§ III.2.27 - L.R. 11 dicembre 2000, n. 23.
Interventi a favore dei pugliesi nel mondo.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:11/12/2000
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Destinatari degli interventi).
Art. 3.  (Oggetto degli interventi).
Art. 4.  (Associazioni e Federazioni di pugliesi nel mondo).
Art. 5.  (Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali).
Art. 6.  (Premio Puglia).
Art. 7.  (Consiglio generale dei pugliesi nel mondo).
Art. 8.  (Ufficio di Presidenza).
Art. 9.  (Indennità).
Art. 10.  (Piano annuale degli interventi in favore dei pugliesi all'estero).
Art. 11.  (Procedure di formazione del piano regionale).
Art. 12.  (Competenza gestione degli interventi)
Art. 13.  (Norma finanziaria).
Art. 14.  (Abrogazioni).
Art. 15.  (Norma transitoria).


§ III.2.27 - L.R. 11 dicembre 2000, n. 23.

Interventi a favore dei pugliesi nel mondo.

(B.U. 15 dicembre 2000, n. 149 suppl.)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Puglia riconosce nei pugliesi nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunità una componente essenziale della società regionale e una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i Paesi che li ospitano e attribuisce ai rapporti con tale componente un valore fondamentale da sostenere e sviluppare.

     2. La regione definisce la sua azione nei confronti dei pugliesi nel mondo attraverso programmi di interventi idonei a favorire il consolidamento e lo sviluppo delle reciproche relazioni e, in particolare, a:

     a) mantenerne e rafforzarne l'identità culturale, anche attraverso la conservazione del patrimonio linguistico e culturale di origine;

     b) favorirne l'integrazione e la promozione sociale, economica e culturale nelle società di accoglienza;

     c) promuovere la diffusione e lo sviluppo dell'associazionismo dei pugliesi nel mondo e sostenerne le relative attività;

     d) promuove la valorizzazione dei legami con la terra d'origine, coinvolgendo le istituzioni e la società civile;

     e) favorire il raccordo con tutti i soggetti pubblici e privati che in Puglia conservano e sviluppano i rapporti con le comunità all'estero;

     f) attivare e mantenere vivi e interattivi i canali della informazione e della comunicazione anche attraverso l'utilizzo dei moderni strumenti telematici e multimediali;

     g) promuove lo studio e la ricerca sul fenomeno dell'emigrazione della Puglia;

     h) favorire il reinserimento sociale e produttivo nelle attività agricole, artigianali, turistiche e commerciali in forma singola o associata e l'acceso alla abitazione dei pugliesi emigrati e le loro famiglie che rientrano nella Regione.

     3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo la Regione valorizza in particolare il contributo degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e universitarie e delle associazioni attive sul territorio nazionale e all'estero che operano con continuità a favore dei cittadini pugliesi, loro famiglie e discendenti nei Paesi ospitanti.

     4. In armonia con gli indirizzi politici nazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei cittadini pugliesi all'estero presso i competenti organi statali, Unione Europea e le organizzazioni internazionali.

 

     Art. 2. (Destinatari degli interventi).

     1. Sono destinatari degli interventi previsti nella presente legge:

     a) i cittadini di origine pugliese per nascita o residenza, le loro famiglie e i loro discendenti che da almeno cinque anni risiedono stabilmente fuori dal territorio regionale per motivi di lavoro dipendente o autonomo;

     b) i cittadini di origine pugliese, le loro famiglie e i loro discendenti che eleggono la propria residenza in un Comune della Puglia dopo aver maturate, per motivi di lavoro dipendente o autonomo, una permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi e rientrati nella Regione da non più di due anni;

     c) le associazioni dei pugliesi nel mondo di cui all'art. 4.

     2. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari, da documenti ufficiali rilasciati dal Comune o da autorità o da enti previdenziali stranieri o italiani ovvero, nei casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva di certificazione.

     3. Non sono ritenuti destinatari degli interventi previsti nella presente legge i dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte o imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

 

     Art. 3. (Oggetto degli interventi).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione attua, promuove e sostiene anche finanziariamente, nel rispetto della legislazione nazionale in materia:

     a) iniziative in regione e fuori regione dirette a favorire lo sviluppo e il consolidamento dei rapporti e degli scambi sociali, economici, commerciali e culturali fra i pugliesi nel mondo e le loro comunità e la terra d'origine;

     b) iniziative all'estero per promuovere e sviluppare il patrimonio linguistico e culturale italiano e di ogni comunità pugliese, valorizzando le tradizioni popolari, e, in particolare, per la conservazione del patrimonio storico, artistico, sociale, ambientale ed economico della Puglia;

     c) iniziative all'estero volte a favorire l'integrazione e la promozione socio - culturale dei pugliesi nella società di accoglienza;

     d) interventi di sostegno e tutela dei pugliesi residenti all'estero in particolari condizioni di disagio socio-economico;

     e) programmi per favorire il gemellaggio fra enti locali e istituzioni scolastiche della Puglia e dei Paesi esteri che tradizionalmente ospitano comunità pugliesi, nonché per incrementare gli scambi giovanili e il soggiorno in Puglia di giovani e anziani componenti delle comunità pugliesi nel mondo;

     f) interventi per il riconoscimento, la tutela e la diffusione dell'associazionismo dei pugliesi nel mondo e per il sostegno delle relative attività sociali;

     g) interventi per il reinserimento sociale abitativo e produttivo dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie che rientrano nella Regione;

     h) attività d'informazione e comunicazione sulla realtà economica, sociale, ambientale, storica e culturale della Puglia, sulla legislazione regionale e nazionale concernente i cittadini pugliesi nel mondo, anche attraverso l'organizzazione e/o la partecipazione a eventi culturali e commerciali mostre, fiere, workshop, ecc.);

     i) interventi per la valorizzazione delle attività di informazione e comunicazione poste in essere dalle associazioni dei pugliesi nel mondo ovvero prodotte all'estero per le comunità pugliesi;

     l) iniziative rivolte particolarmente ai giovani e tendenti a favorire la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione professionale, con interventi finanziari (borse di studio) e/o formativi (stage, partecipazione a master, ecc.);

     m) studi di ricerche sulla storia della emigrazione pugliese, in particolare per far conoscere il fenomeno migratorio alle giovani generazioni.

     2. In attuazione dei principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli interventi di carattere assistenziale in favore degli emigrati pugliesi che rientrano definitivamente sono trasferiti alla competenza dei Comuni ove gli stessi abbiano fissato la propria residenza.

 

     Art. 4. (Associazioni e Federazioni di pugliesi nel mondo).

     1. Agli effetti della presente legge, la Regione Puglia riconosce le Associazioni dei pugliesi nel mondo che ne facciano formale richiesta e che:

     a) abbiano un numero di associati non inferiore a cinquanta, di cui la maggioranza di origine pugliese;

     b) abbiano svolto, nei dodici mesi precedenti la data della richiesta, attività documentata in favore delle collettività dei pugliesi all’estero [1].

     2. Le Associazioni dei giovani pugliesi all’estero, cui aderiscono soggetti di età non superiore a trentacinque anni, non sono sottoposte alla limitazione indicata al comma 1, lettera a), purché il numero degli associati di origine pugliese non sia inferiore a dieci [2].

     3. La Regione favorisce, altresì, l'aggregazione su base federativa e regionale delle Associazioni e dei circoli dei pugliesi nel mondo operanti in ambito metropolitano o in aree geopolitiche omogenee.

     4. La Regione favorisce, altresì, su loro formale richiesta, le Associazioni, con sede operativa in Puglia, che operino con continuità e specificità da almeno due anni in favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie.

     5. Il riconoscimento delle Associazioni e delle Federazioni di Associazioni, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, viene effettuato, con proprio decreto e previa verifica dei requisiti richiesti, dal Presidente della Giunta regionale.

     6. Lo stesso Presidente della Giunta regionale dispone la revoca del riconoscimento, in caso di eventuale successiva perdita dei requisiti o di atteggiamento incompatibile con le finalità della presente legge.

     7. Presso la Presidenza della Giunta regionale viene istituito l'Albo delle Associazioni e Federazioni di pugliesi nel mondo regolarmente riconosciute, la cui tenuta è affidata alla struttura organizzativa di cui all'articolo 12.

 

     Art. 5. (Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali).

     1. La Regione al di fuori delle procedure di programmazione di cui al Titolo III, per le finalità di agevolare l'esercizio del diritto dal voto regionale dispone la corresponsione di un'indennità forfettaria a titolo di rimborso di spese in favore dei cittadini pugliesi residenti all'estero.

     2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta a seguito della partecipazione alla consultazione elettorale regionale e viene determinata dalla Giunta regionale, nei limiti della disponibilità finanziaria, nell'anno di riferimento della consultazione stessa.

     3. I Comuni danno comunicazione agli aventi diritto dell'indennità prevista dal presente articolo contestualmente all'invio dei certificati e delle cartoline elettorali.

     4. I Comuni erogano l'indennità previa verifica dell'avvenuto esercizio del diritto di voto.

     5. La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai Comuni su presentazione di rendiconto debitamente approvato, corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione. Il rendiconto deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni.

 

     Art. 6. (Premio Puglia).

     1. La Regione Puglia conferisce annualmente il "Premio Puglia" a cinque cittadini di origine pugliese per nascita o discendenza, stabilmente residenti all'estero, che siano particolarmente distinti in ogni campo di attività tenendo alto il nome della Puglia.

     2. Il "Premio Puglia", avente valore simbolico, viene assegnato con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio generale dei pugliesi del mondo di cui all'articolo 8, su segnalazione di associazioni di pugliesi nel mondo, autorità diplomatiche e consolari, istituzioni pubbliche e private o singole personalità del mondo sociale, economico, scientifico e culturale, italiane o straniere.

     3. Il "Premio Puglia" viene consegnato con una cerimonia svolta sul territorio regionale. Le spese per il viaggio e il soggiorno in Puglia degli insigniti, in occasione della consegna, sono a carico della Regione.

 

TITOLO II

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

 

     Art. 7. (Consiglio generale dei pugliesi nel mondo).

     1. E' istituito il consiglio generale dei pugliesi nel mondo, con funzioni di:

     a) proposizione e consulenza in ordine ai programmi e agli interventi regionali attuativi della presente legge;

     b) formulazione di indirizzi del piano annuale degli interventi di cui all'articolo 10 e per l'aggiornamento annuale del relativo programma finanziario;

     c) proposizione e consulenza in ordine alle problematiche relative alla condizione degli italiani e, in particolare, dei Pugliesi nel mondo e alle relative politiche di settore a livello regionale, nazionale e comunitario.

     2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

     a) ventitrè rappresentanti dei pugliesi nel mondo designati, su base continentale dai Presidenti delle Associazioni e Federazioni riconosciute e iscritte all'Albo, di cui all'articolo 4, comma 5, e distinti come segue:

     otto in rappresentanza dei pugliesi in Europa;

     sei in rappresentanza dei pugliesi in America del Nord;

     sei in rappresentanza dei pugliesi in America del Sud;

     due in rappresentanza dei pugliesi in Australia;

     uno in rappresentanza dei pugliesi in Africa;

     b) cinque rappresentanti dei pugliesi nel mondo di età inferiore ai trentacinque anni designati, su base continentale, dai Presidenti delle associazioni dei giovani pugliesi di cui all’articolo 4, comma 2, in rappresentanza di: Europa, America del Nord, America del Sud, Australia e Africa [3];

     c) cinque cittadini di origine pugliese stabilmente residenti all'estero designati dal Presidente della Giunta regionale;

     d) otto rappresentanti designati unitariamente dalle associazioni e/o organizzazioni, con sede in Puglia, che da almeno due anni operano con continuità e specificità sul territorio regionale in favore dei pugliesi nel mondo e le loro famiglie;

     e) il Presidente dell'Unione regionale delle Province pugliesi o suo delegato;

     f) il Presidente della sezione regionale ANCI o suo delegato;

     g) il Presidente della sezione regionale UNCEM o suo delegato;

     h) quattro rappresentanti designati, d'intesa fra loro, dalle: organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     i) cinque rappresentanti designati, d’intesa tra loro, dagli istituti di patronato e di assistenza sociale per i lavoratori residenti all’estero e delle loro famiglie, operanti a livello nazionale e regionale [4];

     l) tre esperti nel campo delle politiche migratorie, dello studio dei processi socio-economici connessi alla mobilità umana, della cultura italiana all'estero e/o della informazione e comunicazione, designati dal Presidente della Giunta regionale;

     m) i componenti di origine pugliese il Consiglio generale italiani all'estero;

     n) il Direttore regionale dell'INPS o suo delegato;

     o) un rappresentante del Ministero degli Esteri;

     o bis) tre Consiglieri regionali della Puglia, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, designati dal Consiglio regionale [5].

     3. I componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale di norma entro centoventi giorni dalla data del suo insediamento e durano in carica per anni cinque a decorrere dalla data del decreto medesimo [6].

     4. A tal fine il Presidente della Giunta regionale invia ai soggetti interessati espressa richiesta fissando il termine, non inferiore a trenta giorni per l'Italia e sessanta giorni per l'estero, entro il quale le designazioni devono pervenire.

     5. In caso di mancata designazione entro il termine, ovvero di designazioni sulle quali non è stata raggiunta la prevista intesa, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione del Consiglio se sono stati raggiunti i due terzi delle designazioni.

     6. Il Consiglio generale si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

     7. Il Consiglio generale dei pugliesi nel mondo viene convocato dal presidente della Giunta regionale e si riunisce di norma almeno una volta l'anno.

     8. Le sedute del Consiglio generale dei pugliesi nel mondo si svolgono di regola nel capoluogo della Regione. Per particolari e motivate esigenze, il Presidente della Giunta regionale può di volta in volta stabilire una diversa sede di svolgimento, anche all'estero.

     9. Il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio atto il Segretario del Consiglio generale dei pugliesi nel mondo fra i dirigenti regionali o i dipendenti di categoria D.

 

     Art. 8. (Ufficio di Presidenza).

     1. Il Consiglio generale dei pugliesi nel mondo elegge al suo interno l'Ufficio di Presidenza, cui sono affidati i seguenti compiti:

     a) formulare proposte, per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale, per il piano annuale degli interventi sulla base delle risorse finanziarie previste dal bilancio regionale;

     b) proporre iniziative di informazione delle collettività degli emigrati sulla situazione sociale, economica e culturale della regione;

     c) formulare proposte per interventi e azioni per lo sviluppo delle associazioni degli emigrati pugliesi all'estero;

     d) formulare proposte e progetti alla Giunta e al Consiglio regionale attinenti l'emigrazione e le materie a essa connesse.

     2. L'Ufficio di Presidenza è convocato e presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composto da:

     a) due Vice Presidenti, di cui uno residente all'estero;

     b) sette membri, di cui almeno due tra rappresentanti dei pugliesi residenti all'estero e almeno uno tra i rappresentanti dei giovani pugliesi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b).

 

     Art. 9. (Indennità).

     1. Ai componenti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 è riconosciuto il trattamento economico di cui alle leggi regionali 17 luglio 1979, n. 42 "Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale" e 12 agosto 1981, n. 45 "Norme per il conferimento di consulenze" e eventuali successive integrazioni e modificazioni, per la partecipazione alle sedute e alle attività degli organismi, nonché per la partecipazione a iniziative e a manifestazioni in Italia o all'estero in rappresentanza e per delega del Presidente del Consiglio generale dei pugliesi nel mondo.

     1 bis. Ai componenti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto, per l’attività istituzionale da loro svolta, un rimborso spese annuo forfettario nella misura annualmente fissata con decreto dal Presidente della Regione [7].

     2. Alla suddetta spesa si fa fronte con i fondi stanziati in bilancio al capitolo 0941030.

 

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 10. (Piano annuale degli interventi in favore dei pugliesi all'estero).

     1. Il piano annuale degli interventi in favore dei pugliesi all'estero disciplina unitariamente l'insieme delle attività di rilievo e comprende il programma finanziario e il disciplinare di attuazione.

     2. Il dispositivo di piano contiene:

     a) riferimenti introduttivi di analisi sulla situazione delle comunità pugliesi all'estero;

     b) la verifica di attività avviate in precedenza da parte di soggetti pugliesi nell'ambito dei programmi di intervento in favore dei pugliesi all'estero;

     c) la specificazione delle determinazioni programmatiche recate in materia dal Programma regionale di sviluppo;

     d) le indicazioni di priorità geografiche e tematiche per la realizzazione degli interventi;

     e) le tipologie di intervento;

     f) le iniziative e i progetti di interesse regionale, con l'indicazione degli obbiettivi specifici, dei contenuti degli interventi e degli eventuali altri soggetti istituzionali o associativi coinvolti.

     3. Il programma finanziario contiene:

     a) l'individuazione delle risorse da impegnare complessivamente;

     b) le quote da riservare alle iniziative e ai progetti di interesse regionale;

     c) i criteri di ripartizione delle risorse per tipologie di intervento;

     d) le quote minime di compartecipazione finanziaria dei soggetti destinatari dei contributi.

     4. Il disciplinare di attuazione contiene:

     a) le modalità e termini di presentazione delle proposte;

     b) i criteri di valutazione preventiva degli interventi, di selezione delle proposte e di verifica dei risultati;

     c) le ipotesi di decadenza;

     d) le modalità di rendicontazione e di erogazione dei contributi.

 

     Art. 11. (Procedure di formazione del piano regionale).

     1. La Giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi generali espressi dagli organismi di partecipazione di cui agli articoli 7 e 8, approva il piano annuale degli interventi in favore dei pugliesi all'estero entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

     2. Per la realizzazione di progetti di interesse regionale il piano annuale può prevedere forme di collaborazione e coinvolgimento operativo di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro con esperienza documentabile nel settore di intervento a favore delle comunità pugliesi all'estero.

 

     Art. 12. (Competenza gestione degli interventi) [8]

     1. La gestione degli interventi previsti dalla presente legge rientra nelle competenze dell’Ufficio pugliesi nel mondo del Servizio internazionalizzazione, incardinato nell’Area politiche per lo sviluppo, il lavoro e l’innovazione.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 13. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per l'anno 2000 con i fondi stanziati in bilancio sui capitoli 0941010 e 0941030.

     2. Il capitolo 0941015 viene soppresso. Il relativo stanziamento viene assegnato per il 2000 al capitolo 0941010 che assume la seguente declaratoria "Interventi in favore dei pugliesi nel mondo".

     3. Per gli anni successivi al 2000 si fa fronte con le rispettive leggi di bilancio.

 

     Art. 14. (Abrogazioni).

     1. La legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65 "Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie", la legge regionale 5 luglio 1984, n. 33 "Modifica agli artt. 6 e 7 della l.r. 23 ottobre 1979, n. 65", la legge regionale 11 maggio 1990, n. 25 "Modifica del primo comma dell'art. 10 della l.r. 23 ottobre 1979, n. 65" e gli articoli 15 e 16 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 29 "Interventi a favore dei lavoratori extracomunitari in Puglia", sono abrogati, fatte salve le obbligazioni assunte alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15. (Norma transitoria).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge il piano annuale d'interventi per l'anno 2000, viene approvato dalla giunta regionale in deroga a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 11, comma I.

     2. Fino alla istituzione del Consiglio generale dei pugliesi nel mondo previsto dall'articolo 7, le funzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo sono svolte dalla Consulta regionale dell'emigrazione, istituita, ai sensi dell'articolo 7 dalla legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65, con decreti del Presidente della Giunta regionale n. 109 del 19 marzo 1996, n. 231 del 24 maggio 1996, n. 58 del 12 febbraio 1997, n. 598 del 27 ottobre 1997 e n. 692 del 16 dicembre 1997.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 24 luglio 2012, n. 23.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 luglio 2012, n. 23.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 24 luglio 2012, n. 23.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 24 luglio 2012, n. 23.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 2 novembre 2010, n. 15.

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 luglio 2012, n. 23.

[7] Comma aggiunto dall’art. 50 della L.R. 12 gennaio 2005, n. 1.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 24 luglio 2012, n. 23.