§ VI.3.38 - L.R. 30 dicembre 1994, n. 37.
Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:30/12/1994
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa).
Art. 3.  (Modifiche ed integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa).
Art. 4.  (Legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 «Norme per il conferimento di consulenze». Modifiche).
Art. 5.  (Modifiche all'art. 6 della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65 «Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie»).
Art. 6.  (Art. 31 legge regionale n. 21 del 1994 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 e pluriennale 1994/1996». Modifiche).
Art. 7.  (Integrazioni all'art. 37 della legge regionale n. 21 del 1994).
Art. 8.  (Legge regionale 18 aprile 1994, n. 15. Modifiche ed integrazioni).
Art. 9.  (Art. 11 legge regionale 5 settembre 1994, n. 32).
Art. 10.  (Art. 30 legge regionale n. 21 del 1994. Modifiche).
Art. 11.  (Modificazioni dell'art. 16 della legge regionale 29 giugno 1992, n. 15).
Art. 12.  (Misure urgenti nel settore trasporti).
Art. 13.  (Art. 38 legge regionale n. 21 del 1994. Modifica).
Art. 14.      1.
Art. 15.  (Art. 35 legge regionale n. 21 del 1994. Modifiche).


§ VI.3.38 - L.R. 30 dicembre 1994, n. 37.

Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994.

(B.U. 30 dicembre 1994, n. 146).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1994, approvato con legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, sono introdotte le variazioni di cui all'allegato «B» della presente legge.

 

     Art. 2. (Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa).

     1. Per effetto delle variazioni di cui al precedente articolo 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio dell'esercizio finanziario 1994 risulta modificato in lire 29.693.660.853.157 in termini di competenza ed in lire 35.606.039.350.034 in termini di cassa per l'entrata e per l'uscita.

 

     Art. 3. (Modifiche ed integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa).

     1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono introdotte le variazioni ed integrazioni di cui all'allegato «A» della presente legge.

 

     Art. 4. (Legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 «Norme per il conferimento di consulenze». Modifiche).

     1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45, dopo la parola «finanziaria» sono abrogate le parole «e non possono essere rinnovate per più di due volte».

     2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 45 del 1981 è integrato come segue:

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Modifiche all'art. 6 della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65 «Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie»).

     1. I commi 3 e 4 dell'art. 6 della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65 sono abrogati e sostituiti con i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 6. (Art. 31 legge regionale n. 21 del 1994 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 e pluriennale 1994/1996». Modifiche).

     1. Al comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 21 del 1994 sono abrogate le parole «ad eccezione degli artt. 14, 22, 24, 25, 28, 44, 47, 52, 54, 55 e 56, che saranno oggetto di successivi accordi in sede di contrattazione integrativa regionale».

     2. Al comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 21 del 1994 il numero «180» è sostituito dal numero «179».

 

     Art. 7. (Integrazioni all'art. 37 della legge regionale n. 21 del 1994).

     1. All'art. 37 della legge regionale n. 21 del 1994 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 8. (Legge regionale 18 aprile 1994, n. 15. Modifiche ed integrazioni).

     1. L'art. 1 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, dopo la parola «per territorio», è così integrato:

     (Omissis).

     2. Al terzo rigo del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 15 del 1994 le parole «in ciascuno» sono sostituite dalle parole «in uno».

 

     Art. 9. (Art. 11 legge regionale 5 settembre 1994, n. 32).

     1. Per il pagamento delle annualità già maturate a favore del Comune di Tricase, relative ai decreti dell'Assessore all'edilizia residenziale pubblica nn. 152 e 153 del 28 febbraio 1989 e n. 99 del 31 maggio 1990, emessi in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 19 febbraio 1986, n. 3, è stanziata la somma di L. 1.500.000.000 sul cap. 0491029 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994.

     2. Per i decreti assessorili relativi alle ulteriori annualità si procede a termini dell'art. 11 della legge regionale n. 32 del 1994.

 

          Art. 10. (Art. 30 legge regionale n. 21 del 1994. Modifiche).

     1. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 21 del 1994, le parole «relative all'acquisto di beni di facile consumo, al pagamento di stipendi e relativi oneri riflessi, a spese generali limitatamente a:

     - quelle obbligatorie per la formalizzazione degli atti di costituzione;

     - canoni di locazione;

     - postali, telefoniche, telegrafiche ed elettriche, vengono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     2. Il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 215255 del 1994 si intende nel senso che gli organismi beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale 26 marzo 1985, n. 9 ed in deroga alla medesima normativa, possono rendicontare anche in unica soluzione e per periodi non direttamente rispondenti a quelli progettuali.

     3. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 21 del 1994 si intende prorogato al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 21 del 1994 non si applica agli organismi che, autorizzati dalla Regione, completino il progetto successivamente al termine indicato al precedente comma.

 

     Art. 11. (Modificazioni dell'art. 16 della legge regionale 29 giugno 1992, n. 15).

     1. Le parole «e quello del soppresso ente «Gioventù Italiana» sito in Gallipoli (Le) trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge 18 novembre 1975, n. 764» del primo periodo, l'inciso «secondo le norme previste dall'art. 8 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13 e successive modificazioni» del penultimo periodo e l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 16 legge regionale 29 giugno 1992, n. 15 sono abrogati.

     2. Con decorrenza 1° gennaio 1995 è attribuito in proprietà ai rispettivi Comuni il patrimonio immobiliare e mobiliare, individuato, a norma del comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 15 del 1992, dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1217 del 18 maggio 1993 ed agli stessi e comandato il personale dipendente di ruolo in servizio presso le strutture assistenziali alla data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 15 del 1992.

     3. A decorrere dalla data del comando la Regione assicura ai Comuni di Bari, San Vito dei Normanni e Castellaneta il finanziamento della spesa effettiva del personale comandato a norma del comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 15 del 1992 in costanza di servizio presso le rispettive strutture assistenziali, nonché, limitatamente al primo biennio, la corresponsione di un contributo almeno pari all'importo dei piani finanziari accreditati per l'anno 1990 in favore dei competenti funzionari delegati.

     4. [1].

     5. Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 si fara carico degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

 

     Art. 12. (Misure urgenti nel settore trasporti).

     1. I proventi ed il saldo finanziario attivo netto dichiarati della gestione commissariale di liquidazione del disciolto Ente regionale pugliese trasporti sono acquisiti all'entrata del bilancio regionale con imputazione al capitolo di nuova istituzione n. 2055311 avente ad oggetto

     «Proventi e saldo finanziario attivo netto della gestione commissariale di liquidazione del disciolto Ente regionale pugliese trasporti».

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1994 è istituito il cap. n. 0551030 avente ad oggetto «Potenziamento e/o rinnovo del materiale rotabile in esercizio presso aziende pubbliche affidatarie di autoservizi extraurbani: investimento di proventi e/o del saldo finanziario attivo della gestione commissariale del disciolto ERPT».

     3. Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

 

 

Entrata

- cap. 2055311

   Competenza                        + L. 13.500.000.000

   Cassa                             + L. 13.500.000.000

 

Spesa

- cap. 0551030

   Competenza                        + L. 13.500.000.000

   Cassa                             + L. 13.500.000.000

 

 

     4. La disponibilità finanziaria del capitolato di spesa n. 0551030 di cui al precedente comma 3 è vincolata all'acquisto, da parte delle aziende pubbliche affidatarie di servizi pubblici di trasporto locale, di autobus interurbani nelle quantità stabilite dalla Giunta regionale con i programmi di ripartizione dei contributi per investimenti relativi agli anni 1989 e 1990. Ai sensi dell'art. 1411 del Codice Civile e con l'osservanza delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, i contratti di acquisto degli autobus sono stipulati dalle predette aziende a favore della Regione Puglia, che provvede ai pagamenti dei prezzi convenuti direttamente ai fornitori sulla base di apposite procedure speciali all'incasso conferite dalle aziende acquirenti. I predetti autobus sono ceduti in locazione alle aziende affidatarie alle condizioni stabilite dal comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13.

 

          Art. 13. (Art. 38 legge regionale n. 21 del 1994. Modifica). [2]

 

     Art. 14.

     1. [3].

     2. [4].

     3. Il personale inserito nell'albo e nell'elenco di cui all'art. 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 potrà anche essere utilizzato, in attività di docenza ed amministrativa, presso gli enti a convenzione particolare di cui al penultimo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 54 del 1978.

 

          Art. 15. (Art. 35 legge regionale n. 21 del 1994. Modifiche).

     1. Al comma 1 dell'art. 35 della legge regionale n. 21 del 1994, dopo la parola «famiglia», sono inserite le seguenti:

     (Omissis).

     2. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 35 della legge regionale n. 21 del 1994 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 12 aprile 2000, n. 9.

[2] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 115 della L.R. 28/2001.

[3] Comma abrogato dall’art. 36 della L.R. 7 agosto 2002, n. 15.

[4] Comma abrogato dall’art. 36 della L.R. 7 agosto 2002, n. 15.