§ 5.14.12 - Legge regionale 21 febbraio 1996, n. 7.
Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.14 industria
Data:21/02/1996
Numero:7


Sommario
Art. 3. 
Art. 4. - 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      1. Per la promozione delle azioni di sensibilizzazione e informazione di cui all'art. 11, comma 2 bis, della l.r. 84/1993 è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 150.000.000, il cui [...]
Art. 8.      1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1996, sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:


§ 5.14.12 - Legge regionale 21 febbraio 1996, n. 7.

Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità nel settore industriale).

(B.U. 5 marzo 1996, n. 12).

 

     Artt. 1. - 2. [1]

 

Art. 3. [2]

 

     Art. 4. - 5. [3]

 

     Art. 6. [4]

 

     Art. 7.

     1. Per la promozione delle azioni di sensibilizzazione e informazione di cui all'art. 11, comma 2 bis, della l.r. 84/1993 è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 150.000.000, il cui onere grava sul capitolo 46870, di nuova istituzione.

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari somma dal capitolo 69020 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 1 al bilancio stesso (punto b 2.2.).

     3. Per gli esercizi futuri l'onere relativo sarà determinato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

     4. La denominazione del capitolo 46855 del bilancio di previsione per l'anno 1996 e del bilancio pluriennale 1996/1998 è sostituita dalla seguente: «Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi di qualità aziendale».

 

     Art. 8.

     1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1996, sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

     cap. 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento», L. 150.000.000

b) in aumento:

     programma regionale 2.2.2.09

     codificazione 2.1.1.4.2.2.10.28.05

     cap. 46870 (di nuova istituzione)

     «Spese per la promozione di azioni di

sensibilizzazione e informazione sulla qualità

nel settore industriale», L. 150.000.000

 

 


[1] Articoli abrogati dall’art. 21 della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

[2] Modifica la L.R. 7 dicembre 1993, n. 84.

[3] Articoli abrogati dall’art. 21 della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

[4] Modifica la L.R. 7 dicembre 1993, n. 84.