§ 2.12.17 – L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.
Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.12 enti locali
Data:07/12/1998
Numero:54


Sommario
Art. 1.  (Fonti).
Art. 2.  (Principio di autonomia).
Art. 3.  (Ruolo della Regione).
Art. 4.  (Ruolo delle comunità locali).
Art. 5.  (Rapporti tra comunità locali e Regione).
Art. 6.  (Modalità del conferimento).
Art. 7.  (Funzioni regionali).
Art. 8.  (Funzioni comunali).
Art. 9.  (Ulteriori funzioni).
Art. 10.  (Delega di funzioni).
Art. 11.  (Criteri per il conferimento delle funzioni).
Art. 12.  (Autonomia).
Art. 13.  (Funzioni).
Art. 14.  (Autonomia organizzativa).
Art. 15.  (Compiti per servizi di competenza statale).
Art. 16.  (Emblema).
Art. 17.  (Fusione ed istituzione di Comuni).
Art. 17 bis.  (Determinazione, rettifica e contestazione di confini).
Art. 18.  (Organi).
Art. 19.  (Consiglio comunale).
Art. 19 bis.  (Surrogazioni e supplenze).
Art. 19 ter.  (Presidenza del Consiglio comunale).
Art. 19 quater.  (Convocazione e adempimenti della prima seduta del Consiglio comunale).
Art. 20.  (Funzionamento del Consiglio comunale).
Art. 21.  (Competenze del Consiglio comunale).
Art. 21 bis.  (Competenza degli organi degli enti locali in materia di finanze e contabilità).
Art. 22.  (Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale).
Art. 23.  (Competenze della Giunta comunale).
Art. 24.  (Organizzazione e funzionamento della Giunta comunale).
Art. 25.  (Elezione del Sindaco e del Vicesindaco).
Art. 26.  (Competenze del Sindaco).
Art. 27.  (Giuramento e distintivo del Sindaco).
Art. 28.  (Provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco).
Art. 29.  (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale).
Art. 30.  (Competenze del Vicesindaco).
Art. 30 bis.  (Durata del mandato del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale e limitazione dei mandati).
Art. 30 ter.  (Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco e del Vicesindaco. Decadenza della Giunta).
Art. 30 quater.  (Mozione di sfiducia).
Art. 31.  (Obbligo di astensione).
Art. 32.  (Definizione).
Art. 33.  (Statuto comunale).
Art. 34.  (Contenuto dello statuto).
Art. 35.  (Regolamenti comunali).
Art. 36.  (Partecipazione popolare).
Art. 37.  (Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini).
Art. 38.  (Contenuti e forme dell'azione amministrativa).
Art. 39.  (Referendum popolare).
Art. 40.  (Referendum abrogativo).
Art. 41.  (Petizioni).
Art. 42.  (Difensore civico).
Art. 43.  (Organi di decentramento).
Art. 44.  (Personale).
Art. 45.  (Autonomia organizzativa).
Art. 46.  (Organizzazione degli uffici e del personale).
Art. 47.  (Mobilità del personale).
Art. 48.  (Personale con qualifica dirigenziale).
Art. 49.  (Segretari dei Comuni e delle Comunità montane).
Art. 49 bis.  (Pareri, visti e attestazioni).
Art. 50.  (Formazione del personale).
Art. 51.  (Strumenti per la formazione del personale).
Art. 52.  (Limite complessivo di personale).
Art. 52 bis.  (Pubblicazione degli atti).
Art. 52 ter.  (Esecutività degli atti).
Art. 53.  (Notificazione degli atti).
Art. 54.  (Responsabilità).
Art. 55.  (Trasferimenti finanziari agli enti locali).
Art. 56.  (Esercizio associato delle funzioni comunali).
Art. 57.  (Trasferimento di funzioni regionali).
Art. 58.  (Norme in materia finanziaria e contabile).
Art. 59.  (Procedure contrattuali).
Art. 60.  (Istituzione).
Art. 61.  (Composizione).
Art. 62.  (Costituzione).
Art. 63.  (Regolamento).
Art. 64.  (Personale).
Art. 65.  (Funzioni e competenze del Consiglio permanente degli enti locali).
Art. 66.  (Partecipazione degli enti locali ai processi decisionali dell'Amministrazione regionale).
Art. 67.  (Intese ed accordi).
Art. 68.  (Ambito di applicazione).
Art. 69.  (Controlli sugli atti).
Art. 69 bis.  (Attività di consulenza).
Art. 70.  (Scioglimento dei Consigli comunali).
Art. 70 bis.  (Estensione agli altri enti locali).
Art. 70 ter.  (Rimozione e sospensione degli amministratori locali).
Art. 71.  (Definizione).
Art. 72.  (Programmazione).
Art. 73.  (Individuazione).
Art. 74.  (Modificazioni territoriali).
Art. 75.  (Organi).
Art. 76.  (Composizione e durata in carica del Consiglio della Comunità).
Art. 77.  (Competenze del Consiglio della Comunità).
Art. 78.  (Composizione della Giunta della Comunità).
Art. 79.  (Competenze della Giunta della Comunità).
Art. 80.  (Presidente della Comunità montana di cui all’articolo 75, comma 1)
Art. 81.  (Incompatibilità e ineleggibilità).
Art. 81 bis.  (Consiglio dei Sindaci).
Art. 81 ter.  (Presidente della Comunità montana di cui all’articolo 75, comma 2).
Art. 81 quater.  (Assemblea dei Consiglieri).
Art. 81 quinquies.  (Diritti dei consiglieri comunali).
Art. 82.  (Funzioni di derivazione regionale).
Art. 83.  (Esercizio associato delle funzioni comunali).
Art. 84.  (Ruolo della Regione).
Art. 85.  (Ruolo dei Comuni).
Art. 86.  (Convenzioni).
Art. 87.  (Delega temporanea di funzioni).
Art. 88.  (Autonomia statutaria).
Art. 89.  (Regolamento per il funzionamento del Consiglio della Comunità).
Art. 89 bis.  (Regolamento per il funzionamento del Consiglio dei Sindaci).
Art. 90.  (Istituti di partecipazione e di democrazia diretta).
Art. 91.  (Uffici e personale).
Art. 92.  (Segretario).
Art. 93.  (Definizione).
Art. 94.  (Organi).
Art. 95.  (Competenze del Consiglio).
Art. 96.  (Sede).
Art. 97.  (Uffici e personale).
Art. 98.  (Statuto).
Art. 99.  (Definizione).
Art. 100.  (Delega di funzioni).
Art. 101.  (Organi).
Art. 102.  (Norme di rinvio).
Art. 103.  (Collaborazione nell'ambito del diritto privato).
Art. 104.  (Convenzioni).
Art. 105.  (Accordi di programma).
Art. 106.  (Funzioni).
Art. 107.  (Conseil de la plaine d'Aoste).
Art. 108.  (Composizione).
Art. 109.  (Costituzione e sede).
Art. 110.  (Attività del Conseil).
Art. 111.  (Personale).
Art. 112.  (Regolamento).
Art. 113.  (Servizi pubblici locali di rilevanza economica)
Art. 113 bis.  (Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica)
Art. 113 ter.  (Affidamenti dei servizi pubblici locali a società di capitali)
Art. 114.  (Aziende speciali).
Art. 115.  (Istituzioni)
Art. 116.  (Relazione al Consiglio regionale).
Art. 117.  (Termini per l'adozione dello statuto).
Art. 118.  (Termine per l'adozione dei regolamenti).
Art. 119.  (Intervento sostitutivo).
Art. 120.  (Revisione dei Consorzi e delle altre forme associative).
Art. 121.  (Revisione delle aziende speciali e delle istituzioni).
Art. 122.  (Revisione del BIM).
Art. 123.  (Organi delle Comunità montane).
Art. 124.  (Funzioni delle Comunità montane).
Art. 125.  (Termini per l'adozione dello statuto e dei regolamenti).
Art. 126.  (Disciplina transitoria in materia di accordi di programma).
Art. 127.  (Intervento sostitutivo).
Art. 128.  (Controllo sugli atti).
Art. 129.  (Abrogazioni).


§ 2.12.17 – L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.

Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.

(B.U. 15 dicembre 1998, n. 52).

 

PARTE I

FONTI E PRINCIPI

 

TITOLO I

FONTI E PRINCIPI DI AUTONOMIA

 

Art. 1. (Fonti).

     1. In attuazione dei principi costituzionali in materia di autonomie locali, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, la Regione definisce con la presente legge il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta [1].

     2. La presente legge individua inoltre i principi di riferimento per l'organizzazione degli enti locali della Valle d'Aosta e stabilisce i livelli di governo delle comunità locali e di esercizio delle relative funzioni.

 

     Art. 2. (Principio di autonomia).

     1. La comunità valdostana è formata dalle comunità locali che ne costituiscono il millenario tessuto sociale.

     2. E' riconosciuto alle comunità locali, organizzate nei propri Comuni, il diritto di regolamentare e di amministrare, in applicazione e nell'ambito dei principi posti dalla presente legge, sotto la propria responsabilità, le funzioni e i servizi relativi all'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, sulla base dei principi di partecipazione dei cittadini alla gestione degli affari pubblici, dell'economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario rispetto a quello locale.

     3. Le comunità locali sono ordinate in Comuni e Comunità montane, che ne rappresentano la forma associativa.

     4. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

     5. La Comunità montana è l'ente locale che rappresenta un livello intermedio per lo svolgimento delle funzioni comunali che meglio possono essere esercitate a un livello sovracomunale.

     6. I Comuni e le Comunità montane hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.

     7. I Comuni e le Comunità montane esercitano, con le modalità di cui alla presente legge, funzioni fra loro ripartite secondo il principio di sussidiarietà.

TITOLO II

LIVELLI DI GOVERNO

 

     Art. 3. (Ruolo della Regione).

     1. E' compito della Regione intervenire affinché i livelli di governo locale possano adempiere le proprie funzioni verso le proprie comunità.

     2. La Regione, nell'ambito dell'esercizio delle proprie responsabilità di legislazione e programmazione, deve consultare gli enti di governo delle comunità locali e tenere conto delle esigenze delle medesime comunità.

     3. E' compito della Regione adottare gli opportuni provvedimenti al fine di mettere in atto adeguate misure di perequazione finanziaria o equivalenti, destinate alla tutela delle comunità locali economicamente più deboli, per assicurare un esercizio uguale delle responsabilità e funzioni di competenza dei livelli di governo locale.

     4. La Regione interviene soltanto in caso di inadempienza e di accertata incapacità degli enti di governo delle comunità locali, provvedendo nel contempo a mettere gli stessi in grado di adempiere per il futuro alle proprie funzioni.

 

     Art. 4. (Ruolo delle comunità locali).

     1. Ai livelli di governo locale sono riconosciuti i poteri e le responsabilità relativi alle funzioni amministrative, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo delle proprie comunità.

     2. Le comunità locali dispongono, sia attraverso il reperimento di risorse proprie, sia attraverso il trasferimento di adeguate risorse regionali, dei mezzi economici necessari per l'adempimento delle funzioni loro riconosciute o delegate dalla legislazione regionale e nazionale.

     3. E' riconosciuto alle comunità locali il diritto, nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente legge, di definire esse stesse, attraverso gli opportuni strumenti partecipativi e decisionali, le strutture amministrative per l'adempimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.

 

     Art. 5. (Rapporti tra comunità locali e Regione).

     1. I rapporti tra le comunità locali e la Regione sono basati sul principio della pari dignità istituzionale tra enti pubblici territoriali, espressione di sovranità popolare, e sono ispirati al principio di leale cooperazione.

     2. La Regione istituisce forme di rappresentanza delle autonomie locali, di collaborazione e concertazione tra enti locali e Regione, nonché di garanzia delle prerogative delle comunità locali.

TITOLO III

CONFERIMENTO DI FUNZIONI

 

     Art. 6. (Modalità del conferimento).

     1. Le funzioni trasferite o delegate dalla Regione ai livelli di governo locale sono esercitate in conformità ai principi di cui alla presente legge.

 

     Art. 7. (Funzioni regionali).

     1. La Regione, per assicurare lo sviluppo armonico della comunità valdostana, esercita, nel rispetto dei principi generali della Costituzione, le funzioni di legislazione, programmazione e controllo nelle materie individuate dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione dello Statuto speciale, nonché le funzioni amministrative di interesse regionale individuate con legge regionale da adottarsi entro il 31 dicembre 2001 [2].

     2. Qualora la legge regionale non sia adottata nei termini di cui al comma 1, le funzioni amministrative sono esercitate dai Comuni fino all'adozione della legge regionale in questione, in conformità a quanto previsto dall'art. 82.

     3. La Regione esercita altresì le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, assicurando il coordinamento delle attività svolte in attuazione della presente legge, anche per ciò che concerne i rapporti con lo Stato, le altre Regioni, l'Unione europea, le organizzazioni transnazionali e le comunità d'oltre confine.

     4. La Regione esercita inoltre le funzioni relative alla programmazione economica ed al coordinamento della programmazione urbanistica ed ambientale.

 

     Art. 8. (Funzioni comunali).

     1. Nell'osservanza del principio di sussidiarietà, sono conferite ai Comuni tutte le funzioni amministrative nelle materie di cui agli art. 2 e 3 dello Statuto speciale, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni dei Comuni stessi, associati nelle Comunità montane, espressamente riservate alla Regione dalla legge regionale di cui all'art. 7, comma 1.

     2. La titolarità delle funzioni e dei compiti amministrativi da parte dei Comuni comporta il divieto di intromissioni procedurali da parte della Regione nell'esercizio delle funzioni e compiti medesimi.

 

     Art. 9. (Ulteriori funzioni).

     1. Nel caso di conferimento di ulteriori funzioni dallo Stato alla Regione o di modifiche statutarie, con legge regionale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della norma statale di conferimento delle funzioni, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, di cui alla parte III, titolo I, è disposto il mantenimento in capo alla Regione dei compiti amministrativi connessi a tali funzioni o il loro conferimento totale o parziale ai Comuni, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'art. 8, comma 1.

     2. Qualora la legge regionale non sia adottata nei termini di cui al comma 1, le funzioni amministrative sono esercitate dai Comuni fino all'adozione della legge regionale in questione, in conformità a quanto previsto dall'art. 82.

 

     Art. 10. (Delega di funzioni).

     1. Con legge regionale può essere disposta la delega di funzioni regionali ai Comuni o alle Comunità montane.

     2. La legge regionale di cui al comma 1 stabilisce i reciproci obblighi di ordine finanziario e organizzativo, nonché le modalità di esercizio delle funzioni delegate.

 

     Art. 11. (Criteri per il conferimento delle funzioni).

     1. Il conferimento delle funzioni amministrative di cui all'art. 8 è completato con deliberazioni della Giunta regionale, da adottarsi entro tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 7, comma 1, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e previo parere favorevole delle commissioni consiliari competenti [3].

     2. Con le deliberazioni di cui al comma 1 sono:

     a) individuati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni ed i compiti da conferire ai Comuni, in conformità a quanto previsto dall'art. 82;

     b) assegnati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per lo svolgimento delle funzioni;

     c) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale regionale necessario per lo svolgimento delle funzioni conferite;

     d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture regionali e degli enti strumentali della Regione interessate al conferimento delle funzioni;

     e) rivisti gli ambiti territoriali dei livelli intermedi di programmazione infraregionale, facendoli coincidere, normalmente, con gli ambiti territoriali della Comunità montana.

PARTE II

SOGGETTI

TITOLO I

COMUNE

 

     Art. 12. (Autonomia).

     1. Il Comune è l'ente di governo della propria comunità locale, la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

     2. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge regionale, nonché autonomia impositiva nell'ambito dei principi fissati dalle leggi.

     3. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, inoltre, nell'ambito dei principi delle leggi statali e regionali, le funzioni ad esso conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

 

     Art. 13. (Funzioni).

     1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, particolarmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge regionale o nazionale, secondo le rispettive competenze.

     2. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza regionale possono essere affidate ai Comuni dalla legge regionale, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

 

     Art. 14. (Autonomia organizzativa).

     1. La disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai Comuni è disposta dagli stessi nell'ambito della propria potestà normativa, in armonia con i principi fondamentali previsti dalla legge regionale.

     2. I principi generali della disciplina di cui al comma 1 sono stabiliti dallo statuto del Comune, a cui devono conformarsi i regolamenti e gli atti del Comune.

 

     Art. 15. (Compiti per servizi di competenza statale).

     1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare, nell'ambito delle norme stabilite dalla legge statale.

     2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo.

     3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai Comuni dalla legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

 

     Art. 16. (Emblema).

     1. Il Comune può avere un proprio gonfalone ed un proprio stemma.

     2. Il gonfalone e lo stemma sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del Comune. La descrizione ed il facsimile dei medesimi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. I Comuni che, all'entrata in vigore della presente legge, possiedono un proprio gonfalone ed un proprio stemma li conservano [4].

     3. Il Comune disciplina con regolamento l'uso del proprio gonfalone e del proprio stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale, e le relative modalità.

     4. Ai fini di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale si avvale della collaborazione tecnica dell'Archivio storico regionale.

 

     Art. 17. (Fusione ed istituzione di Comuni).

     1. Ai sensi dell'art. 42 dello Statuto speciale, la Regione, sentite le popolazioni interessate, può, con legge, istituire nei propri territori nuovi Comuni e modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni e le loro denominazioni, con le modalità di cui al capo IV della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell’iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sen- si dell’articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale) [5].

     2. Non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, salvo i casi di fusione di più Comuni [6].

     3. In ogni caso, l'istituzione di un Comune non può comportare che altri Comuni scendano al di sotto dell'entità demografica di cui al comma 2.

     4. La legge regionale che istituisce nuovi Comuni, mediante fusione di due o più Comuni contigui, prevede che alle comunità di origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

 

     Art. 17 bis. (Determinazione, rettifica e contestazione di confini). [7]

     1. Quando sia necessario apportare correzioni ai confini comunali per ragioni topografiche o i confini non risultino delimitati da segni naturali facilmente riconoscibili o, comunque, risultino incerti, alla determinazione e alla rettifica dei confini si provvede con le seguenti modalità:

     a) in caso di accordo tra i Comuni interessati, la relativa deliberazione è adottata dai rispettivi consigli comunali, a maggioranza assoluta dei componenti, e dai medesimi trasmessa alla Regione. La determinazione o la rettifica dei confini è, quindi, disposta con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale;

     b) in caso di mancato accordo tra i Comuni interessati, si provvede con legge regionale, esaminate le eventuali osservazioni dei Comuni interessati.

 

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

 

CAPO I

DEFINIZIONE

 

     Art. 18. (Organi).

     1. Sono organi del Comune:

     a) il Consiglio comunale;

     b) la Giunta comunale;

     c) il Sindaco ed il Vicesindaco.

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

 

     Art. 19. (Consiglio comunale). [8]

     1. Il Consiglio dura in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione di cui all’articolo 21, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del Sindaco, del vice sindaco e del Consiglio comunale), ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

     2. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.

     3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, sono assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

     4. Lo statuto può stabilire i casi di decadenza dei consiglieri per la mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

     5. Lo status giuridico dei consiglieri è disciplinato dalla legge regionale.

     6. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune e hanno diritto di ottenere gli atti e le notizie utili all’espletamento del loro mandato.

     7. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

     8. Lo statuto comunale può prevedere che il Consiglio comunale si avvalga di un ufficio di presidenza e di commissioni consiliari, costituiti con criterio proporzionale.

     9. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti nel regolamento e, nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti [9].

     10. In occasione delle riunioni del Consiglio sono esposte all’esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana, quella della Regione autonoma Valle d’Aosta e quella dell’Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono comunque fatte salve le disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell’Unione europea).

 

     Art. 19 bis. (Surrogazioni e supplenze). [10]

     1. Nei Consigli comunali il seggio di consigliere che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l’ultimo eletto.

     2. Quando l’elezione di un consigliere comunale è nulla, lo stesso è sostituito da colui che ha riportato, nella stessa lista, la maggiore cifra individuale dopo l’ultimo eletto.

     3. Il Consiglio procede alla copertura del seggio rimasto vacante, per qualsiasi causa, nella prima seduta successiva al verificarsi dell’evento, e comunque non oltre trenta giorni dalla vacanza.

     4. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’articolo 70, comma 1, lettera c), numero 6).

     5. Nei casi di sospensione dalla carica di consigliere previsti dall’articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l’ultimo eletto. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

     5 bis. Nei Consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i seggi attribuiti al candidato Sindaco o Vicesindaco non eletti di ciascun gruppo di liste collegate che durante il quinquennio rimangono vacanti per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di cui ai commi 2 e 5, sono attribuiti al primo dei non eletti della lista con il più alto quoziente utile appartenente allo stesso gruppo di liste collegate [11].

 

     Art. 19 ter. (Presidenza del Consiglio comunale). [12]

     1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che provvede anche alla convocazione del Consiglio. Qualora previsto dallo statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio eletto tra i consiglieri. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

     2. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione.

 

     Art. 19 quater. (Convocazione e adempimenti della prima seduta del Consiglio comunale). [13]

     1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

     2. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco, sino all’elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto.

     3. Il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti, dichiara l’ineleggibilità di essi quando ne sussistano le cause, provvedendo alle sostituzioni; inoltre, qualora constati che dopo le elezioni si è verificata qualcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, ovvero che esisteva al momento delle elezioni, o che si è verificata successivamente qualcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di incompatibilità, avvia la procedura di cui all’articolo 19 della l.r. 4/1995.

     4. Ove i Consigli omettano di provvedere agli adempimenti di cui al comma 3, interviene, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione mediante la nomina di un commissario.

     5. Successivamente, il Consiglio procede all’elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto. La seduta prosegue con l’approvazione degli indirizzi generali di governo e con la nomina della Giunta o con la comunicazione dei suoi componenti.

     6. Ai sensi della normativa statale vigente il Consiglio, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la Commissione elettorale comunale [14].

 

     Art. 20. (Funzionamento del Consiglio comunale).

     1. Il funzionamento del Consiglio, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato da apposito regolamento, che prevede, in particolare:

     a) le modalità di convocazione, su richiesta del Sindaco o di un numero di consiglieri o di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune stabilito dallo statuto;

     b) le maggioranze necessarie per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso, in prima convocazione, siano presenti almeno la metà dei componenti il Consiglio;

     c) le maggioranze necessarie per l’approvazione delle deliberazioni, nonché le modalità di votazione;

     d) le modalità di presentazione e di discussione delle proposte;

     e) le forme di pubblicità dei lavori del Consiglio, delle commissioni e dei relativi atti adottati;

     f) le modalità, gli adempimenti e i termini necessari per assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio [15].

     2. In casi di particolare importanza, quali l'adozione dello statuto o l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, il regolamento può prevedere che le sedute del Consiglio siano precedute da Assemblee della popolazione, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dal regolamento stesso.

 

     Art. 21. (Competenze del Consiglio comunale). [16]

     1. Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

     2. Il Consiglio ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:

     a) esame della condizione degli eletti;

     b) approvazione degli indirizzi generali di governo;

     c) elezione della Commissione elettorale comunale [17];

     d) statuto del Comune;

     e) statuto delle Associazioni dei Comuni di cui il Comune fa parte;

     f) statuto delle aziende speciali; [18]

     g) regolamento del Consiglio;

     h) bilancio preventivo e relazione previsionale e programmatica;

     i) rendiconto;

     i bis) regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113 bis ed individuazione delle loro forme di gestione; [19]

     j) costituzione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I;

     k) istituzione e ordinamento dei tributi;

     l) adozione dei piani territoriali e urbanistici;

     m)programma di previsione triennale e piano operativo annuale dei lavori pubblici;

     [n) nomina dei rappresentanti del Comune in seno alla Comunità montana, nell’ipotesi di cui all’articolo 76, comma 1;] [20]

     o) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni;

     p) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori;

     q) esercizio in forma associata di funzioni comunali;

     r) approvazione delle convenzioni di cui agli articoli 86 e 87.

     3. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 e dall’articolo 23 e nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale), lo statuto può attribuire al Consiglio la competenza di ulteriori atti, tra i quali, in particolare:

     a) regolamenti;

     b) piani, programmi e progetti;

     c) dotazione organica del personale;

     d) partecipazione a società di capitali;

     [e) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all’articolo 113;] [21]

     f) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

     g) determinazione delle tariffe di cui alla lettera f);

     h) determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi;

     i) acquisti e alienazioni di immobili;

     j) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune.

 

     Art. 21 bis. (Competenza degli organi degli enti locali in materia di finanze e contabilità). [22]

     1. Sono fatte salve le competenze attribuite agli organi degli enti locali dalla normativa regionale vigente in materia di finanze e contabilità.

 

CAPO III

GIUNTA COMUNALE

 

     Art. 22. (Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale). [23]

     1. La Giunta è composta dal Sindaco, dal Vicesindaco e da un numero di assessori stabilito dallo statuto. Lo statuto può stabilire il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

     2. Le modalità di nomina e di revoca dei componenti della Giunta sono stabilite dallo statuto.

     3. Lo statuto può prevedere la nomina ad assessori di cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.

     4. Lo statuto può altresì stabilire l’incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore.

     5. Nell’ipotesi di cui al comma 4, qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti.

     6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Sindaco e del Vicesindaco.

 

     Art. 23. (Competenze della Giunta comunale). [24]

     1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell’azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.

     2. La competenza per gli atti di cui all’articolo 21, comma 3, spetta di diritto alla Giunta, qualora la competenza all’adozione di tutti o di alcuni di tali atti non sia attribuita dallo statuto al Consiglio.

     3. La Giunta compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio, al Sindaco e agli organi di decentramento e che non rientrino ai sensi dell’articolo 46, comma 3, nei compiti dei segretari comunali e degli altri dirigenti.

     4. I Comuni di cui all’articolo 46, comma 4, che dimostrino la mancanza di figure professionali idonee, nell’ambito dei dipendenti, fatte salve le funzioni attribuite al segretario comunale, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d’Aosta), anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono, attraverso apposite previsioni regolamentari, attribuire alla Giunta il potere di adottare atti di natura gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato annualmente in sede di approvazione del bilancio.

 

     Art. 24. (Organizzazione e funzionamento della Giunta comunale).

     1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco e imposta la propria azione secondo il principio della collegialità [25].

     2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della Giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti [26].

     3. La Giunta comunale ha potere di auto-organizzazione.

 

CAPO IV

SINDACO E VICESINDACO

 

     Art. 25. (Elezione del Sindaco e del Vicesindaco).

     1. Il Sindaco ed il Vicesindaco sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, e sono membri del Consiglio comunale e della Giunta comunale.

 

     Art. 26. (Competenze del Sindaco).

     1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti e determina di agire e di resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune.

     2. Il Sindaco sovrintende alle funzioni statali e regionali conferite al Comune ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto comunale e dai regolamenti. Al Sindaco, nei Comuni privi di figure di qualifica dirigenziale, oltre al segretario comunale, può essere attribuita la competenza in ordine ai provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi.

     3. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto comunale, il Sindaco presiede il Consiglio comunale.

     4. [27].

     5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio o dalla Giunta comunali, il Sindaco nomina i rappresentanti del Comune, qualora tale competenza non sia espressamente attribuita dalla legge al Consiglio comunale.

     6. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Sindaco ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, interviene, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione [28].

     7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con regolamento [29].

     8. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito della disciplina eventualmente adottata dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

     8 bis. Il Sindaco può delegare al Vicesindaco funzioni proprie. Può altresì delegare in via temporanea funzioni proprie agli assessori [30].

 

     Art. 27. (Giuramento e distintivo del Sindaco).

     1. Il Sindaco ed il Vicesindaco, che assumono le proprie funzioni all'atto della proclamazione degli eletti, prestano giuramento, davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto speciale.

     2. Distintivo del Sindaco è la fascia con i colori e gli stemmi della Repubblica italiana, della Regione autonoma Valle d'Aosta e del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

 

     Art. 28. (Provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco). [31]

     1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco, in qualità di rappresentante della comunità locale, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

     2. Ove il Sindaco non provveda, o nei casi in cui sia interessato un ambito sovracomunale, provvede il Presidente della Regione con propria ordinanza o mediante la nomina di un commissario ad acta.

     3. Sono fatte salve le competenze attribuite al Sindaco dalla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile).

 

     Art. 29. (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale).

     1. Le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale di governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite dalla legge statale.

 

     Art. 30. (Competenze del Vicesindaco).

     1. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge.

     2. [32].

     3. Il Vicesindaco assume di diritto la carica di assessore comunale.

 

     Art. 30 bis. (Durata del mandato del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale e limitazione dei mandati). [33]

     1. Il Sindaco, il Vicesindaco e il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni e il mandato decorre dalla data delle elezioni.

     2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

     3. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

     4. Il numero dei mandati di cui ai commi 2 e 3 è calcolato a partire dalle prime elezioni effettuate in ciascun Comune ai sensi della l.r. 4/1995.

 

     Art. 30 ter. (Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco e del Vicesindaco. Decadenza della Giunta). [34]

     1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco eletto questi è sostituito dal Vicesindaco eletto che rimane in carica sino al rinnovo del Consiglio.

     2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vicesindaco che ha assunto la carica di Sindaco ai sensi del comma 1, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

     3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vicesindaco eletto o nel caso in cui quest’ultimo assuma la carica di Sindaco ai sensi del comma 1, questi è sostituito nella carica di assessore, con le modalità stabilite dallo statuto.

     4. Il Sindaco, nelle ipotesi di cui al comma 3, provvede ad individuare l’assessore a cui attribuire le funzioni di cui all’articolo 30, comma 1.

     5. In caso di contestuali dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e del Vicesindaco eletti la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

     6. Le dimissioni presentate dal Sindaco o dal Vicesindaco, indirizzate al Consiglio comunale, sono assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

     7. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, del Vicesindaco e della Giunta.

 

     Art. 30 quater. (Mozione di sfiducia). [35]

     1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

     2. Il Sindaco, il Vicesindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L’approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi dell’articolo 70, comma 3.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 31. (Obbligo di astensione). [36]

     1. I componenti degli organi collegiali degli enti locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del loro coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Il divieto comporta anche l’obbligo di allontanarsi dall’aula durante la trattazione delle deliberazioni in questione.

     2. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore, del coniuge, di parenti o affini sino al quarto grado.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì agli organi individuali, al segretario e agli altri dirigenti, i quali, nelle medesime ipotesi, debbono astenersi dall’adottare gli atti di rispettiva competenza.

 

TITOLO III

AUTONOMIA NORMATIVA

 

     Art. 32. (Definizione).

     1. I Comuni hanno potestà normativa per la disciplina del proprio ordinamento e della propria organizzazione e per l'esercizio delle proprie funzioni.

     2. L'autonomia normativa dei Comuni si esercita attraverso lo statuto comunale e i regolamenti.

     3. Lo statuto comunale è l'atto normativo fondamentale a cui devono conformarsi tutti gli altri atti normativi del Comune.

 

     Art. 33. (Statuto comunale). [37]

     1. Ogni Comune adotta il proprio statuto.

     2. Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro sessanta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

     3. Lo statuto è affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua affissione. Lo statuto è inoltre pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, con oneri a carico della Regione.

     4. Copia dello statuto è inviata alla Presidenza della Regione, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti degli enti locali.

     5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle modifiche statutarie.

 

     Art. 34. (Contenuto dello statuto).

     1. Lo statuto, ai sensi dell'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale, ratificata con l. 439/1989, e nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale, stabilisce le norme fondamentali per il funzionamento e l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra Comuni o con altri enti locali, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

     2. Lo statuto, nel rispetto del Trattato di Amsterdam, prevede forme di promozione della parità tra uomini e donne.

     3. Lo statuto determina le forme di attuazione, nell'ambito locale, del principio di bilinguismo di cui all'art. 38 dello Statuto speciale.

     4. Lo statuto prevede inoltre forme di valorizzazione dell'utilizzo del patois franco-provenzale.

     5. Nei Comuni individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), come modificata dalla legge regionale 13 novembre 2002, n. 21, lo statuto prevede forme di salvaguardia delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni di lingua tedesca [38].

 

     Art. 35. (Regolamenti comunali).

     1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto comunale, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza, ed in particolare quelli previsti dalla presente legge, nonché quelli per la disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite [39].

     2. Lo statuto comunale deve prevedere adeguate forme di pubblicità per i regolamenti.

 

TITOLO IV

FORME DI PARTECIPAZIONE, DI

DEMOCRAZIA DIRETTA E DI DECENTRAMENTO

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

 

     Art. 36. (Partecipazione popolare).

     1. I Comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative con il Comune sono disciplinati dallo statuto comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge.

     2. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, sono previste adeguate forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell’osservanza dei principi di cui alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59) [40].

     3. Nel procedimento relativo all'adozione di atti fondamentali per il Comune devono essere adottate idonee forme di consultazione e di informazione.

     4. In attuazione delle direttive dell'Unione europea, i Comuni assicurano i medesimi diritti ai residenti che non abbiano la cittadinanza italiana e siano cittadini dell'Unione europea. Favoriscono, altresì, i rapporti e la partecipazione all'attività dell'amministrazione di tutte le persone residenti o presenti nel territorio comunale.

 

     Art. 37. (Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini).

     1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

     2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dagli elettori.

     3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

     4. Il regolamento comunale, nel rispetto dei principi di cui alla l.r. 18/1999, assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione [41].

     5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, i Comuni assicurano agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi.

 

     Art. 38. (Contenuti e forme dell'azione amministrativa).

     1. L'azione del Comune si conforma ai principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, secondo criteri di trasparenza, di pubblicità e di partecipazione, ed ai principi stabiliti dalla l.r. 18/1999 [42].

     2. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 3. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

     3. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

     4. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto a cui essa si richiama.

 

     Art. 39. (Referendum popolare).

     1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica, gli statuti comunali possono prevedere il ricorso al referendum popolare propositivo, consultivo e abrogativo.

     2. I referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di competenza comunale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali.

     3. Il referendum può essere proposto dalla Giunta comunale, da un numero di consiglieri comunali o da un numero di elettori stabiliti dallo statuto comunale.

     4. Le modalità di procedimento del referendum sono stabilite dallo statuto comunale, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge.

 

     Art. 40. (Referendum abrogativo).

     1. I referendum abrogativi possono essere proposti soltanto sugli atti della Giunta e del Consiglio comunale, con esclusione del bilancio preventivo, del rendiconto, dell'istituzione e ordinamento dei tributi, di ogni altro atto inerente alle entrate comunali.

     2. I referendum abrogativi sono da considerarsi approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del Comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

     3. L'indizione e l'esito del referendum abrogativo sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e nel Bollettino ufficiale della Regione.

     4. Qualora il referendum abrogativo sia approvato, l'atto ad esso sottoposto risulta abrogato dalla data di pubblicazione dell'esito del referendum nel Bollettino ufficiale della Regione.

     5. Ai referendum abrogativi si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 39.

 

     Art. 41. (Petizioni).

     1. I cittadini residenti nel comune, singolarmente o in modo congiunto, e le associazioni hanno diritto di presentare petizioni agli organi comunali sulle materie di loro competenza.

     2. Nell'ambito dei principi stabiliti dallo statuto comunale, il regolamento stabilisce le modalità di esame delle petizioni da parte degli organi competenti, i soggetti idonei a fornire risposte ed i termini per le stesse, i casi di irricevibilità delle petizioni.

     3. I cittadini e le associazioni che hanno presentato petizioni hanno diritto di essere informati sull'esito delle iniziative intraprese dal Comune a seguito delle petizioni stesse.

 

     Art. 42. (Difensore civico).

     1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e dei residenti.

     2. Lo statuto comunale disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con gli organi del Comune.

     3. Previo accordo tra gli enti, lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di un unico difensore civico con la Regione e con altri enti locali.

CAPO II

FORME DI DECENTRAMENTO

 

     Art. 43. (Organi di decentramento).

     1. Lo statuto comunale può articolare il territorio del Comune in circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

     2. Le circoscrizioni di decentramento tengono conto dell'articolazione del territorio comunale e valorizzano le specificità di frazioni e villaggi.

     3. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate da apposito regolamento, nell'ambito dei principi stabiliti dallo statuto comunale.

     4. Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune ed è eletto, assieme al suo Presidente, con il sistema elettorale fissato dallo statuto comunale e disciplinato dal regolamento di cui al comma 3.

     5. Non possono in ogni caso essere attribuite ai Consigli circoscrizionali le competenze del Consiglio comunale, di cui all'art. 21.

     6. Lo statuto comunale può prevedere la partecipazione dei Presidenti dei Consigli circoscrizionali alle sedute del Consiglio comunale, senza diritto di voto.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

 

     Art. 44. (Personale).

     1. Il personale degli enti locali appartiene al comparto unico del pubblico impiego, di cui alla l.r. 45/1995, come modificata dalla l.r. 17/1996.

     2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico del pubblico impiego sono stipulati con le procedure di cui all'art. 37, comma 5, della l.r. 45/1995.

 

     Art. 45. (Autonomia organizzativa).

     1. Salvo quanto previsto dagli art. 48, comma 1, e 52, i Comuni provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche e all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, dalla l.r. 45/1995 e dai contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

 

     Art. 46. (Organizzazione degli uffici e del personale).

     1. Gli enti locali disciplinano con apposito regolamento, in conformità con lo statuto comunale, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

     2. I segretari comunali e gli altri dirigenti dirigono gli uffici ed i servizi secondo le modalità dettate dagli statuti comunali e dai regolamenti, sulla base del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli art. 4 e 5 della l.r. 45/1995.

     3. Spettano ai segretari comunali e agli altri dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto comunale o i regolamenti espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente, nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli art. 4 e 5 della l.r. 45/1995. In particolare, spettano, nei settori di propria competenza, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente.

     4. Nei Comuni privi di personale di livello dirigenziale, oltre al segretario comunale, e in relazione alla complessità organizzativa dell'ente, il regolamento può prevedere che la responsabilità degli uffici e dei servizi sia affidata anche ai dipendenti appartenenti ad una qualifica funzionale per l'accesso alla quale sia prescritto il diploma di laurea.

     5. La Giunta comunale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun soggetto responsabile di uffici e servizi, salvo quanto riservato agli organi di governo dell'ente ai sensi del comma 3.

     6. Compete ai responsabili degli uffici e dei servizi il potere di spesa sulle quote di bilancio assegnate dalla Giunta comunale.

     7. I criteri, le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali e di responsabili di uffici e servizi sono stabiliti dal regolamento, secondo i principi stabiliti dal titolo II, capo II, della l.r. 45/1995.

 

     Art. 47. (Mobilità del personale). [43]

 

     Art. 48. (Personale con qualifica dirigenziale). [44]

     1. Nei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nelle Comunità montane e nel Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) possono essere istituiti posti di qualifica dirigenziale da ricoprirsi con le modalità di cui alla l.r. 45/1995.

 

     Art. 49. (Segretari dei Comuni e delle Comunità montane). [45]

     1. Ai segretari dei Comuni e delle Comunità montane si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla l.r. 46/1998 e al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari dei Comuni e delle Comunità montane della Valle d’Aosta).

 

     Art. 49 bis. (Pareri, visti e attestazioni). [46]

     1. Su ogni proposta di deliberazione degli enti locali deve essere espresso il parere di legittimità del responsabile preposto all’ufficio o del servizio competente, se appartenente alla qualifica dirigenziale, ovvero, qualora questo manchi, del segretario.

     2. Il segretario, i responsabili degli uffici e dei servizi e il responsabile del servizio finanziario esprimono altresì i pareri, i visti e le attestazioni previste dalla normativa regionale vigente in materia finanziaria e contabile, nonché dallo statuto e dai regolamenti dell’ente.

 

     Art. 50. (Formazione del personale).

     1. La Regione e gli altri enti facenti parte del comparto di cui all'art. 44 utilizzano la formazione e l'aggiornamento professionale quali strumenti per la valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali, del più efficace e qualificato espletamento dell'attività lavorativa.

 

     Art. 51. (Strumenti per la formazione del personale).

     1. Ai fini di cui all'art. 50, gli enti facenti parte del comparto di cui all'art. 44 possono avvalersi dell'Agenzia del lavoro di cui all'art. 12 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 (Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione) per la formazione del personale e dei dirigenti pubblici.

     2. La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, definisce gli indirizzi della formazione del personale, le modalità organizzative, le risorse ad essa destinate e le modalità di compartecipazione finanziaria degli enti locali.

 

     Art. 52. (Limite complessivo di personale).

     1. Il conferimento di funzioni regionali ai Comuni, ai sensi della parte I, titolo III, non può comportare un aumento della dotazione organica complessiva degli enti facenti parte del comparto di cui all'art. 44.

 

     Art. 52 bis. (Pubblicazione degli atti). [47]

     1. Le deliberazioni degli enti locali sono pubblicate all’albo dell’ente entro otto giorni dalla data della loro adozione.

     La durata della pubblicazione è di quindici giorni, salvo specifiche disposizioni di legge.

     2. Le deliberazioni degli enti e degli organismi strumentali degli enti locali sono pubblicate all’albo dell’ente locale. Le deliberazioni delle Associazioni dei Comuni sono pubblicate all’albo del Comune in cui ha sede l’Associazione.

 

     Art. 52 ter. (Esecutività degli atti). [48]

     1. Le deliberazioni di cui all’articolo 52bis diventano esecutive dal primo giorno di pubblicazione.

 

     Art. 53. (Notificazione degli atti).

     1. Le notificazioni degli atti del Comune o, su richiesta degli interessati aventi diritto, di altri atti sono eseguite da dipendenti comunali incaricati con formale provvedimento del Sindaco o tramite servizio postale secondo le norme relative alle notificazioni giudiziarie.

     2. Gli incaricati di cui al comma 1, nello svolgimento delle relative mansioni, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e provvedono, secondo le norme del codice di procedura civile, o secondo particolari disposizioni, nel caso in cui trattasi di atti inerenti la materia tributaria, alla notificazione degli atti propri dell'ente di appartenenza e di altri enti pubblici che ne facciano richiesta.

     3. Le modalità di svolgimento del servizio di notificazione, ivi compresa l'introduzione di eventuali tariffe, sono stabilite con apposito regolamento comunale.

 

     Art. 54. (Responsabilità).

     1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, nonché la l.r. 45/1995.

TITOLO VI

FINANZE E CONTABILITA'

 

     Art. 55. (Trasferimenti finanziari agli enti locali).

     1. I trasferimenti finanziari della Regione agli enti locali sono disciplinati dalla legge regionale.

 

     Art. 56. (Esercizio associato delle funzioni comunali).

     1. Nei casi di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso le Comunità montane, di cui all'art. 83, i Comuni trasferiscono alle Comunità montane le risorse finanziarie necessarie all'esercizio di tali funzioni.

 

     Art. 57. (Trasferimento di funzioni regionali).

     1. La copertura finanziaria dei trasferimenti di funzioni regionali di cui alla parte I, titolo III, è assicurata in sede di legge finanziaria regionale.

 

     Art. 58. (Norme in materia finanziaria e contabile).

     1. Le norme in materia finanziaria e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta sono stabilite dalla legge regionale.

 

     Art. 59. (Procedure contrattuali).

     1. Le modalità relative alle procedure contrattuali sono stabilite dal regolamento dell'ente locale.

     2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

PARTE III

RAPPORTI TRA REGIONE ED ENTI LOCALI

TITOLO I

CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 60. (Istituzione).

     1. Al fine di favorire la partecipazione degli enti locali alla politica regionale ed al fine di dare attuazione alla presente legge, è istituito il Consiglio permanente degli enti locali quale organismo di rappresentanza degli enti locali della Valle d'Aosta, dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

 

     Art. 61. (Composizione). [49]

     1. Il Consiglio permanente degli enti locali è composto dai Sindaci, dai Presidenti delle Comunità montane e dal Presidente del BIM ed è presieduto da uno dei suoi membri.

 

     Art. 62. (Costituzione). [50]

     1. Il Consiglio permanente degli enti locali è costituito e insediato con decreto del Presidente della Regione.

 

     Art. 63. (Regolamento).

     1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio regolamento, che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione, per quanto non previsto dalla presente legge.

     1 bis. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere l’istituzione di un organo esecutivo al quale il Consiglio può delegare, in tutto o in parte, funzioni allo stesso attribuite ai sensi della presente legge [51].

 

     Art. 64. (Personale).

     1. Per il proprio funzionamento, il Consiglio permanente degli enti locali si avvale del personale degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. 45/1995, come modificato dall'art. 1 della l.r. 17/1996.

     2. Il regolamento di cui all'art. 63 disciplina altresì le modalità di utilizzo del personale di cui al comma 1, ivi compresa la ripartizione delle spese ad esso relative.

 

     Art. 65. (Funzioni e competenze del Consiglio permanente degli enti locali). [52]

     1. Il Consiglio permanente degli enti locali formula pareri e proposte sull’attuazione della presente legge e, più in generale, sui rapporti tra Regione ed enti locali.

     2. In particolare, il Consiglio:

     a) esamina argomenti di interesse generale per i Comuni e gli altri enti locali della regione;

     b) propone qualsiasi iniziativa d’interesse generale per gli enti locali, nonché rivolge alla Regione proposte ed istanze, alle quali l’amministrazione regionale deve dare tempestiva risposta;

     c) esprime parere su tutti i progetti di legge presentati al Consiglio regionale che interessino gli enti locali;

     d) esprime parere su proposte di provvedimenti amministrativi a carattere generale o regolamentare che interessino gli enti locali, e ad esso sottoposte dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale secondo le rispettive competenze;

     e) provvede alla nomina o alla designazione di rappresentanti degli enti locali su richiesta della Regione o di altri enti;

     f) svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.

     3. Al fine di consentire al Consiglio permanente degli enti locali l’espletamento delle sue funzioni, la Presidenza del Consiglio regionale provvede a trasmettere copia di tutti i progetti di legge e di regolamento regionali presentati.

     4. I pareri del Consiglio permanente degli enti locali sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta, fatti salvi eventuali termini diversi stabiliti dalle leggi regionali. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato, è facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.

 

     Art. 66. (Partecipazione degli enti locali ai processi decisionali dell'Amministrazione regionale).

     1. Al fine di garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali dell'Amministrazione regionale di interesse degli stessi, nonché per assicurare il concorso del sistema delle autonomie alla formazione dei disegni di legge regionali di grande riforma in materia di enti locali, agli obiettivi della programmazione regionale e ai provvedimenti a carattere generale che interessano gli enti locali stessi, il Presidente della Giunta regionale convoca riunioni con il Consiglio permanente degli enti locali, anche su richiesta dello stesso Consiglio.

     2. Nelle riunioni di cui al comma 1:

     a) si promuovono intese ed accordi;

     b) si promuove il coordinamento della programmazione regionale e comunale;

     c) si concorre alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge regionale, con particolare riferimento all'applicazione del riparto finanziario nel disegno di legge finanziaria regionale, assegna ai Comuni ed agli altri enti locali [53];

     d) si favoriscono le iniziative per il miglioramento del livello di efficienza dei servizi pubblici locali;

     e) si promuovono le forme di collaborazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione.

     3. Le riunioni di cui al comma 1 sono obbligatoriamente convocate dal Presidente della Regione quando sono depositati il disegno di legge finanziaria regionale e i disegni di legge concernenti il bilancio annuale e pluriennale della Regione [54].

     4. Partecipano alle riunioni di cui al comma 1, gli Assessori regionali competenti per materia e i responsabili delle strutture dirigenziali interessate.

     5. Le riunioni di cui al comma 1 sono presiedute dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da questi delegato.

     6. Il Presidente della Giunta regionale svolge annualmente, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, un rapporto sulle attività previste dal presente articolo.

 

     Art. 67. (Intese ed accordi).

     1. La Regione e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e del Consiglio permanente degli enti locali.

     2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e del Consiglio permanente degli enti locali. Quando un'intesa espressamente prevista da una legge regionale non è raggiunta entro trenta giorni dalla richiesta al Consiglio, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.

     3. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del comma 2. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame del Consiglio permanente degli enti locali nei successivi quindici giorni. La Giunta regionale è tenuta ad esaminare le osservazioni del Consiglio permanente degli enti locali ai fini di eventuali deliberazioni successive.

 

     Art. 68. (Ambito di applicazione). [55]

     1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano a tutte le forme di partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione, previste da leggi regionali, quali intese, accordi, pareri e consultazioni.

 

TITOLO II

CONTROLLI

 

     Art. 69. (Controlli sugli atti). [56]

 

     Art. 69 bis. (Attività di consulenza). [57]

     1. L’amministrazione regionale assicura lo svolgimento di attività di consulenza a favore degli enti locali e ne disciplina le modalità di esercizio con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

 

     Art. 70. (Scioglimento dei Consigli comunali). [58]

     1. Ai sensi dell’articolo 43, comma secondo, dello Statuto speciale, i Consigli comunali sono sciolti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale, nei seguenti casi:

     a) quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge;

     b) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;

     c) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

     1) contestuali dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e del Vicesindaco;

     2) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, nel caso in cui il Vicesindaco eletto non sia più in carica o del Vicesindaco, nel caso in cui quest’ultimo abbia assunto la carica di Sindaco;

     3) approvazione della mozione di sfiducia di cui all’articolo 30quater;

     4) mancata nomina della Giunta da parte del Consiglio, entro trenta giorni dalla proposta del Sindaco, nel caso in cui lo statuto preveda tale modalità di nomina;

     5) mancata approvazione degli indirizzi generali di governo da parte del Consiglio, entro trenta giorni dalla proposta del Sindaco;

     6) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio;

     7) riduzione del Consiglio comunale, per impossibilità di surroga, alla metà dei componenti assegnati al Consiglio;

     d) quando non sia approvato nei termini il bilancio di previsione.

     2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera d), trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Presidente della Regione assegna alla stessa un termine per la sua predisposizione, decorso il quale nomina un commissario, affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e, comunque, quando il Consiglio non abbia approvato nei termini lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Presidente della Regione assegna, previa diffida, al Consiglio, con lettera notificata a tutti i consiglieri, un termine non superiore a trenta giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione alla Giunta regionale, che avvia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

     3. Con decreto del Presidente della Regione, successivo allo scioglimento, si procede alla nomina di un commissario che esercita le funzioni conferitegli con il medesimo provvedimento.

     4. Il provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Dell’adozione del provvedimento di scioglimento è data immediata comunicazione al Consiglio regionale e al Ministero dell’interno per la successiva comunicazione al Parlamento, ai sensi dell’articolo 141, comma 6, del d.lgs. 267/2000.

     5. Lo scioglimento e la sospensione dei Consigli comunali per gravi motivi di ordine pubblico, nonché lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso sono disciplinati dalla normativa statale vigente.

     6. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento, salvo che nei casi di cui al comma 5, continuano a esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

 

     Art. 70 bis. (Estensione agli altri enti locali). [59]

     1. Le disposizioni di cui all’articolo 70 si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui alla presente legge.

 

     Art. 70 ter. (Rimozione e sospensione degli amministratori locali). [60]

     1. Alla rimozione e alla sospensione degli amministratori locali si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.

     2. Il parere previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 (Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l’ordinamento della regione Valle d’Aosta), è reso dal Consiglio regionale.

 

PARTE IV

MODALITA' E STRUMENTI

TITOLO I

FORME DI COLLABORAZIONE

CAPO I

COMUNITA' MONTANA

 

     Art. 71. (Definizione).

     1. Le Comunità montane sono enti locali finalizzati all'esercizio in modo associato delle funzioni comunali nonché dei servizi di base dei cittadini, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti del livello di governo locale, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e dell'aderenza alle condizioni socio-territoriali.

     2. Le Comunità montane rappresentano altresì lo strumento di attuazione della politica regionale per la montagna.

     3. Ai fini degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi statali e regionali, l'intero territorio della regione è considerato montano.

 

     Art. 72. (Programmazione).

     1. Le Comunità montane formulano proposte e indirizzi nell'ambito della pianificazione territoriale dell'area di interesse comprensoriale e del coordinamento dei servizi a loro affidati.

     2. Adottano, altresì, propri programmi pluriennali di carattere sia generale sia settoriale e promuovono il coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni.

 

     Art. 73. (Individuazione). [61]

     1. La Comunità montana associa i Comuni che condividono un territorio e obiettivi di sviluppo comune. Tutti i Comuni della Valle d'Aosta, ad eccezione di Aosta, appartengono ad una Comunità montana, concorrendone al finanziamento [62].

     2. I limiti amministrativi delle Comunità montane coincidono con i limiti esterni dei Comuni membri.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge, le Comunità montane sono le seguenti:

     a) Valdigne - Mont Blanc: Courmayeur, La Salle, La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier;

     b) Grand Paradis: Arvier, Avise, Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes- Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Sarre, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Valgrisenche, Valsavarenche, Villeneuve;

     c) Grand Combin: Allein, Bionaz, Doues, Etroubles, Gignod, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Valpelline;

     d) Mont Emilius: Brissogne, Charvensod, Fénis, Gressan, Jovençan, Nus, Pollein, Quart, Saint-Christophe, Saint-Marcel;

     e) Monte Cervino: Antey-Saint-André, Chambave, Chamois, Châtillon, Emarèse, La Magdeleine, Pontey, Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournenche, Verrayes;

     f) Evançon: Arnad, Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand- Saint-Victor, Champdepraz, Issogne, Montjovet, Verrès;

     g) Monte Rosa: Bard, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Hône, Lillianes, Perloz, Pontboset, Pont-Saint-Martin;

     h) Walser-Alta valle del Lys: Issime, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean.

     4. Lo statuto delle Comunità montane determina l'eventuale variazione delle denominazioni di cui al comma 3.

 

     Art. 74. (Modificazioni territoriali).

     1. L'appartenenza di un Comune ad una Comunità montana può essere modificata con decreto del Presidente della Giunta regionale se il Comune risulta confinante con altra Comunità montana, a seguito di deliberazioni del Consiglio del Comune interessato nonché dei Consigli delle Comunità interessate, adottate a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

     2. Con analoga procedura possono essere istituite nuove Comunità montane o se ne può attuare la fusione e la modificazione.

     3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, lo statuto comunale può prevedere la consultazione diretta della popolazione.

 

     Art. 75. (Organi). [63]

     1. Sono organi della Comunità montana il Consiglio dei sindaci e il Presidente.

 

     Art. 76. (Composizione e durata in carica del Consiglio della Comunità). [64]

     [1. Fanno parte del Consiglio della Comunità montana il Sindaco o il Vicesindaco di ciascun Comune, oltre a due rappresentanti di ciascun Comune, designati uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza del Consiglio comunale.

     2. Il Consiglio dura in carica cinque anni.

     3. Ogni Comune provvede a nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità montana in coincidenza con il rinnovo del Consiglio comunale.]

 

     Art. 77. (Competenze del Consiglio della Comunità). [65]

     [1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo.

     2. Il Consiglio ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:

     a) esame della condizione degli eletti;

     b) statuto dell’ente;

     c) statuto delle aziende speciali e delle istituzioni;

     d) regolamento del Consiglio;

     e) bilancio preventivo, relazione previsionale e programmatica;

     f) rendiconto;

     g) costituzione, modificazione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I;

     h) atti di programmazione e di indirizzo;

     i) convenzioni di cui agli articoli 86 e 87;

     j) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori [66].

     3. Nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e direzione amministrativa, lo statuto della Comunità montana può attribuire al Consiglio la competenza di ulteriori atti.]

 

     Art. 78. (Composizione della Giunta della Comunità). [67]

     [1. La Giunta della Comunità è composta dal Presidente e da un numero di assessori, scelti tra i consiglieri della Comunità montana, stabilito dallo statuto [68].

     2. Le modalità di nomina della Giunta sono stabilite dallo statuto della Comunità montana.

     3. Per l'organizzazione ed il funzionamento della Giunta della Comunità si applicano le disposizioni di cui all'art. 24.

    3 bis. Lo statuto può prevedere che la Giunta sia composta da membri di diritto. In tal caso, lo statuto provvede ad individuarli o a stabilire i criteri per la loro individuazione da parte dei Comuni membri [69].]

 

     Art. 79. (Competenze della Giunta della Comunità). [70]

     [1. La Giunta della Comunità compie tutti gli atti che la legge e lo statuto non riservino al Consiglio o al Presidente e che non rientrino nelle competenze dei dirigenti ai sensi della presente legge e della l.r. 45/1995.]

 

     Art. 80. (Presidente della Comunità montana di cui all’articolo 75, comma 1) [71]

     [1. Esercita la funzione di Presidente della Comunità montana uno dei membri del Consiglio eletto a maggioranza assoluta dei membri assegnati al Consiglio stesso.

     2. Lo statuto della Comunità montana può prevedere la rotazione del Presidente tra i componenti del Consiglio.

     3. Il Presidente firma gli atti non di competenza dei dirigenti e rappresenta legalmente la Comunità montana.

     4. Un vicepresidente, eletto con la medesima procedura di cui al comma 1, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.]

 

     Art. 81. (Incompatibilità e ineleggibilità). [72]

     [1. Ai consiglieri delle Comunità montane si applicano le norme di incompatibilità e di ineleggibilità previste per i consiglieri comunali dalla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e successive modificazioni.

     2. Ai Presidenti e Vicepresidenti delle Comunità montane si applicano le norme di incompatibilità e di ineleggibilità previste per il Sindaco ed il Vicesindaco dalla l.r. 4/1995.

     3. Non possono far parte della Giunta della Comunità il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Presidente [73].]

 

     Art. 81 bis. (Consiglio dei Sindaci). [74]

     1. Il Consiglio dei Sindaci è composto dai Sindaci dei Comuni membri o da un loro delegato scelto fra i componenti della Giunta comunale.

     2. Il Consiglio dei Sindaci compie tutti gli atti che lo statuto non riservi al Presidente e che non rientrino nella competenza dei dirigenti ai sensi dell’articolo 46.

     3. Spetta in ogni caso al Consiglio dei Sindaci l’approvazione dei seguenti atti:

     a) esame della condizione dei componenti del Consiglio;

     b) statuto dell’ente;

     c) statuto delle aziende speciali; [75]

     d) regolamenti;

     e) bilancio preventivo, relazione previsionale e programmatica;

     f) rendiconto;

     g) costituzione, modificazione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I;

     h) convenzioni di cui agli articoli 86 e 87;

     i) regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113 bis ed individuazione delle loro forme di gestione; [76]

     j) atti di programmazione e indirizzo;

     k) dotazione organica del personale;

     l) partecipazione a società di capitali;

     m) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

     n) acquisti e alienazioni di beni immobili;

     o) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori.

     4. Ai membri del Consiglio dei Sindaci si applicano le norme sull’ineleggibilità ed incompatibilità previste per il Sindaco e il Vicesindaco dalla l.r. 4/1995, in quanto compatibili.

 

     Art. 81 ter. (Presidente della Comunità montana di cui all’articolo 75, comma 2). [77]

     1. Esercita la funzione di Presidente della Comunità montana uno dei membri del Consiglio dei Sindaci eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, entro trenta giorni dalle elezioni generali comunali.

     2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, le modalità di elezione e di revoca del Presidente sono stabilite dallo statuto.

     3. Lo statuto della Comunità montana può prevedere la rotazione della presidenza tra i componenti del Consiglio.

     4. Il Presidente rappresenta la Comunità montana, convoca e presiede il Consiglio dei Sindaci.

     5. Lo statuto può prevedere che un vicepresidente, eletto con le modalità stabilite per l’elezione del Presidente, sostituisca il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

 

     Art. 81 quater. (Assemblea dei Consiglieri). [78]

     1. Il Consiglio dei Sindaci, prima dell’approvazione del bilancio preventivo, della relazione previsionale e programmatica e del rendiconto della Comunità montana, è tenuto a convocare i componenti dei Consigli dei Comuni facenti parte della Comunità montana al fine di acquisirne il parere in merito. Il parere, non vincolante, è espresso quale che sia il numero dei presenti.

     2. Lo statuto della Comunità montana può stabilire ulteriori materie sulle quali i componenti dei Consigli dei Comuni facenti parte della Comunità montana sono chiamati ad esprimere parere, definendone altresì le modalità.

 

     Art. 81 quinquies. (Diritti dei consiglieri comunali). [79]

     1. I consiglieri dei Comuni facenti parte della Comunità montana hanno libero accesso agli uffici della Comunità e hanno diritto di ottenere gli atti e le notizie utili all’espletamento del loro mandato, nonché di essere informati sull’attività del Consiglio dei Sindaci.

     2. Essi hanno inoltre diritto di presentare al Consiglio dei Sindaci interrogazioni, interpellanze e mozioni.

     3. I consiglieri che hanno presentato interrogazioni, interpellanze e mozioni hanno diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio dei Sindaci per la discussione delle stesse, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

 

     Art. 82. (Funzioni di derivazione regionale).

     1. Le funzioni conferite dalla Regione ai Comuni ai sensi della parte I, titolo III, sono, di norma, esercitate dai Comuni in forma associata attraverso le Comunità montane.

 

     Art. 83. (Esercizio associato delle funzioni comunali).

     1. Le funzioni di competenza comunale che, per le loro caratteristiche tecniche e dimensionali, non possono essere svolte in modo ottimale dai Comuni sono da questi esercitate attraverso le Comunità montane.

     2. In particolare, possono essere esercitate in forma associata le seguenti funzioni:

     a) gestione del personale;

     b) gestione degli appalti;

     c) sistema informativo territoriale;

     d) polizia locale;

     e) realizzazione e gestione degli acquedotti;

     f) servizi scolastici;

     g) servizi socio-assistenziali;

     h) raccolta di rifiuti solidi urbani;

     i) realizzazione e gestione di impianti di fognatura e depurazione;

     l) viabilità di rilievo intercomunale;

     m) servizio di sgombero della neve;

     n) localizzazione, realizzazione e gestione degli impianti di telecomunicazione;

     o) gestione dei sentieri e della viabilità montana;

     p) gestione del patrimonio boschivo e silvo-pastorale;

     q) realizzazione e gestione degli impianti ricreativo-sportivi di interesse turistico e di rilevanza sovracomunale;

     r) servizi di protezione civile.

     3. L'esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 2 comprende anche, ove necessario, la competenza della Comunità montana allo svolgimento delle relative procedure espropriative e di asservimento per pubblica utilità.

 

     Art. 84. (Ruolo della Regione). [80]

     1. Con deliberazioni della Giunta regionale, da adottarsi d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e previo parere delle commissioni consiliari competenti, sono individuate le funzioni di cui all’articolo 83, che devono essere esercitate obbligatoriamente in forma associata da parte delle Comunità montane, nonché eventuali soglie e parametri, riferiti alle singole funzioni, che costituiscono presupposto per l’esercizio delle funzioni stesse da parte delle Comunità montane.

 

     Art. 85. (Ruolo dei Comuni). [81]

     1. Entro i termini stabiliti dalle deliberazioni di cui all’articolo 84, il Consiglio comunale delibera l’esercizio, attraverso le Comunità montane, delle singole funzioni comunali che, sulla base di quanto stabilito dalle suddette deliberazioni, devono essere esercitate obbligatoriamente in forma associata.

     2. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione, mediante la nomina di un commissario. I provvedimenti del commissario sono adottati previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

 

     Art. 86. (Convenzioni).

     1. I rapporti finanziari e organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da apposite convenzioni tra i Comuni e le Comunità montane interessate.

     2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono stabilite anche le modalità di trasferimento del personale, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione regionale vigente.

 

     Art. 87. (Delega temporanea di funzioni).

     1. La Comunità montana svolge comunque, con carattere sussidiario e temporaneo, funzioni di competenza regionale o comunale quando la Regione o un Comune ne facciano richiesta e quando sia stato definito l'oggetto e siano stati stabiliti la durata e i rispettivi obblighi di carattere finanziario e organizzativo.

 

     Art. 88. (Autonomia statutaria).

     1. Ogni Comunità montana adotta il proprio statuto, secondo le modalità di cui all’articolo 33 [82].

     2. Oltre a quanto disposto dal presente capo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla parte II, titolo III.

 

     Art. 89. (Regolamento per il funzionamento del Consiglio della Comunità). [83]

     [1. Il funzionamento del Consiglio della Comunità è disciplinato da un regolamento al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 20.]

 

     Art. 89 bis. (Regolamento per il funzionamento del Consiglio dei Sindaci). [84]

     1. Il funzionamento del Consiglio dei Sindaci è disciplinato da un regolamento al quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20, in quanto compatibili.

     2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l’esercizio dei diritti dei Consiglieri comunali di cui all’articolo 81 quinquies e prevede i casi e le modalità di convocazione del Consiglio dei Sindaci allargato alle Giunte e/o ai Consigli dei Comuni membri della Comunità montana, anche su richiesta di tali organi, nonché dell’Assemblea dei consiglieri di cui all’articolo 81 quater.

     3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi stabiliti dal regolamento, e si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti [85].

 

     Art. 90. (Istituti di partecipazione e di democrazia diretta).

     1. Alle Comunità montane si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla parte II, titolo IV, capo I.

 

     Art. 91. (Uffici e personale).

     1. La Comunità montana dispone di propri uffici e personale. Ad essi si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui alla parte II, titolo V.

     2. La Comunità montana presta assistenza tecnica ai Comuni membri che la richiedano e che non dispongano delle necessarie risorse tecniche e di personale, con servizi appositi volti all'attuazione di procedimenti amministrativi, alla realizzazione di studi e ricerche, allo svolgimento di azioni che richiedano competenze tecniche specialistiche altrimenti non disponibili.

     3. La Comunità montana, per l'attuazione di programmi o progetti speciali, può richiedere alla Regione o ai Comuni l'attribuzione di personale qualificato necessario per una durata determinata. La definizione delle modalità organizzative e finanziarie relative è precisata in apposita convenzione tra la Comunità montana, la Regione o i Comuni [86].

 

     Art. 92. (Segretario). [87]

 

CAPO II

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI

 

     Art. 93. (Definizione). [88]

     1. Le Associazioni dei Comuni sono organismi strumentali dei Comuni, che si associano liberamente per lo svolgimento di compiti e servizi che per natura e dimensioni non siano affidabili alla Comunità montana. Le Associazioni dei Comuni hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

     2. Possono essere membri di una Associazione dei Comuni anche comunità locali interne ad altro Stato ad essa contermini, nel rispetto degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.

     3. Al fine di costituire un’Associazione, i Comuni stipulano tra loro apposito accordo, nel quale sono stabiliti il fine, la decorrenza e la durata dell’Associazione, nonché le modalità di partecipazione finanziaria ed organizzativa dei Comuni membri, ivi comprese le forme di utilizzo del personale.

     4. Alle Associazioni dei Comuni si applicano le norme dettate per gli enti locali, in quanto compatibili.

     5. Ai fini dell’applicazione della normativa statale in materia fiscale, le Associazioni dei Comuni sono equiparate ai Consorzi tra enti locali [89].

 

     Art. 94. (Organi). [90]

     1. Sono organi dell’Associazione dei Comuni:

     a) il Consiglio;

     b) il Presidente.

     2. Il Consiglio è composto dai Sindaci dei Comuni membri o da un loro delegato scelto fra i componenti della Giunta comunale. [91]

     3. Il Presidente è nominato dal Consiglio tra i propri membri. Lo statuto può prevedere la rotazione della presidenza tra i membri del Consiglio.

 

     Art. 95. (Competenze del Consiglio). [92]

     1. Il Consiglio compie tutti gli atti che non rientrino nelle competenze dei dirigenti ai sensi dell’articolo 46 e che lo statuto non riservi al Presidente.

     2. Spetta, comunque, al Consiglio l’approvazione dei seguenti atti:

     a) regolamenti;

     b) bilancio preventivo;

     c) rendiconto;

     d) regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113 bis ed individuazione delle loro forme di gestione; [93]

     e) atti di programmazione e di indirizzo;

     f) statuto delle aziende. [94]

 

     Art. 96. (Sede).

     1. L'Associazione dei Comuni ha sede, anche a rotazione, presso uno dei Comuni membri.

 

     Art. 97. (Uffici e personale).

     1. [95].

     2. L'Associazione si avvale degli uffici e del personale dei Comuni membri.

 

     Art. 98. (Statuto). [96]

     1. Lo statuto dell’Associazione dei Comuni, approvato contestualmente all’accordo, disciplina, in particolare, le modalità di nomina del Presidente, le attribuzioni degli organi, l’organo di revisione, l’organizzazione dell’Associazione e le modalità di informazione sull’attività svolta dall’Associazione.

 

CAPO III

CONSORZIO DEI COMUNI DELLA

VALLE D'AOSTA RICADENTI NEL BACINO

IMBRIFERO MONTANO DELLA DORA BALTEA

 

     Art. 99. (Definizione).

     1. Il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 328 in data 29 ottobre 1955, è un ente locale che esercita funzioni proprie per contribuire al progresso socio- economico della popolazione valdostana.

     2. A tal fine il BIM utilizza il fondo comune consorziale costituito dai sovracanoni idroelettrici previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) e dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice).

 

     Art. 100. (Delega di funzioni).

     1. La Regione ed i Comuni possono delegare al BIM l'esercizio di funzioni e di compiti di rilevanza regionale o sovracomunale.

     2. I rapporti finanziari e organizzativi connessi allo svolgimento delle funzioni delegate sono regolati da apposite convenzioni tra gli enti interessati, nelle quali sono stabilite anche le modalità di trasferimento del personale, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione regionale vigente.

 

     Art. 101. (Organi).

     1. Sono organi del BIM:

     a) l'Assemblea, composta da un rappresentante di ogni Comune consorziato da eleggersi dal Consiglio comunale tra i suoi componenti;

     b) la Giunta;

     c) il Presidente.

 

     Art. 102. (Norme di rinvio).

     1. Al BIM si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le Comunità montane.

CAPO IV

ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE

 

     Art. 103. (Collaborazione nell'ambito del diritto privato).

     1. Per l'esercizio di funzioni, per l'erogazione di servizi o per la realizzazione di progetti di sviluppo gli enti locali possono collaborare tra loro, con altri enti pubblici o con altri soggetti sulla base del diritto privato.

     2. Le facoltà di cui al comma 1 possono essere esercitate anche con soggetti pubblici o privati di Stati o collettività contermini alla Valle d'Aosta in conformità con gli accordi vigenti relativi alla cooperazione frontaliera. Esse possono essere altresì esercitate con altre collettività locali di Stati membri dell'Unione europea, nei limiti della legislazione vigente.

 

     Art. 104. (Convenzioni).

     1. Per l'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo che non necessitino della costituzione di un soggetto dotato di personalità giuridica, gli enti locali possono stipulare tra loro, con altri enti pubblici o con altri soggetti apposite convenzioni.

     2. Le convenzioni devono stabilire l'oggetto, i fini, la durata, le modalità di partecipazione dei contraenti, i loro rapporti organizzativi e finanziari nonché i reciproci obblighi e garanzie.

 

     Art. 105. (Accordi di programma).

     1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, della Regione, nonché di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Giunta regionale o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuovono la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

     2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

     3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Giunta regionale o il Sindaco convocano una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

     4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della Giunta regionale, dei Sindaci e degli altri soggetti interessati, è approvato con atto formale del Presidente della Giunta regionale o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1 bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641), determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

     5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

     6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede, ove del caso, a norma dei commi 1, 2, 3, 4 e 5. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

     7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dal Sindaco e composto dai rappresentanti degli enti locali interessati.

     8. Trovano altresì applicazione le disposizioni di legge statale relative agli accordi di programma ai quali partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

     9. E' fatta salva la disciplina di cui agli art. 26, 27 e 28 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

CAPO V

DISPOSIZIONI PER L'AREA DI AOSTA

 

     Art. 106. (Funzioni).

     1. Il Comune di Aosta esercita direttamente sul suo territorio, attraverso i propri organi, tutte le funzioni comunali che, ai sensi della presente legge, sono esercitate in forma associata attraverso le Comunità montane.

 

          Art. 107. (Conseil de la plaine d'Aoste).

     1. Il Comune di Aosta ed i Comuni che abbiano con esso rapporti di stretta integrazione costituiscono il Conseil de la plaine d'Aoste, di seguito denominato Conseil.

     2. In sede di prima applicazione della presente legge, fanno parte del Conseil i Comuni di Aosta, Brissogne, Charvensod, Gignod, Gressan, Jovençan, Pollein, Quart, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Pierre e Sarre.

     3. Eventuali modificazioni della composizione del Conseil sono approvate dal Conseil stesso, su richiesta del Consiglio del Comune interessato.

 

     Art. 108. (Composizione).

     1. Il Conseil è costituito dai Sindaci o dai Vicesindaci dei Comuni membri ed è coordinato dal Sindaco o dal Vicesindaco del Comune di Aosta.

     2. Previa approvazione del Conseil possono partecipare alle riunioni, a titolo consultivo, il Presidente della Giunta regionale, i Presidenti delle Comunità montane, i Sindaci e gli Assessori regionali eventualmente interessati alle materie all'ordine del giorno.

     3. I soggetti di cui al comma 2 possono inoltre richiedere l'iscrizione di particolari argomenti all'ordine del giorno del Conseil.

 

     Art. 109. (Costituzione e sede).

     1. Il Conseil è costituito e insediato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     2. Il Conseil ha sede presso il Comune di Aosta.

 

     Art. 110. (Attività del Conseil).

     1. Il Conseil formula proposte e indirizzi nell'ambito della pianificazione territoriale dell'area di interesse dello stesso e del coordinamento dei servizi:

     a) modalità di gestione coordinata o comune di reti e servizi di trasporto di interesse comune;

     b) coordinamento dei piani di traffico comunali;

     c) coordinamento degli strumenti urbanistici nonché dei processi di sviluppo comunali che determinano influenze reciproche, con individuazione delle azioni comuni di compensazione o armonizzazione nonché delle relative modalità di attuazione;

     d) coordinamento dei processi di sviluppo nell'ambito della distribuzione territoriale dei servizi commerciali, culturali, sanitari, di cura della persona e di accesso alle informazioni;

     e) modalità di gestione coordinata o comune di interventi di tutela idrogeologica, di rilevamento e prevenzione dell'inquinamento, di raccolta, distribuzione e depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti, di tutela e valorizzazione dell'ambiente per la parte di interesse comune.

     2. Il Conseil può svolgere compiti definiti su mandato dei suoi membri.

 

     Art. 111. (Personale).

     1. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Conseil si avvale degli uffici e del personale del Comune di Aosta.

     2. Il Conseil nomina un proprio segretario, scelto tra il personale di cui al comma 1.

 

     Art. 112. (Regolamento).

     1. Il Conseil adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio regolamento, che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione, per quanto non previsto dalla presente legge.

 

TITOLO II

SERVIZI

 

     Art. 113. (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) [97]

     1. Per la promozione e lo sviluppo economico, civile e sociale delle rispettive comunità, gli enti locali e le Associazioni dei Comuni provvedono alla regolazione e alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Tali servizi sono erogati in condizioni di continuità, solidarietà, sicurezza ed eguaglianza, garantendo qualità, efficienza, efficacia ed economicità, universalità delle prestazioni e accessibilità dei prezzi. Restano esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo i settori individuati dalla normativa statale vigente in materia.

     2. Le finalità di cui al comma 1 devono essere perseguite, in particolare per quanto riguarda i servizi pubblici locali obbligatori per legge, nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) copertura territoriale dei servizi che devono raggiungere anche zone territorialmente svantaggiate;

     b) garanzia di livelli di salute pubblica, di sicurezza fisica dei servizi e della protezione dell’ambiente, tendenzialmente più elevati rispetto agli standard previsti dalle normative di settore, mediante definizione di obblighi di prestazione del servizio;

     c) definizione di forme di tutela a favore dei soggetti socialmente, economicamente e territorialmente svantaggiati;

     d) garanzia della possibilità di accesso alle infrastrutture da parte dei fornitori dei servizi a condizioni oggettive, trasparenti, eque e proporzionali.

     3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione la normativa statale vigente in materia, con particolare riferimento ai casi di separazione dell’attività di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali dall’attività di erogazione del servizio, alla proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, nonché alle modalità di gestione degli stessi.

     4. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni affidano la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali e l’erogazione del servizio:

     a) direttamente alle società a capitale interamente pubblico di cui all’articolo 113 ter, comma 1;

     b) direttamente alle società a capitale misto pubblico e privato di cui all’articolo 113 ter, comma 2;

     c) ad imprese idonee, individuate attraverso l’espletamento di gare con procedura di evidenza pubblica.

     5. Qualora le normative, statali e regionali, di settore, prevedano la costituzione di appositi ambiti territoriali ottimali, all’affidamento del servizio provvedono i competenti organi dell’ambito e il servizio è affidato ad un unico gestore individuato per ambito.

     6. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni possono affidare ai soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), anche la gestione dei servizi pubblici locali disciplinati dall’articolo 113 bis.

     7. Il rapporto tra gli enti locali, le Associazioni dei Comuni e i soggetti gestori dei servizi è regolato dal contratto di servizio, allegato al bando di gara nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b) e c), che, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, definisce, in particolare:

     a) le attività oggetto dell’incarico e la durata del rapporto;

     b) le modalità e i parametri necessari a definire la compensazione eventualmente dovuta dall’ente locale o dall’Associazione dei Comuni, la quale non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di tali obblighi, e le modalità di pagamento. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), il livello della compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, dovrebbe sostenere per adempiere a tali obblighi, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di tali obblighi;

     c) gli obblighi di manutenzione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali;

     d) le modalità di vigilanza e di controllo sull’esecuzione del contratto;

     e) le conseguenze di inadempimenti e disfunzioni, ivi compresa la risoluzione del contratto da parte dell’ente locale o dell’Associazione dei Comuni;

     f) il livello e la qualità delle prestazioni, nel rispetto degli standard minimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, e della pianificazione di settore;

     g) la regolamentazione dell’erogazione del servizio, della disponibilità delle reti e degli impianti funzionali all’erogazione stessa;

     h) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza e i diritti degli utenti, ivi compresa la previsione dei casi di rimborsi e di eventuale indennizzo dovuti agli stessi;

     i) gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate;

     j) le clausole concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti;

     k) le condizioni di adattabilità delle prestazioni fornite dall’erogatore rispetto all’evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze connesse con l’interesse generale e con la necessità di perseguire la soddisfazione dell’utente;

     l) le modalità di approvazione della carta dei servizi attraverso la quale sono assicurate idonee garanzie di tutela dei diritti dei consumatori, predisposta dal soggetto gestore secondo gli schemi adottati dalla Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali o, in mancanza, secondo gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

     8. I soggetti di cui al comma 4, lettere a), b) e c), hanno l’obbligo di tenere una contabilità separata, qualora svolgano attività diverse da quelle di cui al comma 7, lettera a).

     9. Nei casi di cui al comma 5, nel contratto di servizio deve essere assicurato il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio, anche con riferimento agli enti locali di minori dimensioni demografiche appartenenti all’ambito, e devono essere inoltre definite le conseguenze per gli inadempimenti e le disfunzioni eventualmente riscontrati.

 

     Art. 113 bis. (Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica) [98]

     1. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni provvedono alla regolazione e alla gestione dei servizi pubblici locali privi per loro natura di rilevanza economica, secondo i criteri di cui all’articolo 113, comma 2, e con le seguenti modalità:

     a) gestione diretta attraverso proprie strutture organizzative o soggetti terzi affidatari di appalti pubblici di servizi [99];

     b) affidamento a terzi in base a procedure di evidenza pubblica, quando sussistano ragioni tecniche e di utilità sociale;

     c) affidamento diretto alle aziende speciali di cui all’articolo 114;

     d) affidamento diretto alle istituzioni di cui all’articolo 115;

     e) direttamente alle società a capitale interamente pubblico di cui all’articolo 113 ter, comma 1;

     f) direttamente alle società a capitale misto pubblico e privato di cui all’articolo 113 ter, comma 2;

     g) direttamente a fondazioni e associazioni, costituite o partecipate dagli enti locali o da loro forme associative.

     2. Oltre ai servizi di cui al comma 1, gli enti locali e le Associazioni dei Comuni provvedono, con le modalità di cui al medesimo comma, all’erogazione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in quanto erogati in condizioni tali da non incidere sugli scambi al di fuori del contesto locale.

     3. Le condizioni di cui al comma 2 sono espressamente indicate nelle deliberazioni di assunzione del servizio; esse sussistono nel caso di servizi affidati da enti locali, Associazioni dei Comuni, ambiti territoriali ottimali, caratterizzati da rilevanti svantaggi territoriali in quanto operanti in contesti montani, con popolazione complessiva inferiore a 5.000 abitanti o con un indice di distribuzione territoriale dell’utenza superiore alla soglia massima stabilita, per ogni servizio o gruppo di servizi, con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. L’indice di distribuzione territoriale è calcolato, per i singoli Comuni, tenendo conto del coefficiente di dispersione della popolazione, del numero e dell’altitudine dei centri e dei nuclei abitati; per le Comunità montane, per le Associazioni dei Comuni o per gli ambiti territoriali ottimali, l’indice è calcolato tenendo conto della dispersione della popolazione, del numero e dell’altitudine media degli enti, nonché del numero dei centri e dei nuclei abitati compresi nell’ambito territoriale di riferimento.

     4. Al fine di creare le condizioni per un sufficiente sviluppo del mercato, la Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, incentiva la gestione in forma associata dei servizi pubblici locali mediante azioni di indirizzo e di sostegno.

     5. I rapporti tra gli enti locali, le Associazioni dei Comuni e i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono disciplinati nell’atto di affidamento o nella convenzione, i quali devono contenere, in quanto compatibili con la tipologia del servizio erogato, gli elementi di cui all’articolo 113, comma 7.

 

     Art. 113 ter. (Affidamenti dei servizi pubblici locali a società di capitali) [100]

     1. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni possono affidare la gestione dei servizi pubblici locali direttamente a società a capitale interamente pubblico, a condizione che l’ente o gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti che la controllano. A tal fine, gli enti locali e le Associazioni dei Comuni individuano, anche mediante patti parasociali, le modalità di effettuazione di tale controllo e i soggetti allo stesso preposti.

     2. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni possono affidare la gestione dei servizi pubblici locali direttamente a società a capitale misto pubblico e privato, a condizione che il socio privato sia scelto mediante l’espletamento di gare con procedura di evidenza pubblica. In tali casi, il bando di gara prevede che il socio privato sia scelto per un periodo determinato e che al termine di tale periodo la quota azionaria del socio privato sia riacquistata dall’ente o sia trasferita ad un soggetto privato individuato mediante l’espletamento di una nuova gara; il bando prevede criteri per la determinazione del prezzo per il riacquisto o il trasferimento della quota al termine del predetto periodo.

 

     Art. 114. (Aziende speciali). [101]

     1. L’azienda speciale è ente strumentale dell’ente locale o delle Associazioni dei Comuni, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dall’organo rappresentativo dell’ente locale o dell’Associazione dei Comuni. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge, l’organizzazione e l’attività sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti interni dell’azienda. [102]

     2. Sono organi dell’azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Lo statuto dell’azienda prevede un organo di revisione e forme autonome di verifica della gestione. Le modalità di nomina e di revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell’ente locale o dell’Associazione dei Comuni. [103]

     3. L’azienda speciale informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.

     4. L’ente locale o l’Associazione dei Comuni:

     a) approva il piano-programma, inteso come strumento programmatorio generale che fissa le scelte e individua gli obiettivi assunti dall’azienda, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra l’ente locale o l’Associazione dei Comuni e l’azienda; [104]

     b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto;

     c) conferisce il capitale di dotazione;

     d) determina le finalità e gli indirizzi;

     e) nomina e revoca gli amministratori;

     f) verifica i risultati della gestione;

     g) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali preventivamente determinati.

     5. Lo statuto può prevedere che l’azienda estenda la propria attività al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi. [105]

     6. I contratti del personale delle aziende speciali sono stipulati dall’Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all’articolo 46 della l.r. 45/1995.

 

     Art. 115. (Istituzioni) [106]

     1. L’istituzione è organismo strumentale dell’ente locale o dell’Associazione dei Comuni per l’esercizio di servizi sociali e culturali, dotato di autonomia gestionale.

     2. Sono organi dell’istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e di revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell’ente locale o dell’Associazione dei Comuni.

     3. L’istituzione informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; ha l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.

     4. Nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, l’ordinamento e il funzionamento dell’istituzione sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell’ente locale o dell’Associazione dei Comuni da cui essa dipende.

     5. L’organo di revisione dell’ente locale o dell’Associazione dei Comuni esercita le sue funzioni anche nei confronti dell’istituzione.

 

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE

 

     Art. 116. (Relazione al Consiglio regionale).

     1. Il Presidente della Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, sullo stato di attuazione della presente legge.

 

CAPO II

ADOZIONE DI STATUTI E DI REGOLAMENTI COMUNALI

 

     Art. 117. (Termini per l'adozione dello statuto).

     1. I Consigli comunali deliberano il nuovo statuto entro il 30 giugno 2001 [107].

     2. Sino all'entrata in vigore dei nuovi statuti comunali, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi gli statuti e le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto con la stessa compatibili.

     3. In particolare, fino all'adozione dei nuovi statuti, le competenze del Consiglio comunale rimangono stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modificazioni.

     4. Dopo l'entrata in vigore dei nuovi statuti comunali, sono abrogate tutte le disposizioni di legge, diverse da quelle contenute nella presente legge, che prevedano espressamente competenze a specifici organi del Comune. Le relative competenze spettano all'organo individuato dallo statuto o, in assenza di espressa disposizione statutaria, alla Giunta comunale o ai dirigenti, nel rispetto del principio della separazione dei poteri [108].

 

     Art. 118. (Termine per l'adozione dei regolamenti).

     1. I Comuni adottano i regolamenti previsti dalla presente legge entro il 28 febbraio 2005 [109].

 

     Art. 119. (Intervento sostitutivo). [110]

     1. Qualora i Comuni non adottino lo statuto ed i regolamenti nei termini previsti dal presente capo, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione, mediante la nomina di un commissario. I provvedimenti del commissario sono adottati previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

 

CAPO III

REVISIONE DELLE FORME

ASSOCIATIVE E DEGLI ENTI STRUMENTALI

 

     Art. 120. (Revisione dei Consorzi e delle altre forme associative).

     1. Entro il 31 dicembre 2006, i Comuni provvedono, anche in deroga ai limiti di durata previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei Consorzi e delle altre forme associative in atto [111]:

     a) attraverso il trasferimento delle funzioni e del relativo personale alle Comunità montane;

     b) attraverso il trasferimento delle funzioni alle Associazioni dei Comuni, con assorbimento del personale nella dotazione organica dei Comuni facenti parte dell'Associazione;

     c) mediante lo svolgimento delle funzioni attraverso le altre forme di collaborazione previste dagli art. 103, 104 e 105 [112].

     2. I rapporti finanziari e organizzativi derivanti dalla revisione delle forme associative sono regolati da apposite convenzioni tra i Comuni e le Comunità montane interessate.

     3. Nelle convenzioni di cui al comma 2 sono stabilite anche le modalità di trasferimento del personale nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione regionale vigente.

     4. I Consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono trasformarsi in Associazioni dei Comuni, nei termini di cui al comma 1, mantenendo il personale in servizio, in deroga a quanto previsto dall'art. 97, qualora dimostrino l'impraticabilità delle ipotesi di cui al comma 1.

     5. Nei casi di cui al comma 4, lo statuto dell'Associazione dei Comuni può prevedere l'istituzione di un organo esecutivo, indicandone le competenze, fermo restando quanto disposto dall'art. 95, comma 2, la composizione e le modalità di elezione.

     5 bis. I contratti del personale delle Associazioni di cui al comma 4 sono stipulati dall’Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all’articolo 46 della l.r. 45/1995 [113].

 

     Art. 121. (Revisione delle aziende speciali e delle istituzioni).

     1. Entro il 31 dicembre 2005, i Comuni provvedono all'adeguamento delle aziende speciali e delle istituzioni esistenti alle disposizioni di cui alla presente legge [114].

 

     Art. 122. (Revisione del BIM).

     1. Entro il 30 giugno 2001, il BIM provvede all'adeguamento del proprio statuto ai principi di cui alla presente legge [115].

 

     Art. 123. (Organi delle Comunità montane).

     1. Fino alla ricostituzione degli organi delle Comunità montane susseguente alle prime elezioni comunali generali successive all'entrata in vigore della presente legge, restano in carica gli organi della Comunità montana previsti dalla legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 (Norme concernenti le Comunità Montane), come modificata dalle leggi regionali 26 maggio 1993, n. 46, 6 maggio 1994, n. 16, 9 agosto 1994, n. 41.

     2. Fino al termine di cui al comma 1, i limiti amministrativi delle Comunità montane rimangono quelli fissati dalla l.r. 91/1987, e successive modificazioni.

 

     Art. 124. (Funzioni delle Comunità montane).

     1. Fino alla ricostituzione degli organi delle Comunità montane ai sensi dell'art. 123, le Comunità montane continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalla l.r. 91/1987, e successive modificazioni, e da altre leggi regionali.

     2. Fino al termine di cui al comma 1, le Comunità montane continuano ad esercitare le funzioni ad esse delegate dai Comuni e dalla Regione ai sensi degli art. 3 e 4 della l.r. 91/1987, e successive modificazioni.

 

     Art. 125. (Termini per l'adozione dello statuto e dei regolamenti).

     1. Gli organi della Comunità montana deliberano il nuovo statuto entro il 30 giugno 2001 ed i regolamenti previsti dalla presente legge entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo statuto [116].

     1 bis. Sino all'entrata in vigore dei nuovi statuti delle Comunità montane, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi gli statuti e le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto con la stessa compatibili [117].

     1 ter. Dopo l'entrata in vigore dei nuovi statuti delle Comunità montane, sono abrogate tutte le disposizioni di legge, diverse da quelle contenute nella presente legge, che prevedano espressamente competenze a specifici organi della Comunità montana. Le relative competenze spettano all'organo individuato dallo statuto o, in assenza di espressa disposizione statutaria, alla Giunta della Comunità o ai dirigenti, nel rispetto del principio della separazione dei poteri [118].

 

     Art. 126. (Disciplina transitoria in materia di accordi di programma).

     1. Le disposizioni di cui all'art. 105 non si applicano agli accordi di programma in atto e a quelli i cui procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 127. (Intervento sostitutivo). [119]

     1. Trascorsi inutilmente i termini di cui agli articoli 120, comma 1, 121, 122 e 125, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione, mediante la nomina di un commissario. I provvedimenti del commissario sono adottati previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

IN MATERIA DI CONTROLLI

 

     Art. 128. (Controllo sugli atti). [120]

 

CAPO V

DISPOSIZIONI ABROGATIVE

 

     Art. 129. (Abrogazioni).

     1. La l.r. 91/1987 e la l.r. 16/1994 sono abrogate.

     2. Gli art. 29 e 30 della l.r. 46/1993 sono abrogati.

     3. Gli art. 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della l.r. 41/1994 sono abrogati.

 

INDICE

PARTE I

FONTI E PRINCIPI

TITOLO I

FONTI E PRINCIPI DI AUTONOMIA

Art.   1 - Fonti

Art.   2 - Principio di autonomia

TITOLO II

LIVELLI DI GOVERNO

Art.   3 - Ruolo della Regione

Art.   4 - Ruolo delle comunità locali

Art.   5 - Rapporti tra comunità locali e Regione

TITOLO III

CONFERIMENTO DI FUNZIONI

Art.   6 - Modalità del conferimento

Art.   7 - Funzioni regionali

Art.   8 - Funzioni comunali

Art.   9 - Ulteriori funzioni

Art.  10 - Delega di funzioni

Art.  11 - Criteri per il conferimento delle funzioni

PARTE II

SOGGETTI

TITOLO I

COMUNE

Art.  12 - Autonomia

Art.  13 - Funzioni

Art.  14 - Autonomia organizzativa

Art.  15 - Compiti per servizi di competenza statale

Art.  16 - Emblema

Art.  17 - Fusione ed istituzione di Comuni

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

CAPO I

DEFINIZIONE

Art.  18 - Organi

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Art.  19 - Consiglio comunale

Art.  20 - Funzionamento del Consiglio comunale

Art.  21 - Competenze del Consiglio comunale

CAPO III

GIUNTA COMUNALE

Art.  22 - Composizione della Giunta comunale

Art.  23 - Competenze della Giunta comunale

Art.  24 - Organizzazione e funzionamento della Giunta comunale

CAPO IV

SINDACO E VICESINDACO

Art.  25 - Elezione del Sindaco e del Vicesindaco

Art.  26 - Competenze del Sindaco

Art.  27 - Giuramento e distintivo del Sindaco

Art.  28 - Provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco

Art.  29 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

Art.  30 - Competenze del Vicesindaco

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art.  31 - Astensione dalle deliberazioni

TITOLO III

AUTONOMIA NORMATIVA

Art.  32 - Definizione

Art.  33 - Statuto comunale

Art.  34 - Contenuto dello statuto

Art.  35 - Regolamenti comunali

TITOLO IV

FORME DI PARTECIPAZIONE, DI

DEMOCRAZIA DIRETTA E DI DECENTRAMENTO

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Art.  36 - Partecipazione popolare

Art.  37 - Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei

cittadini

Art.  38 - Contenuti e forme dell'azione amministrativa

Art.  39 - Referendum popolare

Art.  40 - Referendum abrogativo

Art.  41 - Petizioni

Art.  42 - Difensore civico

CAPO II

FORME DI DECENTRAMENTO

Art.  43 - Organi di decentramento

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art.  44 - Personale

Art.  45 - Autonomia organizzativa

Art.  46 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art.  47 - Mobilità del personale

Art.  48 - Tipologia degli enti

Art.  49 - Segretari comunali

Art.  50 - Formazione del personale

Art.  51 - Strumenti per la formazione del personale

Art.  52 - Limite complessivo di personale

Art.  53 - Notificazione degli atti

Art.  54 - Responsabilità

TITOLO VI

FINANZE E CONTABILITA'

Art.  55 - Trasferimenti finanziari agli enti locali

Art.  56 - Esercizio associato delle funzioni comunali

Art.  57 - Trasferimento di funzioni regionali

Art.  58 - Norme in materia finanziaria e contabile

Art.  59 - Procedure contrattuali

PARTE III

RAPPORTI TRA REGIONE ED ENTI LOCALI

TITOLO I

CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI

Art.  60 - Istituzione

Art.  61 - Composizione

Art.  62 - Costituzione

Art.  63 - Regolamento

Art.  64 - Personale

Art.  65 - Funzioni e competenze del Consiglio permanente degli enti locali

Art.  66 - Partecipazione degli enti locali ai processi decisionali

dell'Amministrazione regionale

Art.  67 - Intese ed accordi

Art.  68 - Ambito di applicazione

TITOLO II

CONTROLLI

Art.  69 - Controlli sugli atti

Art.  70- Controlli sugli organi

PARTE IV

MODALITA' E STRUMENTI

TITOLO I

FORME DI COLLABORAZIONE

CAPO I

COMUNITA' MONTANA

Art.  71 - Definizione

Art.  72 - Programmazione

Art.  73 - Individuazione

Art.  74 - Modificazioni territoriali

Art.  75 - Organi

Art.  76 - Composizione e durata in carica del Consiglio della Comunità

Art.  77 - Competenze del Consiglio della Comunità

Art.  78 - Composizione della Giunta della Comunità

Art.  79 - Competenze della Giunta della Comunità

Art.  80 - Presidente

Art.  81 - Incompatibilità e ineleggibilità

Art.  82 - Funzioni di derivazione regionale

Art.  83 - Esercizio associato delle funzioni comunali

Art.  84 - Ruolo della Regione

Art.  85 - Ruolo dei Comuni

Art.  86 - Convenzioni

Art.  87 - Delega temporanea di funzioni

Art.  88 - Autonomia statutaria

Art.  89 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio della Comunità

Art.  90 - Istituti di partecipazione e di democrazia diretta

Art.  91 - Uffici e personale

Art.  92 - Segretario

CAPO II

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI

Art.  93 - Definizione

Art.  94 - Organi

Art.  95 - Consiglio dei Sindaci

Art.  96 - Sede

Art.  97 - Uffici e personale

Art.  98 - Statuto

CAPO III

CONSORZIO DEI COMUNI DELLA

VALLE D'AOSTA RICADENTI NEL BACINO

IMBRIFERO MONTANO DELLA DORA BALTEA

Art.  99 - Definizione

Art. 100 - Delega di funzioni

Art. 101 - Organi

Art. 102 - Norme di rinvio

CAPO IV

ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 103 - Collaborazione nell'ambito del diritto privato

Art. 104 - Convenzioni

Art. 105 - Accordi di programma

CAPO V

DISPOSIZIONI PER L'AREA DI AOSTA

Art. 106 - Funzioni

Art. 107 - Conseil de la plaine d'Aoste

Art. 108 - Composizione

Art. 109 - Costituzione e sede

Art. 110 - Attività del Conseil

Art. 111 - Personale

Art. 112 - Regolamento

TITOLO II

SERVIZI

Art. 113 - Servizi pubblici locali

Art. 114 - Aziende speciali

Art. 115 - Istituzioni

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Art. 116 - Relazione al Consiglio regionale

CAPO II

ADOZIONE DI STATUTI E DI REGOLAMENTI COMUNALI

Art. 117 - Termini per l'adozione dello statuto

Art. 118 - Termine per l'adozione dei regolamenti

Art. 119 - Potere sostitutivo

CAPO III

REVISIONE DELLE FORME

ASSOCIATIVE E DEGLI ENTI STRUMENTALI

Art. 120 - Revisione dei Consorzi e delle altre forme associative

Art. 121 - Revisione delle aziende speciali e delle istituzioni

Art. 122 - Revisione del BIM

Art. 123 - Organi delle Comunità montane

Art. 124 - Funzioni delle Comunità montane

Art. 125 - Termini per l'adozione dello statuto e dei regolamenti

Art. 126 - Disciplina transitoria in materia di accordi di programma

Art. 127 - Intervento sostitutivo

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

IN MATERIA DI CONTROLLI

Art. 128 - Controllo sugli atti

CAPO V

DISPOSIZIONI ABROGATIVE

Art. 129 - Abrogazioni

 

 


[1] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[2] Comma già modificato dall'art. 9 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1 e dall'art. 42 della L.R. 8 gennaio 2001, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 15 della L.R. 16 agosto 2001, n. 15.

[3] Comma già modificato dall’art. 2 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8 e così ulteriormente modificato dall’art. 29 della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

[4] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[5] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 4 agosto 2006, n. 18.

[6] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[7] Articolo inserito dall’art. 4 della L.R. 4 agosto 2006, n. 18.

[8] Articolo così sostituito dall’art. 5 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[9] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30.

[10] Articolo aggiunto dall’art. 6 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[11] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 4 agosto 2006, n. 18.

[12] Articolo aggiunto dall’art. 7 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[13] Articolo aggiunto dall’art. 8 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[14] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 4 agosto 2006, n. 18.

[15] Comma così sostituito dall’art. 9 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[16] Articolo così sostituito dall’art. 10 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[17] Lettera così modificata dall’art. 4 della L.R. 4 agosto 2006, n. 18.

[18] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.

[19] Lettera inserita dall’art. 1 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.

[20] Lettera abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[21] Lettera abrogata dall’art. 1 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.

[22] Articolo aggiunto dall’art. 11 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[23] Articolo così sostituito dall’art. 12 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[24] Articolo così sostituito dall’art. 13 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[25] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[26] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30.

[27] Comma abrogato dall’art. 15 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[28] Comma così modificato dall’art. 15 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[29] Comma così sostituito dall’art. 15 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[30] Comma aggiunto dall’art. 15 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[31] Articolo così sostituito dall’art. 16 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[32] Comma abrogato dall’art. 17 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[33] Articolo aggiunto dall’art. 18 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[34] Articolo aggiunto dall’art. 19 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[35] Articolo aggiunto dall’art. 20 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[36] Articolo così sostituito dall’art. 21 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[37] Articolo così sostituito dall’art. 22 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[38] Comma così sostituito dall’art. 23 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[39] Comma così sostituito dall’art. 24 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[40] Comma così sostituito dall’art. 25 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[41] Comma così modificato dall’art. 26 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[42] Comma così modificato dall’art. 27 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[43] Articolo abrogato dall’art. 70 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[44] Articolo così sostituito dall’art. 28 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[45] Articolo così sostituito dall’art. 29 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[46] Articolo aggiunto dall’art. 30 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[47] Articolo aggiunto dall’art. 7 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 3.

[48] Articolo aggiunto dall’art. 7 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 3.

[49] Articolo così sostituito dall’art. 31 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[50] Articolo così sostituito dall’art. 32 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[51] Comma aggiunto dall’art. 33 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[52] Articolo così sostituito dall’art. 34 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[53] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 28.

[54] Comma già sostituito dall’art. 4 della L.R. 20 luglio 2004, n. 13 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 28.

[55] Articolo così sostituito dall’art. 35 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[56] Articolo abrogato dall’art. 70 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[57] Articolo aggiunto dall’art. 36 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[58] Articolo così sostituito dall’art. 37 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[59] Articolo aggiunto dall’art. 38 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[60] Articolo aggiunto dall’art. 39 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[61] Per la soppressione delle Comunità montane, vedi l'art. 21 della L.R. 5 agosto 2014, n. 6.

[62] Comma così modificato dall’art. 40 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[63] Articolo sostituito dall’art. 41 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, modificato dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31 e da ultimo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 4 agosto 2006, n. 18.

[64] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[65] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[66] Comma così sostituito dall’art. 42 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[67] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[68] Comma così modificato dall’art. 43 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[69] Comma aggiunto dall’art. 43 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[70] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[71] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31. Rubrica così sostituita dall’art. 44 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[72] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[73] Comma così sostituito dall’art. 45 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[74] Articolo aggiunto dall’art. 46 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[75] Lettera così modificata dall’art. 2 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.

[76] Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.

[77] Articolo aggiunto dall’art. 47 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[78] Articolo aggiunto dall’art. 48 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8 e così sostituito dall’art. 4 della L.R. 4 agosto 2006, n. 18.

[79] Articolo aggiunto dall’art. 49 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[80] Articolo così sostituito dall’art. 50 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[81] Articolo così sostituito dall’art. 51 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[82] Comma così sostituito dall’art. 52 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[83] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[84] Articolo aggiunto dall’art. 53 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[85] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30.

[86] Comma così modificato dall’art. 54 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[87] Articolo abrogato dall’art. 70 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[88] Articolo così sostituito dall’art. 55 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[89] Comma così sostituito dall’art. 29 della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

[90] Articolo così sostituito dall’art. 56 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[91] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[92] Articolo così sostituito dall’art. 57 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[93] Lettera così sostituita dall’art. 3 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.

[94] Lettera così modificata dall’art. 3 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.

[95] Comma abrogato dall’art. 58 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[96] Articolo così sostituito dall’art. 59 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[97] Articolo già sostituito dall’art. 60 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8 e così ulteriormente sostituito dall’art. 4 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.

[98] Articolo inserito dall’art. 5 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.

[99] Lettera così sostituita dall’art. 4 della L.R. 4 agosto 2006, n. 18.

[100] Articolo inserito dall’art. 6 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.

[101] Articolo così sostituito dall’art. 61 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[102] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.

[103] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.

[104] Lettera così sostituita dall’art. 7 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.

[105] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.

[106] Articolo già sostituito dall’art. 62 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8 e così ulteriormente sostituito dall’art. 8 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.

[107] Comma già modificato dall'art. 9 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 42 della L.R. 8 gennaio 2001, n. 1

[108] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 68 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[109] Comma così modificato dall’art. 19 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

[110] Articolo così sostituito dall’art. 63 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[111] Alinea già modificato dall’art. 19 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1 e così ulteriormente modificato dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[112] Comma già modificato dall'art. 42 della L.R. 8 gennaio 2001, n. 1, dall’art. 11 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38, dall’art. 10 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25 e così ulteriormente modificato dall’art. 29 della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21. Il termine di cui al presente comma è stato differito al 31 dicembre 2008, per i soli Consorzi interessati alla riorganizzazione del servizio idrico integrato, dall'art. 10 della L.R. 18 aprile 2008, n. 13.

[113] Comma aggiunto dall’art. 64 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[114] Comma già modificato dall'art. 42 della L.R. 8 gennaio 2001, n. 1, dall’art. 11 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38, dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, dall’art. 29 della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21 e così ulteriormente modificato dall’art. 19 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

[115] Comma così modificato dall'art. 42 della L.R. 8 gennaio 2001, n. 1.

[116] Comma modificato dall'art. 9 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1 e così sostituito dall'art. 42 della L.R. 8 gennaio 2001, n. 1.

[117] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[118] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1. Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 68 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[119] Articolo così sostituito dall’art. 66 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

[120] Articolo abrogato dall’art. 70 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.