§ V.4.4  - L.R. 26 giugno 1981 n. 35.
Legge regionale 23 giugno 1980, n. 79: Organizzazione dei trasporti e disciplina degli  autoservizi di interesse regionale per il trasporto di persone - [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 trasporti
Data:26/06/1981
Numero:35


Sommario
Art. 6.  - Le norme di cui ai precedenti articoli si applicano anche alla Gestione Commissariale per gli autoservizi di Taranto istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 5368 del 29 luglio 1977; [...]


§ V.4.4  - L.R. 26 giugno 1981 n. 35.

Legge regionale 23 giugno 1980, n. 79: Organizzazione dei trasporti e disciplina degli  autoservizi di interesse regionale per il trasporto di persone - Regime transitorio.

 

     Artt. 1. - 5. [1]

 

Art. 6. - Le norme di cui ai precedenti articoli si applicano anche alla Gestione Commissariale per gli autoservizi di Taranto istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 5368 del 29 luglio 1977; ciò fino alla data di effettivo trapasso dei relativi servizi al Consorzio autoservizi extraurbani di Taranto, già istituito.

     E' confermato, con decorrenza dal 23 giugno 1978, ed in deroga a quanto previsto dalla L.R. n. 24 del 23 giugno 1978, il provvedimento amministrativo di conferimento dell'incarico di componenti della Commissione straordinaria per la gestione degli autoservizi extra-urbani di Taranto a funzionari di ruolo della Regione Puglia. Agli stessi competono dalla data del provvedimento di nomina, anche se antecedente alla presente legge, il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio o l'indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio, nonché il compenso per lavoro straordinario anche in deroga al limite di cui all'art. 2, ultimo comma, della L.R. n. 23 del 18 luglio 1974 e successive modifiche ed integrazioni.

     La Commissione straordinaria di cui al precedente comma, sottoporrà alla Giunta regionale, per l'approvazione, appositi rendiconti finanziari riferiti a trimestri solari ed alla gestione della competenza e dei residui. Ciascun rendiconto deve essere corredato di una relazione illustrativa dell'andamento gestionale relativo al periodo considerato. Il rendiconto finale di esercizio deve essere accompagnato dal conto industriale di esercizio, dal conto dei profitti e delle perdite e dal conto patrimoniale.

 

     Artt. 7. - 9. [2]

 

 


[1] Gli artt. da 1 a 5 recavano disposizioni sul regime transitorio delle sovvenzioni di esercizio alle aziende concessionarie di autolinee in attesa della definizione degli interventi previsti dall'art. 19, L.R. n. 79 del 23 giugno 1980; relativamente all'applicazione del citato art. 19, vedi L.R. n. 13 del 19 marzo 1982, art. 3, 2° comma.

[2] Recano disposizioni finanziarie, modifiche L.R. n. 79/80 e dichiarazione di urgenza.