§ VI.3.21 - L.R. 20 gennaio 1992, n. 4.
Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:20/01/1992
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1992 e comunque non oltre il 30 aprile 1992, è autorizzato l'esercizio [...]
Art. 2.      1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 è limitata ad un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e di spesa inderogabile per ogni mese di esercizio provvisorio, ovvero alla maggiore [...]


§ VI.3.21 - L.R. 20 gennaio 1992, n. 4.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992.

(B.U. 24 gennaio 1992, n. 16 - Suppl. Straord.).

 

Art. 1.

     1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1992 e comunque non oltre il 30 aprile 1992, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 1992 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'anno 1991, come approvati con la legge regionale 25 giugno 1991, n. 5 e successive modificazioni.

 

     Art. 2.

     1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 è limitata ad un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e di spesa inderogabile per ogni mese di esercizio provvisorio, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

     2. In applicazione dell'art. 50, terzo e quinto comma, della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni, sono sospese, dal 1° gennaio 1992 e per la durata dell'esercizio provvisorio del bilancio, tutte le procedure amministrative e contabili relative a nuovi impegni di spesa e comunque all'assunzione di nuove obbligazioni per altre spese correnti e per le spese classificate in conto capitale o di investimento.

     3. La sospensione stabilita al precedente comma non si applica alle procedure di impegno, liquidazione e pagamento di spese finanziate con fondi a destinazione vincolata assegnati alla Regione per l'anno 1992, ivi compresi i programmi finanziari di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. 25-6- 1991, n. 5.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.