§ 2.22.23 - L.R. 17 aprile 2009, n. 7.
Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.22 società finanziaria per lo sviluppo
Data:17/04/2009
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 2)
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 4)
Art. 3.  (Modificazioni all'articolo 6)
Art. 4.  (Modificazione all'articolo 7)
Art. 5.  (Modificazione all'articolo 13)
Art. 6.  (Introduzione dell'articolo 13bis)
Art. 7.  (Modificazioni all'articolo 14)
Art. 8.  (Modificazioni all'articolo 15)
Art. 9.  (Abrogazioni)
Art. 10.  (Disposizione transitoria)
Art. 11.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 2.22.23 - L.R. 17 aprile 2009, n. 7.

Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).

(B.U. 5 maggio 2009, n. 18)

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 2)

1. L'articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Natura della società e statuto)

1. FINAOSTA S.p.A. agisce, in considerazione delle finalità perseguite e per l'attuazione di indirizzi e strategie di interesse regionale, in qualità di ente strumentale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

2. Socio unico di FINAOSTA S.p.A. è la Regione.

3. Le modificazioni dello statuto di FINAOSTA S.p.A. sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale.".

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 7/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. (Gestioni finanziarie)

1. FINAOSTA S.p.A. opera con mezzi finanziari propri nelle forme di cui all'articolo 5, ovvero per conto della Regione mediante fondi specifici forniti dalla Regione stessa.

2. Si definisce ordinaria la gestione relativa ad interventi che la società pone in essere con mezzi finanziari propri. Si definisce speciale la gestione relativa ad interventi effettuati per conto della Regione ai sensi dell'articolo 6. FINAOSTA S.p.A. può, inoltre, gestire fondi di rotazione alimentati dalla Regione o da FINAOSTA S.p.A. stessa.".

 

     Art. 3. (Modificazioni all'articolo 6)

1. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 della l.r. 7/2006, le parole: "o dagli altri enti" sono soppresse.

 

     Art. 4. (Modificazione all'articolo 7)

1. Al comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 7/2006, le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

 

     Art. 5. (Modificazione all'articolo 13)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 7/2006, dopo le parole: "al Presidente del Consiglio" sono aggiunte le parole: "che li invia alle competenti commissioni consiliari".

 

     Art. 6. (Introduzione dell'articolo 13bis)

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 7/2006 è inserito il seguente:

"Art. 13 bis. (Atti di indirizzo)

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, che lo vota, un atto di indirizzo strategico contenente i programmi previsionali di Finaosta S.p.A. e delle sue partecipate, cui è allegato il consuntivo delle attività svolte dalle stesse.

2. La Giunta regionale informa la Commissione consiliare competente riguardo alle attività o interventi, che ritiene di particolare rilevanza ed urgenza, di Finaosta S.p.A. o delle sue partecipate.".

 

     Art. 7. (Modificazioni all'articolo 14)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 7/2006, le parole: "da un minimo di nove ad un massimo di undici membri" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque membri".

2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 7/2006 è sostituito dal seguente:

"2. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la Giunta regionale nomina il Presidente del consiglio di amministrazione e i restanti consiglieri, di cui uno da scegliere tra i dirigenti regionali con funzioni di raccordo tra la Regione e la società e uno da scegliere, d'intesa con la giunta della Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, tra i componenti del consiglio della stessa.".

 

3. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 7/2006 è sostituito dal seguente:

"3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati fino ad un massimo di tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, fatta salva la possibilità di riconferma.

 

4. Al comma 9 dell'articolo 14 della l.r. 7/2006, le parole: "degli azionisti" sono soppresse.

 

     Art. 8. (Modificazioni all'articolo 15)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 7/2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio".

 

2. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 7/2006 è sostituito dal seguente:

 

"2. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile la Giunta regionale nomina i membri del collegio sindacale, compresi i sindaci supplenti.".

 

3. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 7/2006 è abrogato.

 

4. Al comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 7/2006, le parole: "degli azionisti" sono soppresse.

 

     Art. 9. (Abrogazioni)

1. Gli articoli 10, 16 e 17 della l.r. 7/2006 sono abrogati.

 

     Art. 10. (Disposizione transitoria)

1. Gli organi di FINAOSTA S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi, nominati con le modalità di cui alla presente legge.

 

     Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.