§ IV.2.3 - L.R. 12 novembre 2004, n. 21.
Disposizioni in materia di attività estrattiva.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 cave e torbiere
Data:12/11/2004
Numero:21


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ IV.2.3 - L.R. 12 novembre 2004, n. 21.

Disposizioni in materia di attività estrattiva.

(B.U. 16 novembre 2004, n. 136).

 

Art. 1. [1]

     1. Ai fini della corretta applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come codificata dalla direttiva 2011/92/UE del Consiglio del 21 maggio 1992, a sua volta modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento e del Consiglio del 16 aprile 2014 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009, sono assoggettate alle procedure di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove previsto, di Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) ai sensi delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/ CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche):

a) le attività estrattive in esercizio ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dell’attività delle cave), in attesa di conseguire il formale provvedimento;

b) le attività estrattive autorizzate ai sensi della .l.r. 37/1985 con provvedimento formale conseguito a partire dal 3 luglio 1988 senza aver ottenuto motivato ed espresso provvedimento di VIA e, ove previsto, di VINCA;

c) le domande di rinnovo di autorizzazione all’esercizio di attività estrattive autorizzate ai sensi della l.r. 37/1985.

     2. Ai fini dell’avvio delle procedure gli interessati devono presentare istanza di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA e, ove previsto, di VINCA, dando evidenza al Servizio regionale attività estrattive dell’avvenuto deposito della suddetta istanza entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. In assenza del predetto adempimento l’attività estrattiva è da intendersi sospesa ad ogni effetto di legge, fino ad avvenuto adempimento.

     3. I procedimenti avviati ai sensi del comma 2 sono di competenza della Regione Puglia e sono finalizzati, in particolare, a individuare misure di mitigazione degli impatti ed eventuali interventi di compensazione ambientale, tenuto conto anche della loro sostenibilità economico-finanziaria in relazione all’attività esistente.

 

     Art. 2. [2]

     1. L’articolo 8 della l.r. 37/1985 è sostituito dal seguente:

“Art. 8.

1. La coltivazione di cava o torbiera e relative pertinenze è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal dirigente dell’Ufficio minerario regionale, su parere vincolante del Comitato tecnico regionale attività estrattiva (CTRAE).

2. E’ istituito, presso l’Assessorato regionale all’Industria - Ufficio minerario -, lo Sportello unico regionale per le attività estrattive, per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività di cava ex l.r. 37/1985.

3. Lo Sportello unico regionale, si avvale del CTRAE di cui all’articolo 29 della l.r. 37/1985, che esprime il parere vincolante in ordine alle istanze di autorizzazione inoltrate.

4. Lo Sportello unico regionale opera, presso le diverse strutture interessate al rilascio di pareri e nulla osta, in deroga alle rispettive norme di riferimento, in sostituzione del soggetto proponente”.

 

     Art. 3. [3]

     1. I commi 1 e 2 dell’articolo 29 della l.r. 37/1985 sono sostituiti dai seguenti:

“1. E’ istituito presso l’Assessorato Industria, Commercio e Artigianato il CTRAE, composto dai seguenti membri:

a) dirigente responsabile dell’Ufficio minerario regionale, in veste di Presidente;

b) dirigente responsabile, o suo delegato, dell’autorità competente in materia di Valutazione d’impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale);

c) dirigente responsabile, o suo delegato, dell’autorità competente in materia di valutazione d’incidenza ex D.P.R. 357/1997 e successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

d) dirigente responsabile del Settore urbanistico regionale, o suo delegato;

e) dirigente responsabile, o suo delegato, dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste di ciascuna provincia;

f) un esperto in diritto minerario;

g) un esperto nelle discipline geologiche-minerarie;

h) un esperto designato dall’Ordine dei geologi per ciascuna provincia;

i) dirigente responsabile dell’Ufficio urbanistico del Comune interessato.

2. I componenti indicati alle lettere e), h) e i) partecipano alle riunioni che trattano questioni riguardanti le attività site nell’ambito del rispettivo territorio di competenza ”.

 

     Art. 4. [4]

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina il funzionamento dello Sportello unico regionale per le attività estrattive e nomina il CTRAE nella sua rinnovata composizione.

 

     La presente legge è dichiarata urgente.

     Sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 novembre 2016, n. 33.

[2] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 5 luglio 2019, n. 22.

[3] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 5 luglio 2019, n. 22.

[4] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 5 luglio 2019, n. 22.