§ 2.18.107 – L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.
Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:23/10/1995
Numero:45


Sommario
Art. 1.  (Finalità e ambito di applicazione).
Art. 2.  (Fonti).
Art. 3.  (Riserva di legge e delegificazione).
Art. 4.  (Funzioni della direzione politica).
Art. 5.  (Funzioni della direzione amministrativa).
Art. 6.  (Principi fondamentali di organizzazione).
Art. 7.  (Struttura organizzativa).
Art. 8.  (Individuazione delle strutture e determinazione delle piante organiche).
Art. 9.  (Interventi per la trasparenza dell’Amministrazione).
Art. 10.  (Semplificazione dell’attività amministrativa e modificazioni alla l.r. 59/1991).
Art. 11.  (Riordino degli organismi collegiali).
Art. 11 bis.  (Nomina, funzioni e rapporto di lavoro del Segretario generale della Regione)
Art. 12.  (Struttura della dirigenza).
Art. 13.  (Esercizio delle funzioni dirigenziali).
Art. 14.  (Livelli di funzioni dirigenziali).
Art. 15.  (Trattamento economico della dirigenza).
Art. 16.  (Accesso alla qualifica dirigenziale).
Art. 17.  (Criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali).
Art. 18.  (Conferimento degli incarichi dirigenziali).
Art. 19.  (Assenza, impedimento e vacanza).
Art. 20.  (Albo dei dirigenti).
Art. 21.  (Responsabilità dirigenziale).
Art. 22.  (Verifica dei risultati).
Art. 23.  (Assegnazione di quote del bilancio).
Art. 24.  (Formazione ed aggiornamento della dirigenza).
Art. 25.  (Organici della dirigenza).
Art. 26.  (Istituzione degli organici).
Art. 27.  (Rilevazione delle dotazioni e ricognizione delle vacanze degli organici).
Art. 28.  (Mobilità).
Art. 29.  (Comando).
Art. 30.  (Assunzioni).
Art. 30 bis.  (Passaggi interni).
Art. 31.  (Modalità di accesso).
Art. 32.  (Compensi ai componenti delle commissioni di concorso).
Art. 33.  (Conferimento dei posti).
Art. 34.  (Segreterie dei componenti della Giunta regionale).
Art. 35.  (Segretari particolari).
Art. 36.  (Strumenti).
Art. 37.  (Contratti collettivi).
Art. 38.  (Procedimento di contrattazione).
Art. 39.  (Contrattazione per l’area dirigenziale).
Art. 40.  (Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro).
Art. 41.  (Esame).
Art. 42.  (Concertazione).
Art. 43.  (Informazione).
Art. 44.  (Interpretazione autentica dei contratti collettivi).
Art. 45.  (Trattamento economico).
Art. 46.  (Agenzia regionale per le relazioni sindacali).
Art. 47.  (Rappresentatività sindacale).
Art. 48.  (Aspettative e permessi sindacali).
Art. 49.  (Mansioni).
Art. 50.  (Attribuzione temporanea di mansioni superiori).
Art. 51.  (Incarichi e incompatibilità).
Art. 52.  (Responsabilità).
Art. 53.  (Codice di comportamento).
Art. 54.  (Pari opportunità).
Art. 55.  (Orario di lavoro).
Art. 56.  (Infermità per causa di servizio e accertamenti di idoneità).
Art. 57.  (Aspettativa per mandato politico).
Art. 58.  (Dimissioni volontarie).
Art. 59.  (Controlli interni sugli atti).
Art. 60.  (Provvedimenti adottati dai dirigenti).
Art. 61.  (Criteri di rilevazione e di analisi dei costi e dei rendimenti).
Art. 62.  (Disposizioni transitorie per la dirigenza).
Art. 63.  (Disposizioni per il Consiglio regionale).
Art. 64.  (Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione).
Art. 65.  (Abrogazione di norme).
Art. 66.  (Delegificazione).


§ 2.18.107 – L.R. 23 ottobre 1995, n. 45. [1]

Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale.

(B.U. 16 novembre 1995, n. 51).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione).

     1. Le disposizioni della presente legge definiscono i principi e i criteri di organizzazione delle strutture dell’Amministrazione regionale e disciplinano, secondo le norme del diritto civile, i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della Regione, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione , dei Comuni, delle Comunità montane e delle loro forme associative, nonché delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza [2].

     2. Per contenere, razionalizzare e controllare la spesa nel settore dell’impiego regionale, per la riorganizzazione, il miglioramento dell’efficienza e della produttività del servizio, la Regione prevede di:

     a) distinguere le funzioni, i poteri e le responsabilità degli organi di direzione politica rispetto a quelli di direzione amministrativa;

     b) migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’unitarietà dell’azione regionale e aumentare la sua capacità di orientamento alle esigenze e ai bisogni della comunità amministrata e assicurare la trasparenza e la qualità dell’azione amministrativa;

     c) accrescere la capacità di innovazione e la competitività del sistema organizzativo regionale anche in vista della crescente integrazione con altre regioni europee;

     d) promuovere lo sviluppo delle competenze, valorizzare la professionalità e ridefinire il sistema di gestione del personale mediante l’affidamento ai dirigenti dei relativi poteri;

     e) integrare gradualmente la disciplina del rapporto di lavoro pubblico con quella del lavoro privato;

     f) aumentare la flessibilità nell’organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane all’interno della struttura regionale.

     3. Sono fatte salve le competenze del Consiglio regionale e dei suoi organi interni, previste dalla legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale), relativamente al personale del Consiglio regionale.

 

     Art. 2. (Fonti).

     1. L’Amministrazione regionale è ordinata secondo le disposizioni della presente legge ovvero mediante:

     a) provvedimenti e atti di organizzazione della Giunta regionale e dei dirigenti responsabili;

     b) atti di regolamentazione contrattuale dei rapporti individuali e collettivi di lavoro e di impiego.

     2. Nella gestione dei rapporti di lavoro e dell’organizzazione del lavoro, la Regione si avvale dei poteri propri del datore di lavoro privato, con esclusione delle materie per le quali è prevista esplicita riserva di legge.

     3. I rapporti di lavoro del personale regionale e degli enti di cui all’art. 1, comma 1, sono disciplinati dalle disposizioni del libro V, titolo II, capo I, del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatti salvi i limiti stabiliti dalla presente legge per il perseguimento degli interessi generali cui l’organizzazione e l’azione amministrativa sono indirizzate.

     4. I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al comma 3 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III della presente legge; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all’art. 45, comma 2.

     4 bis. L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva [3].

     5. La giurisdizione resta disciplinata dal titolo VI del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

 

     Art. 3. (Riserva di legge e delegificazione).

     1. Sono regolate con legge le seguenti materie:

     a) i principi fondamentali di organizzazione delle strutture regionali;

     b) la consistenza complessiva della dotazione organica, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8;

     c) la responsabilità e le incompatibilità tra l’impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

     2. Sono regolate sulla base della legge con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

     a) le responsabilità giuridiche dei singoli operatori

nell’espletamento di procedure amministrative;

     b) le strutture organizzative e i modi di conferimento della titolarità delle medesime;

     c) i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro.

 

     Art. 4. (Funzioni della direzione politica).

     1. Al Consiglio regionale, alla Giunta regionale, al suo Presidente e agli Assessori che la compongono spettano, secondo le attribuzioni previste dallo Statuto speciale, le funzioni di indirizzo politico. Essi definiscono gli obiettivi e i programmi e verificano i risultati della gestione amministrativa.

     2. In materia di organizzazione dell’Amministrazione, la Giunta regionale provvede:

     a) all’articolazione dell’assetto organizzativo in assessorati o in altra forma strutturale comunque denominata e alla definizione delle relative competenze;

     b) all’istituzione, alla modificazione e alla soppressione delle strutture dirigenziali nonché alla definizione delle relative competenze;

     c) alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare a ciascuna struttura dirigenziale, sulla base degli obiettivi e programmi individuati ai sensi del comma 1;

     d) alla definizione della nomenclatura organizzativa delle strutture dirigenziali.

 

     Art. 5. (Funzioni della direzione amministrativa).

     1. La direzione amministrativa consiste nella gestione delle attività per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi definiti dai competenti organi della Regione. Essa si concretizza, sotto il profilo finanziario, tecnico e amministrativo, nella gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali e nel relativo esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e controllo, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno.

     2. La direzione amministrativa spetta ai dirigenti. I dirigenti concorrono alla formazione dei programmi regionali di competenza degli organi statutari mediante proposte, nei limiti di competenza loro attribuita.

     3. Sono dirigenti i dipendenti regionali per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all’art. 2094 del codice civile e che ricoprono nell’Amministrazione un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni ai fini di cui al comma 1.

     4. Ai dirigenti competono autonomi poteri di organizzazione della struttura dirigenziale cui sono preposti, da esercitarsi nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 4.

 

     Art. 6. (Principi fondamentali di organizzazione).

     1. Per assicurare la massima efficienza e produttività di gestione, la riorganizzazione delle strutture dell’Amministrazione regionale è attuata dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei seguenti principi:

     a) articolazione delle strutture dirigenziali regionali per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali secondo criteri di flessibilità, per rispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;

     b) istituzione di strutture dirigenziali sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità, anche mediante l’accorpamento di strutture esistenti, al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali e razionalizzare la distribuzione delle competenze;

     c) introduzione di sistemi di verifica dei risultati, di monitoraggio e di valutazione, da applicare, in particolare, a procedimenti e procedure amministrative, a carichi di lavoro e indici di produttività, a incentivi alla produttività, alla qualità della produzione ed ai costi di produzione;

     d) introduzione di sistemi a tecnologia avanzata che consentano lo snellimento delle procedure atte a rendere più tempestiva l’azione e l’intervento dell’Amministrazione regionale mediante una immediata disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;

     e) introduzione di procedure di contenimento e controllo della spesa globale per il personale;

     f) definizione dei criteri organizzativi per determinare l’orario di servizio e l’orario di apertura al pubblico anche per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 9;

     g) definizione di un’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale previa predisposizione di un piano programmatico del fabbisogno per singola struttura, da determinarsi sulla base dei servizi da erogare, tenuto conto dei carichi di lavoro;

     h) partecipazione democratica del personale dipendente, nell’ambito delle attribuzioni professionali delle rispettive qualifiche, alla definizione dei metodi di lavoro e alle modalità di esercizio delle competenze assegnate nonché alla verifica dei risultati;

     i) garanzia di accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso la realizzazione di un sistema di formazione permanente del personale regionale;

     l) introduzione di sistemi di valutazione dell’attività del personale.

 

     Art. 7. (Struttura organizzativa).

     1. L’Amministrazione regionale è organizzata in:

     a) strutture permanenti, per funzioni ed attività di carattere continuativo;

     b) strutture temporanee, per la realizzazione di specifici progetti.

     2. Le strutture permanenti si articolano in:

     a) strutture di primo livello individuate sulla base delle politiche e delle grandi aree  di intervento regionale e delle attività istituzionali di programmazione, organizzazione, gestione delle risorse, funzionamento generale;

     b) strutture di secondo livello: sono unità organizzative complesse, individuate sulla base dell’omogeneità dei prodotti/servizi erogati o dei processi gestiti o delle competenze specialistiche richieste;

     c) strutture di terzo livello: sono unità organizzative semplici, individuate sulla base di criteri di efficacia e di economicità dell’organizzazione dei processi di lavoro.

     3. Le strutture temporanee sono unità organizzative istituite per la realizzazione di obiettivi di rilevante interesse regionale caratterizzati da unicità, temporaneità e interfunzionalità; esse possono essere articolate in tre livelli, in modo analogo alle strutture permanenti.

     4. I provvedimenti della Giunta regionale che istituiscono le strutture temporanee, stabiliscono:

     a) gli obiettivi e i risultati attesi dal progetto;

     b) le risorse umane, finanziarie e strumentali direttamente assegnate;

     c) i tempi di completamento del progetto;

     d) le modalità di condivisione delle risorse;

     e) le attribuzioni e i poteri specifici del responsabile della struttura temporanea;

     f) il trattamento economico complessivo del personale assegnato stabilendone l’equiparazione ai corrispondenti incarichi di struttura permanente.

     5. Possono essere istituite, all’interno delle strutture di cui al comma 2, lett. a), b) e c), unità operative elementari, permanenti o temporanee, per l’espletamento di compiti specifici, da affidare alla responsabilità di dipendenti di qualifica inferiore a quella dirigenziale.

 

     Art. 8. (Individuazione delle strutture e determinazione delle piante organiche).

     1. La Giunta regionale istituisce le strutture organizzative dirigenziali, sia permanenti sia temporanee, e ne definisce contestualmente l’articolazione, le competenze, il sistema di interrelazioni ai sensi degli art. 6 e 7.

     2. La Giunta regionale definisce, sulla base dei principi organizzativi di cui agli art. 6 e 7 e nei limiti di spesa relativi alla dotazione organica definita con legge:

     a) l’articolazione delle posizioni dirigenziali in relazione alle strutture organizzative;

     b) la ripartizione della dotazione organica in qualifiche funzionali;

     c) i profili professionali in cui si articolano le qualifiche funzionali e il numero dei posti di organico per ciascun profilo;

     d) l’articolazione della dotazione organica per ogni struttura dirigenziale.

     3. L’articolazione delle strutture organizzative è aggiornata periodicamente ed ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, la distribuzione delle responsabilità e l’assegnazione delle risorse.

 

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

 

CAPO I

RELAZIONI CON IL PUBBLICO E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

 

     Art. 9. (Interventi per la trasparenza dell’Amministrazione).

     1. Nell’intento di perseguire l’ottimizzazione dell’erogazione dei servizi, l’Amministrazione regionale assume come obiettivo fondamentale il miglioramento delle relazioni con il cittadino da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle sue strutture operative.

     2. E’ istituita apposita struttura per le relazioni con il pubblico, alla quale spetta provvedere, anche mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche:

     a) al servizio ai cittadini per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione);

     b) all’informazione ai cittadini relativa agli atti e allo stato dei procedimenti e relativa modulistica;

     c) a divulgare la conoscenza di normative e assicurare l’informazione sulle strutture e sui servizi dell’Amministrazione regionale;

     d) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte al Presidente della Giunta regionale sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con i cittadini.

     3. Con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della dotazione organica complessiva, si provvede a determinare la dotazione organica della struttura, cui è assegnato personale adeguatamente qualificato attraverso apposito intervento di formazione.

     4. In relazione alle finalità di cui al comma 1, la Regione predispone appositi progetti finalizzati ad assicurare condizioni di massima trasparenza e di dialogo nel rapporto con i cittadini mediante interventi diretti a garantire:

     a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull’autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e all’art. 26 della l.r. 59/1991;

     b) l’attivazione di forme di collaborazione organica, d’integrazione di funzioni, di scambio di dati e di informazioni tra le pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio della regione ai fini di incrementare l’efficienza delle strutture amministrative pubbliche e migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini, anche mediante la stipulazione di protocolli d’intesa fra pubbliche amministrazioni;

     c) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento dei cittadini con l’obiettivo di ridurre al minimo l’attesa e i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche e adottando soluzioni atte a facilitare l’accesso ai servizi di persone menomate;

     d) una formazione specifica del personale addetto al ricevimento dei cittadini.

     5. La progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 è affidata, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge, ad apposito gruppo di lavoro per i rapporti con i cittadini. Il gruppo di lavoro predispone un piano di interventi annuale, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale. Il gruppo di lavoro opera in stretto collegamento con la struttura per le relazioni con il pubblico.

 

     Art. 10. (Semplificazione dell’attività amministrativa e modificazioni alla l.r. 59/1991). [4]

 

     Art. 11. (Riordino degli organismi collegiali).

     1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino degli organismi collegiali della Regione con attribuzione di funzioni relative a procedimenti amministrativi regionali o di collaborazione ad uffici regionali, istituiti con provvedimenti degli organi della Regione, in conformità ai seguenti principi:

     a) accorpamento di funzioni per settori e soppressione degli organismi che risultino superflui in seguito all’accorpamento;

     b) sostituzione degli organismi collegiali con le conferenze di servizio previste dall’art. 14 della l.r. 59/1991;

     c) riduzione del numero dei componenti;

     d) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti di funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l’esercizio in forma collegiale;

     e) esclusione di personale appartenente agli organi politici, di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organismi collegiali deliberanti in materia di ricorsi.

 

CAPO I bis [5]

SEGRETARIO GENERALE DELLA REGIONE

 

     Art. 11 bis. (Nomina, funzioni e rapporto di lavoro del Segretario generale della Regione) [6]

     1. Presso la Presidenza della Regione, è istituito il Segretario generale della Regione, di seguito denominato Segretario generale. L’incarico di Segretario generale è conferito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, all’inizio della legislatura e ad ogni successiva vacanza di incarico, ad un dirigente appartenente alla qualifica unica dirigenziale, in possesso di laurea conseguita in corso di durata almeno quadriennale o laurea specialistica e con un’anzianità di almeno cinque anni nella predetta qualifica con incarico di primo livello. L’incarico di Segretario generale può essere conferito anche a soggetti esterni all’Amministrazione regionale, in possesso di laurea conseguita in corso di durata almeno quadriennale o laurea specialistica e con un’esperienza professionale, almeno quinquennale, maturata in qualifiche dirigenziali apicali presso amministrazioni pubbliche, enti, pubblici o privati, aziende, pubbliche o private, ovvero acquisita nell’esercizio di libere professioni, con regolare iscrizione ai relativi albi.

     2. Il Segretario generale è collocato al di fuori della dotazione organica e opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione. Spetta, in particolare, al Segretario generale:

     a) attivare il processo di definizione delle strategie regionali e sovrintendere alla realizzazione degli obiettivi definiti dagli organi di direzione politica, fungendo, allo scopo, da raccordo tra il Presidente della Regione e i dirigenti regionali di primo livello e fornendo a questi ultimi indirizzi e direttive relativamente alle modalità di esercizio delle funzioni di coordinamento di cui all’articolo 12, comma 4, lettera a);

     b) introdurre formule e processi gestionali diretti a conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia e ad assicurare uniformità e omogeneità all’azione amministrativa.

     3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il Segretario generale è posto in posizione sovraordinata rispetto ai dirigenti regionali di primo livello e si avvale, per il loro tramite, delle strutture da essi coordinate. La sovraordinazione non si estende al Capo gabinetto e alle strutture dallo stesso dipendenti.

     4. In caso di assenza o impedimento, il Segretario generale è sostituito da un dirigente regionale di primo livello, individuato con l’atto di conferimento dell’incarico.

     5. Il rapporto di lavoro del Segretario generale è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato nel quale sono definiti la durata del rapporto, i casi di risoluzione anticipata, le modalità e i criteri di valutazione dell’attività svolta ed il trattamento economico, determinato dalla Giunta regionale con riferimento a parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica e ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti, avuto riguardo, in particolare, a quelle operanti nell’ambito del territorio regionale.

     6. L’incarico di Segretario generale è in ogni caso correlato alla durata in carica del Presidente della Regione ed è rinnovabile. Il Segretario generale in carica alla data di scadenza dell’incarico continua ad esercitare le sue funzioni sino al successivo conferimento.

     7. Il conferimento dell’incarico di Segretario generale ad un dirigente regionale della qualifica unica dirigenziale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l’intera durata dell’incarico; il servizio così prestato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio. Alla cessazione dell’incarico, salvo che si tratti di scadenza naturale, il dirigente è riassunto nella posizione giuridica ed economica in godimento prima del conferimento dell’incarico. Il posto reso disponibile dal dirigente nominato Segretario generale è ricoperto, a tempo determinato, mediante il conferimento di altro incarico dirigenziale ai sensi degli articoli 17 e 18.

 

CAPO II

DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE

 

     Art. 12. (Struttura della dirigenza).

     1. Nell’Amministrazione regionale e negli enti di cui all’art. 1, comma 1, per i quali si osserva quanto previsto dall’art. 64, comma 4, la dirigenza è ordinata in un’unica qualifica di dirigente, secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità.

     2. Ai dirigenti sono affidate le seguenti funzioni:

     a) funzioni di coordinamento e controllo dell’azione amministrativa;

     b) funzioni di direzione di strutture permanenti e temporanee;

     c) funzioni specialistiche di studio e di ricerca.

     3. La funzione di coordinamento è finalizzata ad assicurare:

     a) l’impulso e la ricomposizione unitaria dell’azione amministrativa;

     b) la realizzazione degli obiettivi assegnati alle strutture regionali.

     4. In particolare, rientrano nella funzione di coordinamento:

     a) la collaborazione con gli organi di direzione politica per l’elaborazione di piani e progetti, la definizione di obiettivi di attuazione del programma politico;

     b) il coordinamento finalizzato all’attuazione di piani e progetti;

     c) la definizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie occorrenti per la realizzazione dei piani e dei progetti, d’intesa con i dirigenti delle strutture interessate;

     d) la verifica e il controllo dell’attività dei dirigenti e l’esercizio, previa diffida, del potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti;

     e) la risoluzione di eventuali conflitti di competenza tra le strutture organizzative.

     5. La funzione di direzione è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi assegnati e si estrinseca nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 13.

 

     Art. 13. (Esercizio delle funzioni dirigenziali).

     1. I dirigenti nell’esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all’art. 5:

     a) gestiscono le risorse umane ed in particolare:

     1) adottano, fatte salve le attribuzioni della struttura di gestione del personale, gli atti concernenti il rapporto di lavoro del personale loro assegnato, ivi compresa l’attribuzione dei trattamenti economici accessori, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

     2) attribuiscono al personale compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della struttura dirigenziale operando la verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività;

     b) gestiscono le risorse finanziarie e strumentali ed in particolare:

     1) esercitano i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio riferiti ai programmi attribuiti alla loro competenza;

     2) propongono l’acquisizione e gestiscono le attrezzature e gli strumenti tecnici ed informatici, necessari al funzionamento degli uffici;

     c) definiscono l’articolazione delle strutture permanenti o temporanee di livello non dirigenziale;

     d) stabiliscono l’articolazione dell’orario di lavoro contrattuale, l’orario di servizio e l’orario di apertura al pubblico;

     e) adottano le misure necessarie e sono responsabili delle stesse al fine di garantire la legittimità dell’azione amministrativa e l’efficienza dell’attività degli uffici;

     f) verificano e controllano lo stato di attuazione dei programmi.

     2. Ai dirigenti compete il potere di firma degli atti e provvedimenti di propria competenza.

     3. Gli atti e i provvedimenti dei dirigenti, nell’ambito delle rispettive competenze, sono definitivi.

     4. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte della Giunta se non per particolari motivi di necessità e urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.

 

     Art. 14. (Livelli di funzioni dirigenziali).

     1. La dirigenza regionale è articolata in tre livelli individuati sulla base dei seguenti elementi:

     a) complessità organizzativa;

     b) responsabilità gestionali interne ed esterne;

     c) dimensione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da gestire;

     d) tipologia delle funzioni e qualità dei referenti o destinatari dell’attività della corrispondente struttura.

     2. Nel primo livello sono inserite le posizioni di coordinamento di cui all’art. 12, comma 2, lett. a) e comma 3, e di direzione di strutture permanenti o temporanee di primo livello di cui all’art. 7, comma 2, lett. a).

     3. Nel secondo livello sono inserite le posizioni di direzione di strutture permanenti o temporanee di secondo livello di cui all’art. 7, comma 2, lett. b).

     4. Nel terzo livello sono inserite le posizioni di direzione di strutture permanenti o temporanee di terzo livello di cui all’art. 7. comma 2, lett. c), e le posizioni corrispondenti a funzioni specialistiche, di studio e di ricerca di cui all’art. 12, comma 2, lett. c).

 

     Art. 15. (Trattamento economico della dirigenza).

     1. Il trattamento economico del personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale è determinato dal contratto collettivo per l’area dirigenziale; il trattamento economico accessorio è correlato ai livelli di funzioni dirigenziali.

 

     Art. 16. (Accesso alla qualifica dirigenziale).

     1. L’accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso per esami.

     2. Al concorso per esami sono ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche provenienti dalla ex-carriera direttiva, in possesso del diploma di laurea e che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. Possono essere altresì ammessi, se in possesso del richiesto diploma di laurea:

     a) coloro che abbiano svolto per almeno un anno funzioni di dirigente in strutture pubbliche o private;

     b) i liberi professionisti con cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all’albo ove necessario;

     c) i docenti e ricercatori universitari, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nella qualifica;

     d) il personale scolastico di ruolo ispettivo e direttivo;

     e) il personale scolastico docente che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio di ruolo nella qualifica;

     e bis) coloro che abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni negli incarichi previsti dall’art. 35 [7].

     3. Nel caso in cui il concorso per esami abbia dato esito negativo o sia andato deserto, l’Amministrazione può procedere, in attesa della copertura del posto, al conferimento di incarichi a tempo determinato secondo i criteri previsti dall’art. 17 e le modalità indicate dall’art. 18.

 

     Art. 17. (Criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali).

     1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono conferiti tenuto conto:

     a) della natura e delle caratteristiche delle attività da svolgere, e dei programmi da realizzare;

     b) della professionalità ed attitudine dimostrate nello svolgimento di attività aventi rilievo agli effetti degli incarichi da conferire;

     c) della formazione culturale richiesta dalle funzioni, ivi comprese le eventuali abilitazioni professionali;

     d) dei risultati conseguiti nello svolgimento di funzioni dirigenziali.

     2. Gli incarichi di funzione dirigenziale di primo, secondo e terzo livello sono conferiti, nei limiti previsti dall’art. 8, a:

     a) personale della qualifica unica dirigenziale;

     b) personale estraneo all’Amministrazione dotato di particolare qualificazione e con adeguata esperienza gestionale, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alla qualifica dirigenziale di cui all’art. 16 o che per almeno un biennio abbia svolto, in posizione di ruolo, funzioni dirigenziali in un ente pubblico;

     c) personale dell’ottava qualifica funzionale dell’Amministrazione regionale purché in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale previsti dall’art. 16 [8].

     3. Le disposizioni di cui al comma 2, lett. b), si applicano anche al personale ispettivo, direttivo e docente utilizzato o collocato fuori ruolo ai sensi degli art. 15 e 16 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 (Norme concernenti l’istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l’immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l’utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche) [9].

     4. Il personale incaricato ai sensi del comma 2, lett. c), è collocato in aspettativa per l’intera durata dell’incarico e allo stesso compete il trattamento economico di base ed accessorio previsto dalle norme vigenti per il posto per cui è conferito l’incarico [10].

     5. L’anzianità è determinata dalla data di inquadramento nella qualifica unica dirigenziale o nella ex qualifica vicedirigenziale.

     6. Gli incarichi a personale estraneo all’Amministrazione sono conferiti con contratti a termine di diritto privato. I relativi compensi al lordo delle ritenute fiscali non possono eccedere il trattamento economico di un dirigente di pari livello di funzioni dirigenziali appartenente ai ruoli regionali.

     7. Gli incarichi a personale estraneo di cui al comma 2, lett. b), e al personale di cui al comma 2, lett. c), sono determinati complessivamente nel limite massimo del quindici per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale. Gli incarichi al personale di cui al comma 2, lettera c), non concorrono alla determinazione del limite massimo del 15 per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale nel caso in cui gli stessi siano conferiti su posti vacanti per i quali sia avviata la procedura di copertura e fino all’espletamento della stessa. Non concorre inoltre alla determinazione del limite massimo del 15 per cento l'incarico di Sovrintendente agli studi, se conferito a personale dirigente scolastico e dirigente tecnico appartenente ai ruoli regionali [11].

 

     Art. 18. (Conferimento degli incarichi dirigenziali).

     1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di primo livello sono conferiti dalla Giunta regionale con provvedimento motivato entro sessanta giorni dalla sua nomina, all’inizio di ogni legislatura e ad ogni successiva vacanza di incarico, per una durata determinata e cessano in ogni caso al termine del mandato dell’organo che li ha disposti, o dell’amministratore che li ha designati [12].

     2. Gli incarichi in posti di funzione dirigenziale di secondo e terzo livello di cui all’art. 14 sono conferiti con provvedimento motivato della Giunta regionale, su proposta del dirigente di primo livello, per un periodo di tre anni o per la durata della struttura temporanea se inferiore a detto termine, e cessano in ogni caso al termine del mandato dell’organo che li ha disposti o dell’amministratore che li ha designati [13].

     3. Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento.

     4. Il provvedimento di incarico deve contenere l’indicazione dei compiti che lo caratterizzano, dei poteri conferiti, compreso il potere di firma, delle strutture e delle risorse di cui il dirigente si avvale e dei soggetti ai quali deve rispondere.

     5. Prima di procedere al conferimento degli incarichi dirigenziali, la Giunta regionale individua i requisiti oggettivi richiesti per ogni tipologia di incarico, con riferimento ai criteri di cui all’art. 17, comma 1, previa informazione alle organizzazioni sindacali.

     6. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono rinnovabili se non sia intervenuta valutazione negativa ai sensi dell’art. 22.

 

     Art. 19. (Assenza, impedimento e vacanza). [14]

     1. In caso di assenza o impedimento di un dirigente o di vacanza di un posto, le relative funzioni sono affidate ad altro dirigente preferibilmente della medesima struttura, secondo i criteri e le modalità previsti dagli art. 17 e 18, ovvero a personale dell’ottava qualifica funzionale purché in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale previsti dall’art. 16.

     2. Per le supplenze di durata inferiore a sessanta giorni gli incarichi sono conferiti, secondo i criteri e le modalità previsti dagli art. 17 e 18, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.

     2 bis. In caso di vacanza di un posto, le funzioni possono essere affidate a condizione che siano avviate le procedure per la copertura del posto fino all’espletamento delle stesse.

     2 ter. Il personale ha diritto, per il periodo di effettivo espletamento delle funzioni superiori, a percepire il trattamento economico di base ed accessorio previsto dalle norme vigenti per il posto per cui sono conferite le funzioni.

 

     Art. 20. (Albo dei dirigenti).

     1. E’ istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l’albo dei dirigenti in servizio presso l’Amministrazione regionale. Per ogni iscritto sono indicati il curriculum, i titoli accademici e professionali posseduti da tenere in considerazione nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali.

     1 bis. E’, inoltre, iscritto in apposita sezione separata, limitatamente al periodo di durata dell’incarico:

     a) il personale estraneo all’Amministrazione di cui all’art. 17;

     b) i segretari particolari di cui all’art. 35;

     c) i titolari degli incarichi fiduciari di cui all’art. 62, comma 5;

     d) il personale di ottava qualifica funzionale incaricato ai sensi degli art. 17 e 19 [15].

 

     Art. 21. (Responsabilità dirigenziale).

     1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare, i dirigenti sono responsabili:

     a) dei risultati dell’attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti;

     b) della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi stabiliti dall’organo politico e relativi ai rendimenti e ai risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

     c) delle decisioni organizzative e di gestione del personale loro assegnato, ivi compresa la responsabilità in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori;

     d) della rigorosa osservanza dei termini e delle norme sui procedimenti amministrativi.

 

     Art. 22. (Verifica dei risultati).

     1. Al fine di verificare la realizzazione degli obiettivi e il corretto funzionamento delle strutture è istituita la Commissione di valutazione. Ad essa spetta:

     a) promuovere la diffusione di sistemi di controllo per il miglioramento dell’efficienza organizzativa;

     b) verificare i costi di funzionamento, i rendimenti e la gestione delle risorse assegnate;

     c) verificare il rispetto delle norme e dei programmi.

     2. La Commissione di valutazione opera in posizione di indipendenza e risponde alla Giunta regionale. E’ composta da esperti esterni all’Amministrazione regionale, di cui uno designato dall’Assemblea dei dirigenti regionali. Ad essa è assegnato personale nell’ambito della dotazione organica dell’Amministrazione. La Commissione di valutazione può avvalersi di esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio della Regione.

     3. Con deliberazione del Consiglio regionale sono stabilite le modalità di nomina e di funzionamento della Commissione di valutazione e i criteri ed i parametri di riferimento per le verifiche di cui al comma 1. La Commissione deve valorizzare il momento del contraddittorio e deve offrire ai dirigenti l’occasione e i tempi necessari per fornire le proprie valutazioni.

     4. La Commissione di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere informazioni alle strutture regionali. I dirigenti trasmettono, per la verifica dei risultati della gestione, alla Commissione di valutazione le relazioni annuali sull’attività svolta dalle strutture cui sono preposti.

     5. La Commissione di valutazione opera sulla base di programmi annuali e in casi particolari su richiesta della Giunta regionale. La valutazione tiene conto delle condizioni organizzative ed ambientali, tempestivamente segnalate, in cui l’attività si è svolta e di eventuali vincoli ed opportunità intervenute nella disponibilità di risorse.

     6. Il dirigente che riceva comunicazione di valutazione negativa ha diritto di presentare osservazioni a giustificazione del proprio operato e del risultato della gestione.

     7. Qualora la valutazione evidenzi risultati negativi imputabili ad incapacità gestionali o negligenze, la Giunta regionale dispone, quando non vi sia già stata una precedente valutazione negativa, l’assegnazione ad altro incarico. In presenza di una precedente valutazione negativa, la Giunta regionale dispone il collocamento in disponibilità per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento accessorio connesso alle funzioni.

     8. Qualora la valutazione negativa sia accertata nei confronti di un dirigente assunto ai sensi dell’art. 16, comma 3, e dell’art. 17, comma 2, lett. b), e comma 3, lett. b), la Giunta regionale dispone la risoluzione del contratto.

 

     Art. 23. (Assegnazione di quote del bilancio).

     1. In concomitanza con l’approvazione del bilancio annuale la Giunta regionale definisce con proprio provvedimento gli obiettivi e i progetti da attuare con le relative priorità e gli indirizzi generali.

     2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio, procede all’assegnazione a ciascuna struttura dirigenziale di specifiche quote di bilancio individuando i corrispondenti capitoli.

     3. Con lo stesso provvedimento è determinata anche la quota degli importi, cui fare riferimento, relativi:

     a) al funzionamento delle strutture;

     b) al costo del personale;

     c) all’acquisizione di beni e servizi.

     4. In attesa della modifica della legge regionale che regola l’articolazione del bilancio, le assegnazioni di quote sono determinate mediante aggregazioni o disaggregazioni degli attuali capitoli.

     5. Compete ai dirigenti il potere di spesa sulle quote di bilancio assegnate dalla Giunta regionale a ciascuna struttura dirigenziale.

 

     Art. 24. (Formazione ed aggiornamento della dirigenza).

     1. La formazione e l’aggiornamento professionale dei dirigenti sono strumenti per la valorizzazione delle capacità e attitudini individuali, del più efficace e qualificato espletamento dell’attività e costituiscono titolo per la valutazione di cui all’art. 22.

     2. A fine di cui al comma 1, nel quadro degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, la struttura preposta alla formazione attiva programmi e iniziative da attuarsi direttamente avvalendosi di strutture pubbliche o private specializzate nelle discipline richieste.

     3. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti i criteri per l’accesso all’attività formativa, le modalità di partecipazione e il limite minimo annuale di impegno individuale nelle attività formative.

 

     Art. 25. (Organici della dirigenza). [16]

     [1. Con la legge di approvazione del bilancio pluriennale della Regione è definito il contingente di posti della qualifica dirigenziale, distinto per livelli di funzioni, necessario al perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi relativi al periodo di riferimento considerato. In tale dotazione sono compresi, secondo la percentuale massima prevista dall’art. 17, comma 7, i posti da coprirsi con il conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. b), e comma 3, lett. b)].

 

CAPO III

ORGANICI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

 

     Art. 26. (Istituzione degli organici).

     1. Il personale dell’Amministrazione regionale è inquadrato in unico ruolo regionale. Sono istituiti i seguenti organici:

     a) Consiglio regionale;

     b) Giunta regionale;

     c) Corpo forestale valdostano;

     d) Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione.

     d bis) personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco [17].

     2. La mobilità fra gli organici è gestita nella forma della mobilità interna, di cui all’art. 28.

 

     Art. 27. (Rilevazione delle dotazioni e ricognizione delle vacanze degli organici).

     1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede alla rilevazione nominativa di tutto il personale con rapporto di lavoro con l’Amministrazione regionale e con gli enti di cui all’art. 1, comma 1, distinguendolo per:

     a) contratto di diritto privato o di diritto pubblico;

     b) posto di titolarità e sede effettiva di servizio;

     c) qualifica funzionale e profilo professionale;

     d) posizione: ruolo, ruolo soprannumerario, comando, distacco, fuori ruolo, a tempo parziale, non di ruolo, con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.

     2. Analogamente la Giunta regionale procede, con le modalità di cui al comma 1, all’individuazione dei posti vacanti, disponibili per la mobilità e per le assunzioni.

     3. Sulla base della riorganizzazione delle strutture regionali, di cui agli art. 6 e 7 e dell’applicazione dei criteri di cui all’art. 61 e della conseguente attribuzione delle attività e competenze a ciascuna struttura regionale, si procede alla revisione delle dotazioni di personale di ciascuna struttura regionale, attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, ferma restando la consistenza complessiva della dotazione organica definita con legge regionale.

 

     Art. 28. (Mobilità).

     1. L’Amministrazione regionale utilizza la mobilità interna quale strumento:

     a) per la gestione dinamica degli organici regionali;

     b) per soddisfare i fabbisogni di personale che si determinano sulla base dell’evolversi delle esigenze di servizio;

     c) di accrescimento professionale del personale.

     2. La mobilità si attua mediante:

     a) assegnazione;

     b) trasferimento.

     3. Nell’ambito dell’organico di titolarità, della qualifica funzionale e del profilo professionale di appartenenza il personale è assegnato alle singole strutture in relazione al fabbisogno determinato sulla base dei criteri di cui all’art. 6.

     4. Il personale può essere trasferito, nell’ambito della qualifica funzionale di appartenenza, a domanda o per esigenze organizzative dell’amministrazione:

     a) da un organico all’altro;

     b) da un profilo professionale ad un altro;

     c) dall’Amministrazione regionale agli enti locali della regione Valle d’Aosta, a seguito dell’espletamento delle operazioni di cui all’art. 27.

     5. Per esigenze organizzative temporanee, nel rispetto della qualifica funzionale di appartenenza, può essere disposta, per periodi di tempo predeterminati, l’utilizzazione di personale da un organico all’altro. Detto personale conserva l’assegnazione nel posto di provenienza e non può essere sostituito.

     6. Il personale può transitare ad altro profilo professionale della stessa qualifica funzionale, purché sia in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al nuovo profilo.

     7. Nei casi in cui il personale non sia in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al nuovo profilo, il trasferimento è subordinato al superamento di una prova di idoneità professionale, da svolgersi secondo le modalità previste per i concorsi e nei casi stabiliti dal regolamento di cui all’art. 31.

     8. Nei casi di mobilità di cui al comma 2 al personale spetta il trattamento economico relativo al nuovo posto.

     9. La mobilità in entrata e in uscita dall’organico delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione resta disciplinata dalle norme vigenti.

     10. Non è ammessa la mobilità dagli altri organici a quello del Corpo forestale della Valle d'Aosta, limitatamente ai profili professionali di funzionario forestale, ispettore forestale, sovrintendente forestale, agente forestale ed armiere e a quello professionista dell'area tecnico-operativa del Corpo valdostano dei vigili del fuoco [18].

     10bis. I funzionari forestali, gli ispettori forestali, i sovrintendenti forestali e gli agenti forestali del Corpo forestale della Valle d’Aosta che abbiano maturato un’anzianità di servizio superiore a cinque anni e che siano transitati in altri organici del ruolo unico regionale possono essere nuovamente trasferiti a domanda nell’organico del Corpo, purché in possesso della prescritta idoneità psicofisica. Se la domanda è accolta, l’interessato è collocato nel profilo professionale di appartenenza al momento dell’uscita [19].

     10ter. L’opzione di cui al comma 10bis può essere esercitata entro il termine massimo di cinque anni [20].

 

     Art. 29. (Comando).

     1. La mobilità può essere attuata anche attraverso l’istituto del comando, limitatamente a posti vacanti della dotazione organica dell’Amministrazione, da e verso altri enti pubblici, su assenso del dipendente interessato:

     a) per comprovate esigenze di servizio;

     b) per esigenze connesse a specifiche professionalità, per cui non sia possibile provvedere con personale già in servizio;

     c) per consentire l’interscambio di esperienze, la formazione e l’aggiornamento professionale.

     2. Il comando è disposto per tempo determinato e può essere rinnovato per esigenze di servizio dell’Amministrazione regionale [21].

     3. Il personale comandato presso l’Amministrazione regionale deve essere in possesso della qualifica corrispondente a quella del posto vacante per cui è disposto il comando.

     4. L’onere per il personale comandato è a carico dell’ente presso il quale il dipendente opera funzionalmente.

     4 bis. Al personale comandato possono essere conferiti incarichi dirigenziali purché in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alla qualifica dirigenziale di cui all’art. 16. In tal caso non si applica l’art. 17, comma 6 [22].

 

     Art. 30. (Assunzioni).

     1. Il reclutamento del personale non dirigenziale dell’Amministrazione regionale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:

     a) concorso pubblico per esami, per titoli, per titoli ed esami;

     b) corso-concorso pubblico;

     c) chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), previa selezione. Ai fini dell’avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell’individuo, e non solo della minorazione fisica o psichica.

     2. L’accesso ai ruoli regionali è subordinato all’accertamento preliminare della conoscenza della lingua francese e/o italiana [23].

     3. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili, ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, quelli vacanti alla data del bando [24].

     4. La Giunta regionale approva le graduatorie e dichiara i vincitori del concorso. Le graduatorie dei concorsi e dei corsi-concorsi pubblici per la copertura dei posti e delle selezioni hanno validità triennale dalla data di approvazione della graduatoria. La graduatoria approvata è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione [25].

     5. Le graduatorie sono utilizzate per la copertura dei posti degli organici regionali che si siano resi disponibili successivamente all’approvazione dei relativi bandi di concorso [26].

     6. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui ai comma 3, 4 e 5, si applicano anche alle graduatorie di concorsi pubblici approvate a decorrere dal 1° gennaio 1995.

     7. Le prove di selezione per l’assunzione del personale appartenente alle categorie protette di cui alla l. 482/1968 si svolgono secondo le modalità previste per l’assunzione di personale regionale.

     8. L’atto di assunzione determina la titolarità in un posto degli organici di cui all’art. 26, comma 1. Sulla base dei criteri di cui agli art. 6 e 27 si procede all’assegnazione del personale alle singole strutture facenti capo all’organico di titolarità.

     9. Il contratto di lavoro deve stipularsi per iscritto e deve essere sottoscritto da entrambe le parti prima dell’effettiva ammissione in servizio.

     10. Il contratto prevede l’effettuazione di un periodo di prova, durante il quale ciascuna delle parti può recedere senza obbligo di preavviso e al termine del quale l’assunzione diventa definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianità di servizio del prestatore di lavoro. L’assunzione del prestatore di lavoro per il periodo di prova deve risultare da atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti. Il termine di durata del periodo di prova è di tre mesi per i posti fino alla quinta qualifica funzionale inclusa e di sei mesi per i restanti posti.

     11. Il mancato superamento del periodo di prova è dichiarato e comunicato all’interessato dal dirigente competente in materia di personale, su proposta del responsabile del servizio presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa, entro il termine di scadenza del periodo di prova stesso. La proposta deve pervenire almeno dieci giorni prima di tale scadenza.

     12. Il mancato superamento del periodo di prova da parte del dirigente è dichiarato e comunicato all’interessato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del dirigente sovraordinato responsabile del servizio a cui il dirigente è stato assegnato, entro il termine di scadenza dello stesso periodo di prova. La proposta deve pervenire almeno dieci giorni prima di tale scadenza.

 

     Art. 30 bis. (Passaggi interni). [27]

     1. Il regolamento di ciascun ente stabilisce la percentuale dei posti vacanti della dotazione organica della singola posizione interessata che possono essere ricoperti per passaggi interni nel sistema di classificazione del personale non appartenente alla qualifica unica dirigenziale. Il regolamento deve garantire, nel rispetto dei principi costituzionali e dei principi della presente legge, l’accesso dall’esterno in misura adeguata per ciascuna posizione.

     2. Sono fatte salve le norme speciali vigenti per il Corpo forestale valdostano e per il Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

     3. I passaggi interni di cui al comma 1 avvengono mediante procedure selettive volte all’accertamento dell’idoneità e/o della professionalità richiesta.

     4. I contratti collettivi stipulati ai sensi della presente legge stabiliscono i criteri per la definizione delle procedure selettive di cui al comma 3 ed i requisiti per la partecipazione alle procedure stesse.

     5. Gli enti, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e sulla base dei criteri e dei requisiti di cui al comma 4 disciplinano, con propri atti, la tipologia delle prove di selezione e la valutazione dei titoli utili ai passaggi interni. Per la Regione si provvede con deliberazione della Giunta regionale.

     6. Riguardo alle forme di pubblicità ed alle modalità di svolgimento delle prove di selezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti relative ai concorsi per l’accesso dall’esterno.

     7. Fino all’approvazione dei regolamenti ed atti e alla stipula dei contratti collettivi previsti dal presente articolo, gli enti di cui all’art. 1 della presente legge continuano ad applicare le norme sull’accesso previste dal regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull’accesso agli organici dell’Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d’Aosta), come modificato dai regolamenti regionali 28 aprile 1998, n. 4 e 17 agosto 1999, n. 3.

 

     Art. 31. (Modalità di accesso).

     1. Nel rispetto delle norme contenute nella presente legge, le modalità di accesso sono definite con regolamento regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta normativa, nell’osservanza dei seguenti criteri fondamentali:

     a) concentrazione e rapidità dei tempi e modi di svolgimento, secondo una programmazione definita annualmente dalla struttura competente in materia di personale;

     b) unicità dei concorsi e delle selezioni per identiche qualifiche e profili professionali;

     c) adozione di meccanismi informatici o di altri strumenti atti a ridurre la discrezionalità della valutazione e ad accelerare le procedure;

     d) composizione delle commissioni esaminatrici esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, estranei agli organi di direzione politica dell’Amministrazione ed a cariche politiche e sindacali, e nel rispetto del criterio di terzietà nei confronti dell’Amministrazione regionale.

     2. In particolare, sono individuati con regolamento regionale:

     a) i requisiti per l’accesso;

     b) le categorie riservatarie e i titoli di precedenza;

     c) il contenuto dei bandi di concorso;

     d) la tipologia delle prove, la valutazione dei titoli e tutto quanto attiene allo svolgimento delle procedure concorsuali;

     e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici.

     3. Con regolamento sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all’accesso dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

     4. Il regolamento regionale di attuazione prevede, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e della vigente normativa sul lavoro, i casi di nullità o di annullabilità del contratto, salvi comunque gli effetti previsti dall’art. 2126 del codice civile.

     5. Le commissioni di concorso per l’accesso alle qualifiche del Corpo forestale valdostano sono costituite secondo le disposizioni in vigore per il restante personale regionale.

 

     Art. 32. (Compensi ai componenti delle commissioni di concorso).

     1. Ai componenti delle commissioni e delle sottocommissioni giudicatrici di concorso e di selezioni estranei all'Amministrazione regionale spetta un compenso lordo nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto, in particolare, del numero dei candidati presenti a ciascuna prova di concorso e delle giornate di effettivo lavoro delle commissioni [28].

     2. Ai componenti delle commissioni di concorso spetta, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, nella misura e con le modalità previste per il personale della Regione.

     3. Ai componenti dimissionari e subentrati compete il compenso di cui al comma 1 in misura proporzionale rispetto alle giornate di effettiva partecipazione al lavoro delle commissioni.

 

     Art. 33. (Conferimento dei posti).

     1. Ai candidati è notificato l’esito del concorso e i vincitori sono invitati, nel termine di trenta giorni, a:

     a) presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti, compreso quello relativo all’idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a concorso;

     b) sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

     2. In caso di mancato rispetto del termine indicato al comma 1, salvo giustificato motivo, o di mancanza dei requisiti prescritti, il dirigente competente in materia di personale pronuncia la decadenza del candidato dalle graduatorie di merito.

 

     Art. 34. (Segreterie dei componenti della Giunta regionale).

     1. Il Presidente della Giunta si avvale di una segreteria composta dal segretario particolare, che ne è responsabile, e da un massimo di tre dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali e assegnati all’organico della Giunta regionale.

     2. Gli Assessori regionali si avvalgono di una segreteria composta dal segretario particolare, che ne è responsabile, e da un massimo di due dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali e assegnati all’organico della Giunta regionale.

     3. Alle segreterie dei componenti della Giunta regionale compete l’espletamento delle attività conseguenti alle funzioni attribuite al Presidente e agli Assessori, non riconducibili all’ambito di competenza delle strutture organizzative della Giunta regionale, e in particolare:

     a) la preparazione dei contatti del Presidente e degli Assessori con uffici, enti, organismi e cittadini, anche per la partecipazione a commissioni, comitati, gruppi di lavoro nonché a manifestazioni per le quali sia previsto il loro intervento;

     b) lo svolgimento di funzioni di pubbliche relazioni;

     c) la tenuta dell’agenda degli impegni e il disbrigo della corrispondenza riservata.

     3 bis. Al termine delle assegnazioni alle segreterie dei componenti della Giunta regionale, il personale appartenente alle qualifiche funzionali è riassegnato all’originaria struttura; sono fatte salve eventuali assegnazioni di diritto intervenute in applicazione delle disposizioni che disciplinano la mobilità [29].

     3 ter. Il personale delle qualifiche funzionali assegnato alle segreterie dei componenti della Giunta regionale ai sensi del presente articolo può essere sostituito per l’intera durata del periodo di assegnazione [30].

 

     Art. 35. (Segretari particolari).

     1. Alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta e degli Assessori è posto un segretario particolare.

     2. I segretari particolari possono essere scelti tra il personale regionale o fra personale estraneo all’Amministrazione regionale, in possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione all’impiego regionale, fatta eccezione per il titolo di studio [31].

     3. L’incarico di segretario particolare è a tempo determinato e comunque non superiore alla durata in carica degli organi che lo hanno conferito.

     4. L’incarico e l’eventuale revoca sono disposte, su proposta degli organi di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze, dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e dalla Giunta regionale.

     5. Ai segretari particolari spetta il trattamento economico, di base ed accessorio, previsto per la qualifica unica dirigenziale e si applicano le norme di stato giuridico e contrattuali sul rapporto di lavoro dei dipendenti regionali. Fino alla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale dell’area dirigenziale, ai segretari particolari è attribuito il trattamento economico di base ed accessorio della qualifica vicedirigenziale.

     6. L’incarico di segretario particolare è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato retribuito nonché con concomitanti incarichi di studio e consulenza.

     7. [32].

 

TITOLO III

RELAZIONI SINDACALI

 

     Art. 36. (Strumenti).

     1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

     a) contrattazione collettiva;

     b) [33];

     c) concertazione [34];

     d) informazione;

     e) interpretazione dei contratti.

 

     Art. 37. (Contratti collettivi).

     1. La contrattazione collettiva per il personale facente capo agli enti di cui all’art. 1, comma 1, può essere articolata su tre livelli: regionale, di settore e decentrata. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi ai sensi dell’art. 3, e sulle materie di cui all’articolo 30 bis, comma 4. La contrattazione collettiva disciplina, inoltre, il sistema di classificazione di tutto il personale, escluso quello appartenente alla qualifica unica dirigenziale, ed i relativi titoli di studio per l’avanzamento [35].

     2. L’Amministrazione regionale e gli enti di cui all’art. 1, comma 1, costituiscono un unico comparto di contrattazione. Eventuali modificazioni del comparto unico possono essere apportate, sulla base di accordi stipulati tra l’Agenzia di cui all’art. 46, in rappresentanza della parte pubblica, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e/o regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa intesa con le amministrazioni e gli enti interessati.

     3. Fino a quando non sia stata costituita l’Agenzia regionale per le relazioni sindacali, in rappresentanza della parte pubblica provvedono il Presidente della Giunta regionale, o il titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o enti, che possono avvalersi dei competenti dirigenti.

     4. La contrattazione collettiva di settore e decentrata è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative delle amministrazioni o enti, la tutela dei dipendenti e gli interessi degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi regionali del comparto unico [36].

     5. I contratti collettivi regionali sono stipulati dall’Agenzia di cui all’art. 46 per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dai rappresentanti di ciascuna organizzazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale e/o regionale [37].

     6. Le amministrazioni e gli enti osservano gli obblighi assunti con i contratti collettivi di cui al presente articolo. Essi vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

 

     Art. 38. (Procedimento di contrattazione).

     1. L’Agenzia regionale di cui all’art. 46, entro cinque giorni dalla conclusione delle trattative, trasmette alla Giunta regionale e al Consiglio permanente degli enti locali, ai fini dell’autorizzazione alla sottoscrizione, il testo concordato dei contratti collettivi regionali di cui agli art. 37 e 39, corredato da appositi prospetti contenenti:

     a) l’individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto;

     b) la quantificazione complessiva della spesa diretta e indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata, con l’indicazione della copertura complessiva per l’intero periodo di validità [38].

     2. Il Consiglio permanente degli enti locali esprime parere sul testo concordato dei contratti collettivi regionali entro trenta giorni dalla data di trasmissione del testo stesso da parte dell’Agenzia regionale per le relazioni sindacali. Decorso tale termine il parere si intende favorevole. La Giunta regionale, nei quindici giorni successivi all’acquisizione del parere del Consiglio permanente degli enti locali o al decorso del termine, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l’altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente della Regione. Decorso tale termine l’autorizzazione si intende rilasciata [39].

     3. La contrattazione di settore riguarda distintamente le aree dell’Amministrazione regionale, dei Comuni e Comunità montane e degli altri enti di cui all’art. 1. L’Amministrazione regionale, i Comuni e Comunità montane e gli altri enti di cui all’art. 1 definiscono, per ciascun settore, con apposita intesa, l’organo abilitato ad impartire gli atti di indirizzo e provvedono a costituire la delegazione di parte pubblica e ad individuare il suo presidente. La delegazione di parte sindacale è quella abilitata alla contrattazione regionale di comparto. La verifica del testo concordato del contratto viene effettuata dall’organo che ha impartito gli atti di indirizzo, che attesta la conformità agli stessi. Trascorsi quindici giorni senza che siano effettuati rilievi il presidente della delegazione trattante sottoscrive il contratto per la parte pubblica [40].

     3 bis. La contrattazione decentrata si attua in tutti gli enti di cui all’art. 1. Ciascun ente individua la delegazione di parte pubblica. La delegazione di parte sindacale, fino al momento in cui saranno disciplinate, con legge regionale, le rappresentanze sindacali unitarie, è costituita dalle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto regionale di comparto. La verifica del testo concordato del contratto viene effettuata dall’organismo di controllo gestionale o contabile dell’ente riguardo alla copertura finanziaria e dal legale rappresentante dell’ente riguardo alla conformità sia alle norme del contratto collettivo regionale di comparto che a quelle del contratto di settore [41].

     4. Non può essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi regionali che comportano, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel bilancio pluriennale della Regione, nei documenti finanziari approvati dal Consiglio regionale e nei corrispondenti documenti delle altre amministrazioni o enti. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei contratti, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime. I contratti collettivi devono prevedere la possibilità di prorogare l’efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l’esecuzione parziale o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

     5. L’Assessorato regionale competente in materia di bilancio e finanze attesta la copertura finanziaria dell’onere derivante dalla contrattazione collettiva con riferimento a quello da porre a carico del bilancio della Regione [42].

     6. La spese destinate alla contrattazione collettiva regionale per l’intero periodo di validità dei contratti devono essere indicate nei bilanci pluriennali degli enti e delle amministrazioni di cui all’art. 46, comma 1, determinando le quote relative a ciascuno degli anni considerati.

     7. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale con apposita relazione sull’andamento della contrattazione regionale e decentrata, sulla produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell’attività amministrativa, e riferisce altresì alla competente commissione consiliare sui contenuti dei contratti collettivi regionali entro trenta giorni dalla sottoscrizione.

 

     Art. 39. (Contrattazione per l’area dirigenziale).

     1. E’ prevista una autonoma separata area di contrattazione per il personale della qualifica unica dirigenziale.

     2. Il contratto collettivo regionale dell’area separata di cui al comma 1 è stipulato dall’Agenzia regionale per le relazioni sindacali per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e/o regionale e da quelle maggiormente rappresentative della categoria sul piano nazionale e/o regionale.

 

     Art. 40. (Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro).

     1. La contrattazione collettiva regionale definisce le forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini

dell’organizzazione del lavoro nelle amministrazioni e enti di cui all’art. 1, comma 1. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione, nonché nelle commissioni di concorso.

     2. La contrattazione collettiva regionale indica forme e procedure di partecipazione che sostituiscono le commissioni del personale e gli organismi di gestione comunque denominati.

 

          Art. 41. (Esame). [43]

 

     Art. 42. (Concertazione). [44]

     1. Ciascuno dei soggetti trattanti, ricevuta l’informazione ai sensi dell’art. 43, può attivare la concertazione, per le materie previste dai contratti collettivi regionali del comparto unico. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine massimo di trenta giorni. Dell’esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.

 

     Art. 43. (Informazione). [45]

     1. L’informazione si svolge sulle materie e con le modalità previste dai contratti collettivi regionali dei comparto unico.

 

     Art. 44. (Interpretazione autentica dei contratti collettivi).

     1. Quando insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’art. 38, sostituisce la clausola controversa in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.

     2. L’accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall’accordo medesimo con il consenso delle parti interessate.

 

     Art. 45. (Trattamento economico).

     1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi regionali.

     2. Le amministrazioni e gli enti di cui all’art. 1, comma 1, garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

     3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:

     a) alla produttività individuale;

     b) alla produttività collettiva tenendo conto dell’apporto di ciascun dipendente;

     c) all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.

     4. Compete ai dirigenti la valutazione dell’apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell’ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.

 

     Art. 46. (Agenzia regionale per le relazioni sindacali).

     1. E’ istituita l’Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli enti e delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 1, retta dal Comitato direttivo di cui al comma 3, dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza della Giunta regionale [46].

     2. L’Agenzia regionale rappresenta, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva, gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1. Ha lo scopo di assicurare che la disciplina contrattuale e le retribuzioni dei dipendenti garantiscano il maggiore rendimento dei servizi pubblici per la collettività, con il minore onere per essa.

     3. Il Comitato direttivo dell’Agenzia regionale è costituito da cinque componenti nominati con deliberazione della Giunta regionale. Tre membri sono designati dalla Giunta regionale; uno dall’Associazione dei sindaci della Valle d’Aosta e uno dall’Associazione dei Presidenti delle Comunità montane. Il presidente è scelto fra i componenti del Comitato direttivo.

     4. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione. Non possono far parte del comitato persone che rivestano cariche pubbliche elettive, ovvero incarichi direttivi o esecutivi in partiti politici o in sindacati dei lavoratori, nonché coloro che abbiano avuto nel biennio precedente od abbiano incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. Il Comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Comitato delibera a maggioranza dei suoi componenti.

     5. L’Agenzia regionale si attiene alle direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale, previa intesa con gli altri enti e amministrazioni pubbliche e previo parere degli enti locali per il personale rispettivamente dipendente. Il parere degli enti locali è reso, entro quindici giorni dalla richiesta scaduti i quali il parere s’intende favorevole, dall’Associazione dei sindaci della Valle d’Aosta e dall’Associazione dei Presidenti delle Comunità montane. L’Agenzia deve motivare le decisioni assunte in difformità dal parere reso dall’Associazione dei sindaci della Valle d’Aosta e dall’Associazione dei Presidenti delle Comunità montane.

     6. Le direttive indicano, tra l’altro:

     a) i criteri generali della disciplina contrattuale del pubblico impiego e delle sue vicende modificative;

     b) i criteri di inquadramento;

     c) le disponibilità finanziarie totali, con riferimento ai documenti di programmazione finanziaria e di bilancio approvati dal Consiglio regionale o dai competenti organi delle amministrazioni o enti e il totale della spesa per retribuzioni;

     d) i criteri per l’attribuzione, in sede di contrattazione decentrata, di voci della retribuzione legate ai rendimenti e ai risultati del personale e della gestione complessiva;

     e) gli standards di rendimento e di risultato e i criteri per verificarli.

     7. Per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale, è emanato apposito regolamento entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Con tale regolamento sono definite altresì le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del bilancio della Regione.

     8. L’Agenzia regionale si avvale per lo svolgimento dei propri compiti di non più di otto dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o di fuori ruolo provenienti dalle amministrazioni o enti di cui al comma 1 e di non più di cinque esperti, utilizzabili nelle forme e per le esigenze previste nel regolamento di cui al comma 7. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano stato giuridico e trattamento economico delle amministrazioni di provenienza e sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. Dopo un biennio di attività dell’Agenzia regionale, si provvede, con regolamento, valutati i carichi di lavoro, a modificare il contingente di personale.

 

     Art. 47. (Rappresentatività sindacale).

     1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego), per determinare la maggiore rappresentatività sul piano regionale di organizzazioni sindacali locali si applicano le disposizioni dell’art. 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d’Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali).

 

     Art. 48. (Aspettative e permessi sindacali).

     1. Ai fini del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva regionale ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato tra il Presidente della Giunta regionale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e/o regionale, da recepire con deliberazione della Giunta regionale.

     2. L’accordo di cui al comma 1:

     a) determina i limiti delle aspettative e dei permessi sindacali, tenendo conto:

     1) della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni;

     2) della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato;

     b) prevede il divieto di cumulare permessi sia giornalieri che orari;

     c) definisce tempi e modalità per l’applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), e successive modificazioni, in materia di aspettative e permessi sindacali;

     d) prevede che l’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali sia certificata al capo del personale dell’amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso.

     3. Fino all’adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 restano in vigore le disposizioni in materia di aspettative e permessi sindacali di cui all’art. 39 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 (Norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione) e all’art. 5 della legge regionale 19 agosto 1992, n. 42 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo per il triennio 1991-1993 relativa al personale regionale).

     4. Le amministrazioni e gli enti di cui all’art. 45, comma 2, sono tenuti a fornire alla Presidenza della Giunta regionale:

     a) i dati relativi ai permessi sindacali;

     b) gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a coprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali.

TITOLO IV

RAPPORTO DI LAVORO

 

     Art. 49. (Mansioni).

     1. E’ compito dei dirigenti curare l’inserimento di ogni dipendente nella propria struttura, attraverso una chiara definizione del ruolo organizzativo ricoperto, delle responsabilità e mansioni assegnate, degli obiettivi della propria attività.

     2. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

     3. Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, a compiti e mansioni immediatamente inferiori, se richiesto dal dirigente della struttura organizzativa cui è assegnato, senza che ciò comporti alcuna variazione agli effetti giuridici ed economici.

 

     Art. 50. (Attribuzione temporanea di mansioni superiori).

     1. Per obiettive esigenze di servizio, possono essere conferite ai dipendenti mansioni superiori:

     a) nel caso di vacanza di un posto in organico, per un periodo non superiore a sei mesi dal verificarsi della vacanza, salva la possibilità di attribuire le mansioni superiori ad altri dipendenti per non oltre sei mesi ulteriori dalla vacanza stessa [47];

     b) nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo dell’assenza, escluso il periodo di congedo ordinario.

     2. L’assegnazione di mansioni superiori può essere disposta nei casi di cui al comma 1, qualora non sia possibile attribuire le mansioni ad altro personale di pari qualifica funzionale, al personale prescelto, di norma, nell’ambito della stessa struttura organizzativa, in possesso:

     a) di idoneità già conseguita in concorsi precedenti relativi al profilo professionale per cui è disposta l’attribuzione temporanea di mansioni superiori;

     b) in via subordinata, dei requisiti richiesti per l’accesso al posto per cui è disposta l’attribuzione temporanea di mansioni superiori [48].

     3. In caso di vacanza del posto, le funzioni possono essere affidate a condizione che siano avviate le procedure per la copertura del posto fino all’espletamento delle stesse.

     4. L’attribuzione di funzioni superiori è disposta con decreto motivato del dirigente preposto alla struttura organizzativa presso cui il dipendente è destinato a svolgere le funzioni superiori e previo parere favorevole del dirigente della struttura di provenienza.

     5. L’esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all’assegnazione definitiva delle stesse.

     6. Il dipendente ha diritto, per il periodo di effettivo espletamento delle funzioni superiori, a percepire il trattamento economico di base ed accessorio previsto dalle norme vigenti per il posto per cui sono conferite le mansioni.

     7. Con regolamento regionale sono individuati criteri certi di priorità nell’impiego flessibile del personale tenuto conto di quanto previsto dall’art. 61 e per l’attribuzione di mansioni superiori.

 

     Art. 51. (Incarichi e incompatibilità).

     1. Il dipendente non può esercitare alcun commercio, industria o professione, ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici e privati o cariche in società costituite a scopo di lucro, salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.

     1 bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle cariche assunte dal dipendente in qualità di presidente o di componente degli organi di amministrazione di enti, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione, nonché di società partecipate, anche indirettamente, dalla Regione, dagli enti locali e dagli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1. Il divieto non si applica parimenti agli impieghi assunti dai dipendenti della categoria D e della qualifica unica dirigenziale nelle medesime società. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il dipendente è collocato in aspettativa non retribuita per l'intera durata della carica o del rapporto d'impiego [49].

     2. L’Amministrazione regionale può conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti d’ufficio. Al dipendente nominato si applica l’art. 4 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 (Norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione). La lett. b) del comma 1 dell’art. 11 della legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 (Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale) è abrogata.

     3. Il dipendente può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro autonomo occasionale a favore di soggetti privati ovvero ad assumere cariche in organizzazioni non aventi fini di lucro, a condizione che le prestazioni:

     a) non rientrino nell’oggetto dell’attività svolta presso l’Amministrazione regionale;

     b) non pregiudichino il regolare espletamento dei compiti d’ufficio;

     c) siano svolte al di fuori dell’orario di lavoro.

     4. Il dipendente può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro autonomo occasionale a favore di enti pubblici situati nel territorio della regione sempre che:

     a) non sia pregiudicato il regolare espletamento dei compiti d’ufficio;

     b) tali prestazioni siano svolte al di fuori dell’orario di lavoro;

     c) tali prestazioni non concernano materie relative alle mansioni svolte in qualità di dipendente regionale.

     5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare accertamenti sulle attività extra ufficio dei dipendenti. Il dipendente che svolga attività non autorizzata è diffidato ad eliminare tale situazione entro il termine perentorio stabilito nell’atto di diffida. La circostanza che il dipendente abbia obbedito alla diffida non preclude l’eventuale azione disciplinare.

     5 bis. Il conferimento di incarichi dirigenziali a personale estraneo all’Amministrazione regionale, ivi compresi gli incarichi di cui all’articolo 62, comma 5, è subordinato alla sospensione, per il periodo corrispondente alla durata dell’incarico, dello svolgimento di prestazioni lavorative derivanti da eventuali rapporti di impiego precedentemente assunti o dello svolgimento di prestazioni professionali. [50]

     6. [Restano salve le particolarità degli istituti che disciplinano il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 64 (Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale)] [51].

 

     Art. 52. (Responsabilità).

     1. Il dipendente è direttamente responsabile, nell’ambito delle attribuzioni assegnategli, del risultato del lavoro effettuato ed in particolare delle istruzioni impartite, dell’attività di controllo direttamente svolta, del rispetto delle prescrizioni eventualmente ricevute e delle norme, procedure e prassi definite, nonché delle omissioni in attività cui è tenuto.

     2. Ogni atto, anche preparatorio, deve recare l’indicazione del suo estensore.

     3. Al fine di verificare il puntuale e corretto conseguimento degli obiettivi fissati, l’esercizio dell’attività di competenza del singolo dipendente o gruppo di lavoro è assoggettabile in ogni fase a verifiche e controlli da parte dei rispettivi dirigenti, i quali, in caso di mancato, tardivo o insufficiente risultato provvedono ad accertare se l’organizzazione del lavoro, le istruzioni impartite e le procedure esistenti hanno determinato o influito negativamente sulle prestazioni del singolo dipendente.

     4. Il dipendente è responsabile della cura e conservazione dei documenti d’ufficio nonché dei beni e delle attrezzature di cui dispone per ragioni d’ufficio.

     5. Oltre alla responsabilità amministrativa i dipendenti sono soggetti alla responsabilità penale, civile e contabile secondo le vigenti disposizioni di legge.

 

     Art. 53. (Codice di comportamento).

     1. Nell’espletamento dei propri compiti, il dipendente deve sempre ispirare le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell’interesse pubblico che gli è affidato.

     2. Il dipendente è tenuto a prestare la propria opera per tutto l’orario stabilito e deve esprimere nell’assolvimento dei propri compiti contributo intellettuale, spirito d’iniziativa, capacità decisionale, autocontrollo, adeguati alla qualifica funzionale di appartenenza, conformandosi all’impostazione collegiale ed interdisciplinare del lavoro. Egli deve impegnarsi a svolgere i propri compiti nel modo più semplice ed efficiente, e non può rifiutare di assumere le responsabilità connesse ai propri compiti.

     3. Il dipendente deve destinare i beni e le risorse di cui dispone per ragioni d’ufficio all’adempimento dei compiti d’ufficio, e deve preoccuparsi della loro custodia e conservazione. Egli non può utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio.

     4. Il dipendente deve preoccuparsi di mantenere una posizione di indipendenza al fine della cura esclusiva dell’interesse pubblico che gli è affidato. Egli non può accettare benefici da parte di chi abbia interessi specificamente coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti d’ufficio, e deve evitare di prendere decisioni o compiere azioni inerenti a tali compiti in situazioni, effettive o apparenti, di conflitto d’interessi.

     5. Il dipendente deve agire con imparzialità ed evitare trattamenti di favore, respingendo le pressioni indebite. Egli deve prendere le proprie decisioni nella massima trasparenza, evitando di creare o di fruire di situazioni di privilegio e di fare discriminazioni.

     6. Nei rapporti con i cittadini, il dipendente deve dimostrare la massima disponibilità e non può impedire o rendere difficile l’esercizio dei loro diritti. Egli deve favorire l’accesso dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciÿ non sia escluso dagli obblighi di riservatezza secondo quanto previsto dall’art. 25 della l.r. 59/1991, fornire tutte le notizie e le spiegazioni necessarie affinché il cittadino possa valutare le decisioni ed i comportamenti dei dipendenti.

     7. La Giunta regionale definisce, nell’ambito dei principi generali di condotta di cui al presente articolo, e entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un codice di comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione regionale, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che l’Amministrazione rende ai cittadini.

 

     Art. 54. (Pari opportunità).

     1. L’Amministrazione regionale, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

     a) riserva alle donne, salvo motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, nel rispetto dei criteri di composizione delle commissioni esaminatrici;

     b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;

     c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nell’amministrazione.

 

     Art. 55. (Orario di lavoro).

     1. L’orario di lavoro è di trentasei ore settimanali. L’orario di lavoro, nell’ambito dell’orario d’obbligo contrattuale, è funzionale all’orario di servizio.

     2. L’orario settimanale di lavoro può essere articolato:

     a) su cinque giorni, dal lunedì al venerdì;

     b) su sei giorni, dal lunedì al sabato.

     3. L’orario di servizio deve assicurare il funzionamento degli uffici sia nelle ore antimeridiane sia in quelle pomeridiane.

     4. La prestazione ordinaria individuale di lavoro deve, di norma, essere distribuita in un arco massimo giornaliero di dieci ore.

     5. Nel rispetto dei limiti di cui al presente articolo, la programmazione dell’orario di lavoro e l’articolazione dello stesso sono definite dai dirigenti, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti.

     6. Restano salve le particolarità degli istituti che disciplinano il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui alla l.r. 64/1989.

 

     Art. 56. (Infermità per causa di servizio e accertamenti di idoneità).

     1. Il dipendente che abbia contratto un’infermità imputabile a causa di servizio può chiedere il riconoscimento di un equo indennizzo.

     2. All’accertamento della dipendenza da causa di servizio provvedono i competenti organi sanitari [52].

     3. Un apposito regolamento disciplina il procedimento diretto all’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata e quello diretto ad ottenere la concessione di un equo indennizzo.

     4. A fronte di periodi eccezionalmente prolungati di malattia l’amministrazione può richiedere un accertamento sul permanere dell’idoneità allo svolgimento delle mansioni affidate. Tale accertamento è compiuto dai competenti organi sanitari [53].

     5. [54].

 

     Art. 57. (Aspettativa per mandato politico).

     1. I dipendenti regionali eletti al Parlamento nazionale e al Parlamento europeo sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell’indennità parlamentare del trattamento economico in godimento presso l’Amministrazione regionale, che resta a carico della medesima.

     2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

     3. Il collocamento in aspettativa decorre dalla data di proclamazione degli eletti.

     4. Ai dipendenti regionali eletti nel Consiglio regionale si applicano le disposizioni della legge regionale 27 agosto 1994, n. 65 (Disposizioni concernenti l’aspettativa e la sospensione dei consiglieri regionali ed ulteriori modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69).

     5. Negli altri casi si applica la legge regionale 18 maggio 1993, n. 35 (Norme concernenti le aspettative ed i permessi a favore dei dipendenti regionali chiamati a ricoprire cariche elettive - Modificazioni).

 

     Art. 58. (Dimissioni volontarie).

     1. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto.

     2. L’Amministrazione decide in merito alla domanda di dimissioni entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

     3. Il personale che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell’adempimento dei doveri d’ufficio finché non gli è comunicata l’accettazione delle dimissioni.

     4. L’accettazione delle dimissioni può essere ritardata o rifiutata quando il personale sia sottoposto a procedimento disciplinare.

TITOLO V

CONTROLLO DELLA SPESA

 

     Art. 59. (Controlli interni sugli atti).

     1. Gli atti amministrativi e di diritto privato adottati dai dirigenti regionali ai sensi della presente legge, qualora comportino entrate o spese, sono sottoposti all’esame preventivo da parte della struttura competente in materia di bilancio e finanze, che verifica la corretta imputazione al bilancio, l’idoneità della documentazione a corredo e appone il visto di regolarità contabile, obbligatorio e vincolante ai fini dell’esecutività dell’atto.

     2. Gli atti amministrativi e di diritto privato di competenza degli organi regionali sono soggetti sia alle procedure di cui al comma 1 sia al parere di legittimità del dirigente preposto alla struttura regionale competente.

 

     Art. 60. (Provvedimenti adottati dai dirigenti).

     1. Gli atti amministrativi dei dirigenti regionali sono pubblicati secondo la normativa vigente.

     2. Si applicano agli atti amministrativi adottati dai dirigenti regionali le disposizioni di cui agli art. 7 e 8 del d.lgs. 320/1994.

     3. La segreteria della Giunta regionale provvede all’invio alla Commissione di coordinamento, se previsto, alla registrazione e all’archiviazione degli atti amministrativi dei dirigenti regionali.

 

     Art. 61. (Criteri di rilevazione e di analisi dei costi e dei rendimenti).

     1. Per la rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzatorie, di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), e per la verifica dei risultati di cui all’art. 22, è istituito il monitoraggio della produzione, mediante un sistema di nuove tecniche gestionali, secondo modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA DIRIGENZA

 

     Art. 62. (Disposizioni transitorie per la dirigenza).

     1. La Giunta regionale, successivamente alla riorganizzazione delle strutture regionali, di cui agli art. 6 e 7 provvede a:

     a) inquadrare il personale titolare di qualifiche dirigenziali e vicedirigenziali nella qualifica unica dirigenziale;

     b) predisporre l’albo dei dirigenti di cui all’art. 20;

     c) individuare nella dotazione organica i posti di dirigente in relazione ai livelli di funzioni dirigenziali di cui all’art. 14;

     d) conferire gli incarichi nei posti di cui alla lettera c) secondo i criteri e le modalità di cui agli art. 17 e 18.

     2. Il personale titolare di qualifiche dirigenziali conserva ad personam la propria qualifica di dirigente e di vicedirigente fino all’adozione, da parte della Giunta regionale, dei provvedimenti di cui al comma 1. Nella nuova qualifica unica il personale appartenente all’ex qualifica di dirigente precede quello appartenente all’ex qualifica di vicedirigente secondo l’ordine di iscrizione nei ruoli di provenienza.

     3. In sede di primo conferimento degli incarichi di cui al comma 1, al personale titolare, all’entrata in vigore della presente legge, della qualifica di dirigente sono conferiti prioritariamente e nel rispetto dei criteri di cui agli art. 17 e 18 gli incarichi di cui all’art. 14, commi 2 e 3.

     4. Il personale di cui al comma 2 mantiene il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data della sottoscrizione del primo contratto collettivo dell’area dirigenziale. Fino a tale ultima data, al personale che accede alla qualifica unica dirigenziale prevista dal titolo II, capo II, compete il trattamento economico in atto previsto per la qualifica di vicedirigente.

     5. Le disposizioni di cui agli art. 16 e 17 del Capo II del Titolo II non si applicano ai posti di Capo e Vice Capo gabinetto, di Capo e Vice Capo Ufficio stampa della Presidenza della Giunta regionale, di Capo dell’Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, di Capo dell’Ufficio di rappresentanza a Roma, di Capo dell’Osservatorio economico e sociale, di Comandante e Vicecomandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta, di Capo Ufficio informazione e stampa della Presidenza del Consiglio regionale e di Direttore dell’Agenzia regionale del lavoro, in relazione alla natura del rapporto fiduciario degli incarichi medesimi. Detti incarichi sono utili ai fini del periodo richiesto dall’art. 16, comma 2, lett. a) [55].

     6. I segretari particolari che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano un rapporto di lavoro dipendente con l’Amministrazione regionale conservano l’incarico fino alla cessazione dell’organo cui sono assegnati.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI PER IL CONSIGLIO REGIONALE

 

     Art. 63. (Disposizioni per il Consiglio regionale).

     1. In attesa della modifica delle norme sull’ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale della Presidenza del Consiglio regionale.

     2. Le competenze attribuite dalla presente legge alla Giunta regionale e al suo Presidente sono esercitate rispettivamente dall’Ufficio di Presidenza e dal Presidente del Consiglio.

     3. Gli incarichi a personale estraneo di cui all’art. 17, comma 7, sono determinati, per la Presidenza del Consiglio, nel numero massimo di due.

     4. Il Presidente del Consiglio si avvale di una segreteria composta dal segretario particolare, che ne è responsabile, e da un massimo di tre dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali e assegnati all’organico del Consiglio regionale. A tale segreteria compete l’espletamento delle attività previste all’art. 34, comma 3.

 

CAPO III

ABROGAZIONI E DELEGIFICAZIONE

 

     Art. 64. (Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione).

     1. Per gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, i provvedimenti amministrativi per i quali la presente legge prevede la competenza del Consiglio e della Giunta regionale sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

     2. [56].

     3. [57].

     4. L’eventuale istituzione di un’area dirigenziale può essere approvata dalla Giunta in presenza di funzioni di particolare rilevanza e complessità.

 

     Art. 65. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogati:

     a) le seguenti leggi regionali:

  1) 21 agosto   1958, n.  3;

  2) 23 agosto   1958, n.  5;

  3) 30 ottobre  1958, n.  6;

  4) 16 luglio   1960, n.  4;

  5) 17 novembre 1960, n.  7;

  6) 16 maggio   1961, n.  4;

  7) 25 gennaio  1963, n.  2;

  8)  9 maggio   1963, n. 10;

  9) 27 agosto   1964, n. 15;

10) 11 maggio   1965, n.  5;

11) 11 novembre 1965, n. 23;

12) 29 luglio   1967, n. 18;

13) 27 dicembre 1967, n. 38;

14) 27 dicembre 1967, n. 39;

15) 11 marzo    1968, n.  7;

16)  2 settembre 1968, n. 12;

17) 14 aprile   1969, n.  7;

18) 27 agosto   1969, n.  9;

19) 30 agosto   1970, n. 20;

20) 13 novembre 1970, n. 31;

21) 15 novembre 1971, n. 18;

22) 30 dicembre 1971, n. 21;

23) 30 giugno   1972, n. 13;

24)  3 agosto   1972, n. 20;

25)  3 agosto   1972, n. 21;

26)  3 agosto   1972, n. 23;

27)  3 agosto   1972, n. 24;

28) 31 agosto   1972, n. 27;

29) 14 dicembre 1972, n. 42;

30) 14 dicembre 1972, n. 43;

31)  7 marzo    1973, n.  6;

32)  7 marzo    1973, n.  8;

33) 23 maggio   1973, n. 29;

34)  5 novembre 1973, n. 35;

35) 22 gennaio  1974, n.  5;

36) 22 gennaio  1974, n.  6;

37) 15 maggio   1974, n. 14;

38)  5 luglio   1974, n. 23;

39)  5 luglio   1974, n. 24;

40) 13 agosto   1974, n. 32;

41) 13 agosto   1974, n. 33;

42)  8 novembre 1974, n. 36;

43) 11 novembre 1974, n. 42;

44) 10 dicembre 1974, n. 46;

45) 18 aprile   1975, n.  9;

46) 18 aprile   1975, n. 10;

47) 18 aprile   1975, n. 11;

48) 22 aprile   1975, n. 14;

49)  7 maggio   1975, n. 17;

50)  7 maggio   1975, n. 18;

51)  3 giugno   1975, n. 23;

52)  4 agosto   1975, n. 35;

53)  4 agosto   1975, n. 36;

54) 21 gennaio  1976, n.  1;

55)  9 giugno   1976, n. 18;

56) 19 luglio   1976, n. 24;

57) 23 novembre 1976, n. 53;

58) 21 febbraio 1977, n. 14;

59)  9 maggio   1977, n. 27;

60)  9 maggio   1977, n. 29;

61) 16 giugno   1978, n. 32;

62) 16 giugno   1978, n. 33;

63) 12 dicembre 1978, n. 63;

64) 19 dicembre 1978, n. 67;

65)  4 giugno   1979, n. 33;

66)  5 giugno   1979, n. 35;

67) 12 giugno   1979, n. 36;

68) 18 giugno   1979, n. 41;

69) 20 giugno   1979, n. 43;

70) 22 dicembre 1980, n. 59;

71) 30 gennaio  1981, n.  7;

72)  5 novembre 1981, n. 68;

73) 15 luglio   1982, n. 28;

74) 14 maggio   1982, n.  7;

75) 15 luglio   1982, n. 29;

76)  3 maggio   1983, n. 18;

77) 28 maggio   1985, n. 39;

78) 12 agosto   1987, n. 74;

79)  9 agosto   1989, n. 63;

80)  3 aprile   1991, n. 13;

81) 26 maggio   1993, n. 47;

     b) il regolamento regionale 20 novembre 1960.

     2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:

     a) gli art. 11, 69, 71, 72 comma 2, 73, 74, 79, art. 94 commi 3, 4, 5 e 6, 95 comma 1, 97, 98, 99, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 132, 134, 137 comma 7, 140, 169, 177 commi 3 e 4,182, 185 comma 2, 214, 215, 216, 217, 218, 219 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3;

     b) la legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, tranne l’art. 1 limitatamente alle modificazioni degli art. 75, 82, 145, 177 commi 1 e 5, 180, 181, 183, 184, 191 e 192 della l. r. 3/1956;

     c) all’art. 1 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, limitatamente alla modificazione dell’art. 163 della l.r. 3/1956 sono abrogate nelle lett. a), b) e c), in applicazione del comma 1 dell’art. 40, le parti che si riferiscono alla rappresentanza del personale da parte delle organizzazioni sindacali;

     d) la legge regionale 26 giugno 1972, n. 11, tranne gli art. 1, 2 e 3;

     e) [gli allegati A e B alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 15] [58];

     f) la legge regionale 14 maggio 1976, n. 17, tranne l’art. 1;

     g) gli allegati A, B e C alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 36;

     h) la legge regionale 3 maggio 1977, n. 25, tranne l’art. 1;

     i) l’art. 3, comma 3 e gli art. 9, 10, 12 commi 7 e 8 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66;

     l) gli art. 1, 3, 6 e 7 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1;

     m) la legge regionale 20 giugno 1978, n. 42, tranne gli art. 2 e 4;

     n) la legge regionale 24 gennaio 1979, n. 4, tranne l’art. 3;

     o) l’art. 1 della legge regionale 3 aprile 1979, n. 15;

     p) la lett. m) del comma 1 dell’art. 1 e la lett. n) del comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66;

     q) la legge regionale 27 dicembre 1979, n. 79, tranne l’art. 1;

     r) la legge regionale 28 dicembre 1979, n. 85, tranne l’art. 1;

     s) la legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, tranne gli art. 4, 28, 29, 34, 36, 38 e 39;

     t) la legge regionale 10 dicembre 1980, n. 49, tranne gli art. 8, 9, 14 e 16;

     u) la legge regionale 22 giugno 1981, n. 34, tranne gli art. 6 e 7;

     v) la legge regionale 11 agosto 1981, n. 58, tranne l’art. 3;

     z) la legge regionale 24 agosto 1982, n. 48, tranne gli art. 2 e 3;

     aa) la legge regionale 24 agosto 1982, n. 62, tranne l’art. 1;

     bb) la legge regionale 18 febbraio 1983, n. 4, tranne gli art. 1 e 3;

     cc) gli art. 8, 9, 10 e 13 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32;

     dd) l’art. 2 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 12;

     ee) gli art. 1, 2, 3, 5, 40, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 e gli allegati A, B, C, D ed E alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35;

     ff) gli art. 3 e 4 della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54;

     gg) la legge regionale 29 gennaio 1988, n. 11, tranne gli art. 2, comma 1 per la parte relativa alla modificazione del comma 1 dell’art. 39 della l. r. 3/1956 e comma 2, art. 5, 6 e 7;

     hh) la legge regionale 19 febbraio 1988, n. 13, tranne gli art. 1, 6 e 7;

     ii) gli art. 2, 4, 5, 6 e 19 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68;

     ll) gli art. 1 commi 2, 3 e 4, 2, 5, 26, 28, 29, 30, 31 e 32 e l’allegato C alla legge regionale 29 maggio 1992, n. 19;

     mm) i commi 4 e 5 dell’art. 5 della legge regionale 19 agosto 1992, n. 42.

     3. Sono di conseguenza abrogati tutti i riferimenti alle leggi regionali o a loro parti, articoli, commi, di cui ai commi 1 e 2.

     4. Sono comunque abrogate le disposizioni di legge o di regolamento regionale incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 66. (Delegificazione).

     1. Le disposizioni di cui agli art. 72 comma 1, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94 commi 1 e 2, 95 commi 2, 3 e 4, 96, 110 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, l’art. 2 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, l’art. 3 della legge regionale 3 aprile 1979, n. 15, gli art. 6 e 7 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, gli art. 3 e 4 della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, la legge regionale 16 dicembre 1992, n. 70 e tutte le disposizioni di legge regionale in materia di titoli di studio e requisiti per l’accesso a posti degli organici dell’Amministrazione regionale cessano di avere vigore alla pubblicazione del regolamento di cui all’art. 31 [59] e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

     2. Con l’adozione del provvedimento di cui all’art. 6 e dei conseguenti provvedimenti di cui all’art. 8 cessano di avere vigore tutte le disposizioni di legge regionale in materia di istituzione di servizi o uffici o di strutture comunque denominate dell’Amministrazione regionale e di attribuzione delle relative competenze.

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di riordino degli organismi collegiali di cui all’art. 11 cessano di avere vigore tutte le disposizioni di legge regionale relative sia all’istituzione che all’attribuzione delle competenze degli organismi collegiali dell’Amministrazione regionale.

     4. A far data dall’adozione del codice di comportamento di cui all’art. 53, comma 7, cessano di avere vigore tutte le disposizioni di legge regionale rientranti nella materia disciplinata dall’art. 53.

     5. Salvo che per le materie di cui all’art. 3 gli accordi sindacali recepiti secondo le procedure di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 63 (Normativa in materia di contrattazione collettiva), e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non esplicitamente abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all’art. 2, commi 3 e 4. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dalla presente legge in relazione ai soggetti ed alle materie dagli stessi contemplate.

     6. A far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo regionale che contenga una disciplina sostitutiva di quella legislativa, ai dipendenti di cui all’art. 1, comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli art. 126, 127, 128, 136, 137 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, al capo VII, agli art. 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 commi 1, 2, 5 e 6, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185 commi 1, 3, 4 e 5, 186, 187, 188, 191, 192, 193, ai titoli VI e VII della l. r. 3/1956, agli art. 4, 28, 29, 34, 36, 38 e 39 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, alla legge regionale 12 maggio 1986, n. 23 e le disposizioni ad esse collegate. Dalla stessa data sono abrogate tutte le restanti disposizioni in materia di stato giuridico ed economico del personale regionale incompatibili con le disposizioni della presente legge.

     6 bis. Il primo contratto collettivo regionale del comparto unico che contenga una disciplina del sistema di classificazione di tutto il personale, escluso quello appartenente alla qualifica unica dirigenziale, e dei titoli di studio, stabilisce tabelle di equiparazione tra la nuova disciplina contrattuale in materia e quella in essere alla data di entrata in vigore dei contratto stesso. A decorrere da tale data, i riferimenti a qualifiche funzionali, livelli e titoli di studio contenuti in disposizioni di legge, regolamento o atto amministrativo, sono sostituiti dai riferimenti al nuovo sistema contrattuale, sulla base delle suddette tabelle di equiparazione [60].


[1] Abrogata dall'art. 77 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

[2] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 luglio 1996, n. 17, già modificato con errata corrige pubblicato nel B.U. 21 luglio 1998, 1° S.O. B.U. n. 31 e così ulteriormente modificato dall’art. 2 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 3.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 22 marzo 2000, n. 9.

[4] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 2 luglio 1999, n. 18. Modificava l'art. 12 della L.R. 6 settembre 1991, n. 59.

[5] Capo inserito dall’art. 1 della L.R. 14 ottobre 2005, n. 20.

[6] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 14 ottobre 2005, n. 20.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 27 maggio 1998, n. 45.

[8] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 maggio 1998, n. 45.

[9] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 maggio 1998, n. 45.

[10] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 maggio 1998, n. 45.

[11] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 maggio 1998, n. 45, già modificato dall’art. 22 della L.R. 19 dicembre 2005, n. 34 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

[12] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 27 maggio 1998, n. 45.

[13] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 27 maggio 1998, n. 45.

[14] Articolo così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 maggio 1998, n. 45.

[15] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 27 maggio 1998, n. 45.

[16] Articolo abrogato dall’art. 11 della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

[17] Lettera aggiunta dall'art. 31 della L.R. 19 marzo 1999, n. 7.

[18] Comma già sostituito dall'art. 47 della L.R. 19 marzo 1999, n. 7, dall’art. 10 della L.R. 8 luglio 2002, n. 8 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 maggio 2007, n. 9.

[19] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 8 luglio 2002, n. 8 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 24 maggio 2007, n. 9.

[20] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 8 luglio 2002, n. 8.

[21] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 maggio 1998, n. 45.

[22] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 27 maggio 1998, n. 45.

[23] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 maggio 1998, n. 45.

[24] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 maggio 1998, n. 45.

[25] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 4 agosto 2006, n. 18.

[26] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 maggio 1998, n. 45.

[27] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 22 marzo 2000, n. 9.

[28] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.

[29] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 27 maggio 1998, n. 45.

[30] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

[31] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 maggio 1998, n. 45.

[32] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 27 maggio 1998, n. 45.

[33] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 22 marzo 2000, n. 9.

[34] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 22 marzo 2000, n. 9.

[35] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 22 marzo 2000, n. 9.

[36] Comma già sostituito dall'art. 10 della L.R. 27 maggio 1998, n. 45 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 22 marzo 2000, n. 9.

[37] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 27 maggio 1998, n. 45.

[38] Comma così modificato dall’art. 13 della L.R. 16 luglio 2002, n. 14.

[39] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 16 luglio 2002, n. 14.

[40] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 22 marzo 2000, n. 9.

[41] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 22 marzo 2000, n. 9.

[42] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 16 luglio 2002, n. 14.

[43] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 22 marzo 2000, n. 9.

[44] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 22 marzo 2000, n. 9.

[45] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 22 marzo 2000, n. 9.

[46] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 3.

[47] Lettera così sostituita dall'art. 11 della L.R. 27 maggio 1998, n. 45.

[48] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 27 maggio 1998, n. 45.

[49] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

[50] Comma inserito dall’art. 2 della L.R. 14 ottobre 2005, n. 20.

[51] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

[52] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 27 maggio 1998, n. 45.

[53] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 27 maggio 1998, n. 45.

[54] Modifica il 1° comma dell'art. 139 della L.R. 28 luglio 1956, n. 3.

[55] Comma sostituito dall'art. 13 della L.R. 27 maggio 1998, n. 45, già modificato dall’art. 11 della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21, dall’art. 1 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 24 maggio 2007, n. 9.

[56] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 27 maggio 1998, n. 45.

[57] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 27 maggio 1998, n. 45.

[58] Lettera abrogata dall'art. 78 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.

[59] Vedi il R.R. 11 dicembre 1996, n. 6 ("Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta"), pubblicato nel B.U. 16 dicembre 1996, n. 57.

[60] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 22 marzo 2000, n. 9.