§ 2.12.8 - Legge regionale 30 maggio 1994, n. 21.
Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.12 enti locali
Data:30/05/1994
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Istituti autorizzati).
Art. 3.  (Interventi finanziabili).
Art. 4.  (Entità dei contributi).
Art. 5.  (Divieto di cumulo).
Art. 6.  (Domanda di contributo).
Art. 7.  (Istruttoria).
Art. 8.  (Criteri di priorità in caso di insufficienza di fondi).
Art. 9.  (Domande accolte in via preliminare).
Art. 10.  (Concessione dei contributi).
Art. 11.  (Erogazione dei contributi).
Art. 12.  (Revoca).
Art. 13.  (Norme transitorie).
Art. 14.  (Norma finanziaria).
Art. 15.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.12.8 - Legge regionale 30 maggio 1994, n. 21.

Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica.

(B.U. 7 giugno 1994, n. 25).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione autonoma Valle d'Aosta concede ai Comuni, alle Comunità montane, ai consorzi fra enti locali territoriali, alle aziende speciali e alle società per azioni a prevalente capitale pubblico locale esercenti pubblici servizi, che intendono finanziare spese per investimenti con ricorso al credito, contributi sulle rate di ammortamento, per la parte di esse che rimane a loro carico.

 

     Art. 2. (Istituti autorizzati).

     1. I beneficiari della presente legge possono provvedere al finanziamento delle spese per investimenti ricorrendo al credito erogato dal circuito pubblico, costituito dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto per il credito sportivo e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, o dagli istituti di credito o finanziari autorizzati all'esercizio del credito a medio e lungo termine.

 

     Art. 3. (Interventi finanziabili).

     1. E' autorizzata la concessione dei contributi sui mutui accesi per la realizzazione dei seguenti interventi:

     a) realizzazione di opere pubbliche di proprietà del mutuatario;

     b) ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni, di proprietà degli enti stessi, destinati ad uso pubblico;

     c) acquisizione di immobili già costruiti destinati ad uso pubblico;

     d) acquisto o realizzazione di attrezzature fisse indispensabili al funzionamento o al miglioramento di un'opera;

     e) acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per edifici scolastici, sedi comunali, case per anziani, purché il finanziamento sia richiesto nel periodo di ammortamento dell'opera di riferimento;

     f) acquisto di mezzi di trasporto e automezzi speciali destinati ai servizi del mutuatario;

     g) acquisizione o recupero di aree da destinare a rimboschimento e verde pubblico;

     h) recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare avente rilevanza dal punto di vista storico, artistico o ambientale.

 

     Art. 4. (Entità dei contributi).

     1. I contributi regionali sono stabiliti nella misura dell'ottanta per cento delle rate di ammortamento costituite dalla quota capitale e dalla quota interessi.

     2. Qualora il tasso applicato dall'istituto mutuante prescelto sia superiore a quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti, i contributi regionali sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata al tasso di interesse applicato, al momento della stipula del contratto di mutuo, dalla Cassa stessa.

     3. Dal contributo sono dedotti gli eventuali contributi erariali.

 

     Art. 5. (Divieto di cumulo).

     1. I contributi previsti dalla presente legge non sono in alcun caso cumulabili con altri contributi o provvidenze regionali erogati allo stesso titolo.

 

     Art. 6. (Domanda di contributo).

     1. Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate alla Direzione generale delle finanze dell'Assessorato del bilancio e delle finanze dal 1° giugno al 31 luglio di ciascun anno.

     2. Le domande di cui al comma 1 devono essere redatte in base alla documentazione tipo predisposta dall'Assessorato del bilancio e delle finanze, allo scopo di permettere una valutazione delle iniziative, nonché l'esame comparato delle stesse, in base ai criteri stabiliti all'art. 8.

     3. La documentazione di cui al comma 2 prevede l'elencazione delle iniziative che il richiedente intende finanziare nel corso dell'esercizio successivo a quello di presentazione della domanda, contenente l'indicazione della dimostrazione della capacità di indebitamento calcolata in base alla normativa vigente, corredata di:

     a) progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati, nei casi di costruzione, ristrutturazione o manutenzione straordinaria;

     b) dimostrazione della disponibilità del venditore ad effettuare la cessione e parere tecnico sulla congruità del prezzo, nei casi di acquisto di beni immobili;

     c) preventivi di spesa, nei casi di acquisto di beni mobili, automezzi ed attrezzature;

     d) progetti di massima contenenti una stima dei costi, nei casi di acquisizione o recupero di aree o di patrimonio immobiliare storico, artistico o ambientale.

 

     Art. 7. (Istruttoria).

     1. Entro quindici giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, l'Assessorato del bilancio e delle finanze trasmette ai servizi competenti per materia la documentazione acquisita per l'esame preliminare delle iniziative.

     2. La valutazione delle iniziative ed il parere sulla concessione dei contributi sono di competenza della Conferenza di servizi di cui al comma 3, convocata a tal fine dall'Assessore al bilancio e alle finanze entro il 15 settembre di ogni anno.

     3. La Conferenza di servizi è così composta:

     a) dall'Assessore al bilancio e alle finanze, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

     b) dal dirigente della Direzione generale delle finanze dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, o da un suo sostituto;

     c) dal dirigente della Direzione generale del bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, o da un suo sostituto;

     d) dal dirigente del Servizio studi, programmi e progetti della Presidenza della Giunta regionale, o da un suo sostituto;

     e) dal dirigente o dai dirigenti dei servizi regionali competenti in relazione alla tipologia dell'intervento proposto, o da loro sostituti.

     4. Le riunioni della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. I pareri sono espressi a maggioranza dei presenti.

     5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione generale delle finanze dell'Assessorato del bilancio e delle finanze.

 

     Art. 8. (Criteri di priorità in caso di insufficienza di fondi).

     1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio l'approvazione dei criteri sulla base dei quali stabilire, nel caso in cui la disponibilità di fondi non consenta il finanziamento di tutte le iniziative, una graduatoria delle iniziative stesse, da elaborarsi sulla base della tipologia degli interventi e prevedendo, nell'ambito di ogni tipologia, la priorità in base all'ordine cronologico.

 

     Art. 9. (Domande accolte in via preliminare).

     1. Entro il 30 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio e alle finanze, tenendo conto delle disponibilità del bilancio pluriennale della Regione, dei criteri di cui all'art. 8 e delle indicazioni fornite dalla Conferenza di servizi, approva una graduatoria delle domande accolte in via preliminare ed impegna la spesa presunta.

     2. Entro il 15 novembre di ogni anno, l'Assessorato del bilancio e delle finanze comunica ai richiedenti l'accoglimento in via preliminare della domanda di contributo da parte della Giunta regionale.

 

     Art. 10. (Concessione dei contributi).

     1. Per ottenere la concessione dei contributi, i soggetti che hanno presentato le domande accolte in via preliminare ai sensi dell'art. 9, comma 1, devono presentare alla Direzione generale delle finanze dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, entro il 31 ottobre dell'anno successivo, pena la decadenza dell'accoglimento in via preliminare, domanda corredata della seguente documentazione:

     a) copia dell'atto di concessione o del contratto di mutuo e dei relativi piani di ammortamento;

     b) dichiarazione di non avere usufruito e di impegno a non usufruire, per le medesime iniziative, di altri contributi o provvidenze regionali.

     2. La Direzione generale delle finanze dell'Assessorato del bilancio e delle finanze cura l'istruttoria delle domande presentate ai sensi del comma 1.

     3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio e alle finanze, approva la concessione dei contributi, quantificando la relativa spesa, nei tempi necessari a garantire l'erogazione della prima rata di contributo nei termini previsti dall'art. 11.

 

     Art. 11. (Erogazione dei contributi).

     1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati ai richiedenti in rate aventi la stessa scadenza del piano di ammortamento.

 

     Art. 12. (Revoca).

     1. I contributi regionali sono revocati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio e alle finanze, in caso di alienazione da parte del mutuatario, durante il periodo di ammortamento del mutuo, dell'opera realizzata o del bene acquisito con ricorso al mutuo stesso, nonché in caso di rinuncia al finanziamento o in caso di revoca dell'atto di concessione o di risoluzione del contratto di mutuo da parte dell'istituto mutuante.

     2. I beneficiari devono dare immediata comunicazione all'Assessorato del bilancio e delle finanze del verificarsi delle situazioni di cui al comma 1.

     3. I contributi sono, inoltre, revocati in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

     4. La revoca comporta la restituzione del contributo alla Regione, nel termine di novanta giorni dalla notifica, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.

 

     Art. 13. (Norme transitorie).

     1. L'ulteriore applicazione della legge regionale 4 settembre 1991, n. 40 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti, della "Banca della Valle d'Aosta S.p.A.", delle casse rurali della Valle d'Aosta e degli istituti di credito ordinario e speciale) è limitata alla gestione delle sole risorse finanziarie impegnate.

     2. Alla conclusione della gestione di cui al comma 1, la l.r. 40/1991 cessa di avere vigore.

     3. Le domande presentate ai sensi della l.r. 40/1991 e non ancora accolte alla data di entrata in vigore della presente legge, sono istruite con le modalità previste dagli art. 7, 8, 9, 10 e 11.

 

     Art. 14. (Norma finanziaria).

     1. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge si provvede annualmente con legge finanziaria.

 

     Art. 15. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.