§ IV.1.85 – L.R. 11 agosto 2005, n. 8.
Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:11/08/2005
Numero:8


Sommario
Art. 1 .(Sospensione elezioni Consorzi di bonifica).
Art. 2 .(Riformulazione Piani di classifica).
Art. 3.  (Anticipazioni finanziarie ai Consorzi di bonifica).
Art. 4 .(Norma finanziaria).


§ IV.1.85 – L.R. 11 agosto 2005, n. 8. [1]

Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica.

(B.U. 12 agosto 2005, n. 102).

 

Art. 1.(Sospensione elezioni Consorzi di bonifica). [2]

     1. I termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati, di cui all’articolo 28 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica integrale), sono sospesi fino alla data di entrata in vigore della nuova legge regionale di riordino delle norme in materia di Consorzi di bonifica e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2005.

     2. Per effetto del disposto di cui al comma 1, sono prorogati i Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica Arneo e Ugento Li Foggi ove ancora in carica ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2005.

 

     Art. 2.(Riformulazione Piani di classifica). [3]

     1. La Giunta regionale, per effetto delle sentenze pronunciate dall’Autorità giudiziaria amministrativa, è autorizzata alla nomina di un Commissario ad acta, che potrà avvalersi del supporto tecnico dell’Università, per la riformulazione dei piani di classifica dei Consorzi di bonifica approvati dal Consiglio regionale.

     2. Il Commissario ad acta, entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, di concerto con i Comuni interessati, predispone le proposte dei piani di classifica e le invia all’Assessore alle risorse agroalimentari per il successivo iter previsto dalla l.r. 54/1980.

     3. Fino alla data di esecutività dei piani di classifica riformulati, i Consorzi sospendono le procedure relative alla richiesta all’utenza degli oneri di contribuenza di cui al codice tributi 630.

 

     Art. 3. (Anticipazioni finanziarie ai Consorzi di bonifica).

     1. Per sopperire alle mancate entrate determinate dall’attivazione delle procedure di cui all’articolo 2, comma 3, la Regione eroga, ai Consorzi di bonifica interessati, anticipazioni di risorse finanziarie per far fronte alle spese di funzionamento.

     2. La Regione eroga altresì le somme per il pagamento degli emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato nonché le somme per il pagamento della quota parte del contributo associativo dovuto da ciascun Consorzio all’Unione regionale delle bonifiche.

     3. Per gli adempimenti di cui al comma 2 la Giunta regionale è autorizzata a nominare un Commissario ad acta con poteri di riscossione delle somme e di pagamento delle stesse.

     4. I Consorzi di Bonifica, ad avvenuta riscossione dei nuovi ruoli, provvedono alla restituzione delle somme anticipate dalla Regione.

 

     Art. 4.(Norma finanziaria).

     1. Alla spesa per il pagamento dei compensi ai Commissari ad acta si provvede mediante l’istituzione, in termini di competenza e cassa, di un nuovo capitolo di spesa 112097 dal titolo “Spese per il pagamento dei compensi ai Commissari ad acta per la riformulazione dei piani di classifica dei Consorzi di bonifica. L.R. n. 8 del 11 agosto 2005”, dotato di uno stanziamento di euro 100 mila, mentre per far fronte all’anticipazione a favore dei Consorzi di bonifica di cui all’articolo 2, è iscritta in bilancio, al capitolo 112096 “Erogazione straordinaria, in anticipazione, ai Consorzi di Bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia e Ugento Li Foggi. L.R. n. 8 del 11 agosto 2005 ”, in termini di competenza e cassa, la somma di euro 9.049.769,23, con contestuale iscrizione in entrata, al capitolo 2032103 “Trasferimenti statali per interventi in agricoltura. d.lgs. 143/1997 e legge 499/1999”, di maggiori entrate per un importo complessivo di euro 9.149.769,23.


[1] Per la portata delle disposizioni della presente legge, vedi l’art. 24 della L.R. 12 agosto 2005, n. 12.

[2] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 13 marzo 2012, n. 4.

[3] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 13 marzo 2012, n. 4.