§ 4.8.30 - L.R. 1 agosto 1994, n. 37.
Integrazioni alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.8 diritto allo studio
Data:01/08/1994
Numero:37


Sommario
Art. 1.      1.
Art. 2. 
Art. 3.      1.
Art. 4.      1.
Art. 5.      1.
Art. 6.      1.
Art. 7.      1.
Art. 8.      1.
Art. 9. 
Art. 10.      1. Per i concorsi e gli interventi di cui alla l.r. 30/1989 banditi o avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni anteriormente vigenti
Art. 11.      1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge grava sugli stanziamenti già iscritti ai seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e del bilancio [...]
Art. 12.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 4.8.30 - L.R. 1 agosto 1994, n. 37.

Integrazioni alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio) e alla legge regionale 6 settembre 1991, n. 62 (Disciplina della gratuità dei trasporti, delle tariffe preferenziali e agevolate e dei servizi integrativi di trasporto - Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 15 luglio 1982, n. 32, 23 giugno 1983, n. 64 e 16 giugno 1988, n. 49).

(B.U. 9 agosto 1994, n. 34).

 

     Art. 1.

     1. [1]

 

     Art. 2. [2]

     (Omissis)

 

     Art. 3.

     1. [3]

 

     Art. 4.

     1. [4]

 

     Art. 5.

     1. [5]

 

     Art. 6.

     1. [6]

 

     Art. 7.

     1. [7]

 

 

     Art. 8.

     1. [8]

 

     Art. 9. [9]

 

     Art. 10.

     1. Per i concorsi e gli interventi di cui alla l.r. 30/1989 banditi o avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

     2. Le domande relative alla concessione di premi per tesi di laurea di cui alla l.r. 30/1989 presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono istruite ai sensi della disciplina fissata nella deliberazione del Consiglio regionale n. 1444/IX in data 1 ottobre 1990.

 

     Art. 11.

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge grava sugli stanziamenti già iscritti ai seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e del bilancio pluriennale 1994/1996:

 

     a) applicazione art. 1 e 2         cap. 55560;

     b) applicazione art. 3             cap. 55580;

     c) applicazione art. 5             cap. 55540;

     d) applicazione art. 6             cap. 56660;

     e) applicazione art. 7             cap. 55250;

 

     f) applicazione art. 8 [16 bis]    cap. 55120;

     g) applicazione art. 8 [16 ter]    cap. 67390;

     h) applicazione art. 9             cap. 55140.

 

 

     Art. 12.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Inserisce gli artt. 10 bis e 10 ter, dopo l'art. 10 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario).

[2] Articolo abrogato dall’art. 11 della della L.R. 19 dicembre 2005, n. 34. Sostituiva l'articolo 12 della l.r. 14 giugno 1989, n. 30.

[3] Sostituisce l'articolo 13 della l.r. 14 giugno 1989, n. 30.

[4] Inserisce l'art. 7 bis, dopo l'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio).

[5] Inserisce l'art. 14 bis, dopo l'articolo 14 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68.

[6] Aggiunge il comma 2 bis dopo il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 20 agosto 1993, n. 68.

[7] Inserisce gli artt. 16 bis e 16 ter, dopo l'articolo 16 della l.r. 20 agosto 1993, n. 68.

[8] Aggiunge il comma 5 bis dopo il comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 20 agosto 1993, n. 68.

[9] Articolo abrogato dall'art. 67 della l.r. 1 settembre 1997, n. 29.