§ VI.2.3 – L.R. 22 dicembre 1997, n. 22.
Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità
Data:22/12/1997
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa).
Art. 3.  (Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa).
Art. 4.  (Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali).
Art. 5.  (Interessi di preammortamento su mutuo a ripiano).
Art. 6.  (Utilizzo proventi alienazione beni immobili).
Art. 7.  (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario).
Art. 8.  (Modifiche compensative nei programmi comunitari).
Art. 9.  (Modificazioni e integrazioni alla legge regionale di contabilità).
Art. 10.  (Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2).
Art. 11.  (Conferimento di mandato ai legali esterni. Atto di ratifica).
Art. 12.  (Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1982, n. 13).
Art. 13.  (Modifica della Legge regionale 19 aprile 1995, n. 20).
Art. 14.  (Modifica della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16).
Art. 15.  (Modifica della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38).
Art. 16.      1. Gli istituti a carattere scientifico e gli enti ecclesiastici che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, simili in termini di [...]
Art. 17. 
Art. 18.      1. Ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'art. 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dall'art. 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e in funzione del trasferimento [...]


§ VI.2.3 – L.R. 22 dicembre 1997, n. 22.

Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997.

(B.U. 22 dicembre 1997, n. 129).

TITOLO I

NORME DI VARIAZIONE AL BILANCIO 1997

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1997, approvato con legge regionale 5 giugno 1997, n. 16, sono introdotte le variazioni di cui all'allegato "1" della presente legge.

 

     Art. 2. (Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa).

     1. Per effetto delle variazioni di cui all'art. 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 risulta modificato in lire 41.704.012.816.363 in termini di competenza e in lire 50.497.378.527.389 in termini di cassa per l'entrata e in lire 41.704.012.816.363 in termini di competenza e in lire 50.497.378.527.389 in termini di cassa per la spesa.

 

     Art. 3. (Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa).

     1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 sono introdotte le variazioni e integrazioni di cui all'allegato "2" della presente legge.

 

     Art. 4. (Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali).

     1. Le disponibilità finanziarie rimaste inutilizzate sul cap. 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi in corso di adozione", ammontanti a lire 9.400.000.000, sono assegnate al cap. 1110045 "Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti".

     2. L'allegato n. 3 alla legge regionale n. 16 del 1997 è modificato nel senso che permane l'iscrizione unicamente del Settore agricoltura avente ad oggetto "Partecipazione regionale al Centro di ricerca e sperimentazione in agricoltura "Basile Caramia" con sede in Locorotondo", riportante lo stanziamento di lire 200.000.000.

 

     Art. 5. (Interessi di preammortamento su mutuo a ripiano).

     1. Le disponibilità finanziarie rimaste eventualmente in tutto o in parte inutilizzate all'atto dell'attivazione del previsto mutuo a ripiano sul capitolo 1122015 "Quota interessi di preammortamento su terza tranche di mutuo a ripiano disavanzo di amministrazione", ammontante a lire 5.000.000.000, sono assegnate al capitolo 1110045 "Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti".

 

     Art. 6. (Utilizzo proventi alienazione beni immobili).

     1. Al fine di consentire l'adeguamento, la conservazione e la riqualificazione del patrimonio immobiliare e regionale, la Giunta regionale è autorizzata, in deroga al disposto di cui all'art. 30 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27, a utilizzare, limitatamente al triennio 1997-1999, il 50% dei proventi dell'alienazione di beni immobili.

 

     Art. 7. (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario).

     1. L'importo della tassa per il diritto allo studio universitario di cui al comma 21 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno accademico 1997/98, resta fissato nella misura di lire 150 mila.

     2. Detto importo s'intende confermato per gli anni accademici successivi al 1997/98, sino a nuova determinazione.

 

     Art. 8. (Modifiche compensative nei programmi comunitari).

     1. All'interno di uno stesso programma comunitario le variazioni di bilancio conseguenti a modifiche compensative tra misure approvate nei modi di legge sono disposte con delibera di Giunta regionale.

TITOLO II

NORME DI MODIFICA E DI INTEGRAZIONE DELLA LEGGE DI

CONTABILITA' REGIONALE E DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

 

     Art. 9. (Modificazioni e integrazioni alla legge regionale di contabilità). [1]

 

     Art. 10. (Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2). [2]

 

     Art. 11. (Conferimento di mandato ai legali esterni. Atto di ratifica).

     1. Nelle more della istituzione di apposito Ufficio di Avvocatura regionale, il mandato ai legali esterni viene conferito dai competenti organi regionali, sentiti il Settore legale e il Settore ragioneria, sulla base di una convenzione-tipo, da predisporre da parte della Giunta regionale e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2233 del codice civile, con la quale vengono fissati i criteri per l'attribuzione degli incarichi professionali.

     2. I criteri convenzionali vanno definiti, in particolare, al fine di prevedere:

     1) l'obbligo da parte dei competenti Settori di indicazione del valore della causa;

     2) il riconoscimento degli onorari al professionista esterno come di seguito:

     a) nella misura tariffaria minima nei casi di soccombenza, estinzione, transazione o abbandono del giudizio;

     b) nella misura minima maggiorata del 15% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite o di giudizio concluso con compensazione di spese;

     c) nella misura minima maggiorata del 30% in caso di esito pienamente favorevole con vittoria di spese;

     d) il riconoscimento di onorari in misura superiore può consentirsi soltanto per cause di straordinaria importanza o di particolare interesse per l'Amministrazione, da deliberare espressamente da parte della Giunta regionale;

     e) nelle cause di valore eccedente l'ultimo scaglione delle tariffe, gli onorari di cui alle voci sub a), sub b) e sub c) sono aumentati con criterio proporzionale al valore della controversia, ma non possono superare complessivamente lo 0,30% del valore della controversia stessa;

     3) l'obbligo per il legale officiato:

     a) a non azionare procedure monitorie in danno della Regione per il pagamento dei compensi professionali spettanti prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;

     b) a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con la Regione o con suoi enti strumentali o nei quali la Regione sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne di pregressi;

     c) a fare in modo che le stesse norme vengano osservate dai procuratori corrispondenti;

     d) a specificare nella parcella le voci di tariffa professionale applicate con la indicazione sia degli articoli e dei paragrafi che dei rispettivi numeri di voce di cui alle tabelle professionali A e B;

     4) la richiesta di unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto.

     3. I competenti organi regionali possono disporre, in caso di resistenza alla lite, la nomina del difensore a prescindere dall'adozione del relativo atto deliberativo di impegno qualora ciò sia richiesto dalla ristrettezza dei tempi di costituzione in giudizio.

     4. Alla ratifica del relativo mandato e all'impegno della spesa derivante dai compensi dovuti ai professionisti officiati si provvede entro i successivi sessanta giorni.

     5. Analoghi provvedimenti di ratifica e di impegno vanno adottati al fine di sanare eventuali situazioni di mandati già conferiti a legali esterni e per i quali non si è ancora provveduto a impegnare e contabilizzare in tutto o in parte la relativa spesa.

 

     Art. 12. (Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1982, n. 13). [3]

 

     Art. 13. (Modifica della Legge regionale 19 aprile 1995, n. 20). [4]

 

     Art. 14. (Modifica della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16). [5]

 

     Art. 15. (Modifica della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38). [6]

 

     Art. 16.

     1. Gli istituti a carattere scientifico e gli enti ecclesiastici che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, simili in termini di "complessità funzionale e/o dotazione di personale", in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono equiparati alle Aziende ospedaliere e le tariffe delle prestazioni erogate saranno adottate dal Consiglio regionale con successivo provvedimento.

 

     Art. 17. [7]

 

     Art. 18.

     1. Ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'art. 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dall'art. 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e in funzione del trasferimento alla Regione delle partecipazioni azionarie dell'Azienda "Terme di Santa Cesarea S.p.A.", già inquadrata nel soppresso Ente Autonomo Gestione Aziende Termali (EAGAT), è stanziata la somma di lire 2.359.083.674.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegati

(Omissis)

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 115 della L.R. 28/2001.

[2] Modifica l'art. 13 della L.R. 25 gennaio 1977, n. 2.

[3] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 25 marzo 1999, n. 13, salve le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso art. 37, L.R. 13/99. Modifica gli artt. 13 e 14 della L.R. 19 marzo 1982, n. 13.

[4] Rinviato dal Governo.

[5] Modifica il comma 9, art. 20 della L.R. 5 giugno 1997, n. 16.

[6] Rinviato dal Governo.

[7] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 22 dicembre 2000, n. 28.