§ 2.5.21 - Legge regionale 27 agosto 1994, n. 65.
Disposizioni concernenti l'aspettativa e la sospensione dei consiglieri regionali ed ulteriori modificazioni alla legge regionale 25 ottobre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.5 consiglio regionale
Data:27/08/1994
Numero:65

§ 2.5.21 - Legge regionale 27 agosto 1994, n. 65.

Disposizioni concernenti l'aspettativa e la sospensione dei consiglieri regionali ed ulteriori modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69 (Norme sulle indennità e sui rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale e norme sulla previdenza dei consiglieri regionali).

(B.U. 9 settembre 1994, n. 39).

 

(Abrogata dall'art. 30 della L.R. 21 agosto 1995, n. 33).