§ 2.12.14 - Legge regionale 12 luglio 1996, n. 17.
Estensione agli enti locali della Valle d'Aosta dei principi di cui alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.12 enti locali
Data:12/07/1996
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45).
Art. 2.  (Autonomia degli enti).
Art. 3.  (Norma abrogativa).
Art. 4.  (Norme transitorie).


§ 2.12.14 - Legge regionale 12 luglio 1996, n. 17. [1]

Estensione agli enti locali della Valle d'Aosta dei principi di cui alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

(B.U. 23 luglio 1996, n. 33).

 

Art. 1. (Modificazioni all'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45). [2]

 

     Art. 2. (Autonomia degli enti).

     1. I Comuni, le Comunità montane e le loro forme associative, nonché le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza recepiscono i contenuti della l.r. 45/1995 attraverso i propri statuti e regolamenti [3].

     2. Le disposizioni di cui agli art. 34, 35 e 63 della l.r. 45/1995 non si applicano agli enti di cui al comma 1.

 

     Art. 3. (Norma abrogativa).

     1. La legge regionale 23 giugno 1994, n. 29 (Disposizioni transitorie in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) è abrogata.

 

     Art. 4. (Norme transitorie).

     1. Fino alla stipulazione dei contratti con le procedure di cui all'art. 37, comma 5, della l.r. 45/1995, per i dipendenti degli enti di cui all'art. 1 facenti parte del comparto di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 (Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29), si applicano gli istituti contrattuali vigenti.

     2. Fino all'emanazione della legge quadro regionale sull'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, in applicazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli- Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige), resta ferma la tipologia degli enti stabilita dalle vigenti norme ai fini della determinazione delle qualifiche apicali.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 77 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

[2] Sostituisce l'art. 1, comma 1, della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[3] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 3.