§ VI.3.23 – L.R. 29 giugno 1992, n. 15.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:29/06/1992
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Stato di previsione dell'entrata).
Art. 2.  (Stato di previsione della spesa).
Art. 3.  (Quadro generale riassuntivo).
Art. 4.  (Elenco delle spese obbligatorie).
Art. 5.  (Fondo di riserva di cassa).
Art. 6.  (Bilancio pluriennale).
Art. 7.  (Spese continuative o ricorrenti).
Art. 8.  (Annualità a carico del bilancio autonomo).
Art. 9.  (Fondo globale).
Art. 10.  (Fondo per residui passivi perenti).
Art. 11.  (Variazioni di bilancio).
Art. 12.  (Regolazioni contabili).
Art. 13.  (Locazione finanziaria).
Art. 14.  (Sanità).
Art. 15.  (Spese per interventi di sviluppo nazionale con fondi dello Stato e della Comunità Europea).
Art. 16.  (Servizi sociali).
Art. 17.  (Edilizia Residenziale).
Art. 18.  (Partecipazione regionale per la promozione di Accordi di Programma tra Enti locali).
Art. 19.  (Enti Strumentali).
Art. 20.  (Bilancio di previsione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo Pugliese).
Art. 21.  (Mutui per il risanamento della situazione debitoria della Regione al 31.12.90).
Art. 22.  (Autorizzazione contrazione mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti).


§ VI.3.23 – L.R. 29 giugno 1992, n. 15.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994.

(B.U. 30 giugno 1992, n. 126 straord.).

 

Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata).

     1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonchè delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione per l'anno finanziario 1992, rispettivamente in lire 19.942.628.905.202 e in lire 26.029.295.292.852, al netto della presunta giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio pari a lire 87.977.651.323, giusta lo stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.

 

     Art. 2. (Stato di previsione della spesa).

     1. Sono autorizzati per l'esercizio finanziario 1992 gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in vigore e secondo le norme contenute negli articoli seguenti, rispettivamente in lire 19.942.628.905.202 e in lire 26.1 17.272.944.175, giusta lo stato di previsione delle spese annesso alla presente legge.

 

     Art. 3. (Quadro generale riassuntivo).

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 allegato alla presente legge.

 

     Art. 4. (Elenco delle spese obbligatorie).

     1. Sono considerate obbligatorie, al sensi dell'art 36 della legge di contabili regionale, le spese elencate nell'allegato alla presente legge.

 

     Art. 5. (Fondo di riserva di cassa).

     1. Il fondo di riserva del bilancio di cassa determinato per l'anno 1992 in lire 106.431.128.371 ed iscritto al cap. 1110020.

 

          Art. 6. (Bilancio pluriennale).

     1. E' approvato, al sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, il bilancio pluriennale per il triennio 1992/1994 nelle risultanze di cui al quadro di previsione delle entrate ed al quadro di previsione delle spese allegati alla presente legge.

 

     Art. 7. (Spese continuative o ricorrenti).

     1. Le autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 1992 che regolano attività ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio sono autorizzate per gli importi indicati in corrisponderà di ciascun capitolo di spesa iscritto nell'allegato stato di previsione della spesa stessa.

 

     Art. 8. (Annualità a carico del bilancio autonomo).

     1. In riferimento all'art. 9 - secondo comma - della L.R. 25.6.1991, n. 5, alla spesa relativa all'anno 1992 e per gli interessi derivanti dalla moratoria per le annualità a carico del bilancio autonomo si fa fronte con lo stanziamento di lire 40.000.000.000 previsto al cap. 1121020 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 9. (Fondo globale).

     1. E' iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1992 il cap. 1110070 «Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione» in settori di intervento, dotato dello stanziamento di lire 19.000.000.000.

     2. Lo stanziamento di lire 17.500.000.000 iscritto al cap. 1110070 è finanziato alla dotazione del disegno di legge, in corso di adozione, sulla imprenditorialità giovanile.

     3. Lo stanziamento di lire 1.500.000.000 iscritto al capitolo 1110070 è finalizzato allo sviluppo dei collegamenti aerei pugliesi (Grottaglie - TA e Foggia).

 

     Art. 10. (Fondo per residui passivi perenti).

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 è iscritto apposito fondo al cap. 1110040 finanziato per l'importo di lire 22.000.000.000 per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi.

     2. La gestione del fondo è disciplinata dalla normativa di cui all'art. 6 della L.R. 04.12.91, n. 11.

     3. La deliberazione di cui al 60 comma dell'art. 6 della L.R. 4.12.91, n. 11 è approvata dalla Giunta regionale su proposta congiunta del Presidente, dell'Assessore al Bilancio e dell'Assessore competente per materia.

 

     Art. 11. (Variazioni di bilancio).

     1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17, ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

     2. Ogni deliberazione assunta ai sensi del precedente comma è trasmessa dalla Giunta al Consiglio perché ne prendano conoscenza le competenti Commissioni consiliari.

 

     Art. 12. (Regolazioni contabili).

     1. Tutte le operazioni contabili compiute in esecuzione dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui alla L.R. 20 gennaio 1992, n. 4, sono trasferite, a cura della Ragioneria regionale, sui competenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 approvato dalla presente legge.

 

     Art. 13. (Locazione finanziaria).

     1. La Regione Puglia è legittimata a utilizzare, per le opere e le forniture di sua competenza, anche lo strumento della locazione finanziaria, così come definito nell'art. 17 della legge 2.3.1976, n. 183 «Disciplina dell'Intervento Straordinario nel Mezzogiorno».

     2. Le leggi regionali che prevedono, a favore di Enti pubblici e di soggetti che per Statuto svolgono attività di pubblico interesse, contributi in conto capitale, sia in unica soluzione sia in quote annuali, oppure in conto mutuo, per investimenti, in beni immobili o mobili, possono operare con lo strumento della locazione finanziaria.

     3. In alternativa ai contributi in c/capitale ed in c/mutuo, la Regione può erogare contributi in c/canone per la locazione finanziaria fino alla copertura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile. A tal fine è istituito il Cap. 1010060 «Contributi in c/canone per locazione finanziaria» con una previsione di spesa, in termini di competenza e cassa, pari a lire 2.000.000.000.

 

     Art. 14. (Sanità).

     1. (Omissis) [1].

     2. I decreti di liquidazione costituiscono atti di mera esecuzione della deliberazione di impegno annuale della relativa spesa.

     3. Le anticipazioni mensili da corrispondere agli ospedali classificati, dipendenti da enti ecclesiastici, a norma dell'articolo 8 delle convenzioni stipulate alla stregua dello schema tipo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 1985, nonchè agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di natura privata a norma dell'articolo 7 delle convenzioni stipulate alla stregua dello schema tipo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 1986, e la corresponsione delle diarie determinate sono erogate con proprio decreto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore alla Sanità se delegato [2].

     4. I decreti di liquidazione costituiscono atti di mera esecuzione ove la Giunta assuma impegno annuale della relativa spesa.

 

     Art. 15. (Spese per interventi di sviluppo nazionale con fondi dello Stato e della Comunità Europea).

     1. Le spese concernenti interventi di sviluppo finanziate con fondi e risorse finanziarie assegnate alla Regione dallo Stato e dalla Comunità Europea sono autorizzate per le destinazioni ed i rispettivi importi previsti sui corrispondenti capitoli del bilancio 1992.

 

     Art. 16. (Servizi sociali).

     1. Il fondo regionale per i servizi socio-assistenziali previsto al cap. 0784010 è ripartito secondo le modalità previste dall'art. 7 della L.R. 25.6.91, n. 5.

     2. Le assegnazioni finanziarie alle UU.SS.LL. della Regione, previste dalla legge regionale 7.9.1987, n. 26, per gli interventi socio- assistenziali collegati alla assistenza psichiatrica, sono disposte con periodicità annuale.

     3. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'O.N.P.I.. e dell'E.N.A.O.L.I., trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 1 sexies, primo comma, della legge 21 ottobre 1978, n. 641, utilizzato direttamente per lo svolgimento di funzioni e servizi socio-assistenziali, è attribuito in proprietà ai Comuni territorialmente competenti, i quali subentrano nei rapporti attivi e passivi pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni e loro pertinenze. Alla individuazione dei beni da trasferire e alla determinazione di criteri e modalità di trasferimento provvede la Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale provvede, altresì, al trasferimento ai Comuni interessati, del personale di ruolo in servizio presso le strutture alla data di entrata in vigore alla presente legge [3].

 

     Art. 17. (Edilizia Residenziale).

     1. Tutti i contributi pubblici in conto interessi e in conto capitale, derivanti da impegni irrevocabili assunti in base a leggi regionali per interventi edilizi, ivi compreso l'acquisto di alloggi, eseguiti in conformità a corrispondenti leggi statali, possono essere erogati agli aventi diritto con prelievo della spesa dalle disponibilità residue provenienti (la risorse finanziarie messe a disposizione dello Stato per le stesse finalità.

 

     Art. 18. (Partecipazione regionale per la promozione di Accordi di Programma tra Enti locali).

     1. La Regione promuove Accordi di Programma tra gli Enti locali ubicati nelle zone interne e/o depresse ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle Autonome locali».

     2. Per la partecipazione regionale, che è regolata dalla normativa di cui alla L.R. 16.5.85, n. 7 «Testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici», istituito il seguente capitolo di spesa 1010055 con uno stanziamento di lire 10 miliardi.

 

     Art. 19. (Enti Strumentali).

     1. Nel triennio 1992/1994 per gli Enti Strumentali valgono gli stessi vincoli richiesti dallo Stato alla Regione con il decreto legge 17 1 92, n. 233, art. 29, per il Piano di risanamento. In particolare, per gli Enti Strumentali è fatto divieto:

     a) di procedere alla copertura dei posti di ruolo vacanti nelle piante organiche;

     b) di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali.

 

     Art. 20. (Bilancio di previsione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo Pugliese).

     1. E' approvato l'allegato Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo Pugliese, nei limiti degli stanziamenti previsti nello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

 

     Art. 21. (Mutui per il risanamento della situazione debitoria della Regione al 31.12.90).

     1. In applicazione della legge regionale «Piano di risanamento della situazione debitoria della Regione Puglia 31.12.1990», approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 132 del 28 e 29 aprile 1992, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1992 è iscritta al cap. 0001010, per L. 350.000.000.000, la prima quota del disavanzo finanziario degli esercizi 1989 e 1990 ed al capitolo 1110095 la spesa di L. 150.000.000.000 a titolo di «Passività arretrate al 31-12-1990»).

     2. Le ulteriori quote di disavanzo e di passività arretrate destinate a sanare l'intera situazione debitoria accertata all'art. 1 della Legge regionale di cui al precedente comma verranno iscritte negli stati di previsione della spesa dei Bilanci 1993 e 1994 in corrispondenza all'ammontare dei pagamenti previsti per i rispettivi esercizi finanziari dal programma di cui all'art. 2, 3° comma, della suddetta legge regionale.

     3. Al finanziamento della spesa autorizzata al 1° comma del presente articolo, per l'ammontare complessivo di L. 500.000.000.000, si provvede mediante la contrazione, entro il 30 settembre 1992, di uno o più mutui da ammortizzare nel termine massimo di quindici anni al saggio di interesse variabile non superiore a quello indicato per operazioni della specie nel Decreto del Ministero del Tesoro che fissa, per il periodo, le condizioni massime dei mutui agli Enti Locali, come previsto dall'art. 22, 2° comma, della legge 24 aprile 1989, n. 144.

     4. Gli oneri relativi alle quote di ammortamento per capitali ed interessi dei mutui autorizzati al precedente comma, previsti in ragione d'anno e per ogni milione di prestito effettivamente contratto sulla base del coefficiente di lire 162.809, faranno carico ai bilanci regionali di competenza 1993 e successivi in relazione alle scadenze delle rate periodiche posticipate.

     5. Gli oneri di cui al comma precedente troveranno copertura mediante vincolo sulle quote annuali di spettanza regionale del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16.5.70, n. 281 e successive modificazioni, risultante dalle corrispondenti delegazioni di pagamento rilasciate al Ministero del Tesoro dal Presidente della Regione in conformità alle deliberazioni assunte dalla Giunta regionale a norma dell'art. 46 della legge regionale di contabilità 30.5.77, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 22. (Autorizzazione contrazione mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti).

     1. La Giunta regionale, a termini del 5° comma, art. 29, D.L. 17.03.92 n 233, è autorizzata a contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti mutuo decennale al tasso di riferimento praticato dalla stessa Cassa per il consolidamento dell'annualità dovuta per l'esercizio finanziario 1991.

     2. Al pagamento delle rate di ammortamento si provvede con le procedure di cui al 5° comma dell'art. 21 della presente legge. A tal fine, è istituito nel Bilancio per l'esercizio finanziario 1992 il cap. 1121030 finanziato per l'importo di lire 28.671.000.000.


[1] Comma abrogato dall'art. 2, comma 7, della L.R. 5 agosto 1993, n. 13.

[2] Vedi l'art. 2, comma 7, della L.R. 5 agosto 1993, n. 13.

[3] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 30 dicembre 1994, n. 37.