§ 2.2.307 - L.R. 10 dicembre 2010, n. 40.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.2 bilancio e contabilità
Data:10/12/2010
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Previsioni nel bilancio regionale)
Art. 2.  (Impegni di spesa. Modificazione all'articolo 47 della l.r. 30/2009)
Art. 3.  (Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)
Art. 4.  (Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali)
Art. 5.  (Sospensione delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione)
Art. 6.  (Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia ed esenzioni tariffarie)
Art. 7.  (Disposizioni in materia di personale regionale)
Art. 8.  (Disposizioni per il contenimento della spesa per iniziative turistiche e culturali)
Art. 9.  (Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica)
Art. 10.  (Esercizio in forma associata delle funzioni comunali)
Art. 11.  (Disposizioni in materia di personale regionale)
Art. 12.  (Proroga periodo di sperimentazione delle attività di telelavoro)
Art. 13.  (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)
Art. 14.  (Fondo per speciali programmi di investimento - FoSPI)
Art. 15.  (Modificazioni alle ll.rr. 48/1995 e 41/1997)
Art. 16.  (Spese di investimento degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1)
Art. 17.  (Opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili. Modificazioni alla legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21)
Art. 18.  (Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 13)
Art. 19.  (Finanziamento di un piano pluriennale di interventi per la realizzazione di opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni)
Art. 20.  (Esercizio di funzioni in materia di assistenza)
Art. 21.  (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)
Art. 22.  (Finanziamento straordinario al Comune di Aosta)
Art. 23.  (Manutenzione straordinaria di immobili situati nel borgo di Bard)
Art. 24.  (Finanziamenti per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria)
Art. 25.  (Finanziamenti per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole dei Comuni della valle del Lys)
Art. 26.  (Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68)
Art. 27.  (Promozione di servizi formativi di ricerca scientifica per lo sviluppo delle ricerche tecnologiche)
Art. 28.  (Associazione Forte di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10)
Art. 29.  (Manutenzione straordinaria del Museo regionale di scienze naturali. Legge regionale 20 maggio 1985, n. 32)
Art. 30.  (Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18)
Art. 31.  (Contributi straordinari a favore di soggetti sottoposti alla tutela, curatela o amministrazione di sostegno della Regione dall'autorità giudiziaria)
Art. 32.  (Interventi a sostegno della previdenza complementare)
Art. 33.  (Finanziamento della Cittadella dei giovani)
Art. 34.  (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente)
Art. 35.  (Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali)
Art. 36.  (Interventi in materia di politica del lavoro)
Art. 37.  (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)
Art. 38.  (Programma di sviluppo rurale 2007/2013)
Art. 39.  (Modificazioni alla l.r. 7/2006)
Art. 40.  (Fondo di gestione speciale di FINAOSTA S.p.A.. L.r. 7/2006)
Art. 41.  (Aumenti di capitale a favore di società partecipate che eserciscono impianti a fune)
Art. 42.  (Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27)
Art. 43.  (Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Leggi regionali 14 giugno 1989, n. 30, e 31 marzo 2003, n. 6)
Art. 44.  (Erogazione di un contributo straordinario alla Fondazione per la formazione professionale turistica di Châtillon)
Art. 45.  (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41)
Art. 46.  (Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18)
Art. 47.  (Progetto sperimentale Valle d'Aosta sicura)
Art. 48.  (Erogazione di un contributo straordinario all'Ente Oratorio salesiano Don Bosco)
Art. 49.  (Sostegno economico alle famiglie per le spese di riscaldamento domestico. Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43)
Art. 50.  (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)
Art. 51.  (Entrata in vigore)


§ 2.2.307 - L.R. 10 dicembre 2010, n. 40.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. 28 dicembre 2010, n. 53)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE, CONTABILITA' E CONTENIMENTO DELLA SPESA

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E CONTABILITA'

 

Art. 1. (Previsioni nel bilancio regionale)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 15 e 16 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), il bilancio di previsione per il triennio 2011/2013 è redatto tenendo conto della partecipazione della Regione agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e dell'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, da determinarsi secondo le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione).

 

     Art. 2. (Impegni di spesa. Modificazione all'articolo 47 della l.r. 30/2009)

1. Il comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

 

"3. Gli impegni per le spese relative al trattamento economico complessivo del personale dipendente e ai relativi oneri riflessi, all'erogazione di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti e all'erogazione dell'integrazione regionale al trattamento pensionistico a favore degli ex-combattenti e quelli per le somme occorrenti per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento, per interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori sono costituiti sul bilancio dell'esercizio senza la necessità di ulteriori atti.".

 

TITOLO II

MISURE ANTI-CRISI E DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

 

CAPO I

MISURE ANTI-CRISI

 

     Art. 3. (Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2011, all'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), si applica una riduzione nella misura di 0,92 punti percentuali sul valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale dai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 446/1997, con esclusione dei soggetti di cui alla lettera ebis), che non abbiano optato, ai sensi dell'articolo 10bis, per la determinazione della base imponibile relativa alle attività commerciali secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 del medesimo decreto. Per i soggetti che hanno optato per la determinazione della base imponibile secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 del d.lgs. 446/1997 è esclusa la riduzione di aliquota sulla quota di valore della produzione non riferita ad attività commerciali.

 

2. L'aliquota ridotta si applica al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2011.

 

3. Limitatamente al periodo di imposta di efficacia delle presenti disposizioni e salvo quanto previsto dal comma 4, la riduzione di aliquota assorbe le agevolazioni già previste con leggi regionali riferite al medesimo periodo.

 

4. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite con legge regionale.

 

     Art. 4. (Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali)

1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), sono prorogati per l'anno 2011, alle condizioni ivi previste, con riferimento alle rate dei mutui stipulati al 25 febbraio 2011 in scadenza dal 1° marzo 2011 al 28 febbraio 2012.

 

2. La sospensione volontaria del pagamento delle rate può essere richiesta anche con riferimento ai finanziamenti a valere sulla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale).

 

3. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data del 25 febbraio 2011 rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

 

4. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare alla società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. o alle banche convenzionate, entro il 25 febbraio 2011 per le rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2011 ed entro il 29 aprile 2011 per le rate con scadenza successiva.

 

     Art. 5. (Sospensione delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi), per la sospensione delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione, sono prorogate con riferimento alle rate in scadenza nel 2011.

 

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, stimato per l'anno 2011 in complessivi euro 350.000, è finanziato a valere sul fondo di gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).

 

     Art. 6. (Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia ed esenzioni tariffarie)

1. Gli interventi di cui all'articolo 6 della l.r. 1/2009 sono prorogati per l'anno 2011 alle condizioni ivi previste.

 

2. Gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, della l.r. 2/2010 sono prorogati per l'anno 2011 alle condizioni ivi previste.

 

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, stimato per l'anno 2011 in complessivi euro 1.500.000, è finanziato nell'ambito dell'autorizzazione di spesa a valere sul fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 30 (UPB 01.08.01.10 Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali - parz.).

 

CAPO II

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

 

     Art. 7. (Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Per l'anno 2011, l'Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2011 e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2011.

 

2. Resta escluso dall'ambito di applicazione del limite di cui al comma 1 il reclutamento di personale dell'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

 

     Art. 8. (Disposizioni per il contenimento della spesa per iniziative turistiche e culturali)

1. Per l'anno 2011:

 

a) la spesa della Regione per le campagne pubblicitarie finalizzate alla promozione turistica del territorio regionale non può essere superiore al 60 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

 

b) la spesa della Regione per le attività espositive e per le relative campagne pubblicitarie non può essere superiore al 60 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

 

c) la spesa della Regione per le sponsorizzazioni di cui alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), e per quelle volte alla veicolazione dell'immagine turistica della Regione non può essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

 

     Art. 9. (Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica)

1. Per l'anno 2011, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, contestualmente alla definizione del patto di stabilità per gli enti locali e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa relativa al personale, ivi compresa quella per il personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, la quale non può superare il 70 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, salve eventuali deroghe, per il personale destinato ai servizi sociali rivolti agli anziani, per gli enti che abbiano rispettato le disposizioni regionali per la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale.

 

2. Ai fini del contenimento dei costi della politica, per l'anno 2011, gli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali non possono essere determinati in aumento rispetto agli importi stabiliti per l'anno 2010, fatta salva la possibilità di raddoppiare, o l'obbligo di dimezzare, l'importo dell'indennità di funzione determinata per l'anno 2010 per gli amministratori che ricoprono le cariche di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), in relazione all'eventuale mutamento della posizione lavorativa dell'amministratore interessato rispetto a quella del soggetto che ricopriva la medesima carica nell'anno 2010.

 

     Art. 10. (Esercizio in forma associata delle funzioni comunali)

1. Al fine di rispondere alle esigenze di adeguatezza nell'esercizio delle funzioni comunali, come individuate dalla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), la Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 84 della medesima legge, stabilisce, per ogni funzione, le dimensioni demografiche minime o eventuali altri standard minimi di riferimento, per lo svolgimento di tali funzioni a livello di singolo Comune.

 

2. Entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale con le deliberazioni adottate ai sensi del comma 1, il Consiglio comunale dei Comuni interessati delibera l'esercizio in forma associata attraverso le Comunità montane o le altre forme di collaborazione previste dal titolo I, parte IV, della l.r. 54/1998, delle funzioni che non raggiungono gli standard minimi indicati nelle predette deliberazioni.

 

3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione, mediante la nomina di un commissario, i cui provvedimenti sono adottati previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

 

     Art. 11. (Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), la dotazione organica della struttura regionale è definita in 2860 unità di personale di cui 143 unità con qualifica di dirigente, ivi comprese 21 unità provenienti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1 unità con qualifica di dirigente, trasferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche), oltre ad 86 unità di personale assegnate all'organico del Consiglio regionale di cui 11 unità con qualifica di dirigente.

 

2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della l.r. 22/2010, i segretari particolari, definiti in 10 unità di personale di cui 1 unità assegnata all'organico del Consiglio regionale, sono collocati al di fuori della dotazione organica. La spesa è autorizzata per l'anno 2011, per euro 915.000 (UPB 1.02.01.12 Altri interventi per il personale regionale) e per euro 103.000 (UPB 1.01.01.10 Consiglio regionale - parz.).

 

3. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, 11, comma 1, 14, comma 2, lettera e), 15, comma 3, della l.r. 22/2010, nonché di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della medesima legge.

 

4. Per le finalità di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2010, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in euro 138.216.737 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, di cui:

a) euro 133.509.200 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (UPB 1.2.1.10 Trattamento economico del personale regionale), suddivisi in euro 132.760.700 per il personale assegnato agli organici dipendenti dalla Giunta regionale, ivi compresi euro 841.800 per il personale proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, euro 180.000 per il personale assegnato alla Corte dei conti ed euro 748.500 per il personale dell'Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato;

b) euro 4.707.537 per il personale assegnato all'organico del Consiglio regionale (UPB 1.1.1.10 Consiglio regionale - parz.) [1].

 

5. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale e non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo.

 

6. Le risorse finanziarie destinate al Fondo per la quarta progressione orizzontale ai sensi dell'articolo 20 del C.C.R.L. del 21 maggio 2008, che risultino in esubero a seguito della distribuzione delle risorse per ogni posizione economica, sono assegnate alle risorse accantonate per il salario di risultato dell'anno successivo.

 

7. La spesa contrattuale del personale regionale relativa al triennio 2013/2015 è determinata in complessivi euro 5.000.000 per l'anno 2013. La spesa contrattuale del personale dell'Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di natura privatistica, relativa al triennio 2013/2015 è determinata in complessivi euro 60.000 per l'anno 2013 (UPB 01.02.01.11 Rinnovi contrattuali del personale regionale).

 

8. L'eventuale trasferimento dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale, maturati al 31 dicembre 1997, previsto dalla legge regionale 31 dicembre 1998, n. 57 (Gestione dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale, maturati al 31 dicembre 1997, tramite fondo pensione), è prorogato all'anno 2013 ed è effettuato a favore del Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti della Regione autonoma Valle d'Aosta (FOPADIVA). Gli importi per tale trasferimento sono rideterminati in complessivi euro 12.000 per il triennio 2011/2013, corrispondenti a euro 4.000 per ogni anno (UPB 01.02.01.10 Trattamento economico del personale regionale - parz.).

 

9. Per le finalità di cui all'articolo 15 della l.r. 22/2010, la spesa degli addetti alle attività giornalistiche e di informazione è autorizzata, per l'anno 2011, per un numero non superiore a 3 unità nell'Amministrazione regionale per complessivi euro 180.000 (UPB 1.02.01.12 Altri interventi per il personale regionale - parz.) e per un numero non superiore a 2 presso la Presidenza del Consiglio regionale per complessivi euro 120.000 (UPB 1.01.01.10 Consiglio regionale - parz.).

 

10. Per le finalità di cui all'articolo 53 della l.r. 22/2010, la spesa è autorizzata per l'importo di euro 120.000 a decorrere dall'anno 2011 (UPB 1.01.01.12 Istituzioni diverse - parz.).

 

11. La spesa relativa alla gestione e al funzionamento della Commissione indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 36 della l.r. 22/2010 è autorizzata nel limite di euro 180.000 a decorrere dall'anno 2011 (UPB 1.03.01.11 Comitati e commissioni - parz.).

 

     Art. 12. (Proroga periodo di sperimentazione delle attività di telelavoro) [2]

1. Il periodo di sperimentazione delle attività di telelavoro previsto dall'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 16 (Disposizioni in materia di telelavoro), è prorogato al 31 dicembre 2013.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa per il triennio 2011/2013 di annui euro 272.000 (UPB 1.03.01.11 Comitati e Commissioni - parz.; UPB 1.03.03.10 Gestione del sistema informatico regionale - parz.; UPB 1.03.03.20 Investimenti per il sistema informatico regionale - parz.).

 

CAPO II

INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 13. (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 236.371.457 per l'anno 2011.

 

2. Per l'anno 2011, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5, anche in deroga alla l.r. 48/1995, in relazione agli impatti sulla finanza regionale e locale derivanti dalla partecipazione della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica, nonché a quelli di perequazione e di solidarietà e dell'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti.

 

3. Per l'anno 2011, la somma di cui al comma 1 è ripartita tra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della l.r. 48/1995 nel modo seguente:

 

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione, euro 117.561.257 (Area omogenea 1.4.1 Trasferimenti senza vincolo di destinazione);

 

b) interventi per programmi di investimento, euro 26.435.081 (Area omogenea 1.4.3 Speciali programmi di investimento) da utilizzare:

 

1) quanto ad euro 24.000.000, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) di cui al capo II, titolo IV, della l.r. 48/1995;

 

2) quanto ad euro 2.435.081, per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica);

 

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, euro 92.375.119 ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995 (Area omogenea 1.4.2 Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione; UPB 1.15.1.10 Oneri per interessi - parz. e UPB 1.15.1.30 Quote capitale per ammortamento mutui - parz.).

 

4. Per l'anno 2011, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), sono destinate:

 

a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000);

 

b) per euro 106.031.600, al finanziamento dei Comuni;

 

c) per euro 6.750.000, al finanziamento delle Comunità montane;

 

d) per euro 338.128, al Comune di Aosta quale ulteriore trasferimento finanziario senza vincolo settoriale di destinazione, ai sensi dell'articolo 106 della l.r. 54/1998, correlato al trasferimento alle Comunità montane di cui alla lettera c).

 

5. Per l'anno 2011, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 4, lettera b), è destinata:

 

a) per un importo pari a euro 8.311.024, a spese di investimento;

 

b) per un importo pari a euro 4.173.560, a spese per gli interventi di politica sociale, secondo i criteri di riparto determinati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

 

6. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

 

7. I Comuni concorrono al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento. In caso di mancato accordo, ogni Comune contribuisce al finanziamento della Comunità montana in base alla spesa di riferimento determinata ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 48/1995.

 

8. Gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.

 

     Art. 14. (Fondo per speciali programmi di investimento - FoSPI)

1. Al fine dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2011/2013, la spesa complessiva di euro 38.722.139, già autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 21 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2010-2012), è così suddivisa:

 

a) anno 2011 euro 6.482.890;

 

b) anno 2012 euro 16.000.000;

 

c) anno 2013 euro 16.239.249.

 

2. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 21 della 1.r. 48/1995, la spesa per l'anno 2011 è rideterminata in euro 3.872.214 e per gli anni 2012 e 2013 in annui euro 2.109.091.

 

3. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI, la spesa di riferimento per il triennio 2012/2014, già autorizzata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012), è rideterminata in euro 21.090.909 ed è, indicativamente, suddivisa in euro 1.908.996 per l'anno 2012 e in euro 2.000.000 per l'anno 2013. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2012/2014.

 

4. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI, la spesa di riferimento per il triennio 2013/2015 è determinata in euro 21.090.909, di cui, indicativamente, euro 3.368.550 per l'anno 2013. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2013/2015.

 

5. Per l'aggiornamento, nel periodo 2011/2013, dei programmi triennali già approvati ai sensi delle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo Regionale Investimenti Occupazione (FRIO)), 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della Regione), e 48/1995, la spesa complessiva è determinata in euro 1.883.110 e ripartita in annui euro 800.000 per gli anni 2011, 2012 e in euro 283.110 per l'anno 2013.

 

     Art. 15. (Modificazioni alle ll.rr. 48/1995 e 41/1997)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 48/1995 è sostituita dalla seguente:

 

"a) un primo anticipo, nella medesima percentuale della spesa programmata a carico della Regione nel primo anno del triennio, contestualmente all'impegno della spesa stessa;".

 

2. A decorrere dall'anno 2011, il gettito ICI di riferimento, da considerare nella formula per la determinazione dei trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione ai Comuni, riportata nell'allegato A della l.r. 48/1995, è determinato con le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11, comma 2, della medesima legge, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

 

3. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 41/1997 è abrogato.

 

     Art. 16. (Spese di investimento degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1)

1. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali), le parole: "fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2011".

 

     Art. 17. (Opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili. Modificazioni alla legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), è aggiunto il seguente:

 

"2bis. A decorrere dall'anno 2011, al finanziamento della realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse derivanti da trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.".

 

2. L'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 17, comma 1, della l.r. 21/2003 è determinata in euro 4.500.000 per l'anno 2011 (UPB 1.4.2.20 Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di destinazione agli enti locali - parz.) e, per gli anni successivi, con le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

 

     Art. 18. (Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 13)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 13 (Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici), è sostituito dal seguente:

 

"1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), al finanziamento del programma pluriennale degli interventi si provvede:

a) mediante risorse di finanza regionale, in relazione alla rilevanza regionale delle finalità degli interventi previsti;

b) mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.".

 

2. Il comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 13/2008 è sostituito dal seguente:

"7. A decorrere dall'anno 2011 e fino all'anno 2015, l'onere di cui al comma 1 può essere finanziato mediante il ricorso ai prestiti autorizzati ai sensi dell'articolo 8.".

 

     Art. 19. (Finanziamento di un piano pluriennale di interventi per la realizzazione di opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni)

1. La Giunta regionale è autorizzata, con propria deliberazione, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, ad adottare un piano pluriennale di interventi finalizzati alla realizzazione di opere di protezione dei centri abitati e delle principali infrastrutture da colate di detrito, frane e inondazioni.

 

2. Alla realizzazione degli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1 provvedono direttamente le strutture regionali competenti in materia di difesa del suolo, anche per stralci funzionali, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali), al fine di garantirne una gestione coordinata e omogenea, mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.

 

3. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato in complessivi euro 28.000.000 di cui 6.000.000 per l'anno 2011 (UPB 1.4.2.20 Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di destinazione agli enti locali - parz.). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

 

     Art. 20. (Esercizio di funzioni in materia di assistenza)

1. I servizi socio-assistenziali erogati presso strutture residenziali possono essere gestiti mediante convenzioni con istituzioni private e con aziende pubbliche di servizi alla persona. Le convenzioni di cui al comma 1 sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

 

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate direttamente dalla Regione, al fine di garantirne una gestione coordinata e omogenea e di favorirne il monitoraggio e il governo dei flussi informativi.

 

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato in euro 6.250.000 per l'anno 2011 (UPB 1.4.2.10 Trasferimenti correnti con vincolo di destinazione agli enti locali - parz.), è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

 

4. Gli articoli 20 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25, e 23 della legge regionale 17 giugno 2009, n. 15, sono abrogati.

 

     Art. 21. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), è ridotta nel suo valore complessivo di euro 1.700.000 ed è rideterminata, per il triennio 2011/2013, in euro 2.600.000 per l'anno 2011, euro 4.220.000 per l'anno 2012 ed euro 4.591.785 per l'anno 2013 (UPB 01.04.04.20 Interventi per altri investimenti di finanza locale - parz.).

 

2. Per gli importi e per i periodi di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 01.05.01.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine - parz.).

 

     Art. 22. (Finanziamento straordinario al Comune di Aosta)

1. Per la gestione dei servizi conseguenti agli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 3/1992 a supporto del ruolo di Aosta quale moderno capoluogo regionale, è riconosciuto al Comune di Aosta un finanziamento straordinario di parte corrente, in deroga alla l.r. 48/1995.

 

2. I criteri e le modalità di erogazione del finanziamento sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

 

3. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato in euro 1.700.000 per l'anno 2011 (UPB 1.4.4.10 Trasferimenti correnti per altri interventi di finanza locale - parz.).

 

     Art. 23. (Manutenzione straordinaria di immobili situati nel borgo di Bard)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 49 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011), sono prorogate per il triennio 2011/2013.

 

2. L'autorizzazione di spesa è rideterminata per il periodo di cui al comma 1 in annui euro 15.000 (UPB 01.04.04.20 Interventi per altri investimenti di finanza locale - parz.).

 

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

 

     Art. 24. (Finanziamenti per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria)

1. Nelle more dell'acquisizione da parte del corpo docente regionale del prescritto titolo di studio per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, per la copertura del fabbisogno orario destinato all'insegnamento obbligatorio della lingua inglese di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), è autorizzata la spesa di euro 107.800 per l'anno scolastico 2011/2012 ed euro 110.000 dall'anno scolastico 2012/2013 per gli anni 2011, 2012 e 2013, a titolo di trasferimento alle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione che, dopo aver prioritariamente utilizzato in tale insegnamento il personale interno con adeguata preparazione nell'ambito dell'orario di servizio, si trovino nella necessità di utilizzare docenti interni in attività di insegnamento aggiuntivo e, in subordine, esperti esterni con contratto di prestazione d'opera (UPB 01.5.1.10 Trasferimenti correnti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione - parz.).

 

     Art. 25. (Finanziamenti per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole dei Comuni della valle del Lys)

1. Per la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e per garantire l'insegnamento della lingua tedesca nelle istituzioni scolastiche dei Comuni della valle del Lys, individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), è autorizzata la spesa di euro 14.700 per l'anno scolastico 2011/2012 ed euro 15.000 dall'anno scolastico 2012/2013, nonché per gli anni 2011, 2012 e 2013 (UPB 01.5.1.10 Trasferimenti correnti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione - parz.).

 

2. Il finanziamento è erogato all'istituzione scolastica competente per i territori dei Comuni della valle del Lys, che svolge le funzioni didattiche e amministrative necessarie per garantire l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole dell'infanzia e primarie presenti nei Comuni della comunità walser.

 

     Art. 26. (Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68)

1. Dopo il numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio), è inserito il seguente:

 

"1 bis) studenti meritevoli frequentanti scuole secondarie fuori del territorio regionale;".

 

2. Dopo l'articolo 6 della l.r. 68/1993, è inserito il seguente:

 

"Art. 6 bis. (Borse di studio al merito scolastico a favore di studenti che si distinguono nel settore sportivo e artistico)

1. Sono istituite borse di studio al merito scolastico, anche in deroga al requisito del reddito di cui all'articolo 3, a favore di studenti:

a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;

b) iscritti e frequentanti regolarmente scuole secondarie statali e paritarie di tipo esistente nella Regione ubicate fuori del territorio regionale per poter seguire attività sportive o artistiche;

c) che non siano beneficiari di analoghi contributi erogati dall'Amministrazione regionale o da altri enti.

2. Ai fini dell'attribuzione delle borse al merito di cui al presente articolo valgono le modalità indicate all'articolo 4.".

 

3. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla l.r. 68/1993 è determinata, per il triennio 2011/2013, in euro 722.200 per il 2011 ed in annui euro 623.300 per gli anni 2012 e 2013 (UPB 1.2.2.12 Altri interventi per il personale direttivo e docente delle scuole - parz.; UPB 1.5.1.10 Trasferimenti correnti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione - parz.; UPB 1.5.4.10 Interventi per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito della scuola primaria e secondaria - parz.; UPB 1.5.5.20 Interventi di sistemazione e manutenzione delle strutture scolastiche - parz.).

 

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

 

     Art. 27. (Promozione di servizi formativi di ricerca scientifica per lo sviluppo delle ricerche tecnologiche)

1. L'onere per le convenzioni di cui all'articolo 35, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009), già determinato per gli anni 2010, 2011 e 2012 in annui euro 1.653.000 dall'articolo 36 della l.r. 47/2009, è rideterminato in euro 1.645.000 per l'anno 2011, in euro 1.650.000 per l'anno 2012 e in euro 879.000 per l'anno 2013 (UPB 01.06.02.10 Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario - parz.; UPB 01.06.01.10 Trasferimenti ad enti universitari per il funzionamento - parz. e UPB 01.06.01.11 Spese per la promozione dell'istruzione universitaria - parz.).

 

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT

 

     Art. 28. (Associazione Forte di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10)

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), a favore dell'associazione Forte di Bard per la valorizzazione del turismo culturale del Forte di Bard, prevista in annui euro 3.500.000 per gli anni 2011 e 2012 dall'articolo 37 della l.r. 47/2009, è rideterminata in euro 3.980.000 per il 2011, e in annui euro 3.400.000 per gli anni 2012 e 2013 (UPB 01.07.02.10 Assegnazioni ad enti culturali per il funzionamento - parz.).

 

     Art. 29. (Manutenzione straordinaria del Museo regionale di scienze naturali. Legge regionale 20 maggio 1985, n. 32)

1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del Museo regionale di scienze naturali di cui alla legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 (Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali), è rideterminata, per il triennio 2011/2013, in complessivi euro 400.000, di cui annui euro 200.000 per gli anni 2012 e 2013 (UPB 01.07.03.20 Contributi per investimenti per i beni culturali - parz.).

 

CAPO VI

INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

 

     Art. 30. (Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18)

1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), è determinata, per il triennio 2011/2013, in euro 84.034.928, di cui euro 28.716.095 per l'anno 2011, euro 28.713.841 per l'anno 2012 e euro 26.604.992 per l'anno 2013 (Area omogenea 01.08.01 Fondo regionale per le politiche sociali).

 

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 comprende le spese concernenti la partecipazione della Regione a reti e progetti europei in materia di politiche sociali.

 

3. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali), le parole: "lettera c)," sono soppresse.

 

     Art. 31. (Contributi straordinari a favore di soggetti sottoposti alla tutela, curatela o amministrazione di sostegno della Regione dall'autorità giudiziaria)

1. La Regione provvede all'erogazione di contributi straordinari, aventi carattere di urgenza, ai soggetti sottoposti alla tutela, curatela o amministrazione di sostegno della Regione per disposizione dell'Autorità giudiziaria.

 

2. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, la struttura regionale competente può richiedere anticipazioni al servizio di cassa economale, previo impegno sul pertinente capitolo di bilancio.

 

3. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato in euro 40.000 a decorrere dall'anno 2011 (UPB 01.08.02.11 Altri interventi di assistenza sociale).

 

     Art. 32. (Interventi a sostegno della previdenza complementare)

1. Per gli interventi a sostegno della previdenza complementare previsti dalla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27 (Interventi della Regione autonoma Valle d'Aosta a sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di iniziative di natura assistenziale), da effettuarsi per il tramite del relativo fondo di dotazione, è autorizzata per il triennio 2011/2013 la spesa annua di euro 500.000 (UPB 01.08.02.11 Altri interventi di assistenza sociale - parz.).

 

     Art. 33. (Finanziamento della Cittadella dei giovani)

1. Il finanziamento al Comune di Aosta per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 17 giugno 2009, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e a quello pluriennale per il triennio 2009/2011), in deroga alla l.r. 48/1995, già autorizzato in annui euro 450.000 per gli anni 2011 e 2012 dall'articolo 34 della l.r. 47/2009, è determinato in euro 450.000 per l'anno 2013 (UPB 01.08.01.10 Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali - parz.; UPB 01.04.04.10 Trasferimenti correnti per altri interventi di finanza locale - parz.).

 

CAPO VII

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITA'

 

     Art. 34. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente)

1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata in euro 286.681.270 per l'anno 2011, in euro 274.858.370 per l'anno 2012 e in euro 275.451.970 per l'anno 2013, di cui [3]:

 

a) trasferimenti all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), per complessivi euro 265.796.000 per l'anno 2011, euro 267.921.000 per l'anno 2012 e euro 268.470.000 per l'anno 2013 (UPB 01.09.01.10 Trasferimenti all'Azienda regionale Unità Sanitaria Locale) dei quali, rispettivamente, euro 250.920.000, euro 253.445.000 e euro 253.994.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e:

 

1) euro 1.900.000 per gli anni 2011, 2012 e 2013, per prestazioni sanitarie aggiuntive regionali;

 

2) euro 208.000 per gli anni 2011, 2012 e 2013, per iniziative di formazione professionale;

 

3) euro 5.100.000 per gli anni 2011, 2012 e 2013, per iniziative di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie particolari e ricerca;

 

4) euro 7.668.000 per l'anno 2011 ed euro 7.268.000 per gli anni 2012 e 2013, per interventi a favore del personale dipendente e convenzionato del servizio sanitario regionale;

 

b) spese per il servizio sanitario regionale per complessivi euro 20.885.270 per l'anno 2011, euro 6.937.370 per l'anno 2012 e euro 6.981.970 per l'anno 2013 (UPB 1.9.1.11 Interventi per il servizio sanitario regionale) così suddivisi:

1) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva, euro 19.450.000 per l'anno 2011 e euro 5.450.000 annui per gli anni 2012 e 2013;

2) interventi diretti della Regione, euro 1.435.270 per l'anno 2011, euro 1.487.370 per l'anno 2012 e euro 1.531.970 per l'anno 2013 [4].

 

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, lettera a).

 

3. La Giunta regionale può autorizzare l'Azienda USL ad apportare variazioni compensative tra le assegnazioni trasferite ai sensi del comma 1, lettera a).

 

4. La Regione può trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

5. Al fine del concorso al raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in relazione a quanto disposto dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), l'Azienda USL assicura una riduzione della spesa totale per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato nonché per il personale utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti libero-professionali e somministrazione di lavoro per euro 3.000.000 per ciascun anno del triennio 2011/2013 rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

 

6. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 5 l'Azienda USL, per ciascun anno del triennio 2011/2013, non deve superare la spesa totale sostenuta nell'anno 2009 per le attività rese dal personale in libera professione nell'interesse dell'Azienda, ridotta del 60 per cento.

 

     Art. 35. (Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali)

1. La spesa per gli interventi di edilizia sanitaria e per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie, da trasferire all'Azienda USL, è determinata, per il triennio 2011/2013, in euro 30.510.000 di cui euro 10.260.000 per l'anno 2011, euro 10.300.000 per l'anno 2012 ed euro 9.950.000 per l'anno 2013.

 

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 1, della l.r. 47/2009 per la realizzazione del Presidio unico ospedaliero regionale Umberto Parini, prevista complessivamente in euro 145.500.000, è ridotta di euro 623.450 ed è rideterminata, per il triennio 2011/2013, in euro 41.750.000, di cui euro 8.400.000 per l'anno 2011, euro 17.000.000 per l'anno 2012 ed euro 16.350.000 per l'anno 2013.

 

3. La spesa per la realizzazione dell'intervento denominato triangolo presso il presidio ospedaliero regionale Umberto Parini è determinata, per il triennio 2011/2013, in euro 9.500.000, di cui euro 500.000 per l'anno 2011, euro 4.000.000 per l'anno 2012 ed euro 5.000.000 per l'anno 2013.

 

4. La spesa per la realizzazione di interventi urgenti di edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale è determinata, per il triennio 2011/2013, in euro 132.000 per ciascun anno del triennio.

 

5. La spesa per lo sviluppo del sistema informativo aziendale, da trasferire all'Azienda USL, è determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 giugno 1994, n. 31 (Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie), in euro 1.200.000 per ciascun anno del triennio 2011/2013.

 

6. La spesa per l'acquisizione degli arredi e degli automezzi a servizio dell'Azienda USL è determinata, per il triennio 2011/2013, in euro 450.000 di cui euro 50.000 per gli anni 2011 e 2012 ed euro 350.000 per l'anno 2013.

 

7. L'autorizzazione di spesa per il finanziamento degli oneri di realizzazione della struttura polifunzionale nel Comune di Morgex di cui all'articolo 24 della l.r. 29/2008 è confermata in euro 3.000.000 per l'anno 2011.

 

8. La spesa per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 è finanziata sul fondo di dotazione previsto dall'articolo 11 della l.r. 7/2006 nell'ambito della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A.

 

9. La spesa per gli interventi di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 è determinata complessivamente in euro 4.382.000 per l'anno 2011, 1.382.000 per l'anno 2012 e 1.682.000 per il 2013 (UPB 01.09.03.20 Investimenti per strutture e attrezzature nel settore sanitario).

 

CAPO VIII

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

 

     Art. 36. (Interventi in materia di politica del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 668/XIII del 15 luglio 2009, è rideterminata per il triennio 2011/2013 in complessivi euro 19.879.200, di cui euro 7.304.400 per l'anno 2011, euro 6.292.400 per l'anno 2012 ed euro 6.282.400 per l'anno 2013 (UPB 01.11.08.20 Fondo per le politiche del lavoro e la formazione professionale; UPB 01.11.08.10 Interventi di politica del lavoro a valere sul fondo per le politiche del lavoro - parte corrente; UPB 01.11.08.11 Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).

 

2. Il finanziamento degli interventi del piano di cui al comma 1 può essere oggetto di spesa da parte del programma obiettivo n. 2 occupazione per il periodo 2007/2013.

 

     Art. 37. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)

1. La Regione attua, nel periodo 2007/2013, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma operativo competitività regionale 2007/2013, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale previsto dal regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 e dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.

 

2. In relazione all'approvazione con decisione della Commissione europea 2007/3867/CE, del 7 agosto 2007, del Programma operativo competitività regionale 2007/2013, gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

 

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2007/2013, la quota a carico della Regione di euro 30.188.237, così suddivisa:

 

a) euro 8.785.910 quale quota di cofinanziamento a carico della Regione prevista dal piano finanziario del Programma operativo, che viene determinata complessivamente per il triennio 2011/2013 in euro 3.914.954, annualmente così suddivisa:

 

anno 2011 euro 1.279.229;

 

anno 2012 euro 1.304.814;

 

anno 2013 euro 1.330.911;

 

b) euro 21.402.327 quale quota aggiuntiva di risorse regionali che per il triennio 2011/2013 viene annualmente così suddivisa:

 

anno 2011 euro 8.979.499;

 

anno 2012 euro 6.719.760;

 

anno 2013 euro 2.141.370;

 

(UPB 01.11.09.20 Programma competitività regionale 2007-2013 - parz.).

 

4. La Regione attua, nel periodo 2007/2015, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

 

5. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata, per il periodo 2007/2015, la spesa complessiva a carico della Regione di euro 19.643.026, così suddivisa:

 

a) euro 17.474.489 quale quota di cofinanziamento a carico della Regione, che viene determinata complessivamente per il triennio 2011/2013 in euro 11.370.376 annualmente così suddivisa:

 

anno 2011 euro 6.329.423;

 

anno 2012 euro 4.510.414;

 

anno 2013 euro 530.539;

 

b) euro 2.168.537 quale quota aggiuntiva di risorse regionali che per il triennio 2011/2013 viene annualmente così suddivisa:

 

anno 2011 euro - ;

 

anno 2012 euro - ;

 

anno 2013 euro 2.168.537;

 

(UPB 01.11.09.22 Programma Valle d'Aosta 2007 -2013 oggetto di finanziamento FAS - parz.).

 

6. Gli oneri a carico del bilancio della Regione per l'attuazione dei Programmi di cooperazione territoriale 2007/2013 sono rideterminati, per il periodo 2011/2013, in complessivi euro 3.454.156, annualmente così suddivisi:

 

anno 2011 euro 1.653.327;

 

anno 2012 euro 1.225.829;

 

anno 2013 euro 575.000;

 

(UPB 01.11.09.21 Programmi di cooperazione territoriale 2007-2013 - parz.).

 

7. La Regione attua, nel periodo 2007/2013, gli interventi definiti nell'ambito del programma obiettivo n. 2 occupazione previsto dal regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 e dal regolamento (CE) n. 1083/2006.

 

8. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata, per il periodo 2011/2013, la quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale di euro 5.600.298, annualmente così suddivisi:

 

anno 2010 euro 1.597.173;

 

anno 2011 euro 1.560.715;

 

anno 2012 euro 2.442.410;

 

(UPB 01.11.09.11 Programma occupazione 2007-2013 - parz.).

 

     Art. 38. (Programma di sviluppo rurale 2007/2013)

1. La Regione attua, per il periodo 2007/2013, gli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007/2013, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 3399/XII del 20 marzo 2008, in applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2011/2013, una spesa a carico della Regione di euro 21.000.000 (UPB 01.11.09.23 Programma sviluppo rurale 2007-2013), così suddivisa:

 

a) euro 2.580.000 quale quota di cofinanziamento a carico della Regione, annualmente così suddivisa:

 

anno 2011 euro 860.000;

 

anno 2012 euro 860.000;

 

anno 2013 euro 860.000;

 

b) euro 18.420.000 quale quota aggiuntiva di risorse regionali, come definita dal capitolo 8 del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 per la piena realizzazione del programma stesso, annualmente così suddivisa:

 

anno 2011 euro 6.140.000;

 

anno 2012 euro 6.140.000;

 

anno 2013 euro 6.140.000.

 

3. L'autorizzazione di spesa per l'implementazione e la gestione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 è determinata, per il triennio 2011/2013, in euro 910.000 (UPB 01.11.09.10 Programma sviluppo rurale 2007/2013 - spese correnti), annualmente così suddivisa:

 

anno 2011 euro 310.000;

 

anno 2012 euro 300.000;

 

anno 2013 euro 300.000.

 

     Art. 39. (Modificazioni alla l.r. 7/2006)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 7/2006, sono aggiunte le seguenti:

 

"c bis) ottimizzazione della gestione della liquidità dell'intero sistema pubblico regionale, e delle società controllate dalla Regione, anche mediante ricorso all'indebitamento necessario a finanziare gli investimenti, compresi quelli oggetto di cofinanziamento da parte dello Stato e dell'Unione europea;

c ter) interventi finanziari per conto della Regione nei limiti di quanto stabilito dalle leggi regionali.".

 

     Art. 40. (Fondo di gestione speciale di FINAOSTA S.p.A.. L.r. 7/2006)

1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/2006, è autorizzata la spesa di euro 7.790.000 per l'anno 2011, euro 1.200.000 per l'anno 2012 e euro 1.200.000 per l'anno 2013 (UPB 1.11.01.21 Partecipazioni azionarie e conferimenti - parz.).

 

2. Per il triennio 2011/2013, è autorizzato un indebitamento, di durata ventennale, presso il fondo in gestione speciale di FINAOSTA S.p.A., per complessivi euro 180.000.000, il cui onere a carico del bilancio della Regione è determinato in euro 2.500.000 per il 2011, euro 7.500.000 per il 2012 ed euro 14.000.000 per il 2013 (UPB 1.11.01.21 Partecipazioni azionarie e conferimenti - parz.), per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 35, commi 1, 2 e 3, nonché dei seguenti:

 

a) investimenti nel settore degli impianti funiviari ai sensi della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio), e, anche mediante aumenti di capitale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16) [5];

 

b) adeguamento e ristrutturazione delle caserme Ramires e Battisti di Aosta e dell'eliporto militare di Pollein di cui all'articolo 39 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010);

 

c) accordo di programma con lo Stato del 30 luglio 2008 per la ristrutturazione della ex caserma Testafochi per la realizzazione del polo universitario di Aosta;

 

d) completamento e ristrutturazione della Maison Caravex in Comune di Gignod di cui all'articolo 13 della l.r. 21/2010;

 

e) realizzazione del complesso scolastico in regione Tzamberlet in Comune di Aosta di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), della l.r. 21/2010;

 

f) realizzazione di nuove aule presso l'Institut agricole régional di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della l.r. 21/2010;

 

g) realizzazione della nuova caserma dei Vigili del fuoco e della Protezione civile di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della l.r. 21/2010;

 

h) rifacimento delle funivie del Monte Bianco di cui all'articolo 17, comma 2, della l.r. 21/2010.

h bis) realizzazione di una scuola prefabbricata definitiva in località Clapeyas-Fleuran in Comune di Issogne e riqualificazione del plesso scolastico esistente di proprietà regionale [6];

h ter) realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei locali del liceo scientifico e linguistico denominato "E. Bérard", in Comune di Aosta [7];

h quater) opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni [8];

h quinquies) investimenti su strade regionali [9].

3. Gli impegni contabili relativi agli interventi di cui al comma 2, già costituiti sul bilancio della Regione per le annualità 2011, 2012 e seguenti, sono revocati e trovano copertura a valere sul fondo della gestione speciale presso FINAOSTA S.p.A..

 

     Art. 41. (Aumenti di capitale a favore di società partecipate che eserciscono impianti a fune)

1. In considerazione della rilevanza pubblica del servizio di trasporto funiviario, nelle more della definizione, non oltre il 31 dicembre 2011, dei nuovi assetti societari e gestionali e al fine di garantire la continuità aziendale, la Regione e gli enti locali sono autorizzati ad effettuare aumenti di capitale a favore di società da essi partecipate che eserciscono impianti funiviari, ivi comprese quelle che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, oltre che nei casi di cui all'articolo 2447 del codice civile, anche per la realizzazione di investimenti o per la copertura di disavanzi di gestione. Restano fermi gli aumenti di capitale già deliberati dai predetti enti alla data di entrata in vigore della presente legge [10].

 

     Art. 42. (Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27)

1. L'importo complessivo della sovvenzione annuale agli enti ausiliari della cooperazione prevista dall'articolo 53 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), è rideterminato in euro 255.000 per ciascun anno del triennio 2011/2013.

 

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 27/1998 è sostituita dalla seguente:

"a) una quota pari ad euro 75.000 in parti uguali;".

 

3. L'importo complessivo della sovvenzione annuale alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela dei consorzi di miglioramento fondiario per le spese di assistenza contabile, amministrativa e legale, prevista dall'articolo 56 della l.r. 27/1998, è rideterminato in euro 70.000 per ciascun anno del triennio 2011/2013.

 

4. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla l.r. 27/1998, comprensiva di quanto previsto dai commi 2 e 3, è rideterminata per il triennio 2011/2013 in annui euro 1.476.900 (Area Omogenea 1.11.6. Cooperazione e UPB 1.10.3.10 Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare - parz.).

 

     Art. 43. (Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Leggi regionali 14 giugno 1989, n. 30, e 31 marzo 2003, n. 6)

1. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), è autorizzato, per l'anno 2011, un nuovo limite di impegno di euro 6.100 (UPB 1.6.2.10 Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario - parz.).

 

2. I limiti di impegno, della durata massima di quindici anni, previsti dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane), sono autorizzati, per l'anno 2011, in euro 99.556 per le imprese industriali e in euro 53.493 per le imprese artigiane (UPB 1.11.3.20 Interventi di investimento nel settore dell'industria - parz.; UPB 1.11.4.20 Interventi di investimento nel settore dell'artigianato - parz.).

 

     Art. 44. (Erogazione di un contributo straordinario alla Fondazione per la formazione professionale turistica di Châtillon)

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 28 giugno 1991, n. 20 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica), ad erogare un contributo straordinario a favore della Fondazione per la formazione professionale turistica di Châtillon di euro 30.000 per l'anno 2011, a copertura delle spese finalizzate all'acquisto di beni funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.

 

2. La concessione del contributo straordinario e le modalità di erogazione sono stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

 

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 30.000 per l'anno 2011 (UPB 01.11.08.21 Altri interventi di investimento in materia di lavoro e formazione professionale - parz.).

 

CAPO IX

INTERVENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

 

     Art. 45. (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41)

1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), è autorizzato, per l'anno 2011, in euro 5.410.000 (UPB 01.14.1.10 Interventi per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).

 

2. L'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della l.r. 21/2003 è prorogata fino al 31 dicembre 2013 ed è rideterminata in euro 400.000 per l'anno 2011 e in annui euro 490.000 per gli anni 2012 e 2013 (UPB 01.14.1.20 Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).

 

3. Al fine del concorso al raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica di cui al d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, l'ARPA, nel limite dei finanziamenti complessivi di cui al comma 1, assicura una riduzione della spesa per il personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti libero-professionali o di somministrazione di lavoro per euro 90.000 per ciascun anno del triennio 2011/2013 rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

 

4. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 41/1995, è sostituito dal seguente:

"4. Gli oneri sostenuti da ARPA per le funzioni di controllo analitico in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria da parte dell'Azienda USL sono oggetto di rimborso forfetario da parte dell'Azienda stessa, nella misura di 500.000 euro annui, mediante apposito finanziamento a destinazione vincolata da parte della Regione. I restanti oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 trovano copertura nel finanziamento annuale per le spese di funzionamento.".

 

     Art. 46. (Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18)

1. Il trasferimento annuale all'ente gestore per il funzionamento del Parco naturale del Mont Avic di cui alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16), è autorizzato, per l'anno 2011, in euro 1.245.000 (UPB 01.14.02.10 Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali - parz.).

 

2. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco naturale del Mont Avic di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18 (Finanziamento dei lavori di costruzione di infrastrutture di servizio per il Parco del Mont Avic), è rideterminata, per il triennio 2011/2013, in euro 800.000, di cui euro 600.000 per l'anno 2011 ed annui euro 100.000 per gli anni 2012 e 2013 (UPB 01.14.02.20 Investimenti per i parchi e le riserve naturali - parz.).

 

3. Per gli importi e i periodi di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 01.05.01.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine - parz.).

 

CAPO X

ALTRI INTERVENTI

 

     Art. 47. (Progetto sperimentale Valle d'Aosta sicura)

1. Il periodo di sperimentazione del progetto denominato Valle d'Aosta sicura di cui all'articolo 30, comma 2, della legge regionale 12 dicembre 2007 n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), finalizzato ad assicurare il controllo del territorio e il monitoraggio del flusso di traffico sulla rete viaria regionale per il tramite di apparati di videosorveglianza, è prorogato al 31 dicembre 2011.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa per il 2011 di euro 200.000 (UPB 01.15.02.21 Altri interventi di investimento non ripartibili - parz.).

 

     Art. 48. (Erogazione di un contributo straordinario all'Ente Oratorio salesiano Don Bosco)

1. In considerazione del rilevante significato simbolico e istituzionale degli immobili siti in Comune di Introd, frazione Les Combes, denominati Soggiorno alpino Giovanni Paolo II e Foyer Giovanni Paolo II, eletti negli anni a residenza estiva pontificia, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2011, pari a euro 200.000, a favore dell'ente ecclesiastico Oratorio salesiano Don Bosco, proprietario del predetto complesso immobiliare, a parziale copertura delle spese finalizzate ad interventi di adeguamento strutturale e impiantistico dello stesso.

 

2. Il contributo straordinario è concesso con deliberazione della Giunta regionale, con la quale è inoltre approvato lo schema di convenzione da sottoscriversi con il legale rappresentante dell'ente proprietario e nella quale sono definite le obbligazioni reciproche delle parti, ivi compreso l'impegno dell'ente proprietario di concedere, a richiesta, l'uso gratuito del complesso immobiliare all'Amministrazione regionale per il soddisfacimento delle proprie esigenze di ospitalità e di alta rappresentanza istituzionale.

 

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2011 (UPB 1.15.03.20 Interventi per costruzione e sistemazione di opere di interesse pubblico - parz.).

 

     Art. 49. (Sostegno economico alle famiglie per le spese di riscaldamento domestico. Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico), è sostituito dal seguente:

 

"1. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, sentite le Commissioni consiliari competenti, i criteri per la concessione e la quantificazione dei contributi previsti dalla presente legge sulla base del numero dei componenti la famiglia anagrafica e dei limiti reddituali definiti con la medesima deliberazione.".

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai contributi da concedersi ai sensi della l.r. 43/2009 dall'anno 2011.

 

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 50. (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 30/2009, nelle misure indicate nel medesimo allegato B.

 

2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2011/2013.

 

     Art. 51. (Entrata in vigore)

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2011.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 2.

[3] Alinea così modificato dall'art. 18 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 18 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 27 marzo 2012, n. 8.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 23 della L.R. 8 aprile 2013, n. 8.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 23 della L.R. 8 aprile 2013, n. 8.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 26 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 26 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18.

[10] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 31 dicembre 2012 dall'art. 5 della L.R. 27 giugno 2012, n. 19.