§ III.1.36 - L.R. 5 aprile 1985, n. 14.
Istituzione dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:05/04/1985
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Compiti).
Art. 3.  Organizzazione
Art. 4.  (Il Comitato tecnico scientifico).
Art. 5.  (Rapporti con le Regioni e con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto Superiore di Sanità).
Art. 6.  (Notiziario).
Art. 7.  (Finanziamento).


§ III.1.36 - L.R. 5 aprile 1985, n. 14.

Istituzione dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale.

 

Art. 1. (Finalità). [1]

     La Regione Puglia istituisce, nell’ambito dell’Assessorato alle politiche della salute, l'Osservatorio Epidemiologico Regionale per l'attività di raccolta, di elaborazione e proiezione delle informazioni sullo stato di salute della popolazione in funzione della programmazione del servizio sanitario regionale, anche in attuazione dell'art. 58 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978.

 

     Art. 2. (Compiti).

     L'Osservatorio Epidemiologico Regionale è l'organizzazione tecnico- scientifica di cui si avvale la Giunta regionale per:

     1) avere dati sull'incidenza delle malattie sul territorio;

     2) promuovere indagini epidemiologiche;

     3) individuare i fattori di rischio negli ambienti di vita e di lavoro;

     4) elaborare i dati comunque raccolti attinenti a problemi di carattere socio-sanitario, per il loro utilizzo nella programmazione;

     5) predisporre il programma annuale di attività per il sistema informativo;

     6) predisporre la relazione annuale sullo stato sanitario della Regione.

     La Giunta regionale, inoltre, può avvalersi dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale per:

     a) eseguire studi atti a fornire indicazioni per interventi urgenti su temi particolarmente rilevanti;

     b) coordinare i modi e i tempi della prevenzione;

     c) predisporre interventi finalizzati;

     d) valutare la compatibilità dei programmi con le risorse disponibili, nonchè le specifiche attuative dei programmi;

     e) valutare l'efficacia degli interventi ed i benefici prodotti in relazione alle risorse utilizzate;

     f) promuovere la ricerca finalizzata alla realizzazione degli obiettivi del servizio sanitario regionale.

 

     Art. 3. Organizzazione [2]

1. L’Osservatorio epidemiologico regionale svolge i propri compiti attraverso:

a) le unità operative per l’attività statistica ed epidemiologica delle ASL;

b) i dipartimenti di prevenzione delle ASL;

c) le altre strutture e presidi delle ASL, delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);

d) le strutture regionali e aziendali deputate ai sistemi informativi;

e) la collaborazione delle strutture dell’università degli studi nel quadro dei rapporti convenzionali di cui all’articolo 39 della l. 833/1978;

f) la collaborazione con altre agenzie, istituti o enti pubblici che svolgono attività di ricerca, di epidemiologia, di statistica attraverso apposite convenzioni.

 

     Art. 4. (Il Comitato tecnico scientifico). [3]

     1. Alle attività dell’Osservatorio epidemiologico regionale presiede un Comitato tecnico scientifico che si avvale delle strutture di cui all’articolo 3 e di una segreteria costituita presso l’Assessorato alle politiche della salute.

2. Il Comitato tecnico scientifico è organo consultivo della Giunta regionale ed è composto da esperti nominati dalla Giunta regionale.

3. Il Comitato tecnico scientifico è presieduto dall’Assessore regionale alle politiche della salute o da un suo delegato.

4. La nomina del Comitato è effettuata dalla Giunta regionale.

5. Il Comitato tecnico scientifico deve:

a) entro il 31 ottobre di ogni anno, predisporre il programma operativo per l’anno successivo;

b) entro il 31 marzo di ogni anno, presentare la relazione consuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente.

6. Il Comitato tecnico scientifico si riunisce, di norma, con periodicità almeno semestrale.

7. Ai componenti del Comitato tecnico scientifico non compete l’indennità di presenza.

8. Il Comitato tecnico scientifico resta in carica per quatto anni e, comunque, sino alla sua sostituzione.

 

     Art. 5. (Rapporti con le Regioni e con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto Superiore di Sanità).

     L'Osservatorio Epidemiologico Regionale per interscambi, notizie e coordinamenti di attività di interesse interregionale curerà i collegamenti con gli Osservatori Epidemiologici delle altre Regioni e con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto Superiore di Sanità.

 

     Art. 6. (Notiziario).

     La Regione cura la pubblicazione di un notiziario trimestrale del sistema informativo e dell'Osservatorio Epidemiologico regionale nel quale vengono comunicati i risultati della elaborazione dei dati raccolti.

 

     Art. 7. (Finanziamento).

     Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio Epidemiologico gravano sul fondo sanitario e saranno individuati annualmente in sede di riparto del fondo sanitario regionale.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 36 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 4.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 4.

[3] Articolo integrato con L.R. 17 luglio 1987, n. 23, già sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 settembre 1996, n. 21 e così ulteriormente sostituito dall'art. 36 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 4.