§ IV.7.61 - L.R. 6 agosto 2021, n. 25.
Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 turismo e industria alberghiera
Data:06/08/2021
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 39 della l.r. 11/1999
Art. 2.  Integrazione dell’articolo 39 bis alla l.r. 11/1999
Art. 3.  Modifiche all’articolo 40 della l.r. 11/1999
Art. 4.  Integrazione dell’articolo 40 bis alla l.r. 11/1999
Art. 5.  Modifica all’articolo 41 della l.r. 11/1999
Art. 6.  Modifica all’articolo 46 della l.r. 11/1999
Art. 7.  Modifica all’articolo 48 della l.r. 11/1999
Art. 8.  Modifiche all’articolo 49 della l.r. 11/1999
Art. 9.  Modifiche all’articolo 49 bis della l.r. 11/1999
Art. 10.  Abrogazione dell’articolo 49 ter della l.r. 11/1999
Art. 11.  Modifiche all’articolo 59 della l.r. 11/1999
Art. 12.  Modifiche alla tabella “F” allegata alla l.r. 11/1999
Art. 13.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 25/2018
Art. 14.  Disposizioni urgenti in materia di presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste
Art. 15.  Modifica all’articolo 2 della l.r. 10/2021
Art. 16.  Modifiche alla l.r. 12/1980
Art. 17.  Modifica all’articolo 13 della l.r. 49/2017
Art. 18.  Interventi di demolizione e ricostruzione su immobili non residenziali


§ IV.7.61 - L.R. 6 agosto 2021, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) e disposizioni varie

(B.U. 6 agosto 2021, n. 102)

 

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)

 

Art. 1. Modifica all’articolo 39 della l.r. 11/1999

1. L’articolo 39 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) è sostituito dal seguente:

“Art. 39 (Ostelli)

1. Sono ostelli le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento di giovani, di gruppi di giovani e dei loro accompagnatori, di gruppi organizzati, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali, religiose, sportive ed educative.

2. Negli ostelli deve essere garantita, oltre alla prestazione deiservizi di base (alloggio e prima colazione), la disponibilità di strutture e servizi che consentono di perseguire le finalità di cui al comma 1.

3. La somministrazione di alimenti e bevande è consentita, sussistendo i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (sull’igiene dei prodotti alimentari), limitatamente alle sole persone alloggiate e ai loro accompagnatori.

4. Gli ostelli possono essere dotati di particolari strutture e attrezzature che consentono il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, sotto la responsabilità del gestore della struttura.

5. Gli ostelli devono possedere i requisiti minimi obbligatori e garantire i servizi minimi previsti dalla tabella “F” allegata alle presenti disposizioni e osservare la normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche nonché in materia e di tutela dei lavoratori e dei clienti nonché quella sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.

6. I titolari degli ostelli esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni adeguano le proprie strutture a quanto previsto dalla tabella “F” entro un anno dalla medesima data, fatta eccezione per gli adeguamenti relativi alle caratteristiche costruttive e dimensionali.

7. Per gli ostelli da insediare o già insediati in edifici costruiti prima dell’introduzione del certificato di agibilità o in edifici sottoposti a tutela e censiti dalle Soprintendenze come di interesse storico o monumentale ovvero sottoposti ad altre forme di tutela ambientale o architettonica è ammessa deroga motivata ai soli requisiti strutturali e dimensionali.

 

     Art. 2. Integrazione dell’articolo 39 bis alla l.r. 11/1999

1. Dopo l’articolo 39 della l.r. 11/1999, è inserito il seguente:

“Art. 39 bis. (Ostelli per escursionisti)

1. Sono ostelli per escursionisti le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento di escursionisti ubicate in aree rurali, riserve e parchi nazionali e regionali, ovvero ubicati lungo cammini e itinerari escursionistici di interesse internazionale, nazionale o regionale, destinati a svolgere anche funzioni di punto tappa, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali, religiose, sportive e educative.

2. Negli ostelli deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi di base (alloggio e prima colazione), la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.

3. La somministrazione di alimenti e bevande è consentita, sussistendo i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), limitatamente alle sole persone alloggiate e ai loro accompagnatori.

4. Gli ostelli possono essere dotati di particolari strutture ed attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

5. Gli ostelli per escursionisti devono possedere i requisiti minimi obbligatori e garantire i servizi minimi previsti dalla tabella "F" allegata alle presenti disposizioni e osservare la normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico­ sanitaria, di sicurezza, prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche nonché in materia di tutela dei lavoratori e dei clienti nonché quella sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 11/1999

1. L’articolo 40 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 40 (Destinazione e classificazione degli immobili adibiti ad ostelli)

1. L’esercizio di ostelli per escursionisti è finalizzato soprattutto al recupero del patrimonio edilizio esistente garantendo la continuità storica, sociale e culturale dell’ambito ambientale, naturalistico e urbanistico in cui la struttura è collocata, nonché il rispetto dello stile architettonico e decorativo originario.

2. La conversione e l’utilizzo di unità immobiliari destinate a ostelli per escursionisti non comporta, ai fini urbanistici, la destinazione d’uso alberghiera.

3. L’adeguamento delle strutture da destinare a ostelli per escursionisti alle norme in materia disicurezza e accessibilità avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente disciplina legislativa per le strutture residenziali relativamente alle unità o parti abitative, e per gli esercizi commerciali relativamente alle unità immobiliari o parti di esse destinate ai servizi comuni.

4. Gli ostelli e gli ostelli per escursionisti non sono soggetti a classificazione.

 

     Art. 4. Integrazione dell’articolo 40 bis alla l.r. 11/1999

1. Dopo l’articolo 40 della l.r. 11/1999, è inserito il seguente:

“Art. 40 bis. (Contrassegni identificativi)

1. I contrassegni identificativi degli ostelli hanno i seguenti elementi costitutivi:

a) logo distintivo della tipologia di struttura;

b) logo della Regione Puglia;

c) logo dell’Agenzia PugliaPromozione;

d) logo eventuale della zona o del percorso.

2. I contrassegni identificativi di cui al comma 1 devono essere riprodotti a cura dei titolari dell’attività su supporti grafici con le dimensioni, le forme, i colori e le immagini approvati con delibera di Giunta regionale.

3. I contrassegni identificativi di cui al comma 1 devono essere esposti all’esterno dell’ingresso principale delle strutture ricettive in modo da essere ben visibili al pubblico e non costituiscono messaggio pubblicitario.”

 

     Art. 5. Modifica all’articolo 41 della l.r. 11/1999

1. Al comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 11/1999 è aggiunto infine il seguente periodo: “Si intende gestione imprenditoriale e non occasionale la gestione di almeno tre case o appartamenti per vacanza.”

 

     Art. 6. Modifica all’articolo 46 della l.r. 11/1999

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 46 della l.r. 11/1999 è aggiunto il seguente:

“2 bis. L’attività di ristoro è destinata esclusivamente agli ospiti dell’affittacamere.”

 

     Art. 7. Modifica all’articolo 48 della l.r. 11/1999

1. Al comma 2 dell’articolo 48 della l.r. 11/1999 dopo le parole:su aree di proprietà privata sono aggiunte le seguenti: “o esclusivamente su aree private adiacenti al demanio.”.

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 49 della l.r. 11/1999

1. All’articolo 49 della l.r. 11/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “deve essere autorizzata dal Comune” sono sostituite dalle seguenti: “è consentita previa presentazione di SCIA al Comune ai sensi dell’articolo 59 della presente legge”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L’esercizio annuale dell’attività balneare è subordinato all’ottenimento del parere del Servizio di igiene pubblica che può avvalersi degli organi competenti in materia di tutela ambientale.

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 49 bis della l.r. 11/1999

1. All’articolo 49 bis della l.r. 11/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola: “decorrerà” è sostituita dalla seguente: “decorre” e le parole: “in fase di prima applicazione della presente legge” sono soppresse;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Il sistema di classificazione degli stabilimenti balneari è definito con regolamento approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, al fine di garantire la qualità dei servizi e il loro miglioramento, tenuto conto anche degli orientamenti a livello internazionale.

 

     Art. 10. Abrogazione dell’articolo 49 ter della l.r. 11/1999

1. L’articolo 49 ter è abrogato.

 

     Art. 11. Modifiche all’articolo 59 della l.r. 11/1999

1. All’articolo 59 della l.r. 11/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Comparto ostelli. L’attività di gestione degli ostelli è subordinata alla presentazione di SCIA al comune territorialmente competente.”;

b) il comma 6 è abrogato;

c) alla lettera f) del comma 10 è aggiunto il seguente: “da destinarsi esclusivamente agli ospiti dell’affittacamere”

 

     Art. 12. Modifiche alla tabella “F” allegata alla l.r. 11/1999

1. Alla tabella “F” sono apportate le seguenti modifiche:

a) la tabella “F” è sostituita dalla tabella “F” allegata;

b) la tabella “F” potrà essere modificata e/o integrata con provvedimento di Giunta regionale.

 

     Art. 13. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 25/2018

1. All’articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2018, n. 25 (Disciplina delle associazioni Pro loco) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è abrogato;

 

     Art. 14. Disposizioni urgenti in materia di presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste

1. Il fabbisogno di prestazioni residenziali e semiresidenziali dei presidi territoriali di recupero e di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste, disciplinato dagli articoli 12 e 15 del regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12 comprende ai fini dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, altresì, i posti residenziali e semiresidenziali per i quali, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione, alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento regionale sia stata richiesta dal Comune la verifica di compatibilità al fabbisogno alla Regione e, anche successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento regionale, sia stato rilasciato il relativo parere favorevole di compatibilità.

 

     Art. 15. Modifica all’articolo 2 della l.r. 10/2021

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 26 maggio 2021, n. 10 (Interventi a favore deisoggetti fragili per l’accesso all’istituto di Amministrazione di sostegno e dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati) le parole: “, così come quantificato dal Giudice tutelare,” sono soppresse.

 

     Art. 16. Modifiche alla l.r. 12/1980

1. Alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 (Costituzione dell’Istituto regionale pugliese per la storia dell’antifascismo, della resistenza e della Costituzione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma numero 2) dell’articolo 2 dopo le parole: “altre iniziative culturali” sono aggiunte le seguenti: “anche su indicazione del Consiglio regionale”;

b) dopo il primo comma dell’articolo 3 è aggiunto il seguente: “Il Consiglio regionale è socio di diritto dell’Istituto.”;

c) al primo comma dell’articolo 7 le parole: “La regione” sono sostituite dalle seguenti: “Il Consiglio regionale”.

 

     Art. 17. Modifica all’articolo 13 della l.r. 49/2017

1. Al comma 3 bis dell’articolo 13 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici), dopo le parole: “l’annualità 2020 sono aggiunte le seguenti: “e 2021, poste in essere nel perdurare dello stato di emergenza dichiarato con provvedimenti normativi statali,

 

     Art. 18. Interventi di demolizione e ricostruzione su immobili non residenziali [1]

1. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione su immobili non residenziali e quali condizioni di cui al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), la determinazione della dotazione minima degli standard deve avvenire ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro peri lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l’interno, 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765),solo qualora la destinazione finale sia diversa da quella iniziale. La cessione delle aree standard deve essere calcolata sulla complessiva volumetria dell’intervento da realizzare. Non è consentita la monetizzazione degli standard e gli stessi devono essere reperiti nel lotto d’intervento.

 

TABELLA F

Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli.

OSTELLI

STANDARD MINIMI OBBLIGATORI

 

Almeno un terzo delle camere deve avere capacità ricettiva di 4 posti letto con un numero massimo di posti letto per camera

max dieci posti letto per camera

Numero camere con relativo bagno, attrezzate per i turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie

almeno una

Superficie minima delle camere

nove metri quadrati

Cubatura minima per ogni posto letto

otto metri cubi, riducibili a sei nelle località situate oltre i seicento metri di altitudine

Percentuale minima di camere con bagni privati

sessanta per cento

E' consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di mc. 8 a persona

 

Sale ad uso comune opportunamente arredate e rapportate al numero dei posti letto, dotate di televisori, libri o giornali multilingue e giochi da tavolo

 

Aria condizionata nelle sale ad uso comune, fatta eccezione per le località situate oltre i seicento metri di altitudine

 

Riscaldamento in tutto l'esercizio

 

Almeno un punto ristoro attrezzato per la fornitura della prima colazione

 

Servizio di custodia dei valori in cassaforte

 

Servizio Internet, almeno una stampante e una fotocopiatrice

 

Disponibilità di sistemazione per biciclette e motocicli

 

 

DOTAZIONI MINIME DELLE CAMERE E DEI BAGNI

 

CAMERE

 

Ogni camera si intende adeguatamente attrezzata se dotata, in base alla capienza, degli elementi di arredo completi per ciascun ospite. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, ogni camera deve essere dotata di adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza, ove manchi il bagno privato.

 

BAGNI

 

I bagni privati e i bagni comuni devono essere dotati di biancheria da bagno (telo da bagno, asciugamano e salvietta) distinta per ciascun ospite ed essere completi di tutte le apparecchiature igieniche e non, idonee a rispondere alle diverse esigenze. Tali apparecchiature sono costituite, di norma, da lavabo, wc, bidet (o soluzione analoga) vasca o doccia. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, i bagni devono essere dotati di adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza e di cassetta di primo soccorso.

 

STATO DI MANUTENZIONE

Strutture, attrezzature e arredi devono essere in condizioni impeccabili, funzionanti ed efficienti e devono rispettare tutte le norme di sicurezza.

 

REQUISITI FUNZIONALI E STANDARD MINIMI DI QUALITA' DEI SERVIZI OFFERTI

 

Connessione internet gratuita (wi-fi) fatta salva l'impossibilità tecnica

almeno nelle zone comuni e preferibilmente anche in tutti i locali

Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici

 

Periodo minimo di apertura

sei mesi all'anno

Cadenza servizio di pulizia

quotidiano

Biancheria:

• Lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta a settimana;

• Asciugamani nelle camere e nei bagni ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta a settimana.

 

Numero di ore minimo del servizio di ricevimento

sei su ventiquattro

Conoscenza linguistica minima richiesta agli addetti al ricevimento

lingua inglese

 

Personale disponibile a chiamata per gli ospiti nelle ore notturne

 

Sistema di ricevimento a chiamata attivabile nell'arco temporale non coperto dal servizio di ricevimento

 

Possibilità di soggiorno anche per singoli ospiti

 

Possibilità di assegnazione di un posto letto anche in camere multiple

 

Disponibilità di materiale utile a promuovere le specificità del territorio regionale e locale, con particolare attenzione all'ambito culturale, paesaggistico, ambientale, enogastronomico

 

Partecipazione a una rete di relazioni tra gli Ostelli della Puglia e diffusione di ogni notizia utile sulle possibilità di soggiorno presso gli stessi Ostelli

 

Indicazioni dei numeri telefonici per le emergenze in italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo

 

 

OSTELLI PER ESCURSIONISTI

STANDARD MINIMI OBBLIGATORI

 

Capacità ricettiva massima (posti letto)

trenta

Almeno un terzo delle camere deve avere capacità ricettiva di 4 posti letto con un numero massimo di posti letto per camera

max dieci posti letto per camera

Numero camere con relativo bagno, attrezzate per i turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie

almeno una

Superficie minima delle camere

nove metri quadrati

Cubatura minima per ogni posto letto

Otto metri cubi, riducibili a sei nelle località situate oltre i seicento metri di altitudine

Percentuale minima di camere con bagni privati

quaranta per cento

E' consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di mc. 8 a persona

 

Sale ad uso comune opportunamente arredate e rapportate al numero degli ospiti, dotate di televisore, libri o giornali multilingue e giochi da tavolo

 

Aria condizionata nelle sale ad uso comune, fatta eccezione per le località situate oltre i seicento metri di altitudine

 

Riscaldamento in tutto l'esercizio

 

Almeno un punto ristoro, anche con distributori automatici, attrezzato per la fornitura della prima colazione

 

Servizio di custodia dei valori in cassaforte

 

Servizio Internet, almeno una stampante e una fotocopiatrice

 

Disponibilità di sistemazione per biciclette e motocicli

 

DOTAZIONI MINIME DELLE CAMERE E DEI BAGNI

 

CAMERE

 

Ogni camera si intende adeguatamente attrezzata se dotata, in base alla capienza, degli elementi di arredo completi per ciascun ospite. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, ogni camera deve essere dotata di adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza, ove manchi il bagno privato.

 

BAGNI

 

I bagni privati e i bagni comuni devono essere dotati di biancheria da bagno (telo da bagno, asciugamano e salvietta) distinta per ciascun ospite ed essere completi di tutte le apparecchiature, igieniche e non, idonee a rispondere alle diverse esigenze. Tali apparecchiature sono costituite, di norma, da lavabo, wc, bidet (o soluzione analoga) vasca o doccia. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, i bagni devono essere dotati di adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza e di cassetta di primo soccorso.

 

STATO DI MANUTENZIONE

Strutture, attrezzature e arredi devono essere in condizioni Impeccabili, funzionanti ed efficienti e devono rispettare tutte le norme di sicurezza.

 

 

 

REQUISITI FUNZIONALI E STANDARD MINIMI DI QUALITA' DEI SERVIZI OFFERTI

 

Connessione internet gratuita (wi-fi) fatta salva l'impossibilità tecnica

almeno nelle zone comuni e preferibilmente anche in tutti i locali

Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia igienico sanitaria e di pubblica sicurezza

 

Periodo minimo di apertura

quattro mesi all'anno

Cadenza servizio di pulizia

quotidiano

Biancheria:

• lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e almeno una volta a settimana;

• asciugamani nelle camere e nei bagni a ogni cambio di cliente ed almeno una volta a settimana.

 

Numero di ore minimo del servizio di ricevimento

sei su ventiquattro

Conoscenza linguistica minima richiesta agli addetti al ricevimento

lingua inglese

Personale disponibile a chiamata per gli ospiti nelle ore notturne

 

Sistema di ricevimento a chiamata attivabile nell'arco temporale non coperto dal servizio di ricevimento

 

Possibilità di soggiorno anche per singoli ospiti

 

Possibilità di assegnazione di un posto letto anche in camere multiple

 

Disponibilità di materiale utile a promuovere le specificità del territorio regionale e locale, con particolare attenzione all'ambito culturale, paesaggistico, ambientale, enogastronomico

 

Partecipazione a una rete di relazioni tra gli Ostelli della Puglia e diffusione di ogni notizia utile sulle possibilità di soggiorno presso gli stessi Ostelli

 

Indicazioni dei numeri telefonici per le emergenze in italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 30 novembre 2021, n. 39.