§ 5.8.10 – L.R. 30 novembre 2001, n. 36.
Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.8 casa da gioco
Data:30/11/2001
Numero:36

§ 5.8.10 – L.R. 30 novembre 2001, n. 36.

Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent.

(B.U. 27 dicembre 2001, n. 58).

 

Art. 1. (Forma giuridica e denominazione sociale).

     1. La Regione autonoma Valle d’Aosta promuove, nell’esercizio delle proprie competenze e nel rispetto della competenza statale in materia di ordinamento penale, la costituzione di una società per azioni a totale capitale pubblico, denominata Casino de la Vallée s.p.a [1].

     2. Lo statuto della Casino de la Vallée s.p.a. e ogni successiva modificazione sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale.

 

Art. 2. (Soci).

     1. Possono essere soci della Casino de la Vallée s.p.a. la Regione autonoma Valle d'Aosta ed i Comuni della regione interessati.

 

Art. 3. (Oggetto sociale).

     1. Nell'ambito della realizzazione dell'interesse pubblico prioritario dello sviluppo economico, turistico ed occupazionale della Valle d'Aosta, la Casino de la Vallée s.p.a. assume quale proprio oggetto sociale:

     a) la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent;

     a bis) la gestione del complesso aziendale del Grand Hôtel Billia [2];

     b) lo svolgimento di tutte le attività, interne ed esterne, conseguenti e strumentali relative alle suddette gestioni, ivi compresa la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa idonea ad incentivare lo sviluppo della Casa da gioco e degli specifici obiettivi di gestione [3];

     c) la qualificazione professionale del personale dipendente;

     d) lo sviluppo dell'indotto economico e turistico locale;

     e) l'eventuale partecipazione ad iniziative affini o complementari, italiane ed estere.

 

Art. 4. (Attività e gestione immobiliare). [4]

     [1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di un'altra società per azioni, a totale capitale pubblico, avente ad oggetto sociale la realizzazione di nuovi immobili per la Casa da gioco di Saint-Vincent, sulla base di progetti definiti nell'ambito di piani di sviluppo della Casa da gioco approvati dal Consiglio regionale.

     2. Alla società di cui al comma 1, il cui statuto è approvato con deliberazione del Consiglio regionale, è altresì affidata la gestione del patrimonio immobiliare connesso con l'attività della Casa da gioco di Saint-Vincent di proprietà della Regione autonoma Valle d'Aosta ed eventualmente di quello di proprietà della Casino de la Vallée s.p.a.. Alla suddetta società fanno capo, fra le altre, tutte le attività di manutenzione straordinaria, nonché le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici.]

 

   


Art. 5. (Capitale sociale).

     1. Il capitale sociale iniziale della Casino de la Vallée s.p.a. è fissato in euro 5.000.000, suddiviso in 5.000 azioni di valore nominale pari a euro 1.000.

     2. Alla Regione autonoma Valle d'Aosta è riservata la proprietà di una quota del capitale sociale non inferiore al 99 per cento, da sottoscriversi interamente all'atto della costituzione della società

     3. Il capitale sociale detenuto dalla Regione autonoma Valle d'Aosta può essere trasferito solo con deliberazione di autorizzazione del Consiglio regionale.

 

Art. 6. (Amministrazione della società). [5]

     1. La Casino de la Vallée S.p.A. è gestita da un organo di amministrazione composto da uno a tre membri, la cui nomina spetta all'assemblea.

     2. Nel caso in cui l'amministrazione della società sia affidata ad un consiglio di amministrazione, lo stesso nomina tra i suoi componenti il presidente e può nominare il vice presidente e l'amministratore delegato.

     3. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. La durata del mandato è stabilita, di volta in volta, all'atto della loro nomina.

 

Art. 7. (Collegio sindacale).

     1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che siano in possesso dei requisiti di legge e non versino in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui all'articolo 2399 del codice civile, nonché in alcuna delle ipotesi di esclusione e di incompatibilità di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 11/1997, e che siano iscritti nel registro dei revisori contabili.

     2. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 2458 e 2460 del codice civile, provvede alla nomina di due sindaci effettivi, tra i quali è scelto il presidente del collegio, e di un sindaco supplente. La nomina dei restanti sindaci spetta all'assemblea.

     3. Il collegio sindacale dura in carica per tre esercizi.

     4. I sindaci partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

 

Art. 8. (Relazione annuale).

     1. Il Presidente della Regione presenta, entro trenta giorni dal deposito del bilancio d'esercizio della Casino de la Vallée s.p.a., una relazione al Consiglio regionale sull'andamento della gestione.

 

Art. 9. (Adempimenti di costituzione).

     1. Il Presidente della Regione e la Giunta regionale sono autorizzati a compiere, per quanto di competenza, tutti gli atti necessari alla costituzione della società e ad assicurarne il regolare avvio, anche mediante le nomine di cui agli articoli 6 e 7.

 

Art. 10. (Disciplinare).

     1. I rapporti tra la Casino de la Vallée s.p.a. e la Regione autonoma Valle d'Aosta relativi alla gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent sono regolati da un apposito disciplinare, approvato dal Consiglio regionale e sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Presidente della società, al fine della determinazione e della garanzia dell'adempimento delle reciproche obbligazioni, degli obiettivi operativi e delle condizioni che la società deve rispettare.

     2. Nel disciplinare sono, in particolare, regolamentati i rapporti e le obbligazioni reciproche concernenti:

     a) [l'uso dei beni materiali, immateriali, mobili ed immobili necessari per la gestione, ivi compresa la cessione o l'eventuale concessione in locazione o in comodato di beni appartenenti al patrimonio della Regione] [6];

     b) i proventi spettanti alla Regione a titolo di entrata di diritto pubblico, con particolare riguardo ai livelli minimi, alle percentuali, alle garanzie e alle modalità di versamento;

     c) le modalità di programmazione, di finanziamento e di realizzazione delle attività di promozione della Casa da gioco;

     d) le modalità di controllo da parte della Regione, sotto il profilo finanziario, gestionale ed operativo in ordine alla gestione della Casa da gioco, nonché le attività del servizio ispettivo regionale;

     e) i criteri per il reclutamento del personale e per l'accesso ai posti di dirigente.

 

Art. 11. (Rinvio).

     1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di società per azioni.

 

Art. 12. (Disposizioni finanziarie).

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 9.681.350.000 (euro 5.000.000) per l'anno 2001, è imputato all'obiettivo programmatico 2.1.4.02. “Partecipazioni azionarie e conferimenti” e trova copertura mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69300 “Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre” dell'obiettivo programmatico 3.2. “Altri oneri non ripartibili” del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001.

     2. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 13. (Cessazione della Gestione straordinaria).

     1. I beni immobili di proprietà regionale, nonché l'arredamento e i materiali da gioco rilevati dalla Regione all'inizio della Gestione straordinaria di cui alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent) o acquistati successivamente dalla Regione sono concessi dalla medesima in locazione o in comodato alla società di cui all'articolo 1, secondo le modalità stabilite dal disciplinare di cui all'articolo 10.

     2. La proprietà dei beni di cui al comma 1 resta in ogni caso in capo alla Regione autonoma Valle d'Aosta.

     3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Gestione straordinaria avvia le procedure di liquidazione ai sensi degli articoli 1, comma 1 ter, e 8, commi 4 e 5, della l.r. 88/1993, come modificati dalla legge regionale 7 giugno 1999, n. 13, secondo le modalità di cui agli articoli 2448 e seguenti del codice civile.

     4. La Giunta regionale provvede alla nomina del liquidatore della Gestione straordinaria, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2450 e seguenti del codice civile. Il liquidatore rappresenta la Gestione straordinaria anche in giudizio, a norma dell'articolo 2278, secondo comma, del codice civile.

     5. In applicazione dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 88/1993, come sostituito dall'articolo 9 della l.r. 13/1999, e secondo i principi di cui all'articolo 2112 del codice civile, la società subentra nel rapporto di lavoro del personale dipendente della Casa da gioco e garantisce al medesimo personale il mantenimento del trattamento economico e normativo in godimento all'atto della cessazione dell'esercizio dell'attività e della gestione della Casa da gioco da parte della Gestione straordinaria, comunque assicurando il rispetto dei contratti di lavoro vigenti a tale data, nonché l'applicazione della specifica disciplina regionale in materia.

     5 bis. In ragione del completamento della gestione contabile posta a carico della liquidazione di Gestione straordinaria, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il collegio dei revisori di cui all'articolo 5ter della l.r. 88/l993 è soppresso e non si dà luogo agli adempimenti di revisione contabile di cui all'articolo 5 quater della medesima legge [7].

 

Art. 14. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 


[1]              Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 29 luglio 2002, n. 15.

[2]              Lettera inserita dall'art. 4 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 49.

[3]              Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 49.

[4]              Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 49.

[5]              Articolo modificato dall’art. 2 della L.R. 29 luglio 2002, n. 15 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 luglio 2008, n. 22.

[6]              Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 49.

[7]              Comma aggiunto dall'art. 23 della L.R. 11 dicembre 2012, n. 34.