§ 2.22.22 – L.R. 16 marzo 2006, n. 7.
Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.22 società finanziaria per lo sviluppo
Data:16/03/2006
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Natura della società e statuto).
Art. 3.  (Oggetto sociale).
Art. 4.  (Gestioni finanziarie).
Art. 5.  (Interventi della gestione ordinaria).
Art. 6.  (Interventi della gestione speciale).
Art. 7.  (Modalità di intervento).
Art. 8.  (Applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE).
Art. 9.  (Recesso dalle partecipazioni).
Art. 10.  (Partecipazione al capitale sociale).
Art. 11.  (Fondi speciali).
Art. 12.  (Emissione di obbligazioni).
Art. 13.  (Rapporti con la Regione).
Art. 13 bis.  (Atti di indirizzo)
Art. 14.  (Consiglio di amministrazione).
Art. 15.  (Collegio sindacale e controllo contabile).
Art. 16.  (Consiglio di gestione).
Art. 17.  (Consiglio di sorveglianza e controllo contabile).
Art. 18.  (Abrogazioni).
Art. 19.  (Disposizione di coordinamento).
Art. 20.  (Disposizione transitoria).
Art. 21.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 2.22.22 – L.R. 16 marzo 2006, n. 7.

Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16.

(B.U. 4 aprile 2006, n. 14).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge detta nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A., istituita ai sensi della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16.

 

     Art. 2. (Natura della società e statuto). [1]

     1. FINAOSTA S.p.A. agisce, in considerazione delle finalità perseguite e per l'attuazione di indirizzi e strategie di interesse regionale, in qualità di ente strumentale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

     2. Socio unico di FINAOSTA S.p.A. è la Regione.

     3. Le modificazioni dello statuto di FINAOSTA S.p.A. sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale.

 

     Art. 3. (Oggetto sociale).

     1. FINAOSTA S.p.A. ha lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere e a compiere tutte quelle attività o a porre in essere tutti quegli interventi che, direttamente o indirettamente, favoriscano lo sviluppo socio-economico del territorio regionale, in armonia con le direttive della Regione.

     2. Lo scopo di cui al comma 1 è perseguito, principalmente, con forme di intervento tendenti a favorire la nascita, lo sviluppo, l’ammodernamento, il consolidamento economico e la mutua collaborazione di imprese, pubbliche e private, e di enti pubblici con organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio regionale.

     3. Ai fini della presente legge, l’attività di un’impresa si considera prevalentemente svolta nel territorio regionale quando qui siano localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e l’occupazione e, ove richiesto, la direzione tecnica e quella amministrativa.

     4. FINAOSTA S.p.A. può intervenire anche a favore di imprese con organizzazione operativa e prevalente attività al di fuori del territorio regionale, purché tali interventi siano funzionali allo sviluppo di iniziative economiche nell’ambito del territorio regionale o al conseguimento di obiettivi che presentino interesse per il contesto economico regionale.

     5. FINAOSTA S.p.A. può intervenire, inoltre, a favore di imprese con organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio regionale che attuino iniziative al di fuori dello stesso, purché funzionali allo sviluppo di iniziative economiche nell’ambito del territorio regionale o al conseguimento di obiettivi che presentino interesse per il contesto economico regionale.

 

CAPO II

INTERVENTI DI FINAOSTA S.P.A. E RAPPORTI CON LA REGIONE

 

     Art. 4. (Gestioni finanziarie). [2]

     1. FINAOSTA S.p.A. opera con mezzi finanziari propri nelle forme di cui all'articolo 5, ovvero per conto della Regione mediante fondi specifici forniti dalla Regione stessa.

     2. Si definisce ordinaria la gestione relativa ad interventi che la società pone in essere con mezzi finanziari propri. Si definisce speciale la gestione relativa ad interventi effettuati per conto della Regione ai sensi dell'articolo 6. FINAOSTA S.p.A. può, inoltre, gestire fondi di rotazione alimentati dalla Regione o da FINAOSTA S.p.A. stessa.

 

     Art. 5. (Interventi della gestione ordinaria).

     1. Nell’ambito della gestione ordinaria, FINAOSTA S.p.A. può:

     a) assumere partecipazioni, tendenzialmente temporanee, in società di capitali, anche straniere, già costituite o da costituire, finalizzate alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale;

     b) concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma;

     c) fornire consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e societaria e di strategia industriale;

     d) assumere incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione, affidati dalla Regione.

 

     Art. 6. (Interventi della gestione speciale).

     1. Nell’ambito della gestione speciale, FINAOSTA S.p.A. può effettuare i seguenti tipi di intervento:

     a) interventi previsti dall’articolo 5, quando ciò sia reso necessario da particolari esigenze di carattere economico- sociale;

     b) concorso finanziario alla creazione, al potenziamento e al mantenimento di aree attrezzate per l’insediamento di attività produttive, di infrastrutture e servizi di interesse generale;

     c) progettazione, costruzione, acquisto, gestione e locazione di immobili;

     c bis) ottimizzazione della gestione della liquidità dell'intero sistema pubblico regionale, e delle società controllate dalla Regione, anche mediante ricorso all'indebitamento necessario a finanziare gli investimenti, compresi quelli oggetto di cofinanziamento da parte dello Stato e dell'Unione europea [3];

     c ter) interventi finanziari per conto della Regione nei limiti di quanto stabilito dalle leggi regionali [4].

     2. Gli interventi di cui al comma 1 conseguono ad appositi incarichi conferiti dalla Regione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, senza alcun rischio per FINAOSTA S.p.A., salvi quelli connessi alla diligenza del mandatario nello svolgimento dell’incarico affidato [5].

     3. Le modalità di compensazione degli oneri sostenuti da FINAOSTA S.p.A. per l’effettuazione degli interventi di cui al comma 1 sono fissate in appositi disciplinari approvati dalla Regione [6].

 

     Art. 7. (Modalità di intervento).

     1. Per il perseguimento degli scopi sociali, FINAOSTA S.p.A. può compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, con assunzione di impegni e rilascio di garanzie di ogni natura, anche fideiussorie, ad esclusione dell’attività bancaria e di raccolta del risparmio ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e successive modificazioni.

     2. Per tutte le forme di intervento previste, FINAOSTA S.p.A. deve preventivamente assicurarsi la facoltà di eseguire, a propria discrezione, controlli gestionali e revisioni amministrative presso le imprese finanziariamente assistite.

     3. Relativamente alle partecipazioni, FINAOSTA S.p.A. deve garantirsi con idonee misure l’inserimento di persone di sua fiducia negli organi sociali delle società interessate.

     4. Ciascuna delle partecipazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), non può superare la misura del 35 per cento del capitale sociale, ovvero del patrimonio netto della società interessata se inferiore al capitale sociale, tenuto anche conto delle quote o azioni indirettamente detenute da FINAOSTA S.p.A. mediante altre società dalla stessa partecipate.

     5. Il limite di cui al comma 4 può essere superato per le partecipazioni a valere sulla gestione speciale, nonché per la gestione ordinaria nel caso di partecipazioni in società finanziarie e creditizie, in società che svolgono attività di factoring, locazione finanziaria, gestione di fondi di investimento, servizi alle imprese, gestione di impianti a fune e in società aventi come scopo sociale la realizzazione di strutture destinate a favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali.

     6. FINAOSTA S.p.A., nell’attuare eventuali interventi, sotto qualunque forma, a beneficio di società di assicurazioni, garantisce che tali interventi non alterino la concorrenza nell’offerta dei prodotti assicurativi.

     7. FINAOSTA S.p.A. non può impiegare una somma superiore al 20 per cento del suo patrimonio di vigilanza nelle partecipazioni e negli interventi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), in una sola impresa o gruppo di imprese [7].

     8. Ai fini dell’applicazione dei divieti previsti ai commi 4 e 7, nella determinazione dell’entità degli interventi, non si tiene conto delle somme impegnate a carico dello speciale fondo previsto all’articolo 6.

 

     Art. 8. (Applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE).

     1. Gli interventi di FINAOSTA S.p.A., in gestione ordinaria o speciale, sono effettuati nel rispetto degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

     Art. 9. (Recesso dalle partecipazioni).

     1. Lo smobilizzo delle partecipazioni assunte nell’ambito della gestione ordinaria ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), con esclusione di quelle di cui all’articolo 7, comma 5, e di quelle finalizzate al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale, deve avvenire tenendo conto dei programmi e dei progetti oggetto di intervento e del grado di sviluppo delle società alle quali le partecipazioni si riferiscono.

 

     Art. 10. (Partecipazione al capitale sociale). [8]

     [1. Ogni aumento di capitale deve essere attuato in modo che la partecipazione di soggetti diversi dalla Regione sia contenuta, complessivamente, nella misura massima del 25 per cento del capitale sociale.]

 

     Art. 11. (Fondi speciali).

     1. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 6, la Regione utilizza il fondo di dotazione costituito ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 16/1982.

     2. Gli incrementi che in qualsiasi modo si verifichino sul fondo di dotazione di cui al comma 1 sono riportati, al termine di ciascun esercizio, in aumento del fondo stesso.

     3. Il rendiconto del fondo di dotazione, aggiornato al 31 dicembre di ogni anno, è allegato, per ciascun esercizio finanziario, al conto consuntivo della Regione.

 

     Art. 12. (Emissione di obbligazioni).

     1. FINAOSTA S.p.A. può emettere obbligazioni nei limiti e secondo le modalità prescritte dalla normativa statale vigente.

 

     Art. 13. (Rapporti con la Regione).

     1. Il bilancio d’esercizio di FINAOSTA S.p.A., corredato delle relazioni degli amministratori sulla gestione, delle relazioni degli organi di controllo e del verbale di approvazione, è presentato al Presidente della Regione en tro 30 giorni dall’approvazione, contestualmente ad un prospetto riepilogativo dei compensi, comprensivi degli eventuali benefits, spettanti agli amministratori e ai sindaci, ed è dallo stesso comunicato al Consiglio regionale.

     2. FINAOSTA S.p.A. ha, inoltre, l’obbligo di trasmettere rendiconti periodici, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, degli interventi eseguiti per conto della Regione. Tali rendiconti sono trasmessi anche al Presidente del Consiglio che li invia alle competenti commissioni consiliari [9].

 

     Art. 13 bis. (Atti di indirizzo) [10]

     1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, che lo vota, un atto di indirizzo strategico contenente i programmi previsionali di Finaosta S.p.A. e delle sue partecipate, cui è allegato il consuntivo delle attività svolte dalle stesse.

     2. La Giunta regionale informa la Commissione consiliare competente riguardo alle attività o interventi, che ritiene di particolare rilevanza ed urgenza, di Finaosta S.p.A. o delle sue partecipate.

 

CAPO III

ORGANI DI FINAOSTA S.P.A.

 

     Art. 14. (Consiglio di amministrazione).

     1. FINAOSTA S.p.A. è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri aventi i requisiti di onorabilità e di indipendenza prescritti dalla normativa vigente in materia bancaria e creditizia [11].

     2. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la Giunta regionale nomina il Presidente del consiglio di amministrazione e i restanti consiglieri, di cui uno da scegliere tra i dirigenti regionali con funzioni di raccordo tra la Regione e la società e uno da scegliere, d'intesa con la giunta della Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, tra i componenti del consiglio della stessa [12].

     3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati fino ad un massimo di tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, fatta salva la possibilità di riconferma [13].

     4. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di:

     a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

     b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all’attività dell’intermediario finanziario;

     c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

     d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

     5. Il Presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto tra persone in possesso di un diploma di laurea di durata almeno quadriennale in scienze economiche, scienze giuridiche, scienze politiche e delle relazioni internazionali, scienze dell’amministrazione, scienze statistiche o ingegneria gestionale o lauree equipollenti e, inoltre, di almeno uno dei requisiti di professionalità di cui al comma 4, ferma restando un’esperienza complessiva di almeno cinque anni.

     6. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione con le modalità previste dal presente articolo. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina. L’intero consiglio di amministrazione cessa nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

     7. Non possono essere membri del consiglio di amministrazione, e se nominati decadono, coloro che abbiano lite pendente con FINAOSTA S.p.A.; l’incompatibilità sussiste anche quando detta condizione interessi il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado.

     8. Non possono essere membri del consiglio di amministrazione, e se nominati decadono, coloro che siano in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con dipendenti di FINAOSTA S.p.A..

     9. I compensi spettanti al Presidente e agli altri membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti dall’assemblea [14].

 

     Art. 15. (Collegio sindacale e controllo contabile).

     1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio [15].

     2. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile la Giunta regionale nomina i membri del collegio sindacale, compresi i sindaci supplenti [16].

     3. [La nomina degli altri membri del collegio è effettuata dall’assemblea degli azionisti] [17].

     4. L’assemblea determina gli emolumenti ed i gettoni di presenza da corrispondere ai sindaci effettivi [18].

     5. Il Presidente e i membri del collegio sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili o negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia e, nei loro confronti, non deve sussistere alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’articolo 2399 del codice civile.

     6. Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia o, nell’ipotesi di cui all’articolo 2409bis, comma 3, del codice civile, dal collegio sindacale.

 

     Art. 16. (Consiglio di gestione). [19]

     [1. L’amministrazione di FINAOSTA S.p.A. può essere esercitata, ai sensi dell’articolo 2409octies e seguenti del codice civile ed in alternativa a quanto previsto dall’articolo 14, da un consiglio di gestione.

     2. Il consiglio di gestione è nominato dall’assemblea degli azionisti ed è composto da un minimo di nove ad un massimo di undici membri aventi i requisiti di onorabilità e di indipendenza prescritti dalla normativa vigente in materia bancaria e creditizia e i requisiti di professionalità di cui all’articolo 14, commi 4 e 5.

     3. Ai sensi dell’articolo 2449 del codice civile, alla Regione è riservata la nomina, da parte della Giunta regionale, del Presidente del consiglio di gestione e di due terzi dei consiglieri, con arrotondamento per eccesso, di cui uno da scegliersi, d’intesa tra la Giunta regionale e la giunta della Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, tra i componenti del consiglio della stessa e uno da scegliersi all’interno di una terna di nomi indicati da Confindustria Valle d’Aosta e scelti tra i legali rappresentanti dei soci effettivi ad essa aderenti.

     4. La nomina degli altri componenti del consiglio di gestione spetta all’assemblea degli azionisti. I componenti del consiglio di gestione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

     5. Al consiglio di gestione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 7, 8 e 9.

     6. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, l’assemblea degli azionisti provvede alla loro sostituzione con le modalità di cui al presente articolo.]

 

     Art. 17. (Consiglio di sorveglianza e controllo contabile). [20]

     [1. Ove ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 16, il controllo su FINAOSTA S.p.A. è esercitato, ai sensi dell’articolo 2409octies e seguenti del codice civile, da un consiglio di sorveglianza composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri i quali durano in carica tre esercizi.

     2. Ai sensi dell’articolo 2449 del codice civile, alla Regione è riservata la nomina, da parte della Giunta regionale, del Presidente del consiglio di sorveglianza e di un componente. Se il consiglio di sorveglianza è composto da più di tre membri, la Giunta regionale nomina i due terzi dei componenti, con arrotondamento per eccesso. La nomina degli altri componenti spetta all’assemblea degli azionisti.

     3. L’assemblea degli azionisti determina gli emolumenti ed i gettoni di presenza da corrispondere ai membri del consiglio di sorveglianza.

     4. Il Presidente del consiglio di sorveglianza deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia; gli altri membri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia oppure possedere i requisiti di professionalità di cui all’articolo 14, comma 4, per i membri del consiglio di amministrazione.

     5. Nei confronti dei componenti del consiglio di sorveglianza non deve sussistere alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’articolo 2409duodecies del codice civile.

     6. Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.]

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 18. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) 28 giugno 1982, n. 16;

     b) 19 giugno 1984, n. 24;

     c) 2 gennaio 1989, n. 1;

     d) 4 settembre 1991, n. 39;

     e) 30 marzo 1994, n. 8;

     f) 16 agosto 1994, n. 46;

     g) 9 marzo 1995, n. 8;

     h) 12 novembre 2001, n. 30.

     2. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni:

     a) il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41;

     b) l’articolo 31 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

 

     Art. 19. (Disposizione di coordinamento).

     1. Ogni riferimento alla l.r. 16/1982 contenuto nella legislazione regionale deve intendersi effettuato alla presente legge.

 

     Art. 20. (Disposizione transitoria).

     1. Gli organi di FINAOSTA S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla scadenza naturale e, comunque, sino all’insediamento dei nuovi organi, nominati con le modalità di cui alla presente legge.

 

     Art. 21. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 aprile 2009, n. 7.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 17 aprile 2009, n. 7.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 39 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 40.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 39 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 40.

[5] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 17 aprile 2009, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della L.R. 21 novembre 2012, n. 31.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 17 aprile 2009, n. 7.

[7] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 17 aprile 2009, n. 7.

[8] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 17 aprile 2009, n. 7.

[9] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 17 aprile 2009, n. 7.

[10] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 17 aprile 2009, n. 7.

[11] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 17 aprile 2009, n. 7.

[12] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 17 aprile 2009, n. 7.

[13] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 17 aprile 2009, n. 7.

[14] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 17 aprile 2009, n. 7.

[15] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 17 aprile 2009, n. 7.

[16] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 17 aprile 2009, n. 7.

[17] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 17 aprile 2009, n. 7.

[18] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 17 aprile 2009, n. 7.

[19] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 17 aprile 2009, n. 7.

[20] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 17 aprile 2009, n. 7.