§ III.2.56 - L.R. 24 luglio 2012, n. 23.
“Istituzione della Fondazione regionale ‘Casa Puglia’ e modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (Interventi a favore dei pugliesi nel mondo)”


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:24/07/2012
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Istituzione della Fondazione regionale “Casa Puglia”
Art. 2.  Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2000, n.23
Art. 3.  Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 2000, n.23
Art. 4.  Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2000, n.23


§ III.2.56 - L.R. 24 luglio 2012, n. 23.

“Istituzione della Fondazione regionale ‘Casa Puglia’ e modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (Interventi a favore dei pugliesi nel mondo)”

(B.U. 24 luglio 2012, n. 109)

 

Art. 1. Istituzione della Fondazione regionale “Casa Puglia”

1. La Regione Puglia promuove la costituzione, secondo le procedure previste dal Codice civile, e partecipa all’attività della “Fondazione regionale Casa Puglia”, di seguito denominata “Fondazione”.

 

2. Possono essere soci fondatori e possono aderire alla Fondazione, le associazioni e le federazioni dei pugliesi nel mondo, regolarmente registrate all’Albo regionale di cui alla legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (Interventi a favore dei pugliesi nel mondo). Possono essere soci fondatori e vi possono aderire anche Province, Comuni singoli e associati, enti pubblici, sistema fieristico pugliese, istituti di credito e fondazioni bancarie, agenzie regionali, nonché camere di commercio, enti e associazioni di ricerca, università pugliesi, soggetti imprenditoriali privati con sede in Puglia o anche aventi sede all’estero, purché di titolarità di persone di origine pugliese, organizzazioni del terzo settore di rilievo regionale, organizzazioni sindacali, fondazioni a capitale pubblico e privato, fondazioni onlus, enti religiosi, Gruppi di azione locale (GAL), agenzie di sviluppo e società consortili per la promozione del Sistema Puglia e delle sue risorse.

 

3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

 

4. Nell’impegno prioritario di rafforzare i legami dei pugliesi nel mondo con la terra d’origine, coinvolgendo le istituzioni e la società civile, la Fondazione persegue in particolare le seguenti finalità:

a) aumentare la visibilità del Sistema Puglia, promuovendo la conoscenza della moderna realtà socio-economica e culturale presso le comunità pugliesi all’estero;

b) attivare le comunità di emigrati pugliesi nel mondo a supporto delle politiche regionali di internazionalizzazione;

c) favorire processi in rete con gli altri soggetti pubblici e privati presenti a livello territoriale, regionale, nazionale e internazionale che conservano e sviluppano i rapporti con le comunità pugliesi all’estero;

d) sviluppare la competitività, promuovendo la conoscenza del contesto territoriale e il confronto sulle opportunità di interscambio con i Paesi con forti presenze di corregionali, con il sostegno ad attività che coinvolgano i settori produttivi maggiormente interessati ai mercati esteri, al trasferimento tecnologico, alla ricerca;

e) promuovere la qualità e innovatività dell’offerta di prodotti pugliesi, con modalità di intervento che valorizzino le esperienze di successo dei pugliesi nel mondo;

f) favorire iniziative di promozione economico-commerciale, turistica e culturale fra le comunità di pugliesi all’estero e la Puglia, reciprocamente vantaggiose per i mercati locali e internazionali;

g) sperimentare progetti pilota innovativi e trasferibili presso le diverse comunità di pugliesi nel mondo;

h) diffondere la cultura dell’emigrazione, promuovendo studi e sostenendo la ricerca sul fenomeno della emigrazione pugliese storica e contemporanea;

i) promuovere una rete di opportunità formative, culturali, occupazionali per i giovani pugliesi in mobilità per motivi di studio, di ricerca e di lavoro;

j) mantenere e rafforzare l’identità culturale pugliese, attraverso la valorizzazione del patrimonio di civiltà, cultura e valori che i pugliesi hanno conservato e rivitalizzato nelle terre di accoglienza;

k) svolgere un ruolo costante di animazione per lo sviluppo e la diffusione dell’associazionismo di emigrazione presso le giovani generazioni di pugliesi nel mondo;

l) attivare e mantenere vivi e interattivi i canali della informazione e della comunicazione, anche attraverso l’utilizzo dei moderni strumenti telematici e multimediali.

 

5. Il Presidente della Regione, ovvero l’Assessore regionale in materia da lui delegato, adotta tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la costituzione della Fondazione di cui al comma 1 ed esercita i diritti della Regione inerenti la qualità di socio fondatore.

 

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito della Unità previsionale di base (UPB) 02.06.01 del bilancio autonomo, di un apposito capitolo epigrafato “Concorso nelle spese di funzionamento della Fondazione ‘Casa Puglia’” con uno stanziamento per l’esercizio finanziario 2012 pari ad euro 50 mila. Alla dotazione finanziaria si provvede mediante variazione compensativa, ai sensi dell’articolo 42 (Variazione di Bilancio), commi 2 e 3, della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità e controlli), con il capitolo di spesa 941010 - UPB 02.06.01 - per l’esercizio 2012 ed entro i limiti della dotazione del bilancio regionale per gli esercizi successivi.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2000, n.23

1. All’articolo 4 (Associazioni e federazioni di pugliesi nel mondo) della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (Interventi a favore dei pugliesi nel mondo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“b) abbiano svolto, nei dodici mesi precedenti la data della richiesta, attività documentata in favore delle collettività dei pugliesi all’estero.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le Associazioni dei giovani pugliesi all’estero, cui aderiscono soggetti di età non superiore a trentacinque anni, non sono sottoposte alla limitazione indicata al comma 1, lettera a), purché il numero degli associati di origine pugliese non sia inferiore a dieci.”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 2000, n.23

1. All’articolo 7 (Consiglio generale dei pugliesi nel mondo) della l.r. 23/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“b) cinque rappresentanti dei pugliesi nel mondo di età inferiore ai trentacinque anni designati, su base continentale, dai Presidenti delle associazioni dei giovani pugliesi di cui all’articolo 4, comma 2, in rappresentanza di: Europa, America del Nord, America del Sud, Australia e Africa;”;

b) la lettera i) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“i) cinque rappresentanti designati, d’intesa tra loro, dagli istituti di patronato e di assistenza sociale per i lavoratori residenti all’estero e delle loro famiglie, operanti a livello nazionale e regionale;”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. I componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale di norma entro centoventi giorni dalla data del suo insediamento e durano in carica per anni cinque a decorrere dalla data del decreto medesimo.”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2000, n.23

1. L’articolo 12 della l.r. 23/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 12 (Competenza gestione degli interventi)

1. La gestione degli interventi previsti dalla presente legge rientra nelle competenze dell’Ufficio pugliesi nel mondo del Servizio internazionalizzazione, incardinato nell’Area politiche per lo sviluppo, il lavoro e l’innovazione.”.