| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Valle d'Aosta | 
| Materia: | 5. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 5.8 casa da gioco | 
| Data: | 07/06/1999 | 
| Numero: | 13 | 
| Sommario | 
| Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 88/1993). | 
| Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 88/1993). | 
| Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 88/1993). | 
| Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 88/1993). | 
| Art. 5. (Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 88/1993). | 
| Art. 6. (Inserimento dell'articolo 5 ter nella l.r. 88/1993). | 
| Art. 7. (Inserimento dell'articolo 5 quater nella l.r. 88/1993). | 
| Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 88/1993). | 
| Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 88/1993). | 
| Art. 10. (Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 88/1993). | 
| Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 88/1993). | 
| Art. 12. (Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 88/1993). | 
| Art. 13. (Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 88/1993). | 
| Art. 14. (Disposizioni transitorie). | 
| Art. 15. (Dichiarazione d'urgenza). | 
§ 5.8.9 - Legge regionale 7 giugno 1999, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint- Vincent).
(B.U. 9 giugno 1999, n. 26).
Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 della 
     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 3 della 
     Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 4 della 
     Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 5 della 
     Art. 5. (Inserimento dell'articolo 5 bis nella 
     Art. 6. (Inserimento dell'articolo 5 ter nella 
     Art. 7. (Inserimento dell'articolo 5 quater nella 
     Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 6 della 
     Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 7 della 
     Art. 10. (Sostituzione dell'articolo 8 della 
     Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 9 della 
     Art. 12. (Abrogazione dell'articolo 10 della 
     1. L'articolo 10 della 
     Art. 13. (Inserimento dell'articolo 11 bis nella 
Art. 14. (Disposizioni transitorie).
     1. Nelle more della costituzione degli organi e di tutti gli adempimenti previsti dalla presente legge, fino al 30 giugno 1999 la Gestione straordinaria regionale continua ad essere amministrata alle condizioni e con le modalità di cui alla 
2. In fase di prima applicazione della presente legge, l'esercizio finanziario della Gestione straordinaria regionale ha durata dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999.
Art. 15. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Inserisce i commi 1 bis e 1 ter nell'art. 1 della 
[2] Sostituisce l'art. 3 della 
[3] Sostituisce l'art. 4 della 
[4] Sostituisce l'art. 5 della 
[5] Inserisce l'art. 5 bis nella 
[6] Inserisce l'art. 5 ter nella 
[7] Inserisce l'art. 5 quater nella 
[8] Sostituisce l'art. 6 della 
[9] Sostituisce l'art. 7 della 
[1]10 Sostituisce l'art. 8 della 
[1]11 Sostituisce l'art. 9 della 
[1]12 Inserisce l'art. 11 bis nella