§ 2.18.86 - Legge regionale 1 aprile 1986, n. 12.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 21 maggio 1985, n. 35, 15 maggio 1978, n. 12 e 7 dicembre 1979, n. 68 e successive [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:01/04/1986
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1.
Art. 2. 
Art. 3.      1. Sono istituiti nell'ambito della Segreteria generale:
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5. 
Art. 8.      1. Gli articoli 9, 10, 11, 13, 16 e 17 della legge regionale 15 maggio 1978, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.
Art. 11.      1. Il maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in annue Lire 180.000.000 graverà sui capitoli n. 20900 e n. 20910 del bilancio di previsione della Regione per [...]
Art. 12.      1. Al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1986, sono apportate le seguenti variazioni:


§ 2.18.86 - Legge regionale 1 aprile 1986, n. 12. [1]

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 21 maggio 1985, n. 35, 15 maggio 1978, n. 12 e 7 dicembre 1979, n. 68 e successive modificazioni, recanti provvedimenti connessi con la programmazione regionale.

(B.U. 30 aprile 1986, n. 4, S.S. 24 aprile 1986, n. 10).

 

CAPO I

(Ordinamento dei servizi regionali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35)

 

Art. 1.

     1. [2].

     2. L'elenco dei servizi e degli uffici della Presidenza della Giunta regionale e della Segreteria generale dell'Amministrazione regionale, di cui all'allegato B alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, è sostituito dall'elenco riportato nell'allegato B.

 

     Art. 2. [3]

 

     Art. 3.

     1. Sono istituiti nell'ambito della Segreteria generale:

     a) n. 1 posto di Dirigente del servizio studi, programmi e progetti (qualifica dirigenziale - ruolo del personale amministrativo);

     b) n. 1 posto di Capo settore operativo pianificazione e valutazione investimenti pubblici (qualifica vice dirigenziale - ruolo del personale tecnico);

     c) n. 1 posto di Istruttore tecnico (ottavo livello - ruolo del personale tecnico);

     d) n. 4 posti di Istruttore amministrativo (ottavo livello - ruolo del personale amministrativo).

     2. Sono trasformati, nell'ambito della Segreteria generale, n. 2 posti di capo ufficio (qualifica vice dirigenziale - ruolo del personale amministrativo) in n. 2 posti di primo segretario capo servizio (qualifica vice dirigenziale - ruolo del personale amministrativo) con inquadramento d'ufficio degli attuali titolari dei posti.

     3. Sono trasferiti dalla Presidenza della Giunta regionale alla Segreteria generale:

     a) n. 1 posto di primo segretario capo servizio (qualifica vice dirigenziale - ruolo del personale amministrativo);

     b) n. 6 posti di segretario (settimo livello - ruolo del personale amministrativo);

     c) n. 1 posto di ragioniere (settimo livello - ruolo del personale di ragioneria);

     d) n. 1 posto di ispettore per la formazione professionale (settimo livello - ruolo del personale amministrativo);

     e) n. 4 posti di coadiutore (quinto livello - ruolo del personale amministrativo).

     4. La pianta organica dei posti e del personale della Presidenza della Giunta regionale e della Segreteria generale dell'Amministrazione regionale di cui all'allegato A alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, è sostituita dalla pianta organica riportata nell'allegato A.

     5. I ruoli del personale regionale relativi al personale amministrativo delle qualifiche dirigenziali e vice dirigenziali e della terza fascia funzionale e al personale tecnico delle qualifiche vice dirigenziali e della terza fascia funzionale, di cui all'allegato C alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, sono sostituiti con i ruoli individuati all'allegato C.

     6. Con apposito provvedimento di legge sarà soppresso, nella pianta organica dell'Amministrazione regionale, un numero di posti di 7° livello pari al numero dei posti che si renderanno vacanti a seguito degli avanzamenti del personale vincitore dei concorsi per la copertura dei posti di cui alla lettera d) del primo comma.

     7. Al personale regionale di ruolo in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i servizi ed uffici indicati al secondo comma dell'articolo 1 si applica il disposto di cui al primo comma dell'articolo 50 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [4].

 

CAPO II

(Organo, uffici e procedure per la programmazione regionale.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 12, e successive modificazioni).

 

     Art. 5. [5]

 

     Artt. 6. - 7. [6]

 

     Art. 8.

     1. Gli articoli 9, 10, 11, 13, 16 e 17 della legge regionale 15 maggio 1978, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.

 

CAPO III

(Norme in materia di bilancio e di contabilità generale. Modifiche e

integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68)

 

     Artt. 9. - 10. [7]

 

CAPO IV

(Disposizioni finali)

 

     Art. 11.

     1. Il maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in annue Lire 180.000.000 graverà sui capitoli n. 20900 e n. 20910 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

     - per l'anno 1986 mediante riduzione di Lire 180.000.000 dello stanziamento previsto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " del bilancio di previsione per l'esercizio in corso a valere sull'intervento iscritto all'allegato n. 8 relativo alla revisione triennale del contratto dei dipendenti regionali.

     Su detto intervento rimane disponibile la minor somma di L. 7.820.000.000.

     - per gli anni 1987 e 1988 mediante utilizzo per Lire 360.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 1.2. - Personale regionale del bilancio pluriennale 1986/1988.

     3. A decorrere dal 1987 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

 

     Art. 12.

     1. Al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1986, sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte spesa

     Variazioni in diminuzione:

     Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " L. 180.000.000

     Variazioni in aumento:

     Cap. 20900 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi e altri assegni fissi " L. 130.000.000

     Cap. 20910 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi " L. 50.000.000

     Totale in aumento L. 180.000.000

     2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegati- (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 77 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22, ad eccezione degli articoli 5, 6 e 7.

[2] Il 1° comma aggiunge l'art. 16 bis alla L.R. 21 maggio 1985, n. 35. Nel testo originale della presente legge, il 2° comma dell'art. 1 compariva come 4° comma.

[3] Integra l'art. 16 della L.R. 21 maggio 1985, n. 35.

[4] Articolo abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45. Modificava l'art. 78 della L.R. 28 luglio 1956, n. 3.

[5] Modifica l'art. 3 della L.R. 15 maggio 1978, n. 12, e l'art. 89 della L.R. 7 dicembre 1979, n. 68.

[6] Modificano gli artt. 6 e 7 della L.R. 15 maggio 1978, n. 12.

[7] Modificano gli artt. 10 e 86 della L.R. 7 dicembre 1979, n. 68.