§ VI.3.99 – L.R. 22 novembre 2005, n. 14.
Modificazioni agli articoli 12 e 14 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione dell’esercizio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:22/11/2005
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12).
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 12 della l.r. 12/2005).


§ VI.3.99 – L.R. 22 novembre 2005, n. 14.

Modificazioni agli articoli 12 e 14 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2005).

(B.U. 25 novembre 2005, n. 146).

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12).

     1. All’articolo 14 della legge 12 agosto 2005 n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2005), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     “1.In attuazione dei principi fondamentali dell’articolo 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) e del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003), come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 2005, le funzioni di indirizzo degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) “De Bellis” di Castellana Grotte e “Oncologico” di Bari, per i quali la Regione Puglia non richiede la trasformazione in Fondazioni, sono svolte da un Consiglio di indirizzo e verifica (CIV) composto da cinque membri, forniti di requisiti di professionalità e onorabilità, di cui uno con funzioni di Presidente nominato dalla Giunta regionale d’intesa col Ministro della salute, uno nominato dal Ministro della Salute e tre nominati dalla Giunta regionale. Nel CIV dell’IRCCS “De Bellis” di Castellana uno dei tre componenti di nomina della Giunta regionale è individuato su indicazione dei rappresentanti degli interessi originari dell’Istituto.

     2. Il Consiglio di indirizzo e verifica dura in carica cinque anni.”;

     b) al comma 3 l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Gli incarichi di Direttore generale e di Direttore scientifico hanno durata quinquennale; il Direttore generale cessa anticipatamente in caso di cessazione del CIV”;

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     “4.Lo schema del contratto tra l’IRCCS e il Direttore generale, il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario è approvato dalla Giunta regionale”;

     d) al comma 5 le parole “incarico quadriennale” sono sostituite dalle seguenti: “incarico quinquennale”;

     e) al comma 6 le parole “scelti dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “di cui uno designato dal Ministero della salute e quattro dalla Giunta regionale, scelti”;

     f) al comma 7 le parole “Consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “Consiglio di indirizzo e verifica (CIV)”;

     g) al comma 8 le parole “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni”;

     h) al comma 9 il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il Presidente del CIV ha diritto a un trattamento economico pari al 50 per cento del trattamento economico del Direttore generale. I componenti del CIV hanno diritto a un trattamento economico pari al 35 per cento del trattamento economico del Presidente. Il Presidente e i componenti del Collegio sindacale hanno diritto al trattamento economico dei corrispondenti organi delle ASL”;

     i) al comma 9 le parole “90 per cento del” sono soppresse;

     j) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

     “9 bis. Con successivo provvedimento, ferma restando la disciplina generale in materia di ineleggibilità e incompatibilità, saranno regolamentate le singole fattispecie riferite agli organi di cui alla presente legge.

     9 ter. Nel IRCCS la figura del Segretario generale, qualora ancora presente, è soppressa e le sue funzioni sono assunte dal Direttore amministrativo, nominato dal Direttore generale secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni.

     9 quater. Il Segretario generale, cessato dalla qualifica propria, viene inquadrato nella dirigenza amministrativa come Direttore di Unità operativa complessa (UOC) amministrativa con assunzione della direzione di una UOC amministrativa disponibile nell’IRCCS ed è sottoposto all’ordinaria normativa della dirigenza amministrativa. In caso di non disponibilità di un posto di Direttore di UOC amministrativa il Dirigente amministrativo, già Segretario generale, svolge, con qualifica pari al Direttore di UOC amministrativa, le funzioni attribuitegli dal Direttore generale di concerto con il Direttore amministrativo”.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 12 della l.r. 12/2005).

     1. All’articolo 12 della l.r. 12/2005 sono apportare le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     “2 bis. Il Direttore generale dell’Azienda ospedaliera- universitaria Ospedali Riuniti di Foggia è autorizzato a procedere alla copertura, a tempo indeterminato, dei posti rivenienti dall’incremento della dotazione organica stabilita dal comma 5.

     2 ter. Il finanziamento da destinare all’Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti di Foggia per l’attuazione del comma 2 bis è fissato nell’ambito del documento annuale di indirizzo economico-funzionale e farà carico al capitolo di spesa 741090.”;

     b) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: “Nelle procedure concorsuali per la copertura dei posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere professionale le aziende sanitarie, ferme restando le riserve previste dalle leggi e dei contratti di lavori vigenti, prevedono un’ulteriore riserva del 30 per cento dei posti da coprire a favore del personale che abbia svolto almeno dodici mesi di servizio a tempo determinato presso la stessa azienda e non sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre amministrazioni”;

     c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

     “9 bis. Il personale di cui al secondo periodo del comma 9 è esonerato dall’effettuare le prove di preselezione previste dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale)”.