§ III.1.62 – L.R. 28 dicembre 1994, n. 36.
Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:28/12/1994
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità della legge).
Art. 2.  (Soggetti istituzionali).
Art. 3.  (Soggetti concorrenti).
Art. 4.  (Regione).
Art. 5.  (Unità sanitaria locale).
Art. 6.  (Università).
Art. 7.  (Comuni).
Art. 8.  (Province, Comunità montane e organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali).
Art. 9.  (Strumenti della programmazione).
Art. 10.  (Azioni strumentali della programmazione).
Art. 11.  (Servizi socio-assistenziali).
Art. 12.  (Organi delle Unità sanitarie locali).
Art. 13.  (Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini).
Art. 14.  (Direttive di organizzazione).
Art. 15.  (Articolazione dell'Unità sanitaria locale).
Art. 16.  (Direttore generale).
Art. 17.  (Direttore sanitario).
Art. 18.  (Direttore amministrativo).
Art. 19.  (Coordinatore dei servizi sociali).
Art. 20.  (Consiglio dei sanitari).
Art. 21.  Unità controllo di gestione).
Art. 22. 
Art. 23.  (Assistenza ospedaliera).
Art. 24.  (Dipartimento di prevenzione).
Art. 25.  (Dipartimento di salute mentale).
Art. 26.  (Distretto socio-sanitario).
Art. 27.  (Programmi di intervento di area specifica a tutela della salute).
Art. 28.  (Controllo di qualità).
Art. 29.  (Principi per la ripartizione delle risorse finanziarie).
Art. 30.  (Disposizioni per il primo funzionamento).
Art. 31.  (Disposizioni in materia di gestione dei servizi socio- assistenziali).
Art. 32.  (Riorganizzazione assistenza ospedaliera).
Art. 33.  (Riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera).
Art. 34.  (Ospedali al di sotto di 120 posti letto).
Art. 35.  (Organizzazione nelle aree funzionali - Dipartimenti).
Art. 36.  (Istituti di ricovero e cura obbligatoriamente convenzionati con il Servizio sanitario regionale).
Art. 37.  (Case di cura private accreditate).


§ III.1.62 – L.R. 28 dicembre 1994, n. 36.

Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

(B.U. 30 dicembre 1994, n. 146).

 

     Art. 1. (Oggetto e finalità della legge).

     1. La presente legge disciplina il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

 

TITOLO II

ASPETTI ISTITUZIONALI E DI ORDINAMENTO

 

CAPO I

 

     Art. 2. (Soggetti istituzionali).

     1. Sono soggetti istituzionali del Servizio sanitario regionale:

     a) la Regione;

     b) i Comuni;

     c) le Unità sanitarie locali-aziende;

     d) le Università;

     e) le Aziende ospedaliere.

 

     Art. 3. (Soggetti concorrenti).

     1. Concorrono alle finalità del servizio sanitario regionale le Comunità montane, le Province, nonché le istituzioni sanitarie pubbliche - ivi compresi gli ospedali militari - e private e i professionisti convenzionati.

     2. Gli enti assistenziali pubblici e gli organismi di volontariato e di privato sociale e le associazioni di tutela dei cittadini concorrono alle medesime finalità con le modalità previste dalle leggi regionali.

 

     Art. 4. (Regione).

     1. La Regione svolge funzioni legislative, di programmazione, di indirizzo, coordinamento e verifica nei confronti delle Aziende sanitarie.

     2. La Regione definisce i rapporti fra le Unità sanitarie locali e le istituzioni sanitarie pubbliche e private e i professionisti convenzionali attraverso gli strumenti, le procedure e i vincoli della programmazione regionale.

     3. La Giunta regionale vigila sull'osservanza delle disposizioni in materia di requisiti minimi e di classificazione delle strutture erogatrici dell'assistenza e controlla che la gestione produca i risultati quantitativi e qualitativi prefissati nel piano sanitario regionale e nelle azioni programmatiche.

     4. La Giunta regionale trasmette la proposta di piano sanitario regionale alle Università e ai Comuni. Le relative osservazioni sono rimesse alla Giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

 

     Art. 5. (Unità sanitaria locale).

     1. L'Unità sanitaria locale è azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

     2. L'Unità sanitaria locale assicura ai cittadini l'erogazione delle prestazioni previste dai livelli uniformi di assistenza stabiliti dal piano sanitario nazionale e dal piano sanitario regionale, avvalendosi delle proprie strutture, nonché delle aziende e degli istituti ed enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, delle istituzioni sanitarie pubbliche - ivi compresi gli ospedali militari

- o private, sulla base di criteri di integrazione con il servizio

pubblico, e dei professionisti. A questo scopo ogni Unità sanitaria locale

può stipulare apposite convenzioni con altre Unità sanitarie locali e

quindi avvalersi delle strutture delle stesse.

     3. L'Unità sanitaria locale esercita la propria autonomia aziendale nell'ambito degli indirizzi di programmazione del piano sanitario regionale, delle norme di organizzazione e funzionamento di cui alla presente legge, delle norme e dei principi di contabilità della normativa regionale, nonché delle norme e delle disposizioni della Regione.

     4. L'Unita sanitaria locale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal piano sanitario regionale e sulla base delle linee di indirizzo regionale, elabora il piano generale attuativo triennale.

     5. L'Unita sanitaria locale fornisce alla Regione, nei tempi e con le modalità stabiliti dal sistema informativo regionale, tutti gli indicatori di sintesi funzionali all'attività di controllo che la Regione svolge ai sensi del precedente art. 4.

 

     Art. 6. (Università).

     1. Le Università contribuiscono, per quanto di competenza, al processo di elaborazione del piano sanitario regionale.

     2. La Giunta regionale e le Università, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, stipulano appositi protocolli d'intesa:

     a) per regolamentare l'apporto delle Facoltà di medicina e chirurgia alle attività assistenziali del Servizio sanitario;

     b) per la realizzazione degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale connessi alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale;

     c) per l'espletamento dei corsi di formazione, per il conseguimento del diploma universitario di 1° livello, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

     3. La Giunta regionale, per le Aziende ospedaliere nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della Facoltà di medicina e chirurgia, istituisce la Commissione paritetica Regione- Università con compiti propositivi in fase di programmazione e con funzioni di composizione in caso di contenzioso tra le suddette istituzioni.

     4. La Commissione paritetica è costituita da n. 3 rappresentanti della Regione e da n. 3 rappresentanti della Università. Alle riunioni della Commissione paritetica partecipa, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Azienda ospedaliera interessata.

 

     Art. 7. (Comuni).

     1. I Comuni partecipano in via consultiva al processo di programmazione regionale.

     2. La Giunta regionale, entro il 10 settembre dell'ultimo anno di vigenza del piano sanitario precedente, trasmette la proposta di piano sanitario regionale alla consultazione dei Comuni. Il parere deve essere espresso entro e non oltre i successivi trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso di inosservanza del termine indicato, il parere si intende acquisito favorevolmente a tutti gli effetti.

     3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un regolamento tipo per disciplinare le modalità organizzative, di convocazione e di funzionamento della Conferenza dei sindaci o dei Presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale, nonché della propria rappresentanza di cui all'art. 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'articolo 4, lettera 1), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

     4. La rappresentanza della Conferenza dei sindaci è l'organismo attraverso il quale i Comuni interessati esprimono alla regione il proprio parere in merito al piano sanitario regionale e alle proposte programmatorie. Nel caso in cui l'ambito territoriale della Unità sanitaria locale coincida con quello del Comune, provvede direttamente il Sindaco.

     5. Spetta al Sindaco o alla rappresentanza della Conferenza dei sindaci o dei Presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale:

     a) definire, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività delle Unità sanitarie;

     b) definire le linee di indirizzo dei piani di zona dei servizi sociali;

     c) esaminare il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio di esercizio;

     d) verificare l'andamento generale dell'attività dell'Unità sanitaria locale;

     e) trasmettere le proprie valutazioni e proposte all'Unità sanitaria locale e alla Regione.

 

     Art. 8. (Province, Comunità montane e organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali).

     1. Le Province, le Comunità montane, le organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli operatori sanitari, gli organismi di volontariato e di privato sociale e le associazioni di tutela dei diritti dei cittadini partecipano, in via consultiva, al processo di programmazione regionale.

     2. La Giunta regionale trasmette la proposta di piano sanitario regionale per la consultazione delle Comunità montane, delle Province, delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli operatori sanitari, degli organismi di volontariato e di privato sociale e delle associazioni di tutela dei diritti dei cittadini entro il 10 settembre dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente.

 

CAPO II

PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 9. (Strumenti della programmazione).

     1. Sono strumenti della programmazione sanitaria, di competenza del Consiglio regionale:

     a) il piano sanitario regionale;

     b) i programmi di intervento di area specifica a tutela della salute;

     c) i piani settoriali;

     d) le azioni programmatiche.

     2. Sono strumenti attuativi della programmazione regionale:

     a) i piani generali attuativi delle Unità sanitarie locali, nonché i loro aggiornamenti annuali;

     b) i singoli programmi d'intervento.

     3. Il piano sanitario regionale definisce, coerentemente con le indicazioni del piano sanitario nazionale, gli obiettivi della programmazione regionale, i modelli organizzativi e gli standards dei servizi.

     4. I programmi di intervento di area specifica a tutela della salute e i piani settoriali costituiscono gli strumenti per l'attuazione degli obiettivi previsti dalla legge di piano sanitario regionale e fissano, per i periodi non superiori al triennio, i contenuti delle azioni finalizzate a tale situazione, le condizioni organizzative e le risorse necessarie con la previsione delle relative fonti di finanziamento.

     5. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sulla sposa sanitaria e sullo stato sanitario della Regione che evidenzi il grado di raggiungimento degli obiettivi.

     6. I piani generali attuativi delle Unità sanitarie locali nonché i loro aggiornamenti annuali e i singoli programmi di intervento di cui al precedente comma 2, lettera b), sono approvati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 10. (Azioni strumentali della programmazione).

     1. Le azioni strumentali contribuiscono al perseguimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza del sistema socio-sanitario regionale in attuazione del piano sanitario regionale.

     2. Sono azioni strumentali della programmazione:

     a) la realizzazione del sistema informativo;

     b) l'attivazione e lo sviluppo dell'osservazione epidemiologica;

     c) le attività di sperimentazione;

     d) la definizione di un sistema di indicatori finalizzato al controllo di qualità;

     e) la formazione permanente del personale.

     3. Il sistema informativo sanitario è l'insieme coordinato di strutture, strumenti e procedure finalizzate all'acquisizione, elaborazione, produzione e diffusione delle informazioni utili all'esercizio delle funzioni di programmazione, attuazione e controllo.

     4. A tal fine la Regione promuove prioritariamente:

     a) l'estensione della rete informativa;

     b) la qualificazione delle basi informative;

     c) lo sviluppo di metodologie per il monitoraggio e la verifica dei risultati delle attività sanitarie;

     d) l'ottimizzazione dell'accesso da parte degli utenti ai servizi, anche per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

     5. L 'Osservatorio epidemiologico regionale, di cui alla legge regionale 5 aprile 1985, n. 14 e successive modifiche, provvede alla realizzazione del sistema di osservazione epidemiologica.

     6. La Giunta regionale può promuovere sperimentazioni gestionali e organizzative, nella ricerca di più efficienti modelli di governo per l'uso delle risorse finalizzate a conseguire gli obiettivi prefissati nell'organizzazione dell'assistenza sanitaria.

     7. Il controllo di qualità è organizzato ai livelli regionali, di azienda e per singola unità operativa. La Giunta regionale individua il sistema di controllo definendo, tra l'altro: indicatori di strutture, di procedure e di risultati, necessari, anche ai fini dell'accreditamento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 517, e tali da garantire un costante miglioramento della qualità dei servizi sanitari forniti.

 

CAPO III

INTEGRAZIONE TRA SERVIZI SANITARI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

 

     Art. 11. (Servizi socio-assistenziali).

     1. La Regione, nell'ambito della programmazione, persegue l'integrazione delle politiche sanitarie e sociali e, a tal fine, promuove la delega da parte degli Enti locali alle Unità sanitarie locali della gestione dei servizi socio-assistenziali.

     2. Le funzioni sanitarie e socio-assistenziali si integreranno attraverso accordi di programma, così come previsto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; definiranno altresì il rapporto tra personale da utilizzare e il relativo fabbisogno finanziario. Nei suddetti accordi saranno indicate:

     a) le funzioni di supporto indispensabili all'attuazione di programmi di prevenzione e riabilitazione;

     b) le funzioni socio-assistenziali delle unità operative;

     c) le altre funzioni socio-assistenziali delegate dai Comuni.

     3. La Conferenza dei sindaci approva il piano dei servizi sociali, attraverso intese di programma o convenzioni e lo trasmette all'Unità sanitaria locale.

     4. Le Unità sanitarie locali assumono per delega la gestione dei servizi sociali da attuarsi attraverso i distretti, con contabilizzazione specifica.

 

CAPO IV

ORDINAMENTO

 

     Art. 12. (Organi delle Unità sanitarie locali).

     1. Sono organi dell'unità sanitaria locale:

     a) il Direttore generale;

     b) il Collegio dei revisori.

     2. Il Direttore generale delle Aziende ospedaliere nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della Facoltà di medicina è nominato d'intesa con il Rettore delle rispettive Università; il Direttore generale stipula appositi accordi con la rispettiva Università al fine di regolare i rapporti in attuazione dei protocolli d'intesa di cui al precedente art. 6, comma 2.

     3. Al Collegio dei revisori, nominato dal Direttore generale, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche.

     4. Spetta al Collegio dei revisori:

     a) vigilare sulla regolarità amministrativa e contabile, anche mediante verifiche periodiche sulla base di indagini campionarie;

     b) accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa;

     c) vigilare sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale, anche attraverso valutazioni sul grado di realizzazione degli obiettivi di budget e sull'efficienza ed efficacia della gestione;

     d) controllare il bilancio di esercizio e la relazione annuale, esprimendo pareri su tali documenti e sui criteri di formazione degli stessi.

     5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, tutti gli atti adottati dal Direttore generale sono notificati al Collegio dei revisori all'atto della pubblicazione nell'albo dell'Azienda. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto, il Collegio dei revisori notifica al Direttore generale gli eventuali rilievi.

     6. Entro dieci giorni dalla nomina, il Direttore generale provvede alla prima convocazione del Collegio dei revisori. In tale seduta il Collegio provvede all'elezione, tra i propri componenti, del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'art. 4, lettera i), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Nei casi di decadenza, dimissione o decesso del Presidente del Collegio dei revisori, le sue funzioni sono esercitate dal membro più anziano per età fino all'elezione di un nuovo Presidente. Entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, il Direttore generale provvede a chiedere all'Amministrazione competente una nuova designazione e a ricostituire il Collegio entro trenta giorni dalla data di designazione.

     7. Qualora si verifichino ripetute ingiustificate assenze o altre anomalie gravi di funzionamento, il Direttore generale le segnala ai soggetti che hanno proceduto alle designazioni dei revisori per dichiarare la conseguente decadenza e provvedere alla sostituzione, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'art. 4, lett. i), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e nei termini di cui al precedente comma 6.

 

CAPO V

PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

 

     Art. 13. (Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini).

     1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana direttive che garantiscano la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     2. L'Unità sanitaria locale concorda con gli organismi di volontariato e le associazioni di tutela dei diritti dei cittadini le modalità e i tempi di raccolta e valutazioni delle loro osservazioni in merito alla gestione dei servizi e all'erogazione delle prestazioni.

     3. Il Direttore generale dell'Unità sanitaria locale convoca, almeno una volta all'anno, l'apposita Conferenza dei servizi quale strumento per verificare l'andamento dei servizi, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana direttive per disciplinare le modalità organizzative e di funzionamento della Conferenza dei servizi.

 

TITOLO III

ASPETTI ORGANIZZATIVI E DI FUNZIONAMENTO

 

CAPO I

ORGANIZZAZIONE GENERALE

 

     Art. 14. (Direttive di organizzazione).

     1. L'Unità sanitaria locale, sulla base di un apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, deve essere organizzata secondo le seguenti direttive:

     a) a ciascuna struttura e unità operativa devono essere assegnati compiti, obiettivi e strumenti coerenti fra loro e rispondenti a logiche di organicità ed omogeneità;

     b) per ciascuna struttura e unità operativa deve essere individuato un unico responsabile, in possesso di titoli specifici per le funzioni da svolgere, dal quale dipendono tutti gli operatori assegnati alla struttura o unità operativa;

     c) ciascuna struttura e unità operativa deve essere individuata come centro di attività e di costo e deve essere assegnataria sia di specifici obiettivi in termini quantitativi e qualitativi, sia un definito budget. Il Dirigente della struttura è responsabile del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto del budget;

     d) devono essere previsti meccanismi che assicurino il coordinamento tra strutture o unità operative che, pur nell'ambito della propria autonomia, devono necessariamente agire in maniera integrata.

 

     Art. 15. (Articolazione dell'Unità sanitaria locale).

     1. L'Unità sanitaria locale si articola in:

     a) direzione generale;

     b) direzione operative.

     2. La direzione generale dell'Unita sanitaria locale è composta dal Direttore generale, dal Direttore sanitario, dal Direttore amministrativo e dal Coordinatore dei servizi sociali, nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Spetta alla direzione generale assicurare i livelli uniformi di assistenza stabiliti dal piano sanitario nazionale e dal piano regionale.

     3. Costituiscono le direzioni operative dell'Unità sanitaria locale le aree e le strutture sanitarie e socio-sanitarie.

     4. Nell’azienda USL e nell’azienda ospedaliera sono previste obbligatoriamente le seguenti strutture complesse:

     a) struttura burocratico-legale;

     b) gestione tecnica;

     c) gestione del personale;

     d) gestione delle risorse finanziarie;

     e) gestione del patrimonio;

     f) unità operativa per le attività di statistica ed epidemiologia [1];

     g) unità controllo di gestione [2];

     h) centrale operativa provinciale del sistema di emergenza "118" [3];

     i) servizi di radiologia territoriali, uno per ciascuna AUSL, purchè dotati di TAC, Risonanza magnetica nucleare e Senologia presenti nella stessa struttura poliambulatoriale [4].

     l) servizi di pneumotisiologia, istituiti, alla data del 31 dicembre 2003, dalle aziende sanitarie sulla base delle direttive regionali emanate con deliberazioni della Giunta regionale 23 luglio 1996, n. 3227 e 16 maggio 2000, n. 614, a seguito della soppressione dei Consorzi provinciali antitubercolari (CPA) [5].

     Nell’azienda USL sono previste obbligatoriamente le seguenti strutture complesse e dipartimentali:

     a) il dipartimento di prevenzione;

     b) i distretti;

     c) la struttura complessa farmaceutica territoriale;

     d) il dipartimento di salute mentale;

     e) la struttura complessa servizio sociosanitario;

     f) i presidi ospedalieri [6].

     5. Le strutture e le aree dell'Unita sanitaria locale sono dirette da un dirigente apicale nominato dal Direttore generale e si articola in unità operative sulla base dei criteri stabiliti dal precedente art. 14.

     6. I dirigenti delle strutture operative sono scelti tra i dipendenti appartenenti al ruolo sanitario; i dirigenti delle aree gestione del personale, gestione delle risorse finanziarie e gestione del patrimonio sono scelti tra i dipendenti appartenenti al ruolo amministrativo; i dirigenti delle aree gestione tecnica e coordinamento dei servizi sociali sono scelti tra i dipendenti appartenenti rispettivamente al ruolo professionale e tecnico. l dirigenti dell'area gestione del servizio farmaceutico sono scelti tra i dipendenti appartenenti al ruolo sanitario.

 

CAPO II

DIREZIONE GENERALE

 

     Art. 16. (Direttore generale).

     1. Il Direttore generale dell'Unità sanitaria locale esercita le funzioni di governo complessivo e di rappresentanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi generali assegnati dalla Giunta regionale; è responsabile del raggiungimento dei suddetti obiettivi ed in particolare della corretta ed economica gestione delle risorse a disposizione dell'azienda.

     2. Il Direttore generale è coadiuvato, nello svolgimento delle sue funzioni, dal Direttore sanitario, dal Direttore amministrativo e dal Coordinatore dei servizi sociali, nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

     3. Il Direttore generale è inoltre coadiuvato dal Consiglio dei sanitari e dall'Unità controllo di gestione.

     3 bis. Può essere nominato direttore generale, amministrativo o sanitario di un’azienda sanitaria locale della Regione anche il titolare di un rapporto di lavoro dipendente con la stessa azienda sanitaria locale. In tal caso il provvedimento di nomina determina l’applicazione del regime di aspettativa senza assegni nei termini previsti dall’articolo 3 bis, comma 11, del d. lgs. 502/1992. In caso di inadempienza il direttore generale decade dall’incarico [7].

     4. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del Direttore generale nei casi previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

 

     Art. 17. (Direttore sanitario).

     1. Il Direttore sanitario è nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato e a lui si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

     2. Il Direttore sanitario coadiuva il Direttore generale nel governo dell'Unità sanitaria locale, fornendo pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza, svolgendo attività di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle strutture dell'Unità sanitaria locale, con riferimento agli aspetti organizzativi e igienico-sanitari e ai programmi di intervento di area specifica a tutela della salute, nonché collaborando al controllo di gestione dell'Azienda e al controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate. II Direttore sanitario, in particolare, assicura l'integrazione tra servizi ambulatoriali ospedalieri e territoriali.

     3. Per giustificati motivi, il Direttore sanitario può essere sospeso o dichiarato decaduto dal Direttore generale con provvedimento motivato.

 

     Art. 18. (Direttore amministrativo).

     1. Il Direttore amministrativo è nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato e a lui si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

     2. Il Direttore amministrativo coadiuva il Direttore generale nel governo dell'Unità sanitaria locale, fornendo pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza, svolgendo attività di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle strutture dell'Unità sanitaria locale, con riferimento agli aspetti gestionali amministrativi, nonché collaborando al controllo di gestione dell'Azienda.

     3. La Giunta regionale emana direttive per disciplinare le modalità organizzative secondo le quali articolare i servizi, nonché le modalità di raccordo funzionale, all'interno dell'Unità sanitaria locale stessa, tra tutti gli operatori che operano nei servizi e nelle strutture dell'Azienda.

     4. Per giustificati motivi, il Direttore amministrativo può essere sospeso o dichiarato decaduto dal Direttore generale con provvedimento motivato.

 

     Art. 19. (Coordinatore dei servizi sociali).

     1. Il Coordinatore dei servizi sociali è nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato e nominativo.

     2. Il Coordinatore dei servizi sociali coadiuva il Direttore generale nel governo dell'Unità sanitaria locale fornendo Pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza, svolgendo attività di indirizzo e supporto nei confronti dei responsabili delle Unità operative dell'Azienda per i servizi socio-sanitari e socio-assistenziali.

     3. Per giustificati motivi il Coordinatore dei servizi sociali può essere sospeso o dichiarato decaduto dal Direttore generale con provvedimento motivato.

 

     Art. 20. (Consiglio dei sanitari).

     1. Il Consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'Unità sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal Direttore sanitario. Fanno parte del Consiglio dei sanitari:

     a) medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati: chimici, fisici, biologi psicologi, farmacisti e sociologi, con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'art. 4, lettera h), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

     b) un medico veterinario;

     c) una rappresentanza del personale infermieristico;

     d) una rappresentanza del personale tecnico-sanitario.

     2. Nella composizione del Consiglio dei sanitari delle Aziende ospedaliere in cui insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della Facoltà di medicina deve essere assicurata la presenza delle componenti universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle stesse.

     3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana direttive per disciplinare le modalità di elezione e la composizione e il funzionamento del Consiglio dei sanitari.

     4. Il Consiglio dei sanitari fornisce i pareri di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'art. 4, lettera h), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

 

     Art. 21. Unità controllo di gestione).

     1. L'Unità controllo di gestione opera alle dirette dipendenze del Direttore generale e collabora con la direzione generale.

     2. All'Unità controllo di gestione compete l'applicazione di metodica di budget in stretta integrazione con il controllo di gestione al fine di garantire efficacia ed efficienza ai processi di acquisizione e di impiego delle risorse e di evidenziare il principio di responsabilità economica.

     3. L'Unità controllo di gestione è individuata dal Direttore generale con provvedimento che motivi il numero e le competenze degli operatori assegnati all'Unità in relazione alle attività attribuite alla stessa.

     4. Sono, altresì, alle dirette dipendenze del Direttore generale la struttura burocratica legale per l'assunzione del patrocinio e la consulenza, autonoma ai sensi della legislazione professionale forense, e l'Unità operativa per le attività di statistica e di epidemiologia.

 

CAPO III

STRUTTURE OPERATIVE

 

     Art. 22. [8]

     1. In applicazione dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell'art. 2, comma 5, della legge n. 549 del 1995, l'organizzazione interna degli ospedali deve osservare il modello dipartimentale.

     2. Il Direttore generale dell'Unità sanitaria locale, su proposta del Direttore sanitario, sentito il Consiglio dei sanitari, provvede alla definizione dei Dipartimenti ospedalieri.

     3. Sono finalità del Dipartimento ospedaliero:

     a) la gestione integrata degli spazi delle risorse umane e tecnologiche, anche attraverso la gestione della mobilità interna del personale, per raggiungere il migliore servizio al costo più contenuto;

     b) la sperimentazione e l'adozione di modalità organizzative che consentano il raggiungimento dei risultati attesi;

     c) il coordinamento e lo sviluppo delle attività cliniche, di ricerca e di studio e sulla qualità delle prestazioni;

     d) il miglioramento del livello di umanizzazione delle strutture interne del Dipartimento con particolare riferimento alla tutela dei diritti dei cittadini, alla diffusione delle informazioni agli utenti sull'uso delle strutture, agli orari di accesso e al confort degli utenti.

     4. Il Dipartimento ospedaliero è diretto da uno dei dirigenti delle Divisioni e dei Servizi interessati, nominato dal Direttore generale, con provvedimento motivato, su proposta del Direttore sanitario. Il responsabile del Dipartimento assicura il raggiungimento delle finalità di cui al comma 3 e, in particolare, il coordinamento fra le unità operative che lo compongono e il rispetto del budget.

     5. I Dipartimenti vengono individuati nell'ambito dell'assistenza ospedaliera quale funzione unica dell'Azienda USL di cui all'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 36 del 1994.

     6. La Giunta regionale detta principi sull'organizzazione dei Dipartimenti mediante l'emanazione di apposite linee-guida, a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 23. (Assistenza ospedaliera).

     1. L'assistenza ospedaliera è funzione unica dell'Unità sanitaria locale anche se erogata da più Presidi.

     2. Nei Presidi ospedalieri quali risultano dal riordino della rete ospedaliera è previsto un dirigente medico, in possesso della idoneità di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come responsabile delle funzioni igienico-organizzative, su delega del Direttore sanitario della USL, e un dirigente amministrativo per l'esercizio delle funzioni gestionali e di coordinamento amministrativo, su delega rispettivamente del Direttore generale e del Direttore amministrativo della USL.

     3. All'Ospedale è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio dell'Unità sanitaria locale.

 

     Art. 24. (Dipartimento di prevenzione).

     1. Il Dipartimento di prevenzione è la struttura dell'Unità sanitaria locale preposta all'organizzazione e alla promozione nel territorio di competenza della tutela della salute della popolazione, attraverso azioni tendenti a conoscere, prevedere e prevenire gli infortuni e le cause di malattia, in particolare quelle maggiormente diffuse e diffusive, sia di origine umana che animale, in tutte le realtà in cui la salute della popolazione è sottoposta a rischio.

     2. Sono finalità del Dipartimento di prevenzione:

     a) assicurare la qualità e l'efficienza degli interventi di prevenzione;

     b) assicurare l'omogeneità degli interventi di prevenzione;

     c) ottimizzare l'utilizzo delle risorse a disposizione;

     d) promuovere programmi di educazione alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

     3. Il Dipartimento di prevenzione è articolato almeno nei seguenti Servizi:

     a) igiene e sanità pubblica;

     b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;

     c) igiene degli alimenti e della nutrizione;

     d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

     4. Le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria sono trasferite al Dipartimento di prevenzione. Ferme restando le attribuzioni, quali autorità sanitarie, del Sindaco e del Presidente della Giunta regionale, sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

     5. [Il Direttore generale nomina sentiti il Direttore sanitario amministrativo, il responsabile del Dipartimento di prevenzione, scelto fra il personale della Unità sanitaria locale avente qualifica dirigenziale, prioritariamente tra i responsabili dei Servizi di cui al precedente comma 3. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del Dipartimento di prevenzione può conservare la direzione del proprio Servizio] [9].

     6. Al responsabile del Dipartimento di prevenzione spetta:

     a) il coordinamento dell'assetto organizzativo;

     b) la gestione del budget;

     c) la direzione degli operatori assegnatigli dal Direttore generale;

     d) la pianificazione e il controllo.

     7. [I Dipartimenti di prevenzione individuati a tal fine dal piano sanitario regionale svolgono funzioni multizonali nelle materie indicate dal piano stesso, sulla base di accordi e programmi concordati dai Direttori generali delle Unità sanitarie locali interessate] [10].

     8. [La Giunta regionale disciplina:

     - il raccordo funzionale, all'interno dell'Unità sanitaria locale, tra Dipartimento di prevenzione e Distretti;

     - i rapporti tra Unità sanitarie locali, tra Dipartimento di prevenzione e Distretti;

     - i rapporti tra le Unità sanitarie locali per quelle attività attribuite ad alcuni Dipartimenti di prevenzione con funzioni multizonali, di cui al precedente comma 7.

     Il regolamento, infine, disciplinerà i rapporti tra Dipartimenti di prevenzione e Istituti zooprofilattici, Province e Agenzia regionale, di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, alla quale afferiscono i Presidi multizonali di prevenzione] [11].

 

     Art. 25. (Dipartimento di salute mentale).

     1. Il Dipartimento di salute mentale è una delle strutture operative dell'Unità sanitaria locale.

     2. Il Dipartimento di salute mentale svolge attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a livello ambulatoriale, domiciliare e ospedaliero.

     3. Il Dipartimento di salute mentale è il centro di responsabilità e di spesa di tutte le prestazioni e le attività necessarie alla popolazione del proprio ambito territoriale.

     4. Ogni Dipartimento è dotato delle seguenti unità operative:

     a) Centro salute mentale;

     b) Servizio psichiatrico di diagnosi e cura.

     5. Il Dipartimento di salute mentale è coordinato da un medico psichiatra di II livello, nominato dal Direttore generale tra quelli in servizio nel Dipartimento in relazione ai risultati conseguiti e verificati annualmente.

 

     Art. 26. (Distretto socio-sanitario).

     1. Il Distretto assicura la tutela della salute nel territorio di competenza e l'integrazione dei servizi sanitari, socio-sanitari e assistenziali, se delegati dai Comuni.

     2. Il Distretto è, altresì, il centro di responsabilità e di spesa di tutte le prestazioni e le attività necessarie alla popolazione del proprio ambito territoriale.

     3. Il Distretto, in collaborazione anche con i medici e i pediatri di base, assicura un efficace filtro della domanda e orienta la stessa garantendo la continuità terapeutica, indipendentemente dai diversi luoghi di trattamento. Il Distretto indirizza e coordina in particolare le prescrizioni in tema di assistenza ospedaliera, assistenza specialistica e assistenza protesica e termale. Funge da centro ordinatore per le relative prestazioni erogate dalle proprie unità operative di cui al successivo comma 4 e dalle aziende e dagli istituti ed enti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dalle istituzioni sanitarie pubbliche o private, sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, e dai professionisti convenzionati.

     4. Al responsabile di Distretto spetta la gestione del budget e la direzione degli operatori assegnatigli dal Direttore generale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nel distretto vengono assicurate le seguenti prestazioni, di norma strutturate in unità operative:

     a) l'informazione, la prenotazione e l'assistenza amministrativa ai cittadini per l'utilizzazione dei vari servizi sanitari e sociali;

     b) l'educazione sanitaria sociale;

     c) l'assistenza medico-generica e pediatrica, ambulatoriale e domiciliare, con servizi di guardia permanente;

     d) l'assistenza domiciliare-integrata;

     e) l'assistenza consultoriale;

     f) l'assistenza residenziale e semi-residenziale;

     g) le attività socio-assistenziali delegate dagli enti locali;

     h) l'assistenza specialistica poliambulatoriale, organizzata nel presidio poliambulatoriale;

     i) l'assistenza riabilitativa e protesica;

     l) l'assistenza psicologica;

     m) la tutela della salute degli anziani;

     n) l'assistenza farmaceutica.

     5. A livello distrettuale sono altresì svolte attività proprie del Dipartimento di prevenzione.

     6. Il Direttore generale nomina, con provvedimento motivato, il responsabile del Distretto, sentiti il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo.

     7. [L’incarico di direttore di distretto, struttura complessa della disciplina “Organizzazione dei servizi sanitari di base”, è attribuito dal Direttore generale con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanità aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale di ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale). Possono partecipare alla procedura di selezione i dirigenti medici e medici convenzionati di medicina generale e pediatri di libera scelta, entrambi dell’azienda USL, previsti dall’articolo 3 sexies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. In caso di incarico a medico convenzionato è congelato un corrispondente posto di organico della dirigenza medica. E’ istituito l’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, ai sensi dell’articolo 3 sexies, comma 2, del d.lgs. 502/1992, composto da figure professionali operanti nel distretto. Il direttore di distretto si avvale di detto Ufficio.] [12]

     8. La Giunta regionale disciplina il raccordo tra Ospedale e Distretti. Il Consiglio regionale disciplina l'organizzazione dei servizi aventi natura sovradistrettuale e in particolare gli interventi in materia di salute mentale, di prevenzione delle tossicodipendenze e di assistenza riabilitativa salvaguardando la continuità terapeutica.

 

     Art. 27. (Programmi di intervento di area specifica a tutela della salute).

     1. Il Direttore generale dell'Unità sanitaria locale, su proposta del Direttore sanitario, nomina i dirigenti dei programmi di intervento di area specifica a tutela della salute, individuati con il piano sanitario nazionale e regionale.

     2. Ai dirigenti dei programmi di intervento di area specifica a tutela della salute spetta coadiuvare il Direttore sanitario ed il Coordinatore dei servizi sociali nello svolgimento delle loro funzioni di sovraordinazione alla realizzazione dei programmi.

     3. Il Direttore generale individua i dirigenti di cui al comma I del presente articolo, scegliendo fra il personale dell'Unità sanitaria locale avente qualifica dirigenziale.

 

CAPO IV

CONTROLLO DI QUALITA'

 

     Art. 28. (Controllo di qualità).

     1. La Regione, allo scopo di garantire la qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei cittadini, adotta in via ordinaria il metodo della rettifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni, nonché del loro costo.

     2. La Giunta regionale, al fine di valutare la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, definisce un sistema di indicatori e di parametri di riferimento.

     3. Il Direttore generale dell'Unità sanitaria locale assicura l'attivazione del sistema di indicatori di cui al precedente comma 2, ferma restando la possibilità di integrarli per ulteriori analisi a livello di Unità sanitaria locale.

 

CAPO V

FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

 

     Art. 29. (Principi per la ripartizione delle risorse finanziarie).

     1. La ripartizione della quota destinata al finanziamento delle spese necessarie per la gestione delle Unita sanitarie locali avviene, con provvedimento della Giunta regionale, in base a parametri su base capitaria riscritti alla popolazione residente, tenendo conto di particolari condizioni ambientali ed aspetti organizzativi, per il conseguimento dei livelli uniformi di assistenza.

     2. In sede di ripartizione della quota destinata al finanziamento delle Unità sanitarie locali viene accantonata una quota di riserva destinata al graduale conseguimento del riequilibrio territoriale.

     3. Le prestazioni sanitarie rese a cittadini residenti in altri ambiti territoriali sono compensate tra le Unità sanitarie locali, sulla base di certificazioni definite dalla Giunta regionale, in sede di assegnazione regionale delle quote di finanziamento.

     4. La ripartizione della quota destinata al finanziamento degli investimenti avviene con provvedimento della Giunta regionale, che procede all'approvazione dei programmi e dei progetti di massima presentati da ciascuna Unità sanitaria locale, in relazione alle previsioni della programmazione sanitaria regionale. I programmi ed i progetti di massima presentati dalle Unità sanitarie locali devono essere accompagnati da una dettagliata analisi costo-beneficio.

     5. La Giunta regionale provvede altresì a definire le quote di finanziamento ammesse per ciascun anno e per ciascun programma approvato.

 

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

CAPO I

TEMPORALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI RIORDINO

DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

 

     Art. 30. (Disposizioni per il primo funzionamento).

     1. I Direttori generali delle Unità sanitarie locali sono immessi nelle funzioni alla data del 1° gennaio 1995. Gli stessi, in sede di prima nomina, esercitano anche le funzioni di Commissari liquidatori delle Unità sanitarie locali. Contestualmente decadono gli amministratori straordinari.

     2. I Direttori generali delle Unità sanitarie locali, in via preliminare, individuano le strutture operative e definiscono le piante organiche delle stesse, previa verifica dei carichi di lavoro, nell'ambito dei contenuti della presente legge e degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale. I provvedimenti di definizione delle piante organiche sono sottoposti al controllo della Giunta regionale secondo le modalità dell'art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

     3. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del regolamento di organizzazione dell'Unità sanitaria locale, il Direttore generale provvede alla definitiva assegnazione del personale e comunque entro i limiti qualitativi e quantitativi della pianta organica definitiva. Il Direttore generale, per comprovate e motivate esigenze di servizio, può disporre la mobilità del personale in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che disciplinano la materia.

     4. Il personale del servizio sanitario regionale in servizio al momento della costituzione delle Unità sanitarie locali è trasferito alle medesime ed è utilizzato nell'Unità operativa di appartenenza.

     5. La Giunta regionale, informate le Organizzazioni sindacali, prima della immissione nella funzione dei Direttori generali, provvede a disciplinare:

     a) i criteri per la gestione delle piante organiche provvisorie;

     b) la formazione dei piani distributivi del personale tra le costituende Aziende;

     c) l'attuazione delle prime misure concernenti l'assetto organizzativo e funzionale aziendale e l'attribuzione delle connesse responsabilità dirigenziali.

     6. All'atto del suo insediamento, il Direttore generale indice l'elezione del Consiglio dei sanitari.

 

     Art. 31. (Disposizioni in materia di gestione dei servizi socio- assistenziali).

     1. Il personale dipendente degli enti locali, messo a disposizione per lo svolgimento di attività sociali nelle preesistenti Unità sanitarie locali, continua a svolgere le funzioni assegnate fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 502 e successive modificazioni.

 

     Art. 32. (Riorganizzazione assistenza ospedaliera).

     1. Entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche a stralcio del piano sanitario regionale, il Consiglio regionale approva la riorganizzazione della rete ospedaliera, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 1991, n. 412 e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, emanato ai sensi della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Entro lo stesso termine il Consiglio regionale individua le Aziende ospedaliere destinate a centri di riferimento della rete dei servizi di emergenza. I Direttori generali delle Aziende ospedaliere di cui al presente articolo sono immessi nella funzione alla data del 1° gennaio 1995.

     2. La riorganizzazione della rete ospedaliera deve perseguire:

     a) la razionalizzazione e la riqualificazione dei servizi ospedalieri, ai fini di una più equilibrata distribuzione degli stessi sul territorio regionale, in relazione al fabbisogno della popolazione e all'ottimale utilizzazione delle risorse;

     b) l'organizzazione di una rete di servizi conforme, anche per tipologia, alla normativa vigente, finalizzata a fornire ai cittadini le risposte più adeguate, in rapporto alle loro diverse esigenze assistenziali;

     c) l'eliminazione dei ricoveri impropri per ricondurre la rete ospedaliera alla funzione propria;

     d) la riconversione o la riduzione delle unità operative che nell'ultimo quinquennio presentano dati di funzionalità inferiori a quelli indicati dalla normativa di cui al primo comma del presente articolo;

     e) la riconversione o la soppressione delle strutture ospedaliere che nell'ultimo quinquennio presentano una dotazione funzionale inferiore a n. 120 posti letto.

     3. Il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera è diretto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

     a) adeguamento della rete ospedaliera ai criteri organizzativi e agli standards previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla dotazione complessiva dei posti letto nonché agli standards di attività e di efficienza;

     b) riconduzione dell'Ospedale alle sue proprie funzioni di diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie acute e di risposta alle emergenze sanitarie;

     c) integrazione funzionale delle strutture ospedaliere tra di loro e con i servizi del territorio;

     d) rimozione negli Ospedali delle cause di disfunzione sul piano organizzativo, al fine di una ottimale utilizzazione delle risorse, anche tecnologiche, esistenti e riordino, su base omogenea e secondo parametri funzionali, delle piante organiche;

     e) riconversione delle strutture ospedaliere, non rispondenti a criteri di funzionalità, efficienza ed economicità, in strutture extraospedaliere residenziali o non residenziali, nell'ambito delle tipologie previste dalla vigente normativa;

     f) dimensionamento e razionalizzazione della rete delle case di cura accreditate, in relazione al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale programmato.

 

     Art. 33. (Riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera).

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, in attuazione delle linee programmatiche e di indirizzo e in conformità alle prescrizioni della presente legge, provvede, previa verifica della situazione esistente, alla quantificazione dei posti letto complessivi, distinti per area funzionale e disciplina, delle singole Unità sanitarie locali, così come risultanti a seguito del riazzonamento previsto dall'art. 3, comma 5, lett. a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e di ciascun complesso ospedaliero individuato per essere costituito in Azienda ospedaliera in attuazione del decreto legislativo stesso.

     2. La Giunta regionale, nel definire l'assetto organizzativo degli Ospedali, accorpa, di norma ai fini funzionali e tenuto conto del bacino di utenza e della specificità del territorio, quelli ubicati nell'ambito della stessa Unità sanitaria locale, che non siano destinati ad essere costituiti in Aziende ospedaliere, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

     3. Nell'ambito dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, sono stabiliti i tempi di realizzazione della riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera, assegnando priorità ai servizi connessi alle emergenze sanitarie.

 

     Art. 34. (Ospedali al di sotto di 120 posti letto).

     1. Le strutture ospedaliere gestite direttamente dalle Unità sanitarie locali, con una dotazione di posti letto inferiore a 120 nell'ultimo quinquennio, sono riconvertite come segue:

     a) accorpamento, previa eventuale trasformazione, anche parziale, dei relativi servizi, nell'ambito del presidio ospedaliero di Unità sanitaria locale, ridefinendo la distribuzione complessiva dei servizi e dei posti letto e favorendo la realizzazione delle strutture polivalenti di cui alla successiva lettera b), anche con riferimento ai bacini di utenza e tenuto conto della fluttuazione della popolazione;

     b) variazione del tipo di destinazione ai fini sanitari mediante trasformazione in strutture extraospedaliere poliambulatoriali, in residenze sanitarie assistenziali o in altre strutture residenziali o semiresidenziali non ospedaliere, privilegiando la realizzazione di strutture polivalenti;

     c) disattivazione ai fini della variazione di destinazione per usi non sanitari per quei presidi che risultino non utilizzabili ai fini sanitari, avuto riguardo allo stato e qualità delle strutture edilizie, nonché alla funzionalità ed economicità della gestione e che si trovino in ambiti territoriali che dispongono dei previsti standard di posti letto.

 

     Art. 35. (Organizzazione nelle aree funzionali - Dipartimenti). [13]

 

     Art. 36. (Istituti di ricovero e cura obbligatoriamente convenzionati con il Servizio sanitario regionale).

     1. I rapporti convenzionali con le istituzioni indicate agli articoli 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 vengono ridefiniti sulla base delle linee di programmazione e di indirizzo di cui alla presente legge.

     2. L'istituzione di nuove Divisioni e Servizi universitari, ivi compresi quelli connessi ad esigenze didattiche e di ricerca, che comportino nuovi oneri a carico del Servizio sanitario regionale, è attuata d'intesa tra Regione e Università, nell'ambito del fabbisogno complessivo di Servizi ospedalieri definito ai sensi del precedente art. 32, nel rispetto della normativa contenuta nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

     3. L'istituzione di nuove Divisioni e Servizi ospedalieri da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è soggetta ad autorizzazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'attività di ricerca scientifica biomedica svolta dagli stessi. E' altresì soggetta ad autorizzazione della Giunta regionale l'istituzione di nuove Divisioni di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché le variazioni di organico che comportino nuovi oneri di spesa ovvero modificazioni dell'assetto organizzativo della struttura.

     4. La Giunta regionale, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, è tenuta ad acquisire il parere della competente Commissione permanente del Consiglio regionale, che si esprime entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

     5. L'eventuale riconoscimento quale presidio dell'Unità sanitaria locale delle strutture di cui al secondo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 potrà, essere previsto nell'ambito del piano sanitario regionale, da emanarsi a norma dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

 

     Art. 37. (Case di cura private accreditate).

     1. Le convenzioni con le Case di cura private decadono alla data di entrata in vigore della presente legge. Le stesse continuano a produrre effetti fino al termine indicato nei provvedimenti di riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera nei quali è indicato il fabbisogno di attività ospedaliere da accreditare, distinte per disciplina in conformità ai criteri di seguito indicati e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

     a) complementarietà ed integrazione delle attività svolte dalle Case di cura private rispetto a quelle dei presidi ospedalieri pubblici;

     b) accreditamento delle Case di cura private per le quali sia stato accertato il possesso dei requisiti strutturali organizzativi e funzionali previsti dalle leggi vigenti;

     c) accreditamento delle Case di cura che, per l'insieme delle tecnologie sanitarie e la presenza di più specialità, offrano migliori garanzie di assistenza in rapporto alle patologie da trattare.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione 58 e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Lettera aggiunta dall’art. 30 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14.

[2] Lettera aggiunta dall’art. 30 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14.

[3] Lettera aggiunta dall’art. 30 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14.

[4] Lettera aggiunta dall’art. 30 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14.

[5] Lettera aggiunta dall’art. 21 della L.R. 12 gennaio 2005, n. 1.

[6] Comma così sostituito dall’art. 30 della L.R. 7 gennaio 2004, n. 1.

[7] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 40.

[8] Articolo così modificato dall'art. 62 della L.R. 6 maggio 1998, n. 14.

[9] Comma abrogato dall’art. 30 della L.R. 7 gennaio 2004, n. 1.

[10] Comma abrogato dall’art. 30 della L.R. 7 gennaio 2004, n. 1.

[11] Comma abrogato dall’art. 30 della L.R. 7 gennaio 2004, n. 1.

[12] Comma sostituito dall’art. 30 della L.R. 7 gennaio 2004, n. 1 e abrogato dall’art. 1 della L.R. 7 febbraio 2006, n. 1.

[13] Articolo soppresso dall'art. 62 della L.R. 6 maggio 1998, n. 14.