§ 5.14.9 - L.R. 7 dicembre 1993, n. 84.
Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo .


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.14 industria
Data:07/12/1993
Numero:84


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Investimenti per la ricerca e lo sviluppo)
Art. 3.  (Oggetto degli interventi per la qualità).
Art. 4.  (Attività per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale).
Art. 4 bis.  (Spese ammissibili per la realizzazione di studi di valutazione).
Art. 5.  (Spese ammissibili per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale).
Art. 6.  (Spese per la certificazione di sistemi di qualità aziendali, di prodotti e di processi).
Art. 7.  (Beneficiari dei contributi).
Art. 8.  (Contributi per la ricerca e lo sviluppo).
Art. 8 bis.  (Contributi per la realizzazione di studi di valutazione).
Art. 9.  (Contributi per la realizzazione di sistemi di qualità aziendali).
Art. 10.  (Contributi per la certificazione di sistemi di qualità aziendali, di prodotti e di processi).
Art. 11.  (Procedimento).
Art. 12.  (Comitato tecnico).
Art. 13.  (Controlli).
Art. 14.  (Revoca dei contributi).
Art. 15.  (Divieto di cumulo)
Art. 16.  (Funzioni amministrative).
Art. 17.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 18.  (Variazioni di bilancio).
Art. 19.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.14.9 - L.R. 7 dicembre 1993, n. 84.

Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo [1].

(B.U. 14 dicembre 1993, n. 53).

 

     Art. 1. (Oggetto e finalità). [2]

     1. Al fine di sviluppare le attività produttive locali, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste favorisce interventi atti a promuovere nelle imprese le attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi.

 

     Art. 2. (Investimenti per la ricerca e lo sviluppo) [3]

     1. Sono ammissibili a contributo, per attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, le spese sostenute per:

     a) il personale impiegato per il progetto di ricerca;

     b) gli strumenti e le attrezzature di nuovo acquisto nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati nel progetto di ricerca, con esclusione di impianti generali, mobili ed arredi anche se collegati con il progetto di ricerca;

     c) i materiali per la ricerca;

     d) le consulenze di ricerca;

     e) la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato;

     f) le spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca.

 

     Art. 3. (Oggetto degli interventi per la qualità). [4]

 

     Art. 4. (Attività per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale). [5]

 

     Art. 4 bis. (Spese ammissibili per la realizzazione di studi di valutazione). [6]

 

     Art. 5. (Spese ammissibili per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale). [7]

 

     Art. 6. (Spese per la certificazione di sistemi di qualità aziendali, di prodotti e di processi). [8]

 

     Art. 7. (Beneficiari dei contributi). [9]

     1. Possono usufruire dei contributi previsti dalla presente legge:

a) le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a dieci;

b) i consorzi di ricerca fra imprese industriali con un numero di dipendenti propri non inferiore a cinque;

c) i centri di ricerca con un numero di dipendenti non inferiore a cinque e il cui capitale sia detenuto in misura non inferiore al 70 per cento da imprese industriali.

 

     Art. 8. (Contributi per la ricerca e lo sviluppo). [10]

     1. Per gli investimenti di cui all'articolo 2 possono essere concessi contributi nella misura massima:

     a) del 50 per cento della spesa ammissibile se si tratta di ricerca industriale, come definita dalla comunicazione 2006/C 323/01 della Commissione, del 30 dicembre 2006, relativa alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

     b) del 25 per cento della spesa ammissibile se si tratta di sviluppo sperimentale, come definito dalla comunicazione n. 2006/C 323/01.

     2. La misura massima percentuale di cui al comma 1 può essere aumentata di 10 e di 20 punti rispettivamente per le medie e per le piccole imprese, come definite dalla normativa comunitaria vigente.

     3. Oltre all'incremento previsto dal comma 2, la misura massima percentuale di cui al comma 1 può essere aumentata di ulteriori 15 punti, fino ad un massimo di intensità di aiuto pari all'80 per cento:

     a) in caso di collaborazione effettiva tra almeno due imprese indipendenti, con le modalità previste dalla comunicazione n. 2006/C 323/01;

     b) in caso di collaborazione tra un'impresa e un organismo di ricerca, con le modalità previste dalla comunicazione n. 2006/C 323/01.

     4. Nei limiti degli specifici stanziamenti del bilancio regionale, i contributi concedibili ad ogni impresa non possono superare per ogni anno i seguenti massimali di importo:

     a) per le grandi imprese, 1.000.000 di euro;

     b) per le medie imprese, 500.000 euro;

     c) per le piccole imprese, 250.000 euro.

     5. Per le imprese insediate nell'area industriale Cogne di Aosta e per quelle insediate nell'edificio denominato Pépinière d'entreprises, situato nel comune di Pont-Saint-Martin, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 [11].

     6. I contributi concessi alle imprese di cui al comma 5 non possono superare per ogni anno e per ogni impresa i seguenti massimali di importo [12]:

     a) per le grandi imprese, 3.000.000 di euro;

     b) per le medie imprese, 1.500.000 euro;

     c) per le piccole imprese, 750.000 euro.

     7. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di bilancio, alle imprese di cui al comma 5 è concesso un contributo annuo in misura non superiore ai massimali di importo di cui al comma 4. Alla fine di ogni anno, valutate le disponibilità residue del bilancio regionale sui corrispondenti stanziamenti e nel rispetto dei massimali di importo di cui al comma 6, gli importi disponibili sono impiegati per concedere alle imprese la quota residua di contributo. Nel caso in cui i predetti importi non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, le risorse sono ripartite tra i progetti in proporzione al contributo teoricamente concedibile [13].

     8. I contributi possono essere erogati per stati di avanzamento del progetto di ricerca. Può inoltre essere anticipato un importo pari al massimo al 20 per cento del contributo concesso, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.

     9. Una parte significativa dell'attività di ricerca deve essere svolta nell'ambito del territorio regionale. I progetti di ricerca possono avere una durata massima di tre anni.

     10. Per accedere ai contributi, le grandi imprese devono dimostrare l'effetto di incentivazione dell'aiuto.

     11. I progetti di ricerca che comportano la concessione di aiuti di importo superiore a quello previsto dalla comunicazione n. 2006/C 323/01 sono sottoposti al preventivo esame della Commissione europea..

 

     Art. 8 bis. (Contributi per la realizzazione di studi di valutazione). [14]

 

     Art. 9. (Contributi per la realizzazione di sistemi di qualità aziendali). [15]

 

     Art. 10. (Contributi per la certificazione di sistemi di qualità aziendali, di prodotti e di processi). [16]

 

     Art. 11. (Procedimento). [17]

     1. I contributi di cui all'articolo 8 sono concessi tramite procedimento a sportello o, nel caso di finanziamento di progetti relativi a specifici settori tecnologici, tramite procedimento a bando.

2. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. Nei casi di cui al comma 2, i contributi sono concessi, previa istruttoria svolta dalla struttura regionale competente in materia di industria, anche mediante l'acquisizione di pareri tecnici e specialistici, e successivo esame e valutazione da parte del Comitato tecnico di cui all'articolo 12. I contributi sono erogati dalla società finanziaria regionale (Finaosta S.p.A.), sulla base della verifica tecnico-amministrativa delle spese e del controllo di risultato dell'attività di ricerca.

4. Nel procedimento a bando sono definiti nel bando di gara i contenuti, i termini per la presentazione delle domande e le risorse disponibili. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

5. Nel caso di attivazione di procedure a bando, i contributi sono concessi, previa istruttoria svolta dalla struttura regionale competente in materia di industria, anche mediante l'acquisizione di pareri tecnici e specialistici, e successivo esame e valutazione da parte di una commissione tecnica. I contributi sono erogati da Finaosta S.p.A., sulla base della verifica tecnico-amministrativa delle spese e del controllo di risultato dell'attività di ricerca.

6. La commissione tecnica è nominata per ciascuna procedura con deliberazione della Giunta regionale, da adottare successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, ed è composta dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di industria, con funzioni di presidente, e da non più di quattro soggetti esperti nel settore cui il bando si riferisce.

7. A seguito della concessione dei contributi, al Comitato tecnico di cui all'articolo 12 compete il monitoraggio dei progetti e la verifica dei risultati.

8. Le condizioni, i criteri, le modalità e ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione [18].

 

     Art. 12. (Comitato tecnico). [19]

     1. Presso la struttura regionale competente in materia di industria è istituito un Comitato tecnico per l'esame e la valutazione delle domande di contributo, per il monitoraggio dei progetti approvati e per la verifica dei risultati dei progetti medesimi.
2. Il Comitato tecnico è nominato con deliberazione della Giunta regionale ed è composto:

a) dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di industria, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da due esperti con competenza tecnico-scientifica in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

c) da due esperti con competenza ed esperienza in materia di industria.

3. I compiti di segreteria del Comitato tecnico sono assicurati da un funzionario della struttura regionale competente in materia di industria.

4. Il Comitato tecnico dura in carica tre anni.

5. Il Comitato tecnico si riunisce ogni due mesi, entro il quindicesimo giorno del mese.

6. Ai componenti del Comitato tecnico, con esclusione del personale regionale, è corrisposto, per ogni riunione, un compenso lordo pari a quanto stabilito con la deliberazione di cui al comma 2, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale regionale.

7. Per l'individuazione dei componenti del Comitato tecnico e della commissione tecnica di cui all'articolo 11, comma 6, la struttura regionale competente in materia di industria può istituire appositi albi.

 

     Art. 13. (Controlli). [20]

     1. I beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge, entro tre mesi dalla realizzazione dei progetti di ricerca approvati, provvedono a presentare a Finaosta S.p.a. una relazione tecnica che illustri le modalità di attuazione degli interventi, l'avvenuta realizzazione degli stessi e i risultati conseguiti. Finaosta S.p.a., valutata la relazione, trasmette alla struttura regionale competente in materia di industria le conclusioni in merito alla corretta utilizzazione del contributo.

 

     Art. 14. (Revoca dei contributi). [21]

     1. Comportano la revoca del contributo concesso:

     a) la mancata presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 13;

     b) la messa in liquidazione volontaria o la cessazione volontaria dell'attività da parte del beneficiario nel caso in cui non vi sia un soggetto subentrante che continui il progetto di ricerca;

     c) l'ingiustificata interruzione del progetto.

     2. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

     3. La revoca comporta la restituzione del contributo, maggiorato degli interessi legali, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca. La mancata restituzione entro tale termine comporta il divieto per il soggetto inadempiente di beneficiare di ogni agevolazione prevista dalla presente legge per un periodo di cinque anni, decorrente dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

 

     Art. 15. (Divieto di cumulo) [22]

     1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste per gli stessi interventi dalla normativa comunitaria, statale o regionale vigente.

 

     Art. 16. (Funzioni amministrative).

     1. Per l'espletamento delle attività amministrative connesse con l'attuazione della presente legge e delle attività amministrative demandate al Servizio industria, artigianato ed energia della legislazione vigente, la dotazione organica dell'Amministrazione regionale è aumentata di quattro unità, con l'istituzione di n. 2 posti di ingegnere (8° livello - ruolo del personale tecnico) e n. 2 posti di istruttore analista di investimenti (8° livello - ruolo del personale tecnico).

     2. [23].

 

     Art. 17. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 8, 9, 10 e per gli incarichi di consulenza di cui all'articolo 12 è autorizzata, per l'anno 1993, una spesa complessiva di lire 4.000.000.000 il cui onere grava sui capitoli di nuova istituzione n. 46850 (per lire 1.600 milioni), n. 46855 (per lire 1.000 milioni), n. 46860 (per lire 1.000 milioni) e n. 46865 (per lire 400 milioni).

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione per lire 4.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" a valere sulla disponibilità dell'accantona-mento previsto all'allegato numero 8 al bilancio per l'anno finanziario 1993, area "Sviluppo economico", nel modo seguente:

     a) per lire 500.000.000 dal fondo D.1.1.1. (Servizi per lo sviluppo dei settori produttivi - Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi produttivi)

     b) per lire 1.500.000.000 dal fondo D.5. (Sviluppo economico - Interventi nel settore dell'energia)

     c) per lire 2.000.000.000 dal fondo D.6.2.1. (Interventi settoriali - Industria - Assistenza Tecnologica alle imprese industriali).

     3. Per gli esercizi futuri l'onere relativo sarà determinato con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

     4. Per il pagamento degli stipendi e degli altri onere fissi derivanti dall'applicazione dell'articolo 16 della presente legge, nonché dei contributi a carico dell'Ente sui medesimi, è autorizzata, a decorrere dal 1994, una spesa annua di lire 201.200.000 il cui onere graverà sui capitoli seguenti:

     a) n. 30500 (per lire 155.000.000)

     b) n. 30501 (per lire 46.200.000)

     5. Per l'esercizio 1994 e successivi, l'onere di cui al comma 4, sarà rideterminato con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

 

     Art. 18. (Variazioni di bilancio).

     1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1993, sono apportate, in termini di competenza, le seguenti variazioni:

     a) in diminuzione:

     Cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

     lire 4.000.000.000

     b) in aumento

     programma regionale 2.2.2.09

     codificazione 2.1.1.6.3.2.10.28.05

     Cap. 46850 (di nuova istituzione)

     "Contributi per la ricerca e sviluppo nel settore industriale"

     l.r. 7 dicembre 1993 n. 84, art. 8,

     lire 1.600.000.000

     programma regionale 2.2.2.09

     codificazione 2.1.1.6.3.2.10.28.05

     Cap. 46855 (di nuova istituzione)

     "Contributi per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale"

     l.r. 7 dicembre 1993 n. 84, art. 9,

     lire 1.000.000.000

     programma regionale 2.2.2.09

     codificazione 2.1.1.6.3.2.10.28.05

     Cap. 46860 (di nuova istituzione)

     "Contributi per la certificazione di sistemi di qualità aziendali, di prodotti e di processi"

     l.r. 7 dicembre 1993 n. 84, art. 10

     lire 1.000.000.000

     programma regionale 2.2.2.09

     codificazione 2.1.1.4.2.2.10.28.05

     Cap. 46865 (di nuova istituzione)

     "Spese per l'affidamento di incarichi di consulenza e per il funzionamento del Comitato tecnico"

     l.r. 7 dicembre 1993 n. 84, art. 12, 2° comma

     l.r. 7 dicembre 1993 n. 84, art. 13, 4° comma

     l.r. 7 dicembre 1993 n. 84, art. 14, 3° comma

     lire 400.000.000

 

     Art. 19. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Titolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 settembre 1997, n. 33 e così ulteriormente sostituito dall’art. 18 della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 settembre 1997, n. 33, modificato dall’art. 19 della L.R. 12 novembre 2001, n. 31 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25.

[4] Articolo abrogato dall’art. 21 della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

[5] Articolo abrogato dall’art. 21 della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 febbraio 1996, n. 7 ed abrogato dall’art. 21 della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

[7] Articolo abrogato dall’art. 21 della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

[8] Articolo abrogato dall’art. 21 della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

[9] Articolo modificato dall'art. 3 della L.R. 21 febbraio 1996, n. 7, già sostituito dall'art. 6 della L.R. 2 settembre 1997, n. 33 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25.

[10] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 4 della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25.

[11] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 33.

[12] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 33.

[13] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 33.

[14] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 21 febbraio 1996, n. 7 ed abrogato dall’art. 21 della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

[15] Articolo abrogato dall’art. 21 della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

[16] Articolo abrogato dall’art. 21 della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

[17] Articolo già sostituito dall'art. 5 della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2009, n. 28.

[18] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 23.

[19] Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2009, n. 28.

[20] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 7 della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25.

[21] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 8 della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25.

[23] Articolo abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45. Integrava il comma 2, art. 78, della L.R. 28 luglio 1956, n. 3.