posti internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi. [5]

2. E’ comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere l’autorizzazione comunale per gli interventi di cui al comma 1. [6]

3. Nella DIA i proponenti privati sono obbligati a dichiarare, ai sensi degli articoli 46, come modificato dall’articolo 49 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di avere la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la compiuta realizzazione dell’intervento.

 

     Art. 4. (AUTORIZZAZIONE UNICA REGIONALE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI)

1. La convocazione della conferenza di servizi di cui all’articolo 12 del d.lgs. 387/2003 è subordinata:

a) alla produzione, da parte del soggetto proponente, di un piano economico finanziario, asseverato da un istituto bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, 385, come da ultimo modificato dalla lettera m) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione, che ne attesti la congruità;

b) alla produzione, da parte del soggetto proponente, di una dichiarazione resa da un istituto bancario che attesti che il soggetto medesimo dispone di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all’investimento per la realizzazione dell’impianto.

2. Entro centottanta giorni dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 12 del d.lgs. 387/2003, il soggetto autorizzato deve depositare presso la Regione Puglia – Assessorato allo sviluppo economico e innovazione tecnologica:

a) dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione del lavori;

b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell’impianto;

c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata;

d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata [7].

3. L’importo delle fideiussioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettere c) e d) è rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata ogni cinque anni. In sede di conferenza di servizi, anche su istanza del soggetto proponente, la Regione può motivatamente stabilire differenti importi per le predette fideiussioni parametrati in ragione della tipologia di impianto e in relazione alla sua particolare localizzazione, previa acquisizione del parere favorevole dell’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente, nonché di un computo metrico estimativo asseverato degli interventi di dismissione, delle opere di rimessa in pristino e delle misure di reinserimento o recupero ambientale [8].

4. Le dichiarazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), devono essere rese ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/ 2000. Il mancato deposito, nel termine perentorio indicato al comma 2, della documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), determina la decadenza di diritto dall’autorizzazione, l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell’atto di collaudo.

5. Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio della autorizzazione; quello per il completamento dell’impianto è di mesi trenta dall’inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell’impianto.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di istanze proposte da enti pubblici o da società con capitale interamente pubblico.

7. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutte le procedure in corso, con esclusione di quelle relative alle istanze per la realizzazione di impianti eolici presentate prima della data di entrata in vigore del regolamento regionale 4 ottobre 2006, n. 16 (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella regione Puglia), nonché di quelle relative alle istanze per la realizzazione di impianti da biomasse presentate prima dell’entrata in vigore del regolamento regionale 14 luglio 2008, n.12 (Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse), per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino formalmente concluse le conferenze di servizi di cui all’articolo 12 del d.lgs. 387/ 2003.

8. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a tutte le procedure per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 12 del d.lgs. 387/2003.

8-bis Nei casi di interventi di revamping e repowering degli impianti, la fideiussione di cui alla lettera c) del comma 2, deve essere adeguata ai valori attuali espressi dalla norma e ricalcolata in base alla potenza dell'impianto ottenuta a seguito di detti interventi [9].

 

     Art. 5. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERIFICHE AMBIENTALI)

1. La lettera B.2.g/5-bis) dell’elenco B.2 dell’allegato B della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), come aggiunta dall’articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25, è sostituita dalla seguente:

“B.2.g/5-bis) impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 10 MWe”.

2. La prescrizione di cui al comma 1 si applica ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. (ABROGAZIONI)

1. E’ abrogato l’articolo 27 (Applicazione della disciplina di denuncia inizio attività per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008).

 

     Art. 7. (NORME TRANSITORIE)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, dall’articolo 4, commi 6 e 7, e dall’articolo 5, comma 2, la presente legge si applica a tutte le procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze di servizi di cui all’articolo 12 del d.lgs. 387/2003, ovvero non sia validamente trascorso il termine di trenta giorni dalla formale presentazione di dichiarazione di inizio attività, depositata a norma degli articoli 22 e 23 del d.p.r. 380/2001.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo 2010, n. 119, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo 2010, n. 119, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo 2010, n. 119, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 166, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo 2010, n. 119, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo 2010, n. 119, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 2021, n. 19.

[8] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 30 novembre 2019, n. 52.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 2021, n. 19.