§ II.1.1 - L.R. 31 marzo 1973, n. 8.
Istituzione in ogni Provincia dell'Ufficio regionale del contenzioso.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:31/03/1973
Numero:8


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.  (Omissis).
Art. 7.  (Omissis).


§ II.1.1 - L.R. 31 marzo 1973, n. 8.

Istituzione in ogni Provincia dell'Ufficio regionale del contenzioso.

(B.U. 31 marzo 1973, n. 8).

 

Art. 1. [1]

1. E’ istituito presso ogni capoluogo di provincia l’ufficio regionale del contenzioso.

2. All’ufficio di cui al comma 1 sono demandate le seguenti competenze:

a) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti in relazione alle violazioni della legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione);

b) istruttoria, emanazione dei provvedimenti e ogni altro adempimento attinente alle controversie amministrative, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale), nelle materie trasferite o delegate alle regioni ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione.

c) istruttoria, emanazione dei provvedimenti e ogni altro adempimento attinente al recupero dei crediti regionali, con le modalità delle norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 2. [2]

1. I provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 assumono la forma di:

a) avviso premonitorio con il quale il trasgressore viene invitato a definire il contesto mediante pagamento, entro 15 giorni dalla notifica, del tributo evaso (quando dovuto) nonché della pena pecuniaria massima ridotta ad 1/6 quando si procede per infrazioni alle norme tributarie;

b) ordinanza adottata con le modalità delle norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 639/1910, con la quale l’Ufficio regionale del contenzioso, decorso inutilmente il termine di cui sopra, determina in concreto la pena pecuniaria sulla base di ogni elemento di valutazione attinente alla personalità del trasgressore, alle sue condizioni economiche e familiari.

2. Entro trenta giorni dalla data di notifica dell’ordinanza, il trasgressore può proporre motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale solo quando la pena pecuniaria determinata in concreto risulti superiore a euro 25,82. Il Presidente della Giunta regionale decide con proprio decreto.

3. Avverso l’ordinanza inoppugnabile e non impugnata e avverso il decreto del Presidente della Giunta regionale è ammesso il ricorso al Tribunale competente, da proporsi entro e non oltre centottanta giorni dalla data di notifica del provvedimento amministrativo.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme contenute nella l.r. 1/1972.

5. I provvedimenti di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 assumono la forma di:

a) ordinanza, con la quale l’Ufficio regionale del contenzioso, ritenendo fondato l’accertamento, determina in concreto la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione e alle persone che sono obbligate in solido, sulla base di ogni elemento di valutazione attinente alla personalità di costoro, alle loro condizioni economiche e familiari;

b) ordinanza motivata di archiviazione degli atti, dandone integrale comunicazione all’organo che ha redatto il rapporto, nel caso in cui, d’ufficio o tramite le difese svolte dagli interessati, l’Ufficio regionale del contenzioso ritenga infondato l’accertamento degli organi di vigilanza.

6. I provvedimenti di cui alla lettera c) del comma 2 dell’ articolo 1 assumono la forma di ordinanza adottata con le modalità delle norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con r.d. 639/1910

7. L’emissione di tutti i provvedimenti indicati nei commi precedenti spetta al dirigente dell’Ufficio regionale del contenzioso territorialmente competente.

8. Il dirigente del Servizio contenzioso amministrativo, per specifiche esigenze di servizio, può delegare per un tempo determinato, con atto scritto e motivato, l’emanazione degli atti applicativi della presente legge a dipendenti che ricoprono posizioni funzionali più elevate nell’ambito delle strutture ad essi affidate.

9. Ferme restando le attività di direzione, coordinamento e controllo proprie della funzione e del livello, il dirigente del Servizio contenzioso amministrativo può liberamente revocare l’autorizzazione, in tutto o in parte, ovvero esercitare il potere sostitutivo, anche relativamente a una singola questione.

 

     Art. 3. [3]

     [Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 la Commissione prevista dall'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, ha sede presso l'Ufficio provinciale del Contenzioso.

     Di essa fanno parte il dirigente l'Ufficio, con funzioni di Presidente, il medico provinciale [4] e il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'Ufficio del Contenzioso di carriera non inferiore a quella di concetto.

     La costituzione della Commissione avviene con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Col medesimo decreto sono nominati i membri supplenti ed il vice segretario della Commissione, da scegliersi quest'ultimo, fra il personale in servizio Presso l'Ufficio del Contenzioso, di carriera non inferiore a quella esecutiva.

     La Commissione, dopo l'esame delle controversie di cui al n. 3) del precedente art. 1, formula per ciascuna di esse un parere, in conformità del quale il Presidente della Giunta Regionale deve decidere con proprio decreto.

     Ove l'avviso dei due Organi dovesse divergere, compete al Presidente della Giunta Regionale la determinazione finale, dopo aver sentito il parere vincolante della Giunta Regionale.

     Il provvedimento è definitivo. Contro di esso è ammesso ricorso solo per motivi di legittimità.]

 

     Art. 4. [5]

     1. Salvi rimanendo i sistemi di riscossione previsti dalla legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della regione), le somme dovute per effetto dei provvedimenti di cui all’articolo 1, nonché quelle dovute per effetto della legge regionale 2 aprile 1981, n. 24 (Azioni di rivalsa sanitaria), sono corrisposte mediante versamento sul conto corrente dell’Ufficio regionale del contenzioso competente territorialmente.

     2. Per la riscossione coattiva l’Ufficio regionale del contenzioso si avvale delle norme contenute nel testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con r.d. 639/1910, ovvero mediante ruolo affidato ai concessionari di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337).

 

     Art. 5. [6].

 

     Art. 6. (Omissis).

 

     Art. 7. (Omissis).


[1] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5.

[3] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5.

[4] Sostituito  dal responsabile del Servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. - Cfr. L.R. n. 36/1984, art. 8, II comma nonché art. 29, lett. b).

[5] Articolo già sostituito dalla L.R. n. 36/1977, dall’art. 41 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22 e così ulteriormente sostituito dall'art. 11 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5.

[6] Abrogato dalla L.R. n. 27/1976, art. 4.