§ V.4.5 - L.R. 19 marzo 1982, n. 13.
Ordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali. Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 trasporti
Data:19/03/1982
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.      Per i servizi pubblici di trasporto locale s'intendono quei servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, [...]
Art. 3.      A decorrere dal 1° gennaio 1982, in concomitanza con l'attivazione del Fondo nazionale dei trasporti di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la Regione interviene finanziariamente [...]
Art. 4.      Gli interventi finanziari di cui al precedente articolo trovano applicazione nei confronti di tutte le Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici servizi di trasporto locale su [...]
Art. 5.      La Giunta regionale determina annualmente per ciascuna Azienda o Impresa i contributi di cui al precedente art. 3 sulla base delle percorrenze autorizzate o programmate nell'anno cui contributi [...]
Art. 6.      Per la determinazione dei costi standardizzati e dei prodotti del traffico, la Regione si avvale della consulenza di apposito Comitato tecnico presieduto dall'Assessore regionale ai Trasporti o [...]
Art. 7.      La Giunta regionale, con riferimento all'entità dei costi e dei ricavi, e tenuto conto dei contributi per gli investimenti operati per l'attuazione dei programmi aziendali determina altresì, [...]
Art. 8. 
Art. 9.      La Regione, con la collaborazione degli Enti locali interessati e dei loro Consorzi, compie annualmente la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico locale.
Art. 10.      A decorrere dall'anno 1981, in concomitanza con l'attivazione del fondo per gli investimenti nel settore dei Trasporti pubblici locali di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la [...]
Art. 11. 
Art. 12.      I contributi di cui al precedente art. 10 sono destinati:
Art. 13.      I contributi e gli investimenti sono accordati dalla Giunta regionale agli enti e alle aziende e imprese interessate nella misura massima dell'85% della spesa ritenuta ammissibile al netto di [...]
Art. 14.      1. Per accedere ai contributi di cui al precedente art. 10 gli Enti, le Aziende e le Imprese interessate dovranno presentare annualmente, al Presidente della Giunta regionale, nei termini che [...]
Art. 15.      A decorrere dal 1° gennaio 1980 l'E.R.P.T. cede in locazione alle aziende pubbliche interessate gli impianti e il materiale rotabile già acquistati in precedenza o che saranno acquistati o [...]
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.      (Omissis)
Art. 18.      (Omissis)
Art. 19.      (Omissis)
Art. 20.  (Omissis).


§ V.4.5 - L.R. 19 marzo 1982, n. 13. [1]

Ordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali. Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore [2].

(B.U. 25 marzo 1982, n. 37 suppl).

 

Art. 1. (Finalità).

     La presente legge stabilisce le norme e le procedure che debbono essere osservate per l'applicazione sul territorio regionale degli interventi contributivi e finanziari previsti in favore di Enti, Aziende ed imprese esercenti trasporti pubblici locali e contenute nella legge 10 aprile 1981, n. 151: «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore».

 

     Art. 2.

     Per i servizi pubblici di trasporto locale s'intendono quei servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, e offerta indifferenziata, con esclusione di quelli di competenza dello Stato.

 

 

TITOLO I

INTERVENTI PER IL RIPIANO DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO

 

     Art. 3.

     A decorrere dal 1° gennaio 1982, in concomitanza con l'attivazione del Fondo nazionale dei trasporti di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la Regione interviene finanziariamente nella gestione dei pubblici servizi di trasporto locale mediante contributi di esercizio finalizzati al conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli.

     Gli artt. dal 19 al 26 del Titolo IV «Interventi finanziari» della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, trovano applicazione limitatamente all'esercizio 1981.

     L'applicazione delle leggi regionali 16 marzo 1979, n. 14 e 24 aprile 1980, n. 31, che regolano la concessione di sovvenzioni di esercizio alle società ferrotramviarie, nonché l'applicazione dell'art. 8, primo comma, della legge regionale 26 giugno 1981, n. 35, sono limitate alla data del 31 dicembre 1981.

     A decorrere dal 1° gennaio 1982, per la definizione e la liquidazione delle sovvenzioni di esercizio relative all'anno 1981, si prescinde dalla convenzione e dal versamento cauzionale previsti dall'art. 24 della legge 23 giugno 1980, n. 79.

 

     Art. 4.

     Gli interventi finanziari di cui al precedente articolo trovano applicazione nei confronti di tutte le Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici servizi di trasporto locale su provvedimenti della Giunta regionale o degli Enti locali interessati secondo le rispettive competenze.

     Sono esclusi dagli interventi finanziari di cui trattasi gli autoservizi di gran turismo, i servizi effettuati con spese a totale carico del committente, i servizi di trasporto occasionali ed i servizi di qualunque tipo gestiti in economia dagli Enti locali Interessati.

 

     Art. 5.

     La Giunta regionale determina annualmente per ciascuna Azienda o Impresa i contributi di cui al precedente art. 3 sulla base delle percorrenze autorizzate o programmate nell'anno cui contributi si riferiscono, calcolando:

     a) il costo economico standardizzato dei servizi con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto, per categorie e modi di trasporto e tenendo conto:

     1) dei tipi e delle caratteristiche dei servizi autorizzati o programmati;

     2) delle percorrenze relative;

     3) della qualità del servizio offerto;

     4) delle condizioni ambientali in cui esso viene offerto;

     5) della dimensione e dell'organizzazione aziendale;

     b) i ricavi presunti del traffico ed altri proventi, tenendo conto:

     1) delle tariffe stabilite dalla Regione;

     2) del prevedibile numero di viaggiatori da trasportare;

     3) del prevedibile coefficiente di utilizzazione dei veicoli.

     I ricavi del traffico debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con Decreto del Ministro dei Trasporti, ai sensi del primo comma, lett. b) dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151;

     c) il contributo da erogare per coprire la differenza tra i costi e i ricavi di cui ai precedenti punti a) e b).

     I modi e le categorie di trasporto di cui al primo comma, lett. a), del presente articolo comprendono:

     - modi di trasporto:

automobilistici;

a impianti fissi;

     - categorie di trasporti:

servizi di linea per viaggiatori;

servizi tramviari;

servizi filoviari;

servizi ferroviari metropolitani;

servizi funiviari;

servizi funicolari.

     Per la determinazione del costo del personale si fa riferimento ai contratti collettivi ed accordi nazionali di lavoro, nonché ai contratti ed accordi di lavoro in atto recepiti da atti deliberativi dall'Ente concedente o affidante.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge eventuali modificazioni delle situazioni contrattuali esistenti presso le singole Aziende ed Imprese, che comportino incrementi del costo del lavoro in forma diretta o indiretta, potranno trovare attuazione soltanto previo consenso della Giunta regionale.

     A decorrere dall'anno 1982, in sede di determinazione del costo standardizzato, si terrà conto, sia delle mensilità di accantonamento di buonuscita dell'esercizio assunto a riferimento, sia delle quote integrative per rivalutazione degli accantonamenti pregressi sempre a decorrere dall'anno 1982.

     Per gli anni 1981 e precedenti, i maggiori oneri connessi con i trattamenti di buonuscita e con le rivalutazioni degli oneri relativi graveranno:

     a) sui Comuni competenti, per quanto riguarda il personale dipendente da aziende municipalizzate;

     b) sulla Regione, per quanto riguarda: il personale dipendente da Aziende pubbliche affidatarie di soli autoservizi extraurbani, quello dipendente da imprese private concessionarie di soli autoservizi urbani o extraurbani e quello dipendente da società ferrotramviarie limitatamente agli agenti adibiti all'esercizio di autolinee di concessione della Regione o dagli altri Enti locali interessati.

     La determinazione dei maggiori oneri di cui al precedente comma, lettera b), sarà effettuata facendo riferimento:

     - per il personale dipendente da aziende pubbliche affidatarie di autolinee extraurbane, alle disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale 26 giugno 1981, n. 35 [3];

     - per il personale dipendente da imprese private concessionarie di sole autolinee, alle corrispondenti disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 6, limitatamente alla parte di anzianità maturata fino al 31 dicembre 1980;

     - per il personale addetto ai pubblici autoservizi di linea per viaggiatori dipendente da società ferrotramviarie, all'onere corrispondente all'eccedenza sull'accantonamento contrattuale dell'1,50%.

     Le tariffe minime da applicare ai pubblici servizi di trasporto locale sono stabilite dalla Giunta regionale d'intesa con gli Enti locali interessati. Fino a diversa intesa le tariffe già fissate alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerate tariffe minime.

     Fermo restando il criterio che le tariffe minime stabilite ai sensi del precedente comma hanno lo scopo di perseguire l'unificazione del sistema tariffario sul territorio regionale, è tuttavia facoltà dell'Ente concedente determinare, nell'esercizio dei singoli servizi, o di complessi di servizi, tariffe più elevate di quelle minime, da stabilire come sopra qualora ciò sia richiesto da situazioni economiche-gestionali particolarmente gravose, nonché quando ciò sia richiesto dalla necessità di salvaguardare, attraverso la tariffa, eventuali situazioni di concorrenzialità nei confronti dei servizi ad impianti fissi.

     Ai fini degli interventi finanziari di cui al precedente art. 3, i provvedimenti adottati dagli Enti locali nella loro competenza che riguardino l'istituto di nuovi servizi o l'ampliamento dei servizi esistenti possono trovare attuazione soltanto dopo l'approvazione della Giunta regionale al cui esame, pertanto, i provvedimenti stessi debbono essere assoggettati per il tramite dell'Assessorato regionale ai Trasporti.

 

     Art. 6.

     Per la determinazione dei costi standardizzati e dei prodotti del traffico, la Regione si avvale della consulenza di apposito Comitato tecnico presieduto dall'Assessore regionale ai Trasporti o da un suo delegato e composto da:

     - tre funzionari dell'Assessorato regionale ai Trasporti;

     - i direttori di esercizio delle Aziende produttrici;

     - il direttore dell'Ente regionale pugliese trasporti E.R.P.T.);

     - un rappresentante della sezione regionale dell'U P.I.;

     - un rappresentante della sezione regionale dell'A.N.C.I.;

     - un rappresentante della sezione regionale del C.R.I.P.E.L.;

     - un rappresentante della sezione regionale della F.E.N.I.T.;

     - un rappresentante della sezione regionale dell'A.N.A.C.;

     - un rappresentante designato da ciascuna delle quattro Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale presenti nel C.N.E.L.

     L'importo del contributi che annualmente la Regione iscrive nei propri bilanci non può risultare inferiore alla quota riveniente alla Regione dalla ripartizione del Fondo nazionale di cui all'art. 9 della Legge quadro n. 151/1981.

     Fanno carico al bilancio regionale gli eventuali maggiori oneri finanziari che la Regione ritenesse di dover assumere in aumento della quota riveniente dal riparto nazionale. E' facoltà della Giunta regionale procedere a revisione dei costi standardizzati e dei contributi di esercizio qualora, nel corso dell'esercizio considerato, si verifichino variazioni nel costo dei carburanti, o anche nel costo del lavoro derivante dai contratti collettivi nazionali. Nel caso che la Giunta ritenesse di esercitare la suddetta facoltà, le eventuali maggiori spese occorrenti faranno carico al bilancio in aggiunta alla quota riveniente dal Fondo nazionale.

     Le variazioni di bilancio ricadenti dovranno essere portate previamente all'esame del Consiglio regionale, accompagnate dalla duplice relazione, della Giunta e della Commissione consiliare competente, specificamente illustrative dell'intera situazione dei trasporti regionali e propositive di indicazioni utili al superamento delle cause del deficit.

 

     Art. 7.

     La Giunta regionale, con riferimento all'entità dei costi e dei ricavi, e tenuto conto dei contributi per gli investimenti operati per l'attuazione dei programmi aziendali determina altresì, annualmente, l'incremento del rapporto ricavi-costi che deve essere assicurato a livello regionale, attraverso le tariffe, nonché attraverso i provvedimenti di organizzazione e  ristrutturazione aziendale, nonché attraverso l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico.

     Per la determinazione del suddetto incremento la Giunta regionale si avvale della consulenza dei Comitato tecnico di cui al primo comma del precedente art. 6.

 

     Art. 8. [4]

     Per accedere ai contributi di cui all'art. 3 le Aziende e le Imprese ed esercizi di trasporto Interessati debbono avanzare domanda al Presidente regionale per il tramite del competente Assessorato regionale ai Trasporti, entro e non oltre il termine del 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono.

     Le Aziende e le imprese nuove concessionarie di servizi di pubblico trasporto che intendono accedere ai contributi regionali, devono presentare la relativa istanza entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di notifica del primo provvedimento autorizzativo adottato dall'autorità competente.

     In sede di prima applicazione le Aziende devono, a pena di esclusione, presentare domanda per accedere ai contributi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Le richieste debbono essere corredate da una copia dello stato di previsione relativo all'esercizio di riferimento, da un prospetto analitico delle percorrenze autorizzate, e da ogni altra documentazione che sarà espressamente richiesta dal competente Assessorato ai Trasporti con direttive da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno.

     L'erogazione del contributi viene effettuata a trimestralità anticipate da corrispondere nel mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno.

     Nelle more della determinazione dei contributi di cui al precedente art. 5, la Giunta regionale può erogare acconti prendendo a riferimento la misura chilometrica dei contributi determinati per l'anno precedente.

     Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento le Aziende, Imprese ed esercizi di trasporto debbono inviare al competente Assessorato regionale ai Trasporti un prospetto analitico delle percorrenze effettive che tenga conto delle variazioni intervenute per effetto di provvedimenti dell'autorità concedente adottati nel corso dell'anno e regolarmente eseguiti.

     Sulla base degli elementi suddetti la Giunta regionale delibera i recuperi o i contributi a conguaglio.

     Per i servizi di trasporto che si svolgono sotto la competenza dei Comuni la documentazione di cui al sesto comma deve essere convalidata dal Sindaco del Comune competente.

     L'erogazione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo è subordinata alla presentazione da parte dell'Azienda, o Impresa interessate delle seguenti dichiarazioni:

     a) dichiarazione di regolare esercizio, salvo che modifiche o interruzioni del servizio avvengano in conseguenza di provvedimenti adottati dalle competenti autorità, o siano derivati da cause di forza maggiore;

     b) dichiarazione di regolare gestione e di adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratti di lavoro e dal rispetto delle leggi sulle assicurazioni sociali.

     E' comunque facoltà della Giunta regionale di procedere alla sospensione o alla riduzione del contributo regionale nei casi di accertate e reiterate irregolarità e inadempienze sia dell'esercizio che gestionali.

     Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese ed esercizi di trasporto, salvo quanto disposto nei successivi comma.

     Gli Enti locali e i loro Consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali, all'interno dei propri bilanci, sulla base di un piano che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 1982.

     La verifica di attuazione del piano, redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 9-bis del D.L. 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, deve essere effettuato mediante resoconti semestrali.

     Per il solo esercizio finanziario relativo all'anno 1982 e limitatamente alle Aziende costituite in società per azioni a totale partecipazione pubblica il cui disavanzo è scritto nel bilancio di previsione degli Enti proprietari dell'anno successivo a quello di competenza delle aziende stesse ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, la Giunta regionale assicura anche la copertura del disavanzo relativo all'anno 1981 risultante dal bilancio redatto ed approvato ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in aggiunta alle erogazioni contributive di cui al precedente art. 3.

     Per i soli esercizi finanziari relativi agli anni 1981 e 1982 e limitatamente alle aziende municipalizzate A.T.A.F. Foggia e A.M.E.T. Trani, nonché alla Gestione Commissariale regionale autoservizi extraurbani Taranto che operano in bacini nei quali non sono stati ancora costituiti, o comunque non sono ancora funzionanti organismi pubblici di gestione con la partecipazione degli enti locali interessati, la Giunta regionale assicura la copertura dell'intero disavanzo di esercizio determinato come differenza tra costi e ricavi, limitatamente alla parte relativa alla gestione degli autoservizi extraurbani che vengono effettuati sotto la propria competenza in regime di emergenza e precarietà.

 

     Art. 9.

     La Regione, con la collaborazione degli Enti locali interessati e dei loro Consorzi, compie annualmente la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico locale.

     A tal fine, le Aziende e le imprese di trasporto sono tenute ad inviare alla Regione, nonché agli Enti locali interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento copia dei rispettivi bilanci, con allegata una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati determinati dalla Regione per il medesimo esercizio.

     Tanto gli stati di previsione che i bilanci consuntivi debbono essere redatti secondo lo schema di bilancio-tipo definito dal Ministero del Tesoro ai sensi del quarto comma dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

     Per le Aziende costituite in Società per Azioni a totale partecipazione pubblica il consuntivo è rappresentato dal bilancio redatto e approvato ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

     Gli Enti locali interessati e i Consorzi di bacino debbono comunicare alla Regione, con propria deliberazione, entro il 30 settembre successivo, le proprie osservazioni sui costi effettivi dei servizi rilevati nel proprio bacino.

 

 

TITOLO II

INTERVENTI PER GLI INVESTIMENTI

 

     Art. 10.

     A decorrere dall'anno 1981, in concomitanza con l'attivazione del fondo per gli investimenti nel settore dei Trasporti pubblici locali di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la Regione interviene nei confronti degli Enti locali e delle Aziende di cui al primo comma del precedente art. 4 per la concessione di contributi per investimento nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 11. [5].

 

     Art. 12.

     I contributi di cui al precedente art. 10 sono destinati:

     a) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali;

     b) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine deposito con le relative attrezzature e di sedi.

     L'ammontare globale annuo del contributo regionale per investimenti viene fissato con la legge regionale di bilancio e sue eventuali modificazioni e non può risultare inferiore alla quota riveniente dalla ripartizione, effettuata dal Ministero dei trasporti, dell'apposito fondo Istituito con l'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

     L'importo da destinare alla costruzione e all'ammodernamento di sedi e di officine deposito non potrà risultare superiore al 25% delle somme che saranno rese disponibili per gli investimenti di cui trattasi.

 

     Art. 13.

     I contributi e gli investimenti sono accordati dalla Giunta regionale agli enti e alle aziende e imprese interessate nella misura massima dell'85% della spesa ritenuta ammissibile al netto di IVA [6].

     Per l'acquisto di materiale rotabile la Giunta regionale può imporre particolari vincoli affinché risultino rispettate le condizioni di ripartizione territoriali delle forniture in conformità delle intese definite dalle Regioni in sede di Commissione consultiva interregionale, ai sensi del penultimo comma dell'art. 12 della legge quadro statale.

     La Giunta regionale ha altresì facoltà di richiedere che le infrastrutture e gli impianti di trasporto realizzati con il contributo regionale presentino accorgimenti costruttivi tali da contribuire alla eliminazione delle barriere architettoniche e che una parte del materiale rotabile acquistato con i contributi medesimi risulti accessibile agli invalidi non deambulanti.

     Per le aziende pubbliche che gestiscono autoservizi di competenza regionale in regime di affidamento precario e di emergenza e che operano in bacini nei quali non sono ancora stati costituiti, o comunque non sono ancora funzionanti, organismi pubblici di gestione con la partecipazione degli Enti locali interessati, la Giunta regionale trasferisce annualmente all'Ente regionale pugliese trasporti E.R.P.T. i contributi di investimento di cui al primo comma del presente articolo.

     L'E.R.P.T. provvederà alla realizzazione degli investimenti riconosciuti ammissibili integrando con fondi propri i relativi finanziamenti.

     Non appena saranno costituiti e funzionanti gli organismi di cui al quarto comma, i relativi fondi saranno trasferiti direttamente agli stessi.

 

     Art. 14.

     1. Per accedere ai contributi di cui al precedente art. 10 gli Enti, le Aziende e le Imprese interessate dovranno presentare annualmente, al Presidente della Giunta regionale, nei termini che saranno prescritti dal competente Assessorato ai Trasporti, apposita domanda corredata da una relazione tecnica illustrativa che tenga conto delle esigenze degli esercizi.

     2. Sulla base delle richieste ricevute, la Giunta regionale elabora, sentita la commissione consiliare competente, un programma di interventi che risulti compatibile con le indicazioni rivenienti dal Piano regionale dei Trasporti e dai Piani di trasporto di bacino, nonché con le disponibilità finanziarie.

     3. Nelle more della definizione dei piani suddetti la Giunta regionale elabora, sentita la competente Commissione consiliare, ugualmente il programma di interventi, alla semplice condizione che lo stesso non risulti in contrasto con le linee generali della programmazione.

     4. Le richieste degli Enti, delle Aziende e delle Imprese interessate saranno pertanto accolte e finanziate in quanto compatibili con i programmi di cui ai precedenti comma secondo e terzo.

     5. [7].

     6. Nei casi di investimenti, per i quali sia stata accolta la relativa domanda, la Giunta regionale rilascia un preventivo affidamento di contributo.

     7. L'affidamento di contributo di cui al comma precedente avrà la validità di sei mesi dalla data di rilascio e potrà essere prorogato per altri sei mesi a giudizio della Giunta regionale, la quale ha facoltà di attribuire ad altra azienda i contributi non utilizzati nei termini assegnati.

     8. L'erogazione dei contributi accordati avverrà in proporzione alla realizzazione dei programmi di investimento, previa dimostrazione delle spese effettuate al netto di IVA e, comunque, nei limiti dei contributi accordati [8].

     9. In particolare, l'erogazione del contributi per l'acquisto di materiale rotabile destinato al trasporto di persone è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dal competente Ufficio della Motorizzazione civile, dalla quale risulti che i mezzi acquistati presentano caratteristiche unificate ai sensi dell'art. 17 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

     10. I beni acquistati con il contributo della Regione non possono essere destinati ad uso diverso da quello per il quale sono stati acquistati.

     11. Gli autobus non possono essere utilizzati per l'effettuazione di corse fuori linea.

     12. I vincoli di cui ai commi precedenti decadono:

     - dopo 10 anni dalla data di immatricolazione degli autobus o di acquisto delle attrezzature fisse e mobili;

     - dopo 50 anni dalla data di denuncia al catasto per i beni immobili [9].

     13. Entro i predetti termini di validità dei vincoli, i beni acquistati con il contributo regionale possono essere alienati subordinatamente all'autorizzazione della Giunta regionale, che può essere accordata a condizione che l'ente o l'azienda o impresa interessata rimborsi alla Regione una parte del prezzo di vendita nel rapporto tra il contributo regionale e la spesa ritenuta ammissibile all'atto dell'acquisto o, in alternativa, acquisti in sostituzione e con fondi propri un bene equivalente a quello acquistato con il contributo regionale, trasferendo sullo stesso i vincoli già gravanti sul bene da sostituire; procedure analoghe si applicano nel caso di perdita accidentale di possesso di beni acquistati con il contributo regionale [10].

     14. Per gli autobus il prezzo di vendita sarà stabilito con la seguente formula: Vx = Vo (1 - 0,18x + 0,009x²)

     Vx  = valore dell'autobus con anzianità di x anni nell'anno considerato:

     Vo  =  valore dell'autobus nuovo secondo i listini in vigore nell'anno considerato;

     x   = numero degli anni di anzianità dell'autobus.

 

     Art. 15.

     A decorrere dal 1° gennaio 1980 l'E.R.P.T. cede in locazione alle aziende pubbliche interessate gli impianti e il materiale rotabile già acquistati in precedenza o che saranno acquistati o costruiti attraverso l'utilizzazione di fondi propri o attraverso l'utilizzazione dei contributi di cui al precedente art. 10.

     Il canone annuo di detta locazione corrisponderà alle quote di ammortamento dei capitali investiti, commisurate, per i beni mobili al 10% del capitale investito per la durata di 10 anni e, per i beni immobili, al 2% del capitale investito per la durata di 50 anni.

     I beni di cui al primo comma del presente articolo, in quanto acquistati con fondi dello Stato o della Regione, sono assoggettati agli stessi vincoli di cui al precedente art. 14.

 

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 16.

     (Omissis) [11].

 

     Art. 17.

     (Omissis) [12].

 

     Art. 18.

     (Omissis) [13].

 

     Art. 19.

     (Omissis) [14].

 

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 20. (Omissis).

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 37 della L.R. 25 marzo 1999, n. 13, salve le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso art. 37, L.R. 13/99. Legge abrogata dall’art. 84 della L.R. 12 gennaio 2005, n. 1, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Modificata e integrata dalla L.R. 21 gennaio 1984, n. 5; vedi anche la L.R. 17 aprile 1990, n. 11 riportata al § VI.3.18.

[3] Vedi nota [1], § V.4.4.

[4] Si veda l'art. 4, 3° comma, della L.R. 31 ottobre 1995, n. 37.

[5] Abroga l'art. 27, L.R. n. 79 del 23 giugno 1980 e le LL.RR. n. 17 del 4 luglio 1973, n. 42 del 13 dicembre 1974, n. 53 del 7 giugno 1975.

[6] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 22 dicembre 1997, n. 22.

[7] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 22 dicembre 1997, n. 22.

[8] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 22 dicembre 1997, n. 22.

[9] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 31 ottobre 1995, n. 37.

[10] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 31 ottobre 1995, n. 37.

[11] Articolo abrogato dall'art. 4, 4° comma, della L.R. 31 ottobre 1995, n. 37.

[12] Articolo abrogato dall'art. 4, 4° comma, della L.R. 31 ottobre 1995, n. 37.

[13] Articolo abrogato dalla L.R. 23 gennaio 1992, n. 5.

[14] Articolo abrogato dalla L.R. 23 gennaio 1992, n. 5.