§ IV.7.27 - L.R. 11 febbraio 1999, n. 11.
Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 turismo e industria alberghiera
Data:11/02/1999
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  Competenze regionali
Art. 2 bis.  Competenze comunali
Art. 3.  (Destinatari).
Art. 4.  (Tipologia).
Art. 5.  (Ulteriori caratteristiche delle tipologie).
Art. 6.  (Dipendenze).
Art. 7.  (Requisiti).
Art. 8.  (Denominazione).
Art. 9.  (Classificazione).
Art. 10.  Procedure per la classificazione delle strutture turistiche ricettive
Art. 11.  (Disciplina per la classificazione a dimora storica-residenza d'epoca).
Art. 12.  (Notifica del provvedimento di classificazione).
Art. 13.  (Pubblicità della classificazione).
Art. 14.  (Definizione).
Art. 15.  (Villaggi turistici).
Art. 16.  (Requisiti tecnici dei villaggi turistici).
Art. 17.  (Campeggi).
Art. 18.  (Requisiti tecnici dei campeggi).
Art. 19.  (Altre tipologie di campeggi).
Art. 20.  (Campeggi naturalistici).
Art. 21.  (Campeggi mobili).
Art. 22.  (Campeggi liberi e isolati).
Art. 23.  (Mini-aree di sosta).
Art. 24.  (Aree destinate a villaggi e campeggi).
Art. 25.  (Terreno).
Art. 26.  (Norme di tutela dell'ambiente).
Art. 27.  (Servizi igienico-sanitari).
Art. 28.  (Impianto elettrico).
Art. 29.  (Dispositivi e mezzi antincendio).
Art. 30.  (Rimessaggio).
Art. 31.  (Parcheggio auto e pre-campo).
Art. 32.  (Superamento delle barriere architettoniche).
Art. 33.  (Pronto soccorso).
Art. 34.  (Assicurazioni rischi).
Art. 35.  (Regolamento interno).
Art. 36.  (Telefono).
Art. 37.  (Periodi di apertura).
Art. 38.  (Classificazione delle strutture all'aria aperta).
Art. 38 bis.  (Marina Resort)
Art. 39.  (Ostelli)
Art. 39 bis.  (Ostelli per escursionisti)
Art. 40.  (Destinazione e classificazione degli immobili adibiti ad ostelli)
Art. 40 bis.  (Contrassegni identificativi)
Art. 41.  (Definizione).
Art. 42.  (Requisiti base delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza).
Art. 43.  (Definizione).
Art. 44.  (Case per ferie).
Art. 45.  (Requisiti tecnici per le case per ferie).
Art. 46.  (Esercizi di affittacamere).
Art. 47.  (Requisiti minimi per l'esercizio di affittacamere).
Art. 48.  Definizioni
Art. 48 bis.  Requisiti e caratteristiche degli stabilimenti balneari
Art. 48 ter.  Requisiti e caratteristiche delle spiagge libere con servizi
Art. 49.  (Stabilimenti balneari).
Art. 49 bis.  Classificazione
Art. 49 ter.  (Norma transitoria)
Art. 50.  (Requisiti tecnici).
Art. 51.  (Installazioni igienico-sanitarie).
Art. 52.  (Dotazione delle cabine-spogliatoio).
Art. 53.  (Tutela dell'ambiente).
Art. 54.  (Pronto soccorso).
Art. 55.  (Darsene e approdi turistici).
Art. 56.  (Definizione dell'attività).
Art. 57.  (Requisiti tecnici).
Art. 58.  (Norme comuni a tutti i soggetti destinatari della presente legge).
Art. 59.  Avvio dell’attività
Art. 60.  (Rilascio dell'autorizzazione di esercizio).
Art. 61.  (Contenuto della SCIA).
Art. 62.  (Rinnovo autorizzazione).
Art. 63.  (Chiusura temporanea o definitiva).
Art. 64.  Registrazione notifica delle persone alloggiate
Art. 65.  (Certificazione di qualità).
Art. 66.  (Gestione e responsabilità).
Art. 67.  (Reclami).
Art. 68.  (Accertamento delle violazioni e funzioni di vigilanza).
Art. 69.  (Procedimento sanzionatorio).
Art. 70.  (Sanzioni amministrative in materia di classificazione).
Art. 71.  (Sanzioni amministrative in materia di tutela dell'ambiente).
Art. 72.  (Sanzioni amministrative in materia di conduzione gestionale).
Art. 73.  (Adeguamento delle strutture).
Art. 74.  (Classificazione).
Art. 75.  (Autorizzazione amministrativa).
Art. 76.  (Abrogazione della precedente normativa).
Art. 77.  (Rinvio alla normativa vigente).


§ IV.7.27 - L.R. 11 febbraio 1999, n. 11.

Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro.

(B.U. 19 febbraio 1999, n. 18).

 

Art. 1. (Finalità della legge). [1]

     1. Con la presente legge la Regione Puglia detta norme inmateria di classificazione e di regolamentazione delle strutture ricettive, ai sensi dell’articolo 117, quarto comma della Costituzione, e in materia amministrativa e gestionale delle strutture a uso pubblico gestite in regime di concessione (stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, darsene).

 

     Art. 2. Competenze regionali [2]

     1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalle presenti disposizioni e in particolare:

     a) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina gli standard di qualità delle strutture e le procedure per la verifica del loro rispetto;

     b) svolge attività di vigilanza e di controllo sulle procedure disciplinate dalla presente legge al fine di verificarne l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza sulla base di criteri e standard prestabiliti.

     2. La Giunta regionale, anche in coordinamento con le altre regioni e nel rispetto degli standard minimi uniformi sul territorio nazionale, predispone un sistema di classificazione omogenea sul territorio regionale al fine di garantire la qualità dei servizi, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale.".

 

     Art. 2 bis. Competenze comunali [3]

     1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni relative:

     a) alle procedure amministrative per l’avvio e le trasformazioni delle attività turistiche ricettive mediante l’applicazione delle disposizioni relative allo sportello unico di cui all’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e del relativo regolamento attuativo;

     b) alla vigilanza e controllo, compresa la lotta all’abusivismo, sulle strutture ricettive.

 

TITOLO I

ATTIVITA' RICETTIVA ALBERGHIERA

 

     Art. 3. (Destinatari).

     1. Ai fini della presente legge e con riferimento specifico all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, sono individuate le seguenti strutture organizzate:

     a) alberghi;

     b) motels;

     c) villaggi-albergo;

     d) residenze turistico-alberghiere;

     e) alberghi dimora storica - residenza d'epoca;

     f) alberghi centro benessere;

     f bis) condhotel [4].

 

     Art. 4. (Tipologia).

     1. Sono "alberghi" le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, suites e unità abitative, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile.

     2. Sono "motels" gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

     3. Sono "villaggi-albergo" le strutture ricettive che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative, dislocato in più stabili, servizi centralizzati.

     4. Sono "residenze turistico-alberghiere" le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

     5. Sono "alberghi dimora storica-residenza d'epoca" le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico- architettonico o di particolare livello artistico, dotati di mobili o arredi d'epoca idonei ad un'accoglienza altamente qualificata, con servizi riferiti minimo alla classe a quattro stelle.

     6. Sono "alberghi e centro benessere" le strutture dotate di impianti e attrezzature di tipo specialistico del soggiorno, finalizzato a cicli di trattamento terapeutico, dietetico, estetico o di relax, con servizi riferiti minimo alla classe a tre stelle.

     6 bis. Sono “condhotel” le strutture turistico ricettive di cui all’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive -Sblocca Italia). Le condizioni di esercizio dei condhotel, i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale sono quelle stabilite dal decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 22 gennaio 2018, n. 13 [5].

     7. E' fatto divieto di attribuire tipologie diverse da quelle previste dal presente articolo.

 

     Art. 5. (Ulteriori caratteristiche delle tipologie).

     1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina nel limite massimo del 40 per cento della ricettività autorizzata (in termini di camere e/o suites).

     2. Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative senza angolo di cottura nel limite massimo del 40 per cento della ricettività autorizzata in termini di unità abitative.

     3. Le suites sono composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto e uno a camera da letto e almeno un bagno privato.

     4. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto, con soggiorno e servizio autonomo di cucina e bagno privato.

 

     Art. 6. (Dipendenze).

     1. L'attività ricettiva può essere svolta oltre che nella sede principale, ove sono di regola allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli Ospiti, anche in dipendenze.

     2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad esse si accede da un diverso ingresso.

     3. Rispetto alla sede principale le dipendenze devono essere ubicate a non più di 100 metri di distanza in linea d'aria o all'interno dell'area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale. Il suddetto limite spaziale è inoperante nei confronti di dipendenze esistenti o in via di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Le dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori rispetto alla sede principale; possono, tuttavia, essere classificate in categoria uguale a quella della sede principale ove concorrano particolari circostanze di attrezzature, di ubicazione e arredamento che consentano l'offerta alla clientela del medesimo trattamento della sede principale.

 

     Art. 7. (Requisiti).

     1. I requisiti minimi delle strutture ricettive ai fini della classificazione sono:

     a) capacità ricettiva non inferiore a sette camere o sette unità abitative nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2;

     b) un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera, ove non sussista bagno privato;

     c) un locale bagno completo ogni dieci posti letto non serviti da un locale bagno privato, con un minimo di un locale bagno completo;

     d) attrezzature e servizi come da tabelle allegate "C", e "D";

     e) superficie minima per la struttura ricettiva alberghiera come da tabella allegata "A".

     2. Le strutture ricettive alberghiere devono possedere i requisiti standard qualitativi indicati nelle tabelle allegate "A", "C", "D" e quelli tecnico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia.

     2 bis. In deroga alla capacità ricettiva autorizzata e alle tabelle allegate alla presente legge, nelle camere delle strutture alberghiere è consentita, su esclusiva richiesta del cliente e in via temporanea, la sistemazione di un ulteriore posto letto destinato al soggiorno dei minori di età inferiore a quindici anni. L’utilizzazione in deroga cessa al momento della partenza del cliente, col relativo obbligo di ristabilire il numero di posti letto previsti [6].

 

     Art. 8. (Denominazione).

     1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva soggetta a classificazione è verificata dal comune che deve evitare l’insorgere di omonimie nell’ambito provinciale [7].

     2. Le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono mantenere la propria denominazione.

     3. In alternativa alla dizione di "albergo" può essere usata quella di "Hotel"; l'indicazione di "Grand Hotel" spetta solamente agli esercizi classificati con almeno cinque stelle; la dicitura "Palace Hotel" spetta soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro stelle.

     4. In alternativa all'indicazione "residenza turistico-alberghiera" possono essere utilizzate le seguenti: Hotel Residence, Albergo residenziale o Aparthotel.

     5. Gli alberghi di cui all'art. 4, comma 6, assumono, dopo la denominazione della struttura, quella ulteriore di "casa di bellezza" o "beauty-farms".

     6. In caso di cessazione di attività, la denominazione di una struttura alberghiera può essere assunta da un'altra, decorsi due anni dalla cessazione stessa, salvo espressa autorizzazione del titolare della struttura la cui attività è cessata.

 

     Art. 9. (Classificazione).

     1. Le strutture alberghiere previste dall'art. 3 sono classificate in base ai requisiti posseduti come da tabelle "A" - "C", e vengono contrassegnate con cinque, quattro, tre, due e una stella; le residenze turistico-alberghiere, come da tabella "D", vengono contrassegnate con quattro, tre e due stelle; le dimore storico-residenze d'epoca sono classificate secondo le modalità di cui all'art. 11.

     2. Gli alberghi classificati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva "Lusso" quando possiedono almeno cinque degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale di cui alla tabella allegata "B".

     3. Per le strutture ricettive esistenti, classificate nelle categorie quattro, tre e due stelle, non sussiste l'obbligo di un bagno completo per piano qualora tutte le stanze siano munite di servizio, fatta salva la presenza di un bagno completo comune in tutto l'esercizio.

     4. Per gli esercizi classificati ad una stella sussiste l'obbligo della presenza di almeno un bagno in comune completo per l'intera struttura.

     5. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l’esercizio dell’attività; ha validità per un quinquennio che decorrerà, in fase di prima applicazione della presente legge, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa [8].

     6. Per le nuove strutture aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità dal momento dell'attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente.

     7. Nel secondo semestre dell'ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.

     8. E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno e all'interno di ciascuna struttura ricettiva, il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione, corrispondente a numero delle stelle assegnate. Gli alberghi contrassegnati da cinque stelle denominati "Lusso", devono indicare sul distintivo di classificazione la lettera "L".

 

     Art. 10. Procedure per la classificazione delle strutture turistiche ricettive [9]

     1. Il titolare della struttura ricettiva presenta al comune competente per territorio, contestualmente alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione.

     2. Il comune competente per territorio verifica le dichiarazioni di cui al comma 1, anche mediante sopralluoghi presso le strutture ricettive, e accerta che la denominazione della struttura ricettiva eviti omonimie nell’ambito territoriale provinciale anche in relazione a diverse tipologie di strutture ricettive. Tali verifiche sono effettuate secondo le disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

     3. Qualora la struttura ricettiva presenti i requisiti di una classificazione diversa da quella dichiarata, il comune competente per territorio assegna un congruo termine per l’adeguamento, trascorso il quale si procede alle determinazioni conseguenti, compresa l’assegnazione d’ufficio della classificazione effettivamente posseduta.

     4. Qualora, successivamente all’avvio dell’attività, vi sia un mutamento dei requisiti di classificazione, il titolare della struttura ricettiva comunica al comune, su modello regionale, le modifiche della classificazione precedentemente ottenuta.

     5. La Regione Puglia con atto della competente struttura regionale approva la modulistica che deve essere utilizzata nel territorio regionale ai fini della classificazione delle strutture ricettive entro sessanta giorni dall’approvazione delle presenti disposizioni e, ove necessario, ne dispone l’aggiornamento.

     6. Decorso il termine per i provvedimenti di cui all’articolo 19, comma 3 della L. 241/90 il comune provvede alla trasmissione della SCIA alla Regione e all’Agenzia regionale del turismo (Aret) Pugliapromozione, secondo le modalità stabilite.

 

     Art. 11. (Disciplina per la classificazione a dimora storica-residenza d'epoca).

     1. I castelli, le ville e gli altri complessi immobiliari in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 5, da destinare in tutto o in parte alla ricettività turistica devono essere complessi monumentali in ottimo stato di conservazione, che non abbiano subito interventi lesivi della loro destinazione e i cui interventi (di restauro, consolidamento e conservazione) non ne abbiano alterato, sia all'esterno che all'interno, l'originaria fisionomia architettonica e strutturale, fermo restando, per i beni soggetti al vincolo monumentale, le prescrizioni dei competenti organi statali.

     2. Alla classificazione di tali strutture provvede il comune competente per territorio [10].

     3. Le residenze d'epoca sono assoggettate agli obblighi amministrativi e alle sanzioni previste per gli alberghi.

 

     Art. 12. (Notifica del provvedimento di classificazione). [11]

     1. Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive è adottato dalla Giunta provinciale ed è notificato all'interessato, al Comune in cui è ubicato l'esercizio e all'Assessorato regionale al turismo, per la pubblicazione sull'Annuario nazionale e regionale degli alberghi.

 

     Art. 13. (Pubblicità della classificazione). [12]

     1. Entro trenta giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti di classificazione o di riclassificazione, la Provincia ne trasmette alla Presidenza della Giunta regionale l'elenco relativo per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale Regione Puglia.

 

TITOLO II

STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

 

     Art. 14. (Definizione).

     1. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti strutture ricettive all'aria aperta:

     a) villaggi turistici;

     b) campeggi;

     b bis) Marina Resort [13].

     2. La gestione dell'attività ricettiva all'aria aperta può essere esercitata da:

     a) imprese turistiche [14];

     b) associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali e sociali.

 

     Art. 15. (Villaggi turistici).

     1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate funzionalmente collegate, facenti parte di un unico complesso ricettivo a gestione unitaria, per la sosta e il soggiorno di turisti, anche sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, costituite da unità abitative fisse e non [15].

     2. Nei villaggi turistici è possibile riservare apposite aree per ospitare turisti in transito, provvisti di proprio mezzo di pernottamento autonomo. La ricettività in dette aree non può superare il 25 per cento di quella complessiva e, comunque, in conformità con gli artt. 17 e 18.

     2 bis. Le eventuali unità abitative diverse da quelle fisse di cui al comma 1, non sono soggette a titoli abilitativi edilizi come disciplinato dall’articolo 3, comma 1, lettera e), e.5), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni [16].

     2 ter. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo a un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all’alloggio, sia degli ulteriori ed eventuali servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata un’apposita convenzione che regoli i rapporti del servizio di alloggio, in capo al quale rimane la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell’attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva [17].

 

     Art. 16. (Requisiti tecnici dei villaggi turistici).

     1. Nei villaggi turistici gli allestimenti per l'ospitalità devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:

     a) area di superficie netta non superiore a mq. 70;

     b) altezza minima interna di m 2,40;

     c) tutti gli allestimenti devono essere costituiti da un unico piano, salvo quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati;

     d) la superficie abitabile, compresa quella dei servizi igienici ed eventuali verande, non devo essere inferiore a mq. 8 per persona;

     e) ciascun allestimento non può ospitare più di sei persone;

     f) l'arredamento minimo deve comprendere, oltre ai letti, al tavolo e alle sedie, anche un fornello a gas. L'eventuale bombola a gas deve essere collocata all'esterno;

     g) i parametri di cui alle lettere b) e d) non si applicano alle strutture esistenti e autorizzate.

 

     Art. 17. (Campeggi).

     1. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento e possono assumere la denominazione aggiuntiva di "Centro Vacanze" qualora siano dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali.

     2. Nei complessi di cui al comma 1 è possibile riservare apposite aree attrezzate con unità abitative fisse dotate di tutti i servizi per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Il numero massimo di unità abitative non potrà essere superiore a trenta unità per ettaro e, comunque, la ricettività non potrà superare centoventi posti letto per ettaro. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità di cui al presente comma viene consentita con il rilascio di permesso a costruire secondo la disciplina di cui al d.p.r. 380/2001. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree non sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità abitative, di cui al presente comma, viene consentita previa presentazione di apposito piano, che con delibera del consiglio comunale costituisce variante allo strumento urbanistico. Detta variante sarà approvata dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di trasmissione all’Assessorato regionale competente [18].

     3. Le unità abitative allestite nei campeggi devono avere i requisiti tecnici di cui all'art. 16 della presente legge.

     4. Oltre al 25 per cento della ricettività complessiva consentita in strutture fisse, è altresì consentita, in misura non superiore a un ulteriore 40 per cento, la realizzazione di allestimenti mobili di pernottamento. Gli interventi finalizzati all’installazione dei predetti allestimenti mobili di pernottamento non necessitano di titoli abilitativi edilizi e sono soggetti ad attività edilizia libera a condizione che:

a) siano realizzati in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alla normativa regionale vigente;

b) gli allacciamenti alle reti tecnologiche, di adduzione e di smaltimento possano essere rimossi

in ogni momento;

c) le caravan e le case mobili conservino i meccanismi di rotazione in funzione e non abbiano alcun collegamento permanente al terreno;

d) le tende e le lodge tents siano realizzate con materiali smontabili e trasportabili e non abbiano

alcun collegamento permanente al terreno [19].

     4 bis. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che faccia capo a un unico soggetto tanto per la fornitura dei servizi principali, quali quelli relativi all’alloggio, quanto per la fornitura degli ulteriori ed eventuali altri servizi. La gestione è unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quella di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso di regolare autorizzazione, ove prevista, e sia altresì stipulata un’apposita convenzione regolante le caratteristiche del servizio di cui alla gestione in conformità ai requisiti minimi previsti per il livello di classificazione che la struttura possiede [20].

 

     Art. 18. (Requisiti tecnici dei campeggi).

     1. Le piazzole destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi calcolati mediamente in quattro persone devono avere, in relazione alla classificazione, una superficie di mq. 50, 55, 65 e 75, distanti tra di loro non meno di quattro metri e devono essere delimitate e numerate con apposito contrassegno ben visibile e corrispondente alla planimetria generale del complesso che deve essere affissa all'ingresso dello stesso.

     2. Nelle aree terrazzate o di particolare conformazione, nonché in aree intensamente alberate, le piazzole possono avere una superficie inferiore a quella prevista dal comma 1 purché il loro numero complessivo non superi quello che si otterrebbe qualora la superficie fosse interamente pianeggiante.

     3. E' consentita la suddivisione della piazzola, in due settori, limitatamente al caso di tenda, con non più di due posti ciascuna, rimanendo, in ogni caso, invariata la capacità ricettiva totale del complesso.

     4. Nei campeggi classificati con una stella non è consentito l'allestimento di unità abitative.

 

     Art. 19. (Altre tipologie di campeggi).

     1. Oltre alle strutture campeggistiche previste dall'art. 17, i campeggi possono, altresì, distinguersi nelle seguenti tipologie:

     a) campeggi naturalistici;

     b) campeggi mobili;

     c) campeggi liberi ed isolati;

     d) mini-aree di sosta.

 

     Art. 20. (Campeggi naturalistici).

     1. Nei territori dei parchi e riserve naturali regionali e nelle adiacenti zone di protezione possono essere realizzati campeggi naturalistici, a scopo di studio, su parere favorevole da rilasciarsi nel quadro dei rispettivi piani di riassetto dalle autorità di gestione, che, a tal fine, devono emanare apposito regolamento circa i requisiti degli impianti con la prescrizione di eventuali specifiche clausole di salvaguardia secondo le caratteristiche delle zone.

     2. La realizzazione di campeggi naturalistici è riservata ai Comuni, i quali possono affidarne la gestione agli enti turistici territoriali o ad associazioni naturalistiche riconosciute come persone giuridiche e operanti a livello nazionale o regionale.

 

     Art. 21. (Campeggi mobili).

     1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono usufruire, esclusivamente per i propri associati, di aree appositamente messe a disposizione dal Comune o da privati, di periodi di sosta per non più di venti giorni, non prorogabili, purché forniti di mezzi autonomi di pernottamento.

     2. L'autorizzazione viene concessa dal comune purché siano assicurate le attrezzature indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, comunque, l'osservanza di tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione del comune [21].

     3. Ai fini della salvaguardia dei valori naturali e ambientali, il comune, nel rilasciare l'autorizzazione, deve attenersi a rigorosi criteri di valutazione delle domande e di contenimento delle presenze che, in nessun caso, devono superare le cinquanta unità [22].

     4. Qualora l'attività campeggistica di cui al comma 1 venga effettuata su terreni di proprietà privata, il responsabile dell'associazione deve informare il Sindaco del Comune territorialmente competente e munirsi di certificazione, rilasciata dall'Azienda unità sanitaria locale, attestante la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 27, comma 6.

 

     Art. 22. (Campeggi liberi e isolati).

     1. Il comune, accertata l'esistenza dei requisiti minimi igienico- sanitari, può consentire ai singoli turisti in transito il campeggio libero e isolato su apposite aree comunali demaniali [23].

     2. Al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, per gli insediamenti turistici di cui al comma 1, ovvero per qualsiasi altra struttura non meglio specificata e disciplinata, i Comuni sono obbligati a individuare apposite "aree di sosta", al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta campeggistica.

     3. Le aree di cui al comma 2 devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il numero massimo di quindici per una capacità ricettiva massima di sessanta persone e con la scritta: "Area comunale di sosta campeggistica".

     4. La sosta nelle aree di cui al comma 2, che ha la finalità di essere utilizzata come parcheggio di attesa o di transito, non deve superare, i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio.

     5. Ove mai nelle aree di cui al comma 2 non dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, nonché di sicurezza e di tutela dell'ambiente, la sosta può essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi.

     6. E' fatto obbligo ai Sindaci di emettere, entro il 15 aprile di ogni anno, apposite ordinanze con l'indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate.

     7. [Copia delle ordinanze di cui al comma 6 deve essere trasmessa all'Assessorato regionale al turismo e all'Azienda di promozione turistica (APT) competente per territorio] [24].

     8. Nelle aree di sosta il Comune ha facoltà di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza.

     9. [La gestione delle aree di sosta può essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29] [25].

 

     Art. 23. (Mini-aree di sosta).

     1. Sono definite mini-aree di sosta quelle strutture che hanno un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole che svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche, in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico.

     2. Le mini-aree di sosta possono essere istituite nei Comuni privi di campeggi e villaggi turistici e devono possedere i requisiti standards minimi previsti per i campeggi a una stella.

     3. Alle mini-aree di sosta non si applica l'obbligo della superficie complessiva minima prevista dall'art. 24, comma 5. La capacità ricettiva deve rispettare, comunque, il rapporto minimo di mq. 35 a persona.

 

     Art. 24. (Aree destinate a villaggi e campeggi).

     1. I complessi ricettivi all'aria aperta di cui agli artt. 15, 17 e 19 (villaggi e campeggi) devono essere allestiti in apposite aree inquadrate dal piano urbanistico comunale che tenga conto della effettiva vocazione turistico-ricettiva della località in rapporto anche alle esigenze del movimento turistico locale e generale.

     2. Nei Comuni i cui strumenti urbanistici, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, non prevedono la destinazione di zone specifiche per gli insediamenti turistici ricettivi all'aria aperta o la prevedono in quantità insufficiente, gli insediamenti predetti sono prioritariamente autorizzati e realizzati soltanto nel caso in cui è stata accertata l'effettiva necessità di aumentare la ricettività turistica già esistente e nel rispetto delle caratteristiche ambientali e territoriali della zona interessata [26].

     3. Nei casi di cui al comma 2, l'autorizzazione alla realizzazione di nuovi complessi è disposta con delibera del Consiglio comunale e la stessa costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico.

     Detta variante deve essere, approvata nel rispetto della normativa regionale vigente in materia urbanistica.

     4. I complessi ricettivi all'aria aperta devono essere allestiti in località salubri, a conveniente distanza da opifici, ospedali, case di cura, colonie, caserme, da valutarsi opportunamente già in sede di istruttoria della domanda di rilascio della concessione edilizia.

     5. Con l'entrata in vigore della presente legge, le aree destinate all'allestimento di nuovi impianti ricettivi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 14 devono avere i seguenti requisiti:

     a) una superficie minima di 10 mila mq.;

     b) una densità massima di settanta equipaggi e duecentottanta persone per ettaro.

     6. Tutto il perimetro del complesso ricettivo deve essere recintato con muratura a secco o con rete metallica di altezza non inferiore a m 1,50 e l'ingresso dell'impianto deve essere munito di cancello e sbarra.

     7. Le aree delle strutture ricettive all'aria aperta non possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a singoli associati.

     8. La denominazione dei villaggi e campeggi deve evitare omonimie nell'ambito di uno stesso territorio provinciale [27].

 

     Art. 25. (Terreno).

     1. Il suolo su cui insistono le strutture ricettive all'aria aperta deve essere sistemato e attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e consentire un'agevole percorribilità ai veicoli, anche con traino.

 

     Art. 26. (Norme di tutela dell'ambiente).

     1. L'apertura e la gestione delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta sono subordinate alla normativa prevista dagli artt. 117 e 118 del regolamento igiene e sanità pubblica dei Comuni in attuazione dell'art. 9, comma 2, lettera m), della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 ed eventuali modificazioni e integrazioni.

     2. I complessi turistici all'aria aperta in ogni caso devono essere dotati di:

     a) approvvigionamento idrico di almeno lt. 300 per persona/giorno, di cui lt. 100 potabili. L'erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi, di pulizia e di ogni altra utilizzazione che non comporta pericolo per la salute degli utenti deve essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione;

     b) sistema di trattamento completo delle acque reflue a norma della legge 10 maggio 1976, n. 319 e di quant'altro previsto dal regolamento igiene di cui al comma 1;

     c) sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente locali per lo stoccaggio provvisorio non superiore a ventiquattro ore sufficientemente aerati, nonché eventuali aree per il deposito temporaneo, così come definito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e comunque nel rispetto delle norme previste in materia specifica [28];

     d) gruppi elettrogeni che alimentino un sistema di illuminazione di sicurezza nei luoghi e negli spazi comuni, con particolare riguardo agli impianti tecnologici.

 

     Art. 27. (Servizi igienico-sanitari).

     1. Le installazioni igienico-sanitarie, prescritte per livello di classificazione, devono essere costituite da edifici in muratura o altro materiale idoneo a garantire la durabilità nel tempo e la capacità di pulizia. I pavimenti e i rivestimenti devono essere in materiale non assorbente e non poroso. Appositi chiusini, a pavimento, devono consentire il deflusso delle acque di lavaggio. Gli apparecchi sanitari devono essere in porcellana fire-clay oppure in acciaio inox e comunque in materiale non assorbente e di facile e pratica pulizia.

     2. Gli edifici adibiti a servizi igienici devono essere divisi per sesso e dislocati a conveniente distanza dalle piazzole e, comunque, non oltre sessanta metri dalle stesse.

     3. Nel caso di complessi ricettivi all'aria aperta che agiscono, con autorizzazione annuale, durante il periodo invernale, tutti i locali adibiti a servizi igienici devono essere riscaldati e deve essere garantita l'erogazione di acqua calda nei lavatoi e nelle docce.

     4. L'installazione dei servizi igienici è rapportata alla classificazione richiesta e alla ricettività.

     5. Il fabbisogno dei servizi idroigienici si calcola dividendo la ricettività massima consentita con il numero dei servizi previsti dalla tabella "E" di classificazione allegata alla presente legge.

     2. Il numero minimo dei servizi idroigienici non devo essere inferiore a:

     a) un WC ogni venti persone;

     b) un lavabo per pulizie personali ogni venti persone;

     c) un lavapiedi ogni cinquanta persone;

     d) una doccia con acqua fredda ogni cinquanta persone;

     e) una doccia con acqua calda ogni cinquanta persone;

     f) un lavatoio per biancheria ogni trenta persone;

     g) un lavello per stoviglie ogni trenta persone;

     h) un vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di servizi e per ogni quindici roulottes; erogazione di acqua calda in almeno il 30 per cento dei servizi comuni ad esclusione delle docce.

 

     Art. 28. (Impianto elettrico).

     1. L'impianto elettrico deve essere realizzato con canalizzazioni interrate e nel più rigoroso rispetto delle norme CEI.

     2. L'impianto elettrico deve essere costituito da:

     a) impianto di illuminazione con punti luce posti a distanza massima di venti metri l'uno dall'altro e, comunque, in modo tale da garantire l'agevole funzione della viabilità interna, dei servizi igienici e delle zone comuni;

     b) impianto di distribuzione di elettricità, negli allestimenti fissi o mobili, con prese di corrente poste all'interno degli stessi;

     c) prese di corrente per alimentare le piazzole poste in colonnine dotate di chiusura ermetica e collocate in modo da evitare che l'allacciamento comporti l'attraversamento di strade.

 

     Art. 29. (Dispositivi e mezzi antincendio).

     1. I complessi devono essere dotati di idonei dispositivi antincendio, secondo le prescrizioni dettate dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.

 

     Art. 30. (Rimessaggio).

     1. Durante il periodo di inattività nelle strutture ricettive all'aria aperta può essere consentito - in apposito sito - il ricovero e il rimessaggio di roulottes e di altri servizi di pernottamento purché individuato ed espressamente indicato nella licenza di esercizio.

     2. Durante tale periodo è tassativamente vietata la fruizione degli alloggi in parcheggio.

 

     Art. 31. (Parcheggio auto e pre-campo).

     1. Le auto dei turisti devono accedere alle aree destinate alle piazzole di soggiorno e agli allestimenti mobili e semifissi solo per le operazioni di carico e scarico bagagli. Esse devono sostare, all'interno del complesso, in apposito zone destinate esclusivamente a parcheggio, possibilmente ombreggiate e munite di almeno un estintore ogni cinquanta auto. Tali zone devono prevedere tanti posti macchina quante sono le piazzole di soggiorno e gli allestimenti abitativi.

     2. Al fine di assicurare una prima necessaria sistemazione ai campeggiatori in arrivo durante gli orari di riposo previsti dal regolamento interno e in attesa della sistemazione definitiva nella piazzola assegnata, ogni parco di campeggio deve destinare a pre-campo una zona di terreno, nelle immediate vicinanze dell'ingresso. A tal uopo potrà essere utilizzato anche il parcheggio auto.

 

     Art. 32. (Superamento delle barriere architettoniche).

     1. Al fine di consentire l'utilizzazione degli impianti alle, persone con limitate capacità motorie e anche agli anziani, nell'ambito di complessi ricettivi all'aria aperta devono essere evitate le barriere architettoniche nel rispetto della specifica normativa vigente.

 

     Art. 33. (Pronto soccorso).

     1. Nei complessi ricettivi all'aria aperta con ricettività superiore a seicento persone è obbligatorio un locale di infermeria non inferiore a mq. 16 con un medico convenzionato di pronta reperibilità, ventiquattro ore su ventiquattro.

     2. Nelle strutture con capacità ricettive al di sotto di seicento unità è obbligatorio un armadio di pronto soccorso munito di quei presidi che verranno indicati e verificati al momento del rilascio

dell'autorizzazione dal Servizio di igiene pubblica della AUSL competente per territorio.

 

     Art. 34. (Assicurazioni rischi).

     1. I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta sono obbligati ad assicurarsi per i rischi di responsabilità civile nei confronti degli ospiti.

 

     Art. 35. (Regolamento interno).

     1. E' fatto obbligo a tutti i gestori dei complessi ricettivi all'aria aperta di esporre in modo ben visibile il regolamento interno che, oltre agli aspetti di carattere organizzativo, deve contenere anche le istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla tranquillità del soggiorno, alla sicurezza degli ospiti e alla tutela dell'ambiente.

     2. Il regolamento deve essere redatto in lingua italiana e in almeno due lingue estere scelte tra quelle più diffuse.

     3. Il regolamento interno oltre che all'ingresso del complesso ricettivo dovrà essere esposto anche in ogni singola unità abitativa e in tutti i servizi destinati ad uso comune.

 

     Art. 36. (Telefono).

     1. Tutti i complessi ricettivi devono essere muniti di impianto telefonico per uso comune con almeno una linea esterna.

 

     Art. 37. (Periodi di apertura).

     1. I complessi ricettivi all'aria aperta devono osservare un periodo minimo annuo di apertura di centoventi giorni.

     2. Nel caso di sostanziali modifiche alla struttura e/o un periodo di chiusura superiore a un anno l'interessato dovrà richiedere nuova autorizzazione sanitaria.

 

     Art. 38. (Classificazione delle strutture all'aria aperta).

     1. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) (villaggi), vengono classificate in ordine decrescente a quattro, tre e due stelle.

     2. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art 14, comma 1, lettera b) (campeggi), vengono classificate in ordine decrescente con quattro, tre, due e una stella.

     3. L'attribuzione della classe di appartenenza è effettuata sulla base della domanda inoltrata dall'interessato, con attestazione del possesso dei requisiti standards minimi previsti dall'allegata tabella "E", dal comune territorialmente competente [29].

     4. Le strutture di cui ai commi precedenti autorizzate all'apertura annuale devono indicare sul distintivo di classificazione la lettera "A" (Annuale).

     5. La classificazione per le suddette strutture ricettive è condizione indispensabile per il rilascio della licenza d'esercizio.

     6. Sono confermate per le strutture all'aria aperta le disposizioni della presente legge contenute negli artt. 9 (commi 5-6-7 e 8), 10, 12 e 13 in quanto compatibili con le peculiarità delle strutture in questione, fermo restando che per i complessi ricettivi che hanno ottenuto la classificazione questa resta valida fino alla scadenza. Da tale momento inizia l'adeguamento alle norme della presente legge.

     7. Le strutture indicate all'art. 19, comma 1, lettere a), b), c) e d), non sono soggette a classificazione.

 

     Art. 38 bis. (Marina Resort) [30]

     1. Sono “Marina Resort”, ai sensi dell’articolo 32 del d.l. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla l. 164/2014, gli esercizi ricettivi organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità di diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione. Nella definizione dei requisiti, la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

 

TITOLO III

OSTELLI DELLA GIOVENTU'

 

     Art. 39. (Ostelli) [31]

     1. Sono ostelli le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento di giovani, di gruppi di giovani e dei loro accompagnatori, di gruppi organizzati, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali, religiose, sportive ed educative.

     2. Negli ostelli deve essere garantita, oltre alla prestazione deiservizi di base (alloggio e prima colazione), la disponibilità di strutture e servizi che consentono di perseguire le finalità di cui al comma 1.

     3. La somministrazione di alimenti e bevande è consentita, sussistendo i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (sull’igiene dei prodotti alimentari), limitatamente alle sole persone alloggiate e ai loro accompagnatori.

     4. Gli ostelli possono essere dotati di particolari strutture e attrezzature che consentono il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, sotto la responsabilità del gestore della struttura.

     5. Gli ostelli devono possedere i requisiti minimi obbligatori e garantire i servizi minimi previsti dalla tabella “F” allegata alle presenti disposizioni e osservare la normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche nonché in materia e di tutela dei lavoratori e dei clienti nonché quella sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.

     6. I titolari degli ostelli esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni adeguano le proprie strutture a quanto previsto dalla tabella “F” entro un anno dalla medesima data, fatta eccezione per gli adeguamenti relativi alle caratteristiche costruttive e dimensionali.

     7. Per gli ostelli da insediare o già insediati in edifici costruiti prima dell’introduzione del certificato di agibilità o in edifici sottoposti a tutela e censiti dalle Soprintendenze come di interesse storico o monumentale ovvero sottoposti ad altre forme di tutela ambientale o architettonica è ammessa deroga motivata ai soli requisiti strutturali e dimensionali.

 

     Art. 39 bis. (Ostelli per escursionisti) [32]

     1. Sono ostelli per escursionisti le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento di escursionisti ubicate in aree rurali, riserve e parchi nazionali e regionali, ovvero ubicati lungo cammini e itinerari escursionistici di interesse internazionale, nazionale o regionale, destinati a svolgere anche funzioni di punto tappa, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali, religiose, sportive e educative.

     2. Negli ostelli deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi di base (alloggio e prima colazione), la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.

     3. La somministrazione di alimenti e bevande è consentita, sussistendo i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), limitatamente alle sole persone alloggiate e ai loro accompagnatori.

     4. Gli ostelli possono essere dotati di particolari strutture ed attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

     5. Gli ostelli per escursionisti devono possedere i requisiti minimi obbligatori e garantire i servizi minimi previsti dalla tabella "F" allegata alle presenti disposizioni e osservare la normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico­ sanitaria, di sicurezza, prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche nonché in materia di tutela dei lavoratori e dei clienti nonché quella sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40.

 

     Art. 40. (Destinazione e classificazione degli immobili adibiti ad ostelli) [33]

     1. L’esercizio di ostelli per escursionisti è finalizzato soprattutto al recupero del patrimonio edilizio esistente garantendo la continuità storica, sociale e culturale dell’ambito ambientale, naturalistico e urbanistico in cui la struttura è collocata, nonché il rispetto dello stile architettonico e decorativo originario.

     2. La conversione e l’utilizzo di unità immobiliari destinate a ostelli per escursionisti non comporta, ai fini urbanistici, la destinazione d’uso alberghiera.

     3. L’adeguamento delle strutture da destinare a ostelli per escursionisti alle norme in materia disicurezza e accessibilità avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente disciplina legislativa per le strutture residenziali relativamente alle unità o parti abitative, e per gli esercizi commerciali relativamente alle unità immobiliari o parti di esse destinate ai servizi comuni.

     4. Gli ostelli e gli ostelli per escursionisti non sono soggetti a classificazione.

 

     Art. 40 bis. (Contrassegni identificativi) [34]

     1. I contrassegni identificativi degli ostelli hanno i seguenti elementi costitutivi:

     a) logo distintivo della tipologia di struttura;

     b) logo della Regione Puglia;

     c) logo dell’Agenzia PugliaPromozione;

     d) logo eventuale della zona o del percorso.

     2. I contrassegni identificativi di cui al comma 1 devono essere riprodotti a cura dei titolari dell’attività su supporti grafici con le dimensioni, le forme, i colori e le immagini approvati con delibera di Giunta regionale.

     3. I contrassegni identificativi di cui al comma 1 devono essere esposti all’esterno dell’ingresso principale delle strutture ricettive in modo da essere ben visibili al pubblico e non costituiscono messaggio pubblicitario.

 

TITOLO IV

ATTIVITA' RICETTIVA EX ART. 6, COMMA 10, LEGGE N. 217 DEL 1983

 

     Art. 41. (Definizione).

     1. L'attività ricettiva può essere svolta attraverso:

     a) residenze turistiche o residence;

     b) case e appartamenti per vacanza.

     2. Sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale e organizzata che forniscono alloggio e servizi in appartamenti autonomi o unità abitative composte da uno o più vani arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.

     3. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili gestiti in forma imprenditoriale, e non occasionale, per l'affitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più complessi immobiliari. Si intende gestione imprenditoriale e non occasionale la gestione di almeno tre case o appartamenti per vacanza [35].

     4. Entrambe le strutture ricettive di cui ai commi precedenti possono essere concesse in affitto ai turisti nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni.

     5. Nella gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza è vietata la somministrazione di cibi e bevande nonché l'offerta di servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.

     6. Le strutture destinate all'attività ricettiva di cui al comma 2 devono possedere i requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti per i locali di civili abitazioni.

     7. L'utilizzo degli immobili a residenze turistiche e case e appartamenti per vacanza non comporta modifiche di destinazione d'uso ai fini urbanistici.

     8. [I titolari o i gestori delle imprese organizzate e gestite in forma imprenditoriale di cui al presente articolo sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983] [36].

 

     Art. 42. (Requisiti base delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza).

     1. Le residenze turistiche e le case e appartamenti per vacanza devono possedere gli standards obbligatori previsti dalla tabella "G" allegata alla presente legge e non sono soggette a classificazione.

 

TITOLO V

DIRETTIVE IN MATERIA AMMINISTRATIVA E

GESTIONALE DELL'ATTIVITA' EXTRALBERGHIERA

 

     Art. 43. (Definizione).

     1. Sono strutture extralberghiere non soggette a classificazione:

     a) le case per ferie;

     b) gli esercizi di affittacamere.

 

          Art. 44. (Case per ferie).

     1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, di persone o gruppi, gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

 

     Art. 45. (Requisiti tecnici per le case per ferie).

     1. Le case per ferie, devono avere i seguenti requisiti tecnici:

     a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e mq. 10 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 3 per ogni letto in più;

     b) l'altezza minima dei locali deve rispettare le previsioni del regolamento edilizio urbano o del regola mento comunale di igiene;

     c) una o più sale da pranzo con una superficie di mq. 1,20 per ogni utente;

     d) vano cucina non inferiore ad una superficie di mq. 0,25 per ogni utente e, comunque, non inferiore a mq. 16, dotata di celle frigorifere e dispense;

     e) gruppi di servizi distinti per sesso, composti da un WC ogni sei persone, un lavabo ogni tre persone e una doccia per ogni sei persone. Nel rapporto degli impianti idroigienici non si computano le camere dotate di servizi privati. Gli impianti idroigienici devono essere aerati e illuminati direttamente dall'esterno, disimpegnati da un ampio antibagno;

     f) locale guardaroba per la biancheria pulita e per la custodia di effetti personali convenientemente aerati;

     g) lavanderia o, in mancanza, un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sporca;

     h) locale per l'assistenza sanitaria, costituito da un ambulatorio e una infermeria con un letto ogni venticinque utenti, sistemati in camere da non più di quattro letti e dotate di servizi propri e distinti per sesso;

     i) locali di isolamento per eventuali episodi di malattie infettive con annesso separato servizio per disinfezione, disinfestazione delle biancherie e suppellettili.

     2. Gli impianti elettrici devono essere conformi a quelli previsti dalle norme CEI.

     3. Le strutture adibite a case per ferie devono essere dotate di impianto telefonico per uso comune con almeno una linea esterna.

     4. Tutti gli ambienti devono corrispondere alle prescrizioni delle norme dell'edilizia residenziale.

 

     Art. 46. (Esercizi di affittacamere).

     1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti, ammobiliati, in uno stesso stabile, nei quali sono forniti, in forma professionale e continuativa, alloggio e, eventualmente, servizi complementari, come la ristorazione se svolta dal medesimo titolare di esercizio [37].

     2. L’attività di affittacamere può essere svolta in forma complementare all’esercizio di ristoro [38].

     2 bis. L’attività di ristoro è destinata esclusivamente agli ospiti dell’affittacamere [39].

 

     Art. 47. (Requisiti minimi per l'esercizio di affittacamere).

     1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico edilizie previste, per i locali di abitazione, dal regolamento comunale.

     2. Gli affittacamere debbono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:

     a) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta alla settimana;

     b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;

     c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.

     3. Nelle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare locali o servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

     4. Gli alloggi utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario completo di: wc, lavabo con acqua corrente, calda e fredda, vasca da bagno o doccia, specchio.

     5. Per le camere da letto l'arredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.

     6. Qualora i posti letto siano più di quattro, l'esercizio dovrà essere dotato di doppi servizi.

 

TITOLO VI

STRUTTURE AD USO PUBBLICO GESTITE IN REGIME DI CONCESSIONE

 

     Art. 48. Definizioni [40]

     1. Sono strutture a uso pubblico in regime di concessione:

     a) gli stabilimenti balneari;

     b) le spiagge libere con servizi;

     c) le darsene e approdi turistici.

     2. Sono stabilimenti balneari le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, dotate di strutture e attrezzate per la balneazione e assentite in concessione demaniale marittima, caratterizzate dalla presenza di cabine e ambienti destinati a spogliatoi, servizi igienici, servizi di accoglienza, punto di ristoro (bar e/o ristorante) e destinate anche ad attività ludico/sportive e di intrattenimento, nonché ad altre attività connesse alla principale. Le stesse sono dotate di attrezzature balneari, quali ombrelloni o simili, sedie, sdraio e lettini, posizionate sulla spiaggia a prescindere dall’effettiva richiesta. Sono considerati stabilimenti balneari anche quelle strutture che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali marittime e in parte su aree di proprietà privata o esclusivamente su aree private adiacenti al demanio [41].

     3. Sono spiagge libere con servizi le spiagge ad ingresso libero dotate di servizi minimi a pagamento attrezzate per la balneazione ed assentite in concessione demaniale marittima per il posizionamento di attrezzature balneari, a condizione che almeno il 50 per cento della superficie concessa e del relativo fronte mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore. Nelle spiagge libere con servizi, il concessionario assicura la presenza di un punto ristoro, di servizi igienici e docce e garantisce il servizio di assistenza, di pulizia e di salvataggio. Sono considerate spiagge libere con servizi anche quelle che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali marittime e in parte su aree di proprietà privata [42].

     4. Sono darsene e approdi turistici le strutture attrezzate per la nautica da diporto in supporto alla ricettività alberghiera ed extralberghiera e di tutte le altre attività di interesse turistico.

 

     Art. 48 bis. Requisiti e caratteristiche degli stabilimenti balneari [43]

     1. Gli stabilimenti balneari devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali:

a) attrezzature da spiaggia posizionate in modo da consentire un ordinato utilizzo dell’arenile, la circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull’arenile;

b) cabine e/o spogliatoi;

c) punto di ristoro (chiosco, bar, ristorante, ecc.);

d) servizi igienici separati per uomini e donne, provvisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone diversamente abili;

e) una doccia ogni cinquanta ombrelloni;

f) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell’arenile anche da parte delle persone diversamente abili;

g) accesso autonomo all’arenile e ai servizi;

h) dispositivi per il risparmio idrico ed energetico;

i) delimitazioni che si sviluppano lungo i tre lati dell’arenile in concessione, a esclusione di quello fronte mare, le quali sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai comuni. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere interrotte prima dei cinque metri dalla stessa;

j) servizio di accoglienza;

k) pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno;

l) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto della normativa statale e comunale vigente in materia;

m) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza bagnanti, ivi incluse le torrette di avvistamento, secondo quanto disciplinato nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;

n) riserva di posti auto per le persone diversamente abili, secondo la normativa vigente, nel caso in cui nell’area oggetto di concessione o in un’area di pertinenza dello stabilimento vi sia un parcheggio;

o) esposizione della tabella dei servizi resi alla clientela con indicazione dei prezzi praticati ben visibile al pubblico.

     2. Gli stabilimenti balneari di cui al comma 1, possono svolgere le seguenti attività e servizi:

a) attività commerciali, ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici e di articoli da mare nel rispetto della normativa vigente in materia;

b) allestimento di piattaforme galleggianti e/o specchi acquei, comunque denominati, assentiti in concessione;

c) spazi e attività dedicate all’accoglienza turistica anche di tipo ricettivo, nel rispetto della normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica;

d) area comune attrezzata per il gioco e per lo svago;

e) servizi per la cura della persona e il benessere fisico, spa, wellness;

f) spazi destinati ad aree verdi;

g) servizi di animazione ed intrattenimento;

h) attività e corsi sportivi e ricreativi non necessariamente collegati al mare, con impianti di facile rimozione e attrezzature per l’esercizio delle attività stesse;

i) baby parking, baby-sitting e nursery;

j) spazi idonei riservati all’accoglienza degli animali da compagnia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

     3. I servizi, le strutture e gli impianti devono essere di facile rimozione, realizzati con materiale ecocompatibile e posizionati in modo da garantire la massima visuale del mare.

     4. Fermo restando quanto previsto nel titolo VI, le caratteristiche strutturali e dimensionali dei punti ristoro e delle ulteriori strutture sono stabiliti nei Piani comunali delle coste (PCC) in conformità alla normativa urbanistica vigente in ciascun ambito territoriale.

     5. Al fine di garantire ai concessionari la possibilità di adeguare le proprie strutture balneari già assentite in concessione, comunque denominate, alle previsioni del presente articolo, i comuni possono stipulare, con i concessionari, accordi procedimentali con i quali procedere a una riconversione, anche parziale, delle concessioni demaniali marittime in essere.

 

     Art. 48 ter. Requisiti e caratteristiche delle spiagge libere con servizi [44]

     1. Le spiagge libere con servizi devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali:

a) attrezzature da spiaggia posizionate in modo da consentire un ordinato utilizzo dell’arenile, la circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull’arenile;

b) punto di ristoro;

c) servizi igienici, separati per uomini e donne, provisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone diversamente abili e realizzati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente. I servizi igienici, compatibilmente con lo stato dei luoghi, possono essere localizzati all’interno o all’esterno del punto di ristoro;

d) una doccia ogni cinquanta ombrelloni;

e) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell’arenile anche da parte delle persone diversamente abili;

f) accesso autonomo all’arenile e ai servizi;

g) dispositivi per il risparmio idrico ed energetico;

h) delimitazioni che si sviluppano lungo i tre lati dell’arenile in concessione, a esclusione di quello fronte mare, le quali sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai comuni. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere interrotte prima dei cinque metri dalla stessa;

i) aree per il ricovero delle attrezzature per il salvataggio e la pulizia della spiaggia;

j) pulizia della spiaggia almeno una volta al giorno;

k) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto della normativa statale e comunale vigente in materia;

l) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza ai bagnanti, ivi incluse le torrette

di avvistamento, secondo quanto previsto dai provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;

m) esposizione della tabella con i servizi resi alla clientela e relativi prezzi ben visibile al pubblico.

     2. Le spiagge libere con servizi possono svolgere le seguenti attività e servizi:

a) attività commerciali ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici e articoli da mare, a condizione che si svolgano nell’ambito della struttura del punto ristoro e nel rispetto di quanto previsto al comma 4;

b) zone d’ombra, arredi a uso comune collegati al punto ristoro e nell’ambito dell’aria in concessione;

c) servizio di accoglienza, a condizione che si svolga nell’ambito della struttura del punto ristoro e nel rispetto di quanto previsto al comma 4;

d) servizi per la cura della persona e il benessere fisico;

e) spazi destinati ad aree verdi;

f) servizi di animazione ed intrattenimento;

g) idonei spazi riservati all’accoglienza degli animali da compagnia nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza;

h) aree attrezzate per lo sport, il gioco e lo svago;

i) allestimento di piattaforme galleggianti e/o specchi acquei, comunque denominati, assentiti in concessione;

k) noleggio di attrezzature da spiaggia.

     3. I servizi, le strutture e gli impianti devono essere di facile rimozione, realizzati con materiale ecocompatibile e posizionati in modo da garantire la massima visuale del mare.

     4. Fermo restando quanto previsto nel titolo VI, le caratteristiche strutturali e dimensionali dei punti ristoro e delle ulteriori strutture sono stabiliti nei PCC in conformità alla normativa urbanistica vigente in ciascun ambito territoriale.

     5. Al fine di garantire ai concessionari la possibilità di adeguare le proprie strutture balneari già assentite in concessione, comunque denominate, alle previsioni del presente articolo, i comuni possono stipulare, con i concessionari, accordi procedimentali con i quali procedere ad una riconversione, anche parziale, delle concessioni demaniali marittime in essere.

 

     Art. 49. (Stabilimenti balneari).

     1. Fatte salve le procedure delle norme vigenti in materia di concessione demaniale marittimo a uso turistico, l’apertura di stabilimenti balneari, sia pubblici che facenti parte di complessi turistici, è consentita previa presentazione di SCIA al Comune ai sensi dell’articolo 59 della presente legge [45].

     2. L’esercizio annuale dell’attività balneare è subordinato all’ottenimento del parere del Servizio di igiene pubblica che può avvalersi degli organi competenti in materia di tutela ambientale [46].

     3. In ogni stabilimento balneare deve essere assicurata una superficie minima di mq. 3 per singola persona. Si considera come numero massimo di utenze ammissibili il rapporto tra la superficie dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati ai servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro occorre) e la superficie minima per ogni utenza.

     4. È fatto obbligo a tutti i gestori degli stabilimenti balneari di esporre in modo ben visibile:

a) cartello o insegna che identifichi il numero di stelle assegnato ai sensi dell’articolo 49 bis;

b) tariffario delle prestazioni;

c) ordinanza demaniale marittima della Regione Puglia;

d) ordinanza della Capitaneria di Porto;

e) elenco della tipologia dei servizi offerti;

f) regolamento interno dello stabilimento balneare;

g) numeri di telefono per emergenze;

h) numero di telefono e indirizzo dell’Ufficio regionale dell’Agenzia regionale del turismo (ARET) Pugliapromozione [47].

     5. Il regolamento deve essere redatto in lingua italiana e in almeno due lingue estere scelte tra quelle più diffuse.

     6. Il regolamento, oltre all'ingresso della struttura, deve essere esposto anche in ogni singola cabina e in tutti i servizi di uso comune.

 

     Art. 49 bis. Classificazione [48]

     1. Gli stabilimenti balneari sono classificati in base ai requisiti strutturali posseduti e ai servizi offerti, con un sistema che va da una a cinque stelle.

     2. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l’esercizio dell’attività e ha validità per un quinquennio che decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento contenete il sistema di classificazione [49].

     3. Per le nuove strutture aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità dal momento dell’attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente.

     4. Nel secondo semestre dell’ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.

     5. Il sistema di classificazione degli stabilimenti balneari è definito con regolamento approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, al fine di garantire la qualità dei servizi e il loro miglioramento, tenuto conto anche degli orientamenti a livello internazionale [50].

     6. Per la classificazione degli stabilimenti balneari si applicano le procedure previste dall’articolo 10 della presente legge.

     7. Fatte salve le norme statali vigenti in materia, le funzioni di vigilanza, di verifica, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al titolo X, tra cui quelle inerenti la classificazione, sono esercitate dai comuni territorialmente competenti.

 

     Art. 49 ter. (Norma transitoria) [51]

     1. Al fine di introdurre con gradualità l’obbligo di classificazione delle strutture balneari esistenti alla data di entrata in vigore della presente norma, tenuto anche conto delle complessità contingenti che gravano sul settore, i titolari degli stabilimenti balneari avranno la facoltà di presentare la dichiarazione di classificazione nel primo anno di entrata in vigore del regolamento contenente il sistema di classificazione.

     2. La classificazione diverrà pertanto obbligatoria a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento contenente il sistema di classificazione.

 

     Art. 50. (Requisiti tecnici). [52]

     [1. Le cabine-spogliatoio, in qualsiasi materiale realizzate, devono avere una altezza massima di mt. 2,20 e una superficie minima di mq. 2,50. La pavimentazione deve essere levigata e facilmente lavabile.

     2. Lungo tutto il lato di accesso alle cabine deve essere realizzato un marciapiede di larghezza minima di un metro.

     3. Ogni stabilimento balneare deve essere allacciato alla rete idrica- fognante conforme alle norme previste dalla vigente legislazione statale e regionale o comunque dotato di strutture igenico-sanitarie regolarmente approvate dalla normativa vigente.]

 

     Art. 51. (Installazioni igienico-sanitarie). [53]

     [1. Le installazioni igienico-sanitarie distinte per sesso devono essere costituite da un minimo di un WC ogni quindici cabine-spogliatoio. I WC devono essere provvisti di adeguati spazi antibagno.]

 

     Art. 52. (Dotazione delle cabine-spogliatoio).

     1. Le cabine-spogliatoio devono avere le seguenti dotazioni minime:

     a) un sedile;

     b) un appendiabiti;

     c) uno specchio;

     d) un cestino porta rifiuti.

 

     Art. 53. (Tutela dell'ambiente). [54]

     [1. Le operazioni di pulizia delle cabine devono essere effettuate almeno due volte al giorno.

     2. Gli arenili devono essere mantenuti mediante pulizia quotidiana, con cernitura manuale o meccanica della sabbia, nonché con disinfestazione settimanale degli stessi mediante rimescolamento profondo della sabbia.

     3. I servizi igienici devono essere quotidianamente disinfettati e disinfestati.

     4. La raccolta dei rifiuti deve essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a cento litri per ogni dieci ombrelloni.

     5. Sono fatte salve, comunque, le norme in materia di igiene e sanità pubblica nonché quelle prescritte dalla Capitaneria di Porto.]

 

     Art. 54. (Pronto soccorso).

     1. In ogni stabilimento balneare è obbligatorio l'allestimento di un armadio di pronto intervento munito di presidi indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio igiene pubblica dell'AUSL competente per territorio.

 

     Art. 55. (Darsene e approdi turistici).

     1. Le darsene e gli approdi turistici devono essere approvvigionati di acqua potabile, di tutti i servizi e devono essere allacciati alla fognatura comunale o ad impianto munito di sistema di depurazione. Devono essere dotati percentualmente, per ogni cento imbarcazioni, di:

     a) dieci docce;

     b) dieci WC (separati, cinque per sesso);

     c) venti lavandini;

     d) dieci lavapiedi;

     e) dieci lavelli per stoviglie;

     f) dieci vasche per bucato;

     g) dieci bidoni per rifiuti solidi;

     h) dieci contenitori per olii lubrificanti usati, per residui di carburante e vernici, per liquami di sentina;

     i) due piazzole di materiale impermeabile e lavabile, dimensionate alla stazza delle imbarcazioni, dotate di pozzetto di raccolta con caditoio, ispezionabile, collegato alla rete fognante, per i lavaggi da effettuarsi con sapone, e detersivi a bassa concentrazione di polifosfati;

     j) armadio di pronto intervento, munito di presidi indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio di igiene pubblica della AUSL, competente per territorio.

     2. Tutti i servizi di cui al comma 1, lettere a), b), e), d) e f), devono trovare sistemazione in fabbricati idonei sotto il profilo igienico- sanitario. Le pareti interne devono essere piastrellate fino all'altezza di mt. 2 o, comunque, rivestite con materiale impermeabile di facile lavatura; i pavimenti devono essere costruiti in gres con pendenza verso uno o più chiusini per lo scolo dell'acqua di lavaggio, nonché essere antisdrucciolevoli.

     3. E' obbligatorio il collegamento telefonico per chiamate urgenti (pronto soccorso, polizia) e un facile accesso ai mezzi impiegati.

     4. E' fatto divieto di svolgere qualunque operazione di rimessaggio, di manutenzione, di lavaggio che provochi l'immissione in mare di qualunque sostanza inquinante anche in minima quantità.

     5. Le darsene, e gli approdi turistici devono essere dotati di idoneo sistema di illuminazione che garantisca agevolmente lo svolgimento di operazioni di attracco.

     6. I progetti per la realizzazione delle strutture di diporto nautico e la conseguente realizzazione e agibilità devono essere preventivamente esaminati, per quanto attiene le norme contenute nel presente articolo e tutte le norme igienico-sanitarie, dal Servizio di igiene pubblica dell'AUSL territorialmente competente. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di igiene pubblica acquisire preventivamente il parere, degli organi preposti alle relative attività di controllo.

     7. Sono fatte salve le prerogative degli altri enti aventi competenza nella materia.

 

TITOLO VII

ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

 

     Art. 56. (Definizione dell'attività).

     1. Le associazioni che operano a livello nazionale, senza scopo di lucro, per finalità ricreative, culturali, religiose e sportive, possono esercitare attività turistiche ricettive e di diporto nautico, riservate esclusivamente ai propri associati [55].

     2. Per lo svolgimento dell'attività sociale, sia a carattere stagionale che annuale, l'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle per la sicurezza sociale.

 

     Art. 57. (Requisiti tecnici).

     1. Gli impianti per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 56 devono possedere i requisiti tecnici delle tipologie di riferimento (alberghi, villaggi-campeggi, stabilimenti balneari) disciplinate dalla presente legge e la ricettività deve essere rapportata agli standards minimi previsti dalle allegate tabelle di classificazione.

     2. Nel caso la gestione riguardi darsene o impianti nautici ai fini della vigilanza ogni natante o altro mezzo marittimo deve evidenziare su ogni imbarcazione, in maniera ben visibile, il numero corrispondente a quello registrato nell'elenco dei soci.

     3. Gli utenti durante la sosta nei complessi, devono essere in possesso della tessera di appartenenza all'associazione o ente gestore della struttura, con validità in corso. Tale documento deve essere esibito in occasione di controlli.

     4. E' fatto obbligo ai gestori di tenere a disposizione degli organi di vigilanza il registro dei soci.

 

TITOLO VIII

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

 

     Art. 58. (Norme comuni a tutti i soggetti destinatari della presente legge). [56]

     1. L’apertura per la gestione di tutte le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, è subordinata alla presentazione della SCIA, nel rispetto del disposto di cui agli articoli 19 e 20 della L. 241/1990.

     2. Il servizio di spiagge attrezzate, di cui all'art. 48, comma 3, è considerato complesso di attività unitaria dell'intero esercizio e deve essere ricompreso in un’unica SCIA.

 

     Art. 59. Avvio dell’attività [57]

     1. La SCIA, indirizzata al comune in cui è ubicato l’esercizio, deve indicare:

     a) le generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore e del suo eventuale rappresentante;

     b) quando la SCIA è presentata da persona giuridica, occorre l’indicazione dell’ente e della persona che ne ha la rappresentanza legale, con menzione del mandato;

     c) la denominazione prescelta, che non potrà essere uguale ad altra già esistente nell’ambito provinciale;

     d) il periodo di apertura (annuale o stagionale);

     e) il titolo legale di disponibilità dell’esercizio;

     f) la classificazione della struttura, ove prevista;

     g) l’ubicazione della struttura;

     h) gli estremi identificativi della concessione edilizia ove prevista.

     2. A seconda delle strutture ricettive, di cui al presente articolo la domanda deve riportare anche le eventuali altre indicazioni e deve essere corredata della prevista documentazione.

     3. Comparto alberghiero. I titolari degli esercizi ricettivi alberghieri di cui all’articolo 3 della presente legge, alla SCIA, devono allegare la seguente documentazione:

     a) la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione;

     b) relazione descrittiva della struttura indicante il numero complessivo delle camere, nonché quello distinto delle camere a un letto, a due letti e il numero dei bagni;

     c) indicazione anagrafica del direttore d’albergo;

     d) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto.

     4. Comparto complessi ricettivi all’aria aperta di nuova apertura. I titolari delle strutture ricettive all’aria aperta (villaggi e campeggi) di cui all’articolo 14, comma 1, lettere a) e b), alla SCIA, devono allegare la seguente documentazione:

     a) la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione;

     b) copie delle polizze di assicurazione per i rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti degli ospiti;

     c) planimetria dell’ubicazione dell’impianto, rispetto ad altri insediamenti turistici e residenziali già esistenti di cui all’articolo 24, comma 5;

     d) planimetria dell’ubicazione delle piazzole, progressivamente numerate, delle unità abitative, con l’indicazione, per ogni unità abitativa, del numero delle camere, dei letti e dei bagni; delle zone

     adibite a parcheggio macchine;

     e) regolamento interno di funzionamento delle strutture di cui all’articolo 35;

     f) certificato di agibilità degli allestimenti.

     5. Comparto ostelli. L’attività di gestione degli ostelli è subordinata alla presentazione di SCIA al comune territorialmente competente [58].

     6. [La SCIA, può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata con il comune] [59].

     7. Comparto attività ricettiva ex articolo 6, comma 10, della L. 217/1983. L’attività di gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanze è soggetta alla presentazione della SCIA al comune ove sono ubicati gli immobili. La SCIA deve indicare gli estremi del certificato di abitabilità e deve essere corredata di:

     a) relazione tecnica-illustrativa indicante l’ubicazione e le caratteristiche degli immobili.

     8. Comparto case per ferie. L’attività di gestione degli esercizi case per ferie è soggetta alla presentazione della SCIA, al comune competente per territorio ove è ubicato l’immobile, previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:

     a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;

     b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura;

     c) la durata minima della permanenza degli ospiti;

     d) il numero dei posti letto;

     e) il regolamento per l’uso della struttura;

     f) il tipo di gestione che deve garantire l’uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l’esercizio;

     g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall’utenza giovanile;

     h) i periodi di apertura.

     9. La SCIA può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata con il comune.

     10. Comparto affittacamere. Chi intende esercitare l’attività di affittacamere è soggetto alla presentazione SCIA al comune ove sono ubicati gli immobili. Alla SCIA deve essere allegata una relazione tecnica illustrativa contenente i seguenti elementi:
     a) estremi del certificato di abitabilità;

     b) numero dei vani destinati alla ospitalità con l’esatta ubicazione;

     c) numero dei posti letto;

     d) numero dei servizi igienici a disposizione degli ospiti;

     e) servizi accessori offerti;

     f) eventuale servizio di ristorazione da destinarsi esclusivamente agli ospiti dell’affittacamere [60].

     11. L’attività di affittacamere necessita d’iscrizione nel registro delle imprese.

     12. Comparto stabilimenti balneari. Per l’esercizio dell’attività il titolare dello stabilimento balneare deve presentare la SCIA al comune e deve allegare:

     a) relazione tecnica illustrativa indicante l’ubicazione e le caratteristiche dell’impianto;

     b) estremi della licenza edilizia;

     c) estremi della concessione demaniale;

     d) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;

     e) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;

     f) regolamento interno di fruibilità dell’impianto di cui all’articolo 49, comma 4.

     13. Comparto darsene. Per l’esercizio dell’attività i titolari delle darsene e approdi turistici, devono presentare la SCIA al comune e devono allegare:

     a) relazione tecnica illustrativa indicando l’ubicazione e le caratteristiche dell’impianto;

     b) estremi della concessione demaniale;

     c) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;

     d) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;

     e) certificato di agibilità degli impianti.

     14. Comparto associazioni senza scopo di lucro. Le associazioni e gli enti di cui all’articolo 56 sono soggetti alla presentazione della SCIA al comune competente per territorio ove sono ubicate le strutture ricettive o gli impianti di diporto nautico. Alla SCIA deve essere allegata:

     a) relazione tecnica illustrativa dell’impianto;

     b) planimetria con l’esatta ubicazione delle strutture;

     c) estremi della concessione demaniale rilasciata dalla capitaneria di porto, per l’attività nautica;

     d) certificato di agibilità degli impianti e delle strutture;

     e) copia delle ricevute dei versamenti sulle tasse di concessione;

     f) copia delle polizze di assicurazione per rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti di terzi;

     g) copia dello statuto sociale;

     h) elenco dei soci numerato cronologicamente;

     i) regolamento interno.

     15. Sono fatti salvi ulteriori documenti richiesti dal regolamento delle amministrazioni comunali competenti per territorio e dalle capitanerie di porto in materia di demanio marittimo.

 

     Art. 60. (Rilascio dell'autorizzazione di esercizio).

     1. Fatte salve le procedure in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sociale nonché quelle previste dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed eventuali modificazioni, l'Amministrazione comunale deve decidere sulla SCIA entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa [61].

     2. Trascorso il termine di cui al comma 1, si applicano le procedure previste per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi previsti dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990 come sostituito dall'art. 2, comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537.

     3. [Copia della licenza di esercizio deve essere trasmessa dal Comune oltre che all'interessato anche alla Regione Puglia - Assessorato al turismo, al Prefetto e all'Ente turistico territoriale e alla Provincia territorialmente competente] [62].

     4. [Il pagamento delle tasse di concessione è annuale anche per gli esercizi con autorizzazione stagionale] [63].

 

     Art. 61. (Contenuto della SCIA). [64]

     1. La SCIA deve contenere:

     a) il nominativo e le generalità complete del titolare e/o gestore dell'esercizio;

     b) il nominativo e le generalità complete del suo eventuale rappresentante;

     c) il nominativo e le generalità complete del direttore di albergo (ove è previsto);

     d) la denominazione e l'ubicazione dell'esercizio;

     e) la tipologia e la classificazione (ove è prevista) dell'esercizio;

     f) la validità (annuale o stagionale) e l'indicazione del periodo di apertura;

     g) il numero complessivo delle camere distinto ad un letto, a due letti, dei bagni, e dei letti aggiuntivi (alberghi, affittacamere);

     h) il numero degli appartamenti, camere e letti (case e appartamenti per vacanze);

     i) il totale della ricettività massima consentita;

     j) il totale delle unità abitative autorizzate (campeggi, villaggi, residenze turistiche);

     k) il totale della ricettività nelle unità abitative;

     l) il totale delle piazzole (campeggi, villaggi);

     m) il totale della ricettività (campeggi, villaggi);

     n) il totale dei visitatori occasionali entro e non oltre i limiti consentiti dalle installazioni igienico-sanitarie (campeggi e villaggi);

     o) il totale delle cabine-spogliatoio (stabilimenti balneari);

     p) il totale della ricettività (stabilimenti balneari);

     q) l'eventuale servizio di spiagge attrezzate di cui all'art. 58, comma 5.

 

     Art. 62. (Rinnovo autorizzazione).

     1. L'autorizzazione si rinnova automaticamente previo versamento delle tasse di concessione regionali e comunali accompagnate da

autocertificazione in cui si attesti che le condizioni strutturali del complesso non hanno subito variazioni.

 

     Art. 63. (Chiusura temporanea o definitiva). [65]

     1. Il titolare della SCIA che intende procedere alla chiusura temporanea o definitiva del complesso turistico deve darne preventivo avviso al comune.

 

     Art. 64. Registrazione notifica delle persone alloggiate [66]

     1. I titolari delle strutture ricettive di qualsiasi tipologia e classificazione sono tenuti a inviare i dati sul movimento turistico all’Aret Pugliapromozione, esclusivamente attraverso il Sistema Puglia per l’osservatorio turistico (SPOT).

     2. La comunicazione delle tariffe è soggetta a quanto previsto dalla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici).

 

TITOLO IX

CERTIFICAZIONE DI QUALITA'

 

     Art. 65. (Certificazione di qualità).

     1. Al fine di qualificare le strutture di cui alla presente legge, la Regione promuove la certificazione di qualità delle stesse.

     2. A tale scopo, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un provvedimento specifico di sostegno alla certificazione.

     3. Le aziende certificate saranno considerate prioritarie nell'erogazione di finanziamenti pubblici regionali finalizzati alla qualificazione delle strutture, così come individuate nella presente legge.

 

TITOLO X

GESTIONE E RESPONSABILITA'

RECLAMI - VIGILANZA - SANZIONI

 

     Art. 66. (Gestione e responsabilità).

     1. Responsabile delle strutture di cui alla presente legge è il titolare dell'autorizzazione, all'esercizio (o il gestore).

     2. Il titolare o l'eventuale rappresentante, la cui nomina deve risultare dall'autorizzazione, è responsabile dell'osservanza della presente legge e risponde in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.

 

     Art. 67. (Reclami). [67]

     1. I clienti delle strutture ricettive ai quali siano stati richiesti prezzi non conformi a quelli indicati nella prescritta tabella o che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture possono presentare reclamo entro venti giorni dall'evento all'Assessorato regionale al turismo.

     2. L'Assessore regionale al turismo promuove tempestivamente le procedure di accertamento del caso e, se il reclamo risulta fondato, comunica al reclamante, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il prezzo che doveva essere richiesto e i servizi che dovevano essere forniti, dando corso al procedimento relativo all'applicazione della rispettiva sanzione amministrativa.

     3. Se il reclamo risulta fondato e riguarda l'applicazione di tariffe, il titolare o gestore, indipendentemente dalla sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, e contemporaneamente a comunicare gli estremi dell'avvenuto pagamento alla Regione.

     4. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle strutture, fermo restando quanto previsto al comma 2, l'Assessore regionale al turismo ne dà comunicazione alle Autorità di Pubblica sicurezza, dei Vigili del fuoco e quelle sanitarie se eventualmente competenti per l'adozione degli ulteriori provvedimenti e al Sindaco.

 

     Art. 68. (Accertamento delle violazioni e funzioni di vigilanza).

     1. Le violazioni alle norme della presente legge sono accertate dagli organi secondo le vigenti leggi statali e regionali.

     2. Per gli stabilimenti balneari, le darsene e tutte le altre strutture turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione demaniale, l'esercizio della vigilanza e del controllo nonché sanzionatorio è esercitato anche dalla Capitaneria di Porto territoriale.

 

     Art. 69. (Procedimento sanzionatorio). [68]

     1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale 16 ottobre 1991, il regime sanzionatorio è di competenza del comune.

     2. L'istruttoria del procedimento sanzionatorio è regolamentato dalle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 e successive modifiche e integrazioni.

     3. I proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono devoluti al comune.

 

     Art. 70. (Sanzioni amministrative in materia di classificazione).

     1. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione disciplinate dalla presente legge è punita con sanzioni amministrative da lire due milioni a lire venti milioni [69].

     2. Salva l'applicazione delle norme previste dal codice penale:

     a) il titolare di un esercizio alberghiero che attribuisce alla propria struttura una tipologia diversa da quella prevista dall'art. 4 è passibile di una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni;

     b) il titolare di una struttura turistica ricettiva che attribuisca alla propria struttura, con qualsiasi mezzo, una classificazione o denominazione diversa da quella autorizzata, ovvero una attrezzatura non corrispondente a quella approvata, è soggetto al pagamento della sanzione da lire quattro milioni a lire dodici milioni oltre alla sospensione della licenza di esercizio fino a quando non avrà ottemperato alle previsioni della presente legge;

     c) il titolare di una struttura ricettiva che non ottemperi alle previsioni di cui all'art. 18, comma 1 (numerazione delle piazzole), è soggetto al pagamento della sanzione, da lire tre milioni a lire nove milioni;

     d) chiunque procede al frazionamento delle piazzole mediante vendita o concessione del diritto (art. 24, comma 7) è soggetto al pagamento di una sanzione da lire cinque milioni a lire dodici milioni con la revoca immediata della licenza di esercizio e la perdita e restituzione di eventuali contributi regionali incentivanti;

     e) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il titolare di esercizio che omette di esporre il segnale distintivo di classificazione o che lo esponga in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 9, comma 8;

     f) al titolare di esercizio che non fornisce le informazioni richieste ai fini della classificazione o non consente di effettuare gli accertamenti disposti dagli organi competenti di cui all'art. 68, comma 1, è comminata una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire venti milioni. In caso di persistente rifiuto, su richieste dell'Assessore regionale al turismo, il Sindaco competente per il territorio in cui è ubicata la struttura dispone la sospensione della licenza di esercizio fino a quando il titolare non avrà ottemperato all'obbligo.

     g) chiunque pratica prezzi difformi da quelli comunicati e convalidati è soggetto alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni.

 

     Art. 71. (Sanzioni amministrative in materia di tutela dell'ambiente).

     1. L'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente, fatti salvi i provvedimenti previsti in materia forestale e di igiene pubblica, nonché del codice della strada e del codice penale, è passibile di una sanzione amministrativa da un minimo di tre milioni a un massimo di lire venti milioni.

     2. E' soggetto a una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni chi consente l'installazione di tende oltre i limiti di superficie previsti dall'art. 18, comma 3.

     3. Salvo i provvedimenti in materia edilizia, è soggetto alla sanzione da lire due milioni a lire nove milioni chi allestisce insediamenti oltre i limiti di superficie previsti dall'art. 17, comma 2.

     4. E' soggetto a sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni, con sequestro delle attrezzature campeggistiche, il responsabile delle organizzazioni che non ottempera alle previsioni di cui agli artt. 20 e 21 in materia di campeggi naturalistici e mobili.

     5. E' soggetto alla sanzione amministrativa di lire tre milioni a lire nove milioni, con sequestro della tenda o roulotte, chi dovesse campeggiare nelle aree non consentite (art. 22). Nel caso in cui il mezzo di pernottamento fosse incorporato alla motrice di trasporto, sarà comminata soltanto la sanzione amministrativa da lire sei milioni a lire dodici milioni.

     6. E' soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire nove milioni il proprietario che consente la sosta ai turisti sul proprio appezzamento senza alcun nulla-osta comunale. Qualora il numero delle persone in sosta superi le cinque unità, la sanzione viene maggiorata da lire un milione a lire tre milioni per ogni unità eccedente a cinque. Ove mai il proprietario fosse in grado di comprovare la propria estraneità alla sosta abusiva dei campeggiatori la sanzione viene comminata ai campeggiatori nella stessa misura.

     7. E' soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni chi non ottempera a quanto previsto dall'art. 30 in materia di rimessaggio, con la sospensione della licenza di esercizio per la durata di quindici giorni da scomputarsi durante il periodo di funzionamento del complesso.

     8. Il titolare di esercizio che consente il parcheggio delle macchine o di altri mezzi di trasporto in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 31, comma 1, è soggetto a una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni.

 

     Art. 72. (Sanzioni amministrative in materia di conduzione gestionale).

     1. L'inosservanza delle disposizioni connesse alla licenza di esercizio, fatti salvi i provvedimenti previsti dal codice penale nonché quelli previsti dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di lire tre milioni a un massimo di lire nove milioni.

     2. Chiunque gestisce una struttura ricettiva disciplinata dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione comunale è soggetto, in solido con il proprietario della struttura, qualora fosse persona diversa, a una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire dodici milioni oltre al pagamento da lire duecentomila a lire novecentomila per ogni persona ospitata durante tutto il periodo di funzionamento e la immediata chiusura dell'esercizio.

     3. Il superamento della capacità ricettiva autorizzata comporta la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni oltre al pagamento da lire centomila a lire trecentomila per ogni persona in esubero e la sospensione per la durata di tre mesi della licenza di esercizio in caso di recidiva.

     4. La mancata esposizione al pubblico del titolo abilitativo è punita con una sanzione da lire due milioni a lire sei milioni. Nel caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione fino a quindici giorni [70].

     5. La mancata esposizione in ogni camera del cartello indicante il costo dell'ospitalità e del cartello indicante il percorso di emergenza antincendio comporta la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.

     6. Chi non ottempera all'esposizione del regolamento interno prevista dall'art. 35, comma 1, e dall'art. 49, commi 5 e 7, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.

     7. L'inosservanza, del periodo minimo di apertura, di cui all'art 37, comporta una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.

     8. Il titolare di esercizio che esercita in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 41, comma 5, in materia di affitto di case e appartamenti per vacanze è passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni.

     9. L'inosservanza di quanto previsto dall'art. 41, comma 5, in materia di somministrazione pasti è punita con una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni oltre alla revoca della licenza di esercizio.

     10. E' passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il titolare di esercizio che gestisce in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 39 (ostelli della gioventù), comma 4 e dall'art. 44 (case per ferie).

     11. E' soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il responsabile di esercizio che non ottempera a quanto previsto dall'art. 57, comma 2, in materia di natanti.

     12. Il titolare di esercizio che consente l'accesso nella propria struttura a persone non in possesso della tessera associativa di cui all'art. 57, comma 3, è passibile di una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire sei milioni oltre alla sospensione della licenza di esercizio per quindici giorni. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa il Sindaco, competente per il territorio in cui è ubicata la struttura, procede alla revoca della licenza di esercizio.

     13. E' soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire nove milioni il responsabile di esercizio che non ottempera a quanto previsto dall'art. 57, comma 4, in ordine alla mancata tenuta del registro dei soci.

     14. Il titolare della struttura che procede alla chiusura temporanea o definitiva del proprio esercizio senza ottemperare a quanto previsto dall'art. 63 è passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni con la revoca immediata della licenza di esercizio.

     15. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando comunque l'attività del complesso è ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o ha dato luogo a irregolarità tecnico-amministrative, il Sindaco, competente per il territorio in cui è ubicata la struttura, sospende l'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva per un periodo non superiore a sei mesi qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro trenta giorni, alle prescrizioni previste.

     16. L'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva è altresì revocata dal comune [71]:

     a) qualora il titolare dall'autorizzazione, alla scadenza della sospensione di cui al comma 4, non abbia ottemperato alle prescrizioni ivi previste;

     b) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per il titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive e in presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente discriminante, da parte del gestore;

     c) nelle ipotesi previste dall'art. 100 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche;

     d) in caso di recidivo comportamento in relazione alle violazioni della presente legge sanzionate dall'art. 70, comma 2, lettere a) e b).

     17. [Ogni provvedimento relativo all'autorizzazione deve essere comunicato alla Provincia e all'APT competenti per territorio, nonché all'Assessorato regionale al turismo] [72].

 

TITOLO XI

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 73. (Adeguamento delle strutture).

     1. Entro il primo settennio di validità di classificazione tutti i soggetti destinatari della presente legge devono adeguare i requisiti qualitativi standards minimi di classificazione alla presente normativa, sulla base delle relative allegate tabelle di riferimento [73].

     2. Per le strutture preesistenti e per quelle già in costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve le dimensioni minime delle superfici delle stanze purché conformi alle norme vigenti in materia edilizia e igienico-sanitaria previste dai regolamenti comunali.

     3. A decorrere dall'inizio del secondo settennio di validità di classificazione disciplinato dalla presente legge, il nuovo sistema deve essere applicato a regime e i nuovi standards minimi qualitativi devono essere osservati integralmente su tutto il territorio regionale [74].

     4. Il mancato adeguamento, entro i termini previsti dal comma 3, degli standards qualitativi minimi di classificazione comporta la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento degli obblighi di legge.

 

     Art. 74. (Classificazione). [75]

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere inoltrate alla Provincia competente le domande di classificazione secondo le nuove norme.

 

     Art. 75. (Autorizzazione amministrativa). [76]

     1. Le licenze preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continueranno ad essere valide sino alla loto scadenza.

 

TITOLO XII

ABROGAZIONE - MODIFICHE - RINVIO

 

     Art. 76. (Abrogazione della precedente normativa).

     1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) legge regionale 20 giugno 1979, n. 35;

     b) regolamento regionale 21 luglio 1980, n. 1;

     c) legge regionale 26 giugno 1981, n. 37;

     d) art. 4, lettera a), legge regionale 16 maggio 1985, n. 28;

     e) legge regionale 3 ottobre 1986, n. 29;

     f) legge regionale 24 ottobre 1986, n. 33;

     g) legge regionale 2 agosto 1993, n. 12 (art. 2, con esclusione di quanto riportato al comma 1 alloggi agrituristici; gli artt. 3-4-5-6-8-9- 10-11-14-15-16; gli artt. da 18 a 31 restano in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici;

     h) art. 5, commi 1 e 2, legge regionale 5 settembre 1994, n. 29;

     i) art. 9, commi 4 e 8, legge regionale 5 settembre 1994, n. 29;

     l) legge regionale 24 maggio 1994, n. 16.

 

     Art. 77. (Rinvio alla normativa vigente).

     1. Per tutto quanto non espressamente, disciplinato dalla presente legge si rinvia alle norme statali e regionali vigenti in materia.

 

 

(Sono omessi gli allegati e le tabelle)


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[3] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 2020, n. 22.

[5] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 2020, n. 22.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 20 maggio 2014, n. 25.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[10] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[11] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[12] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[13] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 2020, n. 22.

[14] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[15] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[16] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[17] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[18] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[19] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[20] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[21] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[22] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[23] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[24] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[25] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[26] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 giugno 2007, n. 20.

[27] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[28] Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[29] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[30] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 2020, n. 22.

[31] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2021, n. 25.

[32] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2021, n. 25.

[33] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2021, n. 25.

[34] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2021, n. 25.

[35] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 agosto 2021, n. 25.

[36] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[37] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 6.

[38] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 6.

[39] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2021, n. 25.

[40] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 luglio 2019, n. 26.

[41] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2021, n. 25.

[42] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 2020, n. 22.

[43] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 2019, n. 26.

[44] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 5 luglio 2019, n. 26.

[45] Comma sostituito dall'art. 16 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13 e così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2021, n. 25.

[46] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2021, n. 25.

[47] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 5 luglio 2019, n. 26.

[48] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 5 luglio 2019, n. 26 e sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 2020, n. 22.

[49] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 6 agosto 2021, n. 25.

[50] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 6 agosto 2021, n. 25.

[51] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 2020, n. 22 e abrogato dall'art. 10 della L.R. 6 agosto 2021, n. 25.

[52] Articolo abrogato dall’art. 40 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14.

[53] Articolo abrogato dall’art. 40 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14.

[54] Articolo abrogato dall’art. 40 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14.

[55] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[56] Articolo così modificato dall'art. 18 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[57] Articolo sostituito dall'art. 19 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[58] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 6 agosto 2021, n. 25.

[59] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 6 agosto 2021, n. 25.

[60] Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 6 agosto 2021, n. 25.

[61] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[62] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[63] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[64] Articolo così modificato dall'art. 21 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[65] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[66] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[67] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[68] Articolo così modificato dall'art. 24 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[69] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[70] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[71] Alinea così modificato dall'art. 26 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[72] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[73] Comma così modificato dall’art. 37 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14.

[74] Comma così modificato dall’art. 37 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14.

[75] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

[76] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 9 aprile 2018, n. 13.