§ 5.14.23 – L.R. 19 maggio 2006, n. 10.
Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane).


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.14 industria
Data:19/05/2006
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Modificazione dell’articolo 19).
Art. 2.  (Modificazione dell’articolo 26).
Art. 3.  (Sostituzione dell’articolo 27).
Art. 4.  (Inserimento dell’articolo 27 bis).
Art. 5.  (Modificazione dell’articolo 28).


§ 5.14.23 – L.R. 19 maggio 2006, n. 10.

Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane).

(B.U. 6 giugno 2006, n. 23).

 

Art. 1. (Modificazione dell’articolo 19).

     1. Il comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), è sostituito dal seguente:

     «3. I mutui non possono avere una durata superiore a quindici anni o, nel caso dei consorzi e delle società consortili di cui all’articolo 26, a venti anni, incluso l’eventuale periodo di preammortamento, nei limiti di tempo stabiliti per la realizzazione dell’iniziativa.».

 

     Art. 2. (Modificazione dell’articolo 26).

     1. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 6/2003, dopo la parola: «superficie» sono inserite le seguenti: «o l’alienazione di diritti di proprietà».

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 27).

     1. L’articolo 27 della l.r. 6/2003 è sostituito dal seguente:

     «Art. 27. (Cessione aree produttive).

     1. Per la realizzazione di insediamenti produttivi, la Regione o le società controllate dalla Regione ai sensi dell’articolo 2359, comma primo, del codice civile, possono concedere ai consorzi o alle società consortili di cui all’articolo 26 un diritto di superficie su aree di loro proprietà, di durata trentennale, o alienare le aree stesse.».

 

     Art. 4. (Inserimento dell’articolo 27 bis).

     1. Dopo l’articolo 27 della l.r. 6/2003, come sostituito dall’articolo 3, è inserito il seguente:

     «Art. 27 bis. (Scioglimento di consorzi e società consortili).

     1. L’alienazione o la cessione di fabbricati realizzati da consorzi o società consortili su aree alienate o sulle quali sia stato concesso un diritto di superficie dalla Regione o da società controllate dalla Regione ai sensi dell’articolo 2359, comma primo, del codice civile sono consentite, in deroga al divieto di cui all’articolo 12, comma 1, nei soli casi di scioglimento ai sensi dell’articolo 2611 del codice civile. In tali casi, le porzioni di fabbricato non assegnate ai consorziati o ai soci possono essere alienate o cedute al solo fine del loro utilizzo per la localizzazione di insediamenti industriali o artigianali.

     2. In capo ai consorziati, ai soci assegnatari o agli acquirenti terzi, restano fermi i vincoli e gli obblighi di cui all’articolo 12, comma 1. Nel caso di fabbricati realizzati sulle aree concesse in superficie, il vincolo di destinazione è elevato a trenta anni, decorrenti dalla data di costituzione del relativo diritto.

     3. I consorziati, i soci assegnatari o gli acquirenti terzi subentrano, a tutti gli effetti, nei rapporti con la Regione o con le società controllate dalla Regione ai sensi dell’articolo 2359, comma primo, del codice civile facenti capo al consorzio o alla società consortile.».

 

     Art. 5. (Modificazione dell’articolo 28).

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 6/2003, è aggiunto il seguente:

     «3 bis. Nel caso di assegnazione delle unità immobiliari realizzate e di intervento sotto forma di mutuo a tasso agevolato o di contributo in conto interessi, il capitale mutuato è frazionato in quote relative ad ogni lotto assegnato, con accollo da parte di ciascun assegnatario o acquirente della quota di mutuo corrispondente al lotto assegnato.».