§ 2.18.85 - Legge regionale 21 maggio 1985, n. 35.
Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:21/05/1985
Numero:35


Sommario
Art. 4.      1. In attuazione al secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32, nelle tabelle organiche dei posti, del personale dell'Amministrazione regionale nonché nelle [...]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.  (Istituzione dei servizi).
Art. 9.  (Servizio Affari Generali del Consiglio).
Art. 10.  (Servizio Affari Legislativi del Consiglio).
Art. 11.  (Attribuzioni relative al personale del Consiglio).
Art. 12.  (Organizzazione del lavoro).
Art. 13.      1. I servizi ed uffici dell'Amministrazione regionale:
Art. 14.      1. Le denominazioni "Dirigente del Servizio controllo enti locali e morali" e "Capo centro elaborazione dati" sono sostituite rispettivamente con "Dirigente del Servizio rapporti con gli enti [...]
Art. 15.      1. Il Commissario regionale presso la Casa da Gioco di Saint-Vincent è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale e conserva le competenze che ad esso attribuiscono le [...]
Art. 16.      1. La Segreteria Generale dell'Amministrazione regionale è organo interno dell'Amministrazione medesima, ordinato e organizzato al fine di collaborare con gli organi esterni della Regione, di [...]
Art. 16 bis. 
Art. 17.      1. Nell'ambito dei servizi e degli uffici della Segreteria Generale, dipendenti dall'Ufficio del Segretario Generale
Art. 18.      1. Il servizio di Stamperia dell'Amministrazione regionale di cui all'allegato B alla L.R. 9 febbraio 1978, n. 1, ed i relativi posti e personale di cui agli allegati A e C alla legge medesima, [...]
Art. 19.      1. Nell'ambito degli uffici del Servizio Affari generali e legali della Segreteria Generale è istituito l'Ufficio espropri.
Art. 20. 
Art. 21.      1. La ripartizione dei servizi e degli uffici dell'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, di cui all'articolo 21 della L.R. 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni [...]
Art. 22.      1. L'Ufficio selvicoltura e gestione patrimonio forestale è scorporato dal Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste ed assume la denominazione di "Servizio selvicoltura e gestione [...]
Art. 23.      1. L'articolo 22 e gli articoli 23 e 24 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, modificati dall'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1981, n. 34, sono soppressi.
Art. 24.      1. Il Servizio regionale di controllo sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint-Vincent, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale in data 24 novembre 1967, n. 335, e [...]
Art. 25.      1. L'Assessorato dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato e dei Trasporti è articolato in tre servizi denominati:
Art. 26. 
Art. 27.      (Omissis)
Art. 28.      1. Il Servizio regionale denominato "Funivia Buisson-Chamois" di cui all'allegato B alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 48, è trasferito, dalla data di entrata in vigore della presente [...]
Art. 29.      1. Nell'ambito dei Servizi culturali dell'Assessorato della Pubblica Istruzione è istituito l'Ufficio regionale per l'etnologia e la linguistica. L'Ufficio ha come finalità la promozione, lo [...]
Art. 30.      1. L'Ufficio regionale per l'etnologia e la linguistica può avvalersi della collaborazione di associazioni culturali e di ricerca. Dette collaborazioni saranno regolate da apposite convenzioni [...]
Art. 30 bis. 
Art. 31.  (Principi ed obiettivi).
Art. 32.  (Profilo organizzativo dell'Assessorato).
Art. 33.  (Articolazione dell'organizzazione).
Art. 34.  (Attribuzioni del servizio affari generali, assistenza e servizi sociali).
Art. 35.  (Attribuzione del servizio sanità e tutela sanitaria dell'ambiente).
Art. 36.  (Funzionamento dei servizi).
Art. 37.  (Esercizio unitario di compiti sanitari e socio- assistenziali).
Art. 38.  (Modalità di svolgimento dei compiti unitari).
Art. 39.  (Formazione professionale).
Art. 40. 
Art. 41.  (Personale addetto ai servizi socio-assistenziali).
Art. 42.      1. Le qualifiche di "Dirigente della direzione regionale del turismo", "Dirigente della direzione regionale dell'urbanistica" e "Custode per castelli e musei", sono sostituite rispettivamente [...]
Art. 45.      1. Nell'ambito dell'Ufficio regionale di urbanistica sono soppressi n. 4 posti di tecnico addetto (ruolo del personale tecnico - settimo livello) e sono istituiti n. 4 posti di geometra (ruolo [...]
Art. 46.      1. L'Ispettore per il controllo delle manifestazioni, ed il relativo posto di pianta organica, è trasferito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai servizi di controllo sulla [...]
Art. 47.      1. Le norme contenute negli articoli 3, 4, 5 e 111 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e nell'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 29, sono abrogate.
Art. 48.      1. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, terzo e quarto comma, della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32.
Art. 55.  (Finanziamento di spesa).
Art. 56.  (Variazioni di bilancio).
Art. 57.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 2.18.85 - Legge regionale 21 maggio 1985, n. 35. [1]

Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione - Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale.

(B.U. 30 giugno 1985, n. 12).

 

TITOLO I

Norme sull'ordinamento dei servizi regionali

 

     Artt. 1. - 3. [2].

 

Art. 4.

     1. In attuazione al secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32, nelle tabelle organiche dei posti, del personale dell'Amministrazione regionale nonché nelle tabelle dei ruoli del personale regionale, di cui agli allegati A e C alla presente legge, sono istituiti i seguenti nuovi posti:

     - n. 33 posti di Istruttore Amministrativo (ottavo livello - ruolo del personale amministrativo);

     - n. 52 posti di Istruttore Tecnico (ottavo livello - ruolo del personale tecnico);

     - n. 9 posti di Istruttore Contabile (ottavo livello - ruolo del personale di ragioneria).

     2. L'inserimento dei posti di cui al precedente comma nelle piante organiche degli Assessorati o servizi dell'Amministrazione regionale è quello risultante dalla tabella A) allegata alla presente legge.

 

     Art. 5. [3].

 

     Art. 6. [4]

 

     Art. 7. [5]

 

CAPO I

della Presidenza del Consiglio

 

     Art. 8. (Istituzione dei servizi).

     (Omissis) [6].

 

     Art. 9. (Servizio Affari Generali del Consiglio).

     (Omissis) [7].

 

     Art. 10. (Servizio Affari Legislativi del Consiglio).

     (Omissis) [8].

 

     Art. 11. (Attribuzioni relative al personale del Consiglio).

     (Omissis) [9].

 

     Art. 12. (Organizzazione del lavoro).

     (Omissis) [10].

 

CAPO II

della Presidenza della Giunta

 

     Art. 13.

     1. I servizi ed uffici dell'Amministrazione regionale:

     - Servizio controllo enti locali e morali;

     - Servizio elettorale e vigilanza anagrafica;

     - Ufficio di Roma;

     di cui all'allegato B alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, ed i relativi posti sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Segreteria Generale alla Presidenza della Giunta regionale.

     2. Dalla stessa data, il Centro Elaborazione Dati dell'Assessorato delle Finanze è trasferito alla Presidenza della Giunta regionale ed assume la denominazione di Servizio Elaborazione dati.

     3. Il Servizio Controllo enti locali e morali assume la denominazione di "Servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto".

     4. Restano fermi i compiti di cui all'articolo 6, secondo comma, prima parte, della legge regionale 15 maggio 1978, n. 11.

     5. L'Ufficio di Roma assume la denominazione di "Ufficio di collegamento e di rappresentanza di Roma" [11].

 

     Art. 14.

     1. Le denominazioni "Dirigente del Servizio controllo enti locali e morali" e "Capo centro elaborazione dati" sono sostituite rispettivamente con "Dirigente del Servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto" e "Capo Servizio elaborazione dati".

 

     Art. 15.

     1. Il Commissario regionale presso la Casa da Gioco di Saint-Vincent è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale e conserva le competenze che ad esso attribuiscono le leggi ed i regolamenti regionali in vigore.

 

CAPO III

della Segreteria Generale

 

     Art. 16.

     1. La Segreteria Generale dell'Amministrazione regionale è organo interno dell'Amministrazione medesima, ordinato e organizzato al fine di collaborare con gli organi esterni della Regione, di cui all'articolo 15 dello Statuto speciale.

     2. La Segreteria Generale fa capo al Presidente della Giunta regionale, in quanto capo dell'Amministrazione regionale.

     3. La funzione di coordinamento dei Servizi della Segreteria generale è esercitata dal Segretario generale [12]. [13]

 

     Art. 16 bis. [14]

     1. Nell'ambito dei servizi della Segreteria generale è istituito il Servizio studi, programmi e progetti per lo svolgimento coordinato dei seguenti compiti:

     a) coordinamento e promozione dell'attività statistica regionale ed elaborazione di analisi economiche, ivi comprese quelle concernenti le caratteristiche evolutive del mercato del lavoro;

     b) elaborazione, aggiornamento e verifica del piano regionale di sviluppo di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1978, n. 12, e valutazione dei principali progetti regionali di investimento pubblico, anche in relazione all'utilizzazione delle risorse finanziarie all'uopo destinate dallo Stato e dalle Comunità Europee;

     c) elaborazione, aggiornamento e verifica del programma pluriennale di attività e di spesa di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1978, n. 12, e verifica di coerenza dei programmi degli enti regionali e locali con gli obiettivi programmatici della Regione;

     d) attività di orientamento e formazione professionale di cui agli articoli 28 e 29 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28.

     2. Sono trasferiti nell'ambito del servizio di cui al primo comma i seguenti servizi ed uffici ed i relativi posti:

     a) Ufficio documentazione e statistica di cui all'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 1978, n. 12, che assume la denominazione di "Settore operativo statistica analisi economiche";

     b) Ufficio studi e programmazione di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1978, n. 12 che assume la denominazione di "Settore operativo programmazione finanziaria regionale e locale";

     c) Servizio di formazione e orientamento professionale di cui all'articolo 27 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, che assume la denominazione di "Settore operativo formazione e orientamento professionale" e di cui viene soppressa l'articolazione in uffici.

     3. In aggiunta ai settori operativi elencati al secondo comma, è istituito, nell'ambito del servizio di cui al primo comma, il Settore operativo pianificazione e valutazione investimenti pubblici.

 

     Art. 17.

     1. Nell'ambito dei servizi e degli uffici della Segreteria Generale, dipendenti dall'Ufficio del Segretario Generale [15], è istituito il Servizio legislativo della Giunta [16].

     2. L'Ufficio provvede all'elaborazione, all'esame e al coordinamento di progetti di legge e agli studi interessanti l'attività legislativa della Regione.

 

     Art. 18.

     1. Il servizio di Stamperia dell'Amministrazione regionale di cui all'allegato B alla L.R. 9 febbraio 1978, n. 1, ed i relativi posti e personale di cui agli allegati A e C alla legge medesima, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Segreteria Generale al Servizio Economato e Provveditorato dell'Assessorato delle Finanze.

 

     Art. 19.

     1. Nell'ambito degli uffici del Servizio Affari generali e legali della Segreteria Generale è istituito l'Ufficio espropri.

     2. Le competenze in materia di espropri, già attribuite all'ufficio espropri e concessioni dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, sono trasferite, dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'ufficio espropri del Servizio Affari generali e legali della Segreteria Generale.

     3. L'Ufficio espropri e concessioni dell'Assessorato dei Lavori Pubblici assume la denominazione di "Ufficio concessioni stradali".

 

     Art. 20. [17]

 

CAPO IV

dell'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale

 

     Art. 21.

     1. La ripartizione dei servizi e degli uffici dell'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, di cui all'articolo 21 della L.R. 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, è soppressa e sostituita da quella risultante dall'allegato B alla presente legge.

 

     Art. 22.

     1. L'Ufficio selvicoltura e gestione patrimonio forestale è scorporato dal Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste ed assume la denominazione di "Servizio selvicoltura e gestione patrimonio forestale".

 

     Art. 23.

     1. L'articolo 22 e gli articoli 23 e 24 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, modificati dall'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1981, n. 34, sono soppressi.

     La ripartizione delle funzioni e dei compiti fra i servizi dell'Assessorato è la seguente:

A) SERVIZI AGRARI ED AFFARI GENERALI

     - interventi nel settore dei miglioramenti fondiari ed in particolare degli alpeggi, dei fabbricati rurali, dell'irrigazione ed acquedotti, della viabilità rurale, dell'elettrificazione rurale, dell'energia alternativa in agricoltura, della messa a coltura e miglioramento di terreni, delle colture pregiate, della ricomposizione fondiaria;

     - sviluppo ed incremento della cooperazione e dell'associazionismo;

     - interventi nel settore della meccanizzazione agricola;

     - applicazione delle disposizioni e norme sul credito agrario;

     - interventi nel settore della zootecnia;

     - indagini e studi di economia agraria ed estimo;

     - compiti amministrativi ed affari generali;

B) SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA-ECONOMICA E SOCIALE DELLO SVILUPPO AGRICOLO

     - compiti e funzioni previsti dalla legge regionale 5 aprile 1973, n. 15 "Istituzione del servizio di assistenza tecnica-economica-sociale per l'agricoltura";

     - lotta contro i parassiti dell'agricoltura e degli animali;

     - difesa e valorizzazione dei prodotti tipici della Regione;

     - servizio di statistica agraria - formulazione di piani aziendali e piani zonali;

     - agriturismo e conservazione ambiente agricolo montano;

     - mezzi tecnici per la produzione agricola e utenti motori agricoli;

     - interventi nel settore lattiero-caseario;

     - contributi agricoli unificati;

C) SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE E DELLE FORESTE

     (Omissis) [18].

D) SERVIZIO SELVICOLTURA, DIFESA E GESTIONE PATRIMONIO FORESTALE

     (Omissis) [19];

E) SERVIZIO SISTEMAZIONI IDRAULICHE E DI DIFESA DEL SUOLO

     (Omissis) [20].

 

CAPO V

dell'Assessorato delle Finanze

 

     Art. 24.

     1. Il Servizio regionale di controllo sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint-Vincent, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale in data 24 novembre 1967, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, ed i relativi posti e personale, con esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e 46 della presente legge e dall'entrata in vigore della stessa, sono posti alle dipendenze dell'Assessorato delle Finanze, ferme restando le competenze ad essi attribuite dalle leggi e dai regolamenti regionali in vigore.

 

CAPO VI

  dell'Assessorato dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato e dei

Trasporti

 

     Art. 25.

     1. L'Assessorato dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato e dei Trasporti è articolato in tre servizi denominati:

     - Servizio del commercio, zona franca e contingentamento;

     - Servizio dell'industria, artigianato e energia;

     - Servizio della comunicazione e trasporti [21].

     2. La ripartizione dei servizi e degli Uffici dell'Assessorato è quella risultante dall'elenco allegato B alla presente legge.

 

     Art. 26. [22]

 

     Art. 27.

     (Omissis) [23].

     Gli articoli 39, 40 e 40 bis delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppressi.

     La determinazione nel dettaglio dei compiti e la loro distribuzione tra gli uffici è effettuata con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 28.

     1. Il Servizio regionale denominato "Funivia Buisson-Chamois" di cui all'allegato B alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 48, è trasferito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Assessorato del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, all'Assessorato dell'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.

     2. La qualifica di "Capo Servizio Tecnico" di cui all'allegato A alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 32, è trasferita dal sesto al settimo livello, come risulta dagli allegati A e C annessi alla presente legge.

 

CAPO VII

dell'Assessorato della Pubblica Istruzione

 

     Art. 29.

     1. Nell'ambito dei Servizi culturali dell'Assessorato della Pubblica Istruzione è istituito l'Ufficio regionale per l'etnologia e la linguistica. L'Ufficio ha come finalità la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle ricerche etnografiche e linguistiche sul territorio della Regione Valle d'Aosta ed adempie ai seguenti compiti:

     - raccoglie, cataloga, restaura e conserva il materiale d'interesse linguistico ed etnografico;

     - diffonde la conoscenza del materiale raccolto mediante la stampa di cataloghi e pubblicazioni e l'allestimento di mostre e manifestazioni;

     - collabora con le associazioni culturali che operano nel campo della linguistica e dell'etnologia;

     - partecipa, in collaborazione con gli Enti Locali pubblici e privati e con le associazioni culturali, all'istituzione e alla gestione dei musei etnografici.

 

     Art. 30.

     1. L'Ufficio regionale per l'etnologia e la linguistica può avvalersi della collaborazione di associazioni culturali e di ricerca. Dette collaborazioni saranno regolate da apposite convenzioni stipulate tra la Regione e le singole associazioni.

     2. Per l'attività di ricerca l'Amministrazione regionale può, inoltre, avvalersi, di personale ispettivo, direttivo e docente appartenente ai ruoli regionali con le stesse modalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 e in numero non superiore a 10 unità.

 

     Art. 30 bis. [24]

     1. Nell'ambito dei servizi dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, L'Archivio Storico Regionale svolge una sua specifica attività volta alla conservazione ed alla valorizzazione del materiale storico e documentario relativo alla Regione autonoma Valle d'Aosta.

     2. Questa attività si contraddistingue per il suo carattere scientifico, si esplica nel campo della storia medioevale, moderna e contemporanea e si articola come segue:

     a) acquisizione, conservazione ed inventariazione del materiale storico-documentario;

     b) consultazione ed informazione in materia di storia locale per studiosi, studenti, istituti di ricerca locali e stranieri, ed enti dell'Amministrazione regionale;

     c) diffusione e approfondimento della cultura storica locale attraverso la Scuola di Paleografia e Diplomatica e relativo Seminario di Storia Valdostana, annessi all'Archivio Storico Regionale;

     d) ricerca scientifica esplicantesi in eventuali pubblicazioni archivistiche;

     e) supporto tecnico - scientifico al lavoro d'inventariazione e di controllo di archivi pubblici e privati d'interesse storico, in collaborazione con la Sovrintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta.

 

CAPO VIII

dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale

 

     Art. 31. (Principi ed obiettivi).

     1. Il presente capo, in armonia con l'ordinamento speciale della Regione e la legge dello Stato 23 dicembre 1978, n. 833, disciplina, nell'ambito della costituzione del servizio socio - sanitario regionale, il riordinamento delle funzioni dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale e la relativa ristrutturazione ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione nei settori sanitario, sociale, assistenziale e delle attribuzioni prefettizie in materia di assistenza e beneficienza pubblica di competenza del Presidente della Giunta regionale.

     2. L'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale espleta in particolare, nelle materie attribuite, compiti tecnici, giuridici ed amministrativi di legislazione, programmazione, organizzazione, economia sanitaria, formazione professionale, studio e ricerca, direzione, indirizzo e coordinamento, vigilanza ed ispezione, documentazione ed informazione.

 

     Art. 32. (Profilo organizzativo dell'Assessorato).

     1. Fatte salve le determinazioni che saranno assunte dalla Regione in merito alla riforma della amministrazione regionale, l'organizzazione dell'Assessorato è basata:

     - sull'organizzazione delle funzioni per aree di intervento e per le esigenze di programmazione in rapporto alle indicazioni del piano sanitario nazionale ed ai fini della elaborazione e gestione del piano socio- sanitario regionale;

     - sulla flessibilità della struttura realizzata con il costante adeguamento di essa alla priorità degli obiettivi di intervento ed allo sviluppo delle tecniche organizzative e procedurali;

     - sul momento unitario di pianificazione, legislazione, indirizzo, controllo, intervento e supporto tecnico-operativo;

     - sulla integrazione interdisciplinare;

     - sulla valorizzazione del momento collegiale;

     - su modalità operative di tipo dipartimentale, in collegamento con altri settori funzionali della amministrazione regionale e con i servizi dell'USL;

     - sul rispetto e promozione della professionalità degli operatori, attuata con la partecipazione attiva ed il lavoro di gruppo.

     Il lavoro di gruppo deve svolgersi nel rispetto dei compiti assegnati ai singoli operatori in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personale e funzionali.

 

     Art. 33. (Articolazione dell'organizzazione).

     1. L'Assessorato è costituito dai seguenti servizi:

     - servizio affari generali, assistenza e servizi sociali;

     - servizio della sanità e tutela sanitaria dell'ambiente;

     2. I servizi si collocano nell'ambito della struttura dell'assessorato su posizione di parità giuridica ed operano nel rispetto delle funzioni specifiche ad essi attribuite.

     3. I servizi si articolano nelle unità operative o negli uffici di cui all'allegato B alla presente legge ed assicurano, mediante l'organizzazione e secondo le modalità della legge medesima, la trattazione di tutti gli affari giuridici, amministrativi e tecnici ed ogni altro adempimento ausiliario connessi con l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

     4. Le unità operative e gli uffici costituiscono articolazione del servizio in corrispondenza all'esercizio delle funzioni attribuite al servizio stesso.

 

     Art. 34. (Attribuzioni del servizio affari generali, assistenza e servizi sociali).

     1. Al servizio affari generali, assistenza e servizi sociali sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) studio, programmazione ed organizzazione degli interventi assistenziali e dei servizi socio-assistenziali;

     b) indirizzo, vigilanza e coordinamento, sotto i profili tecnico e giuridico - amministrativo, delle funzioni socio-assistenziali gestite dall'Unità sanitaria locale o Enti, organismi e istituzioni interessate;

     c) attività di orientamento pre-formazione professionale e di promozione di corsi di formazione professionale per i disabili, finalizzati ad idonee ipotesi di occupazione nell'ambito dei principi e dei programmi previsti dalla vigente normativa sul sistema formativo;

     d) programmazione e coordinamento degli interventi per le strutture socio-assistenziali nell'ambito delle indicazioni del piano socio-sanitario regionale;

     e) gestione dei finanziamenti regionali per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali;

     f) controllo dell'impiego delle risorse finanziarie;

     g) controllo della conformità dell'attività tecnica, amministrativa e gestionale dell'USL e degli Enti, organismi o istituzioni che esercitano funzioni socio-assistenziali alle indicazioni del piano socio-sanitario regionale;

     h) gestione delle attività socio assistenziali e di beneficienza pubblica di competenza della Regione e comunque non rientranti tra i compiti attribuiti al servizio della sanità e tutela sanitaria dell'ambiente o di competenza dell'USL.

     i) formazione degli operatori socio - assistenziali [25].

 

     Art. 35. (Attribuzione del servizio sanità e tutela sanitaria dell'ambiente).

     1. Al servizio della sanità e tutela sanitaria dell'ambiente sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) studio, programmazione ed organizzazione delle attività e servizi sanitari;

     b) indirizzo, vigilanza e coordinamento, sotto i profili tecnico e giuridico-amministrativo, dei servizi sanitari gestiti dalla Unità sanitaria locale;

     c) valutazione del fabbisogno quali-quantitativo delle risorse umane per i servizi sanitari dell'Unità sanitaria locale;

     d) formazione professionale del personale del servizio socio-sanitario regionale e rapporti con università ed istituti scientifici;

     e) programmazione e coordinamento degli interventi per la edilizia e le attrezzature sanitarie;

     f) collaborazione ai compiti di organizzazione e funzionamento del sistema socio-sanitario informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale;

     g) predisposizione di analisti della spesa sanitaria e dei finanziamenti assegnati al comparto sanitario della Regione;

     h) controllo dell'impiego delle risorse finanziarie;

     i) programmazione, coordinamento e controllo degli interventi socio - sanitari concernenti la maternità ed infanzia, le tossicodipendenze e la salute mentale;

     l) controllo della conformità dell'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Unità sanitaria alle indicazioni del piano socio-sanitario regionale e della programmazione sanitaria regionale.

 

     Art. 36. (Funzionamento dei servizi).

     1. Ciascun servizio dell'Assessorato è diretto da personale con qualifica dirigenziale che opera secondo le attribuzioni di cui alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Le unità operative e gli uffici sono composte da personale in possesso dei necessari requisiti professionali in relazione ai compiti attribuiti. A ciascuna unità operativa e ufficio è proposto un responsabile che svolge i propri compiti secondo le direttive ricevute e le attribuzioni pertinenti alla qualifica di appartenenza.

     3. Per motivate esigenze dei servizi o carenze di personale delle specifiche professionalità previste dalla pianta organica, ciascun servizio può avvalersi di personale comandato presso la regione, ai sensi dell'articolo 44 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, ovvero distaccato a tempo pieno o parziale - previa intesa e su richiesta della Regione - da Enti o Amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito del servizio socio

- sanitario regionale. Il distacco a tempo pieno in ogni caso non può

superare il periodo di 18 mesi continuativi.

     4. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, spetta al dirigente del servizio curare l'organizzazione complessiva del lavoro e degli uffici, nonché la ripartizione delle attribuzioni individuali nei limiti dei rispettivi livelli funzionali e qualifiche.

     5. Spetta altresì al dirigente del Servizio promuovere la costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari ai fini della realizzazione di particolari obiettivi connessi all'esercizio dei compiti del servizio.

     6. Ciascun servizio si avvale di una segreteria e copia. Alle esigenze di archivio i servizi provvedono unitariamente.

 

     Art. 37. (Esercizio unitario di compiti sanitari e socio- assistenziali).

     1. I servizi, ferme restando le relative attribuzioni ed articolazione funzionale, provvedono unitariamente all'espletamento dei seguenti compiti:

     - elaborazione del piano socio - sanitario regionale e relative analisi e verifiche periodiche di gestione;

     - predisposizione dell'attività legislativa e normativa;

     - predisposizione degli indirizzi e direttive concernenti l'attuazione del piano socio-sanitario regionale;

     - predisposizione dei pareri o elementi istruttori da trasmettere alla Commissione regionale di controllo e partecipazione alle relative adunanze, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 6, della legge 15 maggio 1978, n. 11, e 39 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2;

     - predisposizione e gestione del bilancio di competenza dell'assessorato;

     - gestione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio socio-sanitario dipendente dall'USL;

     - coordinamento e gestione del sistema informativo socio-sanitario e dell'osservatorio epidemiologico;

     - gestione della spesa sanitaria e dei fondi destinati ai servizi e attività socio-assistenziali;

     - ogni altro compito attribuito da disposizioni regionali o richiesto dagli organi della Regione istituzionalmente competenti.

 

     Art. 38. (Modalità di svolgimento dei compiti unitari).

     1. Per l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 37, i servizi si avvalgono, oltre che delle unità operative di appartenenza, della collaborazione degli esperti di cui all'articolo 16, lettera o), della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21, individualmente o in collegio tra loro. Tale collaborazione è espletata previo conferimento di incarico deliberato dalla Giunta regionale e secondo modalità che assicurino la presenza del consulente secondo le esigenze manifestate dai dirigenti dei servizi.

     2. Nell'espletamento dei suddetti compiti i dirigenti possono altresì promuovere riunioni con i coordinatori sanitario, amministrativo e sociale, l'ufficio di direzione ed i coordinatori dei distretti sanitari di base dell'USL.

 

     Art. 39. (Formazione professionale).

     1. L'aggiornamento professionale è svolto nel quadro di applicazione dell'articolo 17 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32, sulla base di programmi proposti dai dirigenti dell'Assessorato.

     2. Il personale delle qualifiche dirigenziali, vice-dirigenziali e della terza fascia funzionale può partecipare, compatibilmente con le esigenze di servizio e su autorizzazione dell'Assessore competente all'attività didattica occorrente alla realizzazione dei programmi di cui al precedente comma, nonché per la formazione professionale del personale dell'USL.

 

     Art. 40. [26].

 

     Art. 41. (Personale addetto ai servizi socio-assistenziali).

     1. In attesa del riordinamento delle funzioni in materia di assistenza sociale e del trasferimento delle stesse all'USL, la pianta organica dei posti e del personale dell'assessorato della sanità ed assistenza sociale comprende anche il personale addetto agli interventi sociali ed assistenziali di competenza della Regione.

 

CAPO IX

dell'Assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali

 

     Art. 42.

     1. Le qualifiche di "Dirigente della direzione regionale del turismo", "Dirigente della direzione regionale dell'urbanistica" e "Custode per castelli e musei", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

     - Dirigente dell'Ufficio regionale per il turismo;

     - Dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica;

     - Custode di castelli, musei e giardini.

 

     Artt. 43. - 44. [27]

 

     Art. 45.

     1. Nell'ambito dell'Ufficio regionale di urbanistica sono soppressi n. 4 posti di tecnico addetto (ruolo del personale tecnico - settimo livello) e sono istituiti n. 4 posti di geometra (ruolo del personale tecnico - settimo livello).

 

     Art. 46.

     1. L'Ispettore per il controllo delle manifestazioni, ed il relativo posto di pianta organica, è trasferito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai servizi di controllo sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di St-Vincent all'Ufficio regionale per il turismo e conserva le competenze che ad esso attribuiscono le leggi e i regolamenti regionali in vigore.

 

TITOLO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 47.

     1. Le norme contenute negli articoli 3, 4, 5 e 111 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e nell'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 29, sono abrogate.

 

     Art. 48.

     1. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, terzo e quarto comma, della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32.

 

     Artt. 49. - 54. [28].

 

     Art. 55. (Finanziamento di spesa).

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in Lire 2.410.000.000 per l'anno 1985 e in annue Lire 4.800.000.000 per gli anni successivi, graverà sui capitoli 20900, 26560 e 38060 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

     Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:

     per l'anno 1985:

     quanto a Lire 2.140.000.000 mediante riduzione di pari importo del capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti) Allegato n. 8 - Spese di funzionamento istituzionale;

     quanto a Lire 270.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 26650;

     per gli anni 1986 e 1987 mediante utilizzo di Lire 9.600.000.000 delle risorse disponibili relative al programma "1.2. Spese di funzionamento istituzionale - Personale regionale" del bilancio pluriennale 1985/1987.

     A decorrere dall'anno 1986 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

 

     Art. 56. (Variazioni di bilancio).

     Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte spesa

     Variazione in diminuzione

     cap. 26650 "Spese per retribuzioni agli operai addetti agli interventi di programma in amministrazione diretta

     - LR 11 aprile 1984, n. 6 articolo 11" L. 270.000.000

     cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni

     normali (Spese correnti)" L. 2.140.000.000

     Totale in diminuzione L. 2.410.000.000

     Variazione in aumento

     cap. 20900 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'ente" L. 2.100.000.000

     cap. 26560 "Spese per il personale regionale addetto alla viabilità - stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'ente" L. 270.000.000

     cap. 38060 "Spese per il personale regionale addetto alle funivie Buisson-Chamois - stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'ente (Capitolo rilevante ai fini IVA)" L. 40.000.000

     Totale in aumento L. 2.410.000.000

 

     Art. 57.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

     Allegati A - E.

     (Omissis) [29].

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 77 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

[2] Articoli abrogati dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[3] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[4] Articolo abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[5] Articolo abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45. Il presente articolo, modificato dall'art. unico della L.R. 12 dicembre 1986, n. 72 e dall'art. 5 della L.R. 29 gennaio 1988, n. 11, modificava l'art. 78 della L.R. 28 luglio 1956, n. 3.

[6] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 30 luglio 1991, n. 26.

[7] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 30 luglio 1991, n. 26.

[8] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 30 luglio 1991, n. 26.

[9] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 30 luglio 1991, n. 26.

[10] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 30 luglio 1991, n. 26.

[11] Si veda l'art. 8, 2° comma, della L.R. 29 maggio 1992, n. 19.

[12] La qualifica di Segretario generale è stata soppressa dall'art. 6 della L.R. 29 maggio 1992, n. 19.

[13] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 1 aprile 1986, n. 12.

[14] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 1 aprile 1986, n. 12.

[15] La qualifica di Segretario generale è stata soppressa dall'art. 6 della L.R. 29 maggio 1992, n. 19.

[16] Il Servizio legislativo della Giunta è stato soppresso dall'art. 7, ultimo comma, della L.R. 29 maggio 1992, n. 19.

[17] Modificano gli artt. 14, 16, 37, 38, della L.R. 28 luglio 1956, n. 3.

[18] Lettera abrogata dall'art. 10, ultimo comma, della L.R. 29 maggio 1992, n. 19.

[19] Lettera abrogata dall'art. 10, ultimo comma, della L.R. 29 maggio 1992, n. 19.

[20] Lettera abrogata dall'art. 10, ultimo comma, della L.R. 29 maggio 1992, n. 19.

[21] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 gennaio 1988, n. 11.

[22] Modifica l'art. 34 della L.R. 28 luglio 1956, n. 3. Successivamente è stato integrato dall'art. 1 della L.R. 29 gennaio 1988, n. 11.

[23] Modificano gli artt. 14, 16, 37, 38, della L.R. 28 luglio 1956, n. 3.

[24] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 febbraio 1988, n. 13.

[25] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 19 febbraio 1987, n. 10.

[26] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[27] Modificano gli artt. 3 e 4 della L.R. 24 agosto 1982, n. 48.

[28] Articoli abrogati dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[29] Allegati abrogati dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.