§ 2.2.278 – L.R. 19 dicembre 2005, n. 34.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008). [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.2 bilancio e contabilità
Data:19/12/2005
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)
Art. 2.  (Recupero di somme dalle disponibilità dei fondi di rotazione)
Art. 3.  (Entrate della Chambre. Modificazione alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 7)
Art. 4.  (Gestione del bilancio di cassa)
Art. 5.  (Azienda di servizi alla persona G.B. Festaz. Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34)
Art. 6.  (Disposizioni per il contenimento della spesa in materia di personale)
Art. 7.  (Disposizioni per il contenimento della spesa in materia sanitaria)
Art. 8.  (Patto di stabilità per gli enti locali della Regione)
Art. 9.  (Interventi in materia di gestione del debito)
Art. 10.  (Disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Modificazione alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19)
Art. 11.  (Disposizioni in materia di agevolazioni per l’attuazione del diritto allo studio universitario. Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30).
Art. 12.  (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)
Art. 13.  (Fondo per speciali programmi d’investimento - Fo.S.P.I.)
Art. 14.  (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)
Art. 15.  (Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent. Modificazione alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48)
Art. 16.  (Trasferimento finanziario al Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta)
Art. 17.  (Interventi regionali in materia di finanza locale. Modificazioni alla l.r. 48/1995)
Art. 18.  (Piano esecutivo di gestione)
Art. 19.  (Spese di investimento delle Comunità montane. Modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1)
Art. 20.  (Piano politiche del lavoro)
Art. 21.  (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)
Art. 22.  (Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45)
Art. 23.  (Disposizioni in materia di fondi pensione)
Art. 24.  (Disposizioni in materia di assicurazioni)
Art. 25.  (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente)
Art. 26.  (Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali)
Art. 27.  (Opere pubbliche destinate all’assistenza delle persone anziane ed inabili)
Art. 28.  (Trasferimento finanziario per la gestione del tempio crematorio)
Art. 29.  (Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18)
Art. 30.  (Sospensione delle rate di mutuo a favore dei lavoratori di imprese sottoposte a procedure concorsuali)
Art. 31.  (Casino de la Vallée s.p.a.. Legge regionale 30 novembre 2001, n. 36)
Art. 32.  (Interventi per la valorizzazione del Forte e del Borgo medioevale di Bard)
Art. 33.  (Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno)
Art. 34.  (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali. Modificazione alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 10)
Art. 35.  (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Modificazione alla legge regionale 16 giugno 2005, n. 13)
Art. 36.  (Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse regionale)
Art. 37.  (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41)
Art. 38.  (Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 7 aprile 1992, n. 18, e 10 agosto 2004, n. 16)
Art. 39.  (Disposizioni in materia di accertamento della compatibilità paesaggistico-ambientale relativa ad interventi edilizi realizzati in assenza di autorizzazione preventiva in ambiti sottoposti a tutela. [...]
Art. 40.  (Contributo ordinario annuo all’Aero Club Corrado Gex)
Art. 41.  (Contributo straordinario all’Aero Club Corrado Gex)
Art. 42.  (Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche)
Art. 43.  (Disposizioni in materia di interventi regionali per la ricerca e lo sviluppo. Legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84)
Art. 44.  (Disposizioni in materia di riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta. Modificazioni alla l.r. 7/2002)
Art. 45.  (Interventi in materia di pubblica istruzione)
Art. 46.  (Finanziamento dell’Università della Valle d’Aosta-Université de la Vallée d’Aoste. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 25)
Art. 47.  (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)
Art. 48.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 49.  Dichiarazione d’urgenza)


§ 2.2.278 – L.R. 19 dicembre 2005, n. 34.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008). Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. 29 dicembre 2005, n. 55).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE,

CONTABILITÀ E CONTENIMENTO DELLA SPESA

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E CONTABILITÀ

 

Art. 1. (Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)

     1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006, ai sensi degli articoli 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e 12 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l’esercizio dell’attività commerciale), sono esentati dal pagamento dell’IRAP i centri polifunzionali di servizio di cui agli articoli 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. 114/1998 e 12 della l.r. 12/1999, fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell’imponibile IRAP.

     2. I benefici di cui al comma 1 sono concessi in regime de minimis.

 

     Art. 2. (Recupero di somme dalle disponibilità dei fondi di rotazione) [1]

     1. La Giunta regionale è autorizzata a richiedere a Finaosta S.p.A. il rimborso, anche in più soluzioni, delle somme disponibili sui fondi di rotazione, fino alla concorrenza massima di euro 10.000.000, da introitare sul capitolo 9904 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione 2006.

 

     Art. 3. (Entrate della Chambre. Modificazione alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 7)

     1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta), è sostituito dal seguente:

     «1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i fondi destinati alle camere di commercio di cui all’articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta), sono introitati direttamente dalla Chambre.».

 

     Art. 4. (Gestione del bilancio di cassa) [2]

     [1. A decorrere dall’anno 2006, in deroga a quanto previsto dall’articolo 40, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta), il prelevamento di somme dal fondo di riserva e le variazioni del bilancio di cassa sono disposte con provvedimento dirigenziale.]

 

     Art. 5. (Azienda di servizi alla persona G.B. Festaz. Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34)

     1. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 (Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18), è sostituito dal seguente:

     «1. L’azienda adotta la contabilità economico-patrimoniale, secondo le norme del codice civile.».

 

CAPO II

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA

 

     Art. 6. (Disposizioni per il contenimento della spesa in materia di personale)

     1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, per l’anno 2006, l’Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell’anno 2006.

     2. [Il personale appartenente alle categorie può essere sostituito nei soli casi di assenza di durata superiore a tre mesi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale appartenente agli organici del Corpo forestale della Valle d’Aosta e del personale professionista dell’area operativo-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 28 luglio 2000, n. 21 (Nuove disposizioni sulla disciplina del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione (ATAR). Abrogazione delle leggi regionali 27 dicembre 1979, n. 81, 10 maggio 1985, n. 31 e 11 maggio 1998, n. 29)] [3].

     [3. Per garantire il normale funzionamento dei servizi regionali, in relazione alla riduzione della dotazione organica disposta ai sensi del comma 1 e dell’articolo 22, comma 1, la percentuale della dotazione organica di personale a tempo pieno, nell’ambito di ciascuna posizione, da destinare al tempo parziale non può, in ogni caso, superare il 20 per cento. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo parziale già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge e le trasformazioni conseguenti alle domande presentate sino al 31 ottobre 2005.] [4]

     4. La Giunta regionale impartisce agli enti strumentali della Regione e ai soggetti privati partecipati o finanziati dalla Regione specifiche direttive per il contenimento della spesa in materia di personale, prevedendo, in caso di mancato rispetto delle direttive impartite, la riduzione delle agevolazioni a qualsiasi titolo concesse dalla Regione ai predetti enti.

 

     Art. 7. (Disposizioni per il contenimento della spesa in materia sanitaria)

     1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, per l’anno 2006, l’Azienda regionale USL della Valle d’Aosta può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 31 dicembre 2005 e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell’anno 2006. Con l’accordo di programma di cui all’articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali prodotte ed erogate nella regione), possono essere stabilite eccezioni ai suddetti limiti per professionalità di tipo sanitario di difficile reperibilità sul mercato e di forte impatto sull’appropriatezza dei livelli di assistenza da garantire all’utenza.

     2. La Regione, che provvede al finanziamento del servizio sanitario senza oneri a carico del bilancio dello Stato, utilizzando le proprie risorse, può stabilire, fermo restando il principio della libera scelta dei cittadini per l’accesso alle strutture sanitarie appartenenti ad altre regioni, al fine del contenimento della dinamica della spesa sanitaria e con riferimento alle prestazioni erogate nel territorio regionale, sistemi di governo della mobilità sanitaria interregionale effettuata dai propri residenti che garantiscano il rispetto dei criteri di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni, con esclusione delle prestazioni erogate a pazienti oncologici e di quelle di ricovero relative alle discipline di alta specialità. I sistemi di governo sono definiti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

 

     Art. 8. (Patto di stabilità per gli enti locali della Regione) [5]

     [1. Gli enti locali concorrono con la Regione e con lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica complessiva in relazione ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.

     2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali sottoscrivono, con le modalità dell’intesa di cui all’articolo 67 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), un accordo per il raggiungimento e il rispetto dei vincoli, degli obblighi e degli obiettivi previsti dal patto di stabilità per il riequilibrio della finanza pubblica.

     3. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce criteri e modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità per gli enti locali della regione, ivi compresa l’introduzione di misure a carico degli enti inadempienti.

     4. Nelle more della definizione della disciplina prevista dai commi 2 e 3, per l’anno 2006, la dotazione organica del personale degli enti locali e delle loro forme associative non può essere incrementata rispetto a quella prevista alla data del 30 settembre 2005, con esclusione dell’eventuale incremento dovuto al trasferimento di personale tra gli enti del comparto unico regionale, in applicazione degli articoli 84 e 85 della l.r. 54/1998 e della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali).]

 

     Art. 9. (Interventi in materia di gestione del debito)

     1. Al fine di ridurre l’onere del debito pubblico, la Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, ricorrendo, ove consentito dalle clausole contrattuali, anche all’estinzione anticipata del residuo debito, tutte o parte delle passività che, per le mutate condizioni del mercato finanziario, comportano oneri eccessivi a carico del bilancio regionale.

     2. La rinegoziazione può avvenire mediante la contrattazione di nuovi tassi di interesse variabili o fissi che consentano miglioramenti delle condizioni in essere, la novazione e l’allungamento o la ridefinizione del periodo di ammortamento per le operazioni di cui è accertata la convenienza economica.

     3. La Giunta regionale, in alternativa a quanto disposto dal comma 2 e ove sia accertata la convenienza economica, può procedere alla ristrutturazione del proprio debito mediante attivazione di operazioni in strumenti derivati, nel rispetto della normativa vigente.

     4. Nel caso di ricorso all’estinzione anticipata ove non ricorrano i presupposti per l’utilizzo di risorse proprie di bilancio, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui, a tasso variabile o fisso, la cui durata non superi trenta anni, per un importo pari al debito residuo, maggiorato degli oneri per l’estinzione e delle eventuali penali contrattualmente previste.

     5. La Giunta regionale è autorizzata, in alternativa alla contrazione dei mutui di cui al comma 4, ad emettere prestiti obbligazionari con piano di ammortamento graduale o con rimborso unico del capitale a scadenza o ad utilizzare altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari, nel caso in cui gli oneri complessivi da sostenersi risultino inferiori a quelli scaturenti dalla contrazione di nuovi mutui.

     6. Il pagamento degli oneri derivanti dall’utilizzo degli strumenti di cui al presente articolo sono garantiti mediante l’iscrizione, nel bilancio regionale di previsione di ciascun anno, delle somme occorrenti per tutta la durata del periodo di ammortamento.

     7. Per gli adempimenti di cui al presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a disporre le necessarie variazioni di bilancio.

 

     Art. 10. (Disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Modificazione alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19)

     1. Il comma 7 dell’articolo 13 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), è sostituito dal seguente:

     «7. Le dotazioni finanziarie di cui al comma 2 sono autorizzate annualmente dalla legge finanziaria.».

 

     Art. 11. (Disposizioni in materia di agevolazioni per l’attuazione del diritto allo studio universitario. Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30).

     [1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l’attuazione del diritto allo studio nell’ambito universitario), è aggiunto il seguente:

     «2 bis. Sono altresì esclusi dagli interventi di cui alla presente legge gli studenti lavoratori.».] [6]

     2. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 30/1989 è abrogato.

     [3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle domande per la concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 10 ter della l.r. 30/1989, come introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1994, n. 37, presentate nel corso dell’anno 2006. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, inoltre, alle procedure per la concessione delle altre agevolazioni previste dalla l.r. 30/1989, relative all’anno accademico 2005/2006.] [7]

     4. Sono abrogati:

     a) l’articolo 12 della l.r. 30/1989;

     b) l’articolo 2 della l.r. 37/1994.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

CAPO I

INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

 

     Art. 12. (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)

     1. L’ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 191.256.321 per l’anno 2006.

     2. Per l’anno 2006, la somma di cui al comma 1 è ripartita, in deroga ai criteri stabiliti dall’articolo 18 della l.r. 48/1995, come sostituito dall’articolo 9 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 21, fra gli interventi finanziari di cui all’articolo 5 della medesima legge nel modo seguente:

     a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione: euro 116.874.227 (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitoli 20501 - 20503 e 20745);

     b) interventi per programmi di investimento: euro 36.329.962 da utilizzarsi, quanto ad euro 33.839.255, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (Fo.S.P.I.) di cui al titolo IV, capo II, della l.r. 48/1995 (obiettivo programmatico 2.1.1.03.) e quanto ad euro 2.490.707 per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l’accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica) - (obiettivo programmatico 2.1.1.03. - capitolo 33755);

     c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: euro 38.052.132 (obiettivi programmatici 2.1.1.02 e 3.2) ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell’allegato A, ai sensi dell’articolo 27 della l.r. 48/1995.

     3. Per l’anno 2006, in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r. 48/1995, le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), sono destinate:

     a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all’articolo 6, comma 2 bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per il triennio 1998/2000), come introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20501 parz.);

     b) per euro 105.599.698, al finanziamento dei Comuni (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitoli 20501 parz. e 20503);

     c) per euro 6.833.000, al finanziamento delle Comunità montane (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20745).

     4. Per l’anno 2006, in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r. 48/1995, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera b), è destinata:

     a) per un importo pari a euro 12.127.594, alle spese d’investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20503);

     b) per un importo pari a euro 4.000.000, alle spese per gli interventi di politica sociale, i cui criteri di riparto sono determinati dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20501 parz.).

     5. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell’allegato A, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

     6. I Comuni hanno l’obbligo di concorrere al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento. In caso di mancato accordo, ogni Comune contribuisce al finanziamento della Comunità montana in base alla spesa di riferimento determinata ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 48/1995.

     7. Gli enti locali hanno l’obbligo reciproco di concorrere, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.

 

     Art. 13. (Fondo per speciali programmi d’investimento - Fo.S.P.I.)

     1. Per la realizzazione del programma definitivo Fo.S.P.I. 2004/2006, la spesa di euro 27.919.149, già autorizzata dalla legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2005/2007), è rideterminata in euro 27.846.445 e stabilita, per l’anno 2006, in euro 6.303.789.

     2. Per la realizzazione del programma definitivo Fo.S.P.I. 2005/2007, la spesa di euro 28.977.860, già autorizzata dalla l.r. 30/2004 è rideterminata in euro 28.608.484 e ripartita per gli anni 2006 e 2007, rispettivamente, in euro 11.368.846 e euro 7.769.160 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 – capitolo 21245 parz).

     3. Ai fini dell’approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma Fo.S.P.I. 2006/2008 di cui all’articolo 20 della l.r. 48/1995, come modificato dall’articolo 11 della l.r. 21/2004, è autorizzata la spesa complessiva di euro 29.203.867 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245 parz.) così suddivisa:

     a) anno 2006 euro 12.795.067

     b) anno 2007 euro 11.149.390

     c) anno 2008 euro 5.259.410.

     4. Per l’erogazione dei contributi previsti dall’articolo 21 della l.r. 48/1995, come modificato dall’articolo 12 della l.r. 21/2004, è confermata la spesa di euro 2.371.553 per l’anno 2006, già autorizzata dall’articolo 8, comma 4, della l.r. 30/2004, ed è autorizzata, per gli anni 2007 e 2008, la spesa annua di euro 2.395.500 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21255).

     5. Ai fini dell’approvazione del programma Fo.S.P.I. di cui all’articolo 20 della l.r. 48/1995, la spesa di riferimento per il triennio 2007/2009 è determinata in euro 29.943.755, di cui indicativamente euro 11.025.205 per l’anno 2007 ed euro 12.587.337 per l’anno 2008. All’autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell’approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2007/2009 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245 parz.).

     6. Ai fini dell’approvazione del programma Fo.S.P.I di cui all’articolo 20 della l.r. 48/1995, la spesa di riferimento per il triennio 2008/2010 è determinata in euro 29.943.755, di cui indicativamente euro 12.097.008 per l’anno 2008. All’autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell’approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2008/2010 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245 parz.).

     7. Per l’aggiornamento, nel periodo 2006/2008, dei programmi triennali già approvati ai sensi delle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo Regionale Investimenti Occupazione - FRIO), 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della regione), e 48/1995, la spesa complessiva è rideterminata in euro 4.000.000 ripartita in euro 1.000.000 per l’anno 2006, e rispettivamente in euro 1.500.000 per gli anni 2007 e 2008 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245 parz.).

 

     Art. 14. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)

     1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), è determinata in euro 33.569.758 nel triennio 2006/2008, di cui euro 10.000.000 nell’anno 2006, euro 10.000.000 nell’anno 2007 ed euro 13.569.758 nell’anno 2008 (obiettivo programmatico 2.1.1.05 - capitolo 33665).

     2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi nella medesima misura e per il medesimo periodo di cui al comma 1 (capitolo 11155).

 

     Art. 15. (Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent. Modificazione alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48)

     1. Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48 (Legge finanziaria per il triennio 1997/1999), le parole: «con legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «con la legge di approvazione dei bilanci».

 

     Art. 16. (Trasferimento finanziario al Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta)

     1. Al fine di agevolare l’attività degli enti locali svolta in modo associato, tra gli interventi settoriali con vincolo di destinazione è istituito un fondo da trasferire al Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA), che associa tutti gli enti locali della Regione, con lo scopo di coordinarne l’attività e di migliorarne l’organizzazione.

     2. Lo stanziamento annuale, individuato con le modalità di cui all’articolo 25 della l.r. 48/1995, come modificato dall’articolo 17, comma 3, della presente legge, su richiesta motivata del CELVA, è destinato al funzionamento e all’assolvimento delle finalità statutarie del CELVA stesso.

     3. L'erogazione delle somme è effettuata periodicamente, secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali [8].

 

     Art. 17. (Interventi regionali in materia di finanza locale. Modificazioni alla l.r. 48/1995)

     1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 48/1995 è sostituita dalla seguente:

     «e) favorire il coordinamento degli interventi pubblici di interesse locale.».

     2. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 48/1995 è sostituito dal seguente:

     «2. Le risorse di cui alla presente legge sono attribuite agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni loro spettanti ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), secondo i principi della corresponsabilizzazione finanziaria e del collegamento tra finanziamento attribuito e funzioni esercitate e sono destinate allo svolgimento delle funzioni che non siano riservate dalla legge alla Regione.».

     3. L’articolo 25 della l.r. 48/1995 è sostituito dal seguente:

     «Art. 25. (Definizione)

     1. I trasferimenti finanziari agli enti locali con vincolo settoriale di destinazione, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), sono strumenti di programmazione di carattere generale volti ad incentivare l’attività degli enti locali al raggiungimento di priorità settoriali definite dalla Regione d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, con le modalità di cui all’articolo 66 della l.r. 54/1998, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

     a) essere destinati esclusivamente ai soggetti di cui al comma 1, o alle loro forme di collaborazione;

     b) riguardare la generalità degli enti locali, con l’esclusione degli interventi destinati a singoli enti locali;

     c) prevedere, di norma, un termine predeterminato, al fine della valutazione nel tempo degli effetti finanziari delle scelte effettuate.

     3. Gli interventi di cui al comma 1 e i relativi stanziamenti sono annualmente individuati in un apposito allegato della legge finanziaria della Regione.».

     4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione già determinati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 18. (Piano esecutivo di gestione)

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il piano esecutivo di gestione di cui all’articolo 31 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d’Aosta), è documento obbligatorio per tutti gli enti locali.

 

     Art. 19. (Spese di investimento delle Comunità montane. Modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1)

     1. Al comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali.), le parole: «fino al 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2006».

     2. Al comma 5 dell’articolo 19 della l.r. 1/2005, le parole: «fino al 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2006.

 

CAPO II

POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI

 

     Art. 20. (Piano politiche del lavoro)

     1. L’autorizzazione di spesa per l’attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro di cui alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego), è determinata, per l’anno 2006 del triennio 2004/2006, in euro 4.550.659 ed in complessivi euro 17.971.946 rispettivamente per gli anni 2007 e 2008 del triennio 2007/2009 (obiettivo programmatico 2.2.2.16 - capitolo 26010).

 

     Art. 21. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)

     1. L’autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il completamento, nell’ambito del Documento unico di programmazione (Docup) obiettivo n. 2 per il periodo 2000/2006, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, degli investimenti e delle connesse azioni di assistenza tecnica, di cui all’articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio, rideterminazione di autorizzazioni di spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 e prima variazione al bilancio di previsione 2000 e del triennio 2000/2002), intrapresi nell’ambito dei programmi a finalità strutturale obiettivo n. 2 e di iniziativa comunitaria Interreg, previsti dal regolamento (CEE) n. 2052/ 88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, dal regolamento (CEE) n. 4253/88, del Consiglio, del 19 dicembre 1988, dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e dal regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, già determinata, per il periodo 2000/2006, in euro 39.988.709, è rideterminata, per il periodo 2000/2007, in euro 40.038.709, di cui 1.183.011 euro per il biennio 2006/2007, al lordo delle risorse già autorizzate dall’articolo 13, comma 1, della l.r. 30/2004, annualmente così suddivisi (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 25026):

     a) anno 2006: euro 1.163.011

     b) anno 2007: euro 20.000.

     2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, della l.r. 27/2000, anche mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie che l’Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione del reg. (CE) n. 1260/1999 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari), per gli interventi nelle aree obiettivo n. 2 previsti dal Documento unico di programmazione finalizzato al conseguimento del medesimo obiettivo (riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali) per il periodo 2000/2006.

     3. Gli oneri a carico della Regione per il cofinanziamento di investimenti finalizzati allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, in applicazione di Accordi di programma quadro tra lo Stato e la Regione, sono determinati, con riferimento al periodo 2006/2008, in complessivi euro 3.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 47007), annualmente così suddivisi:

     a) anno 2006: euro 1.000.000

     b) anno 2007: euro 1.000.000

     c) anno 2008: euro 1.000.000.

     4. Gli oneri a carico della Regione per l’attuazione dei programmi di investimento, in applicazione dell’iniziativa comunitaria Interreg III 2000/2006 (volet A transfrontaliero), oggetto di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al reg. (CE) n. 1260/99 e alla l. 183/1987, già determinati dall’articolo 13 della l.r. 30/2004, sono rideterminati in euro 2.238.467 per l’anno 2006, articolati come segue:

     a) programma Interreg III A italo-francese 2000/2006: euro 1.878.810 per l’anno 2006 (capitolo 25030);

     b) programma Interreg III A italo-svizzero 2000/2006: euro 359.657 per l’anno 2006 (capitolo 25029).

     5. Gli oneri a carico della Regione per la realizzazione dei progetti attuativi dei programmi di investimento, in applicazione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III C 2000/2006, oggetto di contributi del FESR e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al reg. (CE) n. 1260/1999 e alla l. 183/1987, già determinati, dall’articolo 13 della l.r. 30/2004, in euro 96.000, sono rideterminati in euro 40.096 per l’anno 2006 e in euro 33.500 per il 2007 (capitolo 25045).

     6. Gli oneri a carico della Regione per l’attuazione del programma d’iniziativa comunitaria Leader Plus, nel periodo 2000/2006, di cui al reg. (CE) n. 1260/1999, sono determinati in euro 361.635 per l’anno 2006 ed euro 20.000 per l’anno 2007 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitoli 43080 parz. e 43085).

     7. Gli oneri a carico della Regione per l’attuazione degli interventi a titolo di sostegno transitorio del FESR di cui al reg. (CE) n. 1260/1999 sono determinati in euro 231.000 per l’anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 43040).

     8. Gli oneri a carico della Regione per l’avvio degli investimenti da intraprendere in favore della competitività regionale nel periodo 2006/2013 sono determinati, con riferimento al periodo 2006/2008, in complessivi euro 2.400.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 47010), annualmente così suddivisi:

     a) anno 2006: euro 200.000

     b) anno 2007: euro 1.100.000

     c) anno 2008: euro 1.100.000.

     9. Gli oneri a carico della Regione per l’avvio degli investimenti da intraprendere in favore dello sviluppo rurale durante il periodo 2007/2013 sono determinati in complessivi euro 3.900.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 43070), annualmente così suddivisi:

     a) anno 2007: euro 1.950.000

     b) anno 2008: euro 1.950.000.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE, FONDI PENSIONE E POLIZZE ASSICURATIVE

 

     Art. 22. (Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45) [9]

     1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale), la dotazione organica della struttura regionale è definita in 2.865 unità di personale, di cui 149 unità con qualifica di dirigente, oltre a 28 unità provenienti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d’Aosta, concernenti il conferimento di funzioni alla Regione in materia di lavoro), e a 86 unità di personale dipendenti dal Consiglio regionale, di cui 11 unità con qualifica di dirigente.

     2. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 35 e 62, comma 5, della l.r. 45/1995 e di quello i cui incarichi possono essere conferiti con le modalità di cui all’articolo 17, commi 2 e 3, della medesima legge.

     3. Al comma 7 dell’articolo 17 della l.r. 45/1995, come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     «Gli incarichi al personale di cui al comma 2, lettera c), non concorrono alla determinazione del limite massimo del 15 per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale nel caso in cui gli stessi siano conferiti su posti vacanti per i quali sia avviata la procedura di copertura e fino all’espletamento della stessa.».

     4. Per le finalità di cui all’articolo 8, comma 2, della l.r. 45/1995, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono rideterminati in euro 123.953.444 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 119.508.500 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitoli 30500, 30501, 30505, 30510, 30511, 30512, 30515, 30520, 30521 parz. e 39020), euro 627.755 per il personale dell’Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato (obiettivo programmatico 1.2.1. – capitolo 30631) ed euro 3.817.189 per il personale dipendente dal Consiglio regionale (obiettivo programmatico 1.1.1. – capitolo 20000 parz.), ivi comprese le assunzioni a tempo determinato. [10]

     5. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera b), del contratto collettivo regionale di lavoro del 12 giugno 2000, come sostituito dall’articolo 33 del contratto collettivo regionale di lavoro del 24 dicembre 2002, e non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portate in aumento delle risorse dell’esercizio finanziario successivo (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 39020).

     6. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del biennio economico 2004/2005 è rideterminata in complessivi euro 16.250.000 sull’esercizio finanziario 2006 ed in euro 6.500.000 a decorrere dall’esercizio finanziario 2007. Per il biennio economico 2006/2007 la spesa contrattuale è rideterminata in euro 6.500.000 a decorrere dall’esercizio 2007. Per il biennio 2008/2009 la spesa contrattuale è stimata in complessivi euro 10.210.000 (obiettivo programmatico 1.2.1 - capitolo 30650 parz.).

 

     Art. 23. (Disposizioni in materia di fondi pensione)

     1. È autorizzata l’ulteriore applicazione della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Interventi per promuovere e sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale), nelle more dell’approvazione della nuova disciplina regionale in materia di interventi a sostegno della previdenza integrativa e complementare. La spesa massima per l’anno 2006 è autorizzata in euro 240.000 (obiettivo programmatico 2.1.2. - capitolo 20065).

     2. Le risorse finanziarie necessarie a garantire, in applicazione dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l’anno 1999), l’integrale fruizione dei benefici maturati dai soggetti iscritti al Fondo di cui all’articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 (Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le scuole elementari della Valle d’Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l’insegnamento della lingua francese), sono valutate in complessivi euro 28.594.000 e sono gradualmente trasferite al Fondo pensione di francese, competente all’erogazione delle prestazioni maturate dagli iscritti, mediante il versamento di una quota annua di euro 1.682.000 per ciascuno degli anni dal 2006 al 2022 (obiettivo programmatico 1.2.2 - capitolo 54740).

     3. Il trasferimento a favore dell’Istituto dell’assegno vitalizio di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell’Istituto dell’assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), è determinato per l’anno 2008 in euro 10.000.000 (obiettivo programmatico 1.1.1. - capitolo 20010).

 

     Art. 24. (Disposizioni in materia di assicurazioni)

     1. La Giunta regionale può stipulare apposite polizze assicurative, ad integrazione di quelle obbligatorie per legge o previste dai contratti collettivi di lavoro, finalizzate:

     a) alla tutela del patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà della Regione o dalla medesima utilizzato a qualsiasi titolo;

     b) a tenere indenne la Regione ed i suoi organi per la responsabilità civile che possa loro derivare nell’esercizio delle proprie funzioni, anche quando svolte da terzi per conto della medesima;

     c) alla copertura degli infortuni professionali dei dipendenti della Regione, degli insegnanti ed alunni delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione, degli utenti dei centri educativi ed assistenziali, dei vigili del fuoco volontari e del personale esterno all'Amministrazione regionale impegnato in attività di corsista, borsista e tirocinante nell'ambito di un rapporto diretto con l'Amministrazione regionale [11];

     d) alla tutela delle opere d’arte di proprietà della Regione o di terzi, esposte in manifestazioni organizzate dalla Regione medesima.

     2. L’autorizzazione di spesa è determinata, per il triennio 2006/2008, in euro 9.409.000, di cui euro 2.874.000 per l’anno 2006, euro 3.161.000 per l’anno 2007 ed euro 3.374.000 per l’anno 2008 (obiettivo programmatico 1.3.3. - capitolo 33090).

 

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

 

     Art. 25. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente)

     1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata per l’anno 2006 in euro 261.189.291 di cui:

     a) trasferimenti all’Azienda regionale USL della Valle d’Aosta per complessivi euro 244.364.000, dei quali euro 214.170.000 quale assegnazione per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01 - cap. 59900 parz.) e:

     1) euro 1.600.000 per prestazioni sanitarie aggiuntive (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - cap. 59980);

     2) euro 167.000 per iniziative di formazione (cap. 59900 parz.);

     3) euro 2.450.000 per attuazione e potenziamento di iniziative di assistenza sanitaria (cap. 59900 parz.);

     4) euro 1.097.500 per prestazioni sanitarie particolari e ricerca (cap. 59900 parz);

     5) euro 7.409.500 per accordo integrativo di lavoro del personale dipendente e convenzionato e prestazioni aggiuntive rese dal personale (cap. 59900 parz.);

     6) euro 17.470.000 per arretrati e adeguamenti contrattuali per personale dipendente e convenzionato (cap. 59900 parz.);

     b) rimborso al fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva di euro 14.583.000, di cui euro 3.583.000 quale saldo dell’anno 2003 ed euro 11.000.000 quale acconto dell’anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - cap. 59910);

     c) interventi diretti della Regione per euro 2.242.291 (obiettivi programmatici 2.2.3.01. e 2.2.3.03 - capitoli 59920, 61265). [12]

     2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte dal comma 1, lettera a), numeri da 1) a 5).

     3. La Giunta regionale può autorizzare l’Azienda USL ad apportare variazioni compensative tra le assegnazioni trasferite, come disposte dal comma 1, lettera a).

 

     Art. 26. (Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali)

     1. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie ospedaliere è determinata, per il triennio 2006/2008, in euro 31.410.000, di cui euro 360.000 per l’anno 2006, euro 11.050.000 per l’anno 2007 ed euro 20.000.000 per l’anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 – capitolo 60310). [13]

     2. La spesa per interventi di edilizia sanitaria, da trasferire all’Azienda USL, è determinata, per il triennio 2006/2008, in euro 9.100.000, di cui 3.200.000 per l’anno 2006, 3.200.000 per l’anno 2007 ed euro 2.700.000 per l’anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60380).

     3. La spesa per la realizzazione di interventi urgenti di edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale è determinata, per il triennio 2006/2008, in euro 10.505.000, di cui euro 860.000 per l’anno 2006, euro 4.885.000 per l’anno 2007 ed euro 4.760.000 per l’anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 – capitolo 60420). [14]

     4. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture socio-sanitarie territoriali è determinata, per il triennio 2006/2008, in euro 6.130.000, di cui euro 1.515.000 per l’anno 2006, euro 3.615.000 per l’anno 2007 ed euro 1.000.000 per l’anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60480).

     5. La spesa per l’adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie e lo sviluppo del sistema informativo aziendale, da trasferire all’Azienda USL, è determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 giugno 1994, n. 31 (Interventi finanziari per l’adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie), in euro 9.900.000 per il triennio 2006/2008, di cui euro 3.300.000 per l’anno 2006, euro 3.300.000 per l’anno 2007 ed euro 3.300.000 per l’anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60445).

 

     Art. 27. (Opere pubbliche destinate all’assistenza delle persone anziane ed inabili)

     1. La spesa per l’ampliamento, la ristrutturazione ed altri interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento funzionale di opere pubbliche destinate all’assistenza delle persone anziane ed inabili, previste dall’articolo 17 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), è determinata, per il triennio 2006/2008, in euro 7.000.000, di cui euro 3.000.000 per l’anno 2006, euro 3.000.000 per l’anno 2007 ed euro 1.000.000 per l’anno 2008 (obiettivo programmatico 2.1.1.05, capitolo 33690).

 

     Art. 28. (Trasferimento finanziario per la gestione del tempio crematorio)

     1. In relazione all’utilizzo del tempio crematorio, realizzato dalla Regione all’interno del cimitero di Aosta per un bacino di utenza regionale, da parte dei cittadini di tutti i Comuni della Regione, è autorizzato il trasferimento al Comune di Aosta dei fondi necessari per la sua gestione, le cui modalità sono definite dal Comune, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, tra gli interventi settoriali con vincolo di destinazione, è autorizzato un trasferimento annuale a favore del Comune di Aosta per un importo massimo di euro 300.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02. - capitolo 20630) [15].

     3. L’erogazione della somma è effettuata mediante la liquidazione di un acconto pari al 50 per cento dell’importo stanziato e, a consuntivo, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

 

     Art. 29. (Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18)

     1. L’autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/04), è determinata, per il triennio 2006/2008, in euro 68.190.000, di cui euro 21.582.000 per l’anno 2006, euro 22.711.000 per l’anno 2007 ed euro 23.897.000 per l’anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - capitoli 61310, 61311, 61312, 61314, e 61317). [16]

     2. Gravano sul Fondo di cui al comma 1 tutte le spese concernenti la partecipazione della Regione a reti e progetti europei in materia di politiche sociali.

 

     Art. 30. (Sospensione delle rate di mutuo a favore dei lavoratori di imprese sottoposte a procedure concorsuali)

     1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, a favore dei lavoratori che siano destinatari, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2006 e per almeno 3 mensilità anche non consecutive, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, o che, durante il medesimo periodo, siano posti in mobilità o licenziati per cause a loro non imputabili, la sospensione della restituzione in linea capitale, con annullamento della quota interessi e rinuncia agli interessi di mora maturati, dei mutui, anche in corso di preammortamento, concessi a valere sulle seguenti leggi regionali:

     a) 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d’Aosta), e successive modificazioni ed integrazioni, Capo I, limitatamente agli interventi per la prima casa;

     b) 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell’industria edilizia), e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. La sospensione è destinata ai lavoratori dipendenti di imprese sottoposte a procedure concorsuali nel periodo di cui al comma 1, decorre a partire dalle rate in scadenza dal 1° gennaio 2005, cessa a partire dalle rate con scadenza in data successiva al 31 dicembre 2006 e comporta il differimento di pari durata della scadenza dell’ammortamento del mutuo.

     3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di attuazione della sospensione e gli ulteriori requisiti dei beneficiari.

 

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI E PATRIMONIO

 

          Art. 31. (Casino de la Vallée s.p.a.. Legge regionale 30 novembre 2001, n. 36)

     1. È autorizzata la sottoscrizione degli aumenti di capitale sociale della Casino de la Vallée s.p.a., proporzionalmente alla quota di capitale posseduta dalla Regione e fino ad un massimo di euro 4.950.000.

     2. La Giunta regionale è autorizzata, per l’anno 2006, a sottoscrivere gli aumenti di capitale sociale necessari sino alla concorrenza di euro 4.950.000 (obiettivo programmatico 2.1.4.02. - capitolo 35857).

 

     Art. 32. (Interventi per la valorizzazione del Forte e del Borgo medioevale di Bard)

     1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale di FINAOSTA S.p.A., di cui all’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d’Aosta), come modificato dall’articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1994, n. 46, la spesa, determinata in euro 3.400.000 per l’anno 2006, è rideterminata in euro 1.000.000 ed è annullata l’autorizzazione di spesa di euro 3.000.000 per l’anno 2007 (obiettivo programmatico 2.1.4.02 - capitolo 35620 parz.).

 

     Art. 33. (Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno)

     1. Il limite di impegno, della durata massima di quindici anni, previsto dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), è autorizzato, per l’anno 2006, in euro 101.556 (obiettivo programmatico 2.2.2.09 - capitolo 35750 parz.).

     2. Il limite di impegno, della durata massima di quindici anni, previsto dalla l.r. 6/2003, è autorizzato, per l’anno 2006, in euro 107.138 (obiettivo programmatico 2.2.2.10 - capitolo 47590 parz.).

     3. Il limite di impegno, della durata massima di dieci anni, previsto dalla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei), è autorizzato, per l’anno 2006, in euro 55.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.15 - capitolo 48830 parz.).

     4. Il limite di impegno, della durata massima di quindici anni, previsto dalla legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli), è autorizzato, per l’anno 2006, in euro 27.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.09 - capitolo 35805 parz. e obiettivo programmatico 2.2.2.10 - capitolo 47645 parz.).

 

     Art. 34. (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali. Modificazione alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 10)

     1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali), le parole: «entro il 31 dicembre 2005» sono sostituite con «entro il 31 dicembre 2006».

 

     Art. 35. (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Modificazione alla legge regionale 16 giugno 2005, n. 13) [17]

     [1. Alla lettera yy) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 16 giugno 2005, n. 13 (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8), le parole: «sino all’importo di euro 20.000» sono sostituite con «sino all’importo di euro 50.000».]

 

CAPO VI

INTERVENTI IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL’AMBIENTE

 

     Art. 36. (Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse regionale)

     1. Per l’attuazione degli interventi previsti dal capo II della l.r. 21/2004, è autorizzata, per il triennio 2006/2008, la spesa complessiva di euro 19.000.000, di cui euro 1.000.000 per l’anno 2006, euro 6.500.000 per l’anno 2007 ed euro 11.500.000 per l’anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.1.05 - capitolo 51845).

 

     Art. 37. (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41)

     1. Il trasferimento annuale all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), istituita ai sensi della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) e creazione, nell’ambito dell’Unità sanitaria locale della Valle d’Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell’Unità operativa di microbiologia), è autorizzato, per l’anno 2006, in euro 4.500.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.09 - capitolo 67380). [18]

     2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 15, comma 2, della l.r. 21/2003, è prorogata per l’esercizio finanziario 2008 ed è determinata in euro 460.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.09. - capitolo 67382).

 

     Art. 38. (Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 7 aprile 1992, n. 18, e 10 agosto 2004, n. 16)

     1. Il trasferimento annuale all’ente gestore per il funzionamento del Parco naturale del Mont Avic è autorizzato, per l’anno 2006, in euro 1.200.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.08 - capitolo 67300).

     2. L’autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco del Mont Avic di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18 (Finanziamento dei lavori di costruzione di infrastrutture di servizio per il Parco del Mont Avic), è determinata, per il triennio 2006/2008, in euro 7.050.000, di cui euro 2.600.000 per l’anno 2006, euro 1.850.000 per l’anno 2007 ed euro 2.600.000 per l’anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.1.08. - capitolo 50150).

     3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi nella misura e per il periodo di cui al comma 1 (capitolo 11175).

 

     Art. 39. (Disposizioni in materia di accertamento della compatibilità paesaggistico-ambientale relativa ad interventi edilizi realizzati in assenza di autorizzazione preventiva in ambiti sottoposti a tutela. Modificazioni alla legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1)

     1. All’articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d’Aosta), sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla rubrica, le parole: «di cui all’articolo 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

     b) al comma 1, le parole: «di cui all’articolo 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)»;

     c) al comma 2, le parole: «di cui all’articolo 164 del d.lgs. 490/1999» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 167 del d.lgs. 42/2004».

     2. Dopo il capo II della l.r. 1/2004, è inserito il seguente:

     «CAPO II BIS

     DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICO-AMBIENTALE RELATIVA AD INTERVENTI EDILIZI REALIZZATI IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA IN AMBITI SOTTOPOSTI A TUTELA

Art. 5 bis. (Indirizzi per la tutela paesaggistico-ambientale)

     1. La Regione svolge attività di tutela e valorizzazione del paesaggio, salvaguardando i valori che esso esprime in funzione anche delle trasformazioni che si sono sedimentate nel tempo in seguito all’opera dell’uomo. L’analisi e la valutazione degli interventi di trasformazione avvengono tramite ricognizione dello stato di fatto e, in particolare, in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile, trovando riferimento nel quadro delle prescrizioni e degli indirizzi stabiliti dal PTP, con prioritaria attenzione alle azioni di recupero e riqualificazione delle componenti strutturali del paesaggio, degli immobili e delle aree sottoposti a tutela qualora degradati.

Art. 5 ter. (Regolarizzazione amministrativa di illeciti edilizi)

     1. Le opere eseguite in ambiti sottoposti a tutela paesaggistico- ambientale in assenza di autorizzazione preventiva sono sanabili qualora compatibili con le prescrizioni e i limiti posti dalla disciplina recata dal PTP e dalle disposizioni di cui al titolo VII della l.r. 11/1998.

     2. La struttura regionale competente in materia di tutela paesaggistico-ambientale quantifica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 167 del d.lgs. 42/2004, con le modalità stabilite dall’articolo 5 quater.

Art. 5 quater. (Sanzioni)

     1. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 5ter, comma 2, alternativa alla sanzione amministrativa ripristinatoria, totale o parziale, ritenuta eventualmente applicabile dalla struttura regionale competente in materia di tutela paesaggistico-ambientale, è determinata nelle seguenti misure:

     a) 1.000 euro, per gli interventi compatibili che non abbiano comportato danno paesaggistico-ambientale;

     b) da 1.000 a 10.000 euro, per gli interventi non totalmente compatibili, ma in gran parte adeguabili tramite opere di mitigazione;

     c) da 10.000 a 30.000 euro, per gli interventi non compatibili, ma parzialmente adeguabili con opere di mitigazione;

     d) da 30.000 a 80.000 euro, per gli interventi non compatibili e non adeguabili con opere di mitigazione.

     2. Per gli interventi non ricompresi tra quelli di cui al comma 1 o che, comunque, abbiano prodotto un danno paesaggistico-ambientale rilevante, la sanzione amministrativa pecuniaria è determinata previa perizia di stima.

Art. 5 quinquies. (Termine per il rilascio del parere)

     1. Il parere vincolante relativo alla compatibilità paesaggistico- ambientale di opere realizzate in assenza di autorizzazione preventiva è rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di tutela paesaggistico-ambientale entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento della relativa istanza.

     2. Scaduto infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il parere si intende reso in senso negativo.».

     3. Le disposizioni di cui al capo II bis della l.r. 1/2004, come introdotto dal comma 2, trovano applicazione anche con riferimento alle pratiche pendenti e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. La somma che deriva dalla quantificazione delle sanzioni di cui all’articolo 5 quater della l.r. 1/2004, come introdotto dal comma 2, determinata in euro 150.000 per l’anno 2006, è introitata dalla Regione con le modalità previste dalle disposizioni vigenti al capitolo 9500 dello stato di previsione dell’entrata ed è prioritariamente destinata alla salvaguardia e riqualificazione di beni ambientali e paesaggistici secondo gli indirizzi stabiliti dal PTP.

 

CAPO VII

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

 

     Art. 40. (Contributo ordinario annuo all’Aero Club Corrado Gex) [19]

     [1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo annuo forfetario a favore dell’Aero Club Corrado Gex a titolo di concorso nelle spese sostenute per lo svolgimento, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, di attività connesse alla pratica del volo a motore e a vela, del volo libero, dell’aeromodellismo, del paracadutismo sportivo e delle altre specialità di volo rientranti nell’attività dell’ente beneficiario.

     2. Il contributo è concesso annualmente entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale e in misura comunque non superiore al disavanzo finanziario del bilancio relativo all’anno cui si riferisce il contributo, approvato dai competenti organi statutari.

     3. La domanda è presentata alla struttura competente entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata di una relazione illustrante l’attività programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statutari. Per l’anno 2006, la domanda è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni:

     a) in acconto, fino ad un massimo del 70 per cento, entro il 31 marzo;

     b) a saldo, previa presentazione del bilancio consuntivo, approvato dai competenti organi statutari, e di una relazione illustrante l’attività turistico-sportiva svolta nell’anno cui si riferisce il contributo.

     5. La spesa per il triennio 2006/2008 è autorizzata in complessivi euro 90.000, di cui euro 30.000 per ogni anno (obiettivo programmatico 2.2.4.08 - capitolo 66578).]

 

     Art. 41. (Contributo straordinario all’Aero Club Corrado Gex) [20]

     [1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario a favore dell’Aero Club Corrado Gex a titolo di concorso nelle spese finalizzate all’acquisto di beni funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente.

     2. Il contributo è concesso fino ad un massimo del 90 per cento della spesa ammissibile, su presentazione di apposita domanda alla struttura competente, corredata di idonea documentazione di spesa relativa all’investimento effettuato.

     3. La spesa per il triennio 2006/2008 è autorizzata in complessivi euro 90.000, di cui euro 30.000 per ogni anno (obiettivo programmatico 2.2.4.08 - capitolo 66580).]

 

     Art. 42. (Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche)

     1. L’applicazione della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 44 (Concessione di contributi regionali per l’incentivazione dell’utilizzo del gas metano), è prorogata sino al 31 dicembre 2006.

     2. L’autorizzazione di spesa è determinata in euro 500.000 per l’anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.15 – capitolo 33751).

 

     Art. 43. (Disposizioni in materia di interventi regionali per la ricerca e lo sviluppo. Legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84)

     1. Il termine di cui all’articolo 8, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), da ultimo modificato dall’articolo 59 della l.r. 21/2003, è prorogato al 31 dicembre 2007 (obiettivo programmatico 2.2.2.09 - capitolo 46850).

 

     Art. 44. (Disposizioni in materia di riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta. Modificazioni alla l.r. 7/2002)

     1. Il comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 7/2002 è abrogato.

     2. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 7/2002, è aggiunto il seguente:

     «3 bis. La Regione eroga inoltre alla Chambre un finanziamento annuale di euro 250.000 per la gestione dell’Albo regionale delle imprese artigiane di cui alla l.r. 34/2001. L’importo di detto finanziamento può essere rideterminato con legge di bilancio.».

     3. L’autorizzazione di spesa per gli interventi disposti ai sensi dell’articolo 12, comma 3 bis, della l.r. 7/2002, come introdotto dal comma 2, è determinata, per il triennio 2006/2008, in annui euro 250.000 (obiettivo programmatico 2.1.2. capitolo 20095).

 

CAPO VIII

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE SOCIALE

 

     Art. 45. (Interventi in materia di pubblica istruzione)

     1. Per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica in favore di studenti universitari di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta per l’estensione alla Regione delle disposizioni del DPR 24 luglio 1977, n. 616), ed in applicazione dell’articolo 3 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), sono autorizzate le seguenti spese:

     a) per il concorso nel pagamento dei buoni mensa a favore degli studenti frequentanti i corsi attivati dall’Università della Valle d’Aosta-Université de la Vallée d’Aoste e i corsi della terza facoltà di ingegneria dell’informazione del Politecnico di Torino con sede ad Aosta, la spesa di euro 144.000 per l’anno 2006, di euro 154.000 per l’anno 2007 ed euro 164.000 per l’anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.4.02 - capitolo 55560 parz.);

     b) per l’assegnazione di benefici economici, assegni di studio, contributo affitto e sussidio straordinario, a favore degli studenti non residenti nella regione e frequentanti i corsi attivati dall’Università della Valle d’Aosta-Université de la Vallée d’Aoste e i corsi della terza facoltà di ingegneria dell’informazione del Politecnico di Torino con sede ad Aosta, i cui bandi sono emanati ai sensi della l.r. 30/1989, la spesa di euro 68.500 per gli anni 2006, 2007 e 2008 (obiettivo programmatico 2.2.4.02 - capitolo 55560 parz.).

 

     Art. 46. (Finanziamento dell’Università della Valle d’Aosta-Université de la Vallée d’Aoste. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 25)

     1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (Finanziamento dell’Università della Valle d’Aosta-Université de la Vallée d’Aoste, interventi in materia di edilizia universitaria e istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), è sostituito dal seguente:

     «1. È autorizzato il finanziamento dell’Università mediante trasferimenti annuali correnti e di investimento, posti a carico del bilancio della Regione.».

     2. Il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 25/2001 è sostituito dal seguente:

     «3. Le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie a copertura del fabbisogno dell’Università per l’attività didattica, amministrativa e di ricerca, per l’esercizio delle funzioni in materia di diritto allo studio e delle risorse finanziarie di investimento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.».

     3. L’autorizzazione di spesa per l’anno 2006 è determinata in complessivi euro 9.800.000 di cui:

     a) euro 4.400.000 quale trasferimento di parte corrente (obiettivo programmatico 2.2.4.04 - capitolo 56656);

     b) euro 4.500.000 quale trasferimento per l’edilizia universitaria (obiettivo programmatico 2.2.4.04 – capitolo 56659);

     c) euro 900.000 quale trasferimento per investimenti (obiettivo programmatico 2.2.4.04 - capitolo 56654).

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 47. (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

     1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell’allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 90/1989, nelle misure indicate nell’allegato B medesimo.

 

     Art. 48. (Disposizioni finanziarie)

     1. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell’entrata del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006/2008.

 

     Art. 49. Dichiarazione d’urgenza)

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO A [21]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO B

 

     (Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 3 agosto 2006, n. 15.

[2] Articolo abrogato dall'art. 73 della L.R. 4 agosto 2009, n. 30.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 30.

[4] Abrogato dall'art. 11 della L.R. 3 agosto 2006, n. 15, a decorrere dalla data ivi indicata.

[5] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

[6] Comma abrogato dall’art. 11 della L.R. 4 agosto 2006, n. 21.

[7] Comma abrogato dall’art. 11 della L.R. 4 agosto 2006, n. 21.

[8] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16.

[9] Articolo abrogato dall'art. 77 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

[10] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 3 agosto 2006, n. 15.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 18 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

[12] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 3 agosto 2006, n. 15.

[13] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 3 agosto 2006, n. 15.

[14] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 3 agosto 2006, n. 15.

[15] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29.

[16] Per una modifica, vedi l'art. 15 della L.R. 3 agosto 2006, n. 15.

[17] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 36.

[18] Per una modifica, vedi l'art. 16 della L.R. 3 agosto 2006, n. 15.

[19] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 31 luglio 2012, n. 24.

[20] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 31 luglio 2012, n. 24.

[21] Allegato modificato dall'art. 6 della L.R. 3 agosto 2006, n. 15 e dall'art. 6 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 33.