§ III.2.34 - L.R. 16 luglio 2004, n. 11.
Modifica alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi).


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:16/07/2004
Numero:11

§ III.2.34 - L.R. 16 luglio 2004, n. 11.

Modifica alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi).

(B.U. 19 luglio 2004, n. 91).

 

Art. 1.

     1. L’articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi), è sostituito dal seguente:

     “Art. 1.

     1. Allo scopo di favorire l’attività di rappresentanza e tutela delle associazioni privatizzate ai sensi degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, annualmente sono concessi contributi secondo le percentuali indicate, riferite allo stanziamento annuo di bilancio, alle Sezioni regionali della Puglia delle sottoelencate associazioni riconosciute:

     - Unione italiana ciechi 25%

     - Ente nazionale protezione assistenza sordomuti 9%

     - Associazione nazionale mutilati invalidi di lavoro 12%

     - Associazione nazionale vittime civili di guerra 3%

     - Unione nazionale mutilati per servizio 12%

     - Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra 16%

     - Associazione nazionale mutilati e invalidi civili 14%

     - Associazione nazionale famiglie dei caduti dei dispersi in guerra 3%

     - Associazione italiana stomizzati 4%

     - Federazione associazione nazionale disabili 2%”