§ IV.7.18 - L.R. 2 Agosto 1993, n. 12. - Disciplina delle strutture
ricettive extralberghiere.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 turismo e industria alberghiera
Data:02/08/1993
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge).
Art. 2.  (Definizione delle strutture).
Art. 3.  (Case per ferie).
Art. 4.  (Ostelli per la gioventù).
Art. 5.  (Affittacamere).
Art. 6.  (Case e appartamenti per vacanze).
Art. 7.  (Alloggi agrituristici).
Art. 8.  (Case per ferie).
Art. 9.  (Ostelli per la gioventù).
Art. 10.  (Affittacamere).
Art. 11.  (Case e appartamenti per vacanze).
Art. 12.  (Alloggi agrituristici).
Art. 13.  (Autorizzazione di esercizio).
Art. 14.  (Case per ferie e ostelli per la gioventù).
Art. 15.  (Esercizi di affittacamere).
Art. 16.  (Case e appartamenti per vacanze).
Art. 17.  (Alloggi agrituristici).
Art. 18.  (Accertamenti dei requisiti).
Art. 19.  (Rinnovi e dichiarazioni annuali).
Art. 20.  (Comunicazioni del provvedimento).
Art. 21.  (Diffida, sospensioni, revoca).
Art. 22.  (Cessazione temporanea dell'attività ricettiva).
Art. 23.  (Riepiloghi annuali).
Art. 24.  (Denuncia e pubblicità dei prezzi).
Art. 25.  (Classificazione e comparazione ai fini tributari).
Art. 26.  (Denuncia dei dati statistici).
Art. 27.  (Funzioni di vigilanza e controllo).
Art. 28.  (Osservanza di norme statali e regionali).
Art. 29.  (Accertamento delle violazioni e irrogazioni delle sanzioni).
Art. 30.  (Sanzioni).
Art. 31.  (Disposizioni transitorie e finali).
Art. 32.  (Enti Turistici territoriali).


§ IV.7.18 - L.R. 2 Agosto 1993, n. 12. - Disciplina delle strutture

ricettive extralberghiere.

(B.U. 6 agosto 1993, n. 108).

 

 

TITOLO I

Generalità

 

Art. 1. (Oggetto della legge).

     1. In attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, la presente legge disciplina l'attività delle strutture ricettive extralberghiere.

 

     Art. 2. (Definizione delle strutture). [1]

     [1. Sono definite strutture extralberghiere:

- case per ferie;

- ostelli per la gioventù;

- esercizi affittacamere;

- case e appartamenti per vacanze;

- alloggi agrituristici].

 

     Art. 3. (Case per ferie). [2]

 

     Art. 4. (Ostelli per la gioventù). [2]

 

     Art. 5. (Affittacamere). [2]

 

     Art. 6. (Case e appartamenti per vacanze). [2]

 

     Art. 7. (Alloggi agrituristici).

     1. Sono «alloggi agrituristici» i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene data ospitalità ai turisti da imprenditori agrituristici, singoli o associati, regolarmente iscritti all'Albo regionale degli operatori agrituristici, che, ai sensi dell'art. 2135 c.c., esercitano un'attività diretta alla coltivazione del fondo.

     2. L'attività di ospitalità deve essere svolta dagli imprenditori agrituristici come attività secondaria e, comunque, integrativa all'attività agricola secondo la normativa della legge regionale vigente sull'agriturismo.

     3. Non possono essere adibite all'attività di ospitalità persone non appartenenti al nucleo familiare dell'imprenditore o normalmente conviventi con esso e, comunque, nel rispetto del terzo comma dell'art. 239 bis c.c.

 

TITOLO II

Caratteristiche tecniche funzionali

 

     Art. 8. (Case per ferie). [2]

 

     Art. 9. (Ostelli per la gioventù). [2]

 

     Art. 10. (Affittacamere). [2]

 

     Art. 11. (Case e appartamenti per vacanze). [2]

 

     Art. 12. (Alloggi agrituristici).

     1. I locali destinati all'esercizio di attività agrituristica devono garantire una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq. 8 per ogni posto letto e possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dal regolamento comunale per le civili abitazioni.

     2. Gli ingressi alle camere da letto destinate agli ospiti devono avere accesso diretto senza attraversare i locali o i servizi destinati alla famiglia dell'imprenditore agricolo o ad altro ospite.

     3. Gli appartamenti o i locali in genere di ospitalità devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario completo di wc con acqua corrente, lavabo e specchio, per ogni 8 persone o frazione di 8 superiore a 2, escluso le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi dell'imprenditore agricolo.

     4. Per ogni camera da letto, l'arredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino da rifiuti.

     5. L'utilizzo di immobili rurali per l'esercizio di alloggio agrituristico non comporta modifiche di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.

     6. I locali degli alloggi agrituristici devono far parte della struttura dell'azienda ed essere siti, di norma, nell'ambito domestico dell'imprenditore o in contiguità allo stesso in modo da consentire' un rapporto costante di ospitalità.

     7. Negli alloggi agrituristici possono essere somministrati solo cibi e bevande di prodotti propri o di quelli tipici locali.

 

TITOLO III

Obblighi amministrativi

 

     Art. 13. (Autorizzazione di esercizio).

     1. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive extralberghiere di cui all'art. 2 della presente legge, i titolari o i gestori di esercizio devono presentare al Comune competente per territorio apposita domanda sulla base di quanto previsto dai successivi artt. 14, 15, 16 e 17 della presente legge.

 

     Art. 14. (Case per ferie e ostelli per la gioventù). [2]

 

     Art. 15. (Esercizi di affittacamere). [2]

 

     Art. 16. (Case e appartamenti per vacanze). [2]

 

     Art. 17. (Alloggi agrituristici).

     1. L'esercizio dell'attività agrituristica è soggetta ad autorizzazione comunale.

     2. Nella domanda per ottenere l'autorizzazione di esercizio l'interessato deve dichiarare:

- di essere iscritto nell'apposito albo regionale degli operatori agrituristici;

- generalità del dichiarante;

- caratteristiche e dimensioni dell'azienda agricola;

- numero e ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;

- numero dei posti letto;

- servizi igienici a disposizione degli ospiti;

- servizi accessori offerti;

- periodi in cui viene data ospitalità e, comunque, non inferiori a 60

giorni l'anno;

- prezzi massimi che s'intendono praticare per ogni servizio e prestazione.

 

TITOLO IV

Norme comuni

 

     Art. 18. (Accertamenti dei requisiti). [2]a

     1. Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di cui agli articoli precedenti della presente legge dopo aver accertato la sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti nonché di quelli previsti dagli artt. 11 e 12 del Testo Unico delle leggi di P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773.

     2. Gli accertamenti dei requisiti strutturali sono effettuati dal Comune attraverso:

     a) sopralluoghi diretti di personale tecnico all'uopo abilitato;

     b) dichiarazione, sottoscritta dall'interessato e controfirmata da un tecnico abilitato, attestante la conformità delle strutture e dell'impiantistica connessa agli specifici requisiti tecnico-funzionali.

 

     Art. 19. (Rinnovi e dichiarazioni annuali). [2]a

     1. L'autorizzazione, anche a carattere stagionale, viene rinnovata annualmente, a presentazione di domanda, di norma mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento delle tasse di concessione e delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo.

 

     Art. 20. (Comunicazioni del provvedimento). [2]a

     1. Il Comune, nel rilasciare le autorizzazioni, deve dare contestualmente comunicazione all'Assessorato regionale al Turismo e all'Ente Turistico competente per territorio.

     2. Analoga comunicazione deve essere fatta anche per le diffide, sospensioni, revoche e cessazioni.

 

     Art. 21. (Diffida, sospensioni, revoca). [2]a

     1. Ferme restando le competenze in materia delle Autorità di Pubblica Sicurezza, l'autorizzazione all'esercizio delle attività ricettive disciplinate dalla presente legge è revocata dal Comune nei seguenti casi:

     a) qualora vengano a mancare uno o più requisiti necessari per il rilascio;

     b) qualora l'attività venga a risultare dannosa o contraria agli scopi per i quali era stata rilasciata.

     2. Nei casi di irregolarità minori, il Comune può procedere alla diffida e alla successiva sospensione temporanea dell'autorizzazione.

 

     Art. 22. (Cessazione temporanea dell'attività ricettiva). [2]a

     1. Il titolare di una delle strutture di cui agli articoli precedenti della presente legge che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne preventiva comunicazione al Comune.

     2. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal Comune, per fondati motivi, di altri sei mesi. Decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata.

 

     Art. 23. (Riepiloghi annuali). [2]a

     1. Il Comune è tenuto a trasmettere all'Assessorato regionale al Turismo e all'Ente Turistico competente per territorio i riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attività.

     2. Il riepilogo di cui al comma precedente deve essere trasmesso improrogabilmente entro il 31 dicembre di ogni anno.

 

     Art. 24. (Denuncia e pubblicità dei prezzi).

     (Omissis) [3].

 

     Art. 25. (Classificazione e comparazione ai fini tributari). [2]a

     1. Gli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere sono classificati dal Comune, ai fini della comparazione alle categorie previste dal Decreto Legislativo n. 230 del 22.06,1991, lettera f), numero d'ordine 7.

 

     Art. 26. (Denuncia dei dati statistici). [2]a

     1. I gestori o i titolari delle strutture ricettive indicate nella presente legge devono presentare. entro il quinto giorno del mese successivo, all'Ente turistico competente per territorio, i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico sulla base delle vigenti disposizioni di legge in materia.

 

     Art. 27. (Funzioni di vigilanza e controllo). [2]a

     1. Ferme restando le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, le Funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge sono esercitate dal Comune.

     2. La Regione verifica che sia data attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge mediante controlli ispettivi per mezzo di personale proprio o avvalendosi del personale dell'Ente Turistico competente per territorio espressamente incaricato dall'Assessorato regionale al Turismo.

 

     Art. 28. (Osservanza di norme statali e regionali). [2]a

     1. E' fatta salva l'osservanza di norme statali e regionali che regolano l'esercizio dell'attività ricettiva non prevista dalla presente legge e, in particolare, di quelle riguardanti la pubblica sicurezza, la prevenzione incendi ed infortuni, la tutela igienico-sanitaria e l'uso e la tutela del suolo.

 

     Art. 29. (Accertamento delle violazioni e irrogazioni delle sanzioni). [2]a

     1. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati dal Comune cui spetta l'esercizio della vigilanza ed al quale sono devoluti i proventi delle sanzioni previste dal successivo art. 30 in base alla vigente normativa regionale in materia «Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale» e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 30. (Sanzioni). [2]a

     1. Ferma restando l'applicazione delle norme penali, chiunque pone in esercizio una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge sprovvisto dell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da 1.000.000 a 3.000.000;

- chiunque trasgredisce agli obblighi previsti dal 10 comma del precedente articolo 24 è soggetto al pagamento della sanzione da £. 500.000 a £. 1.500.000;

- il ritardato adempimento nei termini di cui al 1° comma dell'art. 24 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa da £. 250.000 a £. 500.000;

- l'omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi di cui al 4° comma dell'art. 24 della presente legge comporta la sanzione amministrativa da £. 250.000 a £. 500.000;

- l'applicazione dei prezzi superiori a quelli denunziati, oltre alle sanzioni previste dalla vigente normativa statale in materia di prezzi, comporta anche il pagamento di una pena pecuniaria da £. 500.000 a £. 1.000.000;

- il superamento della capacità ricettiva autorizzata comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da £. 500.000 a £. 750.000 [4].

     2. (Omissis) [5].

     3. La mancata denuncia dei dati statistici di cui all'art. 26 della presente legge è soggetta alle sanzioni previste dall'art 11 del D.L. 6 giugno 1989, n. 322.

 

     Art. 31. (Disposizioni transitorie e finali). [2]a

     1. Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture ricettive già operanti, ai fini del proseguimento dell'attività ricettiva, devono essere adeguate alle caratteristiche funzionali ed ai requisiti di cui alla presente legge.

     2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari o legali rappresentanti delle strutture ricettive denominate «esercizi di affittacamere» e «case e appartamenti per vacanze» devono presentare domanda al Comune in cui è ubicata la struttura per ottenere l'autorizzazione di cui alle disposizioni della presente legge.

     3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si rinvia, in quanto compatibile, alla normativa statale.

 

     Art. 32. (Enti Turistici territoriali).

     1. In attesa della riforma dell'intero settore turistico regionale, le competenze attribuite dalla presente legge agli Enti turistici competenti per territorio vengono esercitate dagli Enti Provinciali per il Turismo fino alla data di costituzione delle Aziende di Promozione Turistica (AA.PP.TT.).

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 76 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 11, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R. 11/99, con esclusione di quanto riportato al comma 1 alloggi agrituristici.

[2] Articolo abrogato dall'art. 76 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 11, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R. 11/99.

[2] Articolo abrogato dall'art. 76 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 11, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R. 11/99.

[2] Articolo abrogato dall'art. 76 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 11, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R. 11/99.

[2] Articolo abrogato dall'art. 76 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 11, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R. 11/99.

[2] Articolo abrogato dall'art. 76 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 11, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R. 11/99.

[2] Articolo abrogato dall'art. 76 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 11, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R. 11/99.

[2] Articolo abrogato dall'art. 76 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 11, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R. 11/99.

[2] Articolo abrogato dall'art. 76 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 11, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R. 11/99.

[2] Articolo abrogato dall'art. 76 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 11, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R. 11/99.

[2] Articolo abrogato dall'art. 76 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 11, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R. 11/99.

[2] Articolo abrogato dall'art. 76 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 11, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R. 11/99.

[2]2a Il presente articolo resta in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici, come previsto dall'art. 76 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 11.

[2]2a Il presente articolo resta in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici, come previsto dall'art. 76 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 11.

[2]2a Il presente articolo resta in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici, come previsto dall'art. 76 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 11.

[2]2a Il presente articolo resta in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici, come previsto dall'art. 76 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 11.

[2]2a Il presente articolo resta in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici, come previsto dall'art. 76 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 11.

[2]2a Il presente articolo resta in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici, come previsto dall'art. 76 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 5 settembre 1994, n. 29, e sostituito dagli artt. 4, 5 e 7 della L.R. 29/1994.

[2]2a Il presente articolo resta in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici, come previsto dall'art. 76 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 11.

[2]2a Il presente articolo resta in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici, come previsto dall'art. 76 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 11.

[2]2a Il presente articolo resta in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici, come previsto dall'art. 76 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 11.

[2]2a Il presente articolo resta in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici, come previsto dall'art. 76 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 11.

[2]2a Il presente articolo resta in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici, come previsto dall'art. 76 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 11.

[2]2a Il presente articolo resta in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici, come previsto dall'art. 76 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 11.

[4] Si riporta di seguito il comma 2, art. 10 della L.R. 5 settembre 1994, n. 29:

[5] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 5 settembre 1994, n. 29, e sostituito dal comma 8, art. 9 della L.R. 29/1994.

[2]2a Il presente articolo resta in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici, come previsto dall'art. 76 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 11.