§ V.4.3 - L.R. 23 giugno 1980, n. 79. - Organizzazione dei trasporti e
disciplina degli autoservizi d'interesse regionale per il trasporto di persone bis. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 trasporti
Data:23/06/1980
Numero:79


Sommario
Art. 1.  La presente legge stabilisce le norme per la organizzazione dei servizi di trasporto di interesse regionale e la disciplina degli autoservizi per il trasporto di persone, di cui all'art. 1 lett. b) [...]
Art. 2.  (Piano regionale dei trasporti). - Il piano regionale dei trasporti è lo strumento col quale si realizza sul territorio regionale un sistema equilibrato del trasporto, strettamente connesso alle [...]
Art. 3.  (Bacini di traffico).
Art. 4.  (Il Consorzio di bacino).
Art. 5.  (Piano dei trasporti di bacino).
Art. 6.  (Delega di Consorzi di bacino).
Art. 7.  (Classificazione). - Gli autoservizi sono classificati in regionali e di bacino.
Art. 8.  (Produzione dei Servizio).
Art. 9.  (Linee interbacino).
Art. 10.  (Concessioni ed autorizzazioni).
Art. 11.  (Domande relative alle concessioni). - Per il rilascio di nuove concessioni o per modifiche di quelle in atto, le domande sono rivolte al Presidente della Giunta regionale, corredate dal Piano [...]
Art. 12.  (Procedure per il rilascio e le modificazioni delle concessioni). - Per il rilascio e le modifiche delle concessioni di cui al precedente articolo, l'Assessore regionale ai Trasporti promuove una [...]
Art. 13.  (Modifiche delle concessioni in atto). - La Giunta regionale ha facoltà di introdurre nel corso dell'anno variazioni nel percorso di esercizio delle singole linee concesse in dipendenza di esigenze [...]
Art. 14.  (Programma regionale di pubblicizzazione del servizio di pubblico trasporto).
Art. 15.  (Cessazione delle concessioni). - In conseguenza dell'approvazione del programma annuale di cui al precedente articolo, il Consorzio di bacino può adottare i provvedimenti per la cessazione delle [...]
Art. 16.  La proposta del Consorzio di cui all'articolo precedente è formalizzata con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 17.  (Disciplina dei rapporti economici in caso di cessazione delle concessioni). - Nei casi di cessazioni di concessioni, i concessionari interessati possono richiedere all'Ente Regionale  Pugliese [...]
Art. 18.  (Trasferimento di personale in caso di cessazione di concessione).- All'organismo pubblico che subentra ai concessionari cessanti, è fatto obbligo di assumere gli agenti addetti ai servizi di [...]
Art. 27.  (Piano autobus).
Art. 28.  (I controlli delle gestioni). - In concomitanza con l'introduzione del regime sovvenzionale, ciascun Consorzio di bacino, d'intesa con l'Assessorato regionale ai Trasporti, avvierà un'approfondita [...]
Art. 29.  (Vigilanza). - La vigilanza sullo svolgimento dei servizi è esercitata dall'Assessorato regionale ai Trasporti.
Art. 30.  (Sanzioni pecuniarie). - Salvo il provvedimento di risoluzione del rapporto concessionale, il concessionario incorre in sanzioni pecuniarie comminate dal Presidente della Regione o dall'Assessore [...]
Art. 31.  (Tassa di concessione e contributo di sorveglianza). - I servizi esercitati su concessione regionale sono soggetti a tassa di concessione e a contributo di sorveglianza nella misura prevista dalle [...]
Art. 32.  (Trattamento giuridico ed economico del personale). - Al personale dipendente dalle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici autoservizi di linee regionali per viaggiatori, è riconosciuto [...]
Art. 33.  (Unificazione tariffaria).
Art. 34.  (Biglietti ordinari).
Art. 35.  (Bagagli).
Art. 36.  (Abbonamenti).
Art. 37.  (Ragazzi).
Art. 38.  (Biglietti).
Art. 39.  (Sistemi meccanizzati).
Art. 40.  (Libera circolazione).
Art. 41.  (Irregolarità di viaggio).
Art. 42.  (Norma transitoria). - Le funzioni attribuite dalla presente legge ai Consorzi di bacino sono svolte fino alla loro costituzione dalla Giunta regionale.
Art. 43.  (Abrogazioni). - E' abrogata ogni legge e disposizione in contrasto con le norme della presente legge.


§ V.4.3 - L.R. 23 giugno 1980, n. 79. - Organizzazione dei trasporti e

disciplina degli autoservizi d'interesse regionale per il trasporto di persone [1] [1] bis. [*]

(B.U. 18 luglio 1980, n. 51).

 

 

TITOLO I

FINALITA'

 

Art. 1. La presente legge stabilisce le norme per la organizzazione dei servizi di trasporto di interesse regionale e la disciplina degli autoservizi per il trasporto di persone, di cui all'art. 1 lett. b) del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e all'art. 84 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

 

     Art. 2. (Piano regionale dei trasporti). - Il piano regionale dei trasporti è lo strumento col quale si realizza sul territorio regionale un sistema equilibrato del trasporto, strettamente connesso alle linee di sviluppo socio-economico e di assetto territoriale. Detto sistema deve soddisfare le esigenze di mobilità delle persone e di trasporto delle merci con servizi che, garantendo regolarità, sicurezza e comfort, rispondano a criteri di essenzialità, produttività ed economia di gestione.

     Il piano, i cui obiettivi vanno armonizzati con quelli del piano nazionale dei trasporti, viene formulato dalla Giunta regionale, sentiti gli enti locali e le forze sociali della Regione Puglia, e sottoposto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge all'approvazione del Consiglio regionale.

     Il piano, ai fini dell'organizzazione dei servizi di cui all'art. 1:

     a) individua i bacini di traffico;

     b) traccia la rete delle linee interbacino;

     c) fissa i criteri per la determinazione della efficienza e della produttività dei servizi, ne stabilisce gli standards ottimali e i campi di variabilità ammissibile dei parametri indicatori;

     d) definisce la politica tariffaria;

     e) enuncia le direttive ed i criteri cui devono conformarsi i piani di trasporto di bacino;

     f) determina la misura ed i criteri di intervento finanziario della Regione nel campo dei trasporti.

     I criteri, gli obiettivi e le finalità del piano regionale dei trasporti sono fissati con apposito quadro di riferimento.

     Il quadro di riferimento si richiama nelle forme e nel contenuto a quello per la formazione del piano nazionale dei trasporti e ne sviluppa gli indirizzi e le linee, tenuta presente la specifica realtà regionale. E' predisposto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato con delibera del Consiglio regionale.

     Per la redazione del piano la Giunta regionale può avvalersi di prestazioni esterne rivolgendosi di preferenza ad Istituti universitari.

 

     Art. 3. (Bacini di traffico).

     (Omissis) [1] ter.

 

     Art. 4. (Il Consorzio di bacino).

     (Omissis) [1] ter.

 

     Art. 5. (Piano dei trasporti di bacino).

     (Omissis) [1] ter.

 

     Art. 6. (Delega di Consorzi di bacino).

     (Omissis) [1] ter.

 

TITOLO III

DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI

 

     Art. 7. (Classificazione). - Gli autoservizi sono classificati in regionali e di bacino.

     Sono linee regionali quelle che soddisfano relazioni principali di traffico che interessano più di due bacini.

     Sono linee di bacino quelle che si svolgono all'interno di un solo bacino o che vi appartengano funzionalmente anche se si svolgono in parte sul territorio di un bacino limitrofo. Le linee di bacino che collegano insediamenti urbani minori ad un centro urbano dominante, con il quale esista sostanziale continuità di abitato, sono considerate suburbane.

     I servizi pubblici di trasporto si distinguono in:

     1) ordinari, quando il servizio sia offerto alla generalità degli utenti a normali condizioni di trasporto;

     2) speciali, quando il servizio sia riservato a determinati gruppi di utenti ed a condizioni particolari di trasporto;

     3) di gran turismo, quando abbia finalità esclusivamente turistiche.

     I servizi di trasporto di competenza dei Comuni sono distinti dal servizi di bacino, ma sono con questi coordinati.

 

     Art. 8. (Produzione dei Servizio).

     (Omissis) [1] ter.

 

     Art. 9. (Linee interbacino).

     (Omissis) [1] ter.

 

     Art. 10. (Concessioni ed autorizzazioni).

     (Omissis) [1] ter.

 

     Art. 11. (Domande relative alle concessioni). - Per il rilascio di nuove concessioni o per modifiche di quelle in atto, le domande sono rivolte al Presidente della Giunta regionale, corredate dal Piano tecnico- economico. In particolare il piano deve comprendere:

     a) il programma di esercizio;

     b) il programma economico contenente la previsione dei costi e dei ricavi di esercizio, nonché la indicazione del personale e degli automezzi necessari all'effettuazione del servizi.

 

     Art. 12. (Procedure per il rilascio e le modificazioni delle concessioni). - Per il rilascio e le modifiche delle concessioni di cui al precedente articolo, l'Assessore regionale ai Trasporti promuove una conferenza dei servizi cui partecipano l'Assessore stesso o suo delegato, i rappresentanti degli Enti locali interessati, il Consorzio di bacino interessato, un rappresentante dell'Azienda richiedente la concessione, le altre aziende concessionarie di servizi di pubblico trasporto ricadenti nel bacino nonché un rappresentante di ciascuna delle Aziende ferroviarie interessate ai trasporti nel bacino.

     Tale conferenza dei servizi, tenuto conto dell'equilibrio tecnico- economico del complesso del servizio nell'area interessata, ha lo scopo di verificare:

     a) le ragioni di interesse pubblico per la istituzione o la modifica della linea;

     b) la possibilità di coordinare la linea oggetto dell'istruttoria con altre linee interferenti o altri servizi di trasporto, l'opportunità di eliminare divieti di carico e di servizio tra linee afferenti a diverse concessioni, nonchè di attuare il riconoscimento reciproco dei titoli di viaggio;

     c) l'armonizzazione degli orari di tutti i servizi.

     La conferenza dei servizi di cui al presente articolo sostituisce la riunione compartimentale prevista ministeriale 18 luglio 1955, n. 326.

 

     Art. 13. (Modifiche delle concessioni in atto). - La Giunta regionale ha facoltà di introdurre nel corso dell'anno variazioni nel percorso di esercizio delle singole linee concesse in dipendenza di esigenze di coordinamento tra più linee anche di aziende diverse e in dipendenza di motivate esigenze dell'utenza.

     In questo quadro la Giunta regionale può anche adottare provvedimenti per la istituzione di nuovi servizi esistenti e formulare programmi unitari per più linee di una stessa area.

     Tutti i provvedimenti previsti dai commi precedenti sono vincolanti per le aziende concessionarie e possono essere adottati anche su richiesta motivata degli Enti locali interessati.

 

     Art. 14. (Programma regionale di pubblicizzazione del servizio di pubblico trasporto).

     (Omissis) [1] ter.

 

     Art. 15. (Cessazione delle concessioni). - In conseguenza dell'approvazione del programma annuale di cui al precedente articolo, il Consorzio di bacino può adottare i provvedimenti per la cessazione delle concessioni relative alle linee comprese nel programma stesso.

     Per il rilievo delle attrezzature fisse e del materiale rotabile di proprietà delle imprese cessanti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17.

 

     Art. 16. La proposta del Consorzio di cui all'articolo precedente è formalizzata con provvedimento della Giunta regionale.

 

     Art. 17. (Disciplina dei rapporti economici in caso di cessazione delle concessioni). - Nei casi di cessazioni di concessioni, i concessionari interessati possono richiedere all'Ente Regionale  Pugliese Trasporti (E.R.P.T.) il rilievo totale o parziale delle attrezzature fisse e del materiale mobile utilizzato per l'esercizio delle linee per le quali è stata disposta la cessazione, per un corrispettivo pari al valore di scambio capitalizzato dei miglioramenti e secondo lo stato d'uso.

     Per l'espletamento delle trattative relative ai beni patrimoniali il Presidente della Giunta regionale fissa un termine massimo di giorni novanta.

     Trascorso tale termine senza che le parti abbiano raggiunto l'accordo, l'individuazione dei beni e la determinazione dell'indennizzo saranno demandati ad una commissione, nominata entro i successivi 20 giorni, dal Presidente della Giunta regionale e composta:

     a) da un Presidente designato d'accordo tra le parti, o, in caso di mancato accordo, dal Tribunale di Bari;

     b) da due membri nominati dall'E.R.P.T.;

     c) da due membri nominati dal concessionario.

 

     Art. 18. (Trasferimento di personale in caso di cessazione di concessione).- All'organismo pubblico che subentra ai concessionari cessanti, è fatto obbligo di assumere gli agenti addetti ai servizi di trasporto ricevuti, facendone salve le posizioni giuridiche ed economiche legittimamente acquisite.

     Il concessionario cessante definirà direttamente con l'organismo pubblico subentrante I rapporti di credito o debito del personale da trasferire e derivanti da contratto di lavoro.

     Entrambi i concessionari restano comunque solidalmente responsabili nei confronti dei lavoratori interessati.

     Il contingente di personale trasferito coincide, per numero e qualifiche, con quello risultante dall'organico approvato alla data del provvedimento di cessazione.

     Nell'interno dell'organismo pubblico il personale trasferito conserva i diritti acquisiti nell'azienda o gestione di provenienza e viene utilizzato tenuto conto delle mansioni svolte in precedenza.

 

TITOLO IV

INTERVENTI FINANZIARI

 

     Artt. 19. - 26.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 27. (Piano autobus).

     (Omissis) [3].

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 28. (I controlli delle gestioni). - In concomitanza con l'introduzione del regime sovvenzionale, ciascun Consorzio di bacino, d'intesa con l'Assessorato regionale ai Trasporti, avvierà un'approfondita serie di controlli delle gestioni al fine di individuare, unitamente alla economicità delle gestioni stesse, i settori di ciascuna azienda abbisognevoli di interventi razionalizzanti, nonché le linee che per scarsa produttività abbiano perduto l'originaria funzione di traffico.

     Per consentire e favorire tali controlli, le aziende concessionarie sono tenute a presentare, annualmente in sede di revisione della sovvenzione, ed anche trimestralmente in occasione del ratei, al Consorzio di bacino competente i documenti da questo richiesti per il rilevamento sistematico dei dati di esercizio, degli elementi di costo e degli elementi statistici del movimento.

     Dagli elementi suddetti e dalla loro successiva elaborazione il predetto Consorzio trarrà i parametri di efficienza di ciascun complesso aziendale con riferimento al personale, al materiale rotabile ed al servizio offerto.

     La documentazione di cui al precedente comma, corredata da una relazione del Consorzio di bacino, è trasmessa all'Assessorato regionale ai Trasporti che dall'esame dei parametri suddetti trarrà gli elementi per formulare gli standards di efficienza intesi come soglie di quantità e di valori massimi e/o minimi ammissibili per ciascun parametro.

     Entro tre anni a decorrere dall'anno 1980 l'E.R.P.T. adotterà le iniziative necessarie per la memorizzazione e l'elaborazione elettronica dei dati di esercizio relativi alle singole linee ed ai singoli complessi aziendali.

     Entro il medesimo periodo di tempo l'E.R.P.T. assumerà le iniziative necessarie per attuare un sistema di emissione e obliterazione meccanizzato dei titoli di viaggio su tutte le autolinee di competenza regionale.

 

     Art. 29. (Vigilanza). - La vigilanza sullo svolgimento dei servizi è esercitata dall'Assessorato regionale ai Trasporti.

     I funzionari dell'Assessorato al Trasporti hanno facoltà di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, le contabilità ed i documenti delle aziende relativi alla gestione dei servizi ed hanno inoltre libero percorso sulle vetture e libero accesso nelle rimesse e nelle officine, previa esibizione di apposita tessera di riconoscimento.

     Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'Assessorato, di fornire a questo tutti i dati o elementi concernenti il servizio e di fare quant'altro occorra per agevolare ai funzionari predetti il proprio mandato.

 

     Art. 30. (Sanzioni pecuniarie). - Salvo il provvedimento di risoluzione del rapporto concessionale, il concessionario incorre in sanzioni pecuniarie comminate dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale ai Trasporti, se delegato, in ogni caso di infrazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di cui all'art. 24.

     La misura delle sanzioni, da un minimo di L. 20.000 ad un massimo di L. 1.000.000, viene determinata dal Presidente della Giunta o dall'Assessore regionale ai Trasporti se delegato, tenuto conto della gravità dell'inadempienza.

     Il provvedimento relativo deve essere preceduto da formale contestazione.

     Nei casi in cui sia stata formalizzata la nomina del responsabile dei servizi, le contestazioni e le relative sanzioni pecuniarie saranno rivolte nei confronti di detto responsabile.

 

     Art. 31. (Tassa di concessione e contributo di sorveglianza). - I servizi esercitati su concessione regionale sono soggetti a tassa di concessione e a contributo di sorveglianza nella misura prevista dalle apposite leggi regionali.

 

     Art. 32. (Trattamento giuridico ed economico del personale). - Al personale dipendente dalle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici autoservizi di linee regionali per viaggiatori, è riconosciuto il trattamento giuridico e normativo previsto dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 e dalla legge 1° gennaio 1978, n. 30, in quanto applicabile.

     A tutti i dipendenti delle medesime aziende si applica il trattamento normativo ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri nella parte che si riferisce alle aziende associate alla FENIT, e dagli accordi integrativi aziendali da detto contratto consentiti. Restano comunque valide le posizioni normative ed economiche già acquisite presso le rispettive aziende.

     Al personale delle aziende fino a 25 dipendenti, su richiesta delle organizzazioni sindacali provinciali e di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale si applicano, in quanto compatibili, gli accordi integrativi stipulati dall'azienda operante nel bacino che abbia il minor numero di dipendenti.

 

TITOLO VI

DISCIPLINA TARIFFARIA

 

     Art. 33. (Unificazione tariffaria).

     (Omissis) [4].

 

     Art. 34. (Biglietti ordinari).

     (Omissis) [4].

 

     Art. 35. (Bagagli).

     (Omissis) [4].

 

     Art. 36. (Abbonamenti).

     (Omissis) [4].

 

     Art. 37. (Ragazzi).

     (Omissis) [4].

 

     Art. 38. (Biglietti).

     (Omissis) [4].

 

     Art. 39. (Sistemi meccanizzati).

     (Omissis) [4].

 

     Art. 40. (Libera circolazione).

     (Omissis) [4].

 

     Art. 41. (Irregolarità di viaggio).

     (Omissis) [4].

 

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 42. (Norma transitoria). - Le funzioni attribuite dalla presente legge ai Consorzi di bacino sono svolte fino alla loro costituzione dalla Giunta regionale.

 

     Art. 43. (Abrogazioni). - E' abrogata ogni legge e disposizione in contrasto con le norme della presente legge.

 

 


[1] Modificata e integrata dalle LL.RR. n. 35 del 26 giugno 1981, n. 13 del 19 marzo 1982 e n. 43 del 6 settembre 1984.

[1]1 bis Vedi anche la L.R. 17 aprile 1990, n. 11.

[*] Legge abrogata dall'art. 37 della L.R. 25 marzo 1999, n. 13, salve le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso art. 37, L.R. 13/99.

[1]1 ter Articolo abrogato dalla L.R. 8 gennaio 1992, n. 3.

[1]1 ter Articolo abrogato dalla L.R. 8 gennaio 1992, n. 3.

[1]1 ter Articolo abrogato dalla L.R. 8 gennaio 1992, n. 3.

[1]1 ter Articolo abrogato dalla L.R. 8 gennaio 1992, n. 3.

[1]1 ter Articolo abrogato dalla L.R. 8 gennaio 1992, n. 3.

[1]1 ter Articolo abrogato dalla L.R. 8 gennaio 1992, n. 3.

[1]1 ter Articolo abrogato dalla L.R. 8 gennaio 1992, n. 3.

[1]1 ter Articolo abrogato dalla L.R. 8 gennaio 1992, n. 3.

[2] Vedi L.R. n. 13/1982, art. 3.

[3] Abrogato dalla L.R. n. 13/1982, art. 11.

[4] Abrogato dalla L.R. 23 gennaio 1992, n. 5.

[4] Abrogato dalla L.R. 23 gennaio 1992, n. 5.

[4] Abrogato dalla L.R. 23 gennaio 1992, n. 5.

[4] Abrogato dalla L.R. 23 gennaio 1992, n. 5.

[4] Abrogato dalla L.R. 23 gennaio 1992, n. 5.

[4] Abrogato dalla L.R. 23 gennaio 1992, n. 5.

[4] Abrogato dalla L.R. 23 gennaio 1992, n. 5.

[4] Abrogato dalla L.R. 23 gennaio 1992, n. 5.

[4] Abrogato dalla L.R. 23 gennaio 1992, n. 5.