§ 5.13.33 - Legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1.
Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.13 foreste e territori montani
Data:15/01/1997
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, al fine di valorizzare il patrimonio forestale in armonia con la promozione e l'incoraggiamento della selvicoltura e di migliorare l'aspetto paesaggistico [...]
Art. 2.      1. La Regione contribuisce finanziariamente alla progettazione e alla realizzazione degli impianti di cui all'art. 1 erogando i seguenti finanziamenti:
Art. 3.      1. Per accedere ai contributi, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, devono presentare domanda all'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, allegando il progetto di [...]
Art. 4.      1. Al fine di una verifica della validità tecnica e della congruità degli investimenti previsti e dei loro costi e, conseguentemente, della determinazione della spesa ammissibile, il progetto è [...]
Art. 5.      1. La concessione dei contributi di cui all'art. 2 è deliberata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dal parere favorevole sul progetto, espresso dalla conferenza di servizi.
Art. 6.      1. Agli enti ed ai privati che provvedono ad eseguire miglioramenti forestali beneficiando dei contributi di cui alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 44 (Disposizioni recanti provvedimenti per [...]
Art. 7.      1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per il periodo dal 1997 al 2006, la spesa complessiva di lire 6.500 milioni, così ripartita:
Art. 8.      1. Alla parte spesa del bilancio della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:


§ 5.13.33 - Legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1. [1]

Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei.

(B.U. 21 gennaio 1997, n. 5).

 

Art. 1.

     1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, al fine di valorizzare il patrimonio forestale in armonia con la promozione e l'incoraggiamento della selvicoltura e di migliorare l'aspetto paesaggistico rimuovendo dal territorio rifiuti legnosi ingombranti, promuove l'utilizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei mediante l'installazione di impianti di lavorazione, stoccaggio e termovalorizzazione.

     2. Agli effetti della presente legge valgono le seguenti definizioni:

     a) prodotti forestali di scarto: tutto il legname proveniente da taglio di foreste, pulizia di scarpate, manutenzione dei varchi, sgombero di piante, pulizia di aree boscate, coltivazioni, potature e manutenzioni del verde relative a prodotti lignei;

     b) rifiuti lignei: tutto il legname non trattato proveniente da scarti di industrie del legno e di segherie, da demolizioni di fabbricati, da lavorazioni e imballaggi, e prodotti similari.

 

     Art. 2.

     1. La Regione contribuisce finanziariamente alla progettazione e alla realizzazione degli impianti di cui all'art. 1 erogando i seguenti finanziamenti:

     a) contributo in conto capitale pari al venti per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile;

     b) contributo a copertura del cinquanta per cento degli interessi per mutuo decennale da contrarre con gli istituti di credito a ciò autorizzati o con la finanziaria regionale Finaosta s.p.a., il cui importo non sia superiore al sessanta per cento della spesa complessiva.

     2. I contributi sono erogati a favore di Comuni o loro consorzi, di Comunità montane, di società private o loro consorzi, di società miste pubblico-private, di soggetti privati o loro consorzi.

     3. L'ammontare complessivo delle opere finanziabili, nel biennio 1997/1998, ai sensi del comma 1, non può essere superiore a lire dieci miliardi.

 

     Art. 3.

     1. Per accedere ai contributi, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, devono presentare domanda all'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, allegando il progetto di fattibilità contenente i seguenti dati:

     a) indicazione dell'area in cui si propone di realizzare l'impianto, delle sue caratteristiche e dimensioni, della disponibilità di terreni e della compatibilità dell'impianto con le norme urbanistiche;

     b) caratteristiche dell'impianto e del bacino d'utenza;

     c) programma di produzione e di cessione di energia termica;

     d) provvedimenti per ridurre l'impatto ambientale;

     e) costo dell'impianto comprensivo delle spese relative alla progettazione, all'acquisizione o alla disponibilità delle aree, ai fabbricati, alle apparecchiature e alla rete di distribuzione di energia;

     f) stima dei costi e dei ricavi;

     g) tempi di realizzazione dell'impianto.

 

     Art. 4.

     1. Al fine di una verifica della validità tecnica e della congruità degli investimenti previsti e dei loro costi e, conseguentemente, della determinazione della spesa ammissibile, il progetto è sottoposto al parere di una conferenza di servizi costituita dal responsabile della struttura regionale competente in materia di selvicoltura, che la convoca e la presiede, dai responsabili delle strutture regionali competenti in materia di energia e di sanità e dai responsabili di altre strutture regionali e di enti pubblici interessati in relazione alla natura del progetto.

     2. Il parere di cui al comma 1 deve essere prodotto entro sessanta giorni dalla richiesta.

     3. La conferenza dei servizi può richiedere modificazioni ed integrazioni del progetto. La richiesta interrompe il termine di cui al comma 2.

 

     Art. 5.

     1. La concessione dei contributi di cui all'art. 2 è deliberata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dal parere favorevole sul progetto, espresso dalla conferenza di servizi.

     2. Il contributo a copertura degli interessi del mutuo è erogato annualmente, accertato, a decorrere dalla seconda rata, il regolare pagamento delle precedenti rate di ammortamento.

     3. Il contributo in conto capitale è erogato:

     a) nella misura del venti per cento, dopo l'approvazione del progetto dell'impianto ed il rilascio delle concessioni edilizie;

     b) nella misura del sessanta per cento, ad avvenuta ultimazione della costruzione;

     c) nella misura del venti per cento, dopo l'entrata in funzione dell'impianto.

 

     Art. 6.

     1. Agli enti ed ai privati che provvedono ad eseguire miglioramenti forestali beneficiando dei contributi di cui alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 44 (Disposizioni recanti provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la selvicoltura), è richiesto di provvedere all'avvicinamento di prodotti di scarto, quali ramaglie, cimali, sotto diametri, alle strutture viarie onde poter essere utilizzati. Tali operazioni devono essere eseguite nelle aree boscate servite da idonea rete di viabilità forestale e individuate, di volta in volta, dalla struttura regionale competente nell'erogazione dei contributi di cui alla l.r. 44/1986.

     2. Per l'esecuzione dei lavori di concentramento dei prodotti di cui al comma 1, a porto di automezzo pesante o in idonee aree o strutture individuate dal Comune o dai Comuni interessati, è corrisposto un contributo fino al settanta per cento del costo dell'intervento, determinato dalla struttura regionale competente in materia di selvicoltura, senza detrazione di eventuali entrate derivanti dall'alienazione di tali prodotti.

     3. A coloro che provvedono al concentramento dei prodotti di cui al comma 1 e che non hanno fatto ricorso alle agevolazioni di cui alla l.r. 44/1986, è corrisposto un contributo di ammontare compreso tra lire 200.000 e lire 800.000 per ettaro.

     4. La Giunta regionale, su proposta della competente struttura e nei limiti delle disponibilità di bilancio, stabilisce annualmente l'ammontare ed i criteri degli interventi di cui ai commi 2 e 3.

     5. I Comuni, le Comunità montane provvedono a dotarsi di aree o di strutture idonee per il concentramento dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei ed emanano apposite ordinanze per il loro conferimento e per il divieto di abbruciamento all'aperto.

     6. Anche al fine di prevenire e di limitare l'accensione ed il diffondersi del fuoco, i prodotti legnosi non utilizzati, derivanti dai tagli di sgombero dei varchi di linee elettriche e telefoniche, di funivie e di quant'altro imponga il taglio periodico della vegetazione arborea, devono essere accatastati, a cura e a spese dei soggetti interessati al taglio, in punti accessibili ad automezzi, o in aree o strutture idonee indicate dai Comuni, o dalle Comunità montane interessate, per essere utilizzati come legname da ardere.

     7. La mancata esecuzione dei lavori di cui al comma 1 comporta, oltre alla mancata erogazione del contributo, una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di lire 400.000 ed un massimo di lire 1.200.000.

     8. La mancata ottemperanza al disposto del comma 5 comporta l'esclusione dai contributi per la costruzione, la lavorazione, lo stoccaggio e la termovalorizzazione in quei Comuni che non abbiano provveduto ad individuare idonee aree o strutture per il concentramento ed il deposito dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei.

     9. La mancata ottemperanza al disposto del comma 6 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di lire 2.000.000 ed un massimo di lire 6.000.000, fermo restando l'obbligo da parte del contravvenuto di provvedere alle operazioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'ingiunzione, con possibilità di proroga concessa dal Corpo forestale valdostano per motivi di forza maggiore.

     10. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 7 e 9 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 

     Art. 7.

     1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per il periodo dal 1997 al 2006, la spesa complessiva di lire 6.500 milioni, così ripartita:

     a) lire 200 milioni annui dall'anno 1997 al 2006, per complessive lire 2.000 milioni, per l'applicazione dell'art. 6, che graveranno sul cap. 38800 del bilancio regionale dei rispettivi esercizi;

     b) lire 2.000 milioni, di cui lire 400 milioni per l'anno 1997, lire 1.200 milioni per l'anno 1998 e lire 400 milioni per l'anno 1999, per l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. a), che graveranno sul capitolo da istituirsi sul bilancio regionale a decorrere dal 1997 con la denominazione "Contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti di termovalorizzazione e per la lavorazione e lo stoccaggio dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei";

     c) lire 250 milioni quale limite decennale di impegno per l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. b), a decorrere dal 1997, per complessive lire 2.500 milioni che graveranno sull'apposito capitolo da istituirsi a decorrere dal 1997, sul bilancio regionale con la denominazione "Contributi in conto interessi per la realizzazione di impianti di termovalorizzazione e per la lavorazione e lo stoccaggio dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei".

     2. Alla copertura dell'onere di lire 850 milioni per l'anno 1997, di lire 1.650 milioni per l'anno 1998 e di lire 850 milioni per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di corrispondenti quote del capitolo 69000 del bilancio della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999 a valere sull'accantonamento previsto al punto B.2.4 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto) dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

     3. A decorrere dall'esercizio 2000 gli oneri di cui al comma 1 saranno iscritti con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

     4. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 sono introitate al cap. 7700 del bilancio preventivo della Regione (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni).

 

     Art. 8.

     1. Alla parte spesa del bilancio della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

 

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

 

 

                                   anno 1997  lire    850.000.000

                                   anno 1998  lire  1.650.000.000

                                   anno 1999  lire    850.000.000;

 

 

b) in aumento:

cap. 38800 "Contributi per rimboschimenti, nonché per la conservazione e

l'incremento del patrimonio boschivo"

 

 

                                   anno 1997  lire    200.000.000

                                   anno 1998  lire    200.000.000

                                   anno 1999  lire    200.000.000

 

 

programma regionale: 2.2.2.15.

codificazione: 2.1.2.4.3.3.10.28

cap. 48820 (di nuova istituzione)

"Contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti di

termovalorizzazione e per la lavorazione e lo stoccaggio dei prodotti

forestali di scarto e dei rifiuti lignei"

 

 

                                   anno 1997  lire    400.000.000

                                   anno 1998  lire  1.200.000.000

                                   anno 1999  lire    400.000.000

 

 

programma regionale: 2.2.2.15.

codificazione: 2.1.2.4.3.4.10.28.

cap. 48830 (di nuova istituzione)

"Contributi in conto interessi per la realizzazione di impianti di

termovalorizzazione e per la lavorazione e lo stoccaggio dei prodotti

forestali di scarto e dei rifiuti lignei" - limite di impegno per l'anno

1997".

 

 

                                   anno 1997  lire    250.000.000

                                   anno 1998  lire    250.000.000

                                   anno 1999  lire    250.000.000.

 

 

 

 


[1] L'applicazione della presente legge è stata prorogata sino al 31 dicembre 2016 dall'art. 32 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 30.