§ IV.4.2 - L.R. 26 marzo 1985, n. 9. - Interventi per agevolare il lavoro
dei giovani e delle categorie svantaggiate [*].


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 cooperazione e lavoro
Data:26/03/1985
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Finalità). - 1. La Regione Puglia, nel rispetto degli artt. 45 e 117 della Costituzione e degli artt. 2, 3, 7 e 17 del proprio Statuto, promuove interventi per agevolare l'ingresso nel mondo del [...]
Art. 2.  (Organi di gestione e di coordinamento). - 1. Presso l'Assessorato al lavoro è costituito un Nucleo di Valutazione con i seguenti compiti:
Art. 3.  (Organizzazione degli uffici). - 1. Con la legge regionale di riordino degli uffici si provvederà all'istituzione delle strutture organizzative necessarie per l'espletamento delle funzioni [...]
Art. 4.  (Termini, procedure e criteri di carattere generale). - 1. Il Consiglio regionale approva una delibera-quadro che fissa, per un triennio, le priorità per l'esame e l'accoglimento delle domande di [...]
Art. 5.  (Vigilanza e controllo). - 1. Ai fini della verifica periodica dell'iter attuativo degli interventi e dei progetti finanziati ai sensi della presente legge, l'Assessore al lavoro può avvalersi:
Art. 6.  (Istituzione del «Fondo regionale per l'occupazione giovanile»). - 1. Per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1, è istituito apposito fondo denominato «Fondo regionale per [...]
Art. 7.  (Contratti di formazione e lavoro). - 1. Ai datori di lavoro che ne facciano richiesta, per ogni lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge e ad [...]
Art. 8.  (Interventi per favorire l'occupazione di apprendisti artigiani). - 1. Ai datori di lavoro artigiani che assumono, in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, giovani in qualità di [...]
Art. 9.  (Interventi a favore dei soggetti portatori di handicaps). - 1. Ferma restando la normativa della L.R. 6 giugno 1980, n. 58 ed in attesa di una riforma organica in materia, al fine di promuovere [...]
Art. 10.  (Destinatari). - 1. Possono accedere agli interventi secondo le modalità indicate negli articoli successivi:
Art. 11.  (Progetto delle cooperative). - 1. Per l'accesso agli interventi le cooperative di cui all'art. 10 devono presentare un progetto triennale e, nel caso vengano previsti investimenti non superiori ai [...]
Art. 12.  (Entità dei contributi). - 1. Per l'attuazione dei progetti, la Regione può concedere alle cooperative di cui all'art. 10 un contributo in conto capitale, in misura non superiore al 60% della spesa [...]
Art. 13.  (Modalità per l'erogazione dei contributi). - 1. La prima rata del contributo di cui al primo comma dell'art. 12 e l'eventuale contributo per l'avviamento di cui al quarto comma dell'art. 12 sono [...]
Art. 14.  (Servizi di assistenza). - 1. A favore delle cooperative di cui all'art. 10 sono previsti servizi di assistenza tecnico-gestionale per la predisposizione e l'attuazione dei progetti di cui all'art. [...]
Art. 15.  (Progetti da realizzare tramite convenzioni con cooperative).
Art. 16.  (Progetti per l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in opere e servizi di pubblica utilità: modalità di presentazione e destinatari). - 1. Al fine di consentire interventi [...]
Art. 17.  (Progetti per l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in opere e servizi di pubblica utilità: modalità attuative e criteri di finanziamento). - 1. L'importo dell'assegno [...]
Art. 18.  (Relazione consuntiva). - 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Lavoro, presenta alla fine di ogni triennio al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della [...]
Art. 19.  (Norme finanziarie). - (Omissis).
Art. 20.  (Norme di coordinamento e transitorie). - 1. Per il primo anno di applicazione della presente legge:


§ IV.4.2 - L.R. 26 marzo 1985, n. 9. - Interventi per agevolare il lavoro

dei giovani e delle categorie svantaggiate [*].

 

 

TITOLO I

FINALITA', ORGANI E MODALITA' DI GESTIONE

 

Art. 1. (Finalità). - 1. La Regione Puglia, nel rispetto degli artt. 45 e 117 della Costituzione e degli artt. 2, 3, 7 e 17 del proprio Statuto, promuove interventi per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e dei soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, garantendo la piena attuazione del principio di parità fra uomini e donne nell'accesso al lavoro.

 

     Art. 2. (Organi di gestione e di coordinamento). - 1. Presso l'Assessorato al lavoro è costituito un Nucleo di Valutazione con i seguenti compiti:

     - accertare la rispondenza degli interventi al Piano regionale di Sviluppo;

     - valutare la rispondenza dei progetti agli obiettivi e ai settori di cui all'art. 11;

     - predisporre, previa istruttoria in termini di costi-benefici, i piani di cui all'art. 3.

     2. Il Nucleo di Valutazione è composto da tre funzionari regionali e da tre esperti esterni con particolare documentata competenza in materia di analisi di progetti e relativi finanziamenti nonchè dal Direttore dell'Ufficio regionale del Lavoro.

     E' presieduto dall'Assessore al Lavoro.

     3. La nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione è effettuata con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha validità triennale.

 

     Art. 3. (Organizzazione degli uffici). - 1. Con la legge regionale di riordino degli uffici si provvederà all'istituzione delle strutture organizzative necessarie per l'espletamento delle funzioni rivenienti dalla gestione della presente legge.

 

     Art. 4. (Termini, procedure e criteri di carattere generale). - 1. Il Consiglio regionale approva una delibera-quadro che fissa, per un triennio, le priorità per l'esame e l'accoglimento delle domande di cui alla presente legge. Le priorità vengono stabilite sulla base degli obiettivi indicati nel Piano regionale di Sviluppo - con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche - e tenuto conto di:

     a) lo stato di crisi occupazionale e produttiva esistente nelle diverse aree territoriali regionali;

     b) il riequilibrio delle zone interne marginali e la equa ripartizione delle risorse finanziarie nel territorio regionale;

     c) il livello di assorbimento della disoccupazione in specie giovanile;

     d) il rapporto fra impegni finanziari e lo sviluppo dell'occupazione.

     2. Le domande per ottenere i benefici di cui alla presente legge devono essere presentate entro 60 giorni dall'inizio di ciascun anno solare.

     3. L'Assessore al Lavoro, previo parere del Comitato Consultivo di cui al seguente comma, presenta alla Giunta regionale per l'approvazione, i piani per l'erogazione dei contributi.

     4. Il Comitato consultivo è composto da:

     a) quattro membri designati dalle Confederazioni regionali dei lavoratori più rappresentative e facenti parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

     b) tre esperti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e regionale;

     c) cinque rappresentanti dei Comitati regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;

     d) due rappresentanti designati rispettivamente dall'ANCI e dall'UPI;

     e) tre rappresentanti delle Associazioni tra imprese artigiane più rappresentative a livello regionale.

     Esso è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha validità triennale.

 

     Art. 5. (Vigilanza e controllo). - 1. Ai fini della verifica periodica dell'iter attuativo degli interventi e dei progetti finanziati ai sensi della presente legge, l'Assessore al lavoro può avvalersi:

     a) delle strutture organizzative regionali competenti;

     b) degli Enti strumentali regionali;

     c) del Nucleo di valutazione;

     d) dei competenti organi rappresentativi degli Enti locali e delle Comunità montane.

     2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, dispone la cessazione o la revoca dei contributi concessi nei seguenti casi:

     a) quando risulti che non siano stati rispettati i tempi di esecuzione dell'iniziativa previsti nell'atto di concessione, fatte salve le cause di forza maggiore;

     b) quando vengano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

     c) quando risulti accertato che l'iniziativa non è attuata secondo gli schemi organizzativi del progetto, con particolare riferimento al rapporto costi-benefici.

     3. La revoca della concessione comporta il recupero della somma eventualmente erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

 

     Art. 6. (Istituzione del «Fondo regionale per l'occupazione giovanile»). - 1. Per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1, è istituito apposito fondo denominato «Fondo regionale per l'occupazione giovanile».

     2. Il cumulo dei contributi di cui alla presente legge con altri benefici per lo stesso titolo erogati, ove non specificamente vietato dalla legislazione nazionale o comunitaria, è ammesso sino a concorrenza dell'80% dell'onere complessivo sostenuto dal datore di lavoro o del costo del progetto presentato dalle cooperative o dagli Enti locali.

 

 

TITOLO II

INTERVENTI NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE-LAVORO

 

     Art. 7. (Contratti di formazione e lavoro). - 1. Ai datori di lavoro che ne facciano richiesta, per ogni lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge e ad incremento dei livelli occupazionali è concesso, a sostegno degli oneri relativi alla formazione professionale, un contributo pari al 15% della retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro di categoria per il livello di inquadramento del lavoratore compreso fra i 18 e i 29 anni.

     2. Tale contributo è elevato al 30% nel caso in cui il datore di lavoro converta in rapporto a tempo indeterminato il contratto di formazione e lavoro, con un ulteriore incremento del 5% per i giovani in possesso di attestato di qualifica o diploma conseguiti in corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione o presso Istituti Professionali di Stato.

     3. Ai fini della verifica dell'incremento dei livelli occupazionali è considerato l'organico dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, compresi i dipendenti in Cassa integrazione guadagni, al momento della richiesta del contratto di formazione e lavoro.

     4. I contributi di cui al primo e secondo comma sono, altresì, erogati alle stesse condizioni di cui al precedente terzo anno, per l'assunzione con contratti di formazione-lavoro di giovani diplomati o laureati, ai datori di lavoro iscritti agli albi professionali, quando il progetto di formazione venga predisposto dagli Ordini e Collegi professionali ed espressamente autorizzato a termini di legge.

 

     Art. 8. (Interventi per favorire l'occupazione di apprendisti artigiani). - 1. Ai datori di lavoro artigiani che assumono, in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, giovani in qualità di apprendisti, è concesso un contributo di L. 500.000 (cinquecentomila) per ogni mensilità di retribuzione ad essi corrisposta.

     Il contributo è ridotto a L. 300.000 (trecentomila) ed a L. 100.000 (centomila) rispettivamente nel secondo e terzo anno di svolgimento del rapporto di apprendistato. Tali contributi sono maggiorati di 1/3 nel caso in cui, terminato il periodo di apprendistato, l'azienda assume l'apprendista qualificato a tempo indeterminato.

     2. I contributi che ciascun datore di lavoro artigiano può ricevere su richiesta ed in applicazione del comma precedente, non devono comunque superare l'importo mensile di L. 2.000.000 (due milioni) [1].

     3. Non possono più accedere al contributo di cui al primo comma i datori di lavoro artigiani che, al termine del periodo di apprendistato e comunque entro 2 anni dal predetto termine, abbiano licenziato più del 50%, senza giustificato motivo, degli apprendisti per i quali sia stato concesso il contributo previsto nel presente articolo.

 

     Art. 9. (Interventi a favore dei soggetti portatori di handicaps). - 1. Ferma restando la normativa della L.R. 6 giugno 1980, n. 58 ed in attesa di una riforma organica in materia, al fine di promuovere l'inserimento nel lavoro dei soggetti che presentano una menomazione permanente delle proprie condizioni fisiche, psichiche e sensoriali, la Regione ne incentiva l'assunzione attraverso l'incremento del contributo, previsto dal precedente art. 7, di un ulteriore 25%.

 

 

TITOLO III

INTERVENTI NEL SETTORE COOPERATIVO

 

     Art. 10. (Destinatari). - 1. Possono accedere agli interventi secondo le modalità indicate negli articoli successivi:

     a) le cooperative costituite per almeno il 60% - da giovani inoccupati tra i 18 e i 29 anni, iscritti nelle liste di collocamento;

     b) le cooperative costituite - per almeno il 60% - da portatori di handicaps e/o emigrati.

     2. Nella gestione degli interventi previsti a favore delle cooperative indicate alla lettera b) del primo comma si tiene conto anche dei benefici aggiuntivi e/o integrativi rivenienti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

     3. Le cooperative indicate al primo comma debbono essere ispirate ai principi della mutualità - di cui al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni - ed essere previsti dalla normativa regionale vigente.

 

     Art. 11. (Progetto delle cooperative). - 1. Per l'accesso agli interventi le cooperative di cui all'art. 10 devono presentare un progetto triennale e, nel caso vengano previsti investimenti non superiori ai 50 milioni, almeno biennale.

     2. Ai fini del finanziamento vengono presi in considerazione in via preferenziale, i progetti nei seguenti settori di attività:

     Artigianato;

     Beni culturali;

     Servizi sociali;

     Turismo;

     Agro-zootecnico-forestale;

     Pesca nelle acque interne e pescicoltura;

     Salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, comunque nell'ambito delle materie di cui all'art. 117 della Costituzione.

     3.I progetti devono prevedere:

     - gli obiettivi socio-economici, produttivi ed occupazionali coerenti con le finalità del Piano regionale di sviluppo e con le priorità specificate nella deliberazione quadro della Giunta regionale di cui al precedente art. 4;

     - gli spazi di mercato che si intendono coprire, anche attraverso una loro sintetica analisi;

     - un piano finanziario che viene istruito, secondo l'analisi dei costi-benefici, dal Nucleo di valutazione.

 

     Art. 12. (Entità dei contributi). - 1. Per l'attuazione dei progetti, la Regione può concedere alle cooperative di cui all'art. 10 un contributo in conto capitale, in misura non superiore al 60% della spesa totale riconosciuta ammissibile e, comunque, non superiore ai 300 milioni di lire da erogarsi in rate annuali determinate in relazione alla durata ed alle caratteristiche del progetto.

     2. I suddetti contributi non sono cumulabili, nell'arco di tempo interessato al progetto, con i benefici previsti allo stesso titolo in relazione alle spese generali di avviamento da sostenere o già sostenute nel primo anno di esercizio e connesse alla realizzazione del progetto già approvato ai sensi dell'art. 11.

     3. Sono considerate spese generali di avviamento quelle relative a:

     - la costituzione delle cooperative;

     - la predisposizione del progetto;

     - l'acquisto di materie prime semilavorate;

     - gli eventuali canoni di locazione per gli immobili destinati alle attività.

     4. Il contributo di cui al terzo comma non può superare:

     - il 50% della spesa ritenuta ammissibile;

     - l'importo massimo di 50 milioni.

 

     Art. 13. (Modalità per l'erogazione dei contributi). - 1. La prima rata del contributo di cui al primo comma dell'art. 12 e l'eventuale contributo per l'avviamento di cui al quarto comma dell'art. 12 sono erogati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di concessione.

     2. L'erogazione delle rate successive del contributo di cui al primo comma dell'art. 12 è effettuata con Decreto del Presidente della Giunta regionale o, per delega, dall'assessore al lavoro, previa dimostrazione da parte delle cooperative, da fornire entro il 31 gennaio di ogni anno, dell'attuazione del progetto e dei relativi incrementi occupazionali previsti per l'anno precedente.

     3. Eventuali modifiche ai progetti approvati devono essere comunicate alla Regione e, ove rilevanti, preventivamente autorizzate con deliberazione della Giunta regionale su apposita domanda delle cooperative interessate.

     4. I contributi a favore delle cooperative sono concessi per un solo progetto per ciascuna cooperativa nell'anno.

     5. I contributi vengono assegnati alle cooperative i cui soci siano direttamente e produttivamente impegnati nelle attività lavorative di cui al progetto ammesso al finanziamento.

 

     Art. 14. (Servizi di assistenza). - 1. A favore delle cooperative di cui all'art. 10 sono previsti servizi di assistenza tecnico-gestionale per la predisposizione e l'attuazione dei progetti di cui all'art. 11 per analisi di mercato e l'accesso all'innovazione tecnologica, per la formazione professionale e manageriale dei soci e per gli interventi di orientamento e di consulenza necessari al decollo delle iniziative progettuali.

     2. Ai fini del primo comma, la Giunta regionale autorizza la stipula di convenzioni con le Associazioni Cooperative giuridicamente riconosciute, con gli enti strumentali regionali e con altri enti e/o organismi specializzati.

     3. In tali convenzioni vengono, tra l'altro, definite le modalità di erogazione dei servizi da parte dei suddetti soggetti.

 

 

TITOLO IV

   INTERVENTI DIRETTI A FINANZIARE PROGETTI PRESENTATI DAGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 15. (Progetti da realizzare tramite convenzioni con cooperative).

- 1. Possono usufruire degli interventi nel settore cooperativo i Comuni,

le Province, le Comunità montane e le Associazioni di Enti locali elettivi.

     2. A tale fine gli Enti interessati devono presentare progetti per la cui esecuzione si avvalgono, attraverso convenzioni, di cooperative nel rispetto delle modalità e caratteristiche previste dal presente titolo.

     I soci delle cooperative ammesse a finanziamento non hanno titolo preferenziale per l'assunzione negli Enti locali promotori dei progetti.

     3. I progetti presentati dal Comune e dagli altri Enti sono ammessi a finanziamento qualora ricorrano le seguenti condizioni:

     - i progetti devono risultare approvati dagli Organi consiliari, corredati da opportuni pareri degli Organismi economici e di categorie interessate;

     - in caso di insediamento produttivo, deve essere documentato il possesso o comunque la piena disponibilità del terreno su cui è prevista la localizzazione e l'insediamento medesimo, tenendo conto che tale localizzazione deve essere compatibile con la previsione degli strumenti urbanistici in vigore;

     - deve risultare approvata dai rispettivi Organi consiliari la bozza della convenzione di cui al secondo comma.

 

     Art. 16. (Progetti per l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in opere e servizi di pubblica utilità: modalità di presentazione e destinatari). - 1. Al fine di consentire interventi eccezionali nei casi in cui si presenta più grave la situazione occupazionale anche giovanile, avuto riguardo alle competenze di cui all'art. 36 del D.P.R. n. 616 del 1977 in materia di cantieri di lavoro, la Regione finanzia i progetti predisposti dai Comuni singoli o associati, dalle Province e dalle Comunità Montane per l'impiego temporaneo di lavoratori disoccupati nella realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità, nel rispetto delle norme sul collocamento.

     2. Gli Enti interessati devono presentare richiesta di finanziamento corredata dal progetto approvato dai rispettivi Organi consiliari contenente:

     a) una relazione sintetica sulla situazione del Mercato del lavoro dalla quale si evincano la gravità e le caratteristiche della crisi occupazionale, anche giovanile, nell'area territoriale di competenza dell'Ente proponente;

     b) la descrizione analitica delle opere e/o servizi che si intendono attuare, comprensiva degli eventuali elementi tecnico-progettuali e della dichiarazione di pubblica utilità rilasciata dall'Autorità competente;

     c) le modalità organizzative dell'attività lavorativa che dovrà svolgersi sotto la guida ed il controllo di personale tecnico dell'Ente promotore o, comunque, di persona incaricata dall'Ente sulla base di specifiche attitudini professionali;

     d) il numero dei disoccupati da utilizzare - comunque non inferiore a 10 - e le loro caratteristiche;

     e) la durata del progetto - non inferiore a mesi 2 e non superiore a mesi 6 - specificata in mesi e numero complessivo delle giornate lavorative previste;

     f) la durata della prestazione lavorativa giornaliera, non inferiore a 3 ore e non superiore a 6 ore, che può comprendere anche momenti formativi;

     g) gli oneri finanziari comprendenti le spese di funzionamento ed organizzazione, assegni ai lavoratori interessati, oneri previdenziali ed assicurativi, determinati secondo le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418 e successive modifiche ed integrazioni;

     h) le fonti di finanziamento previste;

     i) la conferma della avvenuta acquisizione di eventuali autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, ove richiesti.

 

     Art. 17. (Progetti per l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in opere e servizi di pubblica utilità: modalità attuative e criteri di finanziamento). - 1. L'importo dell'assegno giornaliero da corrispondere ai lavoratori impiegati nei progetti, di cui all'art. 16, è stabilito in L. 30.000 (trentamila) lorde. Detto importo grava per il 70% sul Bilancio regionale e per il 30% sul Bilancio dell'Ente proponente.

     2. L'individuazione e l'avviamento dei lavoratori disoccupati deve aver luogo secondo le norme vigenti in materia di collocamento.

     3. La partecipazione dei lavoratori ai progetti è volontaria e non costituisce titolo per l'assunzione negli Enti promotori pubblici o privati.

     Per la durata del progetto i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e, conseguentemente, l'iscrizione al collocamento.

     4. La Giunta regionale, sulla base dei progetti presentati, acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, tenuto conto dei livelli di disoccupazione - sentita la competente Commissione consiliare - , adotta un Piano di riparto tra gli Enti interessati, tenendo presente che l'intervento finanziario regionale è limitato alla quota parte dell'assegno giornaliero e degli oneri sociali previsti per i disoccupati.

 

 

TITOLO V

NORME FINANZIARIE E DI COORDINAMENTO

 

     Art. 18. (Relazione consuntiva). - 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Lavoro, presenta alla fine di ogni triennio al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, anche in rapporto alle tendenze in atto nel Mercato del lavoro.

     2. La relazione è redatta dal Nucleo di Valutazione di cui all'art. 2.

     3. A tal fine l'Assessore, tramite il Nucleo di Valutazione, promuove, effettua e coordina rilevazioni statistiche, indagini e ricerche avvalendosi della collaborazione delle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento Cooperativo, della Consulta regionale della Cooperazione, degli Enti locali, degli Enti strumentali regionali, degli Organi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, delle Università, delle Istituzioni universitarie autonome e degli Enti a partecipazione universitaria.

 

     Art. 19. (Norme finanziarie). - (Omissis).

 

     Art. 20. (Norme di coordinamento e transitorie). - 1. Per il primo anno di applicazione della presente legge:

     - le domande per l'accesso agli interventi devono pervenire all'Assessorato regionale al Lavoro entro e non oltre il 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Gli adempimenti connessi con l'esame e l'istruttoria delle domande sono svolti esclusivamente dal Nucleo di Valutazione di cui all'art. 2 della presente legge.

     3. Sono abrogate le disposizioni di leggi regionali incompatibili con la presente legge.

     (Dichiarazione di urgenza) (Omissis).

 

 


[*] BUR n. 38 del 5 aprile 1985.

[1] L'importo è stato così rideterminato dall'art. 24 della L.R. 17 aprile 1990, n. 10 riportata al § VI.3.17.