§ 2.22.1 – L.R. 28 giugno 1982, n. 16.
Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.22 società finanziaria per lo sviluppo
Data:28/06/1982
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Natura giuridica).
Art. 2.  (Oggetto sociale).
Art. 3.  (Gestioni finanziarie).
Art. 4.  (Interventi della gestione ordinaria).
Art. 5.  (Interventi della gestione speciale).
Art. 6.  (Modalità di intervento).
Art. 7.  (Recesso dalle partecipazioni).
Art. 8.  (Capitale sociale).
Art. 9.  (Fondi speciali).
Art. 10.  (Obbligazioni).
Art. 11.  (Rapporti con la Regione).
Art. 12. 
Art. 13.  (Collegio sindacale).
Art. 14.  (Norma finanziaria).
Art. 15.  (Variazione al bilancio).
Art. 16.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 2.22.1 – L.R. 28 giugno 1982, n. 16. [1]

Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta.

(B.U. 15 luglio 1982, n. 8).

 

Art. 1. (Natura giuridica).

     La Regione Valle d'Aosta promuove la costituzione di una società per azioni denominata "Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni" siglabile in "Finaosta - SpA".

     Possono essere soci della Finaosta la Regione Valle d'Aosta, enti pubblici territoriali e non territoriali, aziende di credito, istituti finanziari di diritto e di interesse pubblico e compagnie di assicurazioni, nonché i consorzi di imprese legalmente costituiti e società di servizi controllate da associazioni di categorie produttive [2].

     Alla Regione Valle d'Aosta deve comunque essere riservata la proprietà della maggioranza assoluta delle azioni della società.

     Lo Statuto della FINAOSTA SpA deve essere approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

 

     Art. 2. (Oggetto sociale). [3]

     1. La società ha lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere e a compiere tutte quelle attività o a porre in essere tutti quegli interventi che, direttamente ed indirettamente, favoriscano lo sviluppo socioeconomico della Regione, con la sola esclusione delle assicurazioni, in armonia con le direttive della Regione.

     2. Tali finalità vengono perseguite, principalmente, con forme di intervento tendenti a favorire la nascita, lo sviluppo, l'ammodernamento, il consolidamento economico e la mutua collaborazione di imprese di piccole e medie dimensioni con sede legale e prevalente attività nel territorio regionale, fatta salva la deroga prevista dall'art. 1 della legge regionale 2 gennaio 1989, n. 1 [4].

     3. Ai fini della presente legge, l'attività di un'impresa si considera prevalentemente svolta nel territorio regionale quando qui siano localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e l'occupazione e, ove richiesto, la direzione tecnica e quella amministrativa.

     4. La società può, altresì, effettuare, direttamente od indirettamente, consulenze anche in materie di interesse della Regione autonoma Valle d'Aosta o di altro ente pubblico, purché finalizzate al perfezionamento di interventi finanziari.

     5. La società determina, con deliberazione del consiglio di amministrazione, i parametri di identificazione delle imprese, nonché i limiti minimi e massimi dei differenti tipi di intervento.

 

     Art. 3. (Gestioni finanziarie). [5]

     La FINAOSTA SpA opera con mezzi finanziari propri, nelle forme di cui al successivo articolo 4, ovvero per conto della Regione Valle d'Aosta o di altri enti pubblici, con fondi specifici forniti dalla Regione stessa o dagli altri enti.

     Si definisce ordinaria la gestione relativa ad interventi che la società pone in essere con mezzi finanziari propri. La gestione relativa ad interventi effettuati per conto della Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 5, o di altri enti si definisce speciale. La Finaosta può gestire, infine, fondi di rotazione alimentati dalla Regione e/o dalla Finaosta e/o da altri enti pubblici [6].

 

     Art. 4. (Interventi della gestione ordinaria).

     Nell'ambito della gestione ordinaria la FINAOSTA può porre in essere i seguenti tipi di intervento:

     a) partecipazioni tendenzialmente temporanee in imprese aventi natura giuridica di società di capitali, anche di diritto straniero [7];

     b) assistenza economico - finanziaria a favore di imprese di qualsiasi natura giuridica [8];

     c) progettazione, costruzione, acquisto, gestione, locazione e/o locazione finanziaria di immobili nonché locazione finanziaria di mobili a imprese di qualsiasi natura giuridica [9];

     d) assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e commerciale alle imprese, singole o consorziate;

     d bis) consulenza ed assistenza, direttamente od indirettamente, anche su materie di interesse della Regione autonoma Valle d'Aosta o di altro ente pubblico, purché finalizzate al perfezionamento di interventi finanziari [10].

 

     Art. 5. (Interventi della gestione speciale).

     Nell'ambito della gestione speciale la FINAOSTA può porre in essere i seguenti tipi di intervento:

     a) interventi previsti dall'art. 4 indirizzati, principalmente, ad imprese che attuino programmi di riconversione o ristrutturazione produttiva ovvero quando ciò sia reso necessario da particolari esigenze di carattere economico-sociale [11];

     b) concorso finanziario alla creazione e/ o al potenziamento di aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive, nonché di infrastrutture e servizi di interesse generale.

     Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati a seguito di specifici incarichi fiduciari approvati con deliberazione

dell'Amministrazione regionale e di altri enti, dietro compenso da fissarsi con apposite convenzioni e senza alcun rischio per la FINAOSTA fatti salvi i rischi connessi alla diligenza del mandatario.

 

     Art. 6. (Modalità di intervento).

     Per lo svolgimento delle proprie funzioni la FINAOSTA può compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare, anche sotto forma di locazione, a medio e a lungo termine, con assunzione di impegni e rilascio di garanzie di ogni natura, anche fideiussorie, con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette alla legge 7 marzo 1938, n. 141.

     Per tutte le forme di intervento previste, la FINAOSTA deve preventivamente assicurarsi la facoltà di eseguire, a propria discrezione, controlli gestionali e revisioni amministrative presso le imprese finanziariamente assistite.

     Relativamente alle partecipazioni, la FINAOSTA deve garantirsi con idonee misure l'inserimento di persone di sua fiducia negli organi sociali delle società interessate.

     Ciascuna delle partecipazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 4 non può superare la misura del 35% del capitale sociale, ovvero del patrimonio netto della società interessata se inferiore al capitale sociale.

     Il limite indicato nel comma quattro potrà essere superato nel caso di partecipazioni in società di servizi aventi come scopo sociale l'assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e commerciale a imprese, singole o consorziate, nonché la realizzazione di strutture destinate alla nascita di nuove iniziative imprenditoriali e il relativo loro finanziamento, previo parere favorevole della Giunta regionale [12].

     L'insieme degli interventi ordinari di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 4, a favore di una sola azienda, non può superare il 15% del patrimonio netto (capitale sociale e riserve) della FINAOSTA, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

     Il limite indicato nel comma sesto potrà essere superato, fino ad un massimo del trenta per cento, in presenza di nuove iniziative industriali che comportino un'occupazione non inferiore a cento unità, previo parere favorevole della Giunta regionale [13].

     Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti nei commi quarto e sesto, nella determinazione dell'entità degli interventi, non si terrà conto delle somme impegnate a carico dello speciale fondo previsto nell'art. 5 [14].

 

     Art. 7. (Recesso dalle partecipazioni).

     Il carattere temporaneo delle partecipazioni di cui alla lettera a) del comma uno dell'articolo 4, con l'esclusione di quelle di cui al comma cinque dell'articolo 6, è assicurato attraverso la concessione preventiva ai soci di maggioranza con preferenza per quelli investiti di responsabilità imprenditoriali, di appropriati diritti di prelazione o opzione sul rilievo della partecipazione della Finaosta il cui recesso dalle imprese assistite sarà considerato di primario interesse una volta raggiunti gli obiettivi dell'intervento [15].

     I diritti di opzione saranno limitati ad un massimo di cinque anni dall'inizio della produzione effettiva delle imprese, in modo che la FINAOSTA resti successivamente libera di alienare la propria partecipazione e di impiegare in altre iniziative le disponibilità finanziarie così riformatesi.

 

     Art. 8. (Capitale sociale). [16]

     1. Il capitale sociale della Finaosta è fissato fino ad un massimo di euro 112.000.000, suddiviso in 112.000.000 azioni di valore nominale unitario pari a euro 1, da sottoscrivere nei tempi e con le modalità stabilite dall'assemblea straordinaria dei soci.

 

     Art. 9. (Fondi speciali).

     La Regione costituisce, in sede di prima applicazione della presente legge, un fondo di dotazione di diecimiliardi di lire destinato agli interventi di cui all'articolo 5.

     Gli incrementi che in qualsiasi modo si potranno verificare su tale fondo verranno riportati, al termine di ciascun esercizio, in aumento del fondo di dotazione.

 

     Art. 10. (Obbligazioni).

     La FINAOSTA può emettere obbligazioni al portatore o nominative, determinandone le modalità di collocamento con le forme e nei limiti previsti dall'articolo 2410 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

 

     Art. 11. (Rapporti con la Regione).

     Il bilancio di esercizio della costituenda società finanziaria, corredato delle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e del verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere presentato al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione dell'assemblea e dallo stesso comunicato al Consiglio regionale.

     La FINAOSTA ha inoltre l'obbligo di trasmettere rendiconti periodici, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, degli interventi eseguiti per conto della Regione Valle d'Aosta.

 

     Art. 12. [17]

     1. La Finaosta è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da nove membri.

     2. Alla Regione Valle d'Aosta spetta la nomina, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, del presidente del consiglio di amministrazione e di uno dei consiglieri, da scegliersi tra uno dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, con funzioni di coordinamento tra la Regione e la Finaosta. La nomina degli altri membri del consiglio verrà effettuata dall'assemblea su designazione, da parte della Regione, di un numero di consiglieri, proporzionato per eccesso alla sua quota di capitale, e su designazione da parte degli altri azionisti dei rimanenti consiglieri; ai predetti altri azionisti spetta, comunque, complessivamente e indipendentemente dall'entità della loro partecipazione al capitale sociale, la designazione di almeno un consigliere.

     3. I membri del consiglio di amministrazione nominati o designati dalla Regione devono avere almeno uno dei seguenti requisiti:

     a) diploma di laurea in economia e commercio, giurisprudenza, scienze dell'amministrazione, scienze politiche, scienze statistiche o ingegneria gestionale;

     b) almeno tre anni di esperienza di amministrazione o di direzione di società o enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo, o di società di capitali nel settore industriale.

     4. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:

     a) diploma di laurea in economia e commercio, giurisprudenza, scienze dell'amministrazione, scienze politiche, scienze statistiche o ingegneria gestionale;

     b) almeno tre anni di esperienza di amministrazione o di direzione di società o enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo, o di società di capitali nel settore industriale;

     c) almeno tre anni di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico o finanziario o di attività manageriali nel settore industriale.

     5. Il Consiglio regionale designa i componenti del consiglio di amministrazione di pertinenza della Regione, di cui uno proposto dalla minoranza consiliare.

     6. La Giunta regionale provvede alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione.

     7. Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione a norma di legge, ritenendosi decaduto l'intero consiglio di amministrazione qualora venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

     8. Non possono far parte del consiglio di amministrazione della Finaosta coloro che abbiano liti pendenti con la medesima; la stessa incompatibilità sussiste qualora dette condizioni si verifichino nel coniuge, nei parenti o negli affini entro il secondo grado.

     9. Non possono parimenti ricoprire le anzidette cariche coloro che abbiano rapporti di coniugio, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i dipendenti della Finaosta.

     10. L'assemblea degli azionisti determina gli emolumenti ed i gettoni di presenza da corrispondere al presidente del consiglio di amministrazione, all'amministratore delegato, se nominato, ed ai consiglieri.

 

     Art. 13. (Collegio sindacale).

     Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi.

     Alla Regione Valle d'Aosta spetta la nomina, ai sensi dell'articolo 2458 del Codice Civile, del presidente del collegio sindacale.

     La nomina degli altri membri del collegio sarà effettuata dall'assemblea su designazione, da parte del Consiglio regionale, di un sindaco effettivo ed uno supplente e su analoga designazione da parte degli altri azionisti [18].

     L'assemblea degli azionisti determinerà gli emolumenti ed i gettoni di presenza da corrispondere ai sindaci effettivi.

     Il Presidente ed i membri del Collegio sindacale nominati o designati dalla Regione devono essere iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, o negli albi professionali dei dottori commercialisti o dei ragionieri e, nei loro confronti, non deve sussistere alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 12 [19].

 

     Art. 14. (Norma finanziaria).

     La spesa di complessive lire ventimiliardi a carico dell'esercizio 1982, derivante dall'applicazione degli artt. 8 e 9 della presente legge, graverà per lire diecimiliardi sull'istituendo capitolo "Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della società FINAOSTA SpA per gli interventi della gestione ordinaria" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982, per lire diecimiliardi sull'istituendo capitolo "Spese per la costituzione del fondo di dotazione della società FINAOSTA SpA per gli interventi della gestione speciale" del bilancio medesimo e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

     Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante prelievo di pari somma del cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento - (allegato n. 8 - Sviluppo economico)" del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982.

 

     Art. 15. (Variazione al bilancio).

     Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte spesa

     Variazione in aumento

     Settore 2.2.2. - Sviluppo economico

     Programma 2.2.2.09 - Interventi promozionali per l'industria

     Cap. 36350 (di nuova istituzione)

     Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della Società FINAOSTA

- SpA LR 28 giugno 1982, n. 16, articolo 4 e 8 L. 10.000.000.000

     Cap. 36400 (di nuova istituzione) Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Società FINAOSTA - SpA per gli interventi della gestione speciale LR 28 giugno 1982, n. 16, articolo 5 e 9 L. 10.000.000.000

     Totale L. 20.000.000.000

     Variazione in diminuzione

     Cap. 50150 Fondo per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) L. 20.000.000.000

 

     Art. 16.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 18 della L.R. 16 marzo 2006, n. 7, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 21. In base all’art. 19 della stessa L.R. 16 marzo 2006, n. 7, i riferimenti alla presente legge contenuti nella legislazione regionale si devono intendere effettuati alla presente legge.

[2] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[3] Articolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 19 giugno 1984, n. 24, successivamente così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 agosto 1994, n. 46.

[4] Si veda l'art. 1 della L.R. 2 gennaio 1989, n. 1.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 giugno 1984, n. 24.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 agosto 1994, n. 46.

[7] Lettera già modificata dall'art. 1 della L.R. 4 settembre 1991, n. 39, successivamente così sostituita dall'art. 3 della L.R. 16 agosto 1994, n. 46.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 4 settembre 1991, n. 39.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 16 agosto 1994, n. 46.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 16 agosto 1994, n. 46.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 16 agosto 1994, n. 46.

[12] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 4 settembre 1991, n. 39.

[13] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 16 agosto 1994, n. 46.

[14] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 19 giugno 1984, n. 24, e successivamente così sostituito dall'art. 5 della L.R. 16 agosto 1994, n. 46.

[15] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 settembre 1991, n. 39.

[16] Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.R. 16 agosto 1994, n. 46 e dall'art. 4 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 41 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della L.R. 12 novembre 2001, n. 30..

[17] Articolo già modificato dalle LL.RR. 19 giugno 1984, n. 24; 4 settembre 1991, n. 39; 30 marzo 1994, n. 8; successivamente così sostituito dall'art. 7 della L.R. 16 agosto 1994, n. 46.

[18] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 16 agosto 1994, n. 46.

[19] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 4 settembre 1991, n. 39, e successivamente così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 marzo 1994, n. 8.