§ IV.7.49 - L.R. 9 aprile 2018, n. 13.
Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche - modifiche alla legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 turismo e industria alberghiera
Data:09/04/2018
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 1 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11
Art. 2.  Modifiche e all’articolo 2 della l.r. 11/1999, e introduzione dell’articolo 2 bis
Art. 3.  Modifica all’articolo 8 della l.r. 11/1999
Art. 4.  Modifica all’articolo 9 della l.r. 11/1999
Art. 5.  Modifica all’articolo 10 della l.r. 11/1999
Art. 6.  Modifica all’articolo 11 della l.r. 11/1999
Art. 7.  Modifica all’articolo 14 della l.r. 11/1999
Art. 8.  Modifiche all’articolo 15 della l.r. 11/1999
Art. 9.  Modifiche all’articolo 17 della l.r. 11/1999
Art. 10.  Modifiche all’articolo 21 della l.r. 11/1999
Art. 11.  Modifica all’articolo 22 della l.r. 11/1999
Art. 12.  Modifica all’articolo 24 della l.r. 11/1999
Art. 13.  Modifica all’articolo 26 della l.r. 11/1999
Art. 14.  Modifica all’articolo 38 della l.r. 11/1999
Art. 15.  Modifica all’articolo 41 della l.r. 11/1999
Art. 16.  Modifica all’articolo 49 della l.r. 11/1999
Art. 17.  Modifica all’articolo 56 della l.r. 11/1999
Art. 18.  Modifica all’articolo 58 della l.r. 11/1999
Art. 19.  Modifiche all’articolo 59 della l.r. 11/1999
Art. 20.  Modifiche all’articolo 60 della l.r. 11/1999
Art. 21.  Modifiche all’articolo 61 della l.r. 11/1999
Art. 22.  Modifiche all’articolo 63 della l.r. 11/1999
Art. 23.  Modifiche all’articolo 64 della l.r. 11/1999
Art. 24.  Modifiche all’articolo 69 della l.r. 11/1999
Art. 25.  Modifica all’articolo 70 della l.r. 11/1999
Art. 26.  Modifiche all’articolo 72 della l.r. 11/1999
Art. 27.  Abrogazioni
Art. 28.  Modifica al titolo della legge regionale 15 novembre 2007, n. 34
Art. 29.  Modifiche all’articolo 1 della l.r. 34/2007
Art. 30.  Modifiche agli articoli 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20 e 21 della l.r. 34/2007


§ IV.7.49 - L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche - modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) e modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo.

(B.U. 13 aprile 2018, n. 52)

 

Capo I

Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n, 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)

 

Art. 1. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11

1. L’articolo 1 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n, 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro), è sostituito dal seguente:

"Art. 1 Finalità della legge

1. Con la presente legge la Regione Puglia detta norme inmateria di classificazione e di regolamentazione delle strutture ricettive, ai sensi dell’articolo 117, quarto comma della Costituzione, e in materia amministrativa e gestionale delle strutture a uso pubblico gestite in regime di concessione (stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, darsene).".

 

     Art. 2. Modifiche e all’articolo 2 della l.r. 11/1999, e introduzione dell’articolo 2 bis

1. L’articolo 2 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 Competenze regionali

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalle presenti disposizioni e in particolare:

a) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina gli standard di qualità delle strutture e le procedure per la verifica del loro rispetto;

b) svolge attività di vigilanza e di controllo sulle procedure disciplinate dalla presente legge al fine di verificarne l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza sulla base di criteri e standard prestabiliti.

2. La Giunta regionale, anche in coordinamento con le altre regioni e nel rispetto degli standard minimi uniformi sul territorio nazionale, predispone un sistema di classificazione omogenea sul territorio regionale al fine di garantire la qualità dei servizi, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale.".

2. Dopo l’articolo 2 della l.r. 11/1999, come sostituito dal precedente comma 1, è inserito il seguente:

"Art. 2 bis Competenze comunali

1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni relative:

a) alle procedure amministrative per l’avvio e le trasformazioni delle attività turistiche ricettive mediante l’applicazione delle disposizioni relative allo sportello unico di cui all’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e del relativo regolamento attuativo;

b) alla vigilanza e controllo, compresa la lotta all’abusivismo, sulle strutture ricettive.".

 

     Art. 3. Modifica all’articolo 8 della l.r. 11/1999

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente: "1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva soggetta a classificazione è verificata dal comune che deve evitare l’insorgere di omonimie nell’ambito provinciale.".

 

     Art. 4. Modifica all’articolo 9 della l.r. 11/1999

1. Al comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 11/1999, le parole: "per il rilascio della autorizzazione", sono sostituite dalle seguenti: "per l’esercizio dell’attività".

 

     Art. 5. Modifica all’articolo 10 della l.r. 11/1999

1. L’articolo 10 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 Procedure per la classificazione delle strutture turistiche ricettive

1. Il titolare della struttura ricettiva presenta al comune competente per territorio, contestualmente alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione.

2. Il comune competente per territorio verifica le dichiarazioni di cui al comma 1, anche mediante sopralluoghi presso le strutture ricettive, e accerta che la denominazione della struttura ricettiva eviti omonimie nell’ambito territoriale provinciale anche in relazione a diverse tipologie di strutture ricettive. Tali verifiche sono effettuate secondo le disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. Qualora la struttura ricettiva presenti i requisiti di una classificazione diversa da quella dichiarata, il comune competente per territorio assegna un congruo termine per l’adeguamento, trascorso il quale si procede alle determinazioni conseguenti, compresa l’assegnazione d’ufficio della classificazione effettivamente posseduta.

4. Qualora, successivamente all’avvio dell’attività, vi sia un mutamento dei requisiti di classificazione, il titolare della struttura ricettiva comunica al comune, su modello regionale, le modifiche della classificazione precedentemente ottenuta.

5. La Regione Puglia con atto della competente struttura regionale approva la modulistica che deve essere utilizzata nel territorio regionale ai fini della classificazione delle strutture ricettive entro sessanta giorni dall’approvazione delle presenti disposizioni e, ove necessario, ne dispone l’aggiornamento.

6. Decorso il termine per i provvedimenti di cui all’articolo 19, comma 3 della L. 241/90 il comune provvede alla trasmissione della SCIA alla Regione e all’Agenzia regionale del turismo (Aret) Pugliapromozione, secondo le modalità stabilite.".

 

     Art. 6. Modifica all’articolo 11 della l.r. 11/1999

1. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente: "2. Alla classificazione di tali strutture provvede il comune competente per territorio.".

 

     Art. 7. Modifica all’articolo 14 della l.r. 11/1999

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 11/1999, le parole alfanumeriche: "di cui all’articolo 5 della legge n. 217 del 1983", sono soppresse.

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 11/1999

1. All’articolo 15 della l.r. 11/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate funzionalmente collegate, facenti parte di un unico complesso ricettivo a gestione unitaria, per la sosta e il soggiorno di turisti, anche sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, costituite da unità abitative fisse e non.";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2 bis. Le eventuali unità abitative diverse da quelle fisse di cui al comma 1, non sono soggette a titoli abilitativi edilizi come disciplinato dall’articolo 3, comma 1, lettera e), e.5), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni."; "2 ter. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo a un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all’alloggio, sia degli ulteriori ed eventuali servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata un’apposita convenzione che regoli i rapporti del servizio di alloggio, in capo al quale rimane la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell’attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva.".

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 11/1999

1. All’articolo 17 della l.r. 11/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei complessi di cui al comma 1 è possibile riservare apposite aree attrezzate con unità abitative fisse dotate di tutti i servizi per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Il numero massimo di unità abitative non potrà essere superiore a trenta unità per ettaro e, comunque, la ricettività non potrà superare centoventi posti letto per ettaro. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità di cui al presente comma viene consentita con il rilascio di permesso a costruire secondo la disciplina di cui al d.p.r. 380/2001. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree non sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità abitative, di cui al presente comma, viene consentita previa presentazione di apposito piano, che con delibera del consiglio comunale costituisce variante allo strumento urbanistico. Detta variante sarà approvata dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di trasmissione all’Assessorato regionale competente.";

b) il comma 4, come modificato dall’articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale 1° agosto 2011, n. 21, è sostituito dal seguente: "4. Oltre al 25 per cento della ricettività complessiva consentita in strutture fisse, è altresì consentita, in misura non superiore a un ulteriore 40 per cento, la realizzazione di allestimenti mobili di pernottamento. Gli interventi finalizzati all’installazione dei predetti allestimenti mobili di pernottamento non necessitano di titoli abilitativi edilizi e sono soggetti ad attività edilizia libera a condizione che:

a) siano realizzati in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alla normativa regionale vigente;

b) gli allacciamenti alle reti tecnologiche, di adduzione e di smaltimento possano essere rimossi

in ogni momento;

c) le caravan e le case mobili conservino i meccanismi di rotazione in funzione e non abbiano alcun collegamento permanente al terreno;

d) le tende e le lodge tents siano realizzate con materiali smontabili e trasportabili e non abbiano

alcun collegamento permanente al terreno.";

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4 bis. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che faccia capo a un unico soggetto tanto per la fornitura dei servizi principali, quali quelli relativi all’alloggio, quanto per la fornitura degli ulteriori ed eventuali altri servizi. La gestione è unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quella di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso di regolare autorizzazione, ove prevista, e sia altresì stipulata un’apposita convenzione regolante le caratteristiche del servizio di cui alla gestione in conformità ai requisiti minimi previsti per il livello di classificazione che la struttura possiede.".

 

     Art. 10. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 11/1999

1. All’articolo 21 della l.r. 11/1999, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola: "Sindaco" è sostituita dalla seguente: "comune";

b) al comma 3 la parola: "Sindaco" è sostituita dalla seguente: "comune".

 

     Art. 11. Modifica all’articolo 22 della l.r. 11/1999

1. All’articolo 22 della l.r. 11/1999, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola: "Sindaco" è sostituita dalla seguente: "comune";

b) il comma 7 è abrogato;

c) il comma 9 è abrogato.

 

     Art. 12. Modifica all’articolo 24 della l.r. 11/1999

1. Al comma 8 dell’articolo 24 della l.r. 11/1999, le parole: "ed è soggetta obbligatoriamente a preventivo nulla osta dell’APT competente per territorio" sono soppresse.

 

     Art. 13. Modifica all’articolo 26 della l.r. 11/1999

1. All’articolo 26 della l.r. 11/1999 la lettera c) del comma 2, è sostituita dalla seguente: "c) sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente locali per lo stoccaggio provvisorio non superiore a ventiquattro ore sufficientemente aerati, nonché eventuali aree per il deposito temporaneo, così come definito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e comunque nel rispetto delle norme previste in materia specifica;".

 

     Art. 14. Modifica all’articolo 38 della l.r. 11/1999

1. Al comma 3 dell’articolo 38 della l.r. 11/1999, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "comune".

 

     Art. 15. Modifica all’articolo 41 della l.r. 11/1999

1. Il comma 8, dell’articolo 41 della l.r. 11/1999 è abrogato.

 

     Art. 16. Modifica all’articolo 49 della l.r. 11/1999

1. Il comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

"1. Fatte salve le procedure delle norme vigenti in materia di concessione demaniale marittimo a uso turistico, l’apertura di stabilimenti balneari, sia pubblici che facenti parte di complessi turistici, deve essere autorizzata dal comune.".

 

     Art. 17. Modifica all’articolo 56 della l.r. 11/1999

1. Al comma 1 dell’articolo 56 della l.r. 11/1999 le parole: "Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 217 del 1983", sono soppresse.

 

     Art. 18. Modifica all’articolo 58 della l.r. 11/1999

1. All’articolo 58 della l.r. 11/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L’apertura per la gestione di tutte le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, è subordinata alla presentazione della SCIA, nel rispetto del disposto di cui agli articoli 19 e 20 della L. 241/1990.";

b) al comma 2 le parole: "in un’unica autorizzazione amministrativa." sono sostituite dalle seguenti: "in un’unica SCIA.".

 

     Art. 19. Modifiche all’articolo 59 della l.r. 11/1999

1. L’articolo 59 della l.r. 11/1999, come modificato dall’articolo 17 della legge regionale 18 febbraio 2014, n. 6, è sostituito dal seguente:

"Art. 59 Avvio dell’attività

1. La SCIA, indirizzata al comune in cui è ubicato l’esercizio, deve indicare:

a) le generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore e del suo eventuale rappresentante;

b) quando la SCIA è presentata da persona giuridica, occorre l’indicazione dell’ente e della persona che

ne ha la rappresentanza legale, con menzione del mandato;

c) la denominazione prescelta, che non potrà essere uguale ad altra già esistente nell’ambito

provinciale;

d) il periodo di apertura (annuale o stagionale);

e) il titolo legale di disponibilità dell’esercizio;

f) la classificazione della struttura, ove prevista;

g) l’ubicazione della struttura;

h) gli estremi identificativi della concessione edilizia ove prevista.

2. A seconda delle strutture ricettive, di cui al presente articolo la domanda deve riportare anche le eventuali altre indicazioni e deve essere corredata della prevista documentazione.

3. Comparto alberghiero. I titolari degli esercizi ricettivi alberghieri di cui all’articolo 3 della presente legge, alla SCIA, devono allegare la seguente documentazione:

a) la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione;

b) relazione descrittiva della struttura indicante il numero complessivo delle camere, nonché quello distinto delle camere a un letto, a due letti e il numero dei bagni;

c) indicazione anagrafica del direttore d’albergo;

d) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto.

4. Comparto complessi ricettivi all’aria aperta di nuova apertura. I titolari delle strutture ricettive all’aria aperta (villaggi e campeggi) di cui all’articolo 14, comma 1, lettere a) e b), alla SCIA, devono allegare la seguente documentazione:

a) la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione;

b) copie delle polizze di assicurazione per i rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti degli ospiti;

c) planimetria dell’ubicazione dell’impianto, rispetto ad altri insediamenti turistici e residenziali già esistenti di cui all’articolo 24, comma 5;

d) planimetria dell’ubicazione delle piazzole, progressivamente numerate, delle unità abitative, con l’indicazione, per ogni unità abitativa, del numero delle camere, dei letti e dei bagni; delle zone

adibite a parcheggio macchine;

e) regolamento interno di funzionamento delle strutture di cui all’articolo 35;

f) certificato di agibilità degli allestimenti.

5. Comparto ostelli della gioventù. L’attività di gestione degli ostelli della gioventù è subordinata alla presentazione della SCIA, previa stipula di apposita convenzione con il comune competente per territorio ove è ubicato l’immobile che individua e regola:

a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;

b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura e in relazione alla classificazione posseduta;

c) la durata minima della permanenza degli ospiti;

d) il numero dei posti letto;

e) il regolamento per l’uso della struttura;

f) il tipo di gestione che deve garantire l’uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l’esercizio;

g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall’utenza giovanile;

h) i periodi di apertura.

6.La SCIA, può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata con il comune.

7. Comparto attività ricettiva ex articolo 6, comma 10, della L. 217/1983. L’attività di gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanze è soggetta alla presentazione della SCIA al comune ove sono ubicati gli immobili. La SCIA deve indicare gli estremi del certificato di abitabilità e deve essere corredata di:

a) relazione tecnica-illustrativa indicante l’ubicazione e le caratteristiche degli immobili.

8. Comparto case per ferie. L’attività di gestione degli esercizi case per ferie è soggetta alla presentazione della SCIA, al comune competente per territorio ove è ubicato l’immobile, previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:

a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;

b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura;

c) la durata minima della permanenza degli ospiti;

d) il numero dei posti letto;

e) il regolamento per l’uso della struttura;

f) il tipo di gestione che deve garantire l’uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l’esercizio;

g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall’utenza giovanile;

h) i periodi di apertura.

9. La SCIA può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata con il comune.

10. Comparto affittacamere. Chi intende esercitare l’attività di affittacamere è soggetto alla presentazione SCIA al comune ove sono ubicati gli immobili. Alla SCIA deve essere allegata una relazione tecnica illustrativa contenente i seguenti elementi:
a) estremi del certificato di abitabilità;

b) numero dei vani destinati alla ospitalità con l’esatta ubicazione;

c) numero dei posti letto;

d) numero dei servizi igienici a disposizione degli ospiti;

e) servizi accessori offerti;

f) eventuale servizio di ristorazione.

11. L’attività di affittacamere necessita d’iscrizione nel registro delle imprese.

12. Comparto stabilimenti balneari. Per l’esercizio dell’attività il titolare dello stabilimento balneare deve presentare la SCIA al comune e deve allegare:

a) relazione tecnica illustrativa indicante l’ubicazione e le caratteristiche dell’impianto;

b) estremi della licenza edilizia;

c) estremi della concessione demaniale;

d) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;

e) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;

f) regolamento interno di fruibilità dell’impianto di cui all’articolo 49, comma 4.

13. Comparto darsene. Per l’esercizio dell’attività i titolari delle darsene e approdi turistici, devono presentare la SCIA al comune e devono allegare:

a) relazione tecnica illustrativa indicando l’ubicazione e le caratteristiche dell’impianto;

b) estremi della concessione demaniale;

c) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;

d) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;

e) certificato di agibilità degli impianti.

14. Comparto associazioni senza scopo di lucro. Le associazioni e gli enti di cui all’articolo 56 sono soggetti alla presentazione della SCIA al comune competente per territorio ove sono ubicate le strutture ricettive o gli impianti di diporto nautico. Alla SCIA deve essere allegata:

a) relazione tecnica illustrativa dell’impianto;

b) planimetria con l’esatta ubicazione delle strutture;

c) estremi della concessione demaniale rilasciata dalla capitaneria di porto, per l’attività nautica;

d) certificato di agibilità degli impianti e delle strutture;

e) copia delle ricevute dei versamenti sulle tasse di concessione;

f) copia delle polizze di assicurazione per rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti di terzi;

g) copia dello statuto sociale;

h) elenco dei soci numerato cronologicamente;

i) regolamento interno.

15. Sono fatti salvi ulteriori documenti richiesti dal regolamento delle amministrazioni comunali competenti per territorio e dalle capitanerie di porto in materia di demanio marittimo.".

 

     Art. 20. Modifiche all’articolo 60 della l.r. 11/1999

1. All’articolo 60 della l.r. 11/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola: "domanda" è sostituita dal seguente acronimo: "SCIA";

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è abrogato.

 

     Art. 21. Modifiche all’articolo 61 della l.r. 11/1999

1. All’articolo 61 della l.r. 11/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: "Contenuto della SCIA";

b) al comma 1 le parole: "L’autorizzazione di esercizio", sono sostituite dalle seguenti: "la SCIA";

 

     Art. 22. Modifiche all’articolo 63 della l.r. 11/1999

1. L’articolo 63 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 63 Chiusura temporanea o definitiva

1. Il titolare della SCIA che intende procedere alla chiusura temporanea o definitiva del complesso turistico deve darne preventivo avviso al comune.".

 

     Art. 23. Modifiche all’articolo 64 della l.r. 11/1999

1. L’articolo 64 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 64 Registrazione notifica delle persone alloggiate

1. I titolari delle strutture ricettive di qualsiasi tipologia e classificazione sono tenuti a inviare i dati sul movimento turistico all’Aret Pugliapromozione, esclusivamente attraverso il Sistema Puglia per l’osservatorio turistico (SPOT).

2. La comunicazione delle tariffe è soggetta a quanto previsto dalla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici).".

 

     Art. 24. Modifiche all’articolo 69 della l.r. 11/1999

1. All’articolo 69 della l.r. 11/1999, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "del comune";

b) al comma 3 le parole: "alla Regione" sono sostituite dalle seguenti: "al comune".

 

     Art. 25. Modifica all’articolo 70 della l.r. 11/1999

1. Al comma 1 dell’articolo 70 della l.r. 11/1999le parole: "Ai sensi dell’art.7, ultimo comma, della legge n. 217 del 1983" sono soppresse.

 

     Art. 26. Modifiche all’articolo 72 della l.r. 11/1999

1. All’articolo 72 della l.r. 11/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole: "dell’autorizzazione amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo abilitativo";

b) al comma 16 la parola: "Sindaco" è sostituita dalla seguente: "comune";

c) il comma 17 è abrogato.

 

     Art. 27. Abrogazioni

1. Gli articoli 12, 13, 67, 74 e 75 della l.r. 11/1999, sono abrogati.

 

Capo II

Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo)

 

     Art. 28. Modifica al titolo della legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 [1]

1. Al titolo della legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo), le parole: "alle province", sono sostituite dalle seguenti: "ai comuni".

 

     Art. 29. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 34/2007 [2]

1. All’articolo 1 della l.r. 34/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 30 settembre 2014, n. 38, è sostituito dal seguente: "1. Le presenti disposizioni disciplinano le competenze amministrative dei comuni per l’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione".

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, controllo e di vigilanza sulle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni al fine di verificarne l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza sulla base di criteri e standard prestabiliti.".

 

     Art. 30. Modifiche agli articoli 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20 e 21 della l.r. 34/2007 [3]

1. Agli articoli 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20 e 21 della l.r. 34/2007 e successive modificazioni, ovunque presente la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "comune".


[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 30 aprile 2019, n. 17.

[2] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 30 aprile 2019, n. 17.

[3] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 30 aprile 2019, n. 17.