§ 2.2.268 - L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.2 bilancio e contabilità
Data:15/12/2003
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP).
Art. 2.  (Finanziamento di interventi per la viabilità regionale).
Art. 3.  (Finanziamento interventi di rifacimento delle funivie del Monte Bianco).
Art. 4.  (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale).
Art. 5.  (Fondo per Speciali Programmi di Investimento – Fo.S.P.I.).
Art. 6.  (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale).
Art. 7.  (Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent).
Art. 8.  (Contributi a favore dei Comuni per la predisposizione di programmi per la qualificazione della rete commerciale).
Art. 9.  (Piano politiche del lavoro).
Art. 10.  (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale).
Art. 11.  (Disposizioni in materia di personale regionale).
Art. 12.  (Disposizioni in materia di fondi pensione).
Art. 13.  (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente).
Art. 14.  (Strutture sanitarie, ospedaliere ed apparecchiature sanitarie).
Art. 15.  (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ARPA).
Art. 16.  (Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18).
Art. 17.  (Opere pubbliche destinate all’assistenza delle persone anziane ed inabili).
Art. 18.  (Partecipazioni azionarie e conferimenti).
Art. 19.  (Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno).
Art. 20.  (Infrastrutture tecniche per il Parco del Mont Avic).
Art. 21.  (Interventi di delocalizzazione degli edifici a rischio idrogeologico. Modificazioni della legge regionale 24 giugno 2002, n. 11).
Art. 22.  (Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche. Proroga dell’applicazione della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 44).
Art. 23.  (Interventi per la valorizzazione del Forte e del Borgo medioevale di Bard. Modificazioni della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10).
Art. 24.  (Restauro conservativo della “Maison et Tour de Saint-Anselme” in comune di Gressan).
Art. 25.  (Interventi in materia di pubblica istruzione).
Art. 26.  (Istituto regionale Adolfo Gervasone).
Art. 27.  (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).
Art. 28.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 29.  (Modificazioni della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54).
Art. 30.  (Disposizioni in materia urbanistica e di pianificazione territoriale. Modificazioni della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11).
Art. 31.  (Disposizioni in materia di lavori pubblici. Modificazione della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12).
Art. 32.  (Disposizioni in materia di subappalto. Modificazione della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12).
Art. 33.  (Criteri per la formulazione e l’aggiornamento della proposta di piani di vendita – Alienazione di alloggi disponibili. Modificazioni della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40).
Art. 34.  (Disposizioni in materia dei fondi per le abitazioni).
Art. 35.  (Relazione sullo stato di salute e di benessere sociale. Modificazioni della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5).
Art. 36.  (Razionalizzazione dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale. Modificazione dell’articolo 40 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5).
Art. 37.  (Riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).
Art. 38.  (Associazioni ex-combattenti ed ex-internati. Modificazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 69).
Art. 39.  (Organi collegiali della scuola. Modificazioni della legge regionale 8 agosto 1977, n. 55).
Art. 40.  (Istituzioni scolastiche. Regime dei beni mobili e strumentali).
Art. 41.  (Tutela e censimento del patrimonio storico di architettura minore. Ulteriore proroga del termine di cui all’articolo 5 della legge regionale 1° luglio 1991, n. 21).
Art. 42.  (Iniziative d’interesse turistico-promozionale. Modificazioni della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31).
Art. 43.  (Contributo annuo all’Aero Club Valle d’Aosta. Modificazione della legge regionale 3 aprile 1991, n. 14).
Art. 44.  (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19).
Art. 45.  (Modificazione della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11).
Art. 46.  (Disposizioni urgenti in materia di case e appartamenti per vacanze).
Art. 47.  (Servizio di soccorso sulle piste. Modificazione della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2).
Art. 48.  (Sviluppo dell’aeroporto regionale “Corrado Gex”).
Art. 49.  (Disciplina delle attività di volo alpino. Proroga del termine di cui all’articolo 1, comma 5 bis, della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15).
Art. 50.  (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea. Modificazione della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29).
Art. 51.  (Disposizioni in materia di controlli tecnici sugli impianti a fune. Abrogazione dell’articolo 41 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38).
Art. 52.  (Disposizioni relative alla colorazione delle autovetture da adibire a servizio di taxi. Modificazione della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42).
Art. 53.  (Interventi regionali in materia di agricoltura. Modificazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30).
Art. 54.  (Disposizioni in materia di Indicazioni geografiche protette e di Denominazioni d’origine protette. Modificazione della legge regionale 7 agosto 2001, n. 13).
Art. 55.  (Consorzi Garanzia Fidi. Modificazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75).
Art. 56.  (Tutela e valorizzazione dell’artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2).
Art. 57.  (Attività per la produzione di pane da parte delle imprese artigiane. Modificazioni della legge regionale 17 aprile 1998, n. 15, e disposizione transitoria).
Art. 58.  (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6).
Art. 59.  (Contributi per la ricerca e lo sviluppo. Proroga del termine di cui all’articolo 8, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84).
Art. 60.  (Modificazioni della legge regionale 30 luglio 1991, n. 32).
Art. 61.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 2.2.268 - L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Modificazioni di leggi regionali ed altri interventi.

(B.U. 29 dicembre 2003, n. 55).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

 

Art. 1. (Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP).

     1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contabilizzazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi, sono di competenza della Regione autonoma Valle d’Aosta. Per l’espletamento, in tutto o in parte, di tali attività, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), convenzioni con il Ministero dell’economia o con le Agenzie fiscali disciplinate dal Titolo V, Capo II, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59).

     2. Fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. 446/1997.

     3. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2004, per i soggetti che operano nel settore agricolo, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all’articolo 45, comma 1, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni, è ridotta di un punto percentuale rispetto alla misura prevista per il relativo periodo di imposta dalla vigente normativa statale.

     4. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2004, per le società cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e mista del registro regionale di cui all’articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), che si costituiscono dopo il 1° gennaio 2004, l’aliquota dell’IRAP è ridotta di un punto percentuale per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.

     5. Per le società cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e miste del registro regionale di cui all’articolo 3 della l.r. 27/1998, che siano composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, ovvero da donne di età compresa tra i 18 e i 45 anni, ovvero costituite da una compagine sociale formata da un numero non inferiore a 10 cooperative sociali iscritte al registro regionale di cui al presente comma, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2004, l’aliquota dell’IRAP è ridotta di un punto percentuale.

     6. I benefici di cui ai commi 4 e 5 sono concessi in regime “de minimis”.

 

     Art. 2. (Finanziamento di interventi per la viabilità regionale).

     1. Per il finanziamento delle spese d’investimento per la viabilità regionale e i parcheggi, la Giunta regionale è autorizzata, nell’anno 2004, a contrarre uno o più prestiti, a medio o a lungo termine, con le modalità ritenute più opportune, per un ammontare massimo di euro 22.000.000, ad un tasso non superiore al tasso IRS a 10 anni, aumentato di un punto percentuale, per un periodo di ammortamento non superiore a quindici anni.

     2. L’onere derivante dall’applicazione del comma 1 è determinato in euro 1.600.000 per l’anno 2004, euro 2.700.000 per l’anno 2005 ed euro 2.600.000 per l’anno 2006 (obiettivo programmatico 3.2, capitoli 69300 parz. e 69320 parz.).

 

     Art. 3. (Finanziamento interventi di rifacimento delle funivie del Monte Bianco). [1]

     [1. Per il finanziamento del rifacimento delle funivie del Monte Bianco, di cui all’articolo 18, comma 2, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, nell’anno 2005, uno o più prestiti, a medio o a lungo termine, con le modalità ritenute più opportune, per un ammontare massimo di euro 60.000.000, ad un tasso non superiore al tasso IRS a 10 anni, aumentato di un punto percentuale, per un periodo di ammortamento non superiore a quindici anni.

     2. L’onere derivante dall’applicazione del comma 1 è determinato in euro 4.000.000 per l’anno 2005 ed euro 7.000.000 per l’anno 2006 (obiettivo programmatico 3.2, capitoli 69300 parz. e 69320 parz.).]

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

CAPO I

FINANZA LOCALE, ENTI LOCALI E PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

 

     Art. 4. (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale).

     1. L’ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 175.465.871 per l’anno 2004.

     2. La somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all’articolo 5 della l.r. 48/1995 nel modo seguente:

     a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione: euro 108.649.340 (obiettivo programmatico 2.1.1.01, capitoli 20501, 20503 e 20745);

     b) interventi per programmi di investimento: euro 35.093.174 da utilizzarsi, quanto ad euro 32.502.295, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (Fo.S.P.I.) di cui al Titolo IV, Capo II, della l.r. 48/1995 (obiettivo programmatico 2.1.1.03.) e quanto ad euro 2.590.879 per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l’accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica), (obiettivo programmatico 2.1.1.03, capitolo 33755);

     c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: euro 31.723.357 (obiettivi programmatici 2.1.1.02 e 3.2) ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell’allegato A, ai sensi dell’articolo 27 della l.r. 48/1995.

     3. Per l’anno 2004, in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r. 48/1995, le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), sono destinate:

     a) per euro 4.441.529 al finanziamento dei Comuni ripartiti secondo il criterio di cui all’articolo 6, comma 2 bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998-2000), aggiunto dall’articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (obiettivo programmatico 2.1.1.01, capitolo 20501 parz.);

     b) per euro 98.910.051 al finanziamento dei Comuni (obiettivo programmatico 2.1.1.01, capitoli 20501 parz. e 20503);

     c) per euro 5.297.760 al finanziamento delle Comunità montane (obiettivo programmatico 2.1.1.01, capitolo 20745).

     4. Per l’anno 2004, in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r. 48/1995, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera b), è destinata:

     a) per un importo pari ad euro 2.967.302 alle spese d’investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.01, capitolo 20503);

     b) per un importo pari ad euro 4.000.000 alle spese per gli interventi di politica sociale, i cui criteri di riparto sono determinati dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali.

     5. Per l’anno 2004, il fondo istituito dall’articolo 7, comma 6, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004), è determinato nella misura massima di euro 600.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02, capitolo 67120).

     6. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell’allegato A, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

     7. I Comuni hanno l’obbligo di concorrere al finanziamento delle Comunità montane d’appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento.

     8. Gli enti locali hanno l’obbligo di concorrere, reciprocamente, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.

 

     Art. 5. (Fondo per Speciali Programmi di Investimento – Fo.S.P.I.).

     1. I progetti esecutivi che gli enti locali devono presentare per la formazione del programma definitivo Fo.S.P.I. 2004/2006, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, della l.r. 48/1995, devono essere accompagnati, per i casi dovuti, dal decreto di esproprio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive modificazioni.

     2. Il termine del 10 gennaio 2004 per la presentazione dei progetti esecutivi del programma Fo.S.P.I. 2004/2006 è posticipato al 10 maggio 2004.

     3. Per la realizzazione del programma definitivo Fo.S.P.I. 2003/2005, la spesa di euro 35.139.181, già autorizzata con la legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005), è rideterminata in euro 32.750.634 e ripartita per gli anni 2004 e 2005, rispettivamente, in euro 12.935.344 e euro 7.547.332.

     4. Per la realizzazione del programma definitivo Fo.S.P.I. 2004/2006, di cui all’articolo 20 della l.r. 48/1995, è autorizzata la spesa complessiva di euro 30.259.552, (obiettivo programmatico 2.1.1.03, capitolo 21245 parz.) così suddivisa:

     - anno 2004 euro 8.294.887;

     - anno 2005 euro 13.247.769;

     - anno 2006 euro 8.716.896.

     5. Per l’erogazione dei contributi previsti dall’articolo 21 della l.r. 48/1995 è confermata la spesa di euro 2.263.196 per l’anno 2004, già autorizzata dall’articolo 5, comma 4, della l.r. 25/2002, ed è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di euro 2.329.216 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, capitolo 21255).

     6. Ai fini dell’approvazione del programma preliminare Fo.S.P.I., di cui all’articolo 20, comma 1, della l.r. 48/1995, la spesa di riferimento per il triennio 2005/2007 è determinata in euro 29.115.206, di cui indicativamente euro 7.614.363 per l’anno 2005 ed euro 11.368.846 per l’anno 2006. In ottemperanza ai principi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 8, non si procede alla destinazione, in via prioritaria, di quote percentuali di detta spesa in favore delle Comunità montane, dei Consorzi di Comuni e delle Associazioni di Comuni. All’autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità di programma si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2005/2007 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, capitolo 21245 parz.).

     7. Per l’aggiornamento, nel periodo 2004/2006, dei programmi triennali in precedenza approvati ai sensi della l.r. 51/1986, e successive modificazioni ed integrazioni, della l.r. 46/1993, nonché della l.r. 48/1995, e successive modificazioni e integrazioni, è rideterminata la spesa complessiva in euro 2.925.277, di cui euro 802.277 annui per l’anno 2004, euro 976.000 per l’anno 2005 e euro 1.147.000 per l’anno 2006 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, capitolo 21245 parz.).

 

     Art. 6. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale).

     1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), è determinata in euro 28.000.000 nel triennio 2004/ 2006, di cui euro 8.000.000 nell’anno 2004, euro 10.000.000 nell’anno 2005 ed euro 10.000.000 nell’anno 2006 (obiettivo programmatico 2.1.1.05, capitolo 33665).

     2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi nella medesima misura e per il medesimo esercizio di cui al comma 1 (capitolo 11155).

 

     Art. 7. (Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent).

     1. Il termine fissato dall’articolo 10, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48 (Legge finanziaria per gli anni 1997/1999), per l’intervento relativo al finanziamento straordinario per la riqualificazione di Saint-Vincent, è posticipato al 31 dicembre 2007.

 

     Art. 8. (Contributi a favore dei Comuni per la predisposizione di programmi per la qualificazione della rete commerciale).

     1. La Regione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), e in relazione a quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l’esercizio dell’attività commerciale), può concedere, a favore dei Comuni, contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di programmi per la qualificazione della rete commerciale, cofinanziati dal fondo di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l’economia), conformemente a quanto disposto dall’articolo 52, comma 80, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002).

     2. L’autorizzazione di spesa è determinata, per l’anno 2004, in euro 48.401 (obiettivo programmatico 2.1.1.02, capitolo 65000).

     3. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

 

CAPO II

POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI

 

     Art. 9. (Piano politiche del lavoro).

     1. L’autorizzazione di spesa per l’attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, di cui alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego), è determinata per il triennio 2004/2006 in euro 12.657.789, di cui euro 4.219.263 rispettivamente per gli anni 2004, 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.16, capitolo 26010).

 

     Art. 10. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale).

     1. L’autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il completamento - nell’ambito del Documento unico di programmazione - Docup ob. 2 - per il periodo 2000/2006 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali - degli investimenti, di cui all’articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio, rideterminazione di autorizzazioni di spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 e prima variazione al bilancio di previsione 2000 e del triennio 2000-2002), intrapresi nell’ambito dei programmi a finalità strutturale obiettivo n. 2 e di iniziativa comunitaria Interreg, previsti dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, dal regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988, dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 e dal regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, già determinata, per il periodo 2000/2006, in euro 38.646.000, è rideterminata in euro 38.864.439, di cui euro 16.754.402 per il triennio 2004/2006, al lordo delle risorse già autorizzate dall’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 25/2002, annualmente così suddivisi (obiettivo programmatico 2.2.2.17, capitolo 25026):

     a) anno 2004: euro 10.918.393;

     b) anno 2005: euro 4.722.998;

     c) anno 2006: euro 1.113.011.

     2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, della l.r. 27/2000, anche mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie che l’Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione del reg. (CE) 1260/1999 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari), per gli interventi nelle aree ob. 2 previsti dal Documento unico di programmazione finalizzato al conseguimento del medesimo obiettivo (riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali) per il periodo 2000/2006.

     3. Gli oneri a carico della Regione per l’attuazione degli interventi a titolo di sostegno transitorio del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nel periodo 2000/2005, di cui al reg. (CE) 1260/1999, sono determinati in complessivi euro 1.726.246, di cui euro 1.042.600 per l’anno 2004 ed euro 683.646 per l’anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.2.17, capitolo 43040 parz.).

     4. Gli oneri a carico della Regione per l’attuazione dei programmi di investimento in applicazione dell’iniziativa comunitaria Interreg III 2000/2006, oggetto di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale (FRS) di cui, rispettivamente, al reg. (CE) 1260/1999 e alla l. 183/1987, sono rideterminati in euro 855.552 per l’anno 2004, euro 970.037 per l’anno 2005 ed euro 993.806 per l’anno 2006, articolati come segue:

     a) programma “INTERREG IIIA italo-francese 2000/2006”: euro 733.895 per l’anno 2004, euro 848.065 per l’anno 2005 ed euro 872.149 per l’anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.17, capitolo 25030);

     b) programma “INTERREG IIIA italo-svizzero 2000/2006”: euro 121.657 per l’anno 2004, euro 121.972 per l’anno 2005 ed euro 121.657 per l’anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.17, capitolo 25029).

     5. Gli oneri a carico della Regione per la realizzazione dei progetti attuativi dei programmi di investimento, in applicazione dell’iniziativa comunitaria Interreg IIIC 2000/2006, oggetto di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale (FRS) di cui, rispettivamente, al reg. (CE) 1260/1999 e alla l. 183/1987, sono determinati in euro 30.000 rispettivamente per gli anni 2004, 2005 e 2006 (programma 2.2.2.17, capitolo 25045).

     6. Gli oneri a carico della Regione per la proposizione, l’avvio e l’attuazione dei progetti in applicazione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III A, Interreg III B (Mediterraneo occidentale e Spazio alpino), Interreg III C (South, West, North, East) e Interact sono quantificati in annui euro 113.000 per gli anni 2004, 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.17, capitolo 25033) [2].

     7. Gli oneri a carico della Regione per l’attuazione del programma d’iniziativa comunitaria Leader Plus, nel periodo 2000/2006, di cui al reg. (CE) 1260/1999, sono determinati in euro 366.000 per l’anno 2004, euro 392.000 per l’anno 2005 ed euro 293.000 per l’anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.06, capitolo 43080).

 

CAPO III

PERSONALE E FONDI PENSIONE

 

     Art. 11. (Disposizioni in materia di personale regionale). [3]

     1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale), la dotazione organica della struttura regionale è definita in 2.866 unità di personale di cui 149 unità con qualifica di dirigente, oltre a 84 unità di personale dipendenti dal Consiglio regionale di cui 11 unità con qualifica di dirigente.

     2. Al comma 5 dell’articolo 62 della l.r. 45/1995, come sostituito dall’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45, le parole “di Direttore dell’Ufficio di collegamento e di rappresentanza di Roma, di Commissario regionale presso la Casa da gioco di Saint-Vincent,” sono soppresse. I posti di direttore dell’Ufficio di collegamento e di rappresentanza di Roma e di Commissario regionale presso la Casa da gioco di Saint-Vincent sono assorbiti nella qualifica dirigenziale e rilevano ai fini della determinazione della dotazione organica di cui al comma 1.

     3. Il comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77 (Norme in materia di asili–nido), come sostituito dall’articolo 16 della legge regionale 16 luglio 2002, n. 14, è sostituito dal seguente:

     “2. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono assicurate mediante il conferimento di incarico dirigenziale ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificati dalla legge regionale 27 maggio 1998, n. 45.”.

     4. Il comma 4 dell’articolo 29 della l.r. 77/1994 è abrogato.

     5. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 35 e 62, comma 5, della l.r. 45/1995 e di quello i cui incarichi possono essere conferiti con le modalità di cui all’articolo 17, commi 2 e 3, della medesima legge. Gli incarichi al personale di cui all’articolo 17, comma 2, lettera c), della l.r. 45/1995 non concorrono alla determinazione del limite massimo del quindici per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale ai fini del conferimento di incarichi a personale esterno all’Amministrazione regionale.

     6. L’articolo 25 della l.r. 45/1995 è abrogato.

     7. Per i fini di cui all’articolo 8, comma 2, della l.r. 45/1995, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono rideterminati in euro 123.851.172 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 119.409.434 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (capitoli 30500 parz., 30501, 30505, 30510, 30511, 30512, 30515, 30520, 30521 parz., 39020 e 39021 parz.), euro 627.755 per il personale dell’Agenzia del Lavoro assunto con contratto di diritto privato (obiettivo programmatico 1.2.1. – cap. 30631) ed euro 3.813.983 per il personale dipendente dal Consiglio regionale (obiettivo programmatico 1.1.1. – cap. 20000 parz.), ivi comprese le assunzioni a tempo determinato [4].

     8. Per il biennio economico 2004/2005 la spesa contrattuale è rideterminata in euro 3.710.000 per l’anno 2004 e in euro 5.700.000 a decorrere dall’anno 2005; per il biennio economico 2006/2007 la spesa contrattuale è stimata in complessivi euro 9.410.000 (obiettivo programmatico 1.2.1, capitolo 30650 parz.).

 

     Art. 12. (Disposizioni in materia di fondi pensione).

     1. L’autorizzazione di spesa per l’ulteriore applicazione della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Interventi per promuovere e sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale), è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 450.000, di cui euro 150.000 rispettivamente per gli anni 2004, 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.1.2., capitolo 20065).

     2. Il trasferimento al fondo cessazione servizio previsto dalla legge regionale 31 dicembre 1998, n. 57 (Gestione dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale, maturati al 31 dicembre 1997, tramite fondo pensione), è prorogato all’anno 2006 ed è determinato, per il triennio 2004/2006, in euro 18.000.000, di cui euro 7.000.000 per l’anno 2004, euro 6.000.000 per l’anno 2005 ed euro 5.000.000 per l’anno 2006 (obiettivo programmatico 1.2.1, capitolo 39050).

     3. Il trasferimento al fondo di previdenza del personale direttivo e docente della scuola elementare di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 (Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le Scuole elementari della Valle d’Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l’insegnamento della lingua francese), in applicazione dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l’anno 1999), è determinato in euro 1.200.000 per l’anno 2006 (obiettivo programmatico 1.2.2, capitolo 54740).

     4. Il trasferimento a favore dell’Istituto dell’assegno vitalizio, di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell’Istituto dell’assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33), è determinato, in deroga al piano di rientro di cui al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 28/1999, come modificato dall’articolo 56 della l.r. 25/2002, in euro 34.500.000 per il triennio 2004/2006, di cui euro 12.000.000 per l’anno 2004, euro 10.000.000 per l’anno 2005 ed euro 12.500.000 per l’anno 2006 (obiettivo programmatico 1.1.1 capitolo 20010) [5].

 

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

 

     Art. 13. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente).

     1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata per l’anno 2004 in euro 228.410.295, di cui:

     a) trasferimenti all’Azienda USL per complessivi euro 198.629.737, dei quali euro 192.500.000 quale assegnazione per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01, capitolo 59900 parz.) e:

     1) euro 1.800.000 per prestazioni sanitarie aggiuntive (obiettivo programmatico 2.2.3.01., capitolo 59980);

     2) euro 50.000 per iniziative di formazione (capitolo 59900 parz.);

     3) euro 557.800 per attuazione e potenziamento di iniziative di assistenza sanitaria (capitolo 59900 parz.);

     4) euro 230.000 per prestazioni sanitarie particolari e ricerca (capitolo 59900 parz.);

     5) euro 3.491.937 per accordo integrativo di lavoro del personale dipendente e convenzionato (capitolo 59900 parz.);

     5bis) euro 400.000 per gestione RSA di Antey-Saint-André (capitolo 59900 parz.) [6];

     5ter) euro 200.000 per noleggio apparecchiatura PET (capitolo 59900 parz.) [7];

     5quater) euro 970.000 per pagamento code contrattuali dirigenza esercizi pregressi (capitolo 59900 parz.) [8];

     5quinquies) euro 40.000 per sperimentazioni unità territoriali assistenza primaria (capitolo 59900 parz.) [9].

     b) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva di euro 28.436.000, di cui euro 7.300.000 quale saldo dell’anno 2001 ed euro 21.136.000 quali acconti degli anni 2002 e 2003 (obiettivo programmatico 2.2.3.01, capitolo 59910);

     c) interventi diretti della Regione, euro 1.386.558 (obiettivi programmatici 2.2.3.01 e 2.2.3.03, capitoli 59920, 61265) [10].

     2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte dal comma 1, lettera a).

 

     Art. 14. (Strutture sanitarie, ospedaliere ed apparecchiature sanitarie).

     1. La spesa per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie, da trasferire all’Azienda USL, è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 6.361.684, di cui 2.995.228 per l’anno 2004, 1.758.228 per l’anno 2005 ed euro 1.608.228 per l’anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60380) [11].

     2. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie è determinata in euro 261.517 per l’anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60310).

     3. La spesa per la realizzazione di opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 11.677.230, di cui euro 1.130.962 per l’anno 2004, euro 4.744.962 per l’anno 2005 ed euro 5.801.306 per l’anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60420).

     4. La spesa per l’adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie, da trasferire all’Azienda USL, è determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 giugno 1994, n. 31 (Interventi finanziari per l’adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie), in euro 4.000.000, per il triennio 2004/2006, di cui euro 1.000.000 per l’anno 2004, euro 1.500.000 per l’anno 2005 ed euro 1.500.000 per l’anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60445).

 

     Art. 15. (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ARPA).

     1. Il trasferimento annuale all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) è determinato in euro 4.914.000 per l’anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.1.08, capitolo 67380).

     2. L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 17 della l.r. 25/2002 è prorogata all’esercizio finanziario 2006 ed è determinata in euro 760.000 per l’anno 2004 ed euro 460.000 rispettivamente per gli anni 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.2.1.08, capitolo 67382) [12].

 

     Art. 16. (Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18). [13]

     1. L’autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, istituito dall’articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 50.074.504, di cui euro 17.264.088 per l’anno 2004, euro 16.670.208 per l’anno 2005 ed euro 16.140.208 per l’anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.3.03, capitoli 61310, 61311, 61312, 61313, 61316 e 61317).

 

     Art. 17. (Opere pubbliche destinate all’assistenza delle persone anziane ed inabili).

     1. La Regione, in relazione all’interesse sovracomunale delle opere pubbliche dalla stessa realizzate e destinate all’assistenza delle persone anziane ed inabili, si fa carico delle opere di ampliamento, di ristrutturazione, nonché di altri interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento funzionale, con le modalità e con le priorità definite dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali.

     1 bis. Le opere pubbliche di cui al comma 1 possono essere realizzate anche dagli enti locali interessati, in nome proprio e per conto della Regione [14].

     2. L’autorizzazione di spesa è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 3.000.000, di cui euro 1.000.000 rispettivamente per gli anni 2004, 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.1.1.05, capitolo 33690).

     2 bis. A decorrere dall'anno 2011, al finanziamento della realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse derivanti da trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995 [15].

 

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

 

     Art. 18. (Partecipazioni azionarie e conferimenti).

     1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A. di cui all’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d’Aosta), come modificato dall’articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1994, n. 46, è autorizzata, per il triennio 2004/2006, la spesa di euro 117.500.000, di cui euro 32.000.000 per l’anno 2004, euro 65.000.000 per l’anno 2005 ed euro 20.500.000 per l’anno 2006 (obiettivo programmatico 2.1.4.02, capitolo 35620 parz.).

     2. Rientra nell’autorizzazione di cui al comma 1 la spesa, di euro 2.000.000 per l’anno 2004 e di euro 60.000.000 per l’anno 2005, per gli interventi volti al rifacimento delle funivie del Monte Bianco da effettuarsi ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 16/1982, in applicazione della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 38 (Affidamento della realizzazione di opere pubbliche a soggetti pubblici o privati concessionari di servizi pubblici).

 

     Art. 19. (Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno).

     1. Il limite di impegno, della durata massima di dieci anni, previsto dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 35 (Sviluppo della meccanizzazione forestale e delle strutture produttive per la prima lavorazione del legno), è autorizzato, per l’anno 2004, in euro 4.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.07, capitolo 38600 parz.).

     2. Il limite di impegno, della durata massima di quindici anni, previsto dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), è autorizzato, per l’anno 2004, in euro 122.533,00 (obiettivo programmatico 2.2.2.09, capitolo 35750 parz.).

     3. Il limite di impegno, della durata massima di quindici anni, previsto dalla l.r. 6/2003, è autorizzato, per l’anno 2004, in euro 122.533,00 (obiettivo programmatico 2.2.2.10, capitolo 47590 parz.).

     4. Il limite di impegno, della durata massima di dieci anni, previsto dalla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei), è autorizzato, per l’anno 2004, in euro 25.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.15, capitolo 48830 parz.).

 

CAPO VI

INTERVENTI IN MATERIA DI ASSETTO DEL

TERRITORIO E TUTELA DELL’AMBIENTE

 

     Art. 20. (Infrastrutture tecniche per il Parco del Mont Avic).

     1. L’autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco regionale del Mont Avic, di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18 (Finanziamento dei lavori di costruzione di infrastrutture di servizio per il Parco del Monte Avic), è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 10.650.000, di cui euro 3.550.000 rispettivamente per gli anni 2004, 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.2.1.08., capitolo 50150).

     2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi nella medesima misura e per il medesimo esercizio di cui al comma 1 (capitolo 11175).

 

     Art. 21. (Interventi di delocalizzazione degli edifici a rischio idrogeologico. Modificazioni della legge regionale 24 giugno 2002, n. 11).

     1. L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 26 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico), è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 1.582.000, di cui euro 582.000 per l’anno 2004, euro 500.000 per l’anno 2005 ed euro 500.000 per l’anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.1.04, capitolo 38100).

 

CAPO VII

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

E LA PROMOZIONE SOCIALE

 

     Art. 22. (Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche. Proroga dell’applicazione della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 44).

     1. L’applicazione della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 44 (Concessione di contributi regionali per l’incentivazione dell’utilizzo del gas metano), è prorogata al 31 dicembre 2006.

     2. L’autorizzazione di spesa per l’applicazione della l.r. 44/1996 è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 1.300.000, di cui euro 500.000 per l’anno 2004, euro 400.000 per l’anno 2005 ed euro 400.000 per l’anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.15, capitolo 33751).

 

     Art. 23. (Interventi per la valorizzazione del Forte e del Borgo medioevale di Bard. Modificazioni della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10).

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), è aggiunto il seguente:

     “4 bis. Nelle more della costituzione della fondazione o di altra figura giuridica di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla gestione e manutenzione delle strutture recuperate tramite la società Finbard S.p.A., mediante trasferimenti alla gestione speciale, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 16/1982.”.

     2. L’onere derivante dall’applicazione del comma 1 è determinato, per il triennio 2004/2006, in euro 3.520.000, di cui euro 1.520.000 nell’anno 2004, euro 1.000.000 nell’anno 2005 ed euro 1.000.000 nell’anno 2006 (obiettivo programmatico 2.1.4.02, capitolo 35620).

     3. Il periodo previsto dall’articolo 3, comma 1, della l.r. 10/1996 è prorogato al 31 dicembre 2006.

     4. L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 3, comma 1, della l.r. 10/1996 è aumentata di euro 9.754.490, di cui euro 3.000.000 nell’anno 2004, euro 4.754.490 nell’anno 2005 ed euro 2.000.000 nell’anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.4.07, capitolo 68360).

 

     Art. 24. (Restauro conservativo della “Maison et Tour de Saint-Anselme” in comune di Gressan).

     1. Il restauro conservativo del complesso denominato “Maison et Tour de Saint-Anselme” in comune di Gressan è riconosciuto d’interesse regionale.

     2. Il complesso restaurato è adibito dal Comune di Gressan a polo culturale, destinato ad accogliere la sede della Académie Saint-Anselme, attesa l’importanza che tale istituzione assume nella diffusione delle tradizioni e del patrimonio linguistico e culturale della Regione.

     3. La Giunta regionale, con proprio atto, determina i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie al Comune di Gressan.

     4. L’autorizzazione di spesa è determinata in euro 1.500.000, di cui euro 500.000 nell’anno 2004 ed euro 1.000.000 nell’anno 2005 (obiettivo programmatico 2.1.1.05, capitolo 33675).

 

     Art. 25. (Interventi in materia di pubblica istruzione).

     1. Per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia scolastica a favore di studenti universitari, previste dall’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l’articolo 1 bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641), ed in applicazione dell’articolo 3 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), sono autorizzate, nel triennio 2004/2006, le seguenti spese:

     a) euro 420.000 per il concorso nel pagamento dei buoni mensa a favore degli studenti frequentanti i corsi attivati dall’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e i corsi della terza facoltà di ingegneria dell’informazione del Politecnico di Torino con sede ad Aosta, di cui euro 110.000 per l’anno 2004, euro 144.000 per l’anno 2005 ed euro 166.000 per l’anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.4.02, capitolo 55560 parz.);

     b) euro 90.000 per l’assegnazione di benefici economici (assegno di studio e contributo affitto) a favore degli studenti non residenti nella regione e frequentanti i corsi attivati dall’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e i corsi della terza facoltà di ingegneria dell’informazione del Politecnico di Torino con sede ad Aosta, i cui bandi sono emanati ai sensi della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l’attuazione del diritto allo studio nell’ambito universitario), di cui euro 30.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.2.4.02, capitolo 55560 parz.).

     2. Il Presidente del Consiglio dell’Università della Valle d’Aosta presenta ogni anno, alle competenti commissioni consiliari, una relazione illustrativa sulle attività e sui programmi dell’Ateneo valdostano.

 

     Art. 26. (Istituto regionale Adolfo Gervasone).

     1. Ad integrazione del finanziamento previsto dall’articolo 9 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 (Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone), è autorizzato il trasferimento a favore dell’istituto regionale di euro 60.000 per l’anno 2004 per l’acquisto di arredi (obiettivo programmatico 2.2.4.01, capitolo 55240).

 

     Art. 27. (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).

     1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali indicate nell’allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta), nelle misure indicate nello stesso allegato B.

 

     Art. 28. (Disposizioni finanziarie).

     1. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell’entrata del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004/2006.

 

TITOLO III

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI ED ALTRI INTERVENTI

 

CAPO I

INTERVENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI,

ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA

 

     Art. 29. (Modificazioni della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54).

     1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 54/1998, come modificato dall’articolo 2 della l.r. 8/2003, le parole “entro due anni dall’entrata in vigore della legge regionale di cui all’art. 7, comma 1” sono sostituite dalle parole “entro tre anni dall’entrata in vigore della legge regionale di cui all’art. 7, comma 1”.

     2. Il comma 5 dell’articolo 93 della l.r. 54/1998, da ultimo modificato dall’articolo 55 della l.r. 8/2003, è sostituito dal seguente:

     “5. Ai fini dell’applicazione della normativa statale in materia fiscale, le Associazioni dei Comuni sono equiparate ai Consorzi tra enti locali.”.

     3. Al comma 1 dell’articolo 120 della l.r. 54/1998, da ultimo modificato dall’articolo 10, comma 2, della l.r. 25/2002, le parole “Entro il 31 dicembre 2003” sono sostituite dalle parole “Entro il 31 dicembre 2004”.

     4. Al comma 1 dell’articolo 121 della l.r. 54/1998, da ultimo modificato dall’articolo 65 della l.r. 8/2003, le parole “Entro il 31 dicembre 2003” sono sostituite dalle parole “Entro il 31 dicembre 2004”.

 

     Art. 30. (Disposizioni in materia urbanistica e di pianificazione territoriale. Modificazioni della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11).

     1. Al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), le parole “entro cinque anni dall’entrata in vigore della stessa” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2005”.

     2. [Il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

     “4. L’inottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo esclude l’adottabilità di varianti al PRG.”] [16].

     3. [Dopo il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 11/1998 è aggiunto il seguente:

     “4 bis. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, definisce le forme di collaborazione fra Regione e Comuni e gli eventuali strumenti di sostegno e di coordinamento per agevolare l’iter di definizione ed approvazione dell’adeguamento dei PRG al PTP. A tale scopo, i finanziamenti disponibili per la costituzione del Sistema informativo territoriale regionale (SITR) sono destinabili in via prioritaria ai progetti connessi alla raccolta ed elaborazione dei dati per l’adeguamento dei PRG di cui al comma 1.” ] [17].

     4. Al comma 1 dell’articolo 71 della l.r. 11/1998 le parole “, nel limite massimo del trenta per cento,” sono soppresse.

 

     Art. 31. (Disposizioni in materia di lavori pubblici. Modificazione della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12).

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 38 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), è aggiunto il seguente:

     “3 bis. L’Amministrazione regionale, su richiesta degli enti locali, può utilizzare il proprio personale ed i propri mezzi, qualora disponibili, per l’esecuzione di lavori, che rivestano carattere di urgenza e frammentarietà, su beni di proprietà degli enti stessi.”.

 

     Art. 32. (Disposizioni in materia di subappalto. Modificazione della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12).

     1. Il comma 5 dell’articolo 33 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

     “5. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori indicano nel bando di gara che provvederanno a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti. La corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista avviene sulla base delle comunicazioni dell’aggiudicatario e, in assenza di queste, fino alla concorrenza del corrispettivo desumibile dal contratto d’appalto, diminuito dell’eventuale ribasso stabilito nel contratto di subappalto o di cottimo. Il capitolato d’appalto di cui all’art. 30 deve prevedere le modalità di espletamento di tale procedura.”.

 

     Art. 33. (Criteri per la formulazione e l’aggiornamento della proposta di piani di vendita – Alienazione di alloggi disponibili. Modificazioni della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40). [18]

     1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

     “2. Allo scopo di mantenere inalterata la potenzialità del piano di vendita approvato, nonché per garantire agli assegnatari che hanno titolo ad acquistare, gli enti proprietari possono proporre aggiornamenti annuali al piano di vendita di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri indicati all’articolo 4.”.

     2. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 40/1995, come modificato dall’articolo 28 della l.r. 25/2002, è sostituito dal seguente:

     “2. Nei piani di vendita non devono essere inclusi alloggi:

     a) di nuova costruzione ovvero interessati da interventi di recupero, di cui all’articolo 31, comma primo, lettere c), d) ed e), della l. 457/1978, la cui ultimazione è intervenuta negli ultimi dieci anni antecedenti quello di approvazione da parte dell’ente gestore della proposta del piano di vendita;

     b) collocati in ambiti territoriali nei quali è prioritario il mantenimento di alloggi in locazione;

     c) destinati a case parcheggio per la sistemazione temporanea di famiglie sprovviste di abitazione.”.

     3. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 40/1995 è sostituito dal seguente:

     “1. Gli alloggi inseriti nei piani di vendita di cui ai precedenti articoli, che si rendono disponibili anche a seguito della mobilità degli assegnatari o per altro motivo, possono in alternativa essere estrapolati dal piano di vendita, senza che ciò costituisca variante al piano, ovvero venduti al miglior offerente sulla base del prezzo di vendita, all’interno di ciascuna fascia di priorità, nell’ordine, a favore di:

     a) coloro che, in possesso dei requisiti, hanno rinunciato all’acquisto perché assegnatari di un alloggio non adeguato;

     b) coloro che sono assegnatari compresi nell’area di decadenza per superamento dei limiti di reddito e occupano alloggi non inseriti nel piano di vendita;

     c) coloro che, in possesso dei requisiti di cui all’art. 7, sono assegnatari di alloggi non inseriti nei piani di vendita.”.

     4. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 40/1995 è sostituito dal seguente:

     “2. Nel caso in cui nei dieci anni antecedenti quello di approvazione da parte dell’ente gestore della proposta del piano di vendita, sul singolo alloggio e/o sull’intero stabile siano effettuati interventi di manutenzione straordinaria, di cui all’art. 31, comma primo, lett. b), della l. 457/1978, la percentuale di abbattimento per la vetustà, di cui all’ultimo periodo del comma 1, è applicata a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori in ragione del 2 per cento per ogni anno trascorso, fino ad un massimo del 20 per cento.”.

     5. Il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 40/1995 è sostituito dal seguente:

     “3. La percentuale di abbattimento per la vetustà è ridotta del 30 per cento qualora sul singolo alloggio e/o sull’intero stabile siano stati eseguiti interventi riconducibili a quelli dell’art. 31, comma primo, lettere c) e d), della l. 457/1978.”.

 

     Art. 34. (Disposizioni in materia dei fondi per le abitazioni). [19]

     [1. Il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2000/2002), è sostituito dal seguente:

     “2. I fondi statali, attribuiti alla Regione per i fini di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sono gestiti direttamente dalla Regione e affluiscono al capitolo 13050 del bilancio regionale.”.

     2. Il comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:

     “3. La dotazione finanziaria del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11 della l. 431/1998, può essere destinata anche all’integrazione del fondo regionale per l’abitazione, istituito dalla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per la costituzione e il funzionamento del Fondo regionale per l’abitazione), in aggiunta alla quota prevista dall’articolo 9, comma 1, della l.r. 36/1998, senza incidere sulla quantificazione delle quote di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della l.r. 36/1998.”.

     3. Il comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 1/2000 è abrogato.]

 

CAPO II

INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

 

     Art. 35. (Relazione sullo stato di salute e di benessere sociale. Modificazioni della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5).

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è inserito il seguente:

     “3 bis. Ogni anno, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale quali obiettivi del Piano socio-sanitario vanno considerati prioritari nella successiva programmazione sanitaria regionale.”.

     2. L’articolo 4 della l.r. 5/2000 è sostituito dal seguente:

     “Art. 4. (Relazione sullo stato di salute e di benessere sociale).

     1. L’Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali predispone, ogni anno, una relazione sullo stato di salute e di benessere sociale della popolazione regionale.

     2. La relazione sullo stato di salute e di benessere sociale ha una versione strategica e una versione congiunturale. La versione strategica, strutturata per problemi generali di salute e di benessere sociale della popolazione, è finalizzata a fornire elementi conoscitivi per la predisposizione del Piano socio-sanitario regionale ed è redatta nell’anno antecedente all’adozione, con legge regionale, del Piano socio-sanitario triennale. La versione congiunturale consiste nell’approfondimento specialistico su uno dei temi di rilevanza per la programmazione sanitaria o sociale regionale ed è prodotta annualmente nel biennio successivo a ciascuna relazione strategica.

     3. La relazione annuale sullo stato di salute e di benessere sociale, presentata dalla Giunta regionale, è approvata, nelle sue linee programmatiche, dal Consiglio regionale ed è pubblicata sul sito internet della Regione.”.

     3. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 5/2000 è sostituita dalla seguente:

     “i) predisporre la relazione sullo stato di salute e di benessere sociale come definita all’articolo 4;”.

 

     Art. 36. (Razionalizzazione dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale. Modificazione dell’articolo 40 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5).

     1. Al comma 2 dell’articolo 40 della l.r. 5/2000 le parole “, con le modalità di cui alla legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei Comuni)” sono soppresse.

 

     Art. 37. (Riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).

     1. In attesa dell’approvazione di apposita legge regionale di riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) operanti sul territorio regionale in ambito assistenziale ed educativo, all’I.P.A.B. denominata Casa di riposo G.B. Festaz, con sede in Aosta, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18 (Regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra la Regione e la Casa di riposo G.B. Festaz).

     2. La Casa di riposo G.B. Festaz provvede, entro il 31 dicembre 2004, a trasformarsi nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328). La trasformazione è deliberata dal consiglio di amministrazione ed approvata con deliberazione della Giunta regionale.

     3. Anche dopo la trasformazione di cui al comma 2, nelle more dell’approvazione della legge regionale di riordino, al personale della Casa di riposo G.B. Festaz si applica il contratto collettivo di lavoro in vigore al momento della trasformazione.

     4. Le altre II.PP.A.B. operanti nel settore educativo, che non siano dichiarate estinte per cessata attività, su proposta dell’organo di amministrazione, con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono altresì definite la destinazione del patrimonio e l’assegnazione del personale dipendente, provvedono a trasformarsi in associazioni o fondazioni di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle originarie finalità statutarie, entro il 31 dicembre 2004. La trasformazione o la proposta di estinzione sono deliberate dagli organi di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, se in scadenza, sono prorogati sino al compimento delle procedure di trasformazione o di estinzione. Alle revisioni statutarie e ai patrimoni delle II.PP.A.B. trasformate in persone giuridiche di diritto privato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del d.lgs. 207/2001.

     5. Per le II.PP.A.B. che, alla scadenza del 31 dicembre 2004, non abbiano assunto e comunicato alla Giunta regionale gli atti necessari alla trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, la Giunta regionale nomina, previa diffida ad adempiere entro quindici giorni, un commissario con il compito di procedere alla trasformazione.

     6. Al personale già dipendente dalle II.PP.A.B. al momento della trasformazione in persone giuridiche di diritto privato si applicano i contratti collettivi di lavoro in vigore, sino alla scadenza e comunque sino alla stipula di un nuovo contratto. In ogni caso, al predetto personale è assicurata la conservazione della posizione giuridica, nonché dei trattamenti economici in godimento al momento della trasformazione, compresa l’anzianità maturata.

     7. La Casa di riposo G.B. Festaz e le altre II.PP.A.B. subentrano nei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alle II.PP.A.B. dalle quali derivano.

 

     Art. 38. (Associazioni ex-combattenti ed ex-internati. Modificazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 69). [20]

     [1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1990, n. 69 (Contributi alle associazioni di excombattenti ed ex-internati, operanti in Valle d’Aosta, a sostegno dell’attività di promozione sociale e di tutela degli associati), è sostituito dal seguente:

     “2. I contributi non possono essere utilizzati per interventi assistenziali ai singoli iscritti.”.]

 

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE SOCIALE

 

     Art. 39. (Organi collegiali della scuola. Modificazioni della legge regionale 8 agosto 1977, n. 55).

     1. Il comma primo dell’articolo 9 della legge regionale 8 agosto 1977, n. 55 (Organi collegiali della scuola a livello distrettuale e regionale - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 47), come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 28 novembre 1996, n. 36, è sostituito dal seguente:

     “1. L’Amministrazione scolastica regionale e la Giunta regionale esercitano la vigilanza sui consigli scolastici distrettuali secondo le seguenti modalità:

     a) le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e i prelevamenti dal fondo di riserva e dall’avanzo di amministrazione sono sottoposte all’approvazione della competente struttura dell’Amministrazione scolastica regionale;

     b) il conto consuntivo è approvato dalla Giunta regionale, previa analisi dei documenti contabili da parte della competente struttura dell’Amministrazione scolastica regionale.”.

     2. Il comma secondo dell’articolo 9 della l.r. 55/1977 è abrogato.

 

     Art. 40. (Istituzioni scolastiche. Regime dei beni mobili e strumentali).

     1. La Giunta regionale, al fine di dare uniformità al regime dei beni mobili in uso nelle istituzioni scolastiche regionali cui è stata attribuita personalità giuridica, è autorizzata a cedere a titolo gratuito ad ogni istituzione scolastica i beni mobili e strumentali da esse acquistati con fondi trasferiti dall’Amministrazione regionale, inclusi nel patrimonio indisponibile della Regione alla data del 31 dicembre 2003, con vincolo di destinazione per il fine istituzionale del servizio di istruzione pubblica e con obbligo di gestione secondo le disposizioni del regolamento regionale 4 dicembre 2001, n. 3 (Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche. Abrogazione dei regolamenti regionali 5 giugno 1978 e 28 novembre 1978).

 

     Art. 41. (Tutela e censimento del patrimonio storico di architettura minore. Ulteriore proroga del termine di cui all’articolo 5 della legge regionale 1° luglio 1991, n. 21).

     1. Il termine di dieci anni di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° luglio 1991, n. 21 (Tutela e censimento del patrimonio storico di architettura minore in Valle d’Aosta), già prorogato dall’articolo 44 della l.r. 38/2001 e dall’articolo 38 della l.r. 25/2002, è ulteriormente prorogato di un anno.

 

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

 

     Art. 42. (Iniziative d’interesse turistico-promozionale. Modificazioni della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31).

     1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31 (Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse turistico-promozionale), è inserito il seguente:

     “Art. 2 bis. (Termini per la presentazione delle domande).

     1. Le domande per l’ottenimento dei contributi di cui all’articolo 1 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro i seguenti termini:

     a) 30 novembre, per le iniziative programmate nel successivo periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno;

     b) 31 maggio, per le iniziative programmate nel successivo periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre.

     2. In deroga a quanto previsto al comma 1, le domande presentate oltre i termini indicati possono essere ammesse a contributo qualora si riferiscano alla realizzazione di iniziative alle quali la Giunta regionale riconosca un particolare rilievo turistico promozionale.”.

     2. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 31/1992 è sostituito dal seguente:

     “2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale.”.

 

     Art. 43. (Contributo annuo all’Aero Club Valle d’Aosta. Modificazione della legge regionale 3 aprile 1991, n. 14). [21]

     [1. L’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1991, n. 14 (Erogazione di un contributo annuo all’Aero Club Valle d’Aosta per l’esercizio di attività turistico-sportive di interesse regionale), è sostituito dal seguente:

     “Art. 2. (Modalità di erogazione).

     1. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alla determinazione del contributo, per ogni singolo esercizio finanziario, previa presentazione da parte dell’Aero Club Valle d’Aosta, entro il 31 dicembre di ogni anno, di una istanza corredata del bilancio preventivo dell’anno cui si riferisce il contributo, nonché di una relazione riassuntiva dell’attività programmata.

     2. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni:

     a) in acconto, fino ad un massimo del 70 per cento, entro il 31 marzo;

     b) a saldo, previa presentazione del bilancio consuntivo, approvato dai competenti organi statutari,e di una relazione illustrante l’attività turistico-sportiva svolta nell’anno cui si riferisce il contributo.”.]

 

     Art. 44. (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19).

     1. Dopo il comma 5 dell’articolo 23 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è aggiunto il seguente:

     “5 bis. Qualora il soggetto beneficiario, prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, per la sopravvenuta impossibilità del mantenimento della destinazione dichiarata dei beni finanziati, intenda alienare i detti beni o mutarne la destinazione d’uso, propone apposita istanza alla struttura competente. Fatti salvi i vincoli di natura urbanistica, la struttura competente dispone a tal fine gli accertamenti istruttori ritenuti più opportuni, avvalendosi, se del caso, di Finaosta S.p.A. per accertare la sussistenza delle condizioni che consentano il rilascio di apposita autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso o all’alienazione anticipata dei beni finanziati. L’autorizzazione può essere altresì concessa con riferimento ai beni immobili destinati all’esercizio di attività turistico-ricettive, commerciali e di pubblico esercizio che risultino già assoggettati a vincoli di destinazione che non siano di natura urbanistica.”.

     2. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 23 della l.r. 19/2001, introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

     “5 ter. L’autorizzazione di cui al comma 5bis è concessa con deliberazione della Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’autorizzazione, l’agevolazione percepita è restituita alla Regione o, nel caso di mutui a tasso agevolato, a Finaosta S.p.A., con le modalità di cui all’articolo 25, commi 3, 4 e 5.”.

     3. Dopo il comma 5 ter dell’articolo 23 della l.r. 19/2001, introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

     “5 quater. L’efficacia dell’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso o alienazione anticipata dei beni finanziati è condizionata al saldo della restituzione di cui al comma 5 ter.”.

     4. Dopo il comma 5 quater dell’articolo 23 della l.r. 19/2001, introdotto dal comma 3, è aggiunto il seguente:

     “5 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 5 bis, 5 ter e 5quater si applicano, altresì, qualora il soggetto beneficiario intenda donare i beni finanziati alla Regione o a un ente locale territoriale per destinarli a finalità sociali o di pubblico interesse; in caso di donazione a un ente locale, l’onere di restituzione del capitale residuo rimane in capo al donatario.”.

     5. Il comma 7 dell’articolo 25 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

     “7. La mancata restituzione dell’agevolazione entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altro intervento finanziario regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni e/o servizi sociali alla persona e quelli inerenti i generi in esenzione fiscale, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Tale divieto viene meno all’atto dell’eventuale regolarizzazione della posizione debitoria comprensiva degli oneri accessori e degli interessi moratori.”.

 

     Art. 45. (Modificazione della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11).

     1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 73 della l.r. 11/1998 è inserita la seguente:

     “d bis) destinazione ad abitazione temporanea;”.

 

     Art. 46. (Disposizioni urgenti in materia di case e appartamenti per vacanze). [22]

     [1. Nelle more di adeguamento dei PRG vigenti alle norme della l.r. 11/1998, nonché alle determinazioni del PTP, previsto dall’articolo 13 della legge medesima, è sospesa la possibilità di mettere in atto destinazioni per case ed appartamenti per vacanze di cui al Capo VII della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), nonché il rilascio delle relative autorizzazioni comunali. [23]

     2. Nel periodo di cui al comma 1, è altresì sospesa l’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 19/2001, limitatamente alle iniziative concernenti la ristrutturazione e l’arredamento di edifici o complessi di edifici per l’esercizio dell’attività di case e appartamenti per vacanze.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento alle domande dirette ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni comunali, nonché la concessione delle agevolazioni di cui alla l.r. 19/2001 già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora istruite o definite.

     3 bis. Il rilascio delle autorizzazioni comunali e l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 19/2001 sono comunque fatti salvi nei confronti delle iniziative volte alla realizzazione e all’esercizio di case e appartamenti per vacanze per le quali sia accertata la sussistenza, alla data di entrata in vigore della presente legge, del relativo titolo abilitativo di tipo edilizio a destinazione d’uso di case e appartamenti per vacanze. [24]]

 

     Art. 47. (Servizio di soccorso sulle piste. Modificazione della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2).

     1. Il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione), è sostituito dal seguente:

     “4. I corsisti, quale compartecipazione alle spese necessarie per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi, devono versare una quota d’iscrizione. Detta quota, fissata nella misura massima del 30 per cento del costo pro capite del corso, è stabilita dalla Giunta regionale con propria deliberazione.”.

 

     Art. 48. (Sviluppo dell’aeroporto regionale “Corrado Gex”).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare la gestione e lo sviluppo dell’aeroporto “Corrado Gex” ad apposita società di capitali, da costituire secondo le procedure di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 (Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 13, della l. 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato), in quanto compatibili.

     2. L’oggetto principale dell’attività svolta dalla società di cui al comma 1 consiste nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l’esercizio dell’attività aeroportuale, nonché delle attività ad essa connesse o collegate. Tali attività sono realizzate anche mediante l’utilizzazione delle risorse previste dalla legge regionale 23 dicembre 1991, n. 78 (Infrastrutture aeroportuali e piano di radioassistenze per l’aeroporto “Corrado Gex” della Valle d’Aosta).

     3. Gli interventi di cui al comma 2 sono realizzati previa approvazione, da parte del Consiglio regionale, di un programma di investimenti e sviluppo predisposto dalla Giunta regionale, che contenga anche la definizione degli assetti societari della società di capitali.

     4. Nelle more della costituzione della società di cui al comma 1 e al fine di garantire l’operatività dello scalo aeroportuale, la durata del contratto di gestione dell’aeroporto “Corrado Gex”, in scadenza alla data del 31 dicembre 2003, può essere prorogata sino al 30 novembre 2004.

 

     Art. 49. (Disciplina delle attività di volo alpino. Proroga del termine di cui all’articolo 1, comma 5 bis, della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15).

     1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 5 bis, della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale), aggiunto dall’articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1999, n. 35, è prorogato al 31 dicembre 2006.

 

     Art. 50. (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea. Modificazione della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29).

     1. Al comma 6 dell’articolo 24 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), dopo le parole “fino ad un massimo dell’ottanta per cento di sconto sul costo di corsa semplice” sono aggiunte le parole “e di abbonamento”.

 

     Art. 51. (Disposizioni in materia di controlli tecnici sugli impianti a fune. Abrogazione dell’articolo 41 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38). [25]

     [1. Nelle more del completo recepimento delle norme europee di settore, gli impianti che giungono alla scadenza di revisione generale o di vita tecnica entro il 28 febbraio 2006 possono godere della proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), a condizione che sia effettuato quanto previsto dal paragrafo 4 delle norme regolamentari del citato decreto. Alle medesime condizioni, la proroga può essere elevata a due anni quando si tratti di sciovie. [26]

     1 bis. Gli impianti aerei che hanno ottenuto la proroga di cui al comma 1, la cui nuova scadenza di revisione generale o di fine di vita tecnica cade nella stagione invernale 2005/2006 e per i quali è prevista la sostituzione con un nuovo impianto, possono proseguire l’esercizio fino al termine della predetta stagione invernale, alle seguenti condizioni, da verificarsi entro la nuova data di scadenza:

     a) sia positivamente terminata la prima fase approvativa di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1280 in data 26 aprile 1999, concernente l’approvazione di modalità e procedure per l’attuazione degli articoli 41 e seguenti della l.r. 29/1997 in materia di concessioni per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fune;

     b) siano effettuati controlli e verifiche equivalenti ad una revisione speciale. [27]

     1 ter. Le funivie bifune, la cui scadenza di fine di vita tecnica cade prima della stagione invernale 2007/2008, per le quali è prevista la sostituzione con nuovi impianti e riconosciute dalla Giunta regionale di interesse regionale, possono proseguire l’esercizio sino al 31 dicembre 2010, al fine di mantenere la continuità della frequentazione, a condizione che entro la data di fine di vita tecnica:

     a) sia positivamente terminata la prima fase approvativa di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1280/1999;

     b) sia consegnato alla struttura regionale competente in materia di impianti a fune il progetto definitivo della nuova installazione;

     c) siano effettuati i controlli e le verifiche ritenuti necessari dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, almeno equivalenti a quelli previsti ai fini della revisione speciale dal d.m. trasporti 2 gennaio 1985. [28]

     1 quater. Alle medesime condizioni di cui al comma 1ter, la proroga può essere accordata per ulteriori due anni, se le necessità di cantiere lo richiedono. [29]

     1 quinquies. Le seggiovie ad ammorsamento fisso che giungono alla scadenza di revisione generale entro il 31 dicembre 2007 e che non abbiano già beneficiato di analoghe proroghe possono proseguire l'esercizio per non oltre un anno rispetto alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con d.m. trasporti 2 gennaio 1985, a condizione che sia effettuato quanto previsto dal paragrafo 4 del citato decreto e che si ottemperi ad ogni altra prescrizione stabilita dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, a garanzia della sicurezza degli impianti [30].

     2. L’articolo 41 della l.r. 38/2001 è abrogato.]

 

     Art. 52. (Disposizioni relative alla colorazione delle autovetture da adibire a servizio di taxi. Modificazione della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42).

     1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42 (Direttive per l’esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), è inserito il seguente:

     “Art. 1 bis. (Colorazione delle autovetture da adibire a servizio di taxi).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a definire, con propria deliberazione, sentite le associazioni di categoria, il colore delle autovetture da adibire a servizio di taxi.”.

 

     Art. 53. (Interventi regionali in materia di agricoltura. Modificazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30). [31]

     [1. Il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), è sostituito dal seguente:

     “2. La gestione delle strutture collettive è affidata a cooperative agricole, a loro consorzi od associazioni di produttori agricoli, che diano garanzia di funzionalità e capacità tecnico-amministrativa, con la stipulazione di apposite convenzioni approvate dalla Giunta regionale.”.]

 

     Art. 54. (Disposizioni in materia di Indicazioni geografiche protette e di Denominazioni d’origine protette. Modificazione della legge regionale 7 agosto 2001, n. 13).

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2001, n. 13 (Disposizioni in materia di Indicazioni geografiche protette e di Denominazioni d’origine protette), è inserito il seguente:

     “1 bis. I contributi previsti al comma 1 possono essere erogati anche a favore dei Consorzi riconosciuti di cui all’articolo 10, qualora rappresentino i propri associati e per conto di essi sostengano le spese.”.

 

     Art. 55. (Consorzi Garanzia Fidi. Modificazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75). [32]

     1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75 (Adesione della Regione al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle D’Aosta. Interventi a favore dei Consorzi Garanzia Fidi), è aggiunto il seguente:

     “Art. 3 bis. (Soggetti beneficiari degli interventi).

     1. A decorrere dall’esercizio 2004, ciascun Consorzio di garanzia fidi può concedere i contributi in conto interessi di cui all’art. 2 anche a soggetti operanti nei settori di attività degli altri Consorzi.

     2. L’ammontare dei finanziamenti assistiti dal contributo in conto interessi di cui all’art. 2, concessi dagli istituti di credito convenzionati a favore dei soggetti beneficiari di cui al comma 1, non può superare la misura annua del 10% del valore nominale degli affidamenti totali concessi, come risultanti dal bilancio di ciascun Consorzio alla data del 31 dicembre dell’anno precedente e da essi dichiarati.”.

 

     Art. 56. (Tutela e valorizzazione dell’artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2).

     1. Il comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell’artigianato valdostano di tradizione), è abrogato.

     2. All’articolo 4, comma 8, della l.r. 2/2003 le parole “o di cancellazione d’ufficio” sono soppresse.

     3. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente:

     “2. Alle manifestazioni di cui al comma 1 possono altresì partecipare le imprese artigiane, nonché i produttori non professionali iscritti al registro di cui all’articolo 8 per la produzione di oggetti in rame, ceramica, vetro, oro e argento, interamente realizzati in Valle d’Aosta.”.

     4. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 2/2003 è sostituita dalla seguente:

     “b) produttori di oggetti in ceramica, rame, vetro, oro e argento di cui all’articolo 7, comma 2;”.

     5. Il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente:

     “1. La Regione incentiva i corsi per l’apprendimento delle tecniche di lavorazione artigianali, in particolare quelli relativi a lavorazioni in via di progressivo abbandono, organizzati da Comuni, Comunità montane, associazioni, fondazioni e pro-loco, riservati a residenti in Valle d’Aosta.”.

 

     Art. 57. (Attività per la produzione di pane da parte delle imprese artigiane. Modificazioni della legge regionale 17 aprile 1998, n. 15, e disposizione transitoria).

     1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 17 aprile 1998, n. 15 (Attuazione della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione) e modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 7 (Attività per la produzione di pane da parte delle imprese artigiane)), è inserito il seguente:

     “Art. 5 bis. (Produzione di grissini).

     1. L’attività avente per oggetto la produzione di grissini è soggetta alle disposizioni previste dalla l. 1002/1956.”.

     2. Le imprese valdostane che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, esercitano esclusivamente l’attività di produzione di grissini e le imprese valdostane, già esercenti l’attività di panificazione, che hanno apportato modificazioni al proprio impianto per effettuare una linea di produzione di grissini, devono presentare alla struttura regionale competente in materia di panificazione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, apposita istanza per l’aggiornamento della potenzialità del proprio impianto, anche in deroga al disposto degli articoli 7 e 8 della l.r. 15/1998.

     3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 15/1998 è sostituita dalla seguente:

     “c) per località, il comune direttamente interessato dall’impianto, nonché il territorio facente capo alla somma dei territori dei comuni confinanti al comune interessato, purché collegati direttamente da vie di comunicazione, escluse le vie inter-vallive, costituite da colli carrozzabili. Il territorio comunale di Aosta costituisce località a se stante e non entra nel calcolo della somma dei territori dei comuni confinanti;”.

 

     Art. 58. (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6).

     1. Il limite massimo di spesa ammissibile, previsto dagli articoli 18 e 19 della l.r. 6/2003, per gli investimenti effettuati da grandi imprese, è esteso a quelli effettuati dai consorzi o dalle società consortili di cui all’articolo 26 della legge medesima.

 

     Art. 59. (Contributi per la ricerca e lo sviluppo. Proroga del termine di cui all’articolo 8, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84).

     1. Il termine di cui all’articolo 8, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), da ultimo modificato dall’articolo 3 della legge regionale 18 aprile 2000, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2005.

 

     Art. 60. (Modificazioni della legge regionale 30 luglio 1991, n. 32).

     1. L’articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 32 (Interventi finanziari per la ricostituzione dei soprassuoli boschivi danneggiati da eventi calamitosi eccezionali) è sostituito dal seguente:

     “Art. 3. (Piani e progetti di ricostituzione).

     1. La struttura competente in materia di risorse naturali e protezione civile individua i soprassuoli boschivi degradati o distrutti dagli eventi calamitosi di eccezionale entità e predispone piani e progetti necessari per la ricostituzione dei suddetti soprassuoli boschivi.

     2. I piani e i progetti di ricostituzione sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di risorse naturali e protezione civile.

     3. L’approvazione dei progetti e delle opere previste per la ricostituzione dei soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati da eventi calamitosi eccezionali equivale, ad ogni effetto, a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e di indifferibilità.

     4. La struttura competente in materia di risorse naturali e protezione civile verifica l’attuazione dei piani e dei progetti di cui al comma 1 avvalendosi anche del Corpo forestale della Valle d’Aosta.”.

     2. Nella l.r. 32/1991 le parole “il Servizio selvicoltura, difesa e gestione del patrimonio forestale”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole “la struttura competente in materia di risorse naturali e protezione civile”.

 

     Art. 61. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

     Allegati[33]

     (Omissis)


[1] Articolo abrogato dall’art. 2 della L.R. 9 dicembre 2004, n. 30.

[2] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 17 agosto 2004, n. 19.

[3] Articolo abrogato dall'art. 77 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

[4] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 17 agosto 2004, n. 19.

[5] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 17 agosto 2004, n. 19.

[6] Numero aggiunto dall’art. 9 della L.R. 17 agosto 2004, n. 19.

[7] Numero aggiunto dall’art. 9 della L.R. 17 agosto 2004, n. 19.

[8] Numero aggiunto dall’art. 9 della L.R. 17 agosto 2004, n. 19.

[9] Numero aggiunto dall’art. 9 della L.R. 17 agosto 2004, n. 19.

[10] Lettera così sostituita dall’art. 9 della L.R. 17 agosto 2004, n. 19.

[11] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 17 agosto 2004, n. 19.

[12] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.R. 17 agosto 2004, n. 19.

[13] Articolo così sostituito dall’art. 12 della L.R. 17 agosto 2004, n. 19.

[14] Comma inserito dall’art. 13 della L.R. 17 agosto 2004, n. 19.

[15] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 40.

[16] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

[17] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

[18] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.

[19] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 26 ottobre 2007, n. 28.

[20] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 12 marzo 2012, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[21] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 31 luglio 2012, n. 24.

[22] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 30 giugno 2010, n. 19.

[23] Comma così modificato dall’art. 38 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[24] Comma aggiunto dall’art. 38 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[25] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 18 gennaio 2010, n. 1.

[26] Comma sostituito dall’art. 34 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1 e così modificato dall’art. 43 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[27] Comma inserito dall’art. 43 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[28] Comma inserito dall’art. 43 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[29] Comma inserito dall’art. 43 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[30] Comma inserito dall'art. 34 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

[31] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.

[32] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 1 agosto 2011, n. 21.

[33] Allegato A modificato dall’art. 2 della L.R. 15 novembre 2004, n. 26.