§ VI.3.27 - L.R. 5 agosto 1993, n. 13.
Legge regionale 19.6.1993, n. 9 concernente "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 e pluriennale 1993-'95". Riesame delle disposizioni di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:05/08/1993
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Mutuo per il risanamento della situazione debitoria della Regione al 31.12.1990. Enti finanziatori).
Art. 2.  (Riordino dei servizi sanitari).
Art. 3.  (Disposizioni per il risanamento aziendale nel trasporto pubblico locale).


§ VI.3.27 - L.R. 5 agosto 1993, n. 13.

Legge regionale 19.6.1993, n. 9 concernente "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 e pluriennale 1993-'95". Riesame delle disposizioni di legge coinvolte dal rinvio del Governo della Repubblica.

(B.U. 6 agosto 1993, n. 108 - suppl.).

 

Art. 1. (Mutuo per il risanamento della situazione debitoria della Regione al 31.12.1990. Enti finanziatori).

     1. Il secondo e terzo comma dell'art. 15 della l.r. 19.6.1993, n. 9 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Riordino dei servizi sanitari).

     1. Entro il 31 ottobre 1993 il Consiglio regionale approva il piano di riordino dei servizi sanitari in attuazione dell'art. 4 della legge 30.12.1991, n. 412.

     2. Il piano di riordino di cui al primo comma stabilisce i limiti del convenzionamento con le strutture ed i presidi privati nonché della relativa spesa.

     3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del piano di riordino di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale, in esecuzione delle prescrizioni del piano, provvede al deconvenzionamento con le istituzioni private per la riabilitazione e con le case di cura private.

     4. Entro trenta giorni dalla data del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma precedente, le unità sanitarie locali provvedono al riconvenzionamento secondo i fabbisogni ed i criteri fissati dal Consiglio regionale.

     5. Dalla data del riconvenzionamento, ferma la competenza della Giunta regionale a determinare le diarie di degenza, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio regionale, nel quadro della normativa statale e regionale, nonché la competenza generale in materia di controlli, le unità sanitarie locali nel cui ambito sono ubicati i presidi e le strutture con il maggior numero di posti-letto delle istituzioni private di riabilitazione, convenzionate a norma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, delle case di cura private e degli ospedali classificati ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, convenzionati rispettivamente a norma degli articoli 41 e 44 della citata legge n. 833 del 23.12.1978, subentrano nella titolarità dei rapporti convenzionali ed esercitano la vigilanza sulle istituzioni di riabilitazione, sulle case di cura private e sui presidi degli ospedali classificati suindicati, nonché il controllo sull'attività e sulla contabilizzazione delle prestazioni ed i relativi pagamenti.

     6. Sono attribuiti alle unità sanitarie locali, a decorrere dalla stessa data, i pagamenti delle prestazioni e dei ricoveri e le funzioni concernenti l'assistenza riabilitativa resa da istituzioni private convenzionate a norma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ubicate in territorio extraregionale.

     7. Sono abrogati, alla data dell'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni richiamate nel presente articolo:

     a) l'art. 8 della l.r. 18.1.1986, n. 2, nel testo sostituite dall'art. 1 della l.r. 17.1.1988, n. 1, nella parte in cui prescrive che la Regione corrisponde le rette alle istituzioni riabilitative private convenzionate fino all'approvazione della normativa prevista al terzo comma dell'art. 6 della medesima l.r. 18.1.1986, n . 2, nonché l'art. 9, comma secondo, della l.r. 11.2.1988, n. 6;

     b) l'art. 4, secondo comma, della l.r. 7.1.1984, n. 2, nonché il primo comma dell'art. 11 della l.r. 30.5.1985, n. 51, nella parte in cui prevedono la competenza della Giunta regionale e, per gli accenti mensili, dell'Assessore alla sanità, alla liquidazione e al pagamento delle quote trimestrali e delle contabilità mensili relative all'assistenza erogata tramite le case di cura private convenzionate;

     c) l'art. 14, terzo comma, della l.r. 29.6.1992, n. 15, nella parte in cui prevede l'erogazione, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore alla sanità, se delegato, delle anticipazioni mensili e delle diarie determinate da corrispondere agli ospedali classificati dipendenti da enti ecclesiastici a norma dell'art. 8 delle schema di convenzione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 1985;

     d) l'art. 8 della l.r. 30.4.1990, n. 17, nonché l'art. 14, primo comma, della l.r. 29.6. 1992, n. 15, nonché ogni norma in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 3. (Disposizioni per il risanamento aziendale nel trasporto pubblico locale). [1]

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 maggio 1998, n. 14.