§ 2.18.1 - Legge regionale 28 luglio 1956, n. 3.
Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:28/07/1956
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Ordinamento dei servizi.
Art. 2.  Assessorati.
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 11.  Segreteria particolare del Presidente.
Art. 12.  Ufficio Stampa.
Art. 13. 
Art. 19.  Funzioni.
Art. 20.  Compiti amministrativi.
Art. 21.  Ripartizione dei servizi ed uffici.
Artt. 34. - 39. 
Art. 40. 
Art. 40 bis. 
Art. 48.  Funzioni.
Art. 49.  Compiti amministrativi.
Art. 66.  Norme del regolamento - Regolamenti speciali.
Art. 67.  Posti e tabelle organiche.
Art. 68.  Regolamenti interni di servizio.
Art. 69.  Assegnazione o trasferimento del personale. Assegnazione degli affari.
Art. 70.  Firma degli atti
Art. 71.  Acquisti, forniture e impegni di spesa.
Art. 72.  Inoltro degli atti alla Giunta e al Consiglio.
Art. 73.  Relazioni annuali.
Art. 74.  Responsabilità dei servizi e degli atti. Controlli, ispezioni, inchieste e disciplina.
Art. 75.  Requisiti generali.
Art. 76.  Aumento dei limiti di età.
Art. 77.  Accertamento dei requisiti generali.
Art. 78.  Titoli di studio e requisiti speciali.
Art. 79.  Nomine - Modalità.
Art. 80.  Pubblici concorsi - Modalità.
Art. 81.  Norme speciali per i concorsi ai posti di sanitari, di insegnanti e di forestali.
Art. 82.  Bandi di concorso.
Art. 83.  Pubblicità dei bandi di concorso.
Art. 84.  Termine e proroga del termine.
Art. 85.  Ammissione al concorso - Domande - Documenti.
Art. 86.  Attestazioni di benemerenza.
Art. 87.  Titoli di studio.
Art. 88.  (Commissioni giudicatrici dei concorsi).
Art. 89.  Operazioni del concorso per esami e per titoli.
Art. 90.  Criteri per la valutazione dei titoli - Punteggi massimi.
Art. 91.  Lavori della Commissione giudicatrice.
Art. 92.  Espletamento degli esami.
Art. 93.  Precedenze e preferenze.
Art. 94.  Graduatoria - Efficacia.
Art. 95.  Nomina.
Art. 96.  Effetti della nomina - Anzianità di servizio.
Art. 97.  Assunzione del servizio.
Art. 98.  Periodo di esperimento.
Art. 99.  Licenziamento per fine periodo di esperimento. Conferma.
Art. 100.  Promessa solenne e giuramento.
Art. 101.  Personale incaricato o comandato in servizio.
Art. 102.  Nomine - Competenze del Consiglio e della Giunta.
Art. 103.  Carriera del personale - Retrodatazioni anzianità.
Art. 104. 
Art. 105.  Condizioni per le promozioni e i concorsi interni.
Art. 106.  Effetti del procedimento disciplinare sui concorsi interni e sulle promozioni.
Art. 107.  Promozioni - Condizioni.
Art. 108.  Promozioni - Modalità.
Art. 109.  Concorsi interni - Modalità.
Art. 110.  Commissioni consultive.
Art. 111. 
Art. 112.  Fogli matricolari.
Art. 113. 
Art. 119.  Qualifica del personale.
Art. 120.  Classificazione del personale.
Art. 121.  Ordine gerarchico e anzianità di grado del personale.
Art. 122.  Responsabilità del personale.
Art. 123.  Responsabilità dei Dirigenti di Assessorato e dei Capi di Servizio.
Art. 124.  Residenza del personale.
Art. 125.  Riposo festivo - Turni di servizio.
Art. 126.  Obbligo della coadiuvazione e della supplenza reciproca.
Art. 127.  Lavoro arretrato.
Art. 128.  Lavoro straordinario.
Art. 129.  Supplenze e reggenze.
Art. 130.  Condotta del personale.
Art. 131.  Comunicazioni e istanze.
Art. 132.  Divisa e bicicletta.
Art. 133.  Esecuzione degli ordini.
Art. 134.  Incarichi speciali. Occupazioni e attività extra ufficio. Autorizzazione.
Art. 135.  Osservanza dell'orario d'ufficio.
Art. 136.  Congedo annuale ordinario.
Art. 137.  Permessi e congedi straordinari.
Art. 138.  Assenze brevi e straordinarie - Comunicazione.
Art. 139.  Assenze brevi per indisposizione o malattia.
Art. 140.  Congedo di malattia.
Art. 141.  Collocamento in aspettativa.
Art. 142.  Aspettativa per motivi di salute (infermità).
Art. 143.  Aspettativa per motivi di famiglia.
Art. 144.  Aspettativa per servizio militare.
Art. 145.  Computo dell'aspettativa agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici.
Art. 146.  Cumulo delle aspettative.
Art. 147.  Dispensa o dimissione d'ufficio.
Art. 148.  Denuncia delle mancanze disciplinari. Accertamenti.
Art. 149.  Sanzioni disciplinari.
Art. 150.  Applicazione delle sanzioni disciplinari. Competenze - Modalità.
Art. 151.  Procedimento disciplinare. Contestazione addebiti.
Art. 152.  Giudizio preliminare. Deferimento alla Commissione.
Art. 153.  Censura.
Art. 154.  Riduzione temporanea dello stipendio o salario
Art. 155.  Sospensione temporanea dal grado e dalle funzioni con privazione dello stipendio o salario
Art. 156.  Destituzione.
Art. 157.  Destituzione di diritto.
Art. 158.  Esclusione dai pubblici impieghi.
Art. 159.  Sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare o di inchiesta.
Art. 160.  Sospensione cautelare d'urgenza da seguito di inchiesta amministrativa.
Art. 161.  Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale.
Art. 162.  Sospensione di diritto dal servizio in seguito a condanna penale.
Art. 163.  Commissione di disciplina - Composizione.
Art. 164.  Costituzione e funzionamento della Commissione di disciplina.
Art. 165.  Casi di incompatibilità a far parte della Commissione.
Art. 166.  Dispensa dal servizio per scarso rendimento, per incapacità professionale o per inabilità fisica. Trasferimento.
Art. 167.  Dispensa - Visita medica collegiale.
Art. 168.  Dispensa - Deliberazione - Motivazione.
Art. 169.  Dimissioni volontarie.
Art. 170.  Dispense per motivi disciplinari.
Art. 171.  Licenziamento per atti illeciti o fraudolenti.
Art. 172.  Soppressione di posto - Riduzioni di organico - Disponibilità.
Art. 173.  Durata della disponibilità - Dispensa.
Art. 174.  Trattamento economico durante la disponibilità.
Art. 175.  Richiamo in servizio.
Art. 176.  Richiamo in servizio temporaneo.
Art. 177.  Collocamento a riposo.
Art. 178.  Assegni iniziali di organico.
Art. 179.  Assegni effettivi.
Art. 180.  Indennità.
Art. 181.  Tredicesima mensilità.
Art. 182.  Compartecipazioni a diritti vari.
Art. 183.  Indennità e diritti vari.
Art. 184.  Aumenti periodici e premi di anzianità.
Art. 185.  Pagamenti degli assegni.
Art. 186.  Trasferte ed indennità di missione.
Art. 187.  Trasferte per altri Enti o privati - Spese.
Art. 188.  Concessione speciale di alloggio.
Art. 189.  Indennità per cessazione del rapporto d'impiego.
Art. 190.  Previdenza.
Art. 191.  Assicurazione.
Art. 192.  Trattamento economico del personale statale o di altri Enti pubblici comandato in servizio presso l'Amministrazione regionale.
Art. 193.  Personale incaricato.
Art. 194.  Richiamo alle disposizioni di regolamento e di legge.
Art. 195.  Divieto di nuove assunzioni di personale avventizio.
Art. 196.  Eccezioni.
Art. 197.  Assunzioni - Competenza - Requisiti - Titoli - Qualifiche.
Art. 198.  Modalità di assunzione in servizio.
Art. 199.  Deliberazioni di assunzione - Trattamento economico - Trattamento economico del personale pensionato.
Art. 200.  Prestatori d'opera (giornalieri) non aventi rapporto di pubblico impiego - Trattamento giuridico ed economico.
Art. 201.  Promessa solenne.
Art. 202.  Aumenti periodici.
Art. 203.  Riconoscimento dei servizi in precedenza prestati.
Art. 204.  Pagamento assegni.
Art. 205.  Differenza assegni "ad personam" riassorbibile.
Art. 206.  Congedi.
Art. 207.  Assenze e congedi di malattia.
Art. 208.  Congedo per servizio militare.
Art. 209.  Previdenza e assicurazione.
Art. 210.  Licenziamento.
Art. 211.  Sospensione cautelativa.
Art. 212.  Preavviso - Indennità di preavviso.
Art. 213.  Indennità per cessazione di servizio o per licenziamento.
Art. 214.  Entrata in vigore del Regolamento.
Art. 215.  Decorrenza delle tabelle organiche dei relativi posti e retribuzioni.
Art. 216.  Allegati al Regolamento.
Art. 217.  Riferimento a disposizioni generali di legge e di regolamento.
Art. 218.  Coordinamento dei regolamenti speciali ed interni.
Art. 219.  Applicazione delle norme del Regolamento al personale proveniente dagli Enti e dagli Uffici assorbiti.


§ 2.18.1 - Legge regionale 28 luglio 1956, n. 3. [1]

Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

(B.U. 30 agosto 1956).

 

     Articolo 1.

     Sono approvate le norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta nel testo deliberato dal Consiglio regionale in data 22 giugno 1956 ed annesso alla presente legge, comprendente:

     1) - 236 articoli sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale;

     2) - tre tabelle organiche dei servizi, dei posti [2] e degli emolumenti principali annui [3] di organico (allegati A - B - C).

 

     Articolo 2.

     La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

TESTO DI NORME ANNESSO ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 1956, N. 3.

Norme sull'ordinamento dei servizi regionali

e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

 

TITOLO I

DELL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI REGIONALI

 

Art. 1. Ordinamento dei servizi. [4]

 

     Art. 2. Assessorati. [5]

 

TITOLO II

RIPARTIZIONI - SERVIZI

 

Capo I

DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

 

          Art. 3. [6]

 

     Art. 4. [7]

 

     Art. 5. [8]

 

Capo II

DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

 

     Artt. 6. - 10. [9]

 

     Art. 11. Segreteria particolare del Presidente. [10]

 

     Art. 12. Ufficio Stampa. [11]

 

     Art. 13. [12]

 

     Artt. 14. - 18. [13]

 

Capo III [14]

DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA,

FORESTAZIONE E RISORSE NATURALI [15]

 

          Art. 19. Funzioni. [16]

 

     Art. 20. Compiti amministrativi. [17]

 

     Art. 21. Ripartizione dei servizi ed uffici. [18]

 

     Artt. 22. - 24. [19]

 

Capo IV

DELL'ASSESSORATO DELLE FINANZE

 

     Artt. 25. - 33. [20]

 

Capo V

DELL'ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO [21]

 

          Artt. 34. - 39. [22]

 

     Art. 40. [23]

 

     Art. 40 bis. [24]

 

Capo VI

DELL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

 

     Artt. 41. - 47. [25]

 

Capo VII

DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

          Art. 48. Funzioni. [26]

 

     Art. 49. Compiti amministrativi. [27]

 

     Artt. 50. - 52. [28]

 

Capo VIII

DELL'ASSESSORATO DELLA SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE [29]

 

     Artt. 53. - 59. [30]

 

CAPO IX

DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO, SPORT E BENI CULTURALI [31]

 

     Artt. 60. - 65. [32]

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 66. Norme del regolamento - Regolamenti speciali.

     L'ordinamento e la disciplina dei servizi regionali e lo stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale sono regolati dalle norme del presente Regolamento.

     Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge e ai regolamenti generali in vigore per il personale degli Enti locali e delle Amministrazioni civili dello Stato, in quanto non contrastino con le norme del presente Regolamento.

     Speciali regolamenti disciplinano gli Uffici ed il personale di alcuni Servizi ed Istituti, quali l'Istituto di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta, i Laboratori d'igiene e Profilassi, i servizi ed il personale scolastico, i servizi ed il personale forestale, i servizi stradali, il servizio appalto lavori, l'esecuzione di lavori in economia, la eventuale gestione di servizi pubblici di carattere industriale e commerciale, il servizio economato ed altri eventuali servizi.

 

     Art. 67. Posti e tabelle organiche.

     Il numero dei posti, i titoli, i gradi, le qualifiche e l'ordinamento gerarchico del personale, nonché le retribuzioni iniziali di organico ed i relativi aumenti periodici, sono precisati nel presente Regolamento e nelle allegate tabelle organiche [33], che formano parte integrante del presente Regolamento.

 

     Art. 68. Regolamenti interni di servizio.

     Appositi regolamenti interni di servizio determinano le attribuzioni e le mansioni dei singoli dipendenti, la distribuzione degli affari e le norme particolari per il funzionamento dei servizi.

 

     Art. 69. Assegnazione o trasferimento del personale. Assegnazione degli affari. [34]

 

     Art. 70. Firma degli atti [35].

     1. Gli atti e la corrispondenza della Presidenza del Consiglio della Valle sono firmati dal Presidente del Consiglio o da uno dei vicepresidenti. Gli atti e la corrispondenza delle unità organizzative dipendenti dalla Giunta sono firmati dal Presidente della Giunta o dagli Assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.

     2. Nei casi di assenza o di impedimento, il Presidente della Giunta regionale ed i singoli Assessori delegano un altro Assessore a rappresentarli ed a sostituirli per la firma degli atti di loro competenza e per l'adozione di ogni urgente provvedimento che si renda necessario per il regolare funzionamento dei servizi.

     3. Ai funzionari appartenenti alla carriera direttiva - in aggiunta ai poteri di firma loro già attribuiti dalle norme di legge - possono essere delegate dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori, per le rispettive competenze, l'emanazione e la firma di specifiche categorie di atti. Sono in ogni caso emanati dal Presidente della Giunta regionale gli atti politici di competenza della Giunta stessa e gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 41 e all'articolo 44 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

     4. Le deleghe devono risultare da atto scritto, comunicato, rispettivamente, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e alla Giunta regionale per presa d’atto; gli atti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione [36].

     5. Le copie degli atti e della corrispondenza destinate alla conservazione negli archivi regionali sono siglate dai loro estensori nonché dai responsabili dei settori competenti.

 

     Art. 71. Acquisti, forniture e impegni di spesa. [37]

 

     Art. 72. Inoltro degli atti alla Giunta e al Consiglio.

     (Omissis) [38].

     (Omissis) [39].

 

     Art. 73. Relazioni annuali. [40]

 

     Art. 74. Responsabilità dei servizi e degli atti. Controlli, ispezioni, inchieste e disciplina. [41]

 

TITOLO IV

STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

 

Capo I

ASSUNZIONE DEL PERSONALE

 

     Art. 75. Requisiti generali.

     (Omissis) [42]

 

     Art. 76. Aumento dei limiti di età.

     (Omissis) [43]

 

     Art. 77. Accertamento dei requisiti generali.

     (Omissis) [44]

 

     Art. 78. Titoli di studio e requisiti speciali.

     (Omissis) [45]

 

     Art. 79. Nomine - Modalità. [46]

 

     Art. 80. Pubblici concorsi - Modalità.

     (Omissis) [47]

 

     Art. 81. Norme speciali per i concorsi ai posti di sanitari, di insegnanti e di forestali.

     (Omissis) [48]

 

     Art. 82. Bandi di concorso.

     (Omissis) [49]

 

     Art. 83. Pubblicità dei bandi di concorso.

     (Omissis) [50]

 

     Art. 84. Termine e proroga del termine.

     (Omissis) [51]

 

     Art. 85. Ammissione al concorso - Domande - Documenti.

     (Omissis) [52]

 

     Art. 86. Attestazioni di benemerenza.

     (Omissis) [53]

 

     Art. 87. Titoli di studio.

     (Omissis) [54]

 

     Art. 88. (Commissioni giudicatrici dei concorsi). [55]

     1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici o interni indetti per la nomina a posti di ruolo sono nominate con provvedimento della Giunta o del Consiglio, secondo la rispettiva competenza, e sono così composte:

     a) da un componente di provata competenza in materia di pubblica amministrazione sorteggiato fra gli iscritti ad apposito elenco istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, con funzioni di presidente;

     b) da un funzionario pubblico appartenente alle qualifiche dirigenziali designato, di norma, tra i funzionari dell'Amministrazione regionale;

     c) da almeno due membri esperti nelle materie oggetto delle prove di concorso sorteggiati fra gli iscritti ad apposito elenco istituito presso la Presidenza della Giunta regionale;

     d) da un pubblico dipendente di qualifica non inferiore a quella del posto messo a concorso, designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano regionale e/o nazionale.

     2. Per le prove preliminari di lingua francese, la commissione giudicatrice è integrata da uno o più esperti di lingua francese, avuto riguardo al numero dei candidati ammessi alle prove, sorteggiati fra gli iscritti ad apposito elenco istituito presso la Presidenza della Giunta regionale.

     3. Per i posti appartenenti alle qualifiche dirigenziali (dirigente o vicedirigente) e di ottava qualifica funzionale almeno uno dei membri esperti deve essere scelto fra docenti o ricercatori universitari.

     4. In caso di mancanza di iscritti negli appositi elenchi istituiti presso la Presidenza della Giunta regionale e di mancata designazione del rappresentante da parte delle organizzazioni sindacali entro trenta giorni dalla data della comunicazione, la Giunta regionale provvede d'ufficio.

     5. Il segretario delle commissioni giudicatrici è scelto tra i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale di qualifica non inferiore alla settima e, di norma, tra quelli del Servizio del personale.

     6. Con il provvedimento di nomina dei membri effettivi delle commissioni giudicatrici sono altresì nominati, con l'osservanza delle stesse modalità, i commissari supplenti.

     7. Nelle votazioni delle commissioni giudicatrici, a parità di voti, prevale quello del presidente.

     8. I dirigenti dell'Assessorato o servizio per il quale è stato bandito il concorso non possono far parte della commissione giudicatrice corrispondente, limitatamente ai posti di dirigente, vicedirigente e di ottava qualifica funzionale.

     9. Le commissioni giudicatrici dei concorsi possono essere integrate di un numero di componenti tale da permettere la suddivisione in sotto - commissioni che, restando unico il presidente, siano costituite ciascuna secondo i criteri della commissione originaria e di un segretario aggiunto.

     10. La suddivisione in sotto - commissioni è possibile quando il numero dei candidati ammessi al concorso supera le trecento unità; a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a centocinquanta unità.

     11. Limitatamente ai corsi - concorsi previsti per l'accesso alla qualifica vice - dirigenziale dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relative al personale regionale), la commissione esaminatrice è integrata da un docente del corso.

     12. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che sia stato titolare, durante il servizio attivo, di qualifica uguale o superiore a quella richiesta per far parte delle commissioni stesse.

     13. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita:

     a) se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dell'impiego, comunque determinata;

     b) qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un quinquennio dalla data del bando di concorso.

 

     Art. 89. Operazioni del concorso per esami e per titoli.

     (Omissis) [56]

 

     Art. 90. Criteri per la valutazione dei titoli - Punteggi massimi.

     (Omissis) [57]

 

     Art. 91. Lavori della Commissione giudicatrice.

     (Omissis) [58]

 

     Art. 92. Espletamento degli esami.

     (Omissis) [59]

 

     Art. 93. Precedenze e preferenze.

     (Omissis) [60]

 

     Art. 94. Graduatoria - Efficacia.

     (Omissis) [61].

     (Omissis) [62].

     (Omissis) [63].

     (Omissis) [64].

     (Omissis) [65].

     (Omissis) [66].

     [L'utilizzazione della graduatoria di cui al quinto comma può essere esercitata nel limite di un numero di posti doppio di quello messo a concorso] [67].

     [L'efficacia della graduatoria dei concorsi interni si limita al numero di posti messi a concorso] [68].

 

          Art. 95. Nomina.

     (Omissis) [69].

     (Omissis) [70].

     (Omissis) [71].

     (Omissis) [72].

 

     Art. 96. Effetti della nomina - Anzianità di servizio.

     (Omissis) [73]

 

     Art. 97. Assunzione del servizio. [74]

 

     Art. 98. Periodo di esperimento. [75]

 

     Art. 99. Licenziamento per fine periodo di esperimento. Conferma. [76]

 

     Art. 100. Promessa solenne e giuramento.

     Il personale nominato in via di esperimento presta, innanzi al Presidente della Giunta regionale o innanzi ad un Assessore suo delegato, la promessa solenne a' sensi di legge; il personale che abbia conseguito la stabilità presta, invece, il giuramento, ai sensi di legge.

     La promessa solenne e il giuramento devono essere prestati sotto pena di decadenza dal posto.

 

     Art. 101. Personale incaricato o comandato in servizio. [77]

 

     Art. 102. Nomine - Competenze del Consiglio e della Giunta. [78]

 

Capo II

CARRIERA

 

     Art. 103. Carriera del personale - Retrodatazioni anzianità.

     La carriera e l'avanzamento del personale si svolgono secondo la tabella organica dei servizi e secondo le norme del presente regolamento e dei regolamenti speciali.

     Ai soli effetti degli aumenti periodici di stipendio e delle eventuali preferenze a parità di merito, per le promozioni e per i concorsi interni, sono estese, in quanto applicabili, a favore del personale

dell'Amministrazione regionale, le disposizioni di legge vigenti per le retrodatazioni dell'anzianità di servizio a favore dei dipendenti statali mutilati ed invalidi di guerra o per la causa della liberazione nazionale e degli ex combattenti, nonché delle categorie assimilate.

 

     Art. 104. [79]

 

     Art. 105. Condizioni per le promozioni e i concorsi interni. [80]

 

     Art. 106. Effetti del procedimento disciplinare sui concorsi interni e sulle promozioni. [81]

 

     Art. 107. Promozioni - Condizioni. [82]

 

     Art. 108. Promozioni - Modalità. [83]

 

     Art. 109. Concorsi interni - Modalità. [84]

 

Capo III

COMMISSIONI CONSULTIVE

FOGLI MATRICOLARI

NOTE DI QUALIFICA

 

     Art. 110. Commissioni consultive.

     (Omissis) [85]

 

     Art. 111. [86]

 

     Art. 112. Fogli matricolari.

     Per ogni dipendente, è tenuto presso l'Ufficio Personale della Segreteria generale un fascicolo personale di carattere riservato, contenente gli atti relativi all'assunzione, alla nomina ed alle successive variazioni (promozioni, congedi, aspettative, punizioni, ecc.), nonché il foglio matricolare, nel quale sono iscritti tutti i dati concernenti l'assunzione, la carriera, la condotta, l'attività in servizio, gli incarichi, i provvedimenti disciplinari ed ogni altra indicazione necessaria a rispecchiare e a valutare esattamente la carriera, il comportamento ed il rendimento in servizio del dipendente.

     Il personale deve comunicare all'Ufficio Personale della Segreteria generale ogni variazione che avvenga nel proprio stato di famiglia e, in genere, tutte le notizie occorrenti all'aggiornamento dei dati del foglio matricolare.

 

          Art. 113. [87]

 

     Artt. 114. - 118. [88]

 

Capo IV

GERARCHIE

RESPONSABILITA' E DOVERI

 

     Art. 119. Qualifica del personale. [89]

 

     Art. 120. Classificazione del personale. [90]

 

     Art. 121. Ordine gerarchico e anzianità di grado del personale. [91]

 

     Art. 122. Responsabilità del personale. [92]

 

     Art. 123. Responsabilità dei Dirigenti di Assessorato e dei Capi di Servizio. [93]

 

     Art. 124. Residenza del personale. [94]

     Il dipendente è tenuto a stabilire la propria residenza o domicilio in modo da non arrecare pregiudizio al normale adempimento delle prestazioni di lavoro ed ha l'obbligo di notificare all'Amministrazione ogni cambiamento.

     Il dipendente che, per sua scelta, risieda in luogo diverso da quello in cui ha sede l'ufficio di appartenenza, non acquisisce titolo o indennità o facilitazioni connesse con tale situazione. Il personale in congedo ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione l'indirizzo del domicilio temporaneo.

 

     Art. 125. Riposo festivo - Turni di servizio. [95]

 

     Art. 126. Obbligo della coadiuvazione e della supplenza reciproca.

     Il personale ha l'obbligo di coadiuvarsi e di supplirsi vicendevolmente per il sollecito e regolare disbrigo del lavoro assegnato al proprio ufficio o servizio o di altro ufficio o servizio, secondo gli ordini dei superiori, senza riguardo alla importanza e alla natura delle attribuzioni.

     Tale obbligo è osservato anche nei casi di assenza del personale per congedo ordinario, straordinario e di malattia.

     In quest'ultimo caso l'opera prestata oltre il normale orario d'ufficio è compensata nei modi e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di carattere generale vigenti per i pubblici impiegati.

 

     Art. 127. Lavoro arretrato.

     Qualora si verifichi negli uffici lavoro arretrato per accertata negligenza, il personale ha l'obbligo di protrarre, senza alcun compenso, l'orario di lavoro nella misura stabilita dall'Assessore o dal Segretario generale [96] o dal Capo del Servizio, fino alla eliminazione del lavoro arretrato.

     In tal caso, a carico del personale negligente, deve accertarsi la responsabilità, agli effetti dei provvedimenti disciplinari.

 

     Art. 128. Lavoro straordinario. [97]

 

     Art. 129. Supplenze e reggenze. [98]

     Le supplenze del personale e le reggenze di posti di ruolo, in caso di assenza o di impedimento dei titolari o di vacanza dei posti, sono affidate a personale che esercita le funzioni dello stesso ruolo.

     L'incarico di supplenza o reggenza può essere affidato esclusivamente a personale appartenente alla stessa qualifica o fascia [99] retributiva o a quella immediatamente inferiore, purché il personale stesso sia in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai concorsi per il posto per il quale l'incarico è conferito.

     Le supplenze e le reggenze sono affidate dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio del personale, se costituito [100].

     Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore a due mesi, al personale incaricato della supplenza o reggenza di posti di qualifica o di livello superiore, è corrisposta, a decorrere dal terzo mese, una indennità mensile di incarico commisurata ad un quinto dello stipendio iniziale della qualifica o del livello per il quale è conferito l'incarico.

     L'indennità mensile d'incarico di cui al comma precedente non potrà essere conteggiata nella liquidazione dei premi di anzianità, dell'indennità di cessazione del servizio ed in qualsiasi altra liquidazione che sia riferita al trattamento economico fruito dal dipendente, nonché nella determinazione del nuovo trattamento economico in caso di avanzamento di carriera per promozione, per concorso o per qualsiasi altra causa.

     I compensi per lavoro straordinario sono corrisposti nella misura prevista per il posto per il quale l'incarico è conferito.

 

     Art. 130. Condotta del personale.

     Il personale è tenuto all'osservanza scrupolosa di tutti i doveri di ufficio, al diligente disimpegno delle attribuzioni individualmente assegnate, ad obbedire in servizio ai superiori, a tenere contegno corretto in ufficio e fuori ufficio, così verso i superiori e colleghi di servizio, come verso gli estranei e a serbare buona condotta morale in pubblico e in privato.

     Il personale deve, inoltre, in particolare:

     a) mantenere il segreto sugli affari dell'Amministrazione, non asportare carte od oggetti dall'ufficio, non dare visione o conoscenza ad estranei di atti e documenti senza espressa autorizzazione;

     b) astenersi dal prender parte, diretta o indiretta, ad appalti, forniture, e ad ogni altro affare in cui sia interessata l'Amministrazione, e ciò sino a sei mesi dopo la eventuale cessazione dal servizio;

     c) astenersi dal compilar ricorsi, memorie, perizie, progetti o altri atti che devono servire a terzi nei loro rapporti con l'Amministrazione o che devono servire ad Enti soggetti alla vigilanza degli organi della Amministrazione;

     d) astenersi dall'attendere in ufficio a cose estranee alle proprie attribuzioni o mansioni come pure dall'intrattenersi con persone per affari non d'ufficio o che non abbiano a trattare affari di sua spettanza;

     e) astenersi dal maneggio del denaro dell'Amministrazione senza debito incarico, nonché da qualsiasi atto vietato dalle leggi, in rapporto alle proprie mansioni;

     f) non accettare compensi o rimunerazioni in relazione ad atti d'ufficio;

     g) astenersi dall'assumere qualsivoglia impiego od incarico da Enti pubblici o da privati, dall'esercizio di qualunque professione, commercio od industria, dall'assumere la carica di amministratore, di consigliere di amministrazione, di commissario di sorveglianza o altra consimile, di Società costituite a scopo di lucro;

     h) astenersi da qualsiasi occupazione od attività che, a giudizio dell'Amministrazione, non sia ritenuta compatibile con le funzioni o con il decoro del personale dell'Amministrazione;

     i) aver la maggior possibile cura dei mobili e degli altri oggetti dell'Amministrazione avuti in consegna e, comunque, esistenti nei locali ove presta servizio.

 

     Art. 131. Comunicazioni e istanze.

     Qualsiasi comunicazione o istanza del personale deve essere inoltrata per via gerarchica.

     Il personale può, peraltro, inoltrare, sempre per via gerarchica, pieghi suggellati diretti al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori.

     Nei casi di particolare gravità il personale può inoltrare pieghi direttamente al Presidente della Giunta o all'Assessore da cui dipende.

 

     Art. 132. Divisa e bicicletta. [101]

 

     Art. 133. Esecuzione degli ordini.

     Nell'adempimento delle proprie funzioni o mansioni il personale deve eseguire gli ordini del Capo Servizio e dei superiori.

     Il personale incaricato della direzione di un servizio ovvero della trattazione di determinate pratiche nell'ambito delle proprie mansioni non è tenuto ad eseguire gli ordini che siano palesemente contrari alla legge od ai regolamenti, tranne che questi gli siano rinnovati per iscritto; in tal caso la responsabilità dell'esecuzione ricade su chi ha dato l'ordine per iscritto.

 

     Art. 134. Incarichi speciali. Occupazioni e attività extra ufficio. Autorizzazione. [102]

 

Capo V

ORARIO E CONGEDI

 

     Art. 135. Osservanza dell'orario d'ufficio. [103]

     Il personale deve osservare l'orario di servizio stabilito dall'Amministrazione Regionale.

     Il personale avente funzioni direttive deve rimanere in ufficio oltre l'orario normale, non solo se richiesto, ma anche di iniziativa propria, ogni qualvolta ciò sia necessario per il miglior andamento del servizio a cui è preposto.

     Durante le riunioni del Consiglio e della Giunta e durante adunanze alle quali partecipino il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri, un Segretario addetto alla Segreteria, un impiegato addetto all'Archivio, due dattilografe e due o tre uscieri, a seconda delle esigenze, devono, se richiesti, fermarsi in ufficio anche in ore non di servizio e fino al termine della riunione o dell'adunanza; le prestazioni del personale comandato e trattenuto in servizio oltre l'orario di ufficio sono considerate e retribuite come ore di lavoro straordinario.

 

     Art. 136. Congedo annuale ordinario. [104]

     Al personale, in periodi compatibili con le esigenze dei servizi, spetta un congedo ordinario annuale di ventisei giorni (non sono computabili i giorni festivi e non lavorativi intermedi).

     Il congedo annuale può essere diviso in più brevi periodi di tempo, compatibilmente con le esigenze dei servizi, ed è concesso

dall'Amministratore competente, su richiesta del personale, vistata dal Dirigente di Assessorato o dal Capo Servizio.

     Il godimento del congedo ordinario entro l'anno può essere rinviato ed interrotto soltanto per eccezionali esigenze di servizio; in tale caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo. Scaduto tale termine, non è consentito il cumulo del congedo di un anno con quello di un altro anno.

     Nel periodo di congedo ordinario annuale non sono computabili le assenze necessarie per adempiere all'ufficio di giurato o di altro pubblico dovere.

     Durante il congedo ordinario annuale il personale è considerato in attività di servizio e conserva gli assegni interi.

     Per comprovate necessità di servizio, il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio e gli Assessori competenti possono sospendere, interrompere o rinviare il congedo annuale; in tal caso, al personale compete il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute per il rientro in sede.

     Non è ammessa la rinuncia al congedo ordinario annuale, né la retribuzione per i giorni di congedo eventualmente non fruiti.

 

     Art. 137. Permessi e congedi straordinari.

     Il personale che abbia necessità di assentarsi dall'ufficio, durante l'orario giornaliero, deve ottenerne il permesso dal proprio Capo del servizio, a cura del quale deve essere tenuto apposito registro dei permessi e delle assenze brevi concessi al personale dipendente e da notificarsi all'ufficio personale.

     Ai Dirigenti degli Assessorati e ai Capi di servizio il permesso è concesso dall'Assessore competente e dal Presidente della Giunta.

     Per assenze di durata maggiore di un giorno occorre il permesso scritto dell'Amministratore competente, il quale, su proposta del Capo del servizio o del Segretario generale [105] o di chi per esso, può concedere permessi per assenze di breve durata da computarsi nel congedo ordinario annuale (computati gli eventuali giorni festivi intermedi).

     Al dipendente, oltre al congedo ordinario, possono essere concessi, per gravi motivi, congedi straordinari non eccedenti complessivamente la durata di due mesi nel corso dell'anno. Il congedo straordinario compete di diritto quando il dipendente debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità [106].

     Nel caso di matrimonio, il dipendente ha diritto a quindici giorni di congedo straordinario [107].

     Il congedo straordinario è concesso dalla Giunta regionale in base a motivata domanda da inoltrarsi all'Amministratore competente con il parere del capo servizio [108].

     (Omissis) [109].

     Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace, per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo, è considerato in congedo ordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi. Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali [110].

     La donna in stato di gravidanza ha diritto a congedo:

     a) durante sei settimane precedenti la data presunta del parto;

     b) ove il parto avvenga oltre tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto;

     c) durante otto settimane dopo il parto.

     La donna che allatta ha diritto a due sospensioni quotidiane durante l'orario d'ufficio, non superiori a due ore complessive giornaliere per tutto il primo anno di età del bambino.

     Il dipendente che ha usufruito del congedo straordinario previsto dai commi precedenti, conserva il diritto al congedo ordinario [111].

     Durante il periodo di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario spettano al dipendente tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto. Al dipendente in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio o salario [112] e gli assegni personali di cui sia provvisto nonché l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'Amministrazione militare [113].

     I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti [114].

 

     Art. 138. Assenze brevi e straordinarie - Comunicazione.

     In caso di assenza per malattia, per indisposizione, o per altra causa improvvisa di forza maggiore, il personale deve darne immediato avviso al Capo Servizio, che ne deve informare l'Ufficio personale.

     Analoga immediata comunicazione devono dare i Capi di Servizio, entro le prime ore del mattino, qualora un loro dipendente non si presenti in servizio senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione o senza aver provveduto a giustificare l'assenza.

     In qualsiasi caso di assenza non denunciata o non giustificata, sono adottati i provvedimenti disciplinari del caso e le giornate di assenza sono computate nel congedo ordinario annuale.

 

     Art. 139. Assenze brevi per indisposizione o malattia.

     Dal primo giorno di assenza per indisposizione o per malattia, è obbligatoria la presentazione del certificato medico [115].

     L'Amministrazione può sempre incaricare un medico di fiducia di visitare il dipendente ammalato e di riferire sulla natura e sulla presumibile durata dell'indisposizione o della malattia.

     Nei casi di assenze brevi per indisposizione o per malattia, di durata non superiore a giorni venti e sino a giorni trenta complessivi nell'anno, non si fa luogo al collocamento in congedo per malattia ed il personale è considerato in permesso straordinario per indisposizione.

 

Capo VI

ASPETTATIVA - DISPONIBILITA'

 

     Art. 140. Congedo di malattia. [116]

 

     Art. 141. Collocamento in aspettativa. [117]

     Il personale può essere collocato in aspettativa per comprovata infermità o per giustificati motivi di famiglia.

     Il personale deve essere collocato in aspettativa per servizio militare (di leva ordinario o straordinario) o per mandato politico (elezioni ad Assemblee Legislative o altre).

     Al personale in aspettativa per motivi di famiglia, per mandato politico o per servizio militare di leva non compete alcun assegno.

     Il personale in aspettativa è soggetto alle norme disciplinari stabilite per il personale in attività di servizio, in quanto applicabili; deve comunicare all'Amministrazione la propria residenza e le successive variazioni.

     Il personale in aspettativa per motivi di salute non può assumere impieghi, uffici, occupazioni od incarichi di qualsiasi natura; ove li assuma è considerato e dichiarato decaduto dall'ufficio.

     L'Amministrazione può temporaneamente coprire i posti del personale collocato in aspettativa mediante spostamento di altro personale, mediante incarico ad altro personale, ovvero mediante assunzione precaria e a tempo determinato di personale avventizio od incaricato.

 

     Art. 142. Aspettativa per motivi di salute (infermità). [118]

     L'aspettativa per infermità è concessa d'ufficio o a domanda del dipendente, per la durata massima di diciotto mesi, previo accertamento sanitario dal quale risulti l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

     Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'interessato, se questi ne fa domanda e si assume la relativa spesa.

     L'accertamento sanitario può essere eseguito durante l'aspettativa, su domanda dell'interessato o d'ufficio, agli effetti del richiamo eventuale dall'aspettativa.

     L'Amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.

     Al termine dell'aspettativa per infermità, il dipendente deve comprovare, mediante certificato medico, di essere completamente guarito ed in grado di prestare regolare servizio, salvo eventuale accertamento da parte dell'Amministrazione.

     Durante l'aspettativa per infermità il personale ha diritto all'intero stipendio o salario [119] per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

     Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da cause di servizio, permane per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto del personale a tutti gli assegni, escluse le eventuali indennità fisse per prestazioni di lavoro straordinario o per altri incarichi; sono, inoltre, a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in Istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dal dipendente.

 

     Art. 143. Aspettativa per motivi di famiglia.

     L'aspettativa per motivi di famiglia è concessa a domanda e non può durare più di un anno; può essere negata o revocata a giudizio discrezionale della Amministrazione, in relazione alle necessità ed alle esigenze dei servizi.

     In caso eccezionale può essere concessa una proroga di mesi sei all'aspettativa.

 

     Art. 144. Aspettativa per servizio militare.

     Il personale chiamato alle armi per adempiere agli obblighi ordinari di leva è collocato in aspettativa per servizio militare, senza diritto ad alcun assegno principale o accessorio.

     Il personale richiamato o trattenuto alle armi per istruzioni, per ragioni di guerra o per esigenze militari di carattere eccezionale, è collocato in aspettativa per servizio militare, con diritto agli interi assegni per i primi due mesi, per il periodo successivo è concesso il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge.

 

     Art. 145. Computo dell'aspettativa agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici. [120]

     Il tempo trascorso in aspettativa per infermità o per servizio militare è valutato per intero agli effetti della anzianità di servizio e degli aumenti periodici degli assegni; è pure utile agli effetti della pensione e previdenziali secondo le norme e modalità previste dalla legge.

     Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computabile agli effetti dell'anzianità di servizio e degli aumenti periodici dello stipendio o del salario [121].

 

     Art. 146. Cumulo delle aspettative. [122]

     Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 143, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute, si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 142, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

     La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.

     Per motivi di particolare gravità può essere concesso, al dipendente che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.

 

     Art. 147. Dispensa o dimissione d'ufficio.

     Scaduti i periodi massimi previsti per le aspettative, il personale che risulta inabile, per infermità, a riassumere il servizio, è dispensato dal servizio a' sensi dei successivi articoli 166, 167 e 168, salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli.

     Il personale che, invece, risulti abile a riassumere il servizio e allo scadere dell'aspettativa non riprende servizio, è considerato dimissionario d'ufficio ed è dispensato dal servizio, con provvedimento motivato da notificare all'interessato.

 

Capo VII

DISCIPLINA

 

     Art. 148. Denuncia delle mancanze disciplinari. Accertamenti.

     I Capi Servizio hanno l'obbligo di dare comunicazione delle infrazioni disciplinari del personale dipendente all'Assessore e al Dirigente competente, il quale ne informa il Presidente della Giunta regionale e procede, in via riservata, in quanto occorra, agli accertamenti del caso ed ai conseguenti atti istruttori [123].

     Le mancanze e le infrazioni indicate negli articoli 153 e seguenti, agli effetti della applicazione di sanzioni disciplinari, hanno carattere elencativo e non tassativo, essendo riservata all'Amministrazione la facoltà di punire disciplinarmente qualsiasi infrazione ai doveri di ufficio e di servizio da parte del personale dipendente.

 

     Art. 149. Sanzioni disciplinari. [124]

     Le mancanze e le infrazioni agli obblighi e doveri di ufficio da parte del personale sono punite con le seguenti sanzioni disciplinari, indipendentemente da eventuali azioni penali o civili:

     a) censura;

     b) riduzione temporanea dello stipendio;

     c) sospensione temporanea dalla qualifica con privazione dello stipendio;

     d) destituzione.

 

     Art. 150. Applicazione delle sanzioni disciplinari. Competenze - Modalità. [125]

     Le sanzioni disciplinari sono inflitte dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze di nomina, ad eccezione della censura, che è inflitta dal Presidente della Giunta o dal Dirigente competente, ai sensi dell'art. 153, secondo comma.

     Le sanzioni disciplinari sono iscritte sul foglio matricolare del punito e comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

     Art. 151. Procedimento disciplinare. Contestazione addebiti.

     Il procedimento disciplinare ha inizio con la comunicazione degli addebiti all'interessato, con la prescrizione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione delle eventuali discolpe.

     La contestazione degli addebiti è fatta con foglio in busta chiusa, raccomandata e recapitata a mano con ricevuta. La contestazione al personale fuori sede è fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

     E' in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, dichiarandolo espressamente per iscritto.

     L'incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti relativi al procedimento disciplinare, dopo che siano terminati gli accertamenti.

 

     Art. 152. Giudizio preliminare. Deferimento alla Commissione.

     In merito agli addebiti così come furono contestati, e alle eventuali discolpe, il Presidente della Giunta, o la Giunta pronuncia un preliminare giudizio e, qualora per la gravità dei fatti commessi ritenga possa essere applicata una punizione superiore alla censura, convoca la Commissione di disciplina, prevista dal presente regolamento, per il parere.

 

     Art. 153. Censura. [126]

     La censura è una dichiarazione scritta e motivata, di biasimo ed è inflitta:

     a) per negligenza o lievi mancanze in servizio;

     b) per breve assenza dall'ufficio, non giustificata o per inosservanza dell'orario di ufficio;

     c) per altre infrazioni di lieve entità.

     Ai dirigenti la censura è inflitta dal Presidente della Giunta regionale sentito l'Amministratore competente e limitatamente al dirigente preposto ai servizi di segreteria del Consiglio, sentito il Presidente del Consiglio. Al rimanente personale è inflitta dai dirigenti secondo le rispettive competenze.

     Contro il provvedimento del dirigente d'irrogazione della censura, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 154. Riduzione temporanea dello stipendio o salario [127].

     Le riduzioni temporanee dello stipendio o salario [128] non possono superare il quinto dello stipendio o salario [129], non possono avere durata superiore a sei mesi, non esonerano dal servizio, e sono inflitte:

     a) per recidiva dei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggiore gravità di essi;

     b) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti, ovvero verso il pubblico;

     c) per lieve insubordinazione;

     d) per esercizio di attività estranee all'ufficio, senza preventiva autorizzazione scritta del Presidente, salvo le eventuali maggiori sanzioni del caso;

     e) per irregolare condotta anche privata;

     f) per inosservanza del segreto d'ufficio, anche se non abbia prodotto conseguenze dannose;

     g) per irregolarità e negligenze in servizio o per tolleranza di negligenze e di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di scorretto contegno o di abusi da parte del personale dipendente;

     h) per manifestazioni sconvenienti alla compagine amministrativa, politica e sociale della Regione o dello Stato.

     La riduzione temporanea dello stipendio o salario [130] implica anche la riduzione proporzionale delle altre indennità accessorie, nonché il ritardo dell'aumento periodico degli assegni per il periodo di tempo corrispondente alla sua durata.

 

     Art. 155. Sospensione temporanea dal grado e dalle funzioni con privazione dello stipendio o salario [131].

     La sospensione temporanea dal grado o dalle funzioni, con privazione dello stipendio o salario [132], può durare da uno a sei mesi e comporta l'allontanamento dal servizio. E' inflitta:

     a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a riduzione dello stipendio o per maggiore gravità delle mancanze contemplate nel precedente articolo;

     b) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori o per concorso in iscritti e pubblicazioni di critica sleale e acrimoniosa alla Amministrazione o ai superiori, con pregiudizio per il prestigio della Amministrazione o dei superiori;

     c) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine e tolleranza di gravi abusi;

     d) per grave insubordinazione;

     e) per inosservanza del segreto d'ufficio che abbia cagionato conseguenze dannose;

     f) per pregiudizio recato agli interessi dell'Amministrazione o a quelli di altri Enti o di privati nei loro rapporti con l'Amministrazione, derivato da negligenze nell'adempimento dei doveri d'ufficio;

     g) per offesa al decoro dell'Amministrazione;

     h) per uso dell'impiego a fini personali;

     i) per qualsiasi manifestazione collettiva, non autorizzata dalle competenti organizzazioni sindacali, che miri ad esercitare pressioni sulle azioni dei superiori o a diminuire l'autorità, salva l'applicazione delle leggi speciali in materia.

     La sospensione dal grado o dalle funzioni con privazione dello stipendio o salario [133] comporta il ritardo nell'aumento periodico degli assegni per un periodo di tempo corrispondente alla sua durata; comporta, inoltre, la privazione di ogni altro assegno od indennità accessoria.

 

     Art. 156. Destituzione. [134]

     Si fa luogo alla destituzione dall'impiego, indipendentemente dalla eventuale azione penale:

     a) per maggiore gravità delle infrazioni previste al precedente articolo o per recidiva nelle infrazioni stesse;

     b) per grave abuso di autorità o di fiducia;

     c) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato grave pregiudizio alla Regione, ad altri enti pubblici o a privati;

     d) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;

     e) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato;

     f) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti;

     g) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dall'impiegato per ragioni d'ufficio;

     h) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione;

     i) per istigazione degli atti di cui alla lettera i) del precedente articolo.

 

     Art. 157. Destituzione di diritto. [135]

     L'impiego incorre nella destituzione escluso il procedimento disciplinare:

     a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli artt. 519, 520, 521 e 537 del codice penale o dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;

     b) per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero la applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

 

     Art. 158. Esclusione dai pubblici impieghi. [136]

     Il personale destituito non può essere riammesso in servizio salvo che siano riconosciuti insussistenti gli addebiti che determinarono la destituzione. In questo caso, l'Amministrazione, vagliate le circostanze che determinarono il fatto, dispone la riammissione in servizio in posizione non inferiore a quella maturata alla data della destituzione.

 

     Art. 159. Sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare o di inchiesta. [137]

     Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il personale sottoposto a procedimento disciplinare o a inchiesta amministrativa può essere, in via cautelare, sospeso dal servizio, con la privazione degli assegni principali e accessori.

     Il provvedimento è adottato dal Consiglio o dalla Giunta secondo la rispettiva competenza di nomina e non può avere durata maggiore di sei mesi, salvo proroga per gravi motivi.

     All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà degli emolumenti, con esclusione di quelli corrisposti in relazione all'effettiva presenza in servizio oltre gli assegni per carichi di famiglia se dovuti.

     Qualora il procedimento disciplinare non sia definito entro sei mesi dalla data della sospensione cautelare, la proroga deve essere disposta con provvedimento deliberativo motivato.

     Se il procedimento disciplinare ha termine con il proscioglimento dell'incolpato, la sospensione è revocata con provvedimento deliberativo e il dipendente riacquista il diritto agli assegni non percepiti e alla differenza degli assegni ancora spettantigli, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 161.

 

     Art. 160. Sospensione cautelare d'urgenza da seguito di inchiesta amministrativa. [138]

     In caso di gravi motivi, il Presidente della Giunta regionale può disporre in via d'urgenza la sospensione cautelare del personale sottoposto ad inchiesta amministrativa, riferendone alla prima adunanza della Giunta o del Consiglio, secondo la rispettiva competenza di nomina.

 

     Art. 161. Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale. [139]

     Sulla base delle informazioni provenienti dall'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 6 del R.D. 28 maggio 1931, n. 602, l'impiegato sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con decreto del Presidente della Giunta regionale, il quale ne riferisce al Consiglio o alla Giunta, secondo la rispettiva competenza di nomina. Ove sia stato emesso mandato od ordine di cattura, l'impiegato deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento del Presidente della Giunta.

     Il Dirigente che ha notizia dell'emissione di un mandato od ordine di comparizione o della convalida del fermo, nei confronti di un impiegato da lui dipendente, deve riferirne immediatamente al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente.

     Si applicano le disposizioni dell'articolo 159, terzo comma.

     Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l'impiegato non lo ha commesso, la sospensione è revocata e l'impiegato ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e salva deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.

     Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora nei termini previsti dal successivo comma venga iniziato a carico dell'impiegato procedimento disciplinare.

     Il procedimento disciplinare deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento o entro 40 giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato all'Amministrazione la sentenza stessa.

     Se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il detto termine, la sospensione cessa ed il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del procedimento penale, non può essere iniziato. In tal caso l'impiegato ha diritto agli assegni previsti nel quarto comma.

     Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'Autorità giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue altresì il procedimento disciplinare che non può essere rinnovato.

 

     Art. 162. Sospensione di diritto dal servizio in seguito a condanna penale. [140]

     L'impiegato condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, è sospeso dalla qualifica fino a che non abbia scontato la pena.

     Quando, a seguito del giudizio penale di revisione l'impiegato già condannato sia stato assolto ai sensi dell'art. 566 del codice di procedura penale, la sospensione inflitta ai sensi del comma precedente è revocata di diritto e si applicano le disposizioni dell'art. 161, commi quarto e seguenti.

 

     Art. 163. Commissione di disciplina - Composizione. [141]

     La Commissione di disciplina è così costituita:

     a) per il Segretario generale [142] e per il Vice Segretario Generale [143]: dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore suo delegato, che la presiede; da due Consiglieri regionali, di cui uno della minoranza, designati dal Consiglio e di cui il più giovane funge da Segretario della Commissione; da un Segretario generale [144] di Regione o di Provincia limitrofa, designato dal Consiglio; da un funzionario pubblico, di carriera e di qualifica non inferiori a quelle del giudicando, designato dalle Organizzazioni Sindacali rappresentate nella Commissione Interna del personale dipendente; qualora le Organizzazioni Sindacali non provvedano alla designazione entro il termine di trenta giorni, alla designazione stessa provvederà la Giunta regionale;

     b) per il rimanente personale della carriera direttiva e per il personale appartenente alla carriera di concetto: da un Assessore regionale, designato dalla Giunta, il quale funge da Presidente; da un funzionario pubblico di carriera e di qualifica non inferiori a quelle del giudicando, designato dalla Giunta; da tre Consiglieri regionali, di cui uno della minoranza designati dal Consiglio; dal Segretario generale [145] o dal Vice Segretario Generale [146], che funge anche da Segretario della Commissione; da un funzionario pubblico di carriera e di qualifica non inferiori a quelle del giudicando, designato dalle Organizzazioni Sindacali rappresentate nella Commissione Interna del personale dipendente; qualora le Organizzazioni Sindacali non provvedano alla designazione entro il termine di trenta giorni, alla designazione stessa provvederà la Giunta regionale;

     c) per il personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria: da un Assessore regionale, designato dalla Giunta, il quale funge da Presidente; da due Consiglieri regionali, designati dal Consiglio; dal Segretario generale [147] o dal Vice Segretario Generale [148], che funge anche da Segretario della Commissione; da un dipendente da altro Ente pubblico, di carriera e di qualifica non inferiori a quelle del giudicando, designato dalle Organizzazioni Sindacali rappresentate nella Commissione Interna del personale dipendente; qualora le Organizzazioni Sindacali non provvedano alla designazione entro il termine di trenta giorni, alla designazione stessa provvederà la Giunta regionale.

 

     Art. 164. Costituzione e funzionamento della Commissione di disciplina.

     La Commissione di disciplina è costituita di volta in volta con deliberazione del Consiglio o della Giunta dopo le designazioni e le nomine dei membri di cui all'articolo precedente.

     Ai componenti della Commissione, che non siano dipendenti dell'Amministrazione, sono rimborsate le spese di viaggio e sono corrisposte indennità nella misura giornaliera stabilita nella deliberazione di costituzione della Commissione.

     La Commissione di disciplina deve sentire l'incolpato, testimoni e periti addotti in giudizio, e può ordinare le indagini, le inchieste e le verifiche che ritenga necessario.

     I verbali delle adunanze della Commissione di disciplina sono sottoscritti da tutti gli intervenuti.

     Per la validità delle deliberazioni della Commissione di disciplina è necessaria la presenza di tutti i componenti.

     Dopo due sedute non valide la Commissione può deliberare purché siano presenti almeno tre dei suoi membri.

     Le decisioni si adottano a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto: in caso di parità di voti, il giudizio è considerato favorevole all'incolpato.

 

     Art. 165. Casi di incompatibilità a far parte della Commissione.

     Non possono far parte della Commissione di disciplina coloro:

     a) che si trovino in aspettativa o in disponibilità, o siano assenti per malattia, o impediti da riconosciuti motivi di servizio;

     b) che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare;

     c) che siano parenti od affini fino al quarto grado con alcuno dei giudicabili o con il giudicabile;

     d) che da meno di cinque anni abbiano avuta inflitta la riduzione degli assegni ovvero la sospensione dal servizio con privazione degli assegni;

     e) che direttamente o indirettamente abbiano partecipato ai fatti che formano oggetto del procedimento disciplinare, ovvero debbano essere sentiti come testi.

     Il personale che faccia parte della Commissione di disciplina decade da tale incarico e deve essere sostituito qualora venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere precedenti.

 

Capo VIII

CESSAZIONE DAL RAPPORTO D'IMPIEGO

 

     Art. 166. Dispensa dal servizio per scarso rendimento, per incapacità professionale o per inabilità fisica. Trasferimento.

     Il personale può essere dispensato dal servizio per inabilità fisica, per incapacità professionale, per scarso rendimento o per motivi disciplinari.

     La dispensa deve essere preceduta dal parere della Commissione consultiva e dall'assegnazione al personale del termine di dieci giorni per presentare, ove lo creda, le sue eccezioni e deduzioni.

     Il personale proposto per la dispensa dal servizio può chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione consultiva.

     Può però l'Amministrazione, con il consenso dell'interessato, conferire all'impiegato o salariato [149] mansioni di altro posto, di grado e categoria inferiori: in tal caso al personale è assegnato lo stipendio o salario [150] e gli assegni accessori del nuovo posto, maggiorati degli aumenti periodici relativi all'anzianità già conseguita.

 

     Art. 167. Dispensa - Visita medica collegiale.

     Nel caso di dispensa per inabilità fisica l'Amministrazione procede previamente all'accertamento delle condizioni fisiche del personale mediante visita medica collegiale.

     Il Collegio medico è presieduto dal Medico regionale [151] ed è composto da un sanitario designato dall'Amministrazione e da un sanitario designato dall'interessato.

     In caso di mancata designazione del sanitario da parte dell'interessato, provvederà d'ufficio alla designazione la Commissione Consultiva.

 

     Art. 168. Dispensa - Deliberazione - Motivazione.

     La deliberazione di dispensa del personale deve essere motivata; per la motivazione è sufficiente la indicazione, anche generica della causa della dispensa.

     Nella deliberazione deve risultare che è stato sentito il parere della Commissione Consultiva.

 

     Art. 169. Dimissioni volontarie. [152]

 

     Art. 170. Dispense per motivi disciplinari.

     E' considerato dimissionario d'ufficio e dispensato dal servizio il personale:

     a) che perda la cittadinanza italiana;

     b) che accetti una missione, un impiego, un incarico da un Governo straniero senza essere autorizzato;

     c) che accetti un impiego o un incarico da un'altra Amministrazione pubblica o privata senza autorizzazione o contravvenga alle disposizioni di cui alle lettere b) e g) dell'art. 130;

     d) che senza motivo ritenuto giustificato dalla Amministrazione non assuma servizio entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di permesso, di congedo o di aspettativa, ovvero stia assente dall'ufficio per più di dieci giorni senza autorizzazione;

     e) che abbandoni arbitrariamente il servizio o presti l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio, ovvero si faccia istigatore di tali atti presso altri impiegati o salariati.

     Per la dispensa dal servizio in relazione ai motivi di cui sopra non è necessario sentire il parere della Commissione Consultiva né della Commissione di disciplina.

     L'Amministrazione può tuttavia nei casi meno gravi, considerare le condizioni individuali e le personali responsabilità e applicare invece, la sospensione dal grado con la privazione dello stipendio.

     Indipendentemente dai provvedimenti di cui al comma precedente e senza pregiudizio della eventuale azione penale, al personale che si trovi nelle condizioni di cui sopra è sospesa la corresponsione degli assegni, previo accertamento della infrazione.

 

     Art. 171. Licenziamento per atti illeciti o fraudolenti.

     Il personale che abbia conseguito l'impiego producendo documenti falsi o non validi o tacendo circostanze che lo avrebbero escluso dall'impiego o, comunque, mediante atti illeciti, è licenziato dopo i necessari accertamenti e salvo eventuale azione penale.

     Non è necessario il parere della Commissione Consultiva né della Commissione di disciplina.

     Il licenziamento per gli indicati motivi priva il dipendente del diritto alla pensione e da ogni indennità e dal diritto di concorrere a qualsiasi altro impiego alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 172. Soppressione di posto - Riduzioni di organico - Disponibilità.

     In caso di soppressione di posto o di riduzione di organico, il personale è collocato in disponibilità secondo le modalità e le condizioni di cui agli articoli 173 e seguenti.

     Occorrendo tale provvedimento, l'Amministrazione, sentita la Commissione Consultiva, designa il personale che deve essere collocato in disponibilità, tenendo presenti l'anzianità e i meriti di servizio nonché le precedenze e le preferenze di legge in vigore per le assunzioni in servizio.

     Il personale che ha già conseguito la stabilità deve essere mantenuto in servizio nei confronti di quello che si trova eventualmente in periodo di esperimento.

     Si intende soppresso il posto o ufficio quando siano aboliti i servizi e le funzioni attinenti al posto o all'ufficio.

     Il semplice cambiamento di titolo o di denominazione di un determinato ufficio, posto o servizio, non è da considerarsi come soppressione di posto o di ufficio.

 

     Art. 173. Durata della disponibilità - Dispensa.

     La disponibilità ha la durata di due anni, trascorsi i quali, senza che il personale sia stato richiamato in servizio, si fa luogo alla definitiva dispensa del personale dal servizio, agli effetti del trattamento di quiescenza.

     Il personale in disponibilità è soggetto alle norme disciplinari stabilite per quello in attività di servizio, in quanto applicabili.

 

     Art. 174. Trattamento economico durante la disponibilità.

     Al personale collocato in disponibilità competono lo stipendio o salario [153] e gli assegni per carichi di famiglia con esclusione delle indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario [154].

     Il periodo trascorso in disponibilità non è computabile né utile agli effetti dell'indennità per cessazione di servizio e degli aumenti periodici degli assegni; è invece utile e computabile agli effetti del trattamento di quiescenza.

 

     Art. 175. Richiamo in servizio.

     Il personale in disponibilità è richiamato in servizio quando, entro due anni dalla data di collocamento in disponibilità, abbia luogo una vacanza di posto nel medesimo grado di analogo servizio della pianta organica.

     Il personale riassunto in servizio prende posto nel ruolo con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con gli assegni inerenti alla anzianità medesima del nuovo posto.

     Il personale che ricusi di riassumere il servizio in un posto del medesimo grado e di analogo servizio, rimasto vacante, è dispensato dal servizio.

     L'Amministrazione può richiamare in servizio personale collocato in disponibilità, assegnandolo a posti rimasti vacanti, anche di grado inferiore, di analogo servizio, sempre che l'interessato accetti.

 

     Art. 176. Richiamo in servizio temporaneo.

     Durante la disponibilità, il personale è tenuto ad assumere temporaneamente qualunque analogo ufficio o servizio al quale venga chiamato dall'Amministrazione: per tutto il periodo di durata dell'incarico percepisce l'intero stipendio o salario [155] del quale precedentemente fruiva.

     Qualora il personale in disponibilità non assuma, senza giustificato motivo, il temporaneo ufficio o servizio al quale venga chiamato, è dispensato dal servizio salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa competergli dalla Cassa di Previdenza.

     Il richiamo in servizio temporaneo sospende il decorso del periodo massimo di due anni previsto per la disponibilità dall'articolo 173 [156].

 

     Art. 177. Collocamento a riposo. [157]

     [Sono collocati a riposo d'ufficio gli impiegati e i salariati [158]:

     a) che dopo 15 anni di servizio utile a pensione siano diventati, per infermità, inabili a continuare o a riassumere servizio; l'inabilità deve essere previamente accertata dalla Amministrazione;

     b) che abbiano 40 anni di servizio utile a pensione;

     c) che per ferite o altre lesioni traumatiche o per malattie contagiose professionali o contratte a cagione diretta, unica ed immediata dall'esercizio delle proprie funzioni, siano divenuti permanentemente inabili a prestare ulteriore servizio, qualunque sia l'anzianità di servizio;

     d) che abbiano compiuto gli anni 65 ancorché non abbiano maturato l'anzianità di servizio utile a pensione.

     Sono, inoltre, collocati a riposo di ufficio i dipendenti delle carriere di concetto ed esecutiva del Corpo forestale valdostano e i cantonieri o capi cantonieri, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e abbiano maturato una anzianità di servizio utile a pensione; in caso contrario gli stessi saranno trattenuti in servizio sino al raggiungimento di tale anzianità, e, comunque, non oltre il sessantacinquesimo anno di età [159].

     (Omissis) [160].

     (Omissis) [161].

     Per quanto non previsto nel presente articolo per il collocamento a riposo del personale, si applicano le vigenti disposizioni sull'ordinamento della Cassa e degli Istituti di Previdenza per le Pensioni al personale degli Enti Locali e le successive eventuali modificazioni.

     Il collocamento a riposo previsto alla precedente lettera b) può essere differito, per esigenze di servizio e previo esplicito assenso del dipendente interessato, con provvedimento della Giunta o del Consiglio regionali, secondo la rispettiva competenza di nomina, non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età [162].]

 

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Capo I

ASSEGNI E INDENNITA' - DIRITTI

 

     Art. 178. Assegni iniziali di organico.

     Gli assegni al personale debbono essere stabiliti, in equa proporzione con gli assegni del Segretario generale [163], in relazione alla natura ed alla importanza dei singoli posti di organico.

     Gli stipendi e salari [164] annui iniziali di organico, le indennità, gli assegni accessori ed i diritti vari del personale sono stabiliti dalle norme e dalle tabelle del regolamento organico per i servizi e per il personale della Regione nonché dalle norme e dalle tabelle dei regolamenti speciali [165].

     Il trattamento economico del personale è quello proprio del posto di tabella organica occupato in base a regolare deliberazione di nomina e di promozione [166].

 

     Art. 179. Assegni effettivi.

     Gli emolumenti principali ed accessori del personale sono soggetti alle ritenute per tributi erariali e per contributi previdenziali stabiliti dalle norme legislative in vigore [167].

     Sono, altresì, soggetti agli arrotondamenti stabiliti dalle leggi agli effetti del calcolo degli emolumenti annui e mensili spettanti al personale degli Enti pubblici.

 

     Art. 180. Indennità.

     Al personale sono dovuti gli assegni accessori previsti dalle disposizioni di legge vigenti, la tredicesima mensilità, nonché gli altri assegni o indennità stabiliti per i dipendenti civili dello Stato [168].

     La corresponsione dei predetti assegni al personale è stabilita con riferimento alla carriera economica del personale regionale, agli effetti della equiparazione alla retribuzione del personale statale, tenuto conto che:

     a) a decorrere dal 1° luglio 1955 sono conglobati nel trattamento economico tabellare iniziale (stipendi e salari annui parzialmente conglobati) e cessano di essere corrisposti i seguenti assegni:

     assegno integrativo mensile netto; indennità di carovita base; assegni di caropane; premio giornaliero di presenza;

     b) a decorrere dal 1° luglio 1956 sono conglobati nel trattamento economico tabellare di organico (stipendi e salari annui totalmente conglobati) e cessano di essere corrisposti i seguenti assegni: indennità di funzione e assegno perequativo;

     c) a decorrere dal 1° luglio 1956 rimangono in vigore le norme per la corresponsione dell'eventuale quota di aggiunta di famiglia e degli eventuali assegni integrativi di caropane, a sensi delle leggi in vigore per il personale dipendente dallo Stato [169].

     Al fine di assicurare al personale dell'Amministrazione regionale un trattamento economico assimilato a quello del personale dipendente dallo Stato, sono attribuite con decorrenza dal 1- 7- 1961 al personale regionale avente un normale e diretto rapporto di pubblico impiego con la Regione, e retribuito in base agli assegni principali e accessori previsti dalle tabelle e dal regolamento organico per il personale dell'Amministrazione regionale, le seguenti indennità regionali da corrispondere nelle misure e secondo le modalità seguenti:

     [a) Indennità mensile integrativa regionale, pensionabile, nelle seguenti misure: lorde Lire 6.500 (sei mila cinquecento) per il personale impiegatizio; lorde Lire 8.200 (otto mila duecento) per il personale salariato di grado XII S a, b, c, d; lorde Lire 5.900 (cinque mila novecento) per il personale salariato di grado XII S - e, od equiparato];

     [b) Indennità invernale, nelle seguenti misure, al lordo delle ritenute erariali e da liquidare al personale, in due ratei uguali unitamente allo stipendio o salario dei mesi di ottobre e di febbraio di ciascun anno, indennità non computabile agli effetti del trattamento di quiescenza:

     - Lire 105.000 (centocinque mila) ai dipendenti senza persone a carico;

     - Lire 120.000 (centoventi mila) ai dipendenti con una persona a carico;

     - Lire 135.000 (centotrentacinque mila) ai dipendenti con due o più persone a carico];

     [c) indennità di grado al lordo delle ritenute erariali, da corrispondere al personale dipendente unitamente allo stipendio o salario del mese di giugno di ciascun anno, ragguagliata ad una mensilità degli assegni netti in godimento da parte di ciascun dipendente a tale data, indennità non computabile agli effetti del trattamento di quiescenza] [170].

     (Omissis) [171].

 

     Art. 181. Tredicesima mensilità.

     La tredicesima mensilità, commisurata al trattamento economico complessivo, spettante per stipendio o salario e per indennità di carovita, escluse le quote complementari, va corrisposta al personale in servizio per l'intero anno. In caso di servizio prestato per un periodo inferiore ad un anno, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di 1/12 per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni.

     La tredicesima mensilità non spetta per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione o la privazione dello stipendio o salario e non è dovuta al personale che ha cessato di prestare servizio per motivi disciplinari [172].

     Per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di salute, in disponibilità o in altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio o del salario, il relativo rateo della tredicesima mensilità è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o salario.

 

     Art. 182. Compartecipazioni a diritti vari. [173]

 

     Art. 183. Indennità e diritti vari.

     Ai Capi cantonieri, agli agenti forestali e ai controllori zootecnici che si servono di motocicletta propria per l'adempimento del loro servizio è corrisposta una indennità annua, in misura da stabilirsi dalla Giunta regionale, pagabile in rate trimestrali posticipate.

     Agli agenti forestali (sottufficiali e guardie) e ai salariati addetti agli uffici centrali e agli autisti è gratuitamente fornita l'uniforme speciale prescritta dall'Amministrazione.

     Agli agenti stradali sono forniti copricapi speciali e cappotti impermeabili prescritti dalla Amministrazione.

     Hanno diritto all'alloggio, luce e riscaldamento gratuiti:

     - l'usciere capo [174], custode del palazzo sede degli Uffici dell'Amministrazione regionale;

     - gli uscieri e gli inservienti incaricati della custodia degli stabili di proprietà o in manutenzione regionale;

     - l'autista meccanico capo garage (custode).

     Il personale dell'Istituto di Assistenza Materna ed Infantile, ad eccezione del Primario Ostetrico, deve fruire dell'alloggio, con luce e riscaldamento, e del vitto nell'interno dell'Istituto; al personale stesso deve essere trattenuto sulle retribuzioni mensili e pensionabili l'importo corrispettivo per l'alloggio con luce e riscaldamento e per il vitto nelle misure da stabilirsi di anno in anno con deliberazione del Consiglio regionale.

     Compatibilmente con le esigenze dei servizi, al personale di cui al precedente comma può essere concesso - con motivata deliberazione - di non fruire dell'alloggio e del vitto nell'Istituto, ad eccezione dell'usciere custode il quale deve alloggiare nell'Istituto e non fruisce del vitto.

     Agli agenti forestali e agli agenti giurati competono le compartecipazioni di legge e di regolamento sui proventi per multe e contravvenzioni.

     Al Ragioniere economo è corrisposta una indennità mensile di cassa e di rischio per maneggio di denaro di lire cinquantamila lorde [175].

     Al Ragioniere economo della Presidenza del Consiglio è corrisposta una indennità mensile di cassa e di rischio per maneggio di denaro di lire venticinquemila lorde [176].

     Con deliberazioni di Giunta possono essere concesse, in via temporanea, indennità mensili di rischio a personale regionale temporaneamente incaricato di maneggio di denaro per necessità di servizio [177].

 

     Art. 184. Aumenti periodici e premi di anzianità.

     Gli stipendi ed i salari annui iniziali di organico del personale impiegatizio o salariato sono suscettibili di aumenti biennali nella misura del 2,50 percento degli importi annui iniziali per ogni biennio di permanenza, senza demeriti, del personale nella qualifica e nel posto di titolarità o in posti di corrispondenti qualifiche e stipendi o salari [178].

     Gli aumenti periodici degli stipendi e salari maturano e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il personale compie il periodo utile alla maturazione dell'aumento.

     Gli aumenti periodici degli stipendi e salari sono attribuiti automaticamente al personale che abbia dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta [179].

     La riduzione e la sospensione dello stipendio o salario [180] per motivi disciplinari e l'aspettativa per motivi di famiglia producono un ritardo corrispondente alla loro durata agli effetti della maturazione degli aumenti periodici.

     Si applicano al personale regionale le disposizioni di legge in vigore concernenti la valutazione del servizio militare prestato in reparti combattenti e delle benemerenze belliche agli effetti dell'aumento dell'anzianità utile e dell'anticipazione degli aumenti periodici degli emolumenti a favore del personale statale; si applicano, altresì, le disposizioni di legge concernenti il beneficio della anticipazione degli aumenti periodici per la nascita di figli.

     L'anticipazione dell'aumento periodico è limitata alla anticipata maturazione del biennio o del triennio in corso ferma restando la normale maturazione dei successivi aumenti periodici con riferimento alla data di decorrenza di cui al primo comma del presente articolo.

     (Omissis) [181].

     (Omissis) [182].

     Al personale regionale sono concessi, al compimento del ventesimo o del trentesimo anno di anzianità di servizio effettivamente prestato presso l'Amministrazione regionale e presso gli Enti e Uffici assorbiti dalla Regione, premi straordinari di anzianità stabiliti in misura, rispettivamente, di due e di tre mensilità intere degli emolumenti in atto fruiti alla data del compimento delle menzionate anzianità di servizio.

 

     Art. 185. Pagamenti degli assegni.

     Gli assegni principali e accessori decorrono dalla data di assunzione del servizio o dell'incarico o dalla data fissata per la promozione e cessano con la data di cessazione dal servizio o dall'incarico.

     (Omissis) [183].

     Nel caso di decesso dell'impiegato o salariato [184] gli assegni sono versati a favore dei congiunti che vivevano a suo carico o a favore degli eredi a' sensi di legge.

     Gli assegni sono corrisposti a rate mensili posticipate, il 27 di ogni mese, previa detrazione delle ritenute per tributi erariali e per contributi previdenziali di legge.

     Gli assegni sono esenti dalle ritenute erariali sino alla concorrenza dei limiti minimi previsti dalle leggi; per le quote di imposte erariali eccedenti tali limiti l'Amministrazione regionale può assumere a suo carico l'onere relativo, a' sensi e secondo le modalità delle leggi in vigore per gli impiegati statali e degli Enti locali.

 

     Art. 186. Trasferte ed indennità di missione. [185]

     Apposita legge regionale disciplina il rimborso delle spese al personale comandato in missione.

 

     Art. 187. Trasferte per altri Enti o privati - Spese. [186]

     Le spese di missioni eseguite dal personale nell'interesse di privati o di altri enti sono liquidate dalla Giunta regionale e poste a carico degli interessati.

 

     Art. 188. Concessione speciale di alloggio.

     La concessione di alloggio gratuito di cui all'articolo 183 spetta al dipendente per il servizio che presta e cessa di diritto in caso di cessazione del rapporto di impiego e di cambiamento del servizio.

     La concessione gratuita di alloggio al personale di custodia comprende il diritto all'alloggio ed al riscaldamento, quale corrispettivo per il servizio di custodia e comporta l'obbligo, da parte del concessionario, della reperibilità nell'alloggio stesso e dell'adempimento dei doveri inerenti alla mansione di custode (custodia e pulizia dei locali e scale).

 

     Art. 189. Indennità per cessazione del rapporto d'impiego. [187]

     [In caso di cessazione del rapporto d'impiego, al personale avente almeno un anno di servizio continuativo, è corrisposta, sul «fondo per la liquidazione al personale di indennità per cessazione del rapporto di impiego» previsto dal presente articolo, una indennità commisurata ad una mensilità di assegni completi in godimento all'atto della cessazione del servizio (comprensiva di stipendio e di ogni altro assegno accessorio) per ciascun anno di anzianità di servizio presso l'Amministrazione regionale e gli Enti ed Uffici assorbiti dalla Regione o frazione di anno superiore a sei mesi, con esclusione dei periodi trascorsi in aspettativa senza assegni.

     Ai fini dell'applicazione del precedente comma del presente articolo, al personale che cessi il servizio dopo almeno venti anni, oltre ed in aggiunta all'anzianità di servizio utile, è computato anche il servizio in qualità di combattente, oltre ai periodi di anzianità da riconoscersi ai feriti di guerra e ai decorati al valore militare ai sensi di legge.

     L'indennità di cui sopra non è corrisposta:

     a) al personale licenziato per colpa o per provvedimento disciplinare;

     b) al personale incaricato o comandato non avente con

l'Amministrazione regionale un vero e proprio rapporto d'impiego pubblico;

     c) al personale che cessi il servizio in seguito a dimissioni volontarie, ove non abbia prestato servizio per almeno due anni.

     (Omissis) [188].

     In caso di decesso del personale, l'indennità per cessazione del rapporto d'impiego è corrisposta a' sensi dell'articolo 2122 del Codice Civile.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1956 è istituito un «fondo per liquidazione al personale di indennità per cessazione del rapporto di impiego» fondo costituito da contributi a carico del personale versati mediante ritenuta diretta operata sugli emolumenti pensionabili, in misura dell'1% degli emolumenti stessi e da un corrispondente contributo versato dalla Regione nonché da eventuali contributi integrativi straordinari regionali.

     La gestione dei fondi per contributi accantonati sul fondo predetto e la modalità di erogazione delle indennità per cessazione del rapporto di impiego sono stabiliti con apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale sentita la Commissione consultiva paritetica prevista dall'articolo 110 - ultimo comma - del presente regolamento organico.]

 

     Art. 190. Previdenza.

     Il personale è iscritto alla Cassa di Previdenza per le pensioni a favore dei dipendenti degli Enti locali, nonché agli altri Istituti di Previdenza e di Assistenza previsti dalle leggi a favore dei dipendenti degli Enti pubblici locali.

     L'iscrizione, le sospensioni, i riscatti dei periodi di servizio agli effetti della quiescenza, il collocamento a riposo e le liquidazioni delle pensioni e delle indennità sono regolati dalle norme legislative vigenti in materia.

     Durante il periodo che intercorre fra la cessazione del servizio e l'effettivo pagamento della pensione da parte degli Istituti di Previdenza, l'Amministrazione corrisponde, in caso di bisogno, al personale o all'avente diritto alla reversibilità, che si trovi nelle condizioni prescritte dalla legge per ottenere la pensione e che abbia inoltrato domanda di liquidazione di pensione, acconti mensili in misura massima di 4/5 dell'ammontare previsto della pensione, previo impegno scritto rilasciato dall'interessato per il rimborso degli acconti anche mediante ritenute dirette all'atto della riscossione dei ratei arretrati di pensione.

     Resta salva la possibilità da parte della Regione di provvedere, con proprie norme legislative, alla istituzione di una Cassa di Previdenza e di Assistenza regionale a favore del proprio personale.

 

     Art. 191. Assicurazione.

     Gli agenti e gli operai addetti alla manutenzione delle strade e alla manutenzione e al riscaldamento degli stabili sono assicurati, a spese dell'Amministrazione, contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.).

     Gli autisti, il personale sanitario e ausiliario del Laboratorio di Igiene e Profilassi sono assicurati, a spese dell'Amministrazione, contro gli infortuni sul lavoro mediante stipulazione di polizze particolari con Istituti di Assicurazione.

     In caso di infortunio, che dia luogo ad invalidità temporanea, la Amministrazione corrisponde al personale assicurato l'eventuale differenza fra l'indennità giornaliera o mensile liquidata dall'Istituto assicuratore ed i maggiori emolumenti spettanti a' sensi del presente regolamento [189].

     E' in facoltà dell'Amministrazione di assicurare contro gli infortuni sul lavoro il personale soggetto a particolari rischi per ragioni di servizio [190].

 

Capo II

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

COMANDATO IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE

REGIONALE E DEL PERSONALE INCARICATO VARIO

 

     Art. 192. Trattamento economico del personale statale o di altri Enti pubblici comandato in servizio presso l'Amministrazione regionale. [191]

     Al personale statale o di altri Enti Pubblici comandato in servizio presso l'Amministrazione Regionale è corrisposta, in aggiunta al trattamento economico complessivo netto, comprensivo di ogni assegno o indennità, acquisito presso gli Enti di provenienza, una indennità fissa mensile di comando in misura da stabilirsi dalla Giunta Regionale, tenuto conto dell'eventuale maggior trattamento economico netto complessivo, comprensivo di ogni assegno o indennità, acquisibile per il posto regionale al quale il personale predetto è assegnato, tenuto conto dell'anzianità di servizio e di carriera maturata.

     Qualora il trattamento economico complessivo di diritto acquisito presso gli Enti di provenienza sia uguale o superiore a quello complessivo previsto per il posto regionale di assegnazione, al personale statale di cui sopra non potrà essere corrisposta alcuna indennità di comando.

 

     Art. 193. Personale incaricato.

     Al personale incaricato, in via provvisoria, di espletare le funzioni o mansioni relative a posti non di ruolo e che non sia dipendente dello Stato o di altra pubblica Amministrazione, sarà corrisposta una indennità mensile di incarico stabilita in misura non superiore all'ammontare degli assegni previsti dalla tabella organica regionale per il personale assimilabile par mansioni e per grado.

 

TITOLO VI

PERSONALE AVVENTIZIO

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 194. Richiamo alle disposizioni di regolamento e di legge.

     Si applicano al personale avventizio le norme e le disposizioni previste dal presente regolamento organico per il personale di ruolo relativamente alle materie dei diritti, dei doveri, nonché dei provvedimenti disciplinari, in quanto le norme stesse non contrastino con quelle degli articoli seguenti o con le disposizioni legislative vigenti in materia.

 

     Art. 195. Divieto di nuove assunzioni di personale avventizio. [192]

 

     Art. 196. Eccezioni. [193]

 

CAPO II

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

 

     Art. 197. Assunzioni - Competenza - Requisiti - Titoli - Qualifiche.

     Alla assunzione del personale avventizio ai posti dei primi cinque gradi della gerarchia regionale, provvede il Consiglio.

     Per le assunzioni del personale avventizio di grado inferiore al quinto e non avente funzioni direttive provvede la Giunta.

     Per le assunzioni di personale avventizio si applicano le norme legislative vigenti sull'assunzione obbligatoria di personale avente particolari benemerenze, nelle proporzioni fissate dalle leggi, nonché le disposizioni vigenti sui divieti o sulle limitazioni per l'assunzione ed il mantenimento in servizio del personale già provvisto di pensione.

     Il personale avventizio deve essere in possesso dei medesimi titoli e requisiti generali e specifici prescritti dal regolamento organico per il personale di ruolo addetto a corrispondenti mansioni, ovvero prescritti per il posto di organico da ricoprirsi interinalmente.

     Il personale chiamato a coprire interinalmente un posto di ruolo vacante ed il personale sussidiario a quello di ruolo destinato a coadiuvare quest'ultimo in mansioni, servizi e lavori di cui non può prevedersi la durata, sono assunti con la qualifica di avventizio per un periodo determinato; eventualmente rinnovabile alla scadenza.

     Il personale da adibirsi a lavori del tutto precari e di carattere straordinario deve essere assunto con la qualifica di giornaliero o diurnista, anche se non possa determinarsi o non possa prevedersi la durata dei lavori.

     Per i lavori di carattere straordinario e precario, che possano essere eseguiti a cottimo, viene assunto personale con la qualifica di cottimista, per il tempo strettamente necessario.

 

     Art. 198. Modalità di assunzione in servizio. [194]

 

     Art. 199. Deliberazioni di assunzione - Trattamento economico - Trattamento economico del personale pensionato.

     Nelle deliberazioni di assunzione in servizio di personale avventizio debbono essere determinate la durata dell'assunzione in servizio e del trattamento economico mensile spettante.

     Le retribuzioni sono determinate in misura mensile, quindicinale, giornaliera ed oraria, in relazione alla particolare natura delle mansioni e alla presunta durata del servizio o dell'incarico.

     La misura della retribuzione è stabilita tenendo conto della natura e della importanza delle mansioni; in ogni caso il trattamento economico del personale avventizio, giornaliero od incaricato, non può essere superiore a quello iniziale previsto per il personale dei corrispondenti posti o mansioni.

     Per il personale avventizio od incaricato, chiamato a ricoprire in via interinale posti di ruolo vacanti, ovvero chiamato a ricoprire posti previsti fuori organico si applicano gli assegni iniziali previsti dalla tabella organica per i rispettivi posti o per posti analoghi, oltre alle indennità ed agli assegni accessori, con le ritenute, riduzioni e variazioni di legge.

     L'assunzione e il trattamento economico del personale religioso (incaricato) dell'Istituto regionale di assistenza Materna ed Infantile di Aosta sono regolati da apposite convenzioni speciali.

     Per il personale giornaliero, la retribuzione giornaliera è normalmente stabilita in ragione di 1/300 della retribuzione annua iniziale di organico fissata per il personale della stessa categoria, computati gli eventuali diritti accessori.

     Per le retribuzioni da corrispondersi ai pensionati, assunti in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione regionale, si applicano le disposizioni di legge vigenti per il personale statale pensionato, in quanto applicabili.

 

     Art. 200. Prestatori d'opera (giornalieri) non aventi rapporto di pubblico impiego - Trattamento giuridico ed economico.

     Per i prestatori d'opera (operai e manovali a paga oraria) assunti precariamente per prestazioni manuali, per lavori stradali e di manutenzione degli stabili si applicano le norme dei contratti collettivi di lavoro in vigore per la categoria sindacale alla quale il personale stesso appartiene.

     Per tale categoria di personale non sussiste alcun rapporto di pubblico impiego e sono applicabili le disposizioni tutte in vigore in materia di rapporto di lavoro privato.

 

     Art. 201. Promessa solenne.

     Il personale avventizio (avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od incaricato) deve prestare, entro i cinque giorni dalla data dell'assunzione in servizio, solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà al proprio dovere in conformità dell'articolo 100 del presente regolamento.

 

     Art. 202. Aumenti periodici.

     Al personale non di ruolo sono concessi aumenti periodici della retribuzione iniziale, come al personale di ruolo, in conformità a quanto previsto per ciascun grado e posto dalla tabella organica allegata al presente regolamento.

     Agli effetti degli aumenti periodici degli assegni non è considerata interruzione di servizio l'assenza dal servizio dovuta a malattia, per il periodo durante il quale è mantenuto il rapporto d'impiego a norma del seguente articolo o dovuta a servizio militare non di leva.

     Non competono gli aumenti periodici degli assegni al personale non di ruolo provvisto di pensione ed al personale assunto in base a disposizioni speciali, che stabiliscono un trattamento economico superiore a quello spettante agli impiegati di grado iniziale del corrispondente posto di ruolo.

     Agli effetti degli aumenti periodici degli assegni si applicano al personale avventizio le disposizioni di legge vigenti per il riconoscimento ed il computo del servizio militare a favore del personale avventizio alle dipendenze dello Stato.

 

     Art. 203. Riconoscimento dei servizi in precedenza prestati. [195]

 

     Art. 204. Pagamento assegni.

     Gli assegni spettanti al personale avventizio sono pagati posticipatamente, in analogia a quanto stabilito per il personale di ruolo.

 

     Art. 205. Differenza assegni "ad personam" riassorbibile.

     Il personale non di ruolo, qualora ottenga la nomina in ruolo, conserva, a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio nel grado, o per promozioni, l'eccedenza eventuale dell'importo della retribuzione principale maturata nell'impiego non di ruolo, sull'importo della retribuzione base (stipendio o salario iniziale) in vigore per il grado conseguito.

 

     Art. 206. Congedi.

     Al personale avventizio, compatibilmente con le esigenze di servizio e, proporzionalmente al periodo di servizio effettivamente prestato, spettano congedi ordinari annuali nella misura e secondo le norme in vigore per il personale di ruolo.

     Al personale ausiliario addetto all'Istituto di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta, spettano congedi ordinari annuali nella misura prevista dall'apposito regolamento speciale per il funzionamento del predetto Istituto [196].

     Per causa di gravidanza e di puerperio, sono concessi al personale avventizio femminile congedi straordinari secondo le norme in vigore per il personale femminile di ruolo.

 

     Art. 207. Assenze e congedi di malattia.

     Nei casi di assenze brevi per indisposizione o malattia, non superiori a venti giorni e sino a complessivi trenta giorni nell'anno, non si fa luogo al collocamento in congedo per malattia.

     Nei casi di assenza dal servizio per malattia, accertata dall'Amministrazione, per la durata superiore a venti giorni, o per un periodo eccedente i trenta giorni di brevi assenze di malattia nell'anno, il personale avventizio è collocato in congedo di malattia per un periodo massimo di mesi tre se abbia almeno un anno di effettivo servizio, e per un periodo massimo di mesi sei se abbia una anzianità di servizio superiore ai tre anni.

     Durante i suddetti periodi di congedo di malattia è mantenuto il rapporto d'impiego e al personale avventizio è corrisposto un trattamento economico normale per i primi tre mesi e ridotto alla metà per altri tre mesi.

     La durata dell'assenza per malattia è calcolata nel periodo di un anno decorrente dalla prima o dalla precedente assenza, per la quale sia stato disposto il collocamento in congedo (non si ha riguardo all'anno solare).

     I periodi di assenze per malattia, interrotti da un periodo di servizio effettivo non superiore a sei mesi, si sommano agli effetti della determinazione della durata dell'assenza per malattia.

     Entro cinque giorni dall'assenza, l'Amministrazione deve accertarne le cause: se l'assenza non risulta giustificata l'impiegato è licenziato senza alcun preavviso.

     Il personale avventizio assunto a giornata o ad ore, e il personale incaricato con diritto ad un trattamento economico superiore a quello del personale di ruolo dei posti di analoga natura ed importanza, non hanno diritto al congedo né al trattamento di malattia qualora usufruiscano della assistenza di malattia da parte di istituti mutualistici.

 

     Art. 208. Congedo per servizio militare.

     In caso di assenza per servizio militare, si applicano a favore del personale avventizio, ad eccezione del personale assunto a giornata o ad ore e ad eccezione del personale incaricato, le norme stabilite dal regolamento organico per il personale di ruolo.

 

     Art. 209. Previdenza e assicurazione.

     Al personale avventizio sono estese, in quanto applicabili, le norme sulla previdenza e sulle assicurazioni previste per il personale di ruolo dagli articoli 190 e 191 del presente regolamento.

     Il personale assunto a tempo determinato e per brevi periodi ed il personale assunto a giornata o ad ore, sono iscritti, agli effetti previdenziali, all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, alle Casse Mutue e agli Istituti di assicurazione contro gli infortuni.

 

     Art. 210. Licenziamento.

     Il personale non di ruolo può essere licenziato in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile della Amministrazione, nei seguenti casi:

     a) per scarso rendimento dovuto a qualsiasi causa;

     b) per soppressione di ufficio ovvero per riduzione di lavoro o di servizi nell'ufficio cui appartiene, salvo che il personale possa essere utilizzato presso altro posto od ufficio dell'Amministrazione per il quale sia riconosciuta la effettiva necessità di personale;

     c) per mancata assunzione o riassunzione di servizio nell'ufficio cui è destinato o trasferito.

     Il rapporto d'impiego per il personale non di ruolo è risolto di diritto, esclusa qualsiasi procedura disciplinare allorché il dipendente:

     1) riporti una condanna, passata in giudicato: per atti contro la Patria, contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, di concussione, di corruzione, di falso, di furto, di truffa, di appropriazione indebita;

     2) riporti una condanna o provvedimento che comporti la pena restrittiva della libertà personale, ovvero la interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;

     3) incorra nelle mancanze previste nell'articolo 157 del presente regolamento.

     In tutti i casi di licenziamento previsti dal presente articolo, fatta sola eccezione per i casi di licenziamento previsti alla lettera b), al personale non compete alcuna indennità di licenziamento né di preavviso.

     Per i licenziamenti del personale avventizio dovrà essere previamente sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 110 del presente regolamento.

     Il licenziamento può, altresì, essere disposto per motivi disciplinari. Nei casi meno gravi può essere inflitta, invece del licenziamento, la punizione della riduzione della retribuzione principale e della indennità di carovita nella misura di 1/5 per un periodo non superiore a tre mesi.

     Il licenziamento per motivi disciplinari è disposto previa contestazione degli addebiti, con facoltà al dipendente non di ruolo di presentare le sue discolpe entro dieci giorni e comporta la perdita del diritto alla indennità di licenziamento e alla indennità di preavviso.

     Il provvedimento di riduzione degli assegni ed il provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari devono essere motivati e costituiscono provvedimenti definitivi.

 

     Art. 211. Sospensione cautelativa.

     Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il dipendente di ruolo può essere sospeso cautelarmente dal servizio in conformità alle disposizioni degli articoli 160 e 161 del presente regolamento.

 

     Art. 212. Preavviso - Indennità di preavviso.

     Il licenziamento per motivi non disciplinari del personale avventizio, non assunto a tempo determinato, deve essere preceduto da un preavviso di un mese se il dipendente abbia compiuto almeno un anno di servizio continuativo e di due mesi se il dipendente abbia compiuto almeno tre anni di servizio continuativo.

     Il preavviso non spetta se il licenziamento è dovuto a colpa del personale o a ragioni disciplinari.

     In caso di cessazione del rapporto di impiego per non avvenuta riassunzione di servizio alla scadenza del periodo massimo del congedo di malattia è corrisposta al personale avventizio una mensilità di interi assegni a titolo di indennità di mancato preavviso.

     In caso di mancato preavviso, è dovuta una indennità pari alla retribuzione corrispondente al mancato periodo di preavviso.

 

     Art. 213. Indennità per cessazione di servizio o per licenziamento. [197]

     [In caso di cessazione del rapporto di impiego, al personale avventizio, avente almeno un anno di servizio continuativo, è corrisposta una indennità, una volta tanto, nella misura di una mensilità di assegni completi (comprensiva di stipendio o salario, di indennità di carovita e di ogni altro assegno accessorio), in godimento all'atto del licenziamento, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi effettivamente prestato presso l'Amministrazione regionale e presso gli Enti ed uffici assorbiti dalla Regione.

     In caso di decesso, l'indennità è corrisposta ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile.

     Tale indennità non è dovuta al dipendente nel caso di licenziamento per colpa o per motivi disciplinari o nel caso di passaggio a ruolo presso Amministrazioni pubbliche.

     L'indennità di cui sopra non è dovuta inoltre:

     a) al personale pensionato dello Stato o di Enti Pubblici locali titolare di pensione ordinaria e diretta [198];

     b) al personale che cessi di prestare servizio a domanda o per dimissioni volontarie e che abbia meno di tre anni di effettivo ininterrotto e lodevole servizio;

     c) al personale incaricato giornaliero o a paga oraria, non avente con l'Amministrazione un vero e proprio rapporto d'impiego.

     Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo oltre ed in aggiunta all'anzianità di servizio utile è computato anche il servizio militare in qualità di combattente, oltre ai periodi di anzianità da riconoscersi ai feriti di guerra e ai decorati al valor militare ai sensi di legge.]

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 214. Entrata in vigore del Regolamento. [199]

 

     Art. 215. Decorrenza delle tabelle organiche dei relativi posti e retribuzioni. [200]

 

     Art. 216. Allegati al Regolamento. [201]

 

     Art. 217. Riferimento a disposizioni generali di legge e di regolamento. [202]

 

     Art. 218. Coordinamento dei regolamenti speciali ed interni. [203]

 

     Art. 219. Applicazione delle norme del Regolamento al personale proveniente dagli Enti e dagli Uffici assorbiti. [204]

 

Capo II

SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

 

     Artt. 220. - 229. [205]

 

Capo III

RUOLI SPECIALI TRANSITORI

 

     Artt. 230. - 234. [206]

 

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Artt. 235. - 236. [207]

 

 

ALLEGATI

(Omissis)

 

 


[1] Abrogata dall'art. 77 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

[2] Si vedano ora le tabelle allegate alla L.R. 21 maggio 1985, n. 35.

[3] Si vedano gli artt. 9 e 10 e l'allegato A della L.R. 16 settembre 1986, n. 54.

[4] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2000, n. 25.

[5] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2000, n. 25.

[6] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 21 maggio 1985, n. 35.

[7] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2000, n. 25.

[8] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 21 maggio 1985, n. 35.

[9] Articoli abrogati dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2000, n. 25.

[10] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[11] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2000, n. 25.

[12] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1979, n. 79.

[13] Articoli abrogati dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2000, n. 25.

[14] Si veda l'art. 23 della L.R. 21 maggio 1985, n. 35, che ridisciplina la materia.

[15] Denominazione modificata dall'art. unico della L.R. 2 aprile 1984, n. 4 e così sostituita dall'art. 1 della L.R. 25 luglio 1991, n. 25.

[16] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2000, n. 25.

[17] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2000, n. 25.

[18] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 21 maggio 1985, n. 35.

[19] Articoli abrogati dall'art. 23 della L.R. 21 maggio 1985, n. 35.

[20] Articoli abrogati dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2000, n. 25.

[21] Denominazione modificata dall'art. unico della L.R. 12 dicembre 1978, n. 63 e dall'art. 11 della L.R. 10 dicembre 1980, n. 49 e così sostituita dall'art. 1 della L.R. 25 luglio 1991, n. 25.

[22] Articoli abrogati dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2000, n. 25.

[23] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 21 maggio 1985, n. 35 e dall'art. 2 della L.R. 29 gennaio 1988, n. 11.

[24] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 10 dicembre 1980, n. 49 ed abrogato dall'art. 27 della L.R. 21 maggio 1985, n. 35 e dall'art. 2 della L.R. 29 gennaio 1988, n. 11.

[25] Articoli abrogati dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2000, n. 25.

[26] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2000, n. 25.

[27] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2000, n. 25.

[28] Articoli abrogati dal comma sesto, art. 1 della L.R. 20 giugno 1978, n. 42.

[29] Si veda l'art. 23 della L.R. 29 maggio 1992, n. 19.

[30] Articoli abrogati dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2000, n. 25.

[31] Denominazione modificata dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 1979, n. 85 e così sostituita dall'art. 1 della L.R. 25 luglio 1991, n. 25.

[32] Articoli abrogati dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2000, n. 25.

[33] Tabelle modificate dall'art. 15 della L.R. 30 aprile 1980, n. 18; dall'art. 3 della L.R. 10 maggio 1983, n. 32; dall'art. 4 della L.R. 21 maggio 1985, n. 35. Si vedano ora le tabelle allegate alle LL.RR. 21 maggio 1985, n. 35; 16 settembre 1986, n. 54.

[34] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[35] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 1979, n. 15.

[36] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

[37] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[38] Abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[39] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[40] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[41] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[42] Abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[43] Abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[44] Abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[45] Abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[46] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[47] Abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[48] Abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[49] Abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[50] Abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[51] Abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[52] Abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[53] Abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[54] Abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[55] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 1966, n. 13 e dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 1984, n. 12 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 dicembre 1992, n. 70.

[56] Abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[57] Abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[58] Abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[59] Abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[60] Abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[61] Abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[62] Abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[63] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[64] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[65] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[66] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[67] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 10 maggio 1983, n. 32 ed abrogato dall'art. 3 della L.R. 26 aprile 1984, n. 12.

[68] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 10 maggio 1983, n. 32 ed abrogato dall'art. 3 della L.R. 26 aprile 1984, n. 12.

[69] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[70] Abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[71] Abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[72] Abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[73] Abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[74] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[75] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[76] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[77] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[78] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[79] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 30 ottobre 1958, n. 6.

[80] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[81] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[82] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[83] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[84] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[85] Abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[86] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 21 maggio 1985, n. 35.

[87] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 1966, n. 13 ed abrogato dall'art. 33 della L.R. 30 aprile 1980, n. 18.

[88] Articoli abrogati dall'art. 33 della L.R. 30 aprile 1980, n. 18.

[89] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[90] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[91] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[92] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[93] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[94] Articolo così sostituito dall'art. 34 della L.R. 30 aprile 1980, n. 18.

[95] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[96] La qualifica di Segretario generale è stata soppressa dall'art. 6 della L.R. 29 maggio 1992, n. 19.

[97] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 24 ottobre 1989, n. 68.

[98] Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 26 aprile 1984, n. 12.

[99] Si veda l'art. 3 della L.R. 10 maggio 1983, n. 32.

[100] Si veda il comma 6, art. 11 della L.R. 21 maggio 1985, n. 35.

[101] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[102] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[103] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 1966, n. 13.

[104] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 30 gennaio 1962, n. 2 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 1966, n. 13.

[105] La qualifica di Segretario generale è stata soppressa dall'art. 6 della L.R. 29 maggio 1992, n. 19.

[106] L'originario 4° comma è stato così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 gennaio 1962, n. 2.

[107] L'originario 4° comma è stato così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 gennaio 1962, n. 2.

[108] L'originario 4° comma è stato così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 gennaio 1962, n. 2.

[109] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[110] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 gennaio 1962, n. 2.

[111] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 30 gennaio 1962, n. 2.

[112] Il 2° comma dell'art. 1 della L.R. 30 aprile 1980, n. 18, dispone: "E' soppressa la ripartizione del personale regionale in impiegati e salariati, di cui all'articolo 119 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e sono abrogate tutte le disposizioni collegate con tale classificazione".

[113] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 30 gennaio 1962, n. 2.

[114] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 30 gennaio 1962, n. 2.

[115] Comma così modificato dall'art. 56 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[116] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[117] Si vedano gli artt. 2 e 3 della L.R. 19 aprile 1985, n. 11; l'art. 39 della L.R. 30 aprile 1980, n. 18; e la L.R. 9 febbraio 1978, n. 1.

[118] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 gennaio 1962, n. 2.

[119] Il 2° comma dell'art. 1 della L.R. 30 aprile 1980, n. 18, dispone: "E' soppressa la ripartizione del personale regionale in impiegati e salariati, di cui all'articolo 119 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e sono abrogate tutte le disposizioni collegate con tale classificazione".

[120] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 1966, n. 13.

[121] Il 2° comma dell'art. 1 della L.R. 30 aprile 1980, n. 18, dispone: "E' soppressa la ripartizione del personale regionale in impiegati e salariati, di cui all'articolo 119 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e sono abrogate tutte le disposizioni collegate con tale classificazione".

[122] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 gennaio 1962, n. 2.

[123] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 maggio 1986, n. 23.

[124] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 maggio 1986, n. 23.

[125] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 maggio 1986, n. 23.

[126] Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.R. 30 aprile 1980, n. 18.

[127] Il 2° comma dell'art. 1 della L.R. 30 aprile 1980, n. 18, dispone: "E' soppressa la ripartizione del personale regionale in impiegati e salariati, di cui all'articolo 119 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e sono abrogate tutte le disposizioni collegate con tale classificazione".

[128] Il 2° comma dell'art. 1 della L.R. 30 aprile 1980, n. 18, dispone: "E' soppressa la ripartizione del personale regionale in impiegati e salariati, di cui all'articolo 119 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e sono abrogate tutte le disposizioni collegate con tale classificazione".

[129] Il 2° comma dell'art. 1 della L.R. 30 aprile 1980, n. 18, dispone: "E' soppressa la ripartizione del personale regionale in impiegati e salariati, di cui all'articolo 119 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e sono abrogate tutte le disposizioni collegate con tale classificazione".

[130] Il 2° comma dell'art. 1 della L.R. 30 aprile 1980, n. 18, dispone: "E' soppressa la ripartizione del personale regionale in impiegati e salariati, di cui all'articolo 119 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e sono abrogate tutte le disposizioni collegate con tale classificazione".

[131] Il 2° comma dell'art. 1 della L.R. 30 aprile 1980, n. 18, dispone: "E' soppressa la ripartizione del personale regionale in impiegati e salariati, di cui all'articolo 119 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e sono abrogate tutte le disposizioni collegate con tale classificazione".

[132] Il 2° comma dell'art. 1 della L.R. 30 aprile 1980, n. 18, dispone: "E' soppressa la ripartizione del personale regionale in impiegati e salariati, di cui all'articolo 119 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e sono abrogate tutte le disposizioni collegate con tale classificazione".

[133] Il 2° comma dell'art. 1 della L.R. 30 aprile 1980, n. 18, dispone: "E' soppressa la ripartizione del personale regionale in impiegati e salariati, di cui all'articolo 119 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e sono abrogate tutte le disposizioni collegate con tale classificazione".

[134] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 maggio 1986, n. 23.

[135] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 12 maggio 1986, n. 23.

[136] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 12 maggio 1986, n. 23.

[137] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 12 maggio 1986, n. 23.

[138] Articolo modificato dall'art. 4 della L.R. 26 aprile 1984, n. 12 e così sostituito dall'art. 8 della L.R. 12 maggio 1986, n. 23.

[139] Articolo già modificato dall'art. 4 della L.R. 26 aprile 1984, n. 12; successivamente così sostituito dall'art. 9 della L.R. 12 maggio 1986, n. 23.

[140] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 12 maggio 1986, n. 23.

[141] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 1966, n. 13.

[142] La qualifica di Segretario generale è stata soppressa dall'art. 6 della L.R. 29 maggio 1992, n. 19.

[143] La L.R. 21 maggio 1985, n. 35 ha soppresso il posto di Vice segretario generale e ha istituito il posto di Dirigente del servizio del personale.

[144] La qualifica di Segretario generale è stata soppressa dall'art. 6 della L.R. 29 maggio 1992, n. 19.

[145] La qualifica di Segretario generale è stata soppressa dall'art. 6 della L.R. 29 maggio 1992, n. 19.

[146] La L.R. 21 maggio 1985, n. 35 ha soppresso il posto di Vice segretario generale e ha istituito il posto di Dirigente del servizio del personale.

[147] La qualifica di Segretario generale è stata soppressa dall'art. 6 della L.R. 29 maggio 1992, n. 19.

[148] La L.R. 21 maggio 1985, n. 35 ha soppresso il posto di Vice segretario generale e ha istituito il posto di Dirigente del servizio del personale.

[149] Il 2° comma dell'art. 1 della L.R. 30 aprile 1980, n. 18, dispone: "E' soppressa la ripartizione del personale regionale in impiegati e salariati, di cui all'articolo 119 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e sono abrogate tutte le disposizioni collegate con tale classificazione".

[150] Il 2° comma dell'art. 1 della L.R. 30 aprile 1980, n. 18, dispone: "E' soppressa la ripartizione del personale regionale in impiegati e salariati, di cui all'articolo 119 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e sono abrogate tutte le disposizioni collegate con tale classificazione".

[151] Il Servizio e l'Ufficio del Medico regionale sono stati soppressi dall'art. 12 della L.R. 25 ottobre 1982, n. 70. Si vedano anche gli artt. 26 e 28 della stessa L.R. 70/1982.

[152] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[153] Il 2° comma dell'art. 1 della L.R. 30 aprile 1980, n. 18, dispone: "E' soppressa la ripartizione del personale regionale in impiegati e salariati, di cui all'articolo 119 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e sono abrogate tutte le disposizioni collegate con tale classificazione".

[154] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 gennaio 1962, n. 2.

[155] Il 2° comma dell'art. 1 della L.R. 30 aprile 1980, n. 18, dispone: "E' soppressa la ripartizione del personale regionale in impiegati e salariati, di cui all'articolo 119 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e sono abrogate tutte le disposizioni collegate con tale classificazione".

[156] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 gennaio 1962, n. 2.

[157] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 1966, n. 13 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 2 febbraio 2009, n. 5.

[158] Il 2° comma dell'art. 1 della L.R. 30 aprile 1980, n. 18, dispone: "E' soppressa la ripartizione del personale regionale in impiegati e salariati, di cui all'articolo 119 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e sono abrogate tutte le disposizioni collegate con tale classificazione".

[159] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 23 giugno 1983, n. 59.

[160] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[161] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[162] Comma aggiunto dall'art. unico della L.R. 12 dicembre 1986, n. 60.

[163] La qualifica di Segretario generale è stata soppressa dall'art. 6 della L.R. 29 maggio 1992, n. 19.

[164] Il 2° comma dell'art. 1 della L.R. 30 aprile 1980, n. 18, dispone: "E' soppressa la ripartizione del personale regionale in impiegati e salariati, di cui all'articolo 119 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e sono abrogate tutte le disposizioni collegate con tale classificazione".

[165] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 1966, n. 13.

[166] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 1966, n. 13.

[167] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 30 aprile 1980, n. 18.

[168] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 1966, n. 13.

[169] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 ottobre 1958, n. 6.

[170] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 gennaio 1962, n. 2. Successivamente l'art. 10 della L.R. 30 aprile 1980, n. 18 ha soppresso le indennità di cui alle lettere a), b), c), previste al penultimo comma del presente articolo.

[171] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 30 ottobre 1958, n. 6.

[172] Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 11 maggio 1965, n. 5 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 1966, n. 13.

[173] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[174] La qualifica di "usciere capo" è stata abrogata dall'art. 5 della L.R. 10 maggio 1983, n. 32.

[175] L'originario 8° comma, aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 1966, n. 13, è stato successivamente così modificato dall'art. 14 della L.R. 10 dicembre 1980, n. 49.

[176] L'originario 8° comma, aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 1966, n. 13, è stato successivamente così modificato dall'art. 14 della L.R. 10 dicembre 1980, n. 49.

[177] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 1966, n. 13.

[178] Gli originari primi tre commi sono stati così sostituiti dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 1966, n. 13.

[179] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 1966, n. 13.

[180] Il 2° comma dell'art. 1 della L.R. 30 aprile 1980, n. 18, dispone: "E' soppressa la ripartizione del personale regionale in impiegati e salariati, di cui all'articolo 119 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e sono abrogate tutte le disposizioni collegate con tale classificazione".

[181] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 30 ottobre 1958, n. 6.

[182] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 1966, n. 13.

[183] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[184] Il 2° comma dell'art. 1 della L.R. 30 aprile 1980, n. 18, dispone: "E' soppressa la ripartizione del personale regionale in impiegati e salariati, di cui all'articolo 119 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e sono abrogate tutte le disposizioni collegate con tale classificazione".

[185] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 7 maggio 1975, n. 19.

[186] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 7 maggio 1975, n. 19.

[187] Articolo abrogato dall'art. 5, comma 10, della L.R. 17 dicembre 1997, n. 41, con effetto a decorrere dall'1 gennaio 1998.

[188] Gli originari 4° e 5° comma dell'art. 189 sono stati trasferiti in calce all'art. 191 della presente legge dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 1966, n. 13.

[189] Gli originari 4° e 5° comma dell'art. 189 sono stati trasferiti in calce all'art. 191 della presente legge dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 1966, n. 13.

[190] Gli originari 4° e 5° comma dell'art. 189 sono stati trasferiti in calce all'art. 191 della presente legge dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 1966, n. 13.

[191] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 1966, n. 13.

[192] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 9 febbraio 1978, n. 1.

[193] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 9 febbraio 1978, n. 1.

[194] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 1966 ed abrogato dall'art. 8 della L.R. 9 febbraio 1978, n. 1.

[195] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 30 ottobre 1958, n. 6.

[196] L'originario 1° comma è stato così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 1966, n. 13.

[197] Articolo abrogato dall'art. 5, comma 10, della L.R. 17 dicembre 1997, n. 41, con effetto a decorrere dall'1 gennaio 1998.

[198] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 1966, n. 13.

[199] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[200] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[201] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[202] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[203] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[204] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[205] Disposizioni transitorie.

[206] Disposizioni transitorie.

[207] Disposizioni transitorie.